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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11452 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 36637 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 36637 del ruolo generale per gli affari civili contenziosi del 2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TERENZI Parte_1 C.F._1
AN (C.F. ), presso il cui studio in Roma alla Via G. Paisiello C.F._1
n.ro 7, giusta procura depositata in atti;
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
n.16, Pal. F;
Convenuto/Contumace
avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Decisa sulle conclusioni di parte infra allegate,
1
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, Parte_1 il dr. (medico chirurgo specialista in odontoiatra), per ivi ottenere l'accertamento Controparte_1 della responsabilità sanitaria di quest'ultimo per l'erronea esecuzione della prestazione di implantologia dentale eseguita nell'anno 2013-2015 e, per l'effetto, la condanna del medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali (per spese mediche sostenute e future) e non patrimoniali (danno biologico e morale) da esso ricorrente subiti, oltre al risarcimento del danno per perdita di chance lavorative, da accertarsi in via equitativa ovvero tramite specifico accertamento, per un importo complessivo quantificato in 17.700,00 oltre interessi legali.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, il sig. deduceva che: Pt_1
- nel mese di novembre/dicembre 2012, si era recato presso lo studio del dott. (medico Controparte_1 specialista in odontoiatrie e implatologia), per effettuare una visita specialistica odontoiatrica finalizzata alla riabilitazione protesica-implatologica dell'arcata superiore per fini estetici e funzionali stante il difetto nella masticazione e continue infiammazioni dell'arcata superiore associate a riassorbimento osseo;
- all'esito di detta visita, il dr. aveva proposto di procedere al rifacimento protesico dell'arcata CP_1 superiore mediante estrazione di tutti gli elementi dentali ivi presenti (n. 14) sostituendoli con n.ro 6 impianti dentali, con successiva realizzazione di una protesi fissa in zirconia e la realizzazione di n. 2 ponti mobili per l'arcata inferiore;
- l'impegno per tali interventi era stato preventivato in un massimo di 6 appuntamenti (circa uno al mese) e per il complessivo costo di Euro 8.000,00;
- dunque, dal mese di febbbraio 2015, era sottoposto, ad opera del dott. a detti interventi di CP_1 riabilitazione implanto-protesica superiore consistiti nell'estrazione di tutti gli elementi dentali dell'arcata superiore e successivo posizionamento di una protesi mobile provvisoria, in attesa dell'osteointegrazione degli impianti dentali su cui costruire la protesi fissa definitiva;
- era successivamente impiantata una protesi fissa dell'arcata superiore (corona fissa in zirconia) cementata provvisoriamente,
- già dal mese di Marzo, esso ricorrente, aveva riscontrato una sintomatologia dolorosa acuta e continua a carico della corona fissa innestata con continua decementificazione della stessa che aveva reso necessario numerosi visite di controllo e numerosi appuntamenti;
- visto il perdurare dei problemi lamentati, il ricorrente si era sottoposto, sempre presso lo studio del dott. a un nuovo percorso ad opera della dott.ssa e consistito: (i) la rimozione di n. 2 CP_1 Per_1 impianti (ormai completamente fuoriusciti); (ii) un innesto di osso;
(iii) un nuovo intervento di
3 estrazione e successiva realizzazione di ulteriori impianti (così portando gli impianti dai n.6 previsti a n. 9) e successiva estrazione dell'elemento 13;
- nel mese di aprile 2015aveva assistito al distanziamento di ulteriori du elementi centrali;
- l'opera del dott. era risultata errata sia nella scelta del materiale utilizzato per la CP_1 cementazione degli impianti provvisori sia per il suo utilizzo che, verosimilmente, aveva determinato lo “scollamento” del ponte così causando un grave peggioramento della linea estetica del sorriso, conferendo un aspetto "vecchieggiante”; anche il tentativo di "coprire" lo spostamento di due impianti centrali con della resina era risultato idoneo;
- dunque, a causa del negligente e non professionale intervento del Dott. il ricorrente aveva CP_1 dovuto rinunciare alla propria attività lavorativa dovendosi sottoporre a cure antibiotiche e cortisoniche, oltre che a numerosi interventi chirurgici per cercare di rimediare agli errori compiuti dall'odontoiatra;
- finanche la perizia medico legale espletata in sede di ATP aveva evidenziato profili di responsabilità nella condotta del dott. a causa dell'erronea esecuzione dell'intervento di riabilitazione CP_1 implanto-protesica effettuata;
invero, avevano affermato i CTU che "laddove il trattamento fosse stato eseguito in conformità alle buone pratiche, non si sarebbero manifestati i suddetti inestetismi
e non sarebbe stata necessaria l'estrazione dell'impianto n. 13 … né risulta che furono praticate visite e trattamenti di manutenzione della protesi e degli impianti dentali, come sarebbe stata buona prassi, consolidata anche in successive raccomandazioni cliniche”;
- pertanto, a causa dell'erronea prestazione sanitaria eseguita dal convenuto, consistita nella mancanza di perizia e rispetto delle linee guida, errori nella esecuzione degli interventi (come la non corretta installazione degli impianti e l'uso di materiali inadeguati per gli elementi provvisori e definitivi), mancanza di un adeguato consenso informato e informazione al paziente, assenza di un follow-up appropriato e trattamenti di manutenzione, e una condotta complessiva giudicata distante dalle buone pratiche mediche, esso ricorrente aveva subito un danno patrimoniale 1) di Euro 7.200,00 per rifacimento della protesi e per la somma di Euro 500,00 a titolo di costo sostenuto per l'eliminazione dell'inestetismo riferito all'impianto n. 13, oltre interessi legali dai rispettivi pagamenti;
2) di almeno
Euro 10.000,00 per il danno per perdita di chance lavorative, determinabile in via equitativa;
3) delle spese per Atp e per agire in giudizio.
