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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 395/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3669/2022 depositato il 30/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1955/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 30/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY503AG01453 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY503AG01453 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3669/2022 RGA, la Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento
n.1955/2021, di accoglimento parziale del ricorso avverso l'avviso di accertamento n.TY503AG001453/2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento a titolo di IRES ed IRAP, periodo d'imposta 2013.
L'avviso di accertamento impugnato trae origine dalla verifica della Guardia di Finanza di Canicattì del
27/11/2019, nei confronti della società appellante, a seguito della quale accertava un maggior reddito non dichiarato pari ad €681.786,00.
La società appellante ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione delle disposizioni in ordine alla motivazione dell'avviso di accertamento (art. 7 Statuto dei diritti del contribuente e dell'art. 42
DPR n. 600/73); l'illegittima e surrettizia presunzione di residenza fiscale in Italia della società Moldava Ricorrente_1 S.r.l. (esterovestizione); la violazione della legge n. 8 del 3.2.2011 di ratifica ed esecuzione della convenzione tra i governi italiano e moldavo;
la violazione e falsa interpretazione dell'art. 73, commi
3 e 5 bis del DPR 917/86 nonchè l'illegittima e surrettizia attribuzione d'Ufficio del numero di partita IVA ad una inesistente società Ricorrente_1 S.r.l. di diritto italiano.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Agrigento per resistere all'appello principale, formulando a sua volta appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha ridotto la pretesa tributaria ad
€545.429,17, per violazione del principio della capacità contributiva.
All'udienza del 12 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello principale non sia fondato, mentre meriti accoglimento l'appello incidentale formulato dall'ufficio.
1- L'Amministrazione ha preliminarmente dedotto l'inammissibilità dell'appello per difetto dello “ius postulandi”. L'eccezione è fondata.
L'esame della procura in atti fa rilevare che nella stessa difettano l'indicazione delle generalità del rappresentante legale della Società. L'art. 83 cpc non richiede espressioni solenni, essendo sufficiente che sia deducibile la volontà di conferire al difensore i relativi poteri o facoltà.
Ai fini della validità della certificazione della autografia sono necessarie: la firma, l'indicazione della identità del soggetto che l'ha apposta e la certificazione della sua riferibilità a tale soggetto.
Nella fattispecie che qui ci occupa nella procura alla lite non vengono indicate le generalità del soggetto che conferisce la delega.
I relativi elementi non possono neanche essere ricavati “aliunde” (ovvero dal contesto dell' atto di appello): non essendo possibile riscontrarli in seno al testo dell'atto (luogo e della data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale, indirizzo di residenza/domicilio). Non risulta neanche allegato alcun documento di identità dal quale possano essere ricavati tali elementi.
Ritiene questo Collegio che la fattispecie qui in esame sia riconducibile ad una ipotesi di “inesistenza” della procura, non “sanabile” (art. 182 cpc). La giurisprudenza di legittimità (Cassazione SS.UU. – sentenza n.
37434/2022) sul tema in esame ha affermato la “inapplicabilità” della sanatoria alle ipotesi di “inesistenza radicale” della procura (mandato ad litem).
2- Ritiene il Collegio che l'appello in esame sia inammissibile anche sotto altro profilo. Il testo dell'appello si articola nella mera riproposizione delle doglianze già sottoposte al primo Giudice e da questo rigettate.
La Corte di legittimità (Sentenza n. 7675/20199) ha ribadito l' inammissibilità dell'appello per difetto della
“specificità dei motivi”, (art. 53 d.lvo 5446 del 1992). Secondo la Corte nomofilattica “...l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata...”.
L'appellante – in estrema sintesi – ha riproposto le medesime eccezioni già fatte valere in primo grado e, in quella sede.
In disparte i superiori profili di inammissibilità l'appello è comunque infondato nel merito. Per ragioni di sintesi processuale i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
3- I motivi di appello riferiti all'asserito difetto di motivazione – motivazione per relationem, sono infondati.
La costante giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 27060 del 07/12/2005; Cass. n. 19077 del
28/09/2005; Cass. n. 7230 del 12/05/2003; Cass. n. 6232 del 18/04/2003) ha ritenuto che il richiamo ad atti presupposti a quello in contestazione, e noti alla parte, soddisfa pienamente la motivazione dell'atto. Nella fattispecie qui in esame il contribuente aveva avuto piena conoscenza del del pvc dei Militari. L'Agenzia pur richiamando i rilievi della Guardia di Finanza ha elaborato il proprio accertamento con spirito critico ed in autonomia (cfr. pvc ed Avviso di accertamento).
