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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 10/04/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 107/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 6 maggio 2024 da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. PEDROTTI ROBERTA , elettivamente domiciliata presso il cui studio in Trento, Via SS. Trinità n. 4, come da procura speciale in atti appellante contro
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. NICCOLINI ROMANO ( CF CodiceFiscale_1
) in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio prof.
[...]
di Torino (Raccolta 38077 / Repertorio 81957 presso il cui Per_1
studio in Trento, via Brennero n. 139 elegge domicilio appellato
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza n. 319/2023 dd. 2/11/2023, pubbl. il 6/11/2023, resa dal
Tribunale di Verona, in persona del Giudice dott. Giulio Adilardi, nel procedimento RG n. 540/2023, comunicata il 6.11.2023 e mai notificata, previo rigetto dell'eccezione di inammissibilità ex adverso avanzata:
In via principale:
Condannare [C.F. e P.Iva Controparte_1 P.IVA_3
], in persona del legale rappresentante pro tempore, per i P.IVA_2
motivi e le causali di cui in narrativa, a pagare la complessiva somma di
13.006,95 (compresa IVA, come da fatture sub. docc. 3 e 5, e fermo tecnico veicolo), o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore. Parte_1
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione reietta: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del proposto appello per tardiva proposizione del gravame;
sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità di entrambi i motivi di appello, per violazione e comunque per mancanza della forma prevista dall'art. 342 c.p.c.;
pag. 2/12 nel merito respingere il proposto gravame, da ritenersi infondato in fatto ed in diritto, respingendo comunque ogni e qualsivoglia domanda da ritenersi sfornita di prova sia in punto an che in punto quantum debeatur;
con vittoria di competenze e spese con accessori di legge del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 17 luglio 2023, esponeva che: aveva effettuato sul veicolo pullman Volvo Parte_1
tg. FW894W di un intervento consistito tra l'altro nella Controparte_2
sostituzione degli iniettori, di un cilindro e di un pistone, come analiticamente descritto nella fattura n. 478 del 30/09/2021; a distanza di pochi giorni, in data 17/09/2021, era stata informata dalla proprietaria che, essendosi verificato un nuovo guasto, il veicolo era stato portato presso l'officina ove era stato rilevato che gli spruzzatori dei pistoni CP_3
risultavano schiacciati impedendo all'olio di lubrificarli, per cui la causa più probabile dell'ulteriore guasto era da individuarsi nei lavori eseguiti presso la ricorrente;
l'OF ST aveva quindi eseguito i lavori specificamente indicati nella fattura n. 211154 del 29/09/2021 dell'importo di € 9.286,95 i quali avevano avuto ad oggetto parti diverse rispetto a quelle dell'intervento di era stato tempestivamente Parte_1
denunciato il sinistro alla propria compagnia assicurativa, , Controparte_4
la quale aveva dato incarico allo Studio Scorrano Troiani s.a.s. di individuare la causa del secondo guasto e di quantificare il danno subito dal proprietario del pullman;
la perizia a firma di aveva Persona_2
concluso che il danno era stato provocato da un errato montaggio degli spruzzatori dei pistoni, quantificandolo complessivamente in € 9.112,49.