Incardinato il giudizio, non costituitosi il convenuto, alla prima udienza cartolare del 22.11.2022 il
Giudice evidenziava vizi della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, dando termine per la rinotifica ex art.291 cpc;
solo all'udienza del 10.05.2023 il Giudice riteneva perfezionata la nuova notifica e dichiarava contumace il dott. peraltro disponendo il mutamento di Controparte_1 rito in ordinario e fissando udienza ex art.183 c.p.c. al 20.09.2023.
4 A detta udienza il Giudice, atteso che l'attore non aveva formulato istanze istruttorie, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 26.11.2024; con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea appare parzialmente fondata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - nell'accogliere l'eccezione di inadempimento e la domanda risarcitoria avanzate da un paziente nei confronti di un sanitario con riguardo all'esecuzione di prestazioni di natura dentistica - aveva escluso che il dentista avesse usato la diligenza e la perizia necessarie nel progettare e nel realizzare gli impianti dentari oggetto di contratto, provocando al paziente lesioni permanenti”, massima da Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15993 del 21 luglio 2011).
Nel caso di specie, utilizzando anche gli accertamenti svolti nella la CTU espletata in sede di Atp
(RG 1162/2020 Trib. Roma), che appare esaustiva e congruamente motivata (relazione dei dottori e , va posto in evidenza: Persona_2 Persona_3
come l'attore fu sottoposto dal dott. al trattamento di estrazione di tutti gli elementi dentari CP_1 dell'arcata superiore, in sostituzione dei quali furono posizionati 8 impianti dentali, con una buona osteointegrazione (uno solo con riassorbimento osseo);
dalle fotografie e radiografie in atti, si nota come l'impianto dell'elemento 13 dopo l'intervento risultasse esposto;
ragione della sua successiva rimozione;
gli elementi 11 e 21 presentano invece un serio inestetismo al colletto per esposizione del collo implantare, dato presente sin dall'installazione della protesi fissa;
concludono i periti che “laddove il trattamento fosse stato eseguito in conformità alle buone pratiche non si sarebbero manifestati i suddetti inestetismi e non sarebbe stata necessaria l'estrazione dell'impianto in zona 13; inoltre, non risulta dalla documentazione in atti che da parte del
5 professionista convenuto furono praticate visite e trattamenti di manutenzione della protesi e degli impianti dentali, come da buona prassi”,
la cementazione provvisoria della protesi era invece una scelta del paziente;
la protesi così descritta, concludono i periti, andava rieseguita, in quanto presenta inestetismi, e altresì della resina (per otturare il foro lasciato nella protesi dall'estrazione dell'impianto sul 13) che poteva andare incontro a infiltrazione batterica, stante il suo materiale poroso;
era quindi necessario un rifacimento della protesi in zirconia, con un costo stimabile intorno a €
7200,00;
allo stato attuale non sussistevano deficit funzionali che configurassero una invalidità permanente né
riduzioni della capacità lavorativa;
né, in assenza di documentazione sanitaria riguardante il periodo in cui il paziente era in cura dal dr.
era possibile stimare se vi fossero stati periodi di inabilità temporanea dovuti a deficit CP_1 funzionali transitori;
quanto ai presunti danni psicologici lamentati, lo stesso paziente aveva escluso in sede di visita peritale di aveva mai sostenuto visite psichiatriche.
