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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOM E DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Gabriella Zimpo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 25024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, dell'anno 2022, e promosso da:
(P. I.V.A: ) con sede in Gela, Via F. Morello n. 3, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (codice fiscale: CP_2 [...]
), elettivamente domiciliata in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 183, C.F._1 presso lo Studio Professionale dell'Avv. Pierpaolo Grisanti ( del C.F._2
Foro di Catania,
OPPONENTE
contro
(P.IVA: - Cod. Fisc.: Controparte_3 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in 00144 Roma P.IVA_3
RM, Viale Cesare Pavese n. 385, già fusa per incorporazione con CP_4 [...]
in data 21/10/2009 con atto pubblico del Notaio dott. Controparte_3 [...]
Rep. n. 25585 n. 5077 serie 1T del 21/10/2009 registrato in Persona_1
Civitavecchia (RM), elettivamente domiciliata in 00196 Roma, Via Emanuele Gianturco n.
6, presso lo studio dell'Avv. Filippo Sciuto (C.F.: ) che la rappresenta C.F._3
e difende in forza di dichiarazione di nomina in atti in via disgiunta con l'Avv.Corrado Barile
(C.F.: ,) e l'Avv. Alessio Basso del Foro di Torino (C.F.: C.F._4
) quest'ultimi in forza di procura speciale in atti C.F._5
OPPOSTA CONCLUSIONI:
per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente atto di opposizione:
1.In via preliminare, accertare e dichiarare il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda;
2.Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 2952 c.c. e, per l'effetto, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo ed inefficace.
3. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la risoluzione di diritto delle polizze fideiussorie per quanto argomento al punto 3) della presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo ed inefficace.
4. Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria ed in accoglimento di quanto dedotto al punto 4) della presente opposizione, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo ed inefficace.
5. In via subordinata, nella non temuta ipotesi di non accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare che la somma portata dal Decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione è errata nella determinazione e, quindi, non dovuta;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare l'importo eventualmente dovuto nella mino somma che sarà quantificata nel corso del presente giudizio. Con riserva di chiedere mezzi istruttori correlati alla posizione giuridica che andrà ad assumere la controparte costituendosi in giudizio. Con vittoria di spese e compensi.”
Per l'opposto: “Si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice − respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
− previa la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, − in via principale, respinga l'opposizione proposta e confermi il decreto ingiuntivo opposto;
− in ogni caso, dichiari tenuta e condanni Società Controparte_5
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore a pagare a favore della
in persona del legale rappresentante pro tempore le Controparte_3
somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
− con vittoria di spese e compensi professionali gravati di I.V.A. e C.P.A.; − con espressa riserva di ulteriori deduzioni e produzioni nei termini di legge. MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non
è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Con atto di citazione la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.
22755/2021 (N.69667/2021), emesso dal Tribunale di Roma in data 30/31.12.2021 e notificato in data 21.02.2022, con cui le era stato intimato il pagamento in favore della controparte, della somma di € 18.157,09, oltre agli interessi e alle spese del procedimento, a titolo di premi assicurativi, chiedendone la revoca, l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia, con vittoria di spese di lite. L'opponente eccepiva: preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
la prescrizione del credito ex art. 2952 c.c.; la risoluzione di diritto delle polizze fideiussori ex art. 1901c.c.; nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria per insufficiente allegazione documentale;
in subordine, l'errato importo ingiunto, con domanda di rideterminazione della somma dovuta.