pag. 3/12 Lamentava che nonostante le verifiche effettuate da parte del proprio fiduciario, con e-mail dd. 09/02/2022, la compagnia aveva negato la copertura della polizza assicurativa, richiamando le Condizioni particolari di assicurazione, alla Lettera M) Postuma, secondo cui l'assicurazione non comprende i danni agli impianti installati e/o oggetto di lavori di riparazione e o manutenzione subiti dagli autoveicoli oggetto degli interventi, le spese per le relative sostituzioni o riparazione;
pertanto il liquidatore aveva proposto in via transattiva la somma di € 1.000,00 a tacitazione di ogni richiesta;
aveva contestato tali conclusioni evidenziando immediatamente che le parti oggetto del secondo intervento non corrispondevano con i lavori da essa eseguiti , come era stato confermato dal perito di parte che aveva accertato che Persona_3
“all'origine del guasto vi è il danneggiamento involontario arrecato allo spruzzatore d'olio e non già ad un componente installato e/o lavorato dalla società ; aveva inoltre tentato il procedimento di Parte_1
mediazione, che non aveva avuto esito positivo
Faceva presente che la polizza copriva “i danni conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione, dopo l'ultimazione dei lavori, compiuti dall e/o Parte_2
dai suoi dipendenti, per danni corporali e danni materiali”; mentre escludeva unicamente i danni “agli impianti installati e/o oggetto dei lavori di riparazione e/o manutenzione, subiti dagli autoveicoli oggetto degli interventi, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità”. Evidenziava che l'onere probatorio in ordine al fatto impeditivo incombeva sulla
Assicurazione ai sensi dell'art. 2697 c.c. rientrando la fattispecie pag. 4/12 nell'ambito della previsione di una clausola di delimitazione del rischio indennizzabile. Sottolineava che raffrontando la propria fattura con quella emessa dall'OF ST (rispettivamente doc. 2 e doc. 5) le lavorazioni rispettivamente eseguite non corrispondevano ed era plausibile che lo spruzzatore si fosse danneggiato accidentalmente nella fase di smontaggio e/o montaggio della canna cilindro. Faceva inoltre presente che l'assicurazione copriva anche i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore ed ai veicoli a motore, riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione o installazione di accessori da parte dell avvenuti dopo il compimento dei lavori e dovuti a fatto od Parte_2
omissione per i quali l sia responsabile ai sensi di legge, Parte_2
sempreché il danno si manifesti entro 3 mesi dalla data di riconsegna ai clienti e l'evento sia riconducibile a fatto dell verificatosi Parte_2
durante il periodo di validità della polizza. Chiedeva quindi la condanna di a pagare la complessiva somma di euro Controparte_1
13.006,9, comprensiva sia del costo sostenuto dal cliente per la riparazione presso OF ST, con l'eventuale esclusione, in via subordinata, delle spese di sostituzione del cilindro e del pistone (indicati come Kit camicia cilindro nella fattura ST – doc. 5 per € 829,53, oltre IVA), nel caso fosse dimostrato che si tratti del medesimo cilindro e medesimo pistone oggetto del primo intervento;
sia del costo per il trasporto del mezzo alla OF ST sia infine del fermo tecnico , oltre accessori di legge.
Si costituiva contestando che gli elementi addotti da Controparte_1
controparte costituissero prova sufficiente dell'an e del quantum.
pag. 5/12 Inoltre evidenziava che erano esclusi dalla copertura i danneggiamenti alle parti direttamente oggetto di riparazione, manutenzione o installazione, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 319/2023, il Tribunale di Rovereto respingeva il ricorso e condannava a rifondere a controparte le spese di lite. Parte_1
Qualificata la domanda come di adempimento contrattuale, rilevava che il punto n. 3 di polizza, denominato “RC Postuma”, è espressamente relativo alla categoria degli autoriparatori e riguarda i danni provocati dall'assicurato a terzi con i veicoli a motore oggetto di riparazione ovvero ai veicoli a motore oggetto di riparazione, e quindi comprende anche i danni che l'assicurato produca ai veicoli durante ed a causa della attività di riparazione, con l'esclusione della garanzia alle parti direttamente oggetto di riparazione” oltre che quelli “conseguenti al mancato uso o alla mancata disponibilità del veicolo”.
Prendeva atto che non era contestato, e peraltro comprovato, che il mezzo era stato sottoposto a riparazione presso la ricorrente il 13 settembre 2021 e che in tal occasione era stata effettuata la sostituzione degli iniettori, di un cilindro e di un pistone (fattura, n. 478 del 30/09/2021) e che in data
17.9.2021 il medesimo mezzo aveva presentato problemi per i quali era stato sottoposto presso l' OF ST agli interventi enunciati in fattura.