E' quindi riconoscibile un inadempimento professionale del dr e un danno conseguente CP_1 all'attore pari ad € 7200,00, ovvero uguale ai costi necessitati per rimediare ai danni subiti (alla persona).
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda attorea, con condanna del convenuto a risarcire a parte attrice la somma di euro 7200,00 a titolo di risarcimento dei danni sofferti.
Non sono riconoscibili quindi ulteriori danni, né danni di natura non patrimoniale, né di natura patrimoniale;
l'attore ancora nelle conclusioni insiste nella richiesta di € 10.000,00 per perdita di chance lavorative, “tenendo conto della documentazione in atti e di un periodo di 10 mesi, nonché della tipologia di attività svolta”, ma i suoi rilievi non valgono a superare quelli dei periti d'ufficio, laddove osservano, nelle
contro
-osservazioni, come “non è possibile stimare compiutamente se vi siano stati periodi di inabilità temporanea dovuti a deficit funzionali transitori. Inoltre, posto che il problema clinico di base del paziente era preesistente al trattamento odontoiatrico ritenuto non corretto, e considerando che l'allegato disturbo è stato sottoposto a parziale correzione in seguito al trattamento svolto dal dr. non vi è alcuna prova che il pregiudizio estetico lamentato e CP_1 preesistente al trattamento fosse accompagnato anche da un disturbo funzionale”, e più in generale
6 manca la prova di un nesso causale tra la asserita perdita di chances (peraltro genericamente allegata)
e l'operato del dott. CP_1
Sulla somma per sorte indicata saranno quindi dovuti interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Inammissibile è la pretesa di parte attrice di corresponsione degli interessi previsti dal 4° comma dell'art..1284 c.c. (c.d. tasso di interesse commerciale) sin dalla data della domanda giudiziale, atteso che è stata formulata per la prima volta in comparsa conclusionale;
e in ogni caso la stessa appare infondata anche nel merito, giacché, pur non ignorando la presenza di diversi indirizzi giurisprudenziali sulla questione, orientamento consolidato della Sezione è ritenere che la regola generale, prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui, “se le parti non ne hanno determinato la misura”, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali
è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico (in genere scritto), come chiarito dall'inciso sottolineato, con la conseguenza che essa non si applica ai fatti illeciti che, pur di natura contrattuale, non hanno fonte negoziale (Cass., n.14512 del 9 maggio 2022).
La parte convenuta va condannata altresì a rimborsare le spese sostenute dall'attore per ottenere giustizia, ovvero le anticipazioni versate per il giudizio di mediazione n. RM/707/2018 innanzi alla
ADR Center di Roma, per il giudizio di ATP ex art. 696 bis c.p.c. (RG 1162/2020 Trib. Roma), per complessive Euro 259,00, oltre alle spese liquidate a favore dei CTU pari ad Euro 2.000,00 oltre accessori di legge (Iva) (cfr docc.3, 4, 5 e 6 e docc. 5 e 7 di Atp), oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e atteso l'esito finale della lite, il convenuto CP_1 va condannato a rifonderle all'attore , così come liquidate in dispositivo,
[...] Parte_1 secondo i parametri del d.m. 55/2014 per la fase di Atp , aggiornati dal d.m. 147/2022 per il presente giudizio, in base al valore della causa (decisum, 7200,00 euro) ed all'attività difensiva svolta, con riduzione di 1/3 dei compensi medi di fase, atteso il valore della causa prossimo al limite inferiore dello scaglione (tra i 5200 e i 26000 euro) e per il ridotto impegno difensivo (stante la natura contumaciale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
7 - Accoglie parzialmente, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento promossa da Pt_1 nei confronti di , e per l'effetto:
[...] Controparte_1
- condanna il convenuto a pagare all'attore , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, la somma di € 7200,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, nonché la somma di € 259,00 e la somma di € 2000,00 oltre oneri accessori, a titolo di rimborso spese di mediazione e di Atp (inclusi compensi dei CTU), oltre interessi legali dagli esborsi al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore dell'attore, che liquida in euro 1484,00 quanto alla fase di Atp e in euro 3385,00 quanto al presente giudizio, oltre spese generali forfettarie al 15 % e accessori di legge (Iva e Cpa ex lege).