4- I motivi di appello riferiti ai profili probatori sono infondati. Il contribuente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la sede effettiva della direzione amministrativa della società in parola fosse all'estero. Ed infatti, non sono stati addotti elementi probatori (verbali, documentazione di viaggio, etc.) idonei a dimostrare che la sede del Consiglio di Amministrazione e l'attività sociale sia stata svolta fuori dall'Italia. Non è stata prodotta idonea documentazione a sostegno della (asserita) infondatezza delle informazioni presenti nella banca dati Mint Global dalla quale cui risultano i soci fondatori (cfr. documentazione in atti).
Non sono stati versati in atti elementi di prova idonei a dimostrare che all'estero fossero effettivamente concentrate le attività sociali , di direzione e amministrazione dell'azienda (Cassazione sentenza n. 2187 del 1983, Ordinanza n. 1813 del 28.01.2014 – conformi Cass. 9256/09; 10465/98). In tal senso non assume rilievo la documentazione anagrafica (la quale costituisce una “presunzione”) ed il trasferimento della residenza all'estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'Anagrafe italiana (Cassazione,
Ordinanza n. 16634 del 25.6.2018).
Per dimostrare che la sede effettiva della direzione non era in Italia sarebbe stato necessario provare che le decisioni fondamentali venivano assunte all'estero.
5- I motivi di appello riferiti al merito della pretesa sono infondati. Il controllo della posizione fiscale della Ricorrente_1 Srl, trae origine da un accesso eseguito dalla Guardia di Finanza presso la sede legale della società Società_2 srl nella quale (abitazione del legale rappresentante e sede sociale coincidono) è stato rinvenuto una sorta di “postazione di lavoro” (ufficio), in cui è stata rinvenuta notevole documentazione contabile ed extracontabile riguardante la società moldava Ricorrente_1 srl: tra cui anche un verbale di consiglio di amministrazione svoltosi a Racalmuto.
Tutti i soci ed amministratori della società sono risultati residenti in Italia. Pertanto, una volta che la residenza fiscale della Ricorrente_1 S.r.l. è risultata essere a Racalmuto (Domicilio) l'Agenzia delle Entrate ha legittimamente proceduto all'attribuzione di una partita Iva. L'art. 73 del Tuir, infatti, prevede che possa essere individuata la sede sociale in Italia anche nelle ipotesi (alternative tra loro) in cui la società abbia, per la maggior parte dell'anno, la sede dell'amministrazione sul territorio nazionale ovvero l'oggetto principale o la sede legale.
Gli accertamenti posti in essere dall'Amministrazione, inoltre, hanno consentito di rilevare che la Società_2 srl è concretamente una società “interposta” tra la Ricorrente_1 srl, come cedente, ed i clienti italiani. La Società_2 s.r.l., infatti, non è risulta essere titolare di dotazione strumentale per l'esercizio dell'attività d'impresa né di risorse umane.
Le operazioni di cessione dei beni prodotti dalla Ricorrente_1 S.r.l. avveniva nella modalità “allo stato estero”: con sdoganamento da parte delle imprese clienti che provvedono a versare sia i dazi che l'Iva in dogana.
L'attività concretamente posta in essere dalla Società_2 S.r.l. è, quindi, consistita nell'emissione di fatture non soggette ad iva (art. 7 bis del DPR n. 633/72) nei confronti dei clienti italiani.
6- L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di I° grado nella parte in cui i primi Giudici hanno disposto che le ritenute non versate andassero ricalcolate tenendo conto dei maggiori ricavi rideterminati in € 545.429,17.
L'appello incidentale è fondato e va accolto. I primi Giudici hanno affermato che in presenza di
“determinazione induttiva” del reddito d'impresa, l'Agenzia avrebbe dovuto ricostruire il reddito, tenendo in considerazione anche le “componenti negative” emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinandole presuntivamente, al fine di rispettare il principio della capacità contributiva.
Pertanto, i primi Giudici hanno disposto che l'Agenzia dovesse detrarre dai maggiori ricavi accertati, spese determinate “forfettariamente” nel 20% : rideterminando, in tal modo, i maggiori ricavi in € 545.429,17.