Si costituiva la contestando l'opposizione promossa da parte avversa Controparte_3 poiché del tutto sfornita di prova scritta, avendo l'Opponente sollevato unicamente eccezioni generiche ed indeterminate, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del 27.07.2022 “..lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
esaminate le eccezioni preliminari avanzate da parte opponente;
In primo luogo, va rilevato che la polizza fideiussoria de qua, non è qualificabile come contratto assicurativo, piuttosto lo stesso ha natura di contratto autonomo di garanzia, non rientra tra le categorie per cui è prevista l'esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 DLgs 69/13; si rigetta, pertanto, l'eccezione preliminare di improcedibilità, come sollevata da parte opponente;
sulle ulteriori eccezioni di prescrizione ex art. 2952 c.c. e l'eccezione di risoluzione di diritto delle polizze fideiussorie, che appaiono prima facie infondate, si differisce la loro trattazione in sentenza;
considerato che
allo stato appare che il creditore opposto abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, e risulta, pertanto, la probabile infondatezza dell'opposizione; concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 22755/2021 (R.G. 69667/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 30/31.12.2021; concede alle parti i termini di cui all'art. 183, VI co. C.p.c., a decorrere dalla comunicazione del presente verbale. Rinvia la causa per la discussione sulle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 02.02.2023, ore
11.00.”
Con provvedimento del 02.02.2023 “.. esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto che
la ctu richiesta da parte opponete appare esplorativa, ne denega l'ammissione; altresì rigetta l'ordine di esibizione richiesto dallo stesso istante, superfluo ai fini delle determinazioni nel merito delle questioni sollevate; …”.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
La causa era istruita documentalmente.
Esaminata l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, se ne rileva l'infondatezza. Invero le polizze fideiussorie dedotte in giudizio, precisamente n. G050 00A0420088 del
12.11.2014, n. G050 109436846 del 2.7.2019 e n. G050 109556959 del 5.8.2019, accese dalla società a garanzia dell'attività di formazione professionale svolta dalla CP_1
per conto ed in favore della Regione Sicilia, hanno natura di fideiussione, rectitus
[...] contratto autonomo di garanzia e, in quanto tali, non sono qualificabili “contratto assicurativo, bancario e finanziario” per i quali è previsto la mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 28/2010.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, respinta.
Passando ad esaminare il merito, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La parte ricorrente ha allegato a prova della propria pretesa creditoria a fondamento della propria pretesa creditoria le polizze fideiussorie sottoscritte, delle quali la società opponente conferma la sottoscrizione ed il contenuto, ove la Polizza n. G050 00A0420088 del
12.11.2014 è stata sottoscritta a favore del beneficiario “Reg. Siciliana -Ass. Reg. Istr. Form.
Prof. – Dip. Reg. Istr. Form.Prof.”, relativa all'attività di formazione svolta dalla Società opponente per un corso avente come titolo “Addetto Parrucchiere Unisex”, la Polizza n.
G050 109436846 del 2.7.2019 è stata sottoscritta a favore del beneficiario “Regione Sicilia”, relativa all'attività di formazione svolta dalla Società opponente per un corso avente come titolo “Addetto alla Saldocarpenteria” e la Polizza n. G050 109556959 del 5.8.2019 è stata sottoscritta a favore del beneficiario “Regione Sicilia”, relativa all'attività di formazione svolta dalla Società opponente per un corso avente come titolo “Operatore Socio
Assistenziale”. Ebbene la fonte dell'obbligazione riferita al contrante è certamente provata.
La società opponente ha sottoscritto le dedotte polizze fideiussorie a favore del beneficiario, nei confronti della quale la si è impegnata al rimborso di un a Controparte_3 predeterminata somma di denaro a “prima e semplice richiesta e senza eccezioni”, una volta ricevuta una semplice richiesta di pagamento, con la quale il garantito lamenta l'inadempimento o comunque il non corretto adempimento, senza poter opporre alcuna eccezione propria del garantito.
Tale fattispecie contrattuale, che non ha una specifica previsione normativa in Italia, e che per condiviso e costante orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità viene ricondotta al contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), quale fattispecie di contratto atipico, in virtù dell'art. 1322, comma 2, Cod. civ., cd. “atipici con causa mista”, con prevalenza della causa di garanzia, non riconducibile, dunque, al contratto di assicurazione.
Ciò considerato, passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione annuale la stessa non è fondata, non potendosi applicare il termine di prescrizione annuale previsto la materia di assicurazioni di cui all'art. 2952, comma 1, c.c., come dedotto da parte opponente, anche in mancanza di pattuizioni speciali contrarie. Invero per costante giurisprudenza nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.) solo quando sia accertato, mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente (cfr. Cass. civ. n. 16283 del 31/07/2015).
