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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/12/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 108/2025 All'udienza del giorno 19.12.2025 i Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere chiamata la causa promossa da: (C.F. Parte_1 C.F._1
O, prese APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dell'avv. CP_1 C.F._2 sente APPELLATA
la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. Il Presidente Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 108/2025 RG promossa da: (C.F. Parte_1 C.F._1 domiciliata elettivamente nella VIA PRINCIPESSA JOLANDA 60 SASSARI presso lo studio dell'avv. PIRAS PIETRO che la rappresenta e difende per procura in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) domiciliata elettivamente in CP_1 C.F._2
I 28 S dell'avv. SECHI LUCA che la rappresenta e difende per procura in atti. APPELLATA Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 703 c.p.c. conveniva in giudizio CP_1 [...]
dinanzi al Tr ssari esponendo che: Parte_1
- era proprietaria nonché nel possesso ultrannuale, pubblico e pacifico di un terreno sito in agro di Villanova Monteleone, loc. Caitta, distinto in catasto al F. 42, particelle 121 e 124 con accesso dalla strada provinciale n. 292 Alghero – Villanova Monteleone per il tramite di un viottolo posto all'interno del terreno di proprietà della resistente Parte_1
, distinto in catasto al Foglio 42, part. 122;
[...]
- vitù di passaggio pedonale e carrabile risultava anche dall'atto pubblico di donazione e divisione del 13.03.1976, a rogito Notaio Per_1 in Alghero, rep. n. 60558, racc. n. 5.506;
[...]
- aveva utilizzato il viottolo in maniera continua, pacifica ed ininterrotta sino al giorno 1.07.2022, allorquando tale attività le era stata impedita dalla
, la quale aveva realizzato all'ingresso del viottolo “un cancello Parte_1
, serrato con lucchetto, con al centro un alto paletto in ferro, infisso stabilmente al terreno, che bloccava un anta, collegato per mezzo di una catena ad altro lucchetto, le cui chiavi, più volte richieste”. Per tali ragioni, chiedeva di essere reintegrata nel possesso della CP_1 servitù di passaggio ai sensi dell'art. art. 1168 c.c. La , regolarmente costituita, insisteva per il rigetto della domanda, Parte_1 osservando che il passaggio era aperto e che aveva apposto all'ingresso del viottolo un cancello e un lucchetto solo come deterrente per occasionali cercatori di funghi e cacciatori mentre il secondo finto lucchetto ivi presente era stato apposto da taluni operai dell'Enel. Il giudice della fase cautelare, istruita la causa documentalmente e sentiti i sommari informatori, con ordinanza del 28.7.2023, in accoglimento del ricorso, ordinava a “ di reintegrare immediatamente Parte_1
ssaggio pedonale e carrabile che CP_1 consente l'accesso al fondo sito in agro di Villanova Monteleone, loc. Caitta distinto al NCEU al foglio 42, mappale 121 (il fabbricato) e al NCT mappali 124, 85,83 attraverso il cancello e il viottolo che collegano il predetto fondo con la strada provinciale Alghero – Villanova Monteleone, mediante la rimozione di qualsivoglia catena, lucchetto o picchetto ed ordina alla ove intenda Parte_1 procedere alla chiusura del predetto cancello con nuovo meccanismo di chiusura di consegnare contestualmente copia delle chiavi all'altra parte”, regolando le spese di lite secondo soccombenza e con condanna della ai sensi Parte_1 dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. Il tribunale riteneva sufficientemente provati in causa per via documentale e testimoniale sia il requisito del possesso ultrannuale anteriore allo spoglio da parte della ricorrente, sia la condotta di spoglio posta in essere dalla resistente. Il particolare, il giudice evidenziava che, a fronte delle dichiarazioni rilasciate in atti dai sommari informatori, erano inverosimili sia le dichiarazioni rese dalla resistente, secondo cui “i lucchetti sarebbero finti e posti in loco solo come deterrente all'accesso di terzi”, sia la circostanza che “non meglio specificati operai dell'Enel in non meglio specificate circostanze di tempo e di intervento abbiano apposto catene e lucchetti su un cancello senza autorizzazione dell'avente diritto e senza la consegna anche delle chiavi, e sia, infine, le dichiarazioni rese dal sommario informatore , il quale aveva affermato, in Tes_1 aperto contrasto con le allegazioni e dichiarazioni difensive della stessa
, che il cancello era privo di catene e lucchetti. Parte_1
Da ultimo il tribunale condannava la resistente al pagamento dell'importo di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. “per aver resistito quanto meno con colpa grave stante l'inverosimiglianza intrinseca delle proprie affermazioni e stante l'irragionevole ed immotivata adesione alla proposta conciliativa del giudice che avrebbe comportato la definizione in via transattiva della lite ed il rispetto dei diritti di entrambe le parti, con ciò palesando ancora in udienza la volontà di perpetrare la condotta di spoglio” nonché al pagamento a norma dell'art. 96, comma 4, c.p.c. della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. L'ordinanza non era reclamata ed era, invece, introdotto il giudizio di merito e la causa veniva decisa con sentenza n. 964/2024, pubblicata il 28.7.2024, ove il primo giudice confermava integralmente l'ordinanza di reintegra nel possesso non avendo le parti dedotto alcun “elemento istruttorio nuovo, idoneo ad inficiare le conclusioni a cui era giunto il giudice del cautelare”.