A parere del primo Collegio su tali “maggiori ricavi” (come rideterminati), andavano, poi, calcolate in percentuale, le ritenute che la Società avrebbe dovuto versare pro quota per i singoli soci. Tale percorso argomentativo non persuade.
Ed infatti, i primi giudici hanno riconosciuto che l'accertamento nel merito è stato di tipo “analitico presuntivo”, ma al contempo hanno posto in essere una pronuncia che si pone in una posizione “stridente” con il prevalente orientamento giurisprudenziale il quale nega il “riconoscimento forfettario” dei costi in presenza di accertamento “analitico-induttivo” (cfr. sentenza di I grado).
La Corte di legittimità, con Ordinanza n. 17365 del 19.8.2020, ha confermato che l'Amministrazione deve riconoscere una deduzione in “misura percentuale forfettaria” dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro”, mentre in caso di accertamento analitico o analitico - presuntivo è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario.
Nella fattispecie, l'Agenzia ha rideterminato i maggiori ricavi accertati sulla base delle risposte ai questionari fornite da alcuni clienti nei confronti dei quali la Ricorrente_1 aveva emesso fatture mediante l'interposizione della Società_2. La Ricorrente_1, inoltre, non aveva esibito alcuna documentazione contabile o fiscale e non ha presentato le prescritte dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, la ricostruzione del reddito sociale è stato effettuato secondo un riscontro di tipo indiretto-analitico presuntivo. La pronuncia dei primi Giudici, quindi, oltre ad essere contraria agli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati è suscettibile di censura in quanto gli stessi hanno fissato in maniera “forfettaria” la percentuale di abbattimento del 20%, senza alcuna giustificazione sul relativo percorso logico giuridico.
Per le su esposte argomentazioni l'appello principale proposto dalla Società – in disparte i profili di inammissibilità di cui si è detto - va rigettato, mentre va accolto l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate. Va riformata la sentenza in parte qua.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – in parziale riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.1955/2021, respinge l'appello principale dalla Ricorrente_1
srl; Accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento e per l'effetto rigetta integralmente il ricorso originario della Ricorrente_1 srl;
Condanna la società appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento, che liquida in €3.000,00 (tremila/00), oltre eventuali accessori come per legge.
Palermo, lì 12/09/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
EP RE AB AL
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3669/2022 depositato il 30/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1955/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 30/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY503AG01453 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY503AG01453 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3669/2022 RGA, la Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento
n.1955/2021, di accoglimento parziale del ricorso avverso l'avviso di accertamento n.TY503AG001453/2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento a titolo di IRES ed IRAP, periodo d'imposta 2013.
L'avviso di accertamento impugnato trae origine dalla verifica della Guardia di Finanza di Canicattì del
27/11/2019, nei confronti della società appellante, a seguito della quale accertava un maggior reddito non dichiarato pari ad €681.786,00.
La società appellante ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione delle disposizioni in ordine alla motivazione dell'avviso di accertamento (art. 7 Statuto dei diritti del contribuente e dell'art. 42
DPR n. 600/73); l'illegittima e surrettizia presunzione di residenza fiscale in Italia della società Moldava Ricorrente_1 S.r.l. (esterovestizione); la violazione della legge n. 8 del 3.2.2011 di ratifica ed esecuzione della convenzione tra i governi italiano e moldavo;
la violazione e falsa interpretazione dell'art. 73, commi
3 e 5 bis del DPR 917/86 nonchè l'illegittima e surrettizia attribuzione d'Ufficio del numero di partita IVA ad una inesistente società Ricorrente_1 S.r.l. di diritto italiano.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Agrigento per resistere all'appello principale, formulando a sua volta appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha ridotto la pretesa tributaria ad
€545.429,17, per violazione del principio della capacità contributiva.
All'udienza del 12 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello principale non sia fondato, mentre meriti accoglimento l'appello incidentale formulato dall'ufficio.
1- L'Amministrazione ha preliminarmente dedotto l'inammissibilità dell'appello per difetto dello “ius postulandi”. L'eccezione è fondata.
L'esame della procura in atti fa rilevare che nella stessa difettano l'indicazione delle generalità del rappresentante legale della Società. L'art. 83 cpc non richiede espressioni solenni, essendo sufficiente che sia deducibile la volontà di conferire al difensore i relativi poteri o facoltà.
Ai fini della validità della certificazione della autografia sono necessarie: la firma, l'indicazione della identità del soggetto che l'ha apposta e la certificazione della sua riferibilità a tale soggetto.
