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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/07/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4608 /2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 19 giugno 2025, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. Marcello Parrinello, giusta procura in atti, opponente contro (C.F. ) e per essa n. q Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 di mandataria (C.F. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, giusta procura in atti, e rappresenta e difesa dall' Avv. Giada Isidori, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.) In fatto e in diritto
, ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatogli in data 6.09.2024, con cui la ha chiesto il Controparte_1 pagamento della somma complessiva di euro € 173.910,26 - oltre a successivi interessi, spese e competenze fino al saldo - dovuta in forza di decreto ingiuntivo n. 205/1998 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Messina in data 21.05.1998, costituente titolo esecutivo. In sede di opposizione ha eccepito l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo citato e comunque l'intervenuta prescrizione decennale del decreto ingiuntivo, nonché, la decadenza del creditore per scadenza dell'obbligazione principale e dunque l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. Ha chiesto pertanto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo;
nel merito, accogliere l'opposizione e dichiarare nullo ed/o illegittimo l'atto di precetto e, conseguentemente, dichiarare non dovuto quanto intimato. Con comparsa di costituzione e risposta il creditore opposto ha contestato le domande avversarie. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. ed assunta in decisione.
Come preliminare motivo di opposizione, l'odierno opponente ha denunciato l'omessa notifica del decreto ingiuntivo n.205/1998 posto a fondamento dell'atto di precetto per cui è causa, ritenendola inesistente. Come è noto, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, salvo che la legge disponga altrimenti. La notificazione del titolo costituisce, pertanto, una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva, funzionale a garantire al debitore la piena conoscenza del contenuto e della portata dell'obbligazione azionata in executivis. Tale omissione integra una nullità testuale dell'atto di precetto, ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., la quale non necessita della deduzione di una specifica lesione del diritto di difesa da parte del debitore, trattandosi di una invalidità che il legislatore presume in via astratta e preventiva. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “la mancata notificazione del titolo esecutivo comporta la nullità del precetto, trattandosi di una nullità formale che si fa valere mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 21 gennaio 2021, n. 1096). Nel caso di specie, l'opposizione deve ritenersi in parte qua tardiva essendo stata spiegata con notifica a mezzo pec del 31 ottobre 2024 ovvero oltre il termine di venti giorni decorrenti dalla notifica del precetto del 6 settembre 2024. E' invece ammissibile in quanto opposizione spiegata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ovvero volta a contestare il diritto di procedere all'esecuzione, nei restanti motivi con i quali si censura la prescrizione del credito sotteso al decreto ingiuntivo per mancata esecuzione di atti interruttivi antecedenti e successivi rispetto allo stesso. All'esito della disamina della produzione documentale deve rilevarsi come non ricorra in atti alcuna prova in ordine alla notifica del decreto ingiuntivo. A ciò consegue sotto un primo profilo che, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione di parte opponente, il credito risalente al 1992, come si evince dal contenuto del ricorso monitorio, in carenza di atti interruttivi, tra i quali l'omessa notifica del decreto ingiuntivo, dovrebbe ritersi prescritto già nel 2002 ed in ogni caso, anche ove si facesse decorrere il termine di prescrizione dall'ingiunzione, prescritto per inutile successivo decorso del termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c., È principio consolidato in giurisprudenza che “la notificazione del decreto ingiuntivo determina l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., con effetti permanenti ex art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui
2 il decreto acquista efficacia di giudicato, per mancata opposizione o per estinzione del relativo giudizio” (Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2023, n. 4676 ; Cass. civ., Sez. III, 20 giugno 2017, n. 15157 Una volta che il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il diritto in esso consacrato si prescrive nel termine ordinario decennale previsto per l'actio iudicati. Tale termine decorre, pertanto, dalla data in cui il decreto è divenuto non più impugnabile. Nel caso di specie, non vi è prova invero che il decreto ingiuntivo sia stato notificato e in ogni caso lo stesso risale al 1998. Dalla documentazione in atti non risulta poi che, nei dieci anni successivi, siano stati compiuti atti idonei a interrompere la prescrizione, né risulta che il creditore abbia intrapreso azioni giudiziarie o notificato atti interruttivi, come richiesto dall'art. 2943 c.c.. Quanto allegato infatti da parte opposta in ordine alla interruzione della prescrizione derivante dall'istanza di ammissione al passivo nei confronti della debitrice principale non è idoneo a far ritenere interrotto il termine prescrizione non essendovi prova idonea della identità del credito per il quale si è agito in via monitoria e quello oggetto di istanza di ammissione al passivo, stante anche la difformità delle somme oggetto delle predette azioni intraprese. È opportuno precisare, avuto riguardo alle difese di parte opposta, che il motivo di opposizione accolto non attiene a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo, né mette in discussione la legittimità o fondatezza del decreto ingiuntivo. Al contrario, si fonda su fatti successivi e sopravvenuti, e precisamente sull'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione, che costituisce causa estintiva del credito azionato in executivis. Come chiarito dalla giurisprudenza, “la prescrizione del diritto consacrato in un titolo esecutivo giudiziale può essere fatta valere con l'opposizione a precetto, trattandosi di fatto estintivo sopravvenuto rispetto alla formazione del titolo” (Cass. civ..15765/14). Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi maturata la prescrizione del diritto azionato con il precetto, con conseguente accoglimento dell'opposizione e declaratoria di inefficacia dell'atto esecutivo impugnato. Per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione deve essere accolta. Le spese di lite, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell'opposta ed in favore dell'opponente e liquidate, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della controversia secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativo alle controversie di valore compreso tra € 52000,00 ed €260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4608/24 R.G., così :
3 1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione inerente la mancata notifica del decreto ingiuntivo;
2. accoglie l'opposizione nel resto e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto per intervenuta prescrizione del credito;
3. Condanna e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese di lite in favore di ,
[...] Parte_1 che liquida in € 759,00 per spese vive e € 7.052,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Messina il 7 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. Marcello Parrinello, giusta procura in atti, opponente contro (C.F. ) e per essa n. q Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 di mandataria (C.F. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, giusta procura in atti, e rappresenta e difesa dall' Avv. Giada Isidori, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.) In fatto e in diritto
, ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatogli in data 6.09.2024, con cui la ha chiesto il Controparte_1 pagamento della somma complessiva di euro € 173.910,26 - oltre a successivi interessi, spese e competenze fino al saldo - dovuta in forza di decreto ingiuntivo n. 205/1998 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Messina in data 21.05.1998, costituente titolo esecutivo. In sede di opposizione ha eccepito l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo citato e comunque l'intervenuta prescrizione decennale del decreto ingiuntivo, nonché, la decadenza del creditore per scadenza dell'obbligazione principale e dunque l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. Ha chiesto pertanto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo;
nel merito, accogliere l'opposizione e dichiarare nullo ed/o illegittimo l'atto di precetto e, conseguentemente, dichiarare non dovuto quanto intimato. Con comparsa di costituzione e risposta il creditore opposto ha contestato le domande avversarie. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. ed assunta in decisione.