ha proposto appello lamentando, con un unico Parte_1 articolato motivo di gravame, l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie in esito alle quali il primo giudice avrebbe dovuto accertare che la domanda di reintegra nel possesso era priva di fondamento e, ciò, senza necessità alcuna da parte della stessa di dedurre nuove prove. Si è costituita resistendo all'appello ed eccependo, in via CP_1 pregiudiziale, l'inammissibilità del gravame “poiché tardivamente proposto in data 28.02.2025 avverso la Sentenza n. 964/2024, pubblicata il 28.07.2024 dal Tribunale di Sassari nel procedimento iscritto al n. 1652/2023 R.G., e non anche avverso l'ordinanza di accoglimento della domanda di reintegrazione del 28.07.2023, avente chiara natura di sentenza, e come tale soggetta all'impugnazione entro il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., sulla quale si è formato il giudicato sostanziale e/o l'acquiescenza determinata dall'assenza di tempestive contestazioni, reclamo o appello rigetto perché infondato” e perché reso in assenza di specificità dei motivi richiesti dall'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha insistito per il rigetto dell'impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in relazione ad entrambi i profili di censura formulati dalla . CP_1
Con riferimento all'eccepita tardività dell'appello, è appena il caso di rilevare che la ha legittimamente impugnato la Sentenza n. 964/2024 nei termini Parte_1 di cui all'art. 327 c.p.c. e non l'ordinanza in data 28.7.2023 resa nella fase cautelare, posto che quest'ultima non avendo definito la controversia nel merito non poteva essere impugnata attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione di cui all'art. 323 c.p.c. Quanto, invece, alla eccepita inammissibilità ex art. 342 c.p.c., secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice (Cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n, 13535 del 30/05/2018). Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante ha motivato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata circa l'interpretazione delle risultanze istruttorie, evidenziandone la carenza di motivazione, così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 n. 27199). Ciò premesso, con il gravame l'appellante ha sostanzialmente lamentato che la non provava che il passaggio carrabile e pedonale fosse legittimamente CP_1 itato né, tanto meno, che lo stesso fosse stato impedito dalla , CP_1
“essendosi limitata a lamentare la mancata fornitura delle chiavi del cancello”. In particolare, la ha eccepito che, contrariamente a quanto affermato Parte_1 dal primo giudic ari informatori confermavano la circostanza che il passaggio fosse libero, perché nonostante la presenza delle catene e dei lucchetti, il cancello era chiuso solamente da un legaccio, così come dichiarato del teste , erroneamente ritenuto inattendibile. Tes_1
Orbene, emente alla decisione assunta dal primo giudice, questa Corte ritiene che dalla documentazione allegata e dall'esame delle dichiarazioni rese dai sommari informatori emerga, al contrario, incontrovertibilmente l'elemento oggettivo della privazione del possesso in maniera violenta e clandestina da parte della nonchè l'elemento soggettivo, ossia l'animus spoliandi, Parte_1 consistente nella coscienza e volontà dell'appellante di compiere il fatto materiale della privazione del possesso. Invero, - incontestato il passaggio sui luoghi per cui è causa, risultante peraltro anche dall'atto pubblico del 13.03.1976 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), e la presenza di un cancello e di un lucchetto apposti dall'appellante alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa (cfr. allegazioni comparsa di costituzione in primo grado a