Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Rossana Guzzo Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 609/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Fiore P.IVA_1
– parte appellante –
E
(CF. , rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Antonio Norrito
– parte appellata –
Conclusioni per la parte appellante:
“In via cautelare, istanza urgente di sospensiva dell'impugnato provvedimento, poiché sussistente per quanto dedotto in motivi il fumus boni iuris
e sussiste il periculum in mora del rilascio di un immobile adibito ad attività commerciale avviata, con gravissimi danni economici;
Nel merito, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, accogliendo le conclusioni già formulate nella memoria di primo grado, accertare e dichiarare valido, efficace e non risolto il contratto di locazione per cui vi è causa. Con condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio della controparte”
Conclusioni per la parte appellata:
“VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Con riferimento alla chiesta sospensione della efficacia esecutiva della sentenza
Rigettare la richiesta difettando entrambi gli elementi dalla legge voluti
(periculum e Fumus)
Al definitivo
Rigettare l'appello spiegato dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Marsala n. 145/2023 siccome infondato in fatto e diritto confermando integralmente quest'ultima.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida dinanzi al Tribunale di Marsala, , premesso di aver Controparte_1 concesso in locazione alla un immobile sito in Mazara del Vallo Parte_1
Corso Umberto I, Angolo Via Vittorio Veneto, per il canone annuo di € 48.000,00 da pagarsi in rate mensili di € 4.000,00, con decorrenza dal 18 novembre 2020, e che inoltre in base all'art.
3.5 del contratto “il mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione produce a norma dell'art. 1456 c.c. la risoluzione ipso iure del contratto”, deduceva la morosità della società intimata relativamente al pagamento delle mensilità dovute per i mesi di luglio e agosto 2022 per complessivi
€. 8.000,00, tale da determinare la risoluzione del rapporto sia perché di rilevante entità sia per la presenza della clausola risolutiva espressa, di cui espressamente dichiarava di volersi avvalere;
domandava dunque la convalida dello sfratto e la 3
pronuncia ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva.
Si costituiva la opponendosi all'intimato sfratto per l'assunta Parte_1 carenza del requisito della gravità dell'inadempimento e imputando alla controparte la violazione del principio di buona fede ex art. 1375 c.c.
Con ordinanza del 21 settembre 2022 il Tribunale adito, dato atto del pagamento da parte della intimata, in data 2 settembre 2022, dopo la notifica dell'intimazione, della somma di € 4.000,00 per la mensilità di luglio e della persistenza della morosità dedotta dall'intimante, ritenuta inoltre l'opposizione non fondata su prova scritta e non assistita da gravi motivi ostativi al rilascio, rigettava la richiesta di convalida, intimava il rilascio e disponeva il mutamento del rito fissando apposita udienza di discussione.
Le parti depositavano i relativi scritti integrativi. L'intimante insisteva nella richiesta di risoluzione del contratto di locazione per il mancato puntuale pagamento delle mensilità dovute in virtù della clausola risolutiva espressa, domandando, in subordine, la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'avversaria. La convenuta, per parte sua, osservando tra l'altro che con sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in altro procedimento tra le stesse parti (RG.
527/2021) era stata rigettata la chiesta risoluzione del contratto per mancanza del requisito della gravità dell'inadempimento, riconduceva il ritardo nel pagamento dei canoni a subiti atti di pignoramento presso la banca che avevano bloccato l'operatività del relativo conto corrente;
rilevava di aver saldato la morosità e di pagare regolarmente i canoni di locazione;
domandava, dunque, la reiezione delle richieste avversarie.
La causa veniva decisa con sentenza n. 145/2023 del 28 febbraio 2023, con cui l'adito Tribunale, posta la non operatività in concreto della disciplina di cui agli artt. 55 e 5 l. 392/1978 venendo in rilievo un contratto di locazione per uso non abitativo, e ritenendo l'inadempimento denunciato, pur a fronte dell'avvenuta corresponsione dell'importo di €. 4.000,00 e della regolarizzazione dei pagamenti 4
a cura della convenuta, idoneo a comportare l'operatività della clausola risolutiva espressa prevista all'art.
3.5 del negozio, dichiarava risolto il contratto di locazione disponendo il rilascio ex art. 56 L. 392/78 dell'immobile, con compensazione integrale delle spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza ha interposto gravame Parte_1
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnativa. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pronuncia del dispositivo, con riserva di deposito delle motivazioni.
* * *
3. L'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 c.c. nonché del principio di buona fede nell'esecuzione contrattuale;
sostiene che il
Giudice di prime cure ha omesso di valutare la gravità dell'inadempimento nonché
l'assenza di colpa nel ritardo dei pagamenti dei canoni, e assume che nessuna considerazione è stata data al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto pur in presenza di una clausola risolutiva espressa;
osserva che affinché possa integrarsi la invocata fattispecie di cui all'articolo 1456 c.c. occorre la gravità dell'inadempimento, come previsto dall'articolo 1455 c.c., e ritiene che l'inadempimento contestato ha palese scarsa importanza se si considera l'interesse della parte conduttrice la quale ha investito diverse centinaia di migliaia di euro per l'apertura del punto vendita nei locali locati;
aggiunge che nel contratto di locazione trova applicazione la regola secondo cui il conduttore può adempiere anche dopo la proposizione della domanda giudiziale di risoluzione e che tale adempimento non vale a sanare o diminuire le conseguenze dell'inadempimento precedente rilevando soltanto ai fini della valutazione della relativa gravità, anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda giudiziale; sostiene, ancora, la necessità di valutare la complessità del rapporto e i danni reciprocamente patiti dalle parti in relazione al ritardo nel pagamento del canone e, per altro verso, 5
con riferimento alla risoluzione del contratto;
ribadisce poi che in altro precedente contenzioso, avente ad oggetto analogo ricorso per risoluzione del contratto, la domanda attorea è stata rigettata valorizzandosi il principio di buona fede anche in presenza di una clausola risolutiva espressa;
assume che il locatore ha nella specie violato con il proprio comportamento il citato canone.