Passando ad esaminare le due perizie dimesse dalla ricorrente , osservava che la conclusione a cui era pervenuto il consulente incaricato dalla
Assicurazione , nel senso che “il danno è stato provocato da errato montaggio spruzzatori pistoni (risultati danneggiati)”, dovesse essere pag. 6/12 interpretata alla luce dell'intera consulenza, essendo stato rilevato che al momento delle verifiche il veicolo era già stato riparato, per cui non vi erano altri elementi per determinare con certezza le cause del danno;
inoltre il perito aveva sottolineato che “ il riparatore ( id est l'officina
) ha mostrato lo spruzzatore piegato causa errato CP_3
posizionamento in fase di rimontaggio che ha impedito una corretta lubrificazione cagionando il danno”. Rilevava quindi che le conclusioni movevano dalla considerazione del danneggiamento di un solo spruzzatore, dimostrato dal riparatore con la esibizione del pezzo danneggiato, al quale sarebbe conseguita la necessità di dar corso alle riparazioni poi indicate nella fattura della OF ST. Il Tribunale osservava che al contempo il consulente di parte ricorrente, era giunto alla Persona_3
conclusione che “all'origine del guasto vi è il danneggiamento involontario arrecato allo spruzzatore d'olio e non già alcun componente installato e/o lavorato dalla società .Sottolineava che Parte_1
lo stesso ricorrente aveva affermato che la riparazione effettuata da presso la propria officina il 13.9.2021 riguardasse tra l'altro la sostituzione di un pistone;
per cui tale sostituzione imponeva lo smontaggio e rimontaggio dello spruzzatore del pistone medesimo e quindi un intervento diretto sullo spruzzatore.
Ciò premesso, il Giudice di primo grado riteneva che i predetti elementi, complessivamente indicati, fossero convergenti nel far ritenere che il danno si era prodotto nell'ambito dei lavori eseguiti dall'assicurato in data
13.9.2021 e che quindi fosse riconducibile alla riparazione originaria.
Ricordava in particolare che dalla consulenza dello studio Trioano si evinceva che il riparatore aveva mostrato al perito un solo CP_3
pag. 7/12 spruzzatore piegato, indicandolo come causa del danno;
e che anche il consulente di parte ricorrente aveva fatto riferimento al danneggiamento di uno spruzzatore d'olio. Rilevato che non risultava che fossero stati i effettuati altri interventi di sostituzione dei pistoni del pullman oltre quello del 13.9.2021, doveva quindi ritenersi provato, per presunzioni, che lo spruzzatore danneggiato era quello oggetto dell'intervento effettuato dal ricorrente in sede di sostituzione del pistone avvenuta il 13.9.2021 e che dall'erroneo rimontaggio dello stesso sia, quindi, derivato il danno di cui era chiesto l'indennizzo. Concludeva quindi che la fattispecie rientrava nella limitazione di polizza e quindi respingeva la domanda .
Con atto di citazione notificato in data 6 maggio 2024 proponeva appello chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, Parte_1
l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con la vittoria di spese.
Si costituiva eccependo in via preliminare la Controparte_1
tardività dell'appello; nonché l'inammissibilità dello stesso ex art 342
c.p.c.. Nel merito ne chiedeva il rigetto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, con provvedimento del 19 febbraio 2025 la causa è stata riservata in decisione al Collegio
E' fondata l'eccezione di tardività dell'appello, sollevata da
[...]
adducendo che il ricorso è stato notificato il 6 maggio 2024, CP_1
quindi oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. dal momento che la sentenza era stata pubblicata in data 2 novembre 2023.
Va ricordato che per contrastare l'eccezione, l'appellante ha invocato una dedotta “ crasi tra il deposito dell'atto e la sua registrazione” che sarebbe intervenuta solo il 6 novembre 202; nella comparsa conclusionale Pt_1
pag. 8/12 Servizi ha ribadito che “La Sentenza n. 319/2013 è stata pubblicata il
2/11/2023 ed è stata registrata sul sistema, di fatto permettendo così alle parti di averne contezza, il 6/11/23” inserendo nel testo dell'atto la riproduzione della videata da cui si desumerebbe che era stata informata del deposito della sentenza, solamente il 6/11/2023; ed ha quindi ribadito che l'appello dovrebbe considerarsi tempestivo con riguardo alla data di registrazione nel sistema, atteso che prima di essa non era possibile acquisire contezza della pubblicazione né chiedere copia ai fini della presentazione del gravame.