Nella specie, pertanto, il termine di prescrizione è riconducibile all'ordinario termine decennale, previsto dall'art. 2946 c.c. e che, pertanto, l'esercizio dei medesimi da parte della odierna opposta sia stato assolutamente tempestivo, atteso che la lettera di messa in mora veniva solta a mezzo pec in data 31.03.2021.
L'eccezione di prescrizione va, pertanto, respinta.
In ordine all'eccezione di risoluzione delle polizze fideiussorie, per non aver agito per la riscossione dell'insoluto entro sei mesi da ciascuna scadenza, in ossequio CP_3 alle prescrizioni di cui all'art. 1901, 3 comma c.c., parimenti la doglianza non coglie nel segno.
Si osserva come nelle Condizioni particolari delle polizze fideiussorie de quibus, espressamente approvate dal Contraente, siano espressamente previste le modalità di svincolo delle stesse. In particolare, all'art. 4 delle condizioni generali di polizza è previsto che “la garanzia fideiussoria, salvo gli svincoli che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dalla Regione Siciliana – Dipartimento formazione professionale, attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del contributo – ha efficacia dalla data di rilascio fino ai sei mesi successivi alla presentazione della rendicontazione finale. Qualora in sede di verifica del rendiconto, lo stesso risulti incompleto o vengano richiesti approfondimenti, chiarimenti ed integrazioni, la fideiussione sarà prorogata di ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di scadenza della precedente polizza. In ogni caso la polizza potrà essere svincolata solo dopo la conclusione della verifica con esito positivo e previa apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla
Regione Siciliana – Dipartimento Formazione Professionale.”
Ebbene ai fini dello svincolo è necessario acquisire apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Regione Siciliana – Dipartimento Formazione Professionale con cui si dà atto della conclusione della verifica con esito positivo.
La parte opposta non ha depositato tale documentazione a riprova dello svincolo, come contrattualmente previsto, utile all'interruzione del rapporto contrattuale, la quale, se portata a conoscenza della società garante, avrebbe evitato il rinnovo del contratto e la non debenza dei premi richiesti. I documenti dalla stessa allegati riguardano, infatti, di nota di revisione, richieste di svincolo e documenti finali di rendicontazione (Cfr. documenti allegati da parte opponete da n. 3 a 7). Ad essi non può essere attribuito valore di svincolo, atteso che non costituiscono né contengono alcuna quietanza liberatoria della Regione Siciliana, espressamente prevista come requisito necessario allo svincolo dalle sopra citate condizioni di polizza.
Per di più si evidenzia per tutte le polizze per cui è lite non è mai stato trasmesso né comunicato alla esponente società alcuna comunicazione relativa alla loro asserita cessata operatività. In linea generale si evidenzia come la Compagnia non ha avuto notizia, neppure in seguito all'invio delle diffide e lettere di rituale messa in mora, dell'effettiva asserita cessazione della garanzia, con il conseguente perdurare dell'obbligo di versare i supplementi di premio. L'esatta conoscenza da parte dell'assicuratore dell'intervenuta cessazione del rischio è, infatti, l'unico evento idoneo a privare il pagamento del supplemento di premio di qualsivoglia giustificazione causale e, pertanto, a renderlo non più dovuto.
A tal proposito si si condivide la prevalente giurisprudenza, che ha riconosciuto la perduranza delle polizze in ragione del fatto che la Compagnia non fosse stata in alcun modo resa edotta della presunta intervenuta ultimazione delle opere garantite, subordinando, pertanto, la cessazione della garanzia ed il venir meno all'obbligo di versare i relativi premi a specifiche condizioni di polizza, è circostanza del tutto legittima e avvallata dalla giurisprudenza maggioritaria. Si richiama, sul punto, tra le altre, la sentenza della Suprema
Corte: “Con riferimento alla polizza cauzionale stipulata dall'appaltatore di opera pubblica con impresa di assicurazione a garanzia degli impegni assunti verso l'Amministrazione committente (art. 13 l. 3 gennaio 1978 n. 1), il rapporto tra i con-traenti è soggetto, anche in ordine alla durata del contratto, ai patti della polizza medesima.” (Cfr. Cassazione civile sez. III, 23 giugno 2009 n. 14621).
