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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/10/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
RI RE NU Presidente
DO AR Consigliere relatore
Emanuela Cugusi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: servitù nella causa iscritta al n. 298 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi Parte_1 residente, C.F. , e, , nato a CodiceFiscale_1 Parte_2
Cagliari (CA) il 07.01.1983, residente in [...], C.F.
[...]
, entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, via C.F._2
Domenico Millelire n. 7, presso lo studio dell'avv. Stefania Perra che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Stefano Cherchi in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTI
CONTRO
, residente in [...], C.F. CP_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, via dei C.F._3
Genovesi n.84 presso lo studio dell'Avv. Francesco Cossu che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLATO
All'udienza del 10 ottobre 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti (come da atto di appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Cagliari, contrariis rejectis, previa sospensione, se del caso inaudita altera parte, ed in riforma della impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Seconda Civile,
Giudice Dott. Antonio Dessì, n. 1588/2023, depositata il 30.06.2023, notificata via p.e.c. il 04.07.2023, conseguentemente ed in accoglimento dei motivi di gravame come sopra proposti.
In via preliminare
Dichiarare la nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui giudica la domanda rivolta nei confronti del convenuto , per difetto di Parte_1 contradditorio integrale ex art. 102 c.p.c. conseguente alla mancata citazione nel giudizio di primo grado della comproprietaria del fondo oggetto di causa in agro di AL distinto nel Catasto Terreni al Foglio 8, mappale
238 OR coniuge in regime comunione legale dei beni Persona_1 con il convenuto . Parte_1
In via preliminare
Rigettare conseguentemente, per mancanza di interesse ad agire dell'attore ex artt. 81 e 100 c.p.c. e della utilitas di cui all'art. 1027 c.c., anche la parte della domanda del rivolta nei confronti del CP_1 Parte_2 concernente il fondo oggetto di causa in agro di AL distinto nel
Catasto Terreni al Foglio 8, mappale 237.
In via preliminare
Dichiarare la nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui giudica della domanda rivolta nei confronti del , per difetto di Parte_2 contradditorio integrale ex art. 102 c.p.c. conseguente alla mancata citazione nel giudizio di primo grado dei presunti comproprietari del fondo oggetto di causa di proprietà del convenuto in agro di AL Parte_2 distinto nel Catasto Terreni al Foglio 8, mappale 237, quali risultano dalla visura catastale prodotta in giudizio dall'attore, signori , CP_2
, , e , CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 ovvero dei rispettivi eventuali eredi.
In via preliminare
2 Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per difetto di legittimazione attiva dell'attore in ordine alla sua qualità di titolare del fondo dominante e comunque, in subordine, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per difetto di contradditorio integrale dal lato attivo ex art. 81 c.p.c. in dipendenza dall'assenza nel presente giudizio, quale comproprietaria del fondo dominante, della OR , la OR , nata a CP_7 CP_7
AL (CA) il 02.10.1944, coniuge dell'attore e con questi in regime di comunione legale dei beni.
In via istruttoria
Revocare e/o modificare, totalmente o parzialmente, l'ordinanza istruttoria del Giudice del primo grado del 21.07.2016, e, per l'effetto, rigettate tutte le istanze istruttorie di prova orale di parte attrice, e, se del caso, ammesse le prove orali dedotte dalle parti convenute con memoria ex 183 co. n. 2 c.p.c., procedere alla rinnovazione della istruzione della causa;
In rito
Dichiarare la nullità della Consulenza Tecnica D'Ufficio e, per l'effetto, respingere la domanda ovvero, in subordine, disporre la rinnovazione della
Consulenza Tecnica D'Ufficio.
Nel merito accertare i fatti di causa e, per l'effetto, in accoglimento delle eccezioni formulate dalla parte appellante, ritenuta l'assenza di prove concernenti la titolarità da parte dell'attore del fondo dominante e l'acquisto di una servitù sul fondo servente dedotta in giudizio, rigettare anche nel merito ogni domanda proposta dal siccome infondata in fatto ed in diritto. CP_1
In ogni caso con vittoria ovvero compensazione delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, anche con riferimento alla espletata consulenza tecnica d'ufficio”.
Nell'interesse dell'appellato (come da comparsa di costituzione):
“L'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, Voglia: rigettare le domande di cui all'impugnazione, in quanto inammissibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto e per
3 l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione davanti al Tribunale di Cagliari del 30 aprile
2025 premesso: CP_1
- di essere proprietario di un terreno (costituente corpo unico) in agro di
AL, località “Luca Pisu”, distinto nel Catasto Terreni al Foglio 8 con i mappali 647 e 648 (già mappale 236), confinante con i mappali 125,
469 e 237;
- che egli, sin dal 1960 e fino all'aprile del 2009, aveva raggiunto il suddetto terreno percorrendo, sia a piedi che con uso di mezzi meccanici, quali in particolare autovetture e trattori, una strada di penetrazione agraria che si snodava dalla strada provinciale n. 16 e terminava all'altezza del suo fondo, dopo essere passata lungo i terreni di proprietà di e Parte_1 [...]
, identificati nel catasto terreni al foglio 8 mappali 238 e 237; Pt_2
- che sino all'anno 2009 la striscia di terreno di proprietà dei convenuti, costituente una parte della strada di penetrazione agraria, era rimasta libera e sgombra da qualunque vegetazione o manufatto, consentendogli di raggiungere la sua proprietà;
- che a decorrere dall'aprile 2009 e avevano Parte_1 Parte_2 immutato lo stato dei luoghi;
in particolare all'altezza del confine del mappale 238 di proprietà di la strada di penetrazione Parte_1 agraria era stata interrotta da una recinzione metallica e da una siepe di piante grasse mentre nel tratto successivo essi avevano illegittimamente piantato delle piante d'ulivo ed eretto un muro a secco che comunque, superato lo sbarramento della recinzione e delle piante grasse, gli avrebbero impedito di attraversare i terreni di proprietà dei per raggiungere il Pt_2 proprio terreno;
ha convenuto in giudizio e per vedere Parte_1 Parte_2 dichiarare sussistente per intervenuta usucapione la servitù di passaggio in favore del terreno di sua proprietà ed a carico dei terreni dei convenuti e veder condannare costoro alla rimozione degli ostacoli che gli impedivano di raggiungere il suddetto terreno, con vittoria di spese e compensi di causa.
4 Si costituivano in giudizio i convenuti e Parte_1 [...]
, il primo genitore del secondo, contestando integralmente il Pt_2 contenuto dell'atto di citazione e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro rispettivi confronti.
Essi in particolare esponevano:
- di essere proprietari dal 1999 dei terreni in agro di AL rispettivamente individuati nel Catasto Terreni al Foglio 8 con i mappali 238
e 237 sui quali non era mai stato presente alcun stradello di accesso ai terreni di proprietà di , talché non poteva costituirsi nessuna CP_1 servitù;
- il fondo di proprietà dell'attore non era affatto intercluso ma CP_1 egli avrebbe potuto accedervi dai terreni n. 125, 469, 235 o 239, senza pretendere di transitare laddove non aveva alcun diritto;
- il muro di recinzione era stato legittimamente costruito a seguito di rilascio da parte del Comune di AL dell'autorizzazione edilizia in accertamento di conformità n.5/2010 e peraltro, dopo la sua edificazione, il per cinque anni mai aveva contestato la turbativa dell'asserita servitù CP_1 di passaggio;
- che essi avevano regolato con appositi accordi scritti i loro rapporti con le proprietà vicine al fine di poter accedere ai propri fondi ed alla strada comunale;
- che, in ogni caso, non sussistevano i presupposti per l'acquisto per usucapione della servitù allegata, in quanto il aveva percorso solo CP_1 saltuariamente e sporadicamente tale passaggio e stante l'assenza, durante tutto il periodo di tempo necessario all'acquisto a titolo originario, di opere visibili e permanenti, presenza richiesta dalla giurisprudenza della
Cassazione in materia.
Istruita la causa con gli interrogatori formali dei , con Pt_2
l'assunzione di prova testimoniale e disposizione di consulenza tecnica d'ufficio la causa è stata definita con la sentenza n. 1588/2023 pubblicata il
30 giugno 2023 con la quale il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata e definitivamente pronunciando:
5 dichiara sussistente la servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore dei terreni di proprietà dell'attore siti in agro di AL e distinti in
CT al Foglio 8, mappali 647 e 648 e a carico dei terreni di proprietà dei convenuti distinti ai mappali 237 e 238 dello stesso Foglio, servitù avente il tracciato descritto in citazione e rappresentato nelle foto ad essa allegate
(da intendersi qui riprodotte); condanna i convenuti, in solido tra loro, ad eliminare a loro cura e spese ogni ostacolo che impedisca all'attore di continuare ad esercitare il suddetto diritto di servitù e, in particolare, a rimuovere muri, recinzioni o piante che occupino la sede del tracciato che collega i suddetti mappali 647
e 648, attraverso il transito anche carrabile sui suddetti mappali 237 e 238, alla strada di penetrazione agraria che si diparte dalla strada provinciale
n.16; condanna gli stessi convenuti, sempre in solido tra loro, a rimborsare all'attore gli esborsi eventualmente sostenuti per la CTU ed a rifondergli le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in
€ 113,69 per esborsi”.
Con atto di citazione notificato il 2 settembre 2023 hanno proposto appello e rassegnando le conclusioni in epigrafe Pt_1 Parte_2 trascritte.
Costituitosi in giudizio che ha concluso per il rigetto CP_1 dell'impugnazione e per la conferma della sentenza appellata, sospesa la sua efficacia esecutiva con ordinanza del 15 febbraio 2024, all'udienza del 10 ottobre 2025 la causa è trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previa la concessione di un termine per note.
Primo motivo di appello: Nullità della sentenza impugnata per difetto di contradditorio integrale ex art. 102 c.p.c. conseguente alla mancata citazione nel giudizio di primo grado della comproprietaria del fondo oggetto di causa in agro di AL distinto nel Catasto Terreni al
Foglio 8, mappale 238 OR coniuge in regime di Persona_1 comunione legale dei beni con il convenuto . Parte_1
6 Con il primo motivo di impugnazione eccepisce il Parte_1 difetto di integrità del contraddittorio per non essere stata la domanda proposta anche nei confronti della di lui moglie, essendo Persona_1 stato il mappale 238 acquistato, con atto notarile del 27 dicembre 2001, in regime comunione legale dei beni talché la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di entrambi i coniugi. Premesso che il difetto di integrità del contraddittorio era rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la sentenza impugnata doveva ritenersi nulla ex art. 102
c.p.c.
Secondo motivo di appello: Carenza di interesse ad agire dell'attore e di utilitas con conseguente inaccoglibilità della domanda ex art. 100 c.p.c., quanto alla parte della stessa rivolta nei confronti del e Parte_2 concernente il fondo oggetto di causa in agro di AL distinto nel
Catasto Terreni al Foglio 8, mappale 237.
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti deducono che l'eccepita nullità della sentenza nella parte in cui non era stata citata in giudizio la comproprietaria del mappale 238, non si limitava ad influenzare la domanda proposta nei confronti di suo proprietario, ma Parte_1 riverberava i suoi effetti anche sulla domanda proposta nei confronti di
[...]
, proprietario del mappale 237. Infatti “tra le due domande, Pt_2 concernenti due diversi fondi ma proposte in un unico processo per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva ex parte actoris sussiste (va) un nesso inscindibile legato alla evidenza di una unica utilitas per l'attore ad ottenere il transito su una medesima striscia di terreno appartenente a diversi proprietari. L'attore pertanto, in ogni caso, non potrebbe accedere al fondo del per essere ancora controverso il diritto Parte_2 dell'attore a transitare nei tratti intermedi tra detto fondo e la strada provinciale n.16 e, nello specifico, nel tratto che lo stesso attore dovrebbe necessariamente percorrere per raggiungere il proprio fondo appartenente, sino a prova contraria, al ed al proprio coniuge” Parte_1
Di conseguenza, la sentenza non avrebbe potuto regolare la posizione del solo in quanto l'attore, considerata la situazione Parte_2 dei luoghi, non avrebbe potuto trarre dalla servitù l'utilitas alla quale essa
7 era preordinata, non essendo accertabile la servitù di passaggio nel fondo di funzionale ad esercitare quella sul fondo di Parte_1 Parte_2
I due motivi, strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati.
Deve infatti ritenersi sussistente, conformemente peraltro a granitico orientamento della Corte di Cassazione, il difetto di integrità del contraddittorio rilevato da per non essere la domanda di Parte_1 accertamento dell'acquisto di una servitù di passaggio per usucapione stata proposta dal anche nei confronti del coniuge in regime di comunione CP_1 legale.
Si richiama in motivazione Cass., n. 32382/2024, citata anche dall'appellato nelle note conclusive per la parte riferita all'ipotesi di pluralità soggettiva dal lato attivo del rapporto: “Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, ricorre la fattispecie del litisconsorzio necessario nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta mentre non ricorre nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro (Sez. 2, Sentenza n. 6163 del 20/03/2006;
Cass. civ., sez. II, n. 14522/2012 ha, in continuità con tale principio, affermato che in caso di comunione legale, ex art. 177 c.c., la presenza di tutti i comproprietari in causa si rende necessaria quando la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, ovvero tra coloro in danno dei quali la domanda di usucapione è diretta)”.
Ancora, nello stesso senso Cass., n. 14522/2012: “Nel giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, proposto da un coniuge in regime di comunione legale dei beni, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro coniuge, quale acquirente "ope legis", agli effetti dell'art. 177, primo comma, lettera a), cod. civ., occorrendo la presenza in causa di tutti
i comproprietari esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia
8 rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda di usucapione è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro”.
Deve pertanto essere disattesa la tesi dall'appellato di cui alle note conclusive secondo cui non sussisterebbe, nel caso scrutinato, litisconsorzio necessario dal lato passivo in quanto la domanda tendeva soltanto all'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza del diritto ma non al mutamento dello stato di fatto, essendosi egli attore limitato a chiedere la rimozione degli ostacoli che impedivano l'esercizio della servitù ovvero il ristabilimento della condizione dei luoghi antecedente alla realizzazione della condotta contestata alla controparte.
Seppure il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata chiamata in giudizio di tutti i comproprietari sussiste avuto riguardo alla sola domanda proposta nei confronti di la nullità della Parte_1 sentenza involge anche la pronuncia nei confronti di Parte_2 litisconsorte necessario alla luce dei chiari principi sanciti dalla sentenza a
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1900/2025.
Rimandando alla completa ed esauriente motivazione della pronuncia, si ritiene opportuno riportarne alcuni, decisivi, passaggi: “
8.1. La costituzione del diritto di servitù coattiva di passaggio impone la presenza in giudizio dei proprietari di tutti i fondi interessati. La pretesa fatta valere con la domanda potrà trovare soddisfazione solo attraverso l'approvazione di un percorso che, nell'apprezzamento del giudice, soddisfacendo i presupposti e le condizioni di legge, sia necessariamente idoneo ad assicurare lo sbocco sulla pubblica via….. 8.3. Il Collegio è ben consapevole delle criticità derivanti dall'opzione per il litisconsorzio necessario (si veda § 6.2.). Criticità che non possono rimuoversi affermando l'unicità e inscindibilità del rapporto, perché così non è. Vero è, tuttavia, che nonostante la pluralità dei rapporti sostanziali intercorrenti fra l'attore e i proprietari dei fondi intercludenti, come si è già spiegato, la natura del diritto che il giudice è chiamato a costituire impone la
9 compresenza in giudizio di tutti i proprietari degli anzidetti fondi. Il giudice non può costituire un passaggio coattivo che non risulti idoneo a liberare il fondo intercluso fino alla via pubblica. Diversamente, darebbe vita a una servitù atipica non contemplata dall'ordinamento, che assegnerebbe al titolare di essa il diritto di passare per il fondo altrui senza perseguire lo scopo di cui all'art. 1051 cod. civ. Né, la constatazione che essa, in futuro, potrebbe costituire segmento di un percorso, il transito sul quale, fino alla pubblica via, potrebbe essere ottenuto attraverso ulteriori e ipotetici provvedimenti giudiziali o per altrettanto ipotetiche scelte volontarie, dissolve il problema. L'epilogo auspicato (cioè la futura liberazione dall'interclusione), in vero, perciò stesso, anche a volerlo (per finzione logica) reputare certo, non impedirebbe la costituzione di un diritto reale non previsto dalla legge. L'esigenza che il passaggio coattivo venga costituito nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti, così che il giudice possa individuare il percorso migliore secondo legge, senza che rilevi la scelta fatta dall'attore selezionandone, se del caso, uno fra i possibili, impone ritenere che la domanda debba pronunciarsi nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. …..9. Il principio di diritto. In conclusione, le Sezioni unite risolvono la questione di massima affermando, ex art. 363 cod. proc. civ., il principio di diritto seguente: “L'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo
a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto. Lo stesso principio vale per le ipotesi contemplate dall'art. 1051, co. 3 e 1052 cod. civ. In mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice il processo dovrà essere dichiarato estinto secondo le regole del processo civile, senza che ne derivi il rigetto della domanda.”
Non può pertanto condividersi l'assunto dell'appellato di cui alle note conclusive secondo il quale, comunque, “la sentenza di primo grado,
10 eventualmente confermata per il resto del decisum, rimarrebbe utiliter data nei confronti di (proprietario del fondo 237); infatti, la Parte_2 temporanea impossibilità di fatto di esercitare la servitù (peraltro nel caso in esame con la possibilità di un ripristino futuro) non estingue il diritto fino
a quando non maturi il termine di prescrizione estintiva (Cass. Civ.
16861/13)” .
Alla luce delle esposte argomentazioni, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. deve essere dichiarata la nullità della sentenza e la causa deve essere rimessa al Tribunale di Cagliari.
Rimangono assorbiti gli altri motivi di impugnazione.
Considerato che il difetto di integrità del contraddittorio è stato sollevato dagli odierni appellanti solamente nel presente procedimento e non nel giudizio di primo grado, venendo a vanificare anche l'espletamento di una istruttoria complessa, si ritiene che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dei due gradi.
Si pongono a carico di ciascuna parte per la metà le spese della consulenza tecnico d'ufficio liquidate come in atti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza;
1. dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1588/2023 pubblicata il 30 giugno 2023;
2. rimette la causa davanti al Tribunale di Cagliari;
3. dichiara compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
4. Pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà le spese della
CTU liquidate come in atti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 10 ottobre 2025
Il Presidente
RI RE NU
Il Consigliere relatore
DO AR
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