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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2024 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
GI ALDO, Giudice
in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 69/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 327/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01SL00338 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01SL00338 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2024 depositato il 16/12/2024 Richieste delle parti:
entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio contestava al Ricorrente_1 di aver conseguito dal fondo immobiliare chiuso Fondo_1, nel periodo d'imposta 2017, redditi per un importo pari ad € 620.627,57, e di non averli indicati nella sua dichiarazione dei redditi 2018.
La questione nasceva dalla dichiarazione della società gestore del fondo, Società_1 SpA, che aveva attribuito per trasparenza i redditi indicati, ancorché non percepiti, al sig. Ricorrente_1, per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 32, co.
3-bis, del D.L. n.78/2010, in proporzione alle quote di partecipazione possedute del fondo immobiliare chiuso Fondo_1 in liquidazione. Il contribuente ricordava che, nel 2009, aveva sottoscritto una quota del fondo per €.500.000,00, pari all'8% del patrimonio del fondo del valore complessivo di quindici milioni di euro.
Riferiva ancora il contribuente che, nel 2017, con la definizione delle partecipazioni di alcuni quotisti, la sua quota di partecipazione era diventata pari al 25% del fondo, in luogo dell'8% inizialmente sottoscritto, e di non aver mai percepito le somme contestate.
Il contribuente precisava che il Fondo immobiliare, nel 2017, aveva registrato un risultato positivo dalla vendita degli immobili posseduti, con imputazione per trasparenza di un reddito pari a € 620.627,57, mai percepito e in relazione al quale non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione formale. L'atto impositivo riprendeva a tassazione detto reddito, ai fini IRPEF e addizionale regionale e comunale, chiedendo al Ricorrente_1 il versamento di € 274.503,00 per imposte, oltre a € 51.380,95 per interessi ed € 247.052,70 per sanzioni.
(totale €.572.936,65)
Con il ricorso introduttivo, il contribuente contestava l'illegittimità dell'avviso d'accertamento, perché in violazione dell'art. 32 del D.L. n. 78/2010 e, in subordine, l'illegittimità dell'avviso d'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.Lgs n.472/1997, nonché dell'art. 10, co. 3, L. n.212/2000, in tema di sanzioni. Sosteneva in principalità che, essendo il fondo stato posto in liquidazione ai sensi dell'art. 32, c.5, del D.L. n.78/2010, andava escluso il regime di imputazione per trasparenza regolato dal c.
3-bis del medesimo art. 32 del D.L. n.78/2010. Con il secondo motivo, il ricorrente chiedeva la disapplicazione delle sanzioni, vista l'assenza di giurisprudenza sulla questione di merito e la dubbia interpretazione della norma.
Il Giudice adito, con sentenza n.32/2024 del 17/06/2024, respingeva il ricorso, compensando le spese. La
Corte del primo grado considerava che la liquidazione del fondo era stata operata su deliberazione
“volontaria” della Società. Argomentando su tale presupposto, il Giudice riteneva che il regime fiscale di favore, previsto dal comma 5 del citato art.32, dovesse comunque cessare al termine del periodo massimo di cinque anni indicato dal legislatore;
che, non essendosi conclusa la liquidazione del fondo nel quinquennio, avrebbe dovuto riprendere per il periodo successivo il metodo di imputazione per trasparenza, di cui all'art.32, comma 3-bis, 1° cpv, del D.L. 31 maggio 2010, n.78.
Il ricorrente impugnava la sentenza di primo grado, eccependone la contraddittorietà della motivazione. Con il primo motivo di ricorso, contestava al Giudice del primo grado di aver erroneamente osservato la disposizione di cui all'art. 32, c.3bis, del D.L. 78/2010, essendo in liquidazione il Fondo immobiliare.
Eccepiva, in subordine, l'illegittimità della sentenza, per non avere annullato le sanzioni, considerata l'esistenza di una obbiettiva incertezza interpretativa circa la norma applicabile.
Conclusioni: chiedeva la riforma della sentenza n. 327/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento, sez. 1, depositata in segreteria il 17 giugno 2024 e pronunciata il 7 giugno 2024, e, per l'effetto, in via principale nel merito: - di annullare l'avviso di accertamento n. T2A01SL00338/2023; in via subordinata: - di annullare la sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento. Con vittoria delle spese processuali relative a questo ed al precedente grado di giudizio e con condanna dell'ufficio al pagamento di quanto indebitamente riscosso, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs n.546/1992.