Dunque, la doglianza di parte opponete è priva di pregio, in mancanza di prova del verificarsi dei presupposti previsti contrattualmente inter partes e va respinta.
Per quanto riguarda l'eccezione di infondatezza della pretesa creditoria, anch'essa non colpisce nel segno.
Invero, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Nel caso specifico l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, avendo versato in atti le polizze dedotte stipulate con la (contrente) con cui si è impegnata a Controparte_1 garantire a favore della “Reg. Siciliana -Ass. Reg. Istr. Form. Prof. – Dip. Reg. Istr.
Form.Prof.” e della “Regione Sicilia”, come già specificato sopra specificato, così come risulta provata la messa in mora da parte della società creditrice. (Cfr. documenti versati da parte opposta già in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) Al contrario, l'opponente non ha documentato la propria liberazione dall'obbligo di pagamento del premio in favore della controparte, né la sussistenza dei presupposti previsti nelle polizze fideiussorie de quibus, escludenti il perdurare dell'obbligo di pagamento del premio, non avendo la stessa parte comprovato di aver consegnato alla controparte, conformemente alle previsioni contrattuali, la documentazione idonea a giustificare la cessazione dell'obbligo di pagamento del premio.
Invero, gli svincoli della regione Sicilia relativi alle sole polizze n. G050 109556959 e n.
G050 109436848 del 13.04.2022, sono stati asseritamente trasmessi alla Compagnia, solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, realizzata in data 21.02.2022.
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
L'opposizione deve essere, quindi, respinta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis Controparte_3
reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 22755/2021 (N.69667/2021), emesso dal
Tribunale di Roma in data 30/31.12.2021 e notificato in data 21.02.2022, che conferma;
CONDANNA la al pagamento in favore della controparte delle spese Controparte_1 processuali, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 05/02/2025.
Il Giudice
Maria Gabriella Zimpo
IN NOM E DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Gabriella Zimpo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 25024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, dell'anno 2022, e promosso da:
(P. I.V.A: ) con sede in Gela, Via F. Morello n. 3, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (codice fiscale: CP_2 [...]
), elettivamente domiciliata in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 183, C.F._1 presso lo Studio Professionale dell'Avv. Pierpaolo Grisanti ( del C.F._2
Foro di Catania,
OPPONENTE
contro
(P.IVA: - Cod. Fisc.: Controparte_3 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in 00144 Roma P.IVA_3
RM, Viale Cesare Pavese n. 385, già fusa per incorporazione con CP_4 [...]
in data 21/10/2009 con atto pubblico del Notaio dott. Controparte_3 [...]
Rep. n. 25585 n. 5077 serie 1T del 21/10/2009 registrato in Persona_1
Civitavecchia (RM), elettivamente domiciliata in 00196 Roma, Via Emanuele Gianturco n.
6, presso lo studio dell'Avv. Filippo Sciuto (C.F.: ) che la rappresenta C.F._3
e difende in forza di dichiarazione di nomina in atti in via disgiunta con l'Avv.Corrado Barile
(C.F.: ,) e l'Avv. Alessio Basso del Foro di Torino (C.F.: C.F._4
) quest'ultimi in forza di procura speciale in atti C.F._5
OPPOSTA CONCLUSIONI:
per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente atto di opposizione:
1.In via preliminare, accertare e dichiarare il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda;
2.Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 2952 c.c. e, per l'effetto, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo ed inefficace.
3. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la risoluzione di diritto delle polizze fideiussorie per quanto argomento al punto 3) della presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo ed inefficace.
4. Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria ed in accoglimento di quanto dedotto al punto 4) della presente opposizione, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo ed inefficace.
5. In via subordinata, nella non temuta ipotesi di non accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare che la somma portata dal Decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione è errata nella determinazione e, quindi, non dovuta;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare l'importo eventualmente dovuto nella mino somma che sarà quantificata nel corso del presente giudizio. Con riserva di chiedere mezzi istruttori correlati alla posizione giuridica che andrà ad assumere la controparte costituendosi in giudizio. Con vittoria di spese e compensi.”