Nella fattispecie che qui ci occupa nella procura alla lite non vengono indicate le generalità del soggetto che conferisce la delega.
I relativi elementi non possono neanche essere ricavati “aliunde” (ovvero dal contesto dell' atto di appello): non essendo possibile riscontrarli in seno al testo dell'atto (luogo e della data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale, indirizzo di residenza/domicilio). Non risulta neanche allegato alcun documento di identità dal quale possano essere ricavati tali elementi.
Ritiene questo Collegio che la fattispecie qui in esame sia riconducibile ad una ipotesi di “inesistenza” della procura, non “sanabile” (art. 182 cpc). La giurisprudenza di legittimità (Cassazione SS.UU. – sentenza n.
37434/2022) sul tema in esame ha affermato la “inapplicabilità” della sanatoria alle ipotesi di “inesistenza radicale” della procura (mandato ad litem).
2- Ritiene il Collegio che l'appello in esame sia inammissibile anche sotto altro profilo. Il testo dell'appello si articola nella mera riproposizione delle doglianze già sottoposte al primo Giudice e da questo rigettate.
La Corte di legittimità (Sentenza n. 7675/20199) ha ribadito l' inammissibilità dell'appello per difetto della
“specificità dei motivi”, (art. 53 d.lvo 5446 del 1992). Secondo la Corte nomofilattica “...l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata...”.
L'appellante – in estrema sintesi – ha riproposto le medesime eccezioni già fatte valere in primo grado e, in quella sede.
In disparte i superiori profili di inammissibilità l'appello è comunque infondato nel merito. Per ragioni di sintesi processuale i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
3- I motivi di appello riferiti all'asserito difetto di motivazione – motivazione per relationem, sono infondati.
La costante giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 27060 del 07/12/2005; Cass. n. 19077 del
28/09/2005; Cass. n. 7230 del 12/05/2003; Cass. n. 6232 del 18/04/2003) ha ritenuto che il richiamo ad atti presupposti a quello in contestazione, e noti alla parte, soddisfa pienamente la motivazione dell'atto. Nella fattispecie qui in esame il contribuente aveva avuto piena conoscenza del del pvc dei Militari. L'Agenzia pur richiamando i rilievi della Guardia di Finanza ha elaborato il proprio accertamento con spirito critico ed in autonomia (cfr. pvc ed Avviso di accertamento).
4- I motivi di appello riferiti ai profili probatori sono infondati. Il contribuente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la sede effettiva della direzione amministrativa della società in parola fosse all'estero. Ed infatti, non sono stati addotti elementi probatori (verbali, documentazione di viaggio, etc.) idonei a dimostrare che la sede del Consiglio di Amministrazione e l'attività sociale sia stata svolta fuori dall'Italia. Non è stata prodotta idonea documentazione a sostegno della (asserita) infondatezza delle informazioni presenti nella banca dati Mint Global dalla quale cui risultano i soci fondatori (cfr. documentazione in atti).
Non sono stati versati in atti elementi di prova idonei a dimostrare che all'estero fossero effettivamente concentrate le attività sociali , di direzione e amministrazione dell'azienda (Cassazione sentenza n. 2187 del 1983, Ordinanza n. 1813 del 28.01.2014 – conformi Cass. 9256/09; 10465/98). In tal senso non assume rilievo la documentazione anagrafica (la quale costituisce una “presunzione”) ed il trasferimento della residenza all'estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'Anagrafe italiana (Cassazione,
Ordinanza n. 16634 del 25.6.2018).
Per dimostrare che la sede effettiva della direzione non era in Italia sarebbe stato necessario provare che le decisioni fondamentali venivano assunte all'estero.
5- I motivi di appello riferiti al merito della pretesa sono infondati. Il controllo della posizione fiscale della Ricorrente_1 Srl, trae origine da un accesso eseguito dalla Guardia di Finanza presso la sede legale della società Società_2 srl nella quale (abitazione del legale rappresentante e sede sociale coincidono) è stato rinvenuto una sorta di “postazione di lavoro” (ufficio), in cui è stata rinvenuta notevole documentazione contabile ed extracontabile riguardante la società moldava Ricorrente_1 srl: tra cui anche un verbale di consiglio di amministrazione svoltosi a Racalmuto.