Su istanza di parte appellante, questa Corte disponeva la sospensione dell'atto, subordinandola alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria, che era regolarmente depositata presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio si costituiva e controdeduceva sui motivi di appello del ricorrente. Ricordava che il contribuente era titolare di una partecipazione pari al 25% del capitale del fondo immobiliare e che ciò aveva comportato l'attribuzione per trasparenza del reddito formalmente conseguito. Segnalava che la liquidazione del fondo immobiliare si era protratta oltre il termine massimo di cinque anni, dettato dal comma 5 dell'art. 32, con conseguente applicazione del regime ordinario di tassazione per trasparenza, previsto per un fondo partecipato da investitori non qualificati con partecipazione superiore al 5%. Ad avviso dell'Ufficio, il previsto termine quinquennale ha una chiara finalità antielusiva. Riteneva, pertanto, più aderente al dettato normativo di cui al comma 3-bis del medesimo art. 32, che i redditi realizzati dal fondo fossero imputati per trasparenza ai partecipanti, che possedevano quote di partecipazione in misura superiore al cinque per cento del patrimonio.
In merito al mancato annullamento delle sanzioni da parte del Giudice del primo grado di giudizio, con violazione e falsa applicazione dell'art. 10, co. 3, L. 212/2000 e dell'art. 6 del D.Lgs, 472/1997, l'Ufficio escludeva che ricorressero motivi di incertezza interpretativa della norma, poiché nella specie la sanzione era stata irrogata per la omessa dichiarazione del reddito di capitale imputato per trasparenza al contribuente dalla Società_1 del fondo.
Conclusioni: chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellante depositava memorie illustrative, con cui ribadiva i temi già sviluppati nell'appello; in particolare, sugli effetti del protrarsi della liquidazione del Fondo immobiliare Fondo_1, oltre il termine dei cinque anni previsto dal comma 5 dell'art.32 del D.L. n.78/2010. Il ricorrente rappresentava che, in concomitanza con l'attività di liquidazione del fondo, non poteva esserci un'attività di investimento capace di dissimulare casi di un uso abusivo dello stesso fondo, tali da giustificare lo speciale regime di imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti (comma 3-bis art. 32 cit.).
La causa era discussa all'udienza del 16 dicembre 2024 e decisa come da dispositivo annotato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di parte appellante sono fondati e accolti.
Parte appellante impugna la sentenza di primo grado indicata in fatto, rilevandone la contraddittorietà della motivazione ed eccependone la illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del D.L. n.78/2010, nella parte in cui ritiene che il protrarsi della liquidazione oltre il quinquennio determini la riviviscenza del regime d'imputazione per trasparenza dei redditi prodotti dal fondo in capo ai quotisti qualificati. Le argomentazioni a sostegno dei motivi di appello in esame appaiono fondati. Il primo Giudice, dopo aver premesso i fatti e le questioni in diritto poste dal ricorrente, ha indicato il tema posto dalle parti di verificare “se nel caso di specie le ed indirette> e di relativi obblighi dichiarativi siano quelle pretese dall'Amministrazione finanziaria, cioè
l'applicazione secca delle disposizioni del comma 3-bis dell'art.32 del D.L. n.78/2010”, ovvero quelle del comma 5 del medesimo articolo 32. Quel Collegio ha infine deciso che al caso di specie, nel quale la liquidazione del fondo aveva ecceduto il periodo massimo fissato dalla norma per l'applicazione del sistema di tassazione con sostituto di imposta, fosse corretto applicare l'art.32, comma 3-bis, del D.L. n.78/2010, che pone il principio della imputazione dei redditi del fondo per trasparenza ai partecipanti non rientranti nella categoria degli investitori “istituzionali”, che possiedono una quota di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo. Riassunta in questi termini la decisione impugnata, l'appellante contesta che il Giudice di prime cure “pretende di applicare una norma (l'art. 32, co.
3-bis, del D.L. 78/2010) che invece è indirizzata ai fondi in attività, in cui il capitale investito opera come strumento di produzione del reddito”.
Tanto sin qui richiamato, impone di chiarire gli antecedenti fattuali, che hanno determinato le operazioni attuate da Società_1 SpA gestore del Fondo immobiliare chiuso Fondo_1.
La Vigilanza Bancaria e Finanziaria della BA aveva accertato, sulla base della verifica ispettiva svolta nei confronti di Società_1 SpA nel periodo compreso tra il 13 giugno 2011 ed il 2 settembre 2011, numerose irregolarità con pregiudizio del corretto svolgimento della gestione collettiva del risparmio, irrogando poi, con provvedimento del 28/08/2012, sanzioni amministrative pecuniarie a componenti del
Consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato. In seguito, anche la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con delibera 18606/2013, letta la segnalazione degli uffici della BA, irrogava sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali e della stessa Società_1 SpA in liquidazione.