L'impugnativa non può essere accolta.
La funzione della clausola risolutiva espressa (art.1456 c.c.) è di individuare una o più obbligazioni il cui inadempimento determina con certezza la risoluzione di diritto del contratto, sottraendo così al Giudice la valutazione della gravità dell'inadempimento posto in essere. La clausola risolutiva espressa attribuisce, infatti, al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, in quanto valutata dalle parti anticipatamente (v. tra le altre Cass. 29301/2019 e Cass.
16993/2007).
Ora, come osservato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
l'agire dei contraenti deve essere valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello oggettivo della condotta inadempiente (cfr. Cass. 8282/2023 e
Cass. 23868/2015). In particolare, qualora l'inadempimento si riveli “effettivo”, secondo una valutazione da compiersi oggettivamente (e non secondo il requisito della colpa), può ritenersi legittimo – riguardato, questa volta, il canone della buona fede con riferimento al contegno assunto dalla parte non inadempiente – l'esercizio del diritto potestativo di risolvere il contratto, atteso che gli artt. 1175 e 1375 c.c. 6
svolgono la funzione di “evitarne l'abuso”, impedendone “l'esercizio ove contrario ad essa”, così “escludendo i comportamenti puramente pretestuosi, che quindi non riceveranno tutela dall'ordinamento” (v. Cass. 23287/2024 che richiama Cass.
23868/2015 cit.).
Nel caso in esame, l'inadempimento dedotto a sostegno della domanda di risoluzione consiste nel mancato pagamento dei canoni di luglio e agosto 2022 e, in base alla clausola prevista dall'art.
3.5. del contratto in concreto stipulato, “il mancato pagamento anche parziale del canone dovuto … produce, a norma dell'articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione ipso iure del contratto”.
Rilevato che, sempre in base alle concrete pattuizioni negoziali, il pagamento delle mensilità dovute deve avvenire “entro il primo giorno di ogni mese”, va altresì considerato che a fronte del citato mancato pagamento dei canoni, la parte conduttrice ha provveduto a corrispondere l'importo dovuto per la sola mensilità di luglio e soltanto dopo la notifica dell'intimazione, in data 2 settembre 2022.
Ulteriori pagamenti sarebbero avvenuti nel corso del giudizio ed essi, tuttavia, in base alla giurisprudenza di legittimità altresì richiamata dalla stessa appellante, non valgono a sanare la morosità già presente e consolidata all'atto della proposizione della domanda giudiziale di risoluzione.
La situazione venutasi in concreto a verificare è differente da quella decisa con la sentenza resa in altro contenzioso tra le stesse parti e allegata dall'impugnante, atteso che in tale precedente giudizio, per come evincesi dalla stessa sentenza in atti, veniva in rilievo, tra l'altro, il mancato pagamento del canone dovuto per il mese di gennaio 2021 nel termine pattuito cui aveva fatto seguito, a pochi giorni di distanza dalla scadenza del termine, una comunicazione con la quale il locatore aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa con reiterazione di tale volontà nonostante il pagamento di due mensilità (gennaio e febbraio 2021) eseguito dalla conduttrice il 4.2.2021, sì che al momento della proposizione del ricorso introduttivo di quel giudizio, in data 3 marzo 2021, nessun 7
inadempimento risultava configurabile (v. pag. 5 della sentenza n. 185/2022 allegata dall'impugnante).
L'inadempimento oggi contestato attiene, invece, a due mensilità scadute e non onorate all'atto della proposizione della domanda giudiziale;
si tratta di un inadempimento che, non giustificabile sulla base degli atti di pignoramento immobiliare subiti dalla – atteso che peraltro l'eventuale situazione Parte_1
d'indisponibilità del conto corrente conseguente a differenti debiti, non costituisce circostanza anomala, estranea alla sfera di controllo della stessa debitrice – deve ritersi “effettivo” nel senso sopra indicato e lesivo dell'interesse del locatore ad ottenere, a fronte del persistente godimento dei locali dal parte della conduttrice, la prestazione principale ex art. 1587 c.c. nei termini convenuti.
Non è ravvisabile, del resto, anche alla luce delle iniziative in precedenza assunte dal locatore, una qualche tolleranza di quest'ultimo a fronte dell'avversario inadempimento.
Ne deriva la legittimità del rimedio risolutorio oggi invocato dal CP_1 con conseguente conferma della sentenza gravata.
5. In ossequio al canone della soccombenza, l'appellante deve essere condannata a rifondere in favore dell'appellato le spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17
L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore rispettivo importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto dalla in persona del suo legale Parte_1 8
rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 145/2023 resa in data 28 febbraio 2023 dal Tribunale di Marsala;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi €. 5.000,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore rispettivo importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13; indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 19.2.2025
La Consigliera est. La Presidente
Francesca Bellafiore Rossana Guzzo