Tutti i soci ed amministratori della società sono risultati residenti in Italia. Pertanto, una volta che la residenza fiscale della Ricorrente_1 S.r.l. è risultata essere a Racalmuto (Domicilio) l'Agenzia delle Entrate ha legittimamente proceduto all'attribuzione di una partita Iva. L'art. 73 del Tuir, infatti, prevede che possa essere individuata la sede sociale in Italia anche nelle ipotesi (alternative tra loro) in cui la società abbia, per la maggior parte dell'anno, la sede dell'amministrazione sul territorio nazionale ovvero l'oggetto principale o la sede legale.
Gli accertamenti posti in essere dall'Amministrazione, inoltre, hanno consentito di rilevare che la Società_2 srl è concretamente una società “interposta” tra la Ricorrente_1 srl, come cedente, ed i clienti italiani. La Società_2 s.r.l., infatti, non è risulta essere titolare di dotazione strumentale per l'esercizio dell'attività d'impresa né di risorse umane.
Le operazioni di cessione dei beni prodotti dalla Ricorrente_1 S.r.l. avveniva nella modalità “allo stato estero”: con sdoganamento da parte delle imprese clienti che provvedono a versare sia i dazi che l'Iva in dogana.
L'attività concretamente posta in essere dalla Società_2 S.r.l. è, quindi, consistita nell'emissione di fatture non soggette ad iva (art. 7 bis del DPR n. 633/72) nei confronti dei clienti italiani.
6- L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di I° grado nella parte in cui i primi Giudici hanno disposto che le ritenute non versate andassero ricalcolate tenendo conto dei maggiori ricavi rideterminati in € 545.429,17.
L'appello incidentale è fondato e va accolto. I primi Giudici hanno affermato che in presenza di
“determinazione induttiva” del reddito d'impresa, l'Agenzia avrebbe dovuto ricostruire il reddito, tenendo in considerazione anche le “componenti negative” emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinandole presuntivamente, al fine di rispettare il principio della capacità contributiva.
Pertanto, i primi Giudici hanno disposto che l'Agenzia dovesse detrarre dai maggiori ricavi accertati, spese determinate “forfettariamente” nel 20% : rideterminando, in tal modo, i maggiori ricavi in € 545.429,17.
A parere del primo Collegio su tali “maggiori ricavi” (come rideterminati), andavano, poi, calcolate in percentuale, le ritenute che la Società avrebbe dovuto versare pro quota per i singoli soci. Tale percorso argomentativo non persuade.
Ed infatti, i primi giudici hanno riconosciuto che l'accertamento nel merito è stato di tipo “analitico presuntivo”, ma al contempo hanno posto in essere una pronuncia che si pone in una posizione “stridente” con il prevalente orientamento giurisprudenziale il quale nega il “riconoscimento forfettario” dei costi in presenza di accertamento “analitico-induttivo” (cfr. sentenza di I grado).
La Corte di legittimità, con Ordinanza n. 17365 del 19.8.2020, ha confermato che l'Amministrazione deve riconoscere una deduzione in “misura percentuale forfettaria” dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro”, mentre in caso di accertamento analitico o analitico - presuntivo è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario.
Nella fattispecie, l'Agenzia ha rideterminato i maggiori ricavi accertati sulla base delle risposte ai questionari fornite da alcuni clienti nei confronti dei quali la Ricorrente_1 aveva emesso fatture mediante l'interposizione della Società_2. La Ricorrente_1, inoltre, non aveva esibito alcuna documentazione contabile o fiscale e non ha presentato le prescritte dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, la ricostruzione del reddito sociale è stato effettuato secondo un riscontro di tipo indiretto-analitico presuntivo. La pronuncia dei primi Giudici, quindi, oltre ad essere contraria agli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati è suscettibile di censura in quanto gli stessi hanno fissato in maniera “forfettaria” la percentuale di abbattimento del 20%, senza alcuna giustificazione sul relativo percorso logico giuridico.
Per le su esposte argomentazioni l'appello principale proposto dalla Società – in disparte i profili di inammissibilità di cui si è detto - va rigettato, mentre va accolto l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate. Va riformata la sentenza in parte qua.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – in parziale riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.1955/2021, respinge l'appello principale dalla Ricorrente_1
srl; Accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento e per l'effetto rigetta integralmente il ricorso originario della Ricorrente_1 srl;
Condanna la società appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento, che liquida in €3.000,00 (tremila/00), oltre eventuali accessori come per legge.
Palermo, lì 12/09/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
EP RE AB AL