Così riassunti i presupposti in fatto fortemente caratterizzati dall'esito delle attività di verifica operate dall'organo di vigilanza della BA, che aveva denunciato come il fondo Fondo_1 non avesse rispettato, sin dalla costituzione, il limite di concentrazione degli investimenti in un unico bene immobile, assume significativa rilevanza la soluzione liquidatoria prospettata dallo stesso organo di vigilanza con nota del 28 novembre 2011, opportunamente considerata e accolta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta nel corso della riunione del 07 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di Gestione del Fondo,.
La Società_1, pertanto, ha deliberato la liquidazione del Fondo entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.L. n.78/2010, avendo quest'ultimo un assetto partecipativo con almeno un partecipante detentore di quote per un ammontare superiore al 5% del patrimonio del fondo.
Precisato che la citata norma di legge dispone che “la liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni” e che “sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del sette per cento”, la questione di diritto sollevata nella presente controversia è quale sia il regime applicabile nel caso in cui la liquidazione del Fondo si protragga oltre il citato termine di cinque anni.
L'accertamento in capo al contribuente discende dalla contestata omessa dichiarazione del reddito conseguito dal fondo immobiliare, ancorché non percepito, imputato per trasparenza in proporzione alla propria quota di partecipazione, secondo quanto prescritto dall'art. 32, commi 3-bis e 4 del D.L. 78/2010.
Il Giudice del primo grado considera che “il socio del Fondo non può continuare a confidare in una tassazione a monte e cioè in capo al Fondo senza che la variabile temporale della procedura di liquidazione abbia conseguenze di sorta, poiché ciò equivarrebbe a consentire una dilatazione della procedura che potrebbe anche avere conseguenze negative per l'Erario”. In conclusione, ritiene che “che il regime fiscale di sostituti di imposta abbia a cessare al termine del periodo massimo indicato dal legislatore, riprendendosi per il periodo successivo a tornare al metodo della imputazione per trasparenza di cui all'art.32, comma 3-bis, 1° cpv, del D.L. 31 maggio 2010, n.78”.
L'Ufficio conferma in questo grado di giudizio le proprie considerazioni, concordando con la decisione del primo Collegio. E nel ricordare che “l'attività di liquidazione del fondo, protrattasi oltre il periodo indicato dal legislatore, determina l'applicazione del regime ordinario di tassazione, ovvero quello per trasparenza”, cioè determina il ritorno alla disciplina ordinaria di cui all'art. 32, comma 3-bis, sottolinea che nel caso prospettato, qualora si proseguisse nell'applicare l'imposta di favore, si aggirerebbe una norma che nasce con finalità antielusive. Ad avviso dell'Ufficio, deve essere disattesa la tesi di controparte, secondo la quale il protrarsi della liquidazione oltre il quinquennio non è causa di decadenza del regime che prevede l'applicazione dell'imposta sostituiva del sette per cento.
Deve da subito escludersi che il protrarsi oltre il limite temporale del processo liquidatorio configuri, nel caso di specie, una condotta abusiva, che abbia quale suo principale e assorbente scopo quello di eludere il fisco.
Il contestato mancato rispetto del termine massimo dei cinque anni, limitato ad un solo anno, trova spiegazione nella complessità delle operazioni liquidatorie degli immobili in proprietà del Fondo, “fermo restando che incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale.”(Cass.Sez.5 Sent.
n.4603/2014). E nel presente contenzioso, l'Agenzia delle Entrate non segnala elementi sintomatici dell'esistenza di un'operazione diretta essenzialmente a conseguire un risparmio d'imposta, né affronta concrete ricadute dell'operazione medesima diretta al solo scopo di evitare la decadenza del beneficio (Cass.
Sez.5 – sent.27709/2022).
Con il fine di legittimare l'attribuzione per trasparenza dei redditi, sia il primo Giudice che l'Ufficio, nelle sue controdeduzioni presentate in questo grado di giudizio, riprendono un passaggio della Circolare n.2/E del
15/02/2012: “La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Per le liquidazioni deliberate al di fuori del suddetto intervallo temporale si applicano le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette ed indirette.” Invero, il passo tratto dalla Circolare è fedele alla norma di cui al comma 5, dell'art.32, volendo principalmente evidenziare che la norma di favore si rende applicabile alla sola liquidazione “deliberata” dalla Società_1 a far data dal 1° gennaio 2011 ed entro il 31 dicembre 2011. Nel caso qui in esame, la liquidazione del Fondo è stata deliberata il 07 dicembre 2011, assolutamente nei termini dettati dalla norma;
la questione in diritto, pertanto, attiene al giudizio di legittimità non già della liquidazione deliberata, ma di una mancata conclusione della liquidazione nel limite temporale massimo dei cinque anni.
Occorre rilevare che la norma non prevede sanzioni, in caso di mancata osservanza della specifica disposizione. Deve altresì escludersi, per i motivi prima esposti, che possano ravvisarsi finalità elusive.
Tuttavia, appare opportuno considerare che le ragioni giustificatrici della liquidazione del fondo comune di investimento sono state le irregolarità nella gestione emerse dal controllo della BA . Quelle contestazioni, non diversamente componibili, hanno determinato l'assunzione di responsabilità della società di gestione del risparmio, impegnata per l'intero periodo, sino al 2017, nella sola dismissione degli attivi del fondo e al rimborso dei debiti contratti, senza svolgere la tipica attività di gestione del patrimonio stesso.
Non vengono attribuiti alla Società_1 comportamenti differenti. In conclusione, l'attività del Fondo nel periodo di liquidazione è stata limitata alla sola realizzazione dell'attivo per far fronte alle eventuali passività e alla ripartizione del residuo tra i partecipanti. Tanto si deduce dal piano di liquidazione provvisorio del Fondo approvato in data 23 luglio 2012, che “si basava sui seguenti presupposti: a) stabilizzazione finanziaria e patrimoniale del Fondo mediante appositi accordi con gli Istituti di Credito e i Creditori che vantano posizioni diverse da questi;
b) completamento dell'iter amministrativo riguardante l'Area Luogo_1; c) dismissione del portafoglio in un arco temporale inizialmente previsto di cinque anni, entro il 31 dicembre 2017” (dalla Relazione di gestione del Fondo al 31 dicembre 2016 – pag.7). E l'operatività della Società_1, nel corso dell'esercizio 2016, è proseguita secondo le medesime linee impostate ad avvio della liquidazione. Non sono levate contestazioni in merito da parte dell'Ufficio resistente, né sono ipotizzate attività di gestione del
Fondo da parte della Società_1 nel periodo successivo ai cinque anni previsti dalla norma per la liquidazione. Come ricorda l'Ufficio nelle sue controdeduzioni, la tassazione per trasparenza è stata indicata dalla società di gestione del fondo, che ha presentato il Mod 770 attribuendo la quota di reddito al sig. Ricorrente_1; la ripresa a tassazione operata dall'Ufficio è stata perciò conseguente alla mancata dichiarazione del reddito, che la Società_1 gli aveva riconosciuto. Le considerazioni giustificative dell'Ufficio, tuttavia, non tengono nella giusta considerazione le motivazioni, che sono alla base della deliberazione del 07 dicembre 2011, e le attività tutte destinate alla liquidazione del Fondo. Queste, benché svolte oltre il termine dei cinque anni, richiedono la piena osservanza del disposto del comma 5, del citato art. 32, anche nella parte in cui recita che “non si applicano le disposizioni del comma 3-bis e 4-bis”. Questo disposto mette maggiormente in evidenza la specialità del dettato normativo del comma 5, rispetto al comma 3-bis incentrato solo sui redditi conseguiti dal Fondo, dovendo tenere in considerazione che nel primo caso (comma 5) è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7% sui “risultati conseguiti” della liquidazione. L'esame delle norme citate, dunque, esclude che, operante la liquidazione del Fondo deliberata a mente del comma 5, possa configurarsi un caso di reddito da imputare per trasparenza ai partecipanti, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al cinque per cento del patrimonio del fondo, nella fattispecie, al sig. Ricorrente_1.
La decisione di accogliere nel merito l'eccezione di parte ricorrente comporta il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. T2A01SL00338/2023. Il motivo sollevato in subordine, per non avere il Giudice del primo grado annullato le sanzioni, deve ritenersi definitivamente assorbito.