Emerge dagli atti che all' udienza del 25/10/ 2023 la causa , introdotta con rito semplificato di cognizione, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies uc c.p.c; dalla consolle emerge poi che la sentenza è stata depositata in data 2/11/ 2023 alle 15,32.
Inoltre dalla copia della sentenza dimessa dall'appellante risulta che alla sentenza è stato attribuito il n 319/2023 e che è stata pubblicata in data
2/11/2023 ; inoltre che è stata inserita nel repertorio al n 164/2023 del
2/11/2023 .
Dal momento che il chiaro dettato dall'art 327 c.p.c. indica come dies a quo per il decorso del c.d. termine lungo per la impugnazione la pubblicazione (“non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”) non appaiono quindi pertinenti le argomentazioni difensive dall'appellante che fanno riferimento invece alla data in cui la difesa avrebbe avuto conoscenza della pubblicazione, che al pari della registrazione, è avvenuta il 2/11/2023, circostanza documentata e non contestata.
pag. 9/12 Nessun elemento atto ad avvalorare la prospettazione difensiva dell'appellante può desumersi dalle pronunce della Suprema Corte;
in particolare la pronuncia Cass 6584/2017 ha esaminato una fattispecie in cui “la sentenza impugnata, non notificata, reca in calce due date diverse,
l'una attestante il deposito in cancelleria, effettuato il 27 aprile 2007, e
l'altra riguardante il compimento delle formalità di pubblicazione, avvenuto il 4 maggio 2007” per cui la questione controversa atteneva all'accertamento se la decorrenza del termine lungo fosse ancorato alla prima ovvero alla seconda. La Suprema Corte, all'esito di una attenta disamina dei precedenti ha ritenuto di dare continuità alla pronuncia della
SU 18569/2016 secondo cui “ il momento di venuta ad esistenza della sentenza dev'essere identificato a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per l'impugnazione, con quello del deposito ufficiale in cancelleria, normalmente coincidente con la pubblicazione, che determina
l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico e l'attribuzione del numero identificativo, con conseguente conoscibilità per gl'interessati”; ed ha precisato che nel caso in cui i due momenti fossero scissi “per effetto dell'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione occorre pertanto accertare
(attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici, o infine alla regola di cui all'art. 2697 cod. civ., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione) il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico, con attribuzione del relativo numero identificativo”(Cass 6584/2017 che richiama Cass SU 8569/2016) Il
pag. 10/12 principio era stato già affermato da Cass SU 13794/20212 ed è stato poi ribadito da Cass 9546/2020.
Tuttavia nello specifico l'appellante non ha prospettato che l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico si fosse perfezionato in data successiva a quella del deposito, essendosi focalizzata sulla data in cui sarebbe intervenuta la conoscibilità dell'avvenuta pubblicazione , che tuttavia è profilo diverso .
A fronte della documentata pubblicazione della sentenza con il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico, con attribuzione del relativo numero identificativo il 2 novembre 2023 e contestuale la registrazione, da tale data decorreva il termine semestrale ex art 327 c.p.c..
Ne consegue che la notifica dell'atto di citazione in appello il 6 maggio
2024 è tardiva , per cui l'appello è inammissibile.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. parte appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado , che ai sensi del DM 147/2022 applicando lo scaglione da euro 5201,00 ad euro 26.000,00 entro cui è ricompreso il valore della domanda, vanno liquidate in euro 1134,00 per la fase studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1000,00 per la fase trattazione ed euro 1911,00 per la fase decisionale e quindi complessivamente euro
4966,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Rovereto n. 319/2023 ; condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del grado che liquida in euro 4966,00 oltre Controparte_1
spese generali, iva e cpa come per legge .