Così decisa in Roma lì 15 luglio 2025
Il Giudice dott. Guido Garavaglia
-
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 36637 del ruolo generale per gli affari civili contenziosi del 2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TERENZI Parte_1 C.F._1
AN (C.F. ), presso il cui studio in Roma alla Via G. Paisiello C.F._1
n.ro 7, giusta procura depositata in atti;
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
n.16, Pal. F;
Convenuto/Contumace
avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Decisa sulle conclusioni di parte infra allegate,
1
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, Parte_1 il dr. (medico chirurgo specialista in odontoiatra), per ivi ottenere l'accertamento Controparte_1 della responsabilità sanitaria di quest'ultimo per l'erronea esecuzione della prestazione di implantologia dentale eseguita nell'anno 2013-2015 e, per l'effetto, la condanna del medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali (per spese mediche sostenute e future) e non patrimoniali (danno biologico e morale) da esso ricorrente subiti, oltre al risarcimento del danno per perdita di chance lavorative, da accertarsi in via equitativa ovvero tramite specifico accertamento, per un importo complessivo quantificato in 17.700,00 oltre interessi legali.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, il sig. deduceva che: Pt_1
- nel mese di novembre/dicembre 2012, si era recato presso lo studio del dott. (medico Controparte_1 specialista in odontoiatrie e implatologia), per effettuare una visita specialistica odontoiatrica finalizzata alla riabilitazione protesica-implatologica dell'arcata superiore per fini estetici e funzionali stante il difetto nella masticazione e continue infiammazioni dell'arcata superiore associate a riassorbimento osseo;
- all'esito di detta visita, il dr. aveva proposto di procedere al rifacimento protesico dell'arcata CP_1 superiore mediante estrazione di tutti gli elementi dentali ivi presenti (n. 14) sostituendoli con n.ro 6 impianti dentali, con successiva realizzazione di una protesi fissa in zirconia e la realizzazione di n. 2 ponti mobili per l'arcata inferiore;
- l'impegno per tali interventi era stato preventivato in un massimo di 6 appuntamenti (circa uno al mese) e per il complessivo costo di Euro 8.000,00;
- dunque, dal mese di febbbraio 2015, era sottoposto, ad opera del dott. a detti interventi di CP_1 riabilitazione implanto-protesica superiore consistiti nell'estrazione di tutti gli elementi dentali dell'arcata superiore e successivo posizionamento di una protesi mobile provvisoria, in attesa dell'osteointegrazione degli impianti dentali su cui costruire la protesi fissa definitiva;
- era successivamente impiantata una protesi fissa dell'arcata superiore (corona fissa in zirconia) cementata provvisoriamente,
- già dal mese di Marzo, esso ricorrente, aveva riscontrato una sintomatologia dolorosa acuta e continua a carico della corona fissa innestata con continua decementificazione della stessa che aveva reso necessario numerosi visite di controllo e numerosi appuntamenti;
- visto il perdurare dei problemi lamentati, il ricorrente si era sottoposto, sempre presso lo studio del dott. a un nuovo percorso ad opera della dott.ssa e consistito: (i) la rimozione di n. 2 CP_1 Per_1 impianti (ormai completamente fuoriusciti); (ii) un innesto di osso;
(iii) un nuovo intervento di
3 estrazione e successiva realizzazione di ulteriori impianti (così portando gli impianti dai n.6 previsti a n. 9) e successiva estrazione dell'elemento 13;
- nel mese di aprile 2015aveva assistito al distanziamento di ulteriori du elementi centrali;
- l'opera del dott. era risultata errata sia nella scelta del materiale utilizzato per la CP_1 cementazione degli impianti provvisori sia per il suo utilizzo che, verosimilmente, aveva determinato lo “scollamento” del ponte così causando un grave peggioramento della linea estetica del sorriso, conferendo un aspetto "vecchieggiante”; anche il tentativo di "coprire" lo spostamento di due impianti centrali con della resina era risultato idoneo;
- dunque, a causa del negligente e non professionale intervento del Dott. il ricorrente aveva CP_1 dovuto rinunciare alla propria attività lavorativa dovendosi sottoporre a cure antibiotiche e cortisoniche, oltre che a numerosi interventi chirurgici per cercare di rimediare agli errori compiuti dall'odontoiatra;
- finanche la perizia medico legale espletata in sede di ATP aveva evidenziato profili di responsabilità nella condotta del dott. a causa dell'erronea esecuzione dell'intervento di riabilitazione CP_1 implanto-protesica effettuata;
invero, avevano affermato i CTU che "laddove il trattamento fosse stato eseguito in conformità alle buone pratiche, non si sarebbero manifestati i suddetti inestetismi
e non sarebbe stata necessaria l'estrazione dell'impianto n. 13 … né risulta che furono praticate visite e trattamenti di manutenzione della protesi e degli impianti dentali, come sarebbe stata buona prassi, consolidata anche in successive raccomandazioni cliniche”;
- pertanto, a causa dell'erronea prestazione sanitaria eseguita dal convenuto, consistita nella mancanza di perizia e rispetto delle linee guida, errori nella esecuzione degli interventi (come la non corretta installazione degli impianti e l'uso di materiali inadeguati per gli elementi provvisori e definitivi), mancanza di un adeguato consenso informato e informazione al paziente, assenza di un follow-up appropriato e trattamenti di manutenzione, e una condotta complessiva giudicata distante dalle buone pratiche mediche, esso ricorrente aveva subito un danno patrimoniale 1) di Euro 7.200,00 per rifacimento della protesi e per la somma di Euro 500,00 a titolo di costo sostenuto per l'eliminazione dell'inestetismo riferito all'impianto n. 13, oltre interessi legali dai rispettivi pagamenti;
2) di almeno
Euro 10.000,00 per il danno per perdita di chance lavorative, determinabile in via equitativa;
3) delle spese per Atp e per agire in giudizio.