In conclusione, questa Corte di Giustizia Tributaria, ritenute fondate le principali ragioni di merito rappresentate con l'impugnazione, in totale riforma della sentenza di primo grado indicata in premessa, accoglie l'appello del contribuente e annulla l'avviso di accertamento opposto con il ricorso introduttivo. La complessità dei temi trattati giustifica la compensazione delle spese di causa tra le parti in lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2024 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
GI ALDO, Giudice
in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 69/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 327/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01SL00338 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01SL00338 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2024 depositato il 16/12/2024 Richieste delle parti:
entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio contestava al Ricorrente_1 di aver conseguito dal fondo immobiliare chiuso Fondo_1, nel periodo d'imposta 2017, redditi per un importo pari ad € 620.627,57, e di non averli indicati nella sua dichiarazione dei redditi 2018.
La questione nasceva dalla dichiarazione della società gestore del fondo, Società_1 SpA, che aveva attribuito per trasparenza i redditi indicati, ancorché non percepiti, al sig. Ricorrente_1, per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 32, co.
3-bis, del D.L. n.78/2010, in proporzione alle quote di partecipazione possedute del fondo immobiliare chiuso Fondo_1 in liquidazione. Il contribuente ricordava che, nel 2009, aveva sottoscritto una quota del fondo per €.500.000,00, pari all'8% del patrimonio del fondo del valore complessivo di quindici milioni di euro.
Riferiva ancora il contribuente che, nel 2017, con la definizione delle partecipazioni di alcuni quotisti, la sua quota di partecipazione era diventata pari al 25% del fondo, in luogo dell'8% inizialmente sottoscritto, e di non aver mai percepito le somme contestate.
Il contribuente precisava che il Fondo immobiliare, nel 2017, aveva registrato un risultato positivo dalla vendita degli immobili posseduti, con imputazione per trasparenza di un reddito pari a € 620.627,57, mai percepito e in relazione al quale non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione formale. L'atto impositivo riprendeva a tassazione detto reddito, ai fini IRPEF e addizionale regionale e comunale, chiedendo al Ricorrente_1 il versamento di € 274.503,00 per imposte, oltre a € 51.380,95 per interessi ed € 247.052,70 per sanzioni.
(totale €.572.936,65)
Con il ricorso introduttivo, il contribuente contestava l'illegittimità dell'avviso d'accertamento, perché in violazione dell'art. 32 del D.L. n. 78/2010 e, in subordine, l'illegittimità dell'avviso d'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.Lgs n.472/1997, nonché dell'art. 10, co. 3, L. n.212/2000, in tema di sanzioni. Sosteneva in principalità che, essendo il fondo stato posto in liquidazione ai sensi dell'art. 32, c.5, del D.L. n.78/2010, andava escluso il regime di imputazione per trasparenza regolato dal c.
3-bis del medesimo art. 32 del D.L. n.78/2010. Con il secondo motivo, il ricorrente chiedeva la disapplicazione delle sanzioni, vista l'assenza di giurisprudenza sulla questione di merito e la dubbia interpretazione della norma.
Il Giudice adito, con sentenza n.32/2024 del 17/06/2024, respingeva il ricorso, compensando le spese. La
Corte del primo grado considerava che la liquidazione del fondo era stata operata su deliberazione
“volontaria” della Società. Argomentando su tale presupposto, il Giudice riteneva che il regime fiscale di favore, previsto dal comma 5 del citato art.32, dovesse comunque cessare al termine del periodo massimo di cinque anni indicato dal legislatore;
che, non essendosi conclusa la liquidazione del fondo nel quinquennio, avrebbe dovuto riprendere per il periodo successivo il metodo di imputazione per trasparenza, di cui all'art.32, comma 3-bis, 1° cpv, del D.L. 31 maggio 2010, n.78.
Il ricorrente impugnava la sentenza di primo grado, eccependone la contraddittorietà della motivazione. Con il primo motivo di ricorso, contestava al Giudice del primo grado di aver erroneamente osservato la disposizione di cui all'art. 32, c.3bis, del D.L. 78/2010, essendo in liquidazione il Fondo immobiliare.
Eccepiva, in subordine, l'illegittimità della sentenza, per non avere annullato le sanzioni, considerata l'esistenza di una obbiettiva incertezza interpretativa circa la norma applicabile.
Conclusioni: chiedeva la riforma della sentenza n. 327/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento, sez. 1, depositata in segreteria il 17 giugno 2024 e pronunciata il 7 giugno 2024, e, per l'effetto, in via principale nel merito: - di annullare l'avviso di accertamento n. T2A01SL00338/2023; in via subordinata: - di annullare la sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento. Con vittoria delle spese processuali relative a questo ed al precedente grado di giudizio e con condanna dell'ufficio al pagamento di quanto indebitamente riscosso, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs n.546/1992.