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 25/03/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 107/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 6 maggio 2024 da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. PEDROTTI ROBERTA , elettivamente domiciliata presso il cui studio in Trento, Via SS. Trinità n. 4, come da procura speciale in atti appellante contro
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. NICCOLINI ROMANO ( CF CodiceFiscale_1
) in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio prof.
[...]
di Torino (Raccolta 38077 / Repertorio 81957 presso il cui Per_1
studio in Trento, via Brennero n. 139 elegge domicilio appellato
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza n. 319/2023 dd. 2/11/2023, pubbl. il 6/11/2023, resa dal
Tribunale di Verona, in persona del Giudice dott. Giulio Adilardi, nel procedimento RG n. 540/2023, comunicata il 6.11.2023 e mai notificata, previo rigetto dell'eccezione di inammissibilità ex adverso avanzata:
In via principale:
Condannare [C.F. e P.Iva Controparte_1 P.IVA_3
], in persona del legale rappresentante pro tempore, per i P.IVA_2
motivi e le causali di cui in narrativa, a pagare la complessiva somma di
13.006,95 (compresa IVA, come da fatture sub. docc. 3 e 5, e fermo tecnico veicolo), o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore. Parte_1
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione reietta: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del proposto appello per tardiva proposizione del gravame;
sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità di entrambi i motivi di appello, per violazione e comunque per mancanza della forma prevista dall'art. 342 c.p.c.;
pag. 2/12 nel merito respingere il proposto gravame, da ritenersi infondato in fatto ed in diritto, respingendo comunque ogni e qualsivoglia domanda da ritenersi sfornita di prova sia in punto an che in punto quantum debeatur;
con vittoria di competenze e spese con accessori di legge del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 17 luglio 2023, esponeva che: aveva effettuato sul veicolo pullman Volvo Parte_1
tg. FW894W di un intervento consistito tra l'altro nella Controparte_2
sostituzione degli iniettori, di un cilindro e di un pistone, come analiticamente descritto nella fattura n. 478 del 30/09/2021; a distanza di pochi giorni, in data 17/09/2021, era stata informata dalla proprietaria che, essendosi verificato un nuovo guasto, il veicolo era stato portato presso l'officina ove era stato rilevato che gli spruzzatori dei pistoni CP_3
risultavano schiacciati impedendo all'olio di lubrificarli, per cui la causa più probabile dell'ulteriore guasto era da individuarsi nei lavori eseguiti presso la ricorrente;
l'OF ST aveva quindi eseguito i lavori specificamente indicati nella fattura n. 211154 del 29/09/2021 dell'importo di € 9.286,95 i quali avevano avuto ad oggetto parti diverse rispetto a quelle dell'intervento di era stato tempestivamente Parte_1
denunciato il sinistro alla propria compagnia assicurativa, , Controparte_4
la quale aveva dato incarico allo Studio Scorrano Troiani s.a.s. di individuare la causa del secondo guasto e di quantificare il danno subito dal proprietario del pullman;
la perizia a firma di aveva Persona_2
concluso che il danno era stato provocato da un errato montaggio degli spruzzatori dei pistoni, quantificandolo complessivamente in € 9.112,49.
