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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/12/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
La coordinatrice della Seconda Sezione Civile Dott.ssa AN RR delegata dalla Presidente della Corte ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc e 15 D.Lvo 150/2011 nella causa civile n. 1222/2025 cui viene qui riunita la causa n. 1224/2025
RGAC assunta in decisione all'esito delle note scritte depositate ex art. 127ter cpc in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre 2025, vertente tra
Avv. Rosario Rocchetto, rappresentato e difeso da se stesso ricorrente
E
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
resistente
Conclusioni:
Per l'opponente: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento della su esposta opposizione, ritenuta l'illegittimità del provvedimento impugnato, disporne l'annullamento e la revoca e per l'effetto, accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni di legge, liquidare in favore del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia secondo le previsioni di legge.
1 Con refusione delle anticipazioni, spese, competenze ed onorari di causa, oltre il contributo ex art. 11 L. 576/80 ed accessori, come per legge.
Fatto e Diritto
1. Con distinti ricorsi ex art 281 decies cpc depositati in data 23 luglio 2025
l'Avv. Rosario Rocchetto, difensore d'ufficio di e Controparte_2 [...]
, ha proposto opposizione avverso i decreti comunicato a mezzo CP_3 pec in 17 luglio 2025 con i quale la Corte di Appello –Seconda Sezione Penale ha rigettato la richiesta di liquidazione sul rilievo della mancanza in atti del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce l'errore di fatto e di diritto commesso dalla Corte penale che ha ritenuto di essere al cospetto di una richiesta di liquidazione dei compensi proveniente da difensore di fiducia di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato mentre nel caso in esame ricorre l'ipotesi del difensore d'ufficio di imputato dichiarato irreperibile.
2. Il , ritualmente evocato in giudizio a mezzo pec del, Controparte_1 non si è costituito in giudizio.
Alla prima udienza fissata per il giorno 3 novembre 2025 sostituita dal deposito delle note scritte di trattazione il Giudice ha chiesto al ricorrente di integrare la documentazione ed ha rinviato la causa all'udienza del 3 dicembre 2025. Anche detta udienza è stata sostituita dal deposito di note di trattazione. Ex art. 127 ter c.p.c.. IL ricorrente ha provveduto al deposito della documentazione richiesta e delle note di trattazione.
3. In via del tutto preliminare, occorre precisare che il presente procedimento è soggetto ai sensi dell'art 15 D.Lgs 150/2011 al nuovo rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma Cartabia che si conclude non più con ordinanza, ma con sentenza inappellabile.
Sempre in via preliminare deve darsi atto che sebbene il ricorrente abbia proposto due diverse istanze di liquidazione esitate in due distinti decreti di rigetto, separatamente impugnati, ricorrono nel caso in esame ragioni di opportunità per disporre la riunione delle impugnazioni che traggono origine comunque dalla medesima vicenda, in cui peraltro il difensore ha svolto la medesima attività per entrambi gli imputati : identici sono gli atti di appello redatti, identiche le note di udienza depositate.. Ciò consente di addivenire, come
2 è giusto che sia, ad un'unica liquidazione per l'attività svolta con le maggiorazioni previste per avere assistito più parti.
4. Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Risulta ampiamente documentato in atti che il ricorrente ha rivestito esclusivamente il ruolo di difensore d'ufficio degli imputati e ( CP_4 CP_3 così nominato nell'avviso di chiusura delle indagini preliminari ) che, in tale veste, in ossequio alla disciplina normativa vigente al momento della proposizione dell'impugnazione, ha proposto appello avverso la sentenza del portata. Entrambi gli imputati sono stati dichiarati irreperibili con decreto del
Presidente della seconda sezione penale della Corte d'Appello del 17 dicembre
2024.
Deve quindi qui trovare applicazione il disposto dell'art. 117 dpr n. 115 del 2002
a mente del quale < L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.>
Quanto alle modalità di liquidazione deve osservarsi che: che ai sensi dell'art 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 l'onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidate in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della natura e dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale;
- che secondo la Suprema Corte la norma va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore a essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (cfr Cass. 31404/2019);
- che dopo le modifiche apportate al d.m. n. 55 del 2014 dal dm 37/2018 e, più di recente, dal d.m. 147/2022 il giudice non può in nessun caso diminuire il compenso oltre il 50%;
- che all'eventuale riduzione del 50% del valore medio va aggiunta l'ulteriore riduzione stabilita dall'art 106 bis dpr 115/2002 senza che ciò comporti la violazione del minimo tariffario, trattandosi di (ulteriore) decurtazione stabilita da una norma speciale che mira a soddisfare le esigenze di contemperamento tra
3 la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente e il diritto dell'avvocato a un compenso equo (cfr Cass. 4759/2022).
Nel caso in esame l'appello ha avuto ad oggetto una sentenza di condanna per un unico episodio di furto, rispetto al quale il difensore ha invocato in primo luogo la prescrizione. L'unica attività difensiva svolta in appello è consistita nel deposito di brevi conclusioni scritte in cui il difensore ha insistito per la dichiarazione di prescrizione. Ricorrono quindi i presupposti per l'applicazione dei parametri nella misura minima prevista con l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106 bis dpr n. 115 del 2002 e con esclusione della fase istruttoria non tenuta. All'importo così ottenuto deve essere applicata la maggiorazione derivante dall'avere assistito due persone. L'importo complessivo spettante è quindi € 1844,70
Al ricorrente spettano altresì le spese di lite di questo giudizio liquidate secondo i parametri minimi ( attesa la semplicità delle questioni e la semplificazione del rito ) dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo richiesto e per le tutte le quattro fasi previste.
PQM
Dichiara la contumacia del;
CP_1 in accoglimento dell'opposizione liquida il compenso spettante all'avv. Rosario
Rocchetto per l'attività difensiva svolta in favore di di e Controparte_2
nel giudizio davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro Controparte_3 seconda sezione penale n. 251/2023 concluso con la sentenza resa il 4 marzo
2025 € € 1844,70 oltre iva cpa e rimborso spese generali al 15% ponendo il relativo pagamento a carico dell'Erario; condanna il al pagamento nei confronti del ricorrente delle Controparte_5 spese di lite di questo giudizio che liquida in € 250 per spese vive ed € 1458 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%
Cosi deciso in data 6 dicembre 2025
La coordinatrice della seconda sezione
AN RR
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