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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/07/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/07/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9983 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, nata in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Marrese
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/1971)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – all'esito dell'accertamento tecnico preventivo preordinato al riconoscimento del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71) – adiva l'intestato
Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. Parte_2
officiato nella pregressa fase processuale, e deducendo, in particolare, che: per la patologia lombare avrebbe dovuto utilizzarsi il codice 7001 (e non il 7008), per il quale era previsto un grado di invalidità del 35%; la BPCO, asseverata anche dall'esame spirometrico che aveva evidenziato un deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato-severo, avrebbe dovuto essere valutata con il codice 6455 nella misura del 45%; per la gastrite in trattamento avrebbe dovuto applicarsi il codice 6455, nella misura del 21%; essa istante era pure affetta da “PORPORA
TROMBOTICA TROMBOCITOPENICA, GASTROPATIA CRONICA SUPERFICIALE ER DI A LIVELLO DI C5-C-6 E C6-C7, attualmente in follw-up periodico”, come acclarato anche dalla relazione del 24.10.2024, rilasciata dal Policlinico di Foggia.
Tanto esposto in fatto, la predetta parte rassegnava le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare che la sig.ra , ut supra identificata, è affetta da patologie tali da Controparte_2
determinare in capo alla stessa una riduzione della sua capacità lavorativa pari o superiore al 74% ; -per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente, ut supra identificata, al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della L. 118/1971 a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa che che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare l' in persona del suo legale rapp.nte pro-tempore,al pagamento in favore CP_1
del sottoscritto difensore delle spese del presente procedimento, gravati di IVA, Cap e rimborso forfettario come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto al n.11311/2023 RGL Trib. Fg”. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 2.7.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente s'appalesano formulate in termini estremamente generici, non oltrepassando la soglia del mero dissenso diagnostico.
Giova puntualizzare che il dott. quale C.T.U. nominato nel procedimento Parte_2
per A.T.P.O., dopo aver quantificato – all'esito della visita peritale – un grado di invalidità pari al 75%, rettificava, in sede di relazione finale ed alla luce dei rilievi critici formulati dal
CP_ Consulente tecnico dell' il giudizio medico-legale in precedenza espresso, riconoscendo un complessivo grado d'inabilità pari al 50%.
Nei seguenti termini si esprimeva l'ausiliare: “Dalla documentazione agli atti e dalla visita effettuata, la ricorrente risulta affetta dalle seguenti infermità: 1) Porpora Controparte_2
2 trombotica trombocitopenica (detta anche Malattia di Moschowitz) in trattamento farmacologico 2) Gastrite cronica 3) Spondilo-discoartrosi cervicale La porpora trombotica trombocitopenica è una grave malattia del sangue, caratterizzata dalla formazione patologica di aggregati di piastrine (trombi) che, ostruendo i vasi sanguigni, provocano una pericolosa diminuzione dell'apporto di ossigeno a diversi organi (reni, fegato, cuore, cervello). La gastrite cronica è un processo infiammatorio a carico della parete interna dello stomaco. La spondiloartrosi cervicale è una patologia di natura artrosica degenerativa che coinvolge la colonna cervico-lombare. Si tratta di una malattia cronica che nella sua progressiva evoluzione determina dolore e deficit funzionale. LA ricorrente è stata sottoposta ad intervento di asportazione di ernia discale a livello di C6-C7. La percentuale d'invalidità viene dedotta dalle tabelle di legge del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 e con l'applicazione della formula riduzionistica per infermità plurime coesistenti mediante la formula IT = IP1+IPP2 – (IP1x IP2); con l'applicazione della formula salomonica per le infermità plurime concorrenti mediante la formula IT = (ST+FP)/2. Valutazione Infermità n.
