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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5786 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa NT ZO , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 888/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F ) Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. COGGIATTI CLAUDIO* per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
( CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. D'APOLLONIO GIUSEPPE per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.9735/2020 pubblicata in data 6.7.2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è riassunta nella sentenza impugnata come segue.
Con atto di citazione notificato in data 17.2.2016 conveniva in Parte_3 giudizio , chiedendo: “in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che tra CP_1 ed il Sig. si è perfezionato un contratto di Parte_4 CP_1 appalto avente ad oggetto lavorazioni edili da eseguirsi sui beni immobili di proprietà del CP_1 siti in Roma, Via Veientana n. 321, Via Valle Vescovo n. 5 e Via Flaminia n. 98; accertare e dichiarare il diritto di al pagamento, da parte del Sig. del Pt_3 CP_1 corrispettivo concordato per le lavorazioni da quest'ultimo commissionategli, come dettagliatamente indicate nel computo metrico estimativo prodotto agli atti di causa (doc. n. 2); per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento, in favore di CP_1 Parte_4
dell'importo di Euro 109.815,97, oltre IVA nella misura del 4%, per un totale
[...] complessivo di Euro 114.208,61, oltre interessi dal 31.12.2011, data dalla conclusione e accettazione dei lavori, al saldo, pari alla differenza tra l'importo complessivo delle opere commissionate dal primo ed eseguite dalla seconda e quanto, a titolo di acconto, a Parte_4 Part già corrisposto, o la diversa maggiore o minore somma che sarà accertato essere a .
[...]
[...] dovuta per i lavori eseguiti negli immobili di proprietà del signor siti in Roma, Pt_2 CP_1 via Veientana n. 321, Via Valle Vescovo n. 5 e Via Flaminia n. 98; in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande proposte in via principale, ut supra dettagliate, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 cod. civ., l'ingiustificato arricchimento conseguito dal Sig. quale CP_1 conseguenza dei lavori svolti, in suo favore, dalla e, per Parte_4 l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore di CP_1 Parte_4 dell'indennizzo di cui all'art. 2041, I° co., cod. civ., nella misura di Euro 109.815,97,
[...] oltre IVA al 4%, per un totale complessivo di Euro 114.208,61, pari alla quota parte del maggior Part corrispettivo dovuto a . BER. per i lavori per cui è causa non saldato dal signor Pt_4 CP_1
oltre interessi dal 31.12.2011, data della conclusione e accettazione dei lavori, al saldo, o
[...] in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia” A sostegno di dette conclusioni assumeva l'attrice:
1. di avere, all'inizio del mese di ottobre 2010, formulato un computo metrico-estimativo/preventivo di spesa per l'esecuzione di interventi edilizi da eseguirsi su tre immobili di proprietà di CP_1
quantificando il corrispettivo di detti interventi in complessivi € 403.315,97 oltre IVA,
[...] computo, approvato senza riserve e/o contestazioni dal convenuto;
2. che i lavori, iniziati alla fine del mese di ottobre 2010, erano terminati nel mese di ottobre 2011, fatta eccezione per opere murarie (dettagliate al punto n. 19 del preventivo) completate nel mese di dicembre 2011; detti lavori, per altro, erano stati eseguiti a regola d'arte come attestato da ampia documentazione fotografica (v. n. 69 fotografie prodotta al doc. n. 3), dal fatto che, alla chiusura dei cantieri, alcuna contestazione e/o riserva è stata sollevata dal committente;
3. che, a fronte del corrispettivo pattuito (€ 403.315,97 oltre IVA), il aveva provveduto a CP_1 corrispondere a per il tramite di società da se medesimo rappresentate ed alle quali, su sua Pt_4 richiesta, erano state intestate le relative fatture, il minor importo di € 293.500,00 oltre IVA (di cui € 278.500,00 oltre IVA fatturati ed € 15.000,00 in contanti, risultando, quindi debitore di € 109.815,97 oltre IVA;
4. che aveva, in data 30.5.2013 e 16.7.2013, inutilmente sollecitato il pagamento di tale residuo importo;
5. che il vincolo negoziale intercorso tra le parti era qualificabile come contratto di appalto, conclusosi in forma orale, il cui oggetto era stato di comune accordo espressamente ed inequivocabilmente individuato dai contraenti e dettagliato nel capitolato lavori ed il cui corrispettivo era quello risultante dal computo metrico estimativo;
6. che l'esecuzione dei lavori in questione era provata dai documenti di trasporto relativi alla consegna di materiali necessari per le lavorazioni edili (v. doc. n. 7); dal verbale contenente invito alla presentazione notificato al dalla Polizia di Roma Capitale –sezione di Polizia Edilizia- CP_1 consegnato al signor , operaio alle dipendenze di Parte_5 Pt_4 Con le memorie ex art. 183, 6 comma n. 1 c.p.c., la società attrice nel confermare le conclusioni rassegnate in citazione, chiedeva, altresì, la condanna del convenuto, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno subito da liquidarsi in via equitativa. Con comparsa di costituzione e risposta in data 15 aprile 2016, ha concluso CP_1 chiedendo: “In via preliminare: a) accertare e dichiarare che il Sig. non ha la CP_1 legittimazione passiva di resistere nel presente giudizio in quanto non è il soggetto cui l'art. 75 c.p.c. riconosce la qualifica di convenuto, essendo personalmente estraneo ai rapporti intercorrenti tra le società che rappresenta e terzi, in questo caso soc. Parte_4
In via principale e nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto della eccezione
[...] preliminare sollevata: a) rigettare le domande proposte dalla società Parte_4
per i motivi espressi in narrativa, in quanto infondate e temerarie.