Incardinato il giudizio, non costituitosi il convenuto, alla prima udienza cartolare del 22.11.2022 il
Giudice evidenziava vizi della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, dando termine per la rinotifica ex art.291 cpc;
solo all'udienza del 10.05.2023 il Giudice riteneva perfezionata la nuova notifica e dichiarava contumace il dott. peraltro disponendo il mutamento di Controparte_1 rito in ordinario e fissando udienza ex art.183 c.p.c. al 20.09.2023.
4 A detta udienza il Giudice, atteso che l'attore non aveva formulato istanze istruttorie, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 26.11.2024; con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea appare parzialmente fondata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - nell'accogliere l'eccezione di inadempimento e la domanda risarcitoria avanzate da un paziente nei confronti di un sanitario con riguardo all'esecuzione di prestazioni di natura dentistica - aveva escluso che il dentista avesse usato la diligenza e la perizia necessarie nel progettare e nel realizzare gli impianti dentari oggetto di contratto, provocando al paziente lesioni permanenti”, massima da Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15993 del 21 luglio 2011).
Nel caso di specie, utilizzando anche gli accertamenti svolti nella la CTU espletata in sede di Atp
(RG 1162/2020 Trib. Roma), che appare esaustiva e congruamente motivata (relazione dei dottori e , va posto in evidenza: Persona_2 Persona_3
come l'attore fu sottoposto dal dott. al trattamento di estrazione di tutti gli elementi dentari CP_1 dell'arcata superiore, in sostituzione dei quali furono posizionati 8 impianti dentali, con una buona osteointegrazione (uno solo con riassorbimento osseo);
dalle fotografie e radiografie in atti, si nota come l'impianto dell'elemento 13 dopo l'intervento risultasse esposto;
ragione della sua successiva rimozione;
gli elementi 11 e 21 presentano invece un serio inestetismo al colletto per esposizione del collo implantare, dato presente sin dall'installazione della protesi fissa;
concludono i periti che “laddove il trattamento fosse stato eseguito in conformità alle buone pratiche non si sarebbero manifestati i suddetti inestetismi e non sarebbe stata necessaria l'estrazione dell'impianto in zona 13; inoltre, non risulta dalla documentazione in atti che da parte del
5 professionista convenuto furono praticate visite e trattamenti di manutenzione della protesi e degli impianti dentali, come da buona prassi”,
la cementazione provvisoria della protesi era invece una scelta del paziente;
la protesi così descritta, concludono i periti, andava rieseguita, in quanto presenta inestetismi, e altresì della resina (per otturare il foro lasciato nella protesi dall'estrazione dell'impianto sul 13) che poteva andare incontro a infiltrazione batterica, stante il suo materiale poroso;
era quindi necessario un rifacimento della protesi in zirconia, con un costo stimabile intorno a €
7200,00;
allo stato attuale non sussistevano deficit funzionali che configurassero una invalidità permanente né
riduzioni della capacità lavorativa;
né, in assenza di documentazione sanitaria riguardante il periodo in cui il paziente era in cura dal dr.
era possibile stimare se vi fossero stati periodi di inabilità temporanea dovuti a deficit CP_1 funzionali transitori;
quanto ai presunti danni psicologici lamentati, lo stesso paziente aveva escluso in sede di visita peritale di aveva mai sostenuto visite psichiatriche.
