TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 1137/2024
Il Tribunale di ZA, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1137/2024 V.G. promosso:
da nato il [...] a [...], Parte_1
codice fiscale: , con l'avv. VIGNA SECONDO, giusta delega C.F._1
dimessa in atti,
pagina 1 di 5 - parte ricorrente -
contro
, nata il [...] a [...], codice Controparte_1
fiscale: , contumace, C.F._2
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: procedimento di modifica delle condizioni di divorzio ex artt.
473bis.29, 473bis.47 e 473bis.51. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, il Tribunale rileva la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 473bis.47 del Codice di Procedura Civile (la parte resistente è residente nella circoscrizione del Tribunale adito).
2. Il ricorso è stato proposto nelle forme previste dall'art. 473bis.12 del Codice di
Procedura Civile, contenendo tutti gli elementi necessari per l'identificazione delle parti e l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda. La parte resistente non si è
costituita e non si è presentata di persona all'udienza di comparizione delle parti del
21/10/2024, dove è stata dichiarata contumace.
pagina 2 di 5 3. Le parti avevano contratto matrimonio il 31 luglio 2010 presso il Comune di Alba
(CN). Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi si sono divorziati con dichiarazione resa all'Ufficiale di stato civile del Comune di Alba (CN) il 20/04/2022. Nell'atto di scioglimento (doc. n. 4 di parte ricorrente) le parti hanno concordato tra di loro che il
IG. pagasse alla IG.ra Parte_1 Controparte_1
un assegno divorzile di € 350,00 mensili, “in attesa che la ex moglie trovasse
[...]
una sistemazione lavorativa che le consentisse di provvedere da sola al proprio
fabbisogno” (ricorso, pag. 3, n. 7).
4. Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile, sulla base dei seguenti motivi e fatti sopravvenuti;
- dato il tempo trascorso è lecito presumere che la IG.ra Controparte_1
avesse nel frattempo trovato un adeguato inserimento lavorativo, tenuto conto del mercato del lavoro in Alto Adige e del fatto che la IG.ra si sia laureata;
- anche se il ricorrente non ha avuto notizie dalla IG.ra sul suo inserimento professionale, era emerso “dai social media … che la IG.ra sia impegnata in CP_1
loco regolarmente, all'interno di una SPA/Centro benessere di lusso, e si definisce
Aufgussmeister e cioè 'Maestro di sauna'” (ricorso, pag. 3, n. 10); il ricorrente ha allegato video e foto per comprovare la circostanza riferita1;
- il IG. percepisce attualmente uno stipendio di € Parte_1
1.900,00 mensili ed è attualmente “ospite a casa di un'amica ma sta cercando una
pagina 3 di 5 diversa soluzione abitativa”; all'udienza del 21/10/21024 ha dichiarato che il suo guadagno, “confrontato con quello al tempo del divorzio, è rimasto pressocché uguale,
anzi è leggermente diminuito” (verbale d'udienza del 21/10/2024).
5. La domanda di modifica delle condizioni di divorzio trova il suo fondamento nell'art. 473bis.29 del Codice di Procedura Civile, che prevede la modificabilità dei provvedimenti in presenza di giustificati motivi.
6. Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che, a partire dalla data del deposito del presente ricorso (15/04/2024), sussistono tutti i presupposti per la revoca dell'assegno divorzile in questione;
infatti, la IG.ra , Controparte_1
nata il [...], laureata, il cui matrimonio con il ricorrente è rimasto senza figli, è
senz'altro capace, trascorso ora il periodo di transazione diretto all'inserimento lavorativo in Alto Adige, di badare alle proprie eIGenze. Come dimostrano i documenti del ricorrente, la IG.ra ha trovato uno sbocco lavorativo nell'ambito turistico. Infatti, si è
in presenza di un vero e proprio “mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche
delle parti” (Cassazione civile, sezione I, ordinanza n. 21794 del 02/08/2024),
condizione necessaria per accogliere la domanda di revoca dell'assegno. È lecito escludere che la IG.ra non avesse “mezzi adeguati” o che non fosse in grado di
“procurarseli per ragioni oggettive” (art. 5, L. 01/12/1970, n. 898).
7.
Considerato che
per ottenere la revoca dell'assegno divorzile bisogna adire il Giudice
e che la parte resistente, rimanendo contumace, non si era opposta alla detta revoca, si ritiene equo non provvedere sulle spese processuali.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di ConIGlio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, vista la legge 1970/898, gli artt. 337bis ss. c.c. e
473bis ss. c.p.c.,
dispone
1) in accoglimento del ricorso del IG. la revoca Parte_1
dell'assegno divorzile di Euro 300,00 mensili di cui all'atto di scioglimento di matrimonio registrato presso il Comune di Alba (CN) sub n. 53, parte II, serie C
dell'anno 2022 con effetto dalla data del deposito del ricorso, ossia dal 15/04/2024.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in ZA (BZ) in Camera di ConIGlio, il 17/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nella pagina ufficiale del proprio profilo Facebook (doc. 8 cit.) la IG.ra usa lo pseudonimo di “ ” e CP_1 Persona_1 nei video del profilo Facebook (doc. 9 e 10 cit.) dà ampia dimostrazione della propria attività di “Maestro di sauna” con esercizi a corpo libero” (ricorso, pag. 3, n. 10)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 1137/2024
Il Tribunale di ZA, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1137/2024 V.G. promosso:
da nato il [...] a [...], Parte_1
codice fiscale: , con l'avv. VIGNA SECONDO, giusta delega C.F._1
dimessa in atti,
pagina 1 di 5 - parte ricorrente -
contro
, nata il [...] a [...], codice Controparte_1
fiscale: , contumace, C.F._2
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: procedimento di modifica delle condizioni di divorzio ex artt.
473bis.29, 473bis.47 e 473bis.51. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, il Tribunale rileva la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 473bis.47 del Codice di Procedura Civile (la parte resistente è residente nella circoscrizione del Tribunale adito).
2. Il ricorso è stato proposto nelle forme previste dall'art. 473bis.12 del Codice di
Procedura Civile, contenendo tutti gli elementi necessari per l'identificazione delle parti e l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda. La parte resistente non si è
costituita e non si è presentata di persona all'udienza di comparizione delle parti del
21/10/2024, dove è stata dichiarata contumace.
pagina 2 di 5 3. Le parti avevano contratto matrimonio il 31 luglio 2010 presso il Comune di Alba
(CN). Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi si sono divorziati con dichiarazione resa all'Ufficiale di stato civile del Comune di Alba (CN) il 20/04/2022. Nell'atto di scioglimento (doc. n. 4 di parte ricorrente) le parti hanno concordato tra di loro che il
IG. pagasse alla IG.ra Parte_1 Controparte_1
un assegno divorzile di € 350,00 mensili, “in attesa che la ex moglie trovasse
[...]
una sistemazione lavorativa che le consentisse di provvedere da sola al proprio
fabbisogno” (ricorso, pag. 3, n. 7).
4. Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile, sulla base dei seguenti motivi e fatti sopravvenuti;
- dato il tempo trascorso è lecito presumere che la IG.ra Controparte_1
avesse nel frattempo trovato un adeguato inserimento lavorativo, tenuto conto del mercato del lavoro in Alto Adige e del fatto che la IG.ra si sia laureata;
- anche se il ricorrente non ha avuto notizie dalla IG.ra sul suo inserimento professionale, era emerso “dai social media … che la IG.ra sia impegnata in CP_1
loco regolarmente, all'interno di una SPA/Centro benessere di lusso, e si definisce
Aufgussmeister e cioè 'Maestro di sauna'” (ricorso, pag. 3, n. 10); il ricorrente ha allegato video e foto per comprovare la circostanza riferita1;
- il IG. percepisce attualmente uno stipendio di € Parte_1
1.900,00 mensili ed è attualmente “ospite a casa di un'amica ma sta cercando una
pagina 3 di 5 diversa soluzione abitativa”; all'udienza del 21/10/21024 ha dichiarato che il suo guadagno, “confrontato con quello al tempo del divorzio, è rimasto pressocché uguale,
anzi è leggermente diminuito” (verbale d'udienza del 21/10/2024).
5. La domanda di modifica delle condizioni di divorzio trova il suo fondamento nell'art. 473bis.29 del Codice di Procedura Civile, che prevede la modificabilità dei provvedimenti in presenza di giustificati motivi.
6. Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che, a partire dalla data del deposito del presente ricorso (15/04/2024), sussistono tutti i presupposti per la revoca dell'assegno divorzile in questione;
infatti, la IG.ra , Controparte_1
nata il [...], laureata, il cui matrimonio con il ricorrente è rimasto senza figli, è
senz'altro capace, trascorso ora il periodo di transazione diretto all'inserimento lavorativo in Alto Adige, di badare alle proprie eIGenze. Come dimostrano i documenti del ricorrente, la IG.ra ha trovato uno sbocco lavorativo nell'ambito turistico. Infatti, si è
in presenza di un vero e proprio “mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche
delle parti” (Cassazione civile, sezione I, ordinanza n. 21794 del 02/08/2024),
condizione necessaria per accogliere la domanda di revoca dell'assegno. È lecito escludere che la IG.ra non avesse “mezzi adeguati” o che non fosse in grado di
“procurarseli per ragioni oggettive” (art. 5, L. 01/12/1970, n. 898).
7.
Considerato che
per ottenere la revoca dell'assegno divorzile bisogna adire il Giudice
e che la parte resistente, rimanendo contumace, non si era opposta alla detta revoca, si ritiene equo non provvedere sulle spese processuali.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di ConIGlio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, vista la legge 1970/898, gli artt. 337bis ss. c.c. e
473bis ss. c.p.c.,
dispone
1) in accoglimento del ricorso del IG. la revoca Parte_1
dell'assegno divorzile di Euro 300,00 mensili di cui all'atto di scioglimento di matrimonio registrato presso il Comune di Alba (CN) sub n. 53, parte II, serie C
dell'anno 2022 con effetto dalla data del deposito del ricorso, ossia dal 15/04/2024.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in ZA (BZ) in Camera di ConIGlio, il 17/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nella pagina ufficiale del proprio profilo Facebook (doc. 8 cit.) la IG.ra usa lo pseudonimo di “ ” e CP_1 Persona_1 nei video del profilo Facebook (doc. 9 e 10 cit.) dà ampia dimostrazione della propria attività di “Maestro di sauna” con esercizi a corpo libero” (ricorso, pag. 3, n. 10)