[...] Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”. A sostegno di dette conclusioni, assumeva il predetto
1. di essere carente di legittimazione passiva, atteso che i lavori eseguiti da troverebbero Pt_4 giustificazione in due distinti contratti stipulati tra e le società MC1 s.r.l. e C1B s.r.l., Pt_4 entrambe da sé rappresentate;
2. che le fatture emesse da per il complessivo importo di € 278.500,00 oltre IVA sarebbero Pt_4 state intestate alle richiamate società;
3. che la era priva di interesse ad agire, essendo insussistente il proprio dedotto Pt_4 inadempimento;
4. che all'approvazione di ciascun S.A.L., aveva emesso, nei confronti di MC1 e C1B, Pt_4 fatture regolarmente saldate;
5. che il maggior importo fatto oggetto della domanda giudiziale troverebbe fondamento in un preventivo mai sottoscritto e/o approvato.
All'esito del giudizio, istruito per documenti e mediante l'interrogatorio formale del e l'esame di due testi indicati da parte attrice, il Tribunale ha respinto la
CP_1 domanda e condannato la società attrice a rifondere al due terzi delle spese
CP_1 processuali, compensandole per un terzo. A motivo della decisione il giudice ha, in primo luogo, respinto l'eccezione di difetto di legittimazione (sostanziale) passiva in considerazione della risposta affermativa data dal al secondo capitolo dell'interrogatorio formale deferitogli, con cui gli era
CP_1 stato domandato se fosse vero che i lavori in questione fossero stati da lui commissionati alla società attrice. Ha poi proceduto a esaminare le risultanze istruttorie riguardanti l'entità del corrispettivo pattuito, atteso che lo indicava in €
CP_1
297.500,00, mentre la società appaltatrice deduceva che fosse pari a € 403.315,97 oltre i.v.a. e che gli fossero stati corrisposti solo € 293.500,00, per cui e agiva per ottenere il pagamento della differenza (€ 109.815,97). Il Tribunale ha quindi ritenuto non sufficienti a dare la prova del corrispettivo pattuito le deposizioni dei due testi escussi tra quelli indicati da parte attrice. In particolare, ha ritenuto non probante la deposizione del teste Testimone_1 operaio che aveva operato alle dipendenze della società attrice, che riferiva di avere ascoltato una conversazione tra e circa il corrispettivo dei Pt_4 Persona_1 lavori, e non sufficientemente attendibile la deposizione del teste già Persona_1 socio della l 50%, motivando tale valutazione sulla scorta della dichiarazione Pt_4 che il teste aveva reso, secondo cui egli avrebbe ricevuto il pagamento del corrispettivo della cessione della sua quota a solo a seguito del pagamento del Parte_4 debito del oggetto del giudizio. In particolare il primo giudice ha ritenuto che CP_1 il teste non fosse incapace a deporre e che, tuttavia, le sue dichiarazioni dovessero considerarsi scarsamente attendibili in ragione, dei rapporti con l'attore e dell'eventuale interesse di fatto del testimone all'esito della lite. Il Tribunale ha motivato la decisione, comunque, anche valutando il contenuto della deposizione del teste ossia Pt_4 osservando che il teste non aveva riferito come aveva appreso della pattuizione in ordine al prezzo dell'appalto.
§ 2. - La sentenza è stata impugnata da con un atto articolato in due Pt_1 CP_2 motivi. Resiste all'appello che ha proposto un appello incidentale condizionato. CP_1
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 10.10.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per Controparte_3
“Voglia la Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, in riforma della sentenza n. 9735/2020, emessa dal Tribunale Civile di Roma, Giudice Dott.ssa Grimaldi, a definizione del giudizio rubricato con n. 10744/2016, depositata in data 6 luglio 2020, non notificata: Nel merito in via principale Riformare la sentenza del Tribunale di Roma, G.U. Dott.ssa Grimaldi, n. 9735/2020 depositata in data 6 luglio 2020 e, per l'effetto: Accertare e dichiarare il diritto di l pagamento, da parte del Sig. Pt_3 CP_1
del corrispettivo concordato per le lavorazioni da quest'ultimo
[...] commissionategli, come dettagliatamente indicate nel computo metrico estimativo prodotto agli atti di causa (doc. n. 2, produzioni attore giudizio primo grado). Condannare il Sig. al pagamento, in favore di CP_1 [...]
dell'importo di Euro 109.815,97, oltre IVA nella misura del Parte_4
4%, per un totale complessivo di Euro 114.208,61, oltre interessi dal 31.12.2011, data dalla conclusione e accettazione dei lavori, al saldo, pari alla differenza tra l'importo complessivo delle opere commissionate dal primo ed eseguite dalla seconda e quanto, a titolo di acconto, a e C. già corrisposto, o la Pt_3 Parte_4 Parte diversa maggiore o minore somma che sarà accertato essere a . dovuta Parte_2 per i lavori eseguiti negli immobili di proprietà del signor siti in Roma, CP_1 via Veientana n. 321, Via Valle Vescovo n. 5 e Via Flaminia n. 98. Condannare il Sig. al risarcimento dei danni in favore di CP_1 [...]
da liquidarsi in via equitativa o in corso di causa, e/o Parte_4 al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. Nel merito, in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande proposte in via principale, ut supra dettagliate, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 cod. civ., l'ingiustificato arricchimento conseguito dal Sig. quale CP_1 conseguenza dei lavori svolti, in suo favore, dalla Parte_4
, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore
[...] CP_1 di dell'indennizzo di cui all'art. 2041, I° Parte_4 co., cod. civ., nella misura di Euro 109.815,97, oltre IVA al 4%, per un totale complessivo di Euro 114.208,61, pari alla quota parte del maggior corrispettivo dovuto Parte a . BER. per i lavori per cui è causa non saldato dal signor Pt_4 CP_1 oltre interessi dal 31.12.2011, data della conclusione e accettazione dei lavori, al saldo,
o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In via istruttoria
1.: Disporre l'escussione di ulteriori testi, sui capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2, cod. proc. civ., in data 28.6.2017, da individuare tra quelli di cui alla lista inserita nell'atto medesimo
2.: Ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto l'accertamento:
✓ dell'esecuzione, negli immobili di Via Veientana n. 321, Via Valle Vescovo n. 5 e Via Flaminia n. 98, dei lavori edili dettagliati nel capitolato lavori/computo metrico estimativo depositato sub doc. n. 2;
✓ della conformità dei corrispettivi indicati nei documenti medesimi ai prezzi correnti di mercato al momento di esecuzione dei lavori. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali”.
Per CP_1
“In via principale: a) Dichiarare inammissibile, o comunque infondato in fatto e diritto, l'atto di appello proposto dalla con ogni declaratoria di legge e conferma della sentenza Parte_4 di primo grado, nella parte in cui rigetta integralmente le domande formulate dalla parte attrice;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta una o più Parte domanda di appello formulate dalla accogliere l'appello incidentale Pt_2 formulato dal Sig. annullando la sentenza di primo grado, nella parte CP_1 in cui non ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Sig. CP_1
a resistere nel presente giudizio in quanto non è il soggetto cui l'art. 75 c.p.c.
[...] riconosce la qualifica di convenuto, essendo personalmente estraneo ai rapporti intercorrenti tra le società che rappresenta e terzi, in questo caso soc. . Parte_4
b) In ogni caso rigettare le domande proposte dalla società Parte_4
, per i motivi espressi in narrativa, in quanto infondate e temerarie.
[...]
Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”.
§ 3. – Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021). Ancora preliminarmente, va respinta l'eccezione del di decadenza CP_1 dell'appellante dalle istanze istruttorie, in quanto il richiamo a dette istanze compiuto all'atto della precisazione delle conclusioni è sufficiente a palesare l'interesse della parte a coltivarle, diversamente da quanto accade qualora sia fatto un semplice richiamo ai precedenti atti difensivi. § 4. – L'appello contiene due motivi.
§ 4.1. Il primo motivo critica la sentenza per aver il giudice ammesso a deporre solo due testimoni tra i tredici indicati da parte attrice, limitando il diritto di difesa della società in violazione dell'art.245 c.p.c., che consente di escludere i soli testi sovrabbondanti, quelli cioè la cui deposizione nulla aggiungerebbe a quanto già riferito sul medesimo argomento da altri testi. Il tribunale avrebbe, poi, disatteso l'art.257 c.p.c, che consente di disporre l'esame dei testimoni precedentemente ritenuti superflui. In particolare, l'appellante osserva che il giudice ha limitato la lista testi al momento dell'ammissione del mezzo istruttorio e ha poi mantenuto ferma la decisione dopo l'esame dei due testi - nonostante avesse ammesso con riserva la deposizione del teste a seguito delle contestazioni sollevate dalla controparte - Persona_1 rigettando l'istanza della società di ammettere, per tale ragione, un altro teste tra quelli esclusi.
Il motivo è infondato.
La riduzione della lista dei testi è una facoltà del giudice, che l'art.245 c.p.c. prevede sia esercitata al momento dell'ammissione della prova, sebbene, per giurisprudenza costante possa essere esercitata anche nel corso dell'assunzione della stessa. La valutazione del carattere sovrabbondante della lista è quindi strettamente discrezionale e non presuppone affatto che sia stata già acquisita la deposizione di alcuni testimoni. Parimenti discrezionale è la ammissione dei tesi originariamente esclusi. Piuttosto, si osserva che ha risposto affermativamente a tutti i capitoli CP_1 dell'interrogatorio formale, tranne quello concernente il corrispettivo pattuito e salvo rispondere dubitativamente sui quantitativi indicati nel computo metrico prodotto dalla società oggi appellante. È quindi di tutta evidenza che la rilevanza della prova testimoniale era limitata al capitolo 4, concernente il corrispettivo pattuito, e che su tale capitolo difficilmente sarebbe stato utile sentire come testi i dipendenti dell'impresa o altre persone indicate senza specificare il rapporto di ciascuno con i fatti controversi.
§ 4.2. Il secondo motivo critica la sentenza nella parte in cui valuta come inattendibile il teste Persona_1
Osserva l'appellante che la valutazione di inattendibilità del teste perché interessato all'esito della lite è consentita solo se l'interesse è tale da legittimare una eventuale partecipazione del teste al giudizio, da cui discende l'incapacità a deporre. Inoltre tale valutazione sarebbe rimasta priva di motivazione. Il giudice avrebbe riportato in modo infedele le dichiarazioni del teste circa la cessione della sua quota a in quanto avrebbe riferito che il Parte_4 Pt_4 pagamento del credito vantato dalla società verso è destinato a ripianare perdite CP_1 delle società e non a saldare il prezzo della cessione della sua quota. Circa il contenuto della deposizione, l'appellante critica la valutazione del tribunale osservando che l'inattendibilità non dovrebbe desumersi dalla brevità delle risposte del teste e che il giudice avrebbe ben potuto chiedere chiarimenti per approfondire quanto ritenuto necessario. Infine, con distinta censura, l'appellante lamenta che il primo giudice abbia omesso di provvedere sulla istanza di nomina di un c.t.u. che accertasse l'esecuzione di tutte le opere indicate nel capitolato lavori e la conformità ai prezzi di mercato dei corrispettivi indicati nel capitolato.
Il motivo è solo parzialmente fondato, ma non può condurre alla riforma voluta dall'appellante. Il Tribunale ha correttamente ammesso a deporre il teste dato che la Persona_1 qualità di ex socio, come d'altronde la stessa qualità di socio, di una società di capitali non è sufficiente a individuare un interesse all'esito della lite legittimante la partecipazione alla stessa (Cass.n.32229/2023). È vero che il teste ha riferito di doversi ancora accordare con cui aveva ceduto la propria quota a titolo Parte_4 gratuito, e che entrambi aspettavano a tale scopo che la società incassasse il credito vantato nei confronti di poi aggiungendo che la somma sarebbe servita a CP_1 ripianare perdite societarie. A questo riguardo, si osserva che il socio uscente ha diritto al rimborso della propria partecipazione in base al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (art.2473 c.c.) e che è del tutto plausibile che, per tale rimborso, e abbiano stabilito di attendere la riscossione del Per_1 Parte_4 credito vantato dalla società verso L'interesse di all'esito della CP_1 Persona_1 lite che si può desumere da tali dichiarazioni non è maggiore di quello che generalmente può avere un socio al conseguimento dell'utile societario, cui concorrono i crediti in corso di accertamento. È vero che la valutazione sull'attendibilità del teste, pur capace di deporre, si sostanza in un apprezzamento del peso probatorio della deposizione rimesso alla discrezionalità del giudice. Nel merito, non si condivide il giudizio del tribunale che fosse generica la risposta data dal teste in ordine al prezzo dell'appalto (cap.4.), per non aver specificato la fonte della sua conoscenza. In precedenza il teste, nel rispondere affermativamente al cap.n.2 ( “vero che i lavori eseguiti negli immobili di via Veientana n. 321, via Valle Vescovo n. 5 e via Flaminia n. 98 sono stati commissionati a Pt_1 Parte_2 dal Sig. ) aveva precisato di essere stato presente nel
[...] CP_1 momento in cui i lavori erano stati commissionati, dal che si desume che in quell'occasione fosse venuto a conoscenza anche del corrispettivo pattuito. Quanto all'interesse dello all'esito della lite, derivante dalla sua qualità di ex Pt_4 socio che deve ancora ottenere il rimborso della sua partecipazione, si ritiene che non sia così significativo da inficiare il valore della testimonianza. Tuttavia è vero anche che, ai fini dell'accertamento del prezzo pattuito, considerato il valore dedotto, la qualità di società di capitali dell'impresa appaltatrice, l'assenza di preesistenti rapporti interpersonali tra i contraenti tali da rendere plausibile la mancanza dello scritto, la prova testimoniale non avrebbe dovuto nemmeno essere ammessa (art.2721 c.c.). Quanto all'istanza di nomina di un c.t.u., sarebbe stata da accogliere al fine di determinare il prezzo delle opere con riferimento ai prezzi di mercato in applicazione dell'art.1657 c.c. se si fosse accertato che le parti non avevano raggiunto un accordo sul prezzo (Cass.n.17959/2016; n.26365/2022). Invece il tribunale ha respinto la domanda ritenendola non provata quanto al dedotto corrispettivo dell'appalto, tenendo conto della contestazione del convenuto che aveva indicato un corrispettivo inferiore, interamente pagato. L'appellante non critica la sentenza sotto questo profilo, in quanto non adduce – né, invero, ha mai addotto in precedenza – di non aver raggiunto un completo accordo con sul prezzo delle opere appaltate. Anche quest'ultima CP_1 censura, pertanto, deve essere respinta.
§ 5. – Conclusivamente, così corretta e integrata la motivazione della sentenza impugnata, l'appello principale deve essere respinto. Ne consegue che non c'è luogo a provvedere sull'appello incidentale, proposto condizionatamente all'accoglimento del principale. Le spese processuali si pongono a carico dell'appellante principale, liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.9735/2020, pubblicata in data 27/06/2020 , così decide:
- rigetta l'appello e condanna l'appellante Parte_6
rifondere ad le spese processuali che liquida in € 12.154,00
[...] CP_1 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025
Il presidente est.