pag. 3/12 Lamentava che nonostante le verifiche effettuate da parte del proprio fiduciario, con e-mail dd. 09/02/2022, la compagnia aveva negato la copertura della polizza assicurativa, richiamando le Condizioni particolari di assicurazione, alla Lettera M) Postuma, secondo cui l'assicurazione non comprende i danni agli impianti installati e/o oggetto di lavori di riparazione e o manutenzione subiti dagli autoveicoli oggetto degli interventi, le spese per le relative sostituzioni o riparazione;
pertanto il liquidatore aveva proposto in via transattiva la somma di € 1.000,00 a tacitazione di ogni richiesta;
aveva contestato tali conclusioni evidenziando immediatamente che le parti oggetto del secondo intervento non corrispondevano con i lavori da essa eseguiti , come era stato confermato dal perito di parte che aveva accertato che Persona_3
“all'origine del guasto vi è il danneggiamento involontario arrecato allo spruzzatore d'olio e non già ad un componente installato e/o lavorato dalla società ; aveva inoltre tentato il procedimento di Parte_1
mediazione, che non aveva avuto esito positivo
Faceva presente che la polizza copriva “i danni conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione, dopo l'ultimazione dei lavori, compiuti dall e/o Parte_2
dai suoi dipendenti, per danni corporali e danni materiali”; mentre escludeva unicamente i danni “agli impianti installati e/o oggetto dei lavori di riparazione e/o manutenzione, subiti dagli autoveicoli oggetto degli interventi, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità”. Evidenziava che l'onere probatorio in ordine al fatto impeditivo incombeva sulla
Assicurazione ai sensi dell'art. 2697 c.c. rientrando la fattispecie pag. 4/12 nell'ambito della previsione di una clausola di delimitazione del rischio indennizzabile. Sottolineava che raffrontando la propria fattura con quella emessa dall'OF ST (rispettivamente doc. 2 e doc. 5) le lavorazioni rispettivamente eseguite non corrispondevano ed era plausibile che lo spruzzatore si fosse danneggiato accidentalmente nella fase di smontaggio e/o montaggio della canna cilindro. Faceva inoltre presente che l'assicurazione copriva anche i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore ed ai veicoli a motore, riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione o installazione di accessori da parte dell avvenuti dopo il compimento dei lavori e dovuti a fatto od Parte_2
omissione per i quali l sia responsabile ai sensi di legge, Parte_2
sempreché il danno si manifesti entro 3 mesi dalla data di riconsegna ai clienti e l'evento sia riconducibile a fatto dell verificatosi Parte_2
durante il periodo di validità della polizza. Chiedeva quindi la condanna di a pagare la complessiva somma di euro Controparte_1
13.006,9, comprensiva sia del costo sostenuto dal cliente per la riparazione presso OF ST, con l'eventuale esclusione, in via subordinata, delle spese di sostituzione del cilindro e del pistone (indicati come Kit camicia cilindro nella fattura ST – doc. 5 per € 829,53, oltre IVA), nel caso fosse dimostrato che si tratti del medesimo cilindro e medesimo pistone oggetto del primo intervento;
sia del costo per il trasporto del mezzo alla OF ST sia infine del fermo tecnico , oltre accessori di legge.
Si costituiva contestando che gli elementi addotti da Controparte_1
controparte costituissero prova sufficiente dell'an e del quantum.
pag. 5/12 Inoltre evidenziava che erano esclusi dalla copertura i danneggiamenti alle parti direttamente oggetto di riparazione, manutenzione o installazione, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 319/2023, il Tribunale di Rovereto respingeva il ricorso e condannava a rifondere a controparte le spese di lite. Parte_1
Qualificata la domanda come di adempimento contrattuale, rilevava che il punto n. 3 di polizza, denominato “RC Postuma”, è espressamente relativo alla categoria degli autoriparatori e riguarda i danni provocati dall'assicurato a terzi con i veicoli a motore oggetto di riparazione ovvero ai veicoli a motore oggetto di riparazione, e quindi comprende anche i danni che l'assicurato produca ai veicoli durante ed a causa della attività di riparazione, con l'esclusione della garanzia alle parti direttamente oggetto di riparazione” oltre che quelli “conseguenti al mancato uso o alla mancata disponibilità del veicolo”.
Prendeva atto che non era contestato, e peraltro comprovato, che il mezzo era stato sottoposto a riparazione presso la ricorrente il 13 settembre 2021 e che in tal occasione era stata effettuata la sostituzione degli iniettori, di un cilindro e di un pistone (fattura, n. 478 del 30/09/2021) e che in data
17.9.2021 il medesimo mezzo aveva presentato problemi per i quali era stato sottoposto presso l' OF ST agli interventi enunciati in fattura.
Passando ad esaminare le due perizie dimesse dalla ricorrente , osservava che la conclusione a cui era pervenuto il consulente incaricato dalla
Assicurazione , nel senso che “il danno è stato provocato da errato montaggio spruzzatori pistoni (risultati danneggiati)”, dovesse essere pag. 6/12 interpretata alla luce dell'intera consulenza, essendo stato rilevato che al momento delle verifiche il veicolo era già stato riparato, per cui non vi erano altri elementi per determinare con certezza le cause del danno;
inoltre il perito aveva sottolineato che “ il riparatore ( id est l'officina
) ha mostrato lo spruzzatore piegato causa errato CP_3
posizionamento in fase di rimontaggio che ha impedito una corretta lubrificazione cagionando il danno”. Rilevava quindi che le conclusioni movevano dalla considerazione del danneggiamento di un solo spruzzatore, dimostrato dal riparatore con la esibizione del pezzo danneggiato, al quale sarebbe conseguita la necessità di dar corso alle riparazioni poi indicate nella fattura della OF ST. Il Tribunale osservava che al contempo il consulente di parte ricorrente, era giunto alla Persona_3
conclusione che “all'origine del guasto vi è il danneggiamento involontario arrecato allo spruzzatore d'olio e non già alcun componente installato e/o lavorato dalla società .Sottolineava che Parte_1
lo stesso ricorrente aveva affermato che la riparazione effettuata da presso la propria officina il 13.9.2021 riguardasse tra l'altro la sostituzione di un pistone;
per cui tale sostituzione imponeva lo smontaggio e rimontaggio dello spruzzatore del pistone medesimo e quindi un intervento diretto sullo spruzzatore.
Ciò premesso, il Giudice di primo grado riteneva che i predetti elementi, complessivamente indicati, fossero convergenti nel far ritenere che il danno si era prodotto nell'ambito dei lavori eseguiti dall'assicurato in data
13.9.2021 e che quindi fosse riconducibile alla riparazione originaria.
Ricordava in particolare che dalla consulenza dello studio Trioano si evinceva che il riparatore aveva mostrato al perito un solo CP_3
pag. 7/12 spruzzatore piegato, indicandolo come causa del danno;
e che anche il consulente di parte ricorrente aveva fatto riferimento al danneggiamento di uno spruzzatore d'olio. Rilevato che non risultava che fossero stati i effettuati altri interventi di sostituzione dei pistoni del pullman oltre quello del 13.9.2021, doveva quindi ritenersi provato, per presunzioni, che lo spruzzatore danneggiato era quello oggetto dell'intervento effettuato dal ricorrente in sede di sostituzione del pistone avvenuta il 13.9.2021 e che dall'erroneo rimontaggio dello stesso sia, quindi, derivato il danno di cui era chiesto l'indennizzo. Concludeva quindi che la fattispecie rientrava nella limitazione di polizza e quindi respingeva la domanda .
Con atto di citazione notificato in data 6 maggio 2024 proponeva appello chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, Parte_1
l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con la vittoria di spese.
Si costituiva eccependo in via preliminare la Controparte_1
tardività dell'appello; nonché l'inammissibilità dello stesso ex art 342
c.p.c.. Nel merito ne chiedeva il rigetto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, con provvedimento del 19 febbraio 2025 la causa è stata riservata in decisione al Collegio
E' fondata l'eccezione di tardività dell'appello, sollevata da
[...]
adducendo che il ricorso è stato notificato il 6 maggio 2024, CP_1
quindi oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. dal momento che la sentenza era stata pubblicata in data 2 novembre 2023.
Va ricordato che per contrastare l'eccezione, l'appellante ha invocato una dedotta “ crasi tra il deposito dell'atto e la sua registrazione” che sarebbe intervenuta solo il 6 novembre 202; nella comparsa conclusionale Pt_1
pag. 8/12 Servizi ha ribadito che “La Sentenza n. 319/2013 è stata pubblicata il
2/11/2023 ed è stata registrata sul sistema, di fatto permettendo così alle parti di averne contezza, il 6/11/23” inserendo nel testo dell'atto la riproduzione della videata da cui si desumerebbe che era stata informata del deposito della sentenza, solamente il 6/11/2023; ed ha quindi ribadito che l'appello dovrebbe considerarsi tempestivo con riguardo alla data di registrazione nel sistema, atteso che prima di essa non era possibile acquisire contezza della pubblicazione né chiedere copia ai fini della presentazione del gravame.
Emerge dagli atti che all' udienza del 25/10/ 2023 la causa , introdotta con rito semplificato di cognizione, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies uc c.p.c; dalla consolle emerge poi che la sentenza è stata depositata in data 2/11/ 2023 alle 15,32.
Inoltre dalla copia della sentenza dimessa dall'appellante risulta che alla sentenza è stato attribuito il n 319/2023 e che è stata pubblicata in data
2/11/2023 ; inoltre che è stata inserita nel repertorio al n 164/2023 del
2/11/2023 .
Dal momento che il chiaro dettato dall'art 327 c.p.c. indica come dies a quo per il decorso del c.d. termine lungo per la impugnazione la pubblicazione (“non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”) non appaiono quindi pertinenti le argomentazioni difensive dall'appellante che fanno riferimento invece alla data in cui la difesa avrebbe avuto conoscenza della pubblicazione, che al pari della registrazione, è avvenuta il 2/11/2023, circostanza documentata e non contestata.
pag. 9/12 Nessun elemento atto ad avvalorare la prospettazione difensiva dell'appellante può desumersi dalle pronunce della Suprema Corte;
in particolare la pronuncia Cass 6584/2017 ha esaminato una fattispecie in cui “la sentenza impugnata, non notificata, reca in calce due date diverse,
l'una attestante il deposito in cancelleria, effettuato il 27 aprile 2007, e
l'altra riguardante il compimento delle formalità di pubblicazione, avvenuto il 4 maggio 2007” per cui la questione controversa atteneva all'accertamento se la decorrenza del termine lungo fosse ancorato alla prima ovvero alla seconda. La Suprema Corte, all'esito di una attenta disamina dei precedenti ha ritenuto di dare continuità alla pronuncia della
SU 18569/2016 secondo cui “ il momento di venuta ad esistenza della sentenza dev'essere identificato a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per l'impugnazione, con quello del deposito ufficiale in cancelleria, normalmente coincidente con la pubblicazione, che determina
l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico e l'attribuzione del numero identificativo, con conseguente conoscibilità per gl'interessati”; ed ha precisato che nel caso in cui i due momenti fossero scissi “per effetto dell'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione occorre pertanto accertare
(attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici, o infine alla regola di cui all'art. 2697 cod. civ., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione) il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico, con attribuzione del relativo numero identificativo”(Cass 6584/2017 che richiama Cass SU 8569/2016) Il
pag. 10/12 principio era stato già affermato da Cass SU 13794/20212 ed è stato poi ribadito da Cass 9546/2020.
Tuttavia nello specifico l'appellante non ha prospettato che l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico si fosse perfezionato in data successiva a quella del deposito, essendosi focalizzata sulla data in cui sarebbe intervenuta la conoscibilità dell'avvenuta pubblicazione , che tuttavia è profilo diverso .
A fronte della documentata pubblicazione della sentenza con il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico, con attribuzione del relativo numero identificativo il 2 novembre 2023 e contestuale la registrazione, da tale data decorreva il termine semestrale ex art 327 c.p.c..
Ne consegue che la notifica dell'atto di citazione in appello il 6 maggio
2024 è tardiva , per cui l'appello è inammissibile.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. parte appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado , che ai sensi del DM 147/2022 applicando lo scaglione da euro 5201,00 ad euro 26.000,00 entro cui è ricompreso il valore della domanda, vanno liquidate in euro 1134,00 per la fase studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1000,00 per la fase trattazione ed euro 1911,00 per la fase decisionale e quindi complessivamente euro
4966,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Rovereto n. 319/2023 ; condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del grado che liquida in euro 4966,00 oltre Controparte_1
spese generali, iva e cpa come per legge .
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 25/03/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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