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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/12/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
All'esito della trasformazione del rito e della udienza del 9 dicembre 2025, il sottoscritto GOP provvede come sentenza stesa in calce
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1931 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente tra:
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Gianluca Del Vecchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Benevento,
Via Torretta, 29
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., (Codice Fiscale e Partita IVA ), CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Rubinacci e dall'avv. Enrico Maria Buonfantino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Napoli alla via dei Fiorentini, 21
Resistente
Avente ad oggetto: risoluzione rapporto locativo.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n. 4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: accoglimento della domanda.
Per la società resistente: rigetto della domanda. 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità la conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale la esponendo che tale ditta conduceva in locazione un immobile di CP_1 proprietà della società istante ubicato Benevento, via Avellino n. 3, 5, 7, NCEU foglio 101, part. 14, ad essa pervenuto in virtù di conferimento del Sig. , come da atto costitutivo del Persona_1
14/06/2004 e che detta conduttrice si era resa morosa per mancato pagamento dei canoni di locazione mensili di € 3.367, 29 oltre IVA per le mensilità di febbraio 2025, marzo 2025, aprile 2025 e maggio
2025, per complessivi € 16.432,37.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'intimata, opponendosi al rilascio, sollevando eccezioni di natura procedurale e sostenendo che la morosità non sussisteva.
Il GI disponeva il mutamento del rito e, senza ritenere necessario l'espletamento di istruttoria, invitava le parti alla discussione della causa, all'esito della quale emanava la presente sentenza.
La domanda di rilascio dell'immobile può trovare accoglimento, così come la domanda relativa al pagamento dei canoni scaduti, per i seguenti
MOTIVI
Com'è noto, nel regime ordinario delle locazioni urbane, fissato dalla L. n. 392 del 1978, la disciplina di cui all'art. 55, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera per i contratti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo (Cass. S.U., n. 272/99; Cass. n. 13.248/2010). Di conseguenza, nelle locazioni ad uso diverso dall'abitazione, l'offerta o il pagamento del canone (che, se effettuati dopo la intimazione di sfratto, non consentono la emissione, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per la insussistenza della persistente morosità, di cui all'art. 663 c.p.c., comma 3) non comportano la sanatoria della morosità, posto che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., comma 3, dalla data della domanda (domanda che é già quella avanzata ex art. 657 c.p.c. con la intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto) il conduttore non può più adempiere.
Venendo pertanto all'esame della domanda di risoluzione ed in particolare alla valutazione della ravvisabilità nella fattispecie di un inadempimento di non scarsa importanza (presupposto necessario perché possa addivenirsi alla pronuncia della invocata risoluzione del contratto per inadempimento), emerge che la conduttrice si è resa morosa nel versamento di alcune mensilità del canone di locazione, senza fornire attestazioni di avvenuto pagamento a supporto dell'affermazione che la morosità sarebbe insussistente.
Quanto alle osservazioni ed eccezioni proposte dall'opponente, occorre rilevare che il procedimento di mediazione si è concluso con verbale negativo del 10 novembre 2025 e che agli atti sono stati 3
allegati dalla ricorrente gli atti notarili che legittimano la sua qualifica di parte attiva del rapporto locativo in corso e quella di quale parte passiva del medesimo rapporto. CP_1
Deve, quindi, pronunciarsi sentenza di risoluzione del contratto di locazione con contestuale condanna della resistente al pagamento delle residue somme dovute per canoni scaduti e non pagati.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in persona del Giudice designato GOP dott.
Luigi D'Ambrosio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento della conduttrice e, per l'effetto, condanna quest'ultima a rilasciare nella disponibilità della CP_1
l'immobile ubicato in Benevento, via Avellino n. 3, 5, 7, NCEU foglio 101, Parte_1 part. 14, libero e sgombero da persone e cose;
2) Fissa per il rilascio il termine di giorni 60 dalla data di notifica della presente sentenza;
3) Condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 della somma di € 16.432,37 per canoni scaduti da febbraio 2025 al mese di maggio 2025
[...] oltre i successivi scaduti dal mese di maggio 2025 e fino al rilascio ed oltre ancora agli interessi scalari di cui all'art. 5 comma 2 D.Lgs. n° 192/2012 da ogni singola scadenza fino al soddisfo.
4) Condanna in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione in favore della CP_1 Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese processuali che liquida in complessivi Euro
[...] di cui Euro 145,50 per esborsi ed Euro 1.800,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e Contributo CNF se dovuti.