1 Codice 6442 con criterio analogico: 41% Infermità n. 2 Codice 6454 con criterio analogico: 10% Infermità n. 3 Codice 7008 con criterio analogico: 12% Procedendo con il calcolo riduzionistico e non tenendo conto della infermità n. 2 a mente dell'art. 5 DL 509/88, si ottiene una percentuale complessiva pari al 48%, che in ambito medico-legale equivale al
50%. La diagnosi e la valutazione della percentuale di invalidità è stata riconsiderata dopo attenta rivalutazione della documentazione sanitaria agli atti tenendo conto anche delle
Osservazioni Medico legali della Dott.ssa , che si allegano alla presente Persona_1
relazione. La porpora trombotica trombocitopenica allo stato attuale sembra in remissione e non è suffragata da referti recenti. L'episodio acuto è risalente al luglio 2017 La gastrite cronica non va considerata a mente dell'art. 5 DL 509/88, che non tiene conto delle minorazioni iscritte tra lo 0 e il 10% purché non concorrenti tra loro. La BPCO inclusa nella bozza va riconsiderata come dispnea di ndd in assenza di prove di funzionalità respiratorie che possano orientare la diagnosi. Conclusioni La ricorrente è affetta dalle Controparte_2
infermità sopraindicate;
esse risalgono ad epoca antecedente la domanda amministrativa;
successivamente alla domanda non si sono verificati aggravamenti delle infermità preesistenti, non sono insorte altre infermità; è da ritenere invalida con riduzione della capacità lavorativa con percentuale del 50%; decorrenza dalla data della domanda amministrativa” (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 17.9.2024 nel procedimento iscritto al n. 11311/2023 R.G.L.).
3 2.3. Chiamato a scrutinare la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti dalla ricorrente (cfr., in particolare, la relazione clinica redatta in data 24.10.2024, doc.
13), siccome astrattamente utile ai fini di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., il C.T.U. ha sostanzialmente ribadito le conclusioni già rassegnate, riferendo quanto segue: “L'esame della documentazione medica successiva non modifica le conclusioni rese nella perizia in atti. La relazione clinica dello specialista nefrologo Dott.ssa del 24/10/2024 nella parte Per_2 conclusiva recita: “… La paziente, affetta da "PORPORA TROMBOTICA
TROMBOCITOPENICA. GASTROPATIA CRONICA SUPERFICIALE. ER DI A
LIVELLO DI C5-C6 E C6-C7", è attualmente in follow-up periodicо c/o i Nostri Ambulatori.
Attualmente si evidenzia stabilità clinica e laboratoristica”. Il referto della visita
Pneumologica non collima con l'esame obiettivo della perizianda e l'esame spirometrico effettuato il 08/03/2024 (documento n. 12) evidenzia una lieve riduzione del FV1 (Forced
Expiratory Volume in 1 second) ossia del volume di aria che si riesce ad espirare forzatamente nel primo secondo di espirazione massima, dopo una inspirazione profonda.
Sempre dalla spirometria il rapporto FV1/FVC rientra nella norma. (L'acronimo FVC sta per
Forced Vital Capacity (Capacità Vitale Forzata) e misura la quantità di aria che una persona può espirare con forza dopo aver fatto un respiro profondo. Si ribadisce pertanto che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: 1) Porpora trombotica Controparte_2
trombocitopenica (detta anche Malattia di Moschowitz) in trattamento farmacologico 2)
Gastrite cronica 3) Spondilo-discoartrosi cervicale. È da ritenere tuttora invalida con una riduzione della capacità lavorativa con percentuale del 50% e decorrenza dalla domanda”
(cfr. relazione depositata in data 16.5.2025).
2.4. Le argomentate conclusioni dell'ausiliare, pienamente condivisibili siccome immuni da vizi logici e di metodo, non hanno formato oggetto di ulteriore contestazione, non essendo state formulate dalla ricorrente osservazioni critiche di sorta.
Ne consegue il rigetto del ricorso, non sussistendo, in capo alla parte ricorrente, una riduzione della capacità lavorativa generica in misura superiore al 74% (nel che si sostanzia il requisito sanitario sotteso alla prestazione assistenziale giudizialmente rivendicata).
