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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 18937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18937/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NARDUCCI CARLA e dell'avv. ROSSI
EDOARDO che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in SANTENA il 20/07/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTENA (atto n. 5 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013). RS Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/09/2016 e il 15/09/2016. PE
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
13/10/2023 e pubblicata il 23/10/2023.
Con ricorso depositato il 01/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne, la cui audizione risulta superflua, rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTENA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: RS AFFIDA i figli e in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e PE collocazione degli stessi presso la casa paterna. Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute, verranno - invece - assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative dei minori;
ASSEGNA la casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. e sita in Santena (TO) via Trento Pt_1
e Trieste n. 12, al sig. con tutto il mobilio e gli arredi ivi presenti;
Parte_1
DISPONE che la madre - visti gli attuali impegni lavorativi e le difficoltà di spostamento non essendo auto munita – possa tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità:
- a week end alterni dalle ore 15.00 del sabato alle 19.00 della domenica;
- metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre e un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio);
- vacanze pasquali ad anni alterni, così come le altre festività infrasettimanali, compresi eventuali ponti nonché il compleanno dei bambini alternandosi;
- nel periodo estivo i minori trascorreranno due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con calendario che verrà definito entro il 31 marzo di ogni anno. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con i minori;
RS DÀ ATTO che i sigg.ri e concordano che e possano recarsi Pt_1 Parte_2 PE in Messico in periodo necessariamente non scolastico a decorrere dall'estate 2025. A tal fine, sarà onere della madre rammostrare al padre almeno trenta giorni prima della partenza copia dei biglietti di andata e ritorno ed informare, altresì, del preciso luogo di permanenza durante il soggiorno messicano;
DÀ ATTO che, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e delle attuali condizioni economiche delle parti, ciascuno provvederà direttamente al mantenimento di e PE RS quando li ha con sé;
DISPONE che i sigg.ri e concorreranno nella misura del 75% il padre e Pt_1 Parte_2 per il restante 25% la madre al pagamento delle spese straordinarie per i figli così come dettagliatamente individuate dal protocollo d'intesa tra Magistrati e Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino del 15 marzo 2016 al cui contenuto si rinvia e che va, pertanto, considerato parte integrante delle presenti condizioni.
DÀ ATTO che i sigg.ri e dichiarano di essere entrambi Parte_1 Parte_2 autosufficienti economicamente e, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile;
DÀ ATTO che le parti si obbligano a comunicarsi per scritto - entro il termine perentorio di trenta giorni - eventuali cambiamenti di residenza o domicilio;
DÀ ATTO che le spese della presente procedura sono a carico del sig. Pt_1
Spese di lite come da accordi fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18937/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NARDUCCI CARLA e dell'avv. ROSSI
EDOARDO che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in SANTENA il 20/07/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTENA (atto n. 5 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013). RS Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/09/2016 e il 15/09/2016. PE
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
13/10/2023 e pubblicata il 23/10/2023.
Con ricorso depositato il 01/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne, la cui audizione risulta superflua, rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTENA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: RS AFFIDA i figli e in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e PE collocazione degli stessi presso la casa paterna. Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute, verranno - invece - assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative dei minori;
ASSEGNA la casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. e sita in Santena (TO) via Trento Pt_1
e Trieste n. 12, al sig. con tutto il mobilio e gli arredi ivi presenti;
Parte_1
DISPONE che la madre - visti gli attuali impegni lavorativi e le difficoltà di spostamento non essendo auto munita – possa tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità:
- a week end alterni dalle ore 15.00 del sabato alle 19.00 della domenica;
- metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre e un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio);
- vacanze pasquali ad anni alterni, così come le altre festività infrasettimanali, compresi eventuali ponti nonché il compleanno dei bambini alternandosi;
- nel periodo estivo i minori trascorreranno due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con calendario che verrà definito entro il 31 marzo di ogni anno. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con i minori;
RS DÀ ATTO che i sigg.ri e concordano che e possano recarsi Pt_1 Parte_2 PE in Messico in periodo necessariamente non scolastico a decorrere dall'estate 2025. A tal fine, sarà onere della madre rammostrare al padre almeno trenta giorni prima della partenza copia dei biglietti di andata e ritorno ed informare, altresì, del preciso luogo di permanenza durante il soggiorno messicano;
DÀ ATTO che, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e delle attuali condizioni economiche delle parti, ciascuno provvederà direttamente al mantenimento di e PE RS quando li ha con sé;
DISPONE che i sigg.ri e concorreranno nella misura del 75% il padre e Pt_1 Parte_2 per il restante 25% la madre al pagamento delle spese straordinarie per i figli così come dettagliatamente individuate dal protocollo d'intesa tra Magistrati e Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino del 15 marzo 2016 al cui contenuto si rinvia e che va, pertanto, considerato parte integrante delle presenti condizioni.
DÀ ATTO che i sigg.ri e dichiarano di essere entrambi Parte_1 Parte_2 autosufficienti economicamente e, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile;
DÀ ATTO che le parti si obbligano a comunicarsi per scritto - entro il termine perentorio di trenta giorni - eventuali cambiamenti di residenza o domicilio;
DÀ ATTO che le spese della presente procedura sono a carico del sig. Pt_1
Spese di lite come da accordi fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.