Benevento, li 10 dicembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
All'esito della trasformazione del rito e della udienza del 9 dicembre 2025, il sottoscritto GOP provvede come sentenza stesa in calce
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1931 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente tra:
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Gianluca Del Vecchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Benevento,
Via Torretta, 29
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., (Codice Fiscale e Partita IVA ), CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Rubinacci e dall'avv. Enrico Maria Buonfantino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Napoli alla via dei Fiorentini, 21
Resistente
Avente ad oggetto: risoluzione rapporto locativo.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n. 4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: accoglimento della domanda.
Per la società resistente: rigetto della domanda. 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità la conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale la esponendo che tale ditta conduceva in locazione un immobile di CP_1 proprietà della società istante ubicato Benevento, via Avellino n. 3, 5, 7, NCEU foglio 101, part. 14, ad essa pervenuto in virtù di conferimento del Sig. , come da atto costitutivo del Persona_1
14/06/2004 e che detta conduttrice si era resa morosa per mancato pagamento dei canoni di locazione mensili di € 3.367, 29 oltre IVA per le mensilità di febbraio 2025, marzo 2025, aprile 2025 e maggio
2025, per complessivi € 16.432,37.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'intimata, opponendosi al rilascio, sollevando eccezioni di natura procedurale e sostenendo che la morosità non sussisteva.
Il GI disponeva il mutamento del rito e, senza ritenere necessario l'espletamento di istruttoria, invitava le parti alla discussione della causa, all'esito della quale emanava la presente sentenza.
La domanda di rilascio dell'immobile può trovare accoglimento, così come la domanda relativa al pagamento dei canoni scaduti, per i seguenti
MOTIVI
Com'è noto, nel regime ordinario delle locazioni urbane, fissato dalla L. n. 392 del 1978, la disciplina di cui all'art. 55, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera per i contratti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo (Cass. S.U., n. 272/99; Cass. n. 13.248/2010). Di conseguenza, nelle locazioni ad uso diverso dall'abitazione, l'offerta o il pagamento del canone (che, se effettuati dopo la intimazione di sfratto, non consentono la emissione, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per la insussistenza della persistente morosità, di cui all'art. 663 c.p.c., comma 3) non comportano la sanatoria della morosità, posto che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., comma 3, dalla data della domanda (domanda che é già quella avanzata ex art. 657 c.p.c. con la intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto) il conduttore non può più adempiere.
Venendo pertanto all'esame della domanda di risoluzione ed in particolare alla valutazione della ravvisabilità nella fattispecie di un inadempimento di non scarsa importanza (presupposto necessario perché possa addivenirsi alla pronuncia della invocata risoluzione del contratto per inadempimento), emerge che la conduttrice si è resa morosa nel versamento di alcune mensilità del canone di locazione, senza fornire attestazioni di avvenuto pagamento a supporto dell'affermazione che la morosità sarebbe insussistente.
Quanto alle osservazioni ed eccezioni proposte dall'opponente, occorre rilevare che il procedimento di mediazione si è concluso con verbale negativo del 10 novembre 2025 e che agli atti sono stati 3
allegati dalla ricorrente gli atti notarili che legittimano la sua qualifica di parte attiva del rapporto locativo in corso e quella di quale parte passiva del medesimo rapporto. CP_1
Deve, quindi, pronunciarsi sentenza di risoluzione del contratto di locazione con contestuale condanna della resistente al pagamento delle residue somme dovute per canoni scaduti e non pagati.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in persona del Giudice designato GOP dott.
Luigi D'Ambrosio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento della conduttrice e, per l'effetto, condanna quest'ultima a rilasciare nella disponibilità della CP_1
l'immobile ubicato in Benevento, via Avellino n. 3, 5, 7, NCEU foglio 101, Parte_1 part. 14, libero e sgombero da persone e cose;
2) Fissa per il rilascio il termine di giorni 60 dalla data di notifica della presente sentenza;
3) Condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 della somma di € 16.432,37 per canoni scaduti da febbraio 2025 al mese di maggio 2025
[...] oltre i successivi scaduti dal mese di maggio 2025 e fino al rilascio ed oltre ancora agli interessi scalari di cui all'art. 5 comma 2 D.Lgs. n° 192/2012 da ogni singola scadenza fino al soddisfo.
4) Condanna in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione in favore della CP_1 Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese processuali che liquida in complessivi Euro
[...] di cui Euro 145,50 per esborsi ed Euro 1.800,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e Contributo CNF se dovuti.
Benevento, li 10 dicembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio