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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3911/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIA Parte_1 C.F._1
FOPPA VINCENZINI
c.f. , con il patrocinio dell'avv. GIORGIA CP_1 C.F._2
FOPPA VINCENZINI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 23/09/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 8
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'accordo di separazione personale consensuale a seguito di negoziazione assistita ex art .6, comma 2,
D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, autorizzato dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Modena, dott.ssa Lucia Musti in data 18/01/2018;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 17/10/2004 e in Per_1 Per_2
data 30/07/2010;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) viene affidato al padre e alla madre in affido condiviso, con collocazione Per_2
presso il padre nell'abitazione dello stesso sita in Castelnuovo Rangone (MO), Via N.
pagina 2 di 8 Sauro n. 12/8 interno 3, e avrà diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori provvederanno ad educarlo ed allevarlo nel rispetto reciproco concordando le linee generali relative alla sua educazione. Essi si impegnano a favorire sempre la centralità
dell'interesse del minore, agevolando la relazione tra di loro, responsabilizzandosi nel modo più fattivo e collaborativo possibile.
2) avrà la residenza anagrafica presso l'abitazione del padre sita in Castelnuovo Per_2
Rangone (MO), Via N. Sauro n. 12/8 interno 3, mentre manterrà la propria Per_1
residenza anagrafica presso la sua abitazione sita in Modena, Via Tincani e Martelli n.1
interno 3.
3) Essend affidato congiuntamente ai genitori, la madre e il padre eserciteranno Per_2
in forma congiunta la responsabilità sullo stesso per le questioni di straordinaria amministrazione, con il dovere di adottare congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
In caso di impossibilità di raggiungere un accordo tra i genitori in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione (es. scelta della scuola o di uno sport, etc.), gli stessi si impegnano a rivolgersi ad un mediatore familiare di comune fiducia o, in alternativa, di attendere ed attenersi alla decisione del Giudice all'uopo adito.
4) Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 ter c.p.c., i genitori di Per_2
condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale sul figlio e saranno,
pertanto, corresponsabili del suo andamento scolastico, della sua educazione, della sua salute, della sua cura e custodia, nonché della sua crescita serena ed equilibrata.
pagina 3 di 8 5) Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo, in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
6) I genitori si obbligano ad assumere, di comune accordo, tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessarie con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà il figlio presso di sé
dovrà, preventivamente, informare l'altro genitore su eventuali visite mediche, esami,
terapie etc., cui il figlio dovrà sottoporsi e sulla relativa anamnesi e diagnosi.
7) Il regime di frequentazione d verrà effettuato secondo la seguente modalità: Per_2
- la madre avrà diritto/dovere di tenere con sé il figlio per due fine settimana al mese;
in ogni caso, la madre potrà vederlo quando vorrà, compatibilmente agli impegni del figlio;
- per le festività natalizie e pasqual starà, ad anni alternati, una volta con il padre Per_2
e una volta con la madre;
eventuali periodi di vacanza connessi a tali festività saranno discussi tra i genitori di volta in volta;
- quanto ai periodi di vacanza, la madre potrà tenere con sé il figlio per tre settimane all'anno, da suddividersi nel corso dello stesso e da concordare con la madre.
8) Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con il figlio, mentre saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno quelle relative alle vacanze che il figlio trascorrerà con terzi non parenti o da solo, con la precisazione che tali vacanze (con terzi e/o da soli) e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti oltre che documentalmente provate dal genitore che ne richiederà
il pagamento.
9) I genitori sono consapevoli che l'art.473-bis 12 ultimo comma c.p.c. prevede che: “nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli pagina 4 di 8 impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”. Il
piano genitoriale che segue riguarda il minor : Per_2
- ISTRUZIONE: è iscritto presso Istituto di Istruzione Superiore Lazzaro Per_2
Spallanzani di Vignola (MO) dove frequenta la classe I°
I genitori concordano che non partecipi alle ore scolastiche di religione e Per_2
prestano il loro assenso affinchè la minore possa partecipare, in caso di necessità, allo sportello psicologico messo a disposizione della scuola.
I genitori rilasciano il proprio benestare all'uscita autonoma del minore al Per_2
termine delle lezioni scolastiche giornaliere.
-ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE
I genitori danno atto che attualmente non frequenta alcuna attività sportiva e Per_2
nessuna attività ludico-ricreativa.
-SALUTE
I genitori danno atto che il minor è seguito dal seguente operatore sanitario: Per_2
dott. Santo Siciliano di Portile (Mo).
10) Stante la collocazione del figlio presso il padre, il sig. Per_2 CP_1
provvederà a versare, a mezzo bonifico bancario, alla sig.ra entro il giorno Parte_1
16 di ogni mese, la somma di €.150,00= a titolo di contributo mensile al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non autonoma economicamente, somma che verrà Per_1
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
11) Le spese di natura straordinaria necessarie per e verranno poste a Per_1 Per_2
carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite pagina 5 di 8 specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario
Nazionale ; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
f) trattamenti estetici anche coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di e-mail agli indirizzi noti alle parti e/o telefonicamente e/o messaggi
(sms. Whatsapp) e occorrerà l'espressa accettazione scritta.
Tuttavia, come previsto dal Tribunale di Modena, in caso di disaccordo sulla spesa da sostenersi, in relazione a dette spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di pagina 6 di 8 una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail,
fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione
Le parti concordano, inoltre, che il diritto di detrazione fiscale sarà riconosciuto nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre;
pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome dei figli ed a consegnarne copia all'altro genitore. Per_1 Per_2
12) I genitori sono autorizzati al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minor . Per_2
13) I ricorrenti si danno reciprocamente atto e riconoscono di essere economicamente autosufficienti, di aver separatamente regolato e definito ogni diverso rapporto patrimoniale con reciproca soddisfazione e di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del pregresso rapporto coniugale.
14) Le parti si obbligano a compiere ogni atto necessario per il puntuale perfezionamento dei patti sopra estesi.
15) I ricorrenti dichiarano di aver ricevuto le informazioni di cui all'art.13 del GDPR
2016/679 e autorizzano espressamente l'utilizzo di tutte le informazioni, nonché il trattamento dei dati personali anche sensibili, comunque utili ai fini del presente procedimento
pagina 7 di 8 16) Le parti dichiarano che il pagamento degli onorari della presente procedura sono a carico del sig . CP_1
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il 15/03/2003 fra nato a [...] il [...] e nata a CP_1 Parte_1
MODENA (MO) il 15/03/1976 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2003 - Atto n. 11 - Parte I.
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti dott. Riccardo Di Pasquale
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