E' quindi riconoscibile un inadempimento professionale del dr e un danno conseguente CP_1 all'attore pari ad € 7200,00, ovvero uguale ai costi necessitati per rimediare ai danni subiti (alla persona).
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda attorea, con condanna del convenuto a risarcire a parte attrice la somma di euro 7200,00 a titolo di risarcimento dei danni sofferti.
Non sono riconoscibili quindi ulteriori danni, né danni di natura non patrimoniale, né di natura patrimoniale;
l'attore ancora nelle conclusioni insiste nella richiesta di € 10.000,00 per perdita di chance lavorative, “tenendo conto della documentazione in atti e di un periodo di 10 mesi, nonché della tipologia di attività svolta”, ma i suoi rilievi non valgono a superare quelli dei periti d'ufficio, laddove osservano, nelle
contro
-osservazioni, come “non è possibile stimare compiutamente se vi siano stati periodi di inabilità temporanea dovuti a deficit funzionali transitori. Inoltre, posto che il problema clinico di base del paziente era preesistente al trattamento odontoiatrico ritenuto non corretto, e considerando che l'allegato disturbo è stato sottoposto a parziale correzione in seguito al trattamento svolto dal dr. non vi è alcuna prova che il pregiudizio estetico lamentato e CP_1 preesistente al trattamento fosse accompagnato anche da un disturbo funzionale”, e più in generale
6 manca la prova di un nesso causale tra la asserita perdita di chances (peraltro genericamente allegata)
e l'operato del dott. CP_1
Sulla somma per sorte indicata saranno quindi dovuti interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Inammissibile è la pretesa di parte attrice di corresponsione degli interessi previsti dal 4° comma dell'art..1284 c.c. (c.d. tasso di interesse commerciale) sin dalla data della domanda giudiziale, atteso che è stata formulata per la prima volta in comparsa conclusionale;
e in ogni caso la stessa appare infondata anche nel merito, giacché, pur non ignorando la presenza di diversi indirizzi giurisprudenziali sulla questione, orientamento consolidato della Sezione è ritenere che la regola generale, prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui, “se le parti non ne hanno determinato la misura”, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali
è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico (in genere scritto), come chiarito dall'inciso sottolineato, con la conseguenza che essa non si applica ai fatti illeciti che, pur di natura contrattuale, non hanno fonte negoziale (Cass., n.14512 del 9 maggio 2022).
La parte convenuta va condannata altresì a rimborsare le spese sostenute dall'attore per ottenere giustizia, ovvero le anticipazioni versate per il giudizio di mediazione n. RM/707/2018 innanzi alla
ADR Center di Roma, per il giudizio di ATP ex art. 696 bis c.p.c. (RG 1162/2020 Trib. Roma), per complessive Euro 259,00, oltre alle spese liquidate a favore dei CTU pari ad Euro 2.000,00 oltre accessori di legge (Iva) (cfr docc.3, 4, 5 e 6 e docc. 5 e 7 di Atp), oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e atteso l'esito finale della lite, il convenuto CP_1 va condannato a rifonderle all'attore , così come liquidate in dispositivo,
[...] Parte_1 secondo i parametri del d.m. 55/2014 per la fase di Atp , aggiornati dal d.m. 147/2022 per il presente giudizio, in base al valore della causa (decisum, 7200,00 euro) ed all'attività difensiva svolta, con riduzione di 1/3 dei compensi medi di fase, atteso il valore della causa prossimo al limite inferiore dello scaglione (tra i 5200 e i 26000 euro) e per il ridotto impegno difensivo (stante la natura contumaciale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
7 - Accoglie parzialmente, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento promossa da Pt_1 nei confronti di , e per l'effetto:
[...] Controparte_1
- condanna il convenuto a pagare all'attore , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, la somma di € 7200,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, nonché la somma di € 259,00 e la somma di € 2000,00 oltre oneri accessori, a titolo di rimborso spese di mediazione e di Atp (inclusi compensi dei CTU), oltre interessi legali dagli esborsi al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore dell'attore, che liquida in euro 1484,00 quanto alla fase di Atp e in euro 3385,00 quanto al presente giudizio, oltre spese generali forfettarie al 15 % e accessori di legge (Iva e Cpa ex lege).
Così decisa in Roma lì 15 luglio 2025
Il Giudice dott. Guido Garavaglia
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