Come preliminare motivo di opposizione, l'odierno opponente ha denunciato l'omessa notifica del decreto ingiuntivo n.205/1998 posto a fondamento dell'atto di precetto per cui è causa, ritenendola inesistente. Come è noto, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, salvo che la legge disponga altrimenti. La notificazione del titolo costituisce, pertanto, una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva, funzionale a garantire al debitore la piena conoscenza del contenuto e della portata dell'obbligazione azionata in executivis. Tale omissione integra una nullità testuale dell'atto di precetto, ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., la quale non necessita della deduzione di una specifica lesione del diritto di difesa da parte del debitore, trattandosi di una invalidità che il legislatore presume in via astratta e preventiva. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “la mancata notificazione del titolo esecutivo comporta la nullità del precetto, trattandosi di una nullità formale che si fa valere mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 21 gennaio 2021, n. 1096). Nel caso di specie, l'opposizione deve ritenersi in parte qua tardiva essendo stata spiegata con notifica a mezzo pec del 31 ottobre 2024 ovvero oltre il termine di venti giorni decorrenti dalla notifica del precetto del 6 settembre 2024. E' invece ammissibile in quanto opposizione spiegata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ovvero volta a contestare il diritto di procedere all'esecuzione, nei restanti motivi con i quali si censura la prescrizione del credito sotteso al decreto ingiuntivo per mancata esecuzione di atti interruttivi antecedenti e successivi rispetto allo stesso. All'esito della disamina della produzione documentale deve rilevarsi come non ricorra in atti alcuna prova in ordine alla notifica del decreto ingiuntivo. A ciò consegue sotto un primo profilo che, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione di parte opponente, il credito risalente al 1992, come si evince dal contenuto del ricorso monitorio, in carenza di atti interruttivi, tra i quali l'omessa notifica del decreto ingiuntivo, dovrebbe ritersi prescritto già nel 2002 ed in ogni caso, anche ove si facesse decorrere il termine di prescrizione dall'ingiunzione, prescritto per inutile successivo decorso del termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c., È principio consolidato in giurisprudenza che “la notificazione del decreto ingiuntivo determina l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., con effetti permanenti ex art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui
2 il decreto acquista efficacia di giudicato, per mancata opposizione o per estinzione del relativo giudizio” (Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2023, n. 4676 ; Cass. civ., Sez. III, 20 giugno 2017, n. 15157 Una volta che il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il diritto in esso consacrato si prescrive nel termine ordinario decennale previsto per l'actio iudicati. Tale termine decorre, pertanto, dalla data in cui il decreto è divenuto non più impugnabile. Nel caso di specie, non vi è prova invero che il decreto ingiuntivo sia stato notificato e in ogni caso lo stesso risale al 1998. Dalla documentazione in atti non risulta poi che, nei dieci anni successivi, siano stati compiuti atti idonei a interrompere la prescrizione, né risulta che il creditore abbia intrapreso azioni giudiziarie o notificato atti interruttivi, come richiesto dall'art. 2943 c.c.. Quanto allegato infatti da parte opposta in ordine alla interruzione della prescrizione derivante dall'istanza di ammissione al passivo nei confronti della debitrice principale non è idoneo a far ritenere interrotto il termine prescrizione non essendovi prova idonea della identità del credito per il quale si è agito in via monitoria e quello oggetto di istanza di ammissione al passivo, stante anche la difformità delle somme oggetto delle predette azioni intraprese. È opportuno precisare, avuto riguardo alle difese di parte opposta, che il motivo di opposizione accolto non attiene a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo, né mette in discussione la legittimità o fondatezza del decreto ingiuntivo. Al contrario, si fonda su fatti successivi e sopravvenuti, e precisamente sull'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione, che costituisce causa estintiva del credito azionato in executivis. Come chiarito dalla giurisprudenza, “la prescrizione del diritto consacrato in un titolo esecutivo giudiziale può essere fatta valere con l'opposizione a precetto, trattandosi di fatto estintivo sopravvenuto rispetto alla formazione del titolo” (Cass. civ..15765/14). Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi maturata la prescrizione del diritto azionato con il precetto, con conseguente accoglimento dell'opposizione e declaratoria di inefficacia dell'atto esecutivo impugnato. Per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione deve essere accolta. Le spese di lite, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell'opposta ed in favore dell'opponente e liquidate, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della controversia secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativo alle controversie di valore compreso tra € 52000,00 ed €260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4608/24 R.G., così :
3 1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione inerente la mancata notifica del decreto ingiuntivo;
2. accoglie l'opposizione nel resto e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto per intervenuta prescrizione del credito;
3. Condanna e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese di lite in favore di ,
[...] Parte_1 che liquida in € 759,00 per spese vive e € 7.052,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Messina il 7 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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