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste
CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9983/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, 02/07/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/07/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9983 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, nata in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Marrese
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/1971)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – all'esito dell'accertamento tecnico preventivo preordinato al riconoscimento del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71) – adiva l'intestato
Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. Parte_2
officiato nella pregressa fase processuale, e deducendo, in particolare, che: per la patologia lombare avrebbe dovuto utilizzarsi il codice 7001 (e non il 7008), per il quale era previsto un grado di invalidità del 35%; la BPCO, asseverata anche dall'esame spirometrico che aveva evidenziato un deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato-severo, avrebbe dovuto essere valutata con il codice 6455 nella misura del 45%; per la gastrite in trattamento avrebbe dovuto applicarsi il codice 6455, nella misura del 21%; essa istante era pure affetta da “PORPORA
TROMBOTICA TROMBOCITOPENICA, GASTROPATIA CRONICA SUPERFICIALE ER DI A LIVELLO DI C5-C-6 E C6-C7, attualmente in follw-up periodico”, come acclarato anche dalla relazione del 24.10.2024, rilasciata dal Policlinico di Foggia.
Tanto esposto in fatto, la predetta parte rassegnava le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare che la sig.ra , ut supra identificata, è affetta da patologie tali da Controparte_2
determinare in capo alla stessa una riduzione della sua capacità lavorativa pari o superiore al 74% ; -per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente, ut supra identificata, al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della L. 118/1971 a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa che che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare l' in persona del suo legale rapp.nte pro-tempore,al pagamento in favore CP_1
del sottoscritto difensore delle spese del presente procedimento, gravati di IVA, Cap e rimborso forfettario come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto al n.11311/2023 RGL Trib. Fg”. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 2.7.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente s'appalesano formulate in termini estremamente generici, non oltrepassando la soglia del mero dissenso diagnostico.
Giova puntualizzare che il dott. quale C.T.U. nominato nel procedimento Parte_2
per A.T.P.O., dopo aver quantificato – all'esito della visita peritale – un grado di invalidità pari al 75%, rettificava, in sede di relazione finale ed alla luce dei rilievi critici formulati dal
CP_ Consulente tecnico dell' il giudizio medico-legale in precedenza espresso, riconoscendo un complessivo grado d'inabilità pari al 50%.
Nei seguenti termini si esprimeva l'ausiliare: “Dalla documentazione agli atti e dalla visita effettuata, la ricorrente risulta affetta dalle seguenti infermità: 1) Porpora Controparte_2
2 trombotica trombocitopenica (detta anche Malattia di Moschowitz) in trattamento farmacologico 2) Gastrite cronica 3) Spondilo-discoartrosi cervicale La porpora trombotica trombocitopenica è una grave malattia del sangue, caratterizzata dalla formazione patologica di aggregati di piastrine (trombi) che, ostruendo i vasi sanguigni, provocano una pericolosa diminuzione dell'apporto di ossigeno a diversi organi (reni, fegato, cuore, cervello). La gastrite cronica è un processo infiammatorio a carico della parete interna dello stomaco. La spondiloartrosi cervicale è una patologia di natura artrosica degenerativa che coinvolge la colonna cervico-lombare. Si tratta di una malattia cronica che nella sua progressiva evoluzione determina dolore e deficit funzionale. LA ricorrente è stata sottoposta ad intervento di asportazione di ernia discale a livello di C6-C7. La percentuale d'invalidità viene dedotta dalle tabelle di legge del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 e con l'applicazione della formula riduzionistica per infermità plurime coesistenti mediante la formula IT = IP1+IPP2 – (IP1x IP2); con l'applicazione della formula salomonica per le infermità plurime concorrenti mediante la formula IT = (ST+FP)/2. Valutazione Infermità n.
1 Codice 6442 con criterio analogico: 41% Infermità n. 2 Codice 6454 con criterio analogico: 10% Infermità n. 3 Codice 7008 con criterio analogico: 12% Procedendo con il calcolo riduzionistico e non tenendo conto della infermità n. 2 a mente dell'art. 5 DL 509/88, si ottiene una percentuale complessiva pari al 48%, che in ambito medico-legale equivale al
50%. La diagnosi e la valutazione della percentuale di invalidità è stata riconsiderata dopo attenta rivalutazione della documentazione sanitaria agli atti tenendo conto anche delle
Osservazioni Medico legali della Dott.ssa , che si allegano alla presente Persona_1
relazione. La porpora trombotica trombocitopenica allo stato attuale sembra in remissione e non è suffragata da referti recenti. L'episodio acuto è risalente al luglio 2017 La gastrite cronica non va considerata a mente dell'art. 5 DL 509/88, che non tiene conto delle minorazioni iscritte tra lo 0 e il 10% purché non concorrenti tra loro. La BPCO inclusa nella bozza va riconsiderata come dispnea di ndd in assenza di prove di funzionalità respiratorie che possano orientare la diagnosi. Conclusioni La ricorrente è affetta dalle Controparte_2
infermità sopraindicate;
esse risalgono ad epoca antecedente la domanda amministrativa;
successivamente alla domanda non si sono verificati aggravamenti delle infermità preesistenti, non sono insorte altre infermità; è da ritenere invalida con riduzione della capacità lavorativa con percentuale del 50%; decorrenza dalla data della domanda amministrativa” (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 17.9.2024 nel procedimento iscritto al n. 11311/2023 R.G.L.).
3 2.3. Chiamato a scrutinare la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti dalla ricorrente (cfr., in particolare, la relazione clinica redatta in data 24.10.2024, doc.
13), siccome astrattamente utile ai fini di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., il C.T.U. ha sostanzialmente ribadito le conclusioni già rassegnate, riferendo quanto segue: “L'esame della documentazione medica successiva non modifica le conclusioni rese nella perizia in atti. La relazione clinica dello specialista nefrologo Dott.ssa del 24/10/2024 nella parte Per_2 conclusiva recita: “… La paziente, affetta da "PORPORA TROMBOTICA
TROMBOCITOPENICA. GASTROPATIA CRONICA SUPERFICIALE. ER DI A
LIVELLO DI C5-C6 E C6-C7", è attualmente in follow-up periodicо c/o i Nostri Ambulatori.
Attualmente si evidenzia stabilità clinica e laboratoristica”. Il referto della visita
Pneumologica non collima con l'esame obiettivo della perizianda e l'esame spirometrico effettuato il 08/03/2024 (documento n. 12) evidenzia una lieve riduzione del FV1 (Forced
Expiratory Volume in 1 second) ossia del volume di aria che si riesce ad espirare forzatamente nel primo secondo di espirazione massima, dopo una inspirazione profonda.
Sempre dalla spirometria il rapporto FV1/FVC rientra nella norma. (L'acronimo FVC sta per
Forced Vital Capacity (Capacità Vitale Forzata) e misura la quantità di aria che una persona può espirare con forza dopo aver fatto un respiro profondo. Si ribadisce pertanto che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: 1) Porpora trombotica Controparte_2
trombocitopenica (detta anche Malattia di Moschowitz) in trattamento farmacologico 2)
Gastrite cronica 3) Spondilo-discoartrosi cervicale. È da ritenere tuttora invalida con una riduzione della capacità lavorativa con percentuale del 50% e decorrenza dalla domanda”
(cfr. relazione depositata in data 16.5.2025).
2.4. Le argomentate conclusioni dell'ausiliare, pienamente condivisibili siccome immuni da vizi logici e di metodo, non hanno formato oggetto di ulteriore contestazione, non essendo state formulate dalla ricorrente osservazioni critiche di sorta.
Ne consegue il rigetto del ricorso, non sussistendo, in capo alla parte ricorrente, una riduzione della capacità lavorativa generica in misura superiore al 74% (nel che si sostanzia il requisito sanitario sotteso alla prestazione assistenziale giudizialmente rivendicata).
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste
CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9983/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, 02/07/2025
Il Giudice
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