pagg. 4 e 5 “si producono, a prova contraria, le immagini fotografiche attuali del cancello con i finti lucchetti, chiuso solamente con una corda al fine di non far evadere il bestiame ovino che pascola nel terreno …….la presenza di un lucchetto apposto dagli operari dell'E.N.E.L. in un anta del cancello (senza chiusura) ed un altro lucchetto “a maglia falsa” posto all'altezza del terreno. Ebbene, detto lucchetto è finto, allocato nel cancello, quale deterrente per gli occasionali cercatori di funghi e per i cacciatori”; vedi anche dichiarazioni rese dalla in sede di interrogatorio libero del 27.7.2023 “la catena serve Parte_1 per e rtura semplice del cancello ma che il lucchetto che si vede nelle foto non chiude il cancello e non impedisce il passaggio ed anche la catena apposta nella parte inferiore dell'anta sinistra guardando il cancello è solo fintamente ancorata al terreno ed è possibile sfilare la maglia dal picchetto ed aprire l'anta”) - dall'esame delle dichiarazioni rese dai sommari informatori escussi all'udienza del 27.7.2023 emerge che la aveva liberamente CP_1 utilizzato il viottolo per cui è causa per accedere al proprio terreno fino al mese di luglio 2022, quando le era stato precluso l'accesso per la chiusura del cancello. Il teste – incaricato nell'anno 2020 di ristrutturare gli immobili della Tes_2
e che più volte nell'anno 2021 si era recato unitamente a quest'ultima sui CP_1
i per cui è causa – confermava, infatti, che dal mese di luglio dell'anno 2022 l'accesso al viottolo era precluso dalla presenza di un cancello chiuso con un catenaccio e due lucchetti (cfr. verbale di udienza: “ADR: conosco i luoghi di causa in quanto ho iniziato i miei rapporti professionali con la sig.ra nel CP_1 dicembre del 2020 quando sono stato incaricato di curare la ristruttu e di un suo immobile sito in Villanova Monteleone e nell'ambito di questi rapporti mi ha incaricato anche di valutare le possibilità di sviluppo di altri suoi immobili ed in particolare di una sua proprietà sita in loc. Caitta di circa 15 ha. Mi sono recato in quei luoghi in più riprese tra il marzo 2021 e all'attualità e in ordine al cancello per cui è causa posso dire che la proprietà ha due accessi principali e però quello di cui mi si chiede è il cancello attraverso il quale si arriva ad una piccola casa colonica sita nel fondo. ADR: due volte almeno mi sono recato li insieme alla
con la sua macchina e siamo entrati in macchina per il cancello. Ricordo CP_1 che vi erano due cancelli, uno principale chiuso con un legaccio e uno successivo ricavato da due reti di letto che non aveva lucchetti o altro. ADR: nel luglio 2022 non siamo potuti salire in macchina in quanto era stato apposto un picchetto a terra al quale con catena era stata fissata un'anta del cancello. Riconosco questo picchetto e le catene nelle foto che mi rammostrano sia di parte ricorrente che di parte resistente……. ho provato a verificare se il cancello fosse facilmente apribile anche nell'anta sinistra ma il picchetto lo impediva. Ovviamente non lo abbiamo estratto o rimosso ci siamo limitati a constatare che non era consentito l'accesso carrabile”). Allo stesso modo il teste affermava che il passaggio, dapprima libero, nel Tes_3 luglio 2022 era divenut ssibile per la presenza di un cancello chiuso a chiave da un lucchetto che impediva il transito con i mezzi a motore (cfr. verbale di udienza: “ADR: Io sono passato per la prima volta lungo il cancello per cui è causa alla fine del mese di marzo del 2022 e sono passato con la mia macchina insieme alla signora . Il cancello è stato aperto dalla sig.ra non ricorso CP_1 CP_1 se avesse una chiave di qualche lucchetto lo abbia semplicemente aperto senza ausilio di chiavi ma comunque siamo passati tranquillamente per