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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 5001/2023 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
9.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Fiano Romano (RM) Parte_1
Via Garibaldi n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Sirianni giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18/80.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il Ctu nominato ha escluso la sussistenza di tale requisito medico legale.
Con ricorso tempestivamente depositato, il ha contestato le risultanze peritali del giudizio Pt_1 di accertamento tecnico preventivo, lamentando la genericità ed erroneità dell'elaborato peritale per non aver il Ctu compiuto una corretta analisi del quadro clinico da cui affetto, come emergente dalle certificazioni mediche in atti. CP_ L' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato nuova documentazione medica al fine di provare un aggravamento del quadro clinico.
Disposta un'integrazione della Ctu medico – legale, la causa viene decisa con la presente sentenza.
1 In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 27.9.2023 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 12.9.2023 e che quest'ultima è stata depositata entro il termine di 30 giorni dal deposito dell'elaborato peritale da parte del Ctu (avvenuto in data 29.8.2023), come previsto dall'art. 445 bis, comma 6, cod. proc. civ.
Detto ciò, si osserva che la domanda è infondata per le motivazioni di seguito indicate.
Il Ctu medico legale nominato (dott.ssa ) ha chiarito che parte ricorrente è affetta Persona_1 da un complesso di infermità (Mieloma multiplo a catene leggere lambda, con amiloidosi renale e malattia renale cronica al IV stadio, già trattato con chemioimmunoterapia, in trattamento con farmaco chemioterapico biologico e cortisonico, in attesa di autotrapianto. Flebopatia agli arti inferiori in soggetto già sottoposto a plurimo intervento di safenectomia”) che non integra, nemmeno successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, il requisito medico per ottenere l'indennità di accompagnamento (invalidità di ultresassantacinquenne con impossibilità di deambulare autonomamente o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita).
In particolare, il Ctu ha affermato che: “ Per quanto concerne l'omessa indicazione dei codici attribuiti ad ogni singola patologia, peraltro non necessari nella stesura della consulenza di A.T.P., si specifica che il mieloma multiplo non è una voce tabellare espressamente prevista, per cui si può far riferimento per criterio analogico alle voci n. 9323 o n. 9325 (ossia quelle relative alle neoplasie rispettivamente a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale e/o a prognosi infausta
o probabilmente sfavorevole, nonostante asportazione chirurgica). Analoghe considerazioni valgono in merito alla flebopatia agli arti inferiori, per cui si può far riferimento per criterio analogico, ascrivendo la stessa ad una prima classe funzionale NYHA, alla voce n. 6441. Comunque, questa specifica, oltre a non essere obbligatoria in generale, non lo è a maggior ragione nel caso di specie, non essendo richiesta la valutazione della percentuale di invalidità, bensì del livello globale di autosufficienza del soggetto, ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Quindi, tantomeno è richiesto il calcolo riduzionistico, non dovendosi valutare le singole percentuali attribuite alle infermità in diagnosi e poi il grado complessivo dell'invalidità, poiché si ribadisce che
l'oggetto del ricorso è l'indennità di accompagnamento, giudizio che evidentemente esula dalla quantificazione percentualistica delle patologie, singolarmente o globalmente intese.
Ciò premesso, in merito al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed alla richiesta di valutare l'ulteriore documentazione medica prodotta, deve evidenziarsi che quanto allegato in atti successivamente alla consulenza effettuata dalla sottoscritta è pienamente sovrapponibile a quanto già obiettivato in tale occasione, soprattutto in merito alle condizioni cliniche del ricorrente.
2 Si evince inoltre che, a partire dal novembre 2023, è stato ritenuto necessario un ulteriore ciclo chemioterapico (Velcade) per otto mesi e, nell'ultima certificazione dell'08.05.24, si presume la possibilità di effettuare a giugno un autotrapianto di cellule staminali. Dalla stessa certificazione emerge che è in corso il quinto ciclo della terapia con Velcade monosettimanale, farmaco antitumorale che può comportare effetti collaterali quali nausea, vomito, astenia, tuttavia viene specificato che nel caso di specie non sono stati riscontrati “particolari effetti avversi legati alla terapia”. Va da sé che quanto certificato, soprattutto in merito ai mancati effetti collaterali, ossia gli unici che potrebbero determinare una condizione di non autosufficienza del soggetto, non può far mutare il giudizio espresso in precedenza dalla sottoscritta.
In conclusione, si ritiene che il ricorrente non sia in possesso neanche attualmente dei requisiti clinici necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
Dunque, deve affermarsi che il ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art.1 della legge n. 18/80.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, atteso che parte ricorrente ha presentato la dichiarazione personale ex art. 152 disp. att. c.p.c
Per le medesime ragioni, le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo CP_ carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell'
Tivoli, 9.1.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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