NT ZO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa NT ZO , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 888/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F ) Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. COGGIATTI CLAUDIO* per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
( CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. D'APOLLONIO GIUSEPPE per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.9735/2020 pubblicata in data 6.7.2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è riassunta nella sentenza impugnata come segue.
Con atto di citazione notificato in data 17.2.2016 conveniva in Parte_3 giudizio , chiedendo: “in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che tra CP_1 ed il Sig. si è perfezionato un contratto di Parte_4 CP_1 appalto avente ad oggetto lavorazioni edili da eseguirsi sui beni immobili di proprietà del CP_1 siti in Roma, Via Veientana n. 321, Via Valle Vescovo n. 5 e Via Flaminia n. 98; accertare e dichiarare il diritto di al pagamento, da parte del Sig. del Pt_3 CP_1 corrispettivo concordato per le lavorazioni da quest'ultimo commissionategli, come dettagliatamente indicate nel computo metrico estimativo prodotto agli atti di causa (doc. n. 2); per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento, in favore di CP_1 Parte_4
dell'importo di Euro 109.815,97, oltre IVA nella misura del 4%, per un totale
[...] complessivo di Euro 114.208,61, oltre interessi dal 31.12.2011, data dalla conclusione e accettazione dei lavori, al saldo, pari alla differenza tra l'importo complessivo delle opere commissionate dal primo ed eseguite dalla seconda e quanto, a titolo di acconto, a Parte_4 Part già corrisposto, o la diversa maggiore o minore somma che sarà accertato essere a .
[...]
[...] dovuta per i lavori eseguiti negli immobili di proprietà del signor siti in Roma, Pt_2 CP_1 via Veientana n. 321, Via Valle Vescovo n. 5 e Via Flaminia n. 98; in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande proposte in via principale, ut supra dettagliate, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 cod. civ., l'ingiustificato arricchimento conseguito dal Sig. quale CP_1 conseguenza dei lavori svolti, in suo favore, dalla e, per Parte_4 l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore di CP_1 Parte_4 dell'indennizzo di cui all'art. 2041, I° co., cod. civ., nella misura di Euro 109.815,97,
[...] oltre IVA al 4%, per un totale complessivo di Euro 114.208,61, pari alla quota parte del maggior Part corrispettivo dovuto a . BER. per i lavori per cui è causa non saldato dal signor Pt_4 CP_1
oltre interessi dal 31.12.2011, data della conclusione e accettazione dei lavori, al saldo, o
[...] in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia” A sostegno di dette conclusioni assumeva l'attrice:
1. di avere, all'inizio del mese di ottobre 2010, formulato un computo metrico-estimativo/preventivo di spesa per l'esecuzione di interventi edilizi da eseguirsi su tre immobili di proprietà di CP_1
quantificando il corrispettivo di detti interventi in complessivi € 403.315,97 oltre IVA,
[...] computo, approvato senza riserve e/o contestazioni dal convenuto;
2. che i lavori, iniziati alla fine del mese di ottobre 2010, erano terminati nel mese di ottobre 2011, fatta eccezione per opere murarie (dettagliate al punto n. 19 del preventivo) completate nel mese di dicembre 2011; detti lavori, per altro, erano stati eseguiti a regola d'arte come attestato da ampia documentazione fotografica (v. n. 69 fotografie prodotta al doc. n. 3), dal fatto che, alla chiusura dei cantieri, alcuna contestazione e/o riserva è stata sollevata dal committente;
3. che, a fronte del corrispettivo pattuito (€ 403.315,97 oltre IVA), il aveva provveduto a CP_1 corrispondere a per il tramite di società da se medesimo rappresentate ed alle quali, su sua Pt_4 richiesta, erano state intestate le relative fatture, il minor importo di € 293.500,00 oltre IVA (di cui € 278.500,00 oltre IVA fatturati ed € 15.000,00 in contanti, risultando, quindi debitore di € 109.815,97 oltre IVA;
4. che aveva, in data 30.5.2013 e 16.7.2013, inutilmente sollecitato il pagamento di tale residuo importo;
5. che il vincolo negoziale intercorso tra le parti era qualificabile come contratto di appalto, conclusosi in forma orale, il cui oggetto era stato di comune accordo espressamente ed inequivocabilmente individuato dai contraenti e dettagliato nel capitolato lavori ed il cui corrispettivo era quello risultante dal computo metrico estimativo;
6. che l'esecuzione dei lavori in questione era provata dai documenti di trasporto relativi alla consegna di materiali necessari per le lavorazioni edili (v. doc. n. 7); dal verbale contenente invito alla presentazione notificato al dalla Polizia di Roma Capitale –sezione di Polizia Edilizia- CP_1 consegnato al signor , operaio alle dipendenze di Parte_5 Pt_4 Con le memorie ex art. 183, 6 comma n. 1 c.p.c., la società attrice nel confermare le conclusioni rassegnate in citazione, chiedeva, altresì, la condanna del convenuto, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno subito da liquidarsi in via equitativa. Con comparsa di costituzione e risposta in data 15 aprile 2016, ha concluso CP_1 chiedendo: “In via preliminare: a) accertare e dichiarare che il Sig. non ha la CP_1 legittimazione passiva di resistere nel presente giudizio in quanto non è il soggetto cui l'art. 75 c.p.c. riconosce la qualifica di convenuto, essendo personalmente estraneo ai rapporti intercorrenti tra le società che rappresenta e terzi, in questo caso soc. Parte_4
In via principale e nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto della eccezione
[...] preliminare sollevata: a) rigettare le domande proposte dalla società Parte_4
per i motivi espressi in narrativa, in quanto infondate e temerarie.
[...] Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”. A sostegno di dette conclusioni, assumeva il predetto
1. di essere carente di legittimazione passiva, atteso che i lavori eseguiti da troverebbero Pt_4 giustificazione in due distinti contratti stipulati tra e le società MC1 s.r.l. e C1B s.r.l., Pt_4 entrambe da sé rappresentate;
2. che le fatture emesse da per il complessivo importo di € 278.500,00 oltre IVA sarebbero Pt_4 state intestate alle richiamate società;
3. che la era priva di interesse ad agire, essendo insussistente il proprio dedotto Pt_4 inadempimento;
4. che all'approvazione di ciascun S.A.L., aveva emesso, nei confronti di MC1 e C1B, Pt_4 fatture regolarmente saldate;
5. che il maggior importo fatto oggetto della domanda giudiziale troverebbe fondamento in un preventivo mai sottoscritto e/o approvato.
All'esito del giudizio, istruito per documenti e mediante l'interrogatorio formale del e l'esame di due testi indicati da parte attrice, il Tribunale ha respinto la
CP_1 domanda e condannato la società attrice a rifondere al due terzi delle spese
CP_1 processuali, compensandole per un terzo. A motivo della decisione il giudice ha, in primo luogo, respinto l'eccezione di difetto di legittimazione (sostanziale) passiva in considerazione della risposta affermativa data dal al secondo capitolo dell'interrogatorio formale deferitogli, con cui gli era
CP_1 stato domandato se fosse vero che i lavori in questione fossero stati da lui commissionati alla società attrice. Ha poi proceduto a esaminare le risultanze istruttorie riguardanti l'entità del corrispettivo pattuito, atteso che lo indicava in €
CP_1
297.500,00, mentre la società appaltatrice deduceva che fosse pari a € 403.315,97 oltre i.v.a. e che gli fossero stati corrisposti solo € 293.500,00, per cui e agiva per ottenere il pagamento della differenza (€ 109.815,97). Il Tribunale ha quindi ritenuto non sufficienti a dare la prova del corrispettivo pattuito le deposizioni dei due testi escussi tra quelli indicati da parte attrice. In particolare, ha ritenuto non probante la deposizione del teste Testimone_1 operaio che aveva operato alle dipendenze della società attrice, che riferiva di avere ascoltato una conversazione tra e circa il corrispettivo dei Pt_4 Persona_1 lavori, e non sufficientemente attendibile la deposizione del teste già Persona_1 socio della l 50%, motivando tale valutazione sulla scorta della dichiarazione Pt_4 che il teste aveva reso, secondo cui egli avrebbe ricevuto il pagamento del corrispettivo della cessione della sua quota a solo a seguito del pagamento del Parte_4 debito del oggetto del giudizio. In particolare il primo giudice ha ritenuto che CP_1 il teste non fosse incapace a deporre e che, tuttavia, le sue dichiarazioni dovessero considerarsi scarsamente attendibili in ragione, dei rapporti con l'attore e dell'eventuale interesse di fatto del testimone all'esito della lite. Il Tribunale ha motivato la decisione, comunque, anche valutando il contenuto della deposizione del teste ossia Pt_4 osservando che il teste non aveva riferito come aveva appreso della pattuizione in ordine al prezzo dell'appalto.
§ 2. - La sentenza è stata impugnata da con un atto articolato in due Pt_1 CP_2 motivi. Resiste all'appello che ha proposto un appello incidentale condizionato. CP_1
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 10.10.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per Controparte_3
“Voglia la Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, in riforma della sentenza n. 9735/2020, emessa dal Tribunale Civile di Roma, Giudice Dott.ssa Grimaldi, a definizione del giudizio rubricato con n. 10744/2016, depositata in data 6 luglio 2020, non notificata: Nel merito in via principale Riformare la sentenza del Tribunale di Roma, G.U. Dott.ssa Grimaldi, n. 9735/2020 depositata in data 6 luglio 2020 e, per l'effetto: Accertare e dichiarare il diritto di l pagamento, da parte del Sig. Pt_3 CP_1
del corrispettivo concordato per le lavorazioni da quest'ultimo
[...] commissionategli, come dettagliatamente indicate nel computo metrico estimativo prodotto agli atti di causa (doc. n. 2, produzioni attore giudizio primo grado). Condannare il Sig. al pagamento, in favore di CP_1 [...]
dell'importo di Euro 109.815,97, oltre IVA nella misura del Parte_4
4%, per un totale complessivo di Euro 114.208,61, oltre interessi dal 31.12.2011, data dalla conclusione e accettazione dei lavori, al saldo, pari alla differenza tra l'importo complessivo delle opere commissionate dal primo ed eseguite dalla seconda e quanto, a titolo di acconto, a e C. già corrisposto, o la Pt_3 Parte_4 Parte diversa maggiore o minore somma che sarà accertato essere a . dovuta Parte_2 per i lavori eseguiti negli immobili di proprietà del signor siti in Roma, CP_1 via Veientana n. 321, Via Valle Vescovo n. 5 e Via Flaminia n. 98. Condannare il Sig. al risarcimento dei danni in favore di CP_1 [...]
da liquidarsi in via equitativa o in corso di causa, e/o Parte_4 al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. Nel merito, in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande proposte in via principale, ut supra dettagliate, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 cod. civ., l'ingiustificato arricchimento conseguito dal Sig. quale CP_1 conseguenza dei lavori svolti, in suo favore, dalla Parte_4
, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore
[...] CP_1 di dell'indennizzo di cui all'art. 2041, I° Parte_4 co., cod. civ., nella misura di Euro 109.815,97, oltre IVA al 4%, per un totale complessivo di Euro 114.208,61, pari alla quota parte del maggior corrispettivo dovuto Parte a . BER. per i lavori per cui è causa non saldato dal signor Pt_4 CP_1 oltre interessi dal 31.12.2011, data della conclusione e accettazione dei lavori, al saldo,
o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In via istruttoria
1.: Disporre l'escussione di ulteriori testi, sui capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2, cod. proc. civ., in data 28.6.2017, da individuare tra quelli di cui alla lista inserita nell'atto medesimo
2.: Ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto l'accertamento:
✓ dell'esecuzione, negli immobili di Via Veientana n. 321, Via Valle Vescovo n. 5 e Via Flaminia n. 98, dei lavori edili dettagliati nel capitolato lavori/computo metrico estimativo depositato sub doc. n. 2;
✓ della conformità dei corrispettivi indicati nei documenti medesimi ai prezzi correnti di mercato al momento di esecuzione dei lavori. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali”.
Per CP_1
“In via principale: a) Dichiarare inammissibile, o comunque infondato in fatto e diritto, l'atto di appello proposto dalla con ogni declaratoria di legge e conferma della sentenza Parte_4 di primo grado, nella parte in cui rigetta integralmente le domande formulate dalla parte attrice;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta una o più Parte domanda di appello formulate dalla accogliere l'appello incidentale Pt_2 formulato dal Sig. annullando la sentenza di primo grado, nella parte CP_1 in cui non ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Sig. CP_1
a resistere nel presente giudizio in quanto non è il soggetto cui l'art. 75 c.p.c.
[...] riconosce la qualifica di convenuto, essendo personalmente estraneo ai rapporti intercorrenti tra le società che rappresenta e terzi, in questo caso soc. . Parte_4
b) In ogni caso rigettare le domande proposte dalla società Parte_4
, per i motivi espressi in narrativa, in quanto infondate e temerarie.
[...]
Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”.
§ 3. – Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021). Ancora preliminarmente, va respinta l'eccezione del di decadenza CP_1 dell'appellante dalle istanze istruttorie, in quanto il richiamo a dette istanze compiuto all'atto della precisazione delle conclusioni è sufficiente a palesare l'interesse della parte a coltivarle, diversamente da quanto accade qualora sia fatto un semplice richiamo ai precedenti atti difensivi. § 4. – L'appello contiene due motivi.
§ 4.1. Il primo motivo critica la sentenza per aver il giudice ammesso a deporre solo due testimoni tra i tredici indicati da parte attrice, limitando il diritto di difesa della società in violazione dell'art.245 c.p.c., che consente di escludere i soli testi sovrabbondanti, quelli cioè la cui deposizione nulla aggiungerebbe a quanto già riferito sul medesimo argomento da altri testi. Il tribunale avrebbe, poi, disatteso l'art.257 c.p.c, che consente di disporre l'esame dei testimoni precedentemente ritenuti superflui. In particolare, l'appellante osserva che il giudice ha limitato la lista testi al momento dell'ammissione del mezzo istruttorio e ha poi mantenuto ferma la decisione dopo l'esame dei due testi - nonostante avesse ammesso con riserva la deposizione del teste a seguito delle contestazioni sollevate dalla controparte - Persona_1 rigettando l'istanza della società di ammettere, per tale ragione, un altro teste tra quelli esclusi.
Il motivo è infondato.
La riduzione della lista dei testi è una facoltà del giudice, che l'art.245 c.p.c. prevede sia esercitata al momento dell'ammissione della prova, sebbene, per giurisprudenza costante possa essere esercitata anche nel corso dell'assunzione della stessa. La valutazione del carattere sovrabbondante della lista è quindi strettamente discrezionale e non presuppone affatto che sia stata già acquisita la deposizione di alcuni testimoni. Parimenti discrezionale è la ammissione dei tesi originariamente esclusi. Piuttosto, si osserva che ha risposto affermativamente a tutti i capitoli CP_1 dell'interrogatorio formale, tranne quello concernente il corrispettivo pattuito e salvo rispondere dubitativamente sui quantitativi indicati nel computo metrico prodotto dalla società oggi appellante. È quindi di tutta evidenza che la rilevanza della prova testimoniale era limitata al capitolo 4, concernente il corrispettivo pattuito, e che su tale capitolo difficilmente sarebbe stato utile sentire come testi i dipendenti dell'impresa o altre persone indicate senza specificare il rapporto di ciascuno con i fatti controversi.
§ 4.2. Il secondo motivo critica la sentenza nella parte in cui valuta come inattendibile il teste Persona_1
Osserva l'appellante che la valutazione di inattendibilità del teste perché interessato all'esito della lite è consentita solo se l'interesse è tale da legittimare una eventuale partecipazione del teste al giudizio, da cui discende l'incapacità a deporre. Inoltre tale valutazione sarebbe rimasta priva di motivazione. Il giudice avrebbe riportato in modo infedele le dichiarazioni del teste circa la cessione della sua quota a in quanto avrebbe riferito che il Parte_4 Pt_4 pagamento del credito vantato dalla società verso è destinato a ripianare perdite CP_1 delle società e non a saldare il prezzo della cessione della sua quota. Circa il contenuto della deposizione, l'appellante critica la valutazione del tribunale osservando che l'inattendibilità non dovrebbe desumersi dalla brevità delle risposte del teste e che il giudice avrebbe ben potuto chiedere chiarimenti per approfondire quanto ritenuto necessario. Infine, con distinta censura, l'appellante lamenta che il primo giudice abbia omesso di provvedere sulla istanza di nomina di un c.t.u. che accertasse l'esecuzione di tutte le opere indicate nel capitolato lavori e la conformità ai prezzi di mercato dei corrispettivi indicati nel capitolato.
Il motivo è solo parzialmente fondato, ma non può condurre alla riforma voluta dall'appellante. Il Tribunale ha correttamente ammesso a deporre il teste dato che la Persona_1 qualità di ex socio, come d'altronde la stessa qualità di socio, di una società di capitali non è sufficiente a individuare un interesse all'esito della lite legittimante la partecipazione alla stessa (Cass.n.32229/2023). È vero che il teste ha riferito di doversi ancora accordare con cui aveva ceduto la propria quota a titolo Parte_4 gratuito, e che entrambi aspettavano a tale scopo che la società incassasse il credito vantato nei confronti di poi aggiungendo che la somma sarebbe servita a CP_1 ripianare perdite societarie. A questo riguardo, si osserva che il socio uscente ha diritto al rimborso della propria partecipazione in base al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (art.2473 c.c.) e che è del tutto plausibile che, per tale rimborso, e abbiano stabilito di attendere la riscossione del Per_1 Parte_4 credito vantato dalla società verso L'interesse di all'esito della CP_1 Persona_1 lite che si può desumere da tali dichiarazioni non è maggiore di quello che generalmente può avere un socio al conseguimento dell'utile societario, cui concorrono i crediti in corso di accertamento. È vero che la valutazione sull'attendibilità del teste, pur capace di deporre, si sostanza in un apprezzamento del peso probatorio della deposizione rimesso alla discrezionalità del giudice. Nel merito, non si condivide il giudizio del tribunale che fosse generica la risposta data dal teste in ordine al prezzo dell'appalto (cap.4.), per non aver specificato la fonte della sua conoscenza. In precedenza il teste, nel rispondere affermativamente al cap.n.2 ( “vero che i lavori eseguiti negli immobili di via Veientana n. 321, via Valle Vescovo n. 5 e via Flaminia n. 98 sono stati commissionati a Pt_1 Parte_2 dal Sig. ) aveva precisato di essere stato presente nel
[...] CP_1 momento in cui i lavori erano stati commissionati, dal che si desume che in quell'occasione fosse venuto a conoscenza anche del corrispettivo pattuito. Quanto all'interesse dello all'esito della lite, derivante dalla sua qualità di ex Pt_4 socio che deve ancora ottenere il rimborso della sua partecipazione, si ritiene che non sia così significativo da inficiare il valore della testimonianza. Tuttavia è vero anche che, ai fini dell'accertamento del prezzo pattuito, considerato il valore dedotto, la qualità di società di capitali dell'impresa appaltatrice, l'assenza di preesistenti rapporti interpersonali tra i contraenti tali da rendere plausibile la mancanza dello scritto, la prova testimoniale non avrebbe dovuto nemmeno essere ammessa (art.2721 c.c.). Quanto all'istanza di nomina di un c.t.u., sarebbe stata da accogliere al fine di determinare il prezzo delle opere con riferimento ai prezzi di mercato in applicazione dell'art.1657 c.c. se si fosse accertato che le parti non avevano raggiunto un accordo sul prezzo (Cass.n.17959/2016; n.26365/2022). Invece il tribunale ha respinto la domanda ritenendola non provata quanto al dedotto corrispettivo dell'appalto, tenendo conto della contestazione del convenuto che aveva indicato un corrispettivo inferiore, interamente pagato. L'appellante non critica la sentenza sotto questo profilo, in quanto non adduce – né, invero, ha mai addotto in precedenza – di non aver raggiunto un completo accordo con sul prezzo delle opere appaltate. Anche quest'ultima CP_1 censura, pertanto, deve essere respinta.
§ 5. – Conclusivamente, così corretta e integrata la motivazione della sentenza impugnata, l'appello principale deve essere respinto. Ne consegue che non c'è luogo a provvedere sull'appello incidentale, proposto condizionatamente all'accoglimento del principale. Le spese processuali si pongono a carico dell'appellante principale, liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.9735/2020, pubblicata in data 27/06/2020 , così decide:
- rigetta l'appello e condanna l'appellante Parte_6
rifondere ad le spese processuali che liquida in € 12.154,00
[...] CP_1 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025
Il presidente est.
NT ZO