arrivare alla casa che c'è oltre. Poi sono ripassato intorno ai mesi di giugno o luglio 2022 sempre con la sig.ra e con l'architetto e non siamo potuti passare CP_1 Tes_2 in macchina in quant o il cancello non e nel senso che un'anta non si apriva ricordo che c'era un picchetto ma non ho dato importanza alla cosa, però posso dire che a piedi siamo passati. Dopo questa volta non mi è capitato di passare più”). Alcuna differente interpretazione nei termini prospettati dalla può Parte_1 essere attribuita alle predette dichiarazioni né, tanto meno, a quelle rese dal teste , il quale, in aperto contrasto con le dichiarazioni rese dalla stessa Tes_1 appellante, affermava addirittura che nel cancello non erano presenti catene e lucchetti (cfr. dichiarazione testimoniale: “conosco i luoghi perché passo dentro quel fondo a piedi lungo un sentiero di campagna e lo faccio da tantissimo tempo, più o meno da quando avevo 12 anni e posso dire che quel cancello è sempre stato aperto, nel senso che è sempre stato chiuso soltanto con un legaccio o comunque senza catena e senza lucchetti. Io non ho mai visto in quale cancello né lucchetti e né catene e tutt'ora è così”). Inoltre, in assenza di ulteriori elementi istruttori, del tutto correttamente il primo giudice riteneva irrilevanti le allegazioni della sulle non meglio Parte_1 specificate circostanze di tempo in cui operai d bbero apposto un lucchetto nel cancello senza autorizzazione dell'avente diritto nonché quelle relative alla sola funzione deterrente dei lucchetti e delle catene. Quanto all'animus spoliandi, come correttamente affermato dal primo giudice, appare manifesto alla luce non solo delle dichiarazioni rese dalla in Parte_1 corso di causa ma della “irragionevole ed immotivata mancata adesione alla proposta conciliativa del giudice che avrebbe comportato la definizione in via transattiva della lite ed il rispetto dei diritti di entrambe le parti, con ciò palesando ancora in udienza la volontà di perpetrare la condotta di spoglio”. Per tali ragioni, l'appello proposto da va rigettato. Parte_1
Le spese processuali del prese occombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 964/2024, pubblicata il 28.7.2024, del Tribunale di Sassari;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre 15% CP_1 spese general i di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 19.12.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
O, prese APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dell'avv. CP_1 C.F._2 sente APPELLATA
la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. Il Presidente Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 108/2025 RG promossa da: (C.F. Parte_1 C.F._1 domiciliata elettivamente nella VIA PRINCIPESSA JOLANDA 60 SASSARI presso lo studio dell'avv. PIRAS PIETRO che la rappresenta e difende per procura in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) domiciliata elettivamente in CP_1 C.F._2
I 28 S dell'avv. SECHI LUCA che la rappresenta e difende per procura in atti. APPELLATA Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 703 c.p.c. conveniva in giudizio CP_1 [...]
dinanzi al Tr ssari esponendo che: Parte_1
- era proprietaria nonché nel possesso ultrannuale, pubblico e pacifico di un terreno sito in agro di Villanova Monteleone, loc. Caitta, distinto in catasto al F. 42, particelle 121 e 124 con accesso dalla strada provinciale n. 292 Alghero – Villanova Monteleone per il tramite di un viottolo posto all'interno del terreno di proprietà della resistente Parte_1
, distinto in catasto al Foglio 42, part. 122;
[...]
- vitù di passaggio pedonale e carrabile risultava anche dall'atto pubblico di donazione e divisione del 13.03.1976, a rogito Notaio Per_1 in Alghero, rep. n. 60558, racc. n. 5.506;
[...]
- aveva utilizzato il viottolo in maniera continua, pacifica ed ininterrotta sino al giorno 1.07.2022, allorquando tale attività le era stata impedita dalla
, la quale aveva realizzato all'ingresso del viottolo “un cancello Parte_1
, serrato con lucchetto, con al centro un alto paletto in ferro, infisso stabilmente al terreno, che bloccava un anta, collegato per mezzo di una catena ad altro lucchetto, le cui chiavi, più volte richieste”. Per tali ragioni, chiedeva di essere reintegrata nel possesso della CP_1 servitù di passaggio ai sensi dell'art. art. 1168 c.c. La , regolarmente costituita, insisteva per il rigetto della domanda, Parte_1 osservando che il passaggio era aperto e che aveva apposto all'ingresso del viottolo un cancello e un lucchetto solo come deterrente per occasionali cercatori di funghi e cacciatori mentre il secondo finto lucchetto ivi presente era stato apposto da taluni operai dell'Enel. Il giudice della fase cautelare, istruita la causa documentalmente e sentiti i sommari informatori, con ordinanza del 28.7.2023, in accoglimento del ricorso, ordinava a “ di reintegrare immediatamente Parte_1
ssaggio pedonale e carrabile che CP_1 consente l'accesso al fondo sito in agro di Villanova Monteleone, loc. Caitta distinto al NCEU al foglio 42, mappale 121 (il fabbricato) e al NCT mappali 124, 85,83 attraverso il cancello e il viottolo che collegano il predetto fondo con la strada provinciale Alghero – Villanova Monteleone, mediante la rimozione di qualsivoglia catena, lucchetto o picchetto ed ordina alla ove intenda Parte_1 procedere alla chiusura del predetto cancello con nuovo meccanismo di chiusura di consegnare contestualmente copia delle chiavi all'altra parte”, regolando le spese di lite secondo soccombenza e con condanna della ai sensi Parte_1 dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. Il tribunale riteneva sufficientemente provati in causa per via documentale e testimoniale sia il requisito del possesso ultrannuale anteriore allo spoglio da parte della ricorrente, sia la condotta di spoglio posta in essere dalla resistente. Il particolare, il giudice evidenziava che, a fronte delle dichiarazioni rilasciate in atti dai sommari informatori, erano inverosimili sia le dichiarazioni rese dalla resistente, secondo cui “i lucchetti sarebbero finti e posti in loco solo come deterrente all'accesso di terzi”, sia la circostanza che “non meglio specificati operai dell'Enel in non meglio specificate circostanze di tempo e di intervento abbiano apposto catene e lucchetti su un cancello senza autorizzazione dell'avente diritto e senza la consegna anche delle chiavi, e sia, infine, le dichiarazioni rese dal sommario informatore , il quale aveva affermato, in Tes_1 aperto contrasto con le allegazioni e dichiarazioni difensive della stessa
, che il cancello era privo di catene e lucchetti. Parte_1
Da ultimo il tribunale condannava la resistente al pagamento dell'importo di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. “per aver resistito quanto meno con colpa grave stante l'inverosimiglianza intrinseca delle proprie affermazioni e stante l'irragionevole ed immotivata adesione alla proposta conciliativa del giudice che avrebbe comportato la definizione in via transattiva della lite ed il rispetto dei diritti di entrambe le parti, con ciò palesando ancora in udienza la volontà di perpetrare la condotta di spoglio” nonché al pagamento a norma dell'art. 96, comma 4, c.p.c. della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. L'ordinanza non era reclamata ed era, invece, introdotto il giudizio di merito e la causa veniva decisa con sentenza n. 964/2024, pubblicata il 28.7.2024, ove il primo giudice confermava integralmente l'ordinanza di reintegra nel possesso non avendo le parti dedotto alcun “elemento istruttorio nuovo, idoneo ad inficiare le conclusioni a cui era giunto il giudice del cautelare”.
ha proposto appello lamentando, con un unico Parte_1 articolato motivo di gravame, l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie in esito alle quali il primo giudice avrebbe dovuto accertare che la domanda di reintegra nel possesso era priva di fondamento e, ciò, senza necessità alcuna da parte della stessa di dedurre nuove prove. Si è costituita resistendo all'appello ed eccependo, in via CP_1 pregiudiziale, l'inammissibilità del gravame “poiché tardivamente proposto in data 28.02.2025 avverso la Sentenza n. 964/2024, pubblicata il 28.07.2024 dal Tribunale di Sassari nel procedimento iscritto al n. 1652/2023 R.G., e non anche avverso l'ordinanza di accoglimento della domanda di reintegrazione del 28.07.2023, avente chiara natura di sentenza, e come tale soggetta all'impugnazione entro il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., sulla quale si è formato il giudicato sostanziale e/o l'acquiescenza determinata dall'assenza di tempestive contestazioni, reclamo o appello rigetto perché infondato” e perché reso in assenza di specificità dei motivi richiesti dall'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha insistito per il rigetto dell'impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in relazione ad entrambi i profili di censura formulati dalla . CP_1
Con riferimento all'eccepita tardività dell'appello, è appena il caso di rilevare che la ha legittimamente impugnato la Sentenza n. 964/2024 nei termini Parte_1 di cui all'art. 327 c.p.c. e non l'ordinanza in data 28.7.2023 resa nella fase cautelare, posto che quest'ultima non avendo definito la controversia nel merito non poteva essere impugnata attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione di cui all'art. 323 c.p.c. Quanto, invece, alla eccepita inammissibilità ex art. 342 c.p.c., secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice (Cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n, 13535 del 30/05/2018). Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante ha motivato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata circa l'interpretazione delle risultanze istruttorie, evidenziandone la carenza di motivazione, così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 n. 27199). Ciò premesso, con il gravame l'appellante ha sostanzialmente lamentato che la non provava che il passaggio carrabile e pedonale fosse legittimamente CP_1 itato né, tanto meno, che lo stesso fosse stato impedito dalla , CP_1
“essendosi limitata a lamentare la mancata fornitura delle chiavi del cancello”. In particolare, la ha eccepito che, contrariamente a quanto affermato Parte_1 dal primo giudic ari informatori confermavano la circostanza che il passaggio fosse libero, perché nonostante la presenza delle catene e dei lucchetti, il cancello era chiuso solamente da un legaccio, così come dichiarato del teste , erroneamente ritenuto inattendibile. Tes_1
Orbene, emente alla decisione assunta dal primo giudice, questa Corte ritiene che dalla documentazione allegata e dall'esame delle dichiarazioni rese dai sommari informatori emerga, al contrario, incontrovertibilmente l'elemento oggettivo della privazione del possesso in maniera violenta e clandestina da parte della nonchè l'elemento soggettivo, ossia l'animus spoliandi, Parte_1 consistente nella coscienza e volontà dell'appellante di compiere il fatto materiale della privazione del possesso. Invero, - incontestato il passaggio sui luoghi per cui è causa, risultante peraltro anche dall'atto pubblico del 13.03.1976 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), e la presenza di un cancello e di un lucchetto apposti dall'appellante alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa (cfr. allegazioni comparsa di costituzione in primo grado a pagg. 4 e 5 “si producono, a prova contraria, le immagini fotografiche attuali del cancello con i finti lucchetti, chiuso solamente con una corda al fine di non far evadere il bestiame ovino che pascola nel terreno …….la presenza di un lucchetto apposto dagli operari dell'E.N.E.L. in un anta del cancello (senza chiusura) ed un altro lucchetto “a maglia falsa” posto all'altezza del terreno. Ebbene, detto lucchetto è finto, allocato nel cancello, quale deterrente per gli occasionali cercatori di funghi e per i cacciatori”; vedi anche dichiarazioni rese dalla in sede di interrogatorio libero del 27.7.2023 “la catena serve Parte_1 per e rtura semplice del cancello ma che il lucchetto che si vede nelle foto non chiude il cancello e non impedisce il passaggio ed anche la catena apposta nella parte inferiore dell'anta sinistra guardando il cancello è solo fintamente ancorata al terreno ed è possibile sfilare la maglia dal picchetto ed aprire l'anta”) - dall'esame delle dichiarazioni rese dai sommari informatori escussi all'udienza del 27.7.2023 emerge che la aveva liberamente CP_1 utilizzato il viottolo per cui è causa per accedere al proprio terreno fino al mese di luglio 2022, quando le era stato precluso l'accesso per la chiusura del cancello. Il teste – incaricato nell'anno 2020 di ristrutturare gli immobili della Tes_2