Per l'opposto: “Si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice − respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
− previa la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, − in via principale, respinga l'opposizione proposta e confermi il decreto ingiuntivo opposto;
− in ogni caso, dichiari tenuta e condanni Società Controparte_5
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore a pagare a favore della
in persona del legale rappresentante pro tempore le Controparte_3
somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
− con vittoria di spese e compensi professionali gravati di I.V.A. e C.P.A.; − con espressa riserva di ulteriori deduzioni e produzioni nei termini di legge. MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non
è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Con atto di citazione la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.
22755/2021 (N.69667/2021), emesso dal Tribunale di Roma in data 30/31.12.2021 e notificato in data 21.02.2022, con cui le era stato intimato il pagamento in favore della controparte, della somma di € 18.157,09, oltre agli interessi e alle spese del procedimento, a titolo di premi assicurativi, chiedendone la revoca, l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia, con vittoria di spese di lite. L'opponente eccepiva: preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
la prescrizione del credito ex art. 2952 c.c.; la risoluzione di diritto delle polizze fideiussori ex art. 1901c.c.; nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria per insufficiente allegazione documentale;
in subordine, l'errato importo ingiunto, con domanda di rideterminazione della somma dovuta.
Si costituiva la contestando l'opposizione promossa da parte avversa Controparte_3 poiché del tutto sfornita di prova scritta, avendo l'Opponente sollevato unicamente eccezioni generiche ed indeterminate, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del 27.07.2022 “..lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
esaminate le eccezioni preliminari avanzate da parte opponente;
In primo luogo, va rilevato che la polizza fideiussoria de qua, non è qualificabile come contratto assicurativo, piuttosto lo stesso ha natura di contratto autonomo di garanzia, non rientra tra le categorie per cui è prevista l'esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 DLgs 69/13; si rigetta, pertanto, l'eccezione preliminare di improcedibilità, come sollevata da parte opponente;
sulle ulteriori eccezioni di prescrizione ex art. 2952 c.c. e l'eccezione di risoluzione di diritto delle polizze fideiussorie, che appaiono prima facie infondate, si differisce la loro trattazione in sentenza;
considerato che
allo stato appare che il creditore opposto abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, e risulta, pertanto, la probabile infondatezza dell'opposizione; concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 22755/2021 (R.G. 69667/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 30/31.12.2021; concede alle parti i termini di cui all'art. 183, VI co. C.p.c., a decorrere dalla comunicazione del presente verbale. Rinvia la causa per la discussione sulle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 02.02.2023, ore
11.00.”
Con provvedimento del 02.02.2023 “.. esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto che
la ctu richiesta da parte opponete appare esplorativa, ne denega l'ammissione; altresì rigetta l'ordine di esibizione richiesto dallo stesso istante, superfluo ai fini delle determinazioni nel merito delle questioni sollevate; …”.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
La causa era istruita documentalmente.
Esaminata l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, se ne rileva l'infondatezza. Invero le polizze fideiussorie dedotte in giudizio, precisamente n. G050 00A0420088 del
12.11.2014, n. G050 109436846 del 2.7.2019 e n. G050 109556959 del 5.8.2019, accese dalla società a garanzia dell'attività di formazione professionale svolta dalla CP_1
per conto ed in favore della Regione Sicilia, hanno natura di fideiussione, rectitus
[...] contratto autonomo di garanzia e, in quanto tali, non sono qualificabili “contratto assicurativo, bancario e finanziario” per i quali è previsto la mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 28/2010.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, respinta.
Passando ad esaminare il merito, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La parte ricorrente ha allegato a prova della propria pretesa creditoria a fondamento della propria pretesa creditoria le polizze fideiussorie sottoscritte, delle quali la società opponente conferma la sottoscrizione ed il contenuto, ove la Polizza n. G050 00A0420088 del
12.11.2014 è stata sottoscritta a favore del beneficiario “Reg. Siciliana -Ass. Reg. Istr. Form.
Prof. – Dip. Reg. Istr. Form.Prof.”, relativa all'attività di formazione svolta dalla Società opponente per un corso avente come titolo “Addetto Parrucchiere Unisex”, la Polizza n.
G050 109436846 del 2.7.2019 è stata sottoscritta a favore del beneficiario “Regione Sicilia”, relativa all'attività di formazione svolta dalla Società opponente per un corso avente come titolo “Addetto alla Saldocarpenteria” e la Polizza n. G050 109556959 del 5.8.2019 è stata sottoscritta a favore del beneficiario “Regione Sicilia”, relativa all'attività di formazione svolta dalla Società opponente per un corso avente come titolo “Operatore Socio
Assistenziale”. Ebbene la fonte dell'obbligazione riferita al contrante è certamente provata.
La società opponente ha sottoscritto le dedotte polizze fideiussorie a favore del beneficiario, nei confronti della quale la si è impegnata al rimborso di un a Controparte_3 predeterminata somma di denaro a “prima e semplice richiesta e senza eccezioni”, una volta ricevuta una semplice richiesta di pagamento, con la quale il garantito lamenta l'inadempimento o comunque il non corretto adempimento, senza poter opporre alcuna eccezione propria del garantito.
Tale fattispecie contrattuale, che non ha una specifica previsione normativa in Italia, e che per condiviso e costante orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità viene ricondotta al contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), quale fattispecie di contratto atipico, in virtù dell'art. 1322, comma 2, Cod. civ., cd. “atipici con causa mista”, con prevalenza della causa di garanzia, non riconducibile, dunque, al contratto di assicurazione.
Ciò considerato, passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione annuale la stessa non è fondata, non potendosi applicare il termine di prescrizione annuale previsto la materia di assicurazioni di cui all'art. 2952, comma 1, c.c., come dedotto da parte opponente, anche in mancanza di pattuizioni speciali contrarie. Invero per costante giurisprudenza nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.) solo quando sia accertato, mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente (cfr. Cass. civ. n. 16283 del 31/07/2015).
Nella specie, pertanto, il termine di prescrizione è riconducibile all'ordinario termine decennale, previsto dall'art. 2946 c.c. e che, pertanto, l'esercizio dei medesimi da parte della odierna opposta sia stato assolutamente tempestivo, atteso che la lettera di messa in mora veniva solta a mezzo pec in data 31.03.2021.
L'eccezione di prescrizione va, pertanto, respinta.
In ordine all'eccezione di risoluzione delle polizze fideiussorie, per non aver agito per la riscossione dell'insoluto entro sei mesi da ciascuna scadenza, in ossequio CP_3 alle prescrizioni di cui all'art. 1901, 3 comma c.c., parimenti la doglianza non coglie nel segno.
Si osserva come nelle Condizioni particolari delle polizze fideiussorie de quibus, espressamente approvate dal Contraente, siano espressamente previste le modalità di svincolo delle stesse. In particolare, all'art. 4 delle condizioni generali di polizza è previsto che “la garanzia fideiussoria, salvo gli svincoli che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dalla Regione Siciliana – Dipartimento formazione professionale, attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del contributo – ha efficacia dalla data di rilascio fino ai sei mesi successivi alla presentazione della rendicontazione finale. Qualora in sede di verifica del rendiconto, lo stesso risulti incompleto o vengano richiesti approfondimenti, chiarimenti ed integrazioni, la fideiussione sarà prorogata di ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di scadenza della precedente polizza. In ogni caso la polizza potrà essere svincolata solo dopo la conclusione della verifica con esito positivo e previa apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla
Regione Siciliana – Dipartimento Formazione Professionale.”
Ebbene ai fini dello svincolo è necessario acquisire apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Regione Siciliana – Dipartimento Formazione Professionale con cui si dà atto della conclusione della verifica con esito positivo.
La parte opposta non ha depositato tale documentazione a riprova dello svincolo, come contrattualmente previsto, utile all'interruzione del rapporto contrattuale, la quale, se portata a conoscenza della società garante, avrebbe evitato il rinnovo del contratto e la non debenza dei premi richiesti. I documenti dalla stessa allegati riguardano, infatti, di nota di revisione, richieste di svincolo e documenti finali di rendicontazione (Cfr. documenti allegati da parte opponete da n. 3 a 7). Ad essi non può essere attribuito valore di svincolo, atteso che non costituiscono né contengono alcuna quietanza liberatoria della Regione Siciliana, espressamente prevista come requisito necessario allo svincolo dalle sopra citate condizioni di polizza.
Per di più si evidenzia per tutte le polizze per cui è lite non è mai stato trasmesso né comunicato alla esponente società alcuna comunicazione relativa alla loro asserita cessata operatività. In linea generale si evidenzia come la Compagnia non ha avuto notizia, neppure in seguito all'invio delle diffide e lettere di rituale messa in mora, dell'effettiva asserita cessazione della garanzia, con il conseguente perdurare dell'obbligo di versare i supplementi di premio. L'esatta conoscenza da parte dell'assicuratore dell'intervenuta cessazione del rischio è, infatti, l'unico evento idoneo a privare il pagamento del supplemento di premio di qualsivoglia giustificazione causale e, pertanto, a renderlo non più dovuto.
A tal proposito si si condivide la prevalente giurisprudenza, che ha riconosciuto la perduranza delle polizze in ragione del fatto che la Compagnia non fosse stata in alcun modo resa edotta della presunta intervenuta ultimazione delle opere garantite, subordinando, pertanto, la cessazione della garanzia ed il venir meno all'obbligo di versare i relativi premi a specifiche condizioni di polizza, è circostanza del tutto legittima e avvallata dalla giurisprudenza maggioritaria. Si richiama, sul punto, tra le altre, la sentenza della Suprema
Corte: “Con riferimento alla polizza cauzionale stipulata dall'appaltatore di opera pubblica con impresa di assicurazione a garanzia degli impegni assunti verso l'Amministrazione committente (art. 13 l. 3 gennaio 1978 n. 1), il rapporto tra i con-traenti è soggetto, anche in ordine alla durata del contratto, ai patti della polizza medesima.” (Cfr. Cassazione civile sez. III, 23 giugno 2009 n. 14621).
Dunque, la doglianza di parte opponete è priva di pregio, in mancanza di prova del verificarsi dei presupposti previsti contrattualmente inter partes e va respinta.
Per quanto riguarda l'eccezione di infondatezza della pretesa creditoria, anch'essa non colpisce nel segno.
Invero, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Nel caso specifico l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, avendo versato in atti le polizze dedotte stipulate con la (contrente) con cui si è impegnata a Controparte_1 garantire a favore della “Reg. Siciliana -Ass. Reg. Istr. Form. Prof. – Dip. Reg. Istr.
Form.Prof.” e della “Regione Sicilia”, come già specificato sopra specificato, così come risulta provata la messa in mora da parte della società creditrice. (Cfr. documenti versati da parte opposta già in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) Al contrario, l'opponente non ha documentato la propria liberazione dall'obbligo di pagamento del premio in favore della controparte, né la sussistenza dei presupposti previsti nelle polizze fideiussorie de quibus, escludenti il perdurare dell'obbligo di pagamento del premio, non avendo la stessa parte comprovato di aver consegnato alla controparte, conformemente alle previsioni contrattuali, la documentazione idonea a giustificare la cessazione dell'obbligo di pagamento del premio.
Invero, gli svincoli della regione Sicilia relativi alle sole polizze n. G050 109556959 e n.
G050 109436848 del 13.04.2022, sono stati asseritamente trasmessi alla Compagnia, solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, realizzata in data 21.02.2022.
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
L'opposizione deve essere, quindi, respinta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis Controparte_3
reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 22755/2021 (N.69667/2021), emesso dal
Tribunale di Roma in data 30/31.12.2021 e notificato in data 21.02.2022, che conferma;
CONDANNA la al pagamento in favore della controparte delle spese Controparte_1 processuali, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 05/02/2025.
Il Giudice
Maria Gabriella Zimpo