Su istanza di parte appellante, questa Corte disponeva la sospensione dell'atto, subordinandola alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria, che era regolarmente depositata presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio si costituiva e controdeduceva sui motivi di appello del ricorrente. Ricordava che il contribuente era titolare di una partecipazione pari al 25% del capitale del fondo immobiliare e che ciò aveva comportato l'attribuzione per trasparenza del reddito formalmente conseguito. Segnalava che la liquidazione del fondo immobiliare si era protratta oltre il termine massimo di cinque anni, dettato dal comma 5 dell'art. 32, con conseguente applicazione del regime ordinario di tassazione per trasparenza, previsto per un fondo partecipato da investitori non qualificati con partecipazione superiore al 5%. Ad avviso dell'Ufficio, il previsto termine quinquennale ha una chiara finalità antielusiva. Riteneva, pertanto, più aderente al dettato normativo di cui al comma 3-bis del medesimo art. 32, che i redditi realizzati dal fondo fossero imputati per trasparenza ai partecipanti, che possedevano quote di partecipazione in misura superiore al cinque per cento del patrimonio.
In merito al mancato annullamento delle sanzioni da parte del Giudice del primo grado di giudizio, con violazione e falsa applicazione dell'art. 10, co. 3, L. 212/2000 e dell'art. 6 del D.Lgs, 472/1997, l'Ufficio escludeva che ricorressero motivi di incertezza interpretativa della norma, poiché nella specie la sanzione era stata irrogata per la omessa dichiarazione del reddito di capitale imputato per trasparenza al contribuente dalla Società_1 del fondo.
Conclusioni: chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellante depositava memorie illustrative, con cui ribadiva i temi già sviluppati nell'appello; in particolare, sugli effetti del protrarsi della liquidazione del Fondo immobiliare Fondo_1, oltre il termine dei cinque anni previsto dal comma 5 dell'art.32 del D.L. n.78/2010. Il ricorrente rappresentava che, in concomitanza con l'attività di liquidazione del fondo, non poteva esserci un'attività di investimento capace di dissimulare casi di un uso abusivo dello stesso fondo, tali da giustificare lo speciale regime di imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti (comma 3-bis art. 32 cit.).
La causa era discussa all'udienza del 16 dicembre 2024 e decisa come da dispositivo annotato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di parte appellante sono fondati e accolti.
Parte appellante impugna la sentenza di primo grado indicata in fatto, rilevandone la contraddittorietà della motivazione ed eccependone la illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del D.L. n.78/2010, nella parte in cui ritiene che il protrarsi della liquidazione oltre il quinquennio determini la riviviscenza del regime d'imputazione per trasparenza dei redditi prodotti dal fondo in capo ai quotisti qualificati. Le argomentazioni a sostegno dei motivi di appello in esame appaiono fondati. Il primo Giudice, dopo aver premesso i fatti e le questioni in diritto poste dal ricorrente, ha indicato il tema posto dalle parti di verificare “se nel caso di specie le ed indirette> e di relativi obblighi dichiarativi siano quelle pretese dall'Amministrazione finanziaria, cioè
l'applicazione secca delle disposizioni del comma 3-bis dell'art.32 del D.L. n.78/2010”, ovvero quelle del comma 5 del medesimo articolo 32. Quel Collegio ha infine deciso che al caso di specie, nel quale la liquidazione del fondo aveva ecceduto il periodo massimo fissato dalla norma per l'applicazione del sistema di tassazione con sostituto di imposta, fosse corretto applicare l'art.32, comma 3-bis, del D.L. n.78/2010, che pone il principio della imputazione dei redditi del fondo per trasparenza ai partecipanti non rientranti nella categoria degli investitori “istituzionali”, che possiedono una quota di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo. Riassunta in questi termini la decisione impugnata, l'appellante contesta che il Giudice di prime cure “pretende di applicare una norma (l'art. 32, co.
3-bis, del D.L. 78/2010) che invece è indirizzata ai fondi in attività, in cui il capitale investito opera come strumento di produzione del reddito”.
Tanto sin qui richiamato, impone di chiarire gli antecedenti fattuali, che hanno determinato le operazioni attuate da Società_1 SpA gestore del Fondo immobiliare chiuso Fondo_1.
La Vigilanza Bancaria e Finanziaria della BA aveva accertato, sulla base della verifica ispettiva svolta nei confronti di Società_1 SpA nel periodo compreso tra il 13 giugno 2011 ed il 2 settembre 2011, numerose irregolarità con pregiudizio del corretto svolgimento della gestione collettiva del risparmio, irrogando poi, con provvedimento del 28/08/2012, sanzioni amministrative pecuniarie a componenti del
Consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato. In seguito, anche la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con delibera 18606/2013, letta la segnalazione degli uffici della BA, irrogava sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali e della stessa Società_1 SpA in liquidazione.
Così riassunti i presupposti in fatto fortemente caratterizzati dall'esito delle attività di verifica operate dall'organo di vigilanza della BA, che aveva denunciato come il fondo Fondo_1 non avesse rispettato, sin dalla costituzione, il limite di concentrazione degli investimenti in un unico bene immobile, assume significativa rilevanza la soluzione liquidatoria prospettata dallo stesso organo di vigilanza con nota del 28 novembre 2011, opportunamente considerata e accolta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta nel corso della riunione del 07 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di Gestione del Fondo,.
La Società_1, pertanto, ha deliberato la liquidazione del Fondo entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.L. n.78/2010, avendo quest'ultimo un assetto partecipativo con almeno un partecipante detentore di quote per un ammontare superiore al 5% del patrimonio del fondo.
Precisato che la citata norma di legge dispone che “la liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni” e che “sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del sette per cento”, la questione di diritto sollevata nella presente controversia è quale sia il regime applicabile nel caso in cui la liquidazione del Fondo si protragga oltre il citato termine di cinque anni.
L'accertamento in capo al contribuente discende dalla contestata omessa dichiarazione del reddito conseguito dal fondo immobiliare, ancorché non percepito, imputato per trasparenza in proporzione alla propria quota di partecipazione, secondo quanto prescritto dall'art. 32, commi 3-bis e 4 del D.L. 78/2010.
Il Giudice del primo grado considera che “il socio del Fondo non può continuare a confidare in una tassazione a monte e cioè in capo al Fondo senza che la variabile temporale della procedura di liquidazione abbia conseguenze di sorta, poiché ciò equivarrebbe a consentire una dilatazione della procedura che potrebbe anche avere conseguenze negative per l'Erario”. In conclusione, ritiene che “che il regime fiscale di sostituti di imposta abbia a cessare al termine del periodo massimo indicato dal legislatore, riprendendosi per il periodo successivo a tornare al metodo della imputazione per trasparenza di cui all'art.32, comma 3-bis, 1° cpv, del D.L. 31 maggio 2010, n.78”.
L'Ufficio conferma in questo grado di giudizio le proprie considerazioni, concordando con la decisione del primo Collegio. E nel ricordare che “l'attività di liquidazione del fondo, protrattasi oltre il periodo indicato dal legislatore, determina l'applicazione del regime ordinario di tassazione, ovvero quello per trasparenza”, cioè determina il ritorno alla disciplina ordinaria di cui all'art. 32, comma 3-bis, sottolinea che nel caso prospettato, qualora si proseguisse nell'applicare l'imposta di favore, si aggirerebbe una norma che nasce con finalità antielusive. Ad avviso dell'Ufficio, deve essere disattesa la tesi di controparte, secondo la quale il protrarsi della liquidazione oltre il quinquennio non è causa di decadenza del regime che prevede l'applicazione dell'imposta sostituiva del sette per cento.
Deve da subito escludersi che il protrarsi oltre il limite temporale del processo liquidatorio configuri, nel caso di specie, una condotta abusiva, che abbia quale suo principale e assorbente scopo quello di eludere il fisco.
Il contestato mancato rispetto del termine massimo dei cinque anni, limitato ad un solo anno, trova spiegazione nella complessità delle operazioni liquidatorie degli immobili in proprietà del Fondo, “fermo restando che incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale.”(Cass.Sez.5 Sent.
n.4603/2014). E nel presente contenzioso, l'Agenzia delle Entrate non segnala elementi sintomatici dell'esistenza di un'operazione diretta essenzialmente a conseguire un risparmio d'imposta, né affronta concrete ricadute dell'operazione medesima diretta al solo scopo di evitare la decadenza del beneficio (Cass.
Sez.5 – sent.27709/2022).
Con il fine di legittimare l'attribuzione per trasparenza dei redditi, sia il primo Giudice che l'Ufficio, nelle sue controdeduzioni presentate in questo grado di giudizio, riprendono un passaggio della Circolare n.2/E del
15/02/2012: “La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Per le liquidazioni deliberate al di fuori del suddetto intervallo temporale si applicano le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette ed indirette.” Invero, il passo tratto dalla Circolare è fedele alla norma di cui al comma 5, dell'art.32, volendo principalmente evidenziare che la norma di favore si rende applicabile alla sola liquidazione “deliberata” dalla Società_1 a far data dal 1° gennaio 2011 ed entro il 31 dicembre 2011. Nel caso qui in esame, la liquidazione del Fondo è stata deliberata il 07 dicembre 2011, assolutamente nei termini dettati dalla norma;
la questione in diritto, pertanto, attiene al giudizio di legittimità non già della liquidazione deliberata, ma di una mancata conclusione della liquidazione nel limite temporale massimo dei cinque anni.
Occorre rilevare che la norma non prevede sanzioni, in caso di mancata osservanza della specifica disposizione. Deve altresì escludersi, per i motivi prima esposti, che possano ravvisarsi finalità elusive.
Tuttavia, appare opportuno considerare che le ragioni giustificatrici della liquidazione del fondo comune di investimento sono state le irregolarità nella gestione emerse dal controllo della BA . Quelle contestazioni, non diversamente componibili, hanno determinato l'assunzione di responsabilità della società di gestione del risparmio, impegnata per l'intero periodo, sino al 2017, nella sola dismissione degli attivi del fondo e al rimborso dei debiti contratti, senza svolgere la tipica attività di gestione del patrimonio stesso.
Non vengono attribuiti alla Società_1 comportamenti differenti. In conclusione, l'attività del Fondo nel periodo di liquidazione è stata limitata alla sola realizzazione dell'attivo per far fronte alle eventuali passività e alla ripartizione del residuo tra i partecipanti. Tanto si deduce dal piano di liquidazione provvisorio del Fondo approvato in data 23 luglio 2012, che “si basava sui seguenti presupposti: a) stabilizzazione finanziaria e patrimoniale del Fondo mediante appositi accordi con gli Istituti di Credito e i Creditori che vantano posizioni diverse da questi;
b) completamento dell'iter amministrativo riguardante l'Area Luogo_1; c) dismissione del portafoglio in un arco temporale inizialmente previsto di cinque anni, entro il 31 dicembre 2017” (dalla Relazione di gestione del Fondo al 31 dicembre 2016 – pag.7). E l'operatività della Società_1, nel corso dell'esercizio 2016, è proseguita secondo le medesime linee impostate ad avvio della liquidazione. Non sono levate contestazioni in merito da parte dell'Ufficio resistente, né sono ipotizzate attività di gestione del
Fondo da parte della Società_1 nel periodo successivo ai cinque anni previsti dalla norma per la liquidazione. Come ricorda l'Ufficio nelle sue controdeduzioni, la tassazione per trasparenza è stata indicata dalla società di gestione del fondo, che ha presentato il Mod 770 attribuendo la quota di reddito al sig. Ricorrente_1; la ripresa a tassazione operata dall'Ufficio è stata perciò conseguente alla mancata dichiarazione del reddito, che la Società_1 gli aveva riconosciuto. Le considerazioni giustificative dell'Ufficio, tuttavia, non tengono nella giusta considerazione le motivazioni, che sono alla base della deliberazione del 07 dicembre 2011, e le attività tutte destinate alla liquidazione del Fondo. Queste, benché svolte oltre il termine dei cinque anni, richiedono la piena osservanza del disposto del comma 5, del citato art. 32, anche nella parte in cui recita che “non si applicano le disposizioni del comma 3-bis e 4-bis”. Questo disposto mette maggiormente in evidenza la specialità del dettato normativo del comma 5, rispetto al comma 3-bis incentrato solo sui redditi conseguiti dal Fondo, dovendo tenere in considerazione che nel primo caso (comma 5) è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7% sui “risultati conseguiti” della liquidazione. L'esame delle norme citate, dunque, esclude che, operante la liquidazione del Fondo deliberata a mente del comma 5, possa configurarsi un caso di reddito da imputare per trasparenza ai partecipanti, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al cinque per cento del patrimonio del fondo, nella fattispecie, al sig. Ricorrente_1.
La decisione di accogliere nel merito l'eccezione di parte ricorrente comporta il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. T2A01SL00338/2023. Il motivo sollevato in subordine, per non avere il Giudice del primo grado annullato le sanzioni, deve ritenersi definitivamente assorbito.
In conclusione, questa Corte di Giustizia Tributaria, ritenute fondate le principali ragioni di merito rappresentate con l'impugnazione, in totale riforma della sentenza di primo grado indicata in premessa, accoglie l'appello del contribuente e annulla l'avviso di accertamento opposto con il ricorso introduttivo. La complessità dei temi trattati giustifica la compensazione delle spese di causa tra le parti in lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.