e che più volte nell'anno 2021 si era recato unitamente a quest'ultima sui CP_1
i per cui è causa – confermava, infatti, che dal mese di luglio dell'anno 2022 l'accesso al viottolo era precluso dalla presenza di un cancello chiuso con un catenaccio e due lucchetti (cfr. verbale di udienza: “ADR: conosco i luoghi di causa in quanto ho iniziato i miei rapporti professionali con la sig.ra nel CP_1 dicembre del 2020 quando sono stato incaricato di curare la ristruttu e di un suo immobile sito in Villanova Monteleone e nell'ambito di questi rapporti mi ha incaricato anche di valutare le possibilità di sviluppo di altri suoi immobili ed in particolare di una sua proprietà sita in loc. Caitta di circa 15 ha. Mi sono recato in quei luoghi in più riprese tra il marzo 2021 e all'attualità e in ordine al cancello per cui è causa posso dire che la proprietà ha due accessi principali e però quello di cui mi si chiede è il cancello attraverso il quale si arriva ad una piccola casa colonica sita nel fondo. ADR: due volte almeno mi sono recato li insieme alla
con la sua macchina e siamo entrati in macchina per il cancello. Ricordo CP_1 che vi erano due cancelli, uno principale chiuso con un legaccio e uno successivo ricavato da due reti di letto che non aveva lucchetti o altro. ADR: nel luglio 2022 non siamo potuti salire in macchina in quanto era stato apposto un picchetto a terra al quale con catena era stata fissata un'anta del cancello. Riconosco questo picchetto e le catene nelle foto che mi rammostrano sia di parte ricorrente che di parte resistente……. ho provato a verificare se il cancello fosse facilmente apribile anche nell'anta sinistra ma il picchetto lo impediva. Ovviamente non lo abbiamo estratto o rimosso ci siamo limitati a constatare che non era consentito l'accesso carrabile”). Allo stesso modo il teste affermava che il passaggio, dapprima libero, nel Tes_3 luglio 2022 era divenut ssibile per la presenza di un cancello chiuso a chiave da un lucchetto che impediva il transito con i mezzi a motore (cfr. verbale di udienza: “ADR: Io sono passato per la prima volta lungo il cancello per cui è causa alla fine del mese di marzo del 2022 e sono passato con la mia macchina insieme alla signora . Il cancello è stato aperto dalla sig.ra non ricorso CP_1 CP_1 se avesse una chiave di qualche lucchetto lo abbia semplicemente aperto senza ausilio di chiavi ma comunque siamo passati tranquillamente per arrivare alla casa che c'è oltre. Poi sono ripassato intorno ai mesi di giugno o luglio 2022 sempre con la sig.ra e con l'architetto e non siamo potuti passare CP_1 Tes_2 in macchina in quant o il cancello non e nel senso che un'anta non si apriva ricordo che c'era un picchetto ma non ho dato importanza alla cosa, però posso dire che a piedi siamo passati. Dopo questa volta non mi è capitato di passare più”). Alcuna differente interpretazione nei termini prospettati dalla può Parte_1 essere attribuita alle predette dichiarazioni né, tanto meno, a quelle rese dal teste , il quale, in aperto contrasto con le dichiarazioni rese dalla stessa Tes_1 appellante, affermava addirittura che nel cancello non erano presenti catene e lucchetti (cfr. dichiarazione testimoniale: “conosco i luoghi perché passo dentro quel fondo a piedi lungo un sentiero di campagna e lo faccio da tantissimo tempo, più o meno da quando avevo 12 anni e posso dire che quel cancello è sempre stato aperto, nel senso che è sempre stato chiuso soltanto con un legaccio o comunque senza catena e senza lucchetti. Io non ho mai visto in quale cancello né lucchetti e né catene e tutt'ora è così”). Inoltre, in assenza di ulteriori elementi istruttori, del tutto correttamente il primo giudice riteneva irrilevanti le allegazioni della sulle non meglio Parte_1 specificate circostanze di tempo in cui operai d bbero apposto un lucchetto nel cancello senza autorizzazione dell'avente diritto nonché quelle relative alla sola funzione deterrente dei lucchetti e delle catene. Quanto all'animus spoliandi, come correttamente affermato dal primo giudice, appare manifesto alla luce non solo delle dichiarazioni rese dalla in Parte_1 corso di causa ma della “irragionevole ed immotivata mancata adesione alla proposta conciliativa del giudice che avrebbe comportato la definizione in via transattiva della lite ed il rispetto dei diritti di entrambe le parti, con ciò palesando ancora in udienza la volontà di perpetrare la condotta di spoglio”. Per tali ragioni, l'appello proposto da va rigettato. Parte_1
Le spese processuali del prese occombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 964/2024, pubblicata il 28.7.2024, del Tribunale di Sassari;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre 15% CP_1 spese general i di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 19.12.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi