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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/05/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1116/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente,
Dott.ssa Carla Santese Consigliere Estensore,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 17.6.2021 al n. 1116 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 398/2021 del 7.5.2021
promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Parte_1 C.F._1 via Santerno n. 35 presso e nello studio dell'avv. Massimo Ceciarini, che la rappresenta e difende come da mandato allegato
appellante
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Grosseto, via Cesare Battisti n. 85 presso e nello studio dell'avv. Fabio Tavarelli, che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellata
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante: “…Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, 1-
Annullare e riformare totalmente la impugnata sentenza del Tribunale di Grosseto nr. 398/2021 e quindi respingere ogni domanda di condanna rivolta nei confronti di da Parte_1 parte della in quanto infondata in fatto e diritto o in subordine, con Controparte_1 riserva di ulteriore impugnazione, ridurre il quantum liquidato ad euro 25.731,17 o alla somma di giustizia;
2-Sempre in riforma della impugnata sentenza condannare la a Controparte_1 pagare a favore di a titolo di prestazioni professionali la somma di euro Parte_1
31.693,17 o quella ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo 3-
Condannare la alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio…”. Controparte_1
Per l'appellata: “…1) in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, non sussistendo i gravi motivi;
2) nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dalla Rag. e Parte_1 per l'effetto confermare la sentenza n. 398/2021 emessa nel procedimento n. 4096/2009 dal Tribunale di Grosseto. 3) In subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che la ragioniera ha maturato dei compensi per l'attività svolta in favore della , si Controparte_1 chiede che questi siano ridimensionati nella misura ritenuta congrua dal CTU e poi posti in compensazione con il maggior danno patito dalla , come accertato all'esito della CP_1 medesima consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel corso del primo grado di giudizio. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre ad accessori come per legge…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Grosseto, la (di seguito Controparte_1
al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento in suo favore della somma di CP_1
€ 7.405,17, oltre accessori, a titolo di compensi per le prestazioni professionali da lei rese in qualità di ragioniera commercialista e risultanti dalle fatture n. 39 del 23.3.2008 e n. 5 del 22.5.2009 (proc.
n. 4096/09 r.g.).
Si era costituita in giudizio la che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea ed CP_1 aveva proposto domanda riconvenzionale finalizzata alla condanna della al pagamento in Parte_1 suo favore della somma di € 70.770,46 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e di immagine da essa subito od in subordine, la condanna al pagamento degli interessi passivi sulle somme sborsate e non dovute.
La Cooperativa aveva, inoltre, comunicato di aver a sua volta promosso un giudizio (proc. n.
4151/2009 r.g.) nei confronti della al fine di ottenere - previo accertamento Parte_1 dell'inesistenza di crediti della convenuta nei suoi confronti a titolo di compensi professionali, in ragione della sua mancata diligenza nell'espletamento delle prestazioni - la condanna della medesima al risarcimento dei danni da essa subiti per il suo inadempimento agli obblighi contrattuali, che avevano comportato esborsi non dovuti ed applicazione di sanzioni, alcune delle quali erano anche state anche rimborsate dalla medesima.
La si era costituita nel giudizio promosso dalla (proc. n. 4151/2009 r.g.) Parte_1 CP_1 ed aveva chiesto il rigetto della domanda di quest'ultima, affermando di aver ricevuto espressa indicazione dal Presidente della Cooperativa - che voleva garantire alle proprie dipendenti un trattamento di maggior favore - di imputare alla stessa il 20% del costo delle indennità di maternità integrativa, nonché evidenziando che tale costo era stato riportato nei cedolini paga delle dipendenti e che la non aveva mosso alcuna osservazione al riguardo. CP_1
La medesima aveva, inoltre, avanzato domanda riconvenzionale per il pagamento in suo favore della somma di € 24.288,00, dovuta quale saldo delle notule nn. 5, 6 e 7 del 6.2.2010, emesse per prestazioni professionali ulteriori rispetto a quelle pattuite.
I due giudizi erano stati riuniti all'udienza del 14.7.2010 e le cause riunite, istruite mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU contabile finalizzata ad accertare se la Parte_1 avesse svolto in modo regolare la sua attività professionale e se gli importi richiesti dalla medesima fossero congrui, erano state trattenute in decisione all'udienza del 29.9.2020, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 398/2021, pubblicata in data 7.5.2021, il Tribunale di Grosseto aveva: 1) in accoglimento delle domande (principale e riconvenzionale) formulate dalla Cooperativa nei giudizi riuniti, condannato la – previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della Parte_1 medesima in relazione alle prestazioni professionali da lei rese - al pagamento in favore della società della somma di € 64.524,46, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) rigettato le domande (principale e riconvenzionale) avanzate dalla nei confronti della Parte_1
e 3) condannato la alla rifusione delle spese di lite. CP_1 Parte_1
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“E' pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto di prestazione d'opera professionale, con conseguente applicabilità alla fattispecie in esame degli artt. 2230 e segg. c.c. In termini generali, va dunque rammentato che, nell'esecuzione di tale contratto, sia richiesta al professionista una diligenza c.d. qualificata, superiore alla diligenza del buon padre di famiglia richiesta ad una persona comune, ovvero una diligenza commisurata alla prestazione che lo stesso professionista deve eseguire, (art. 1176 c.c.), "a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve" (Cass. 8470/1995).
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova nel giudizio, “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente”, (Cass. sez. III, n. 11213 del 9.05.2017). Incombe, invece, sul professionista, l'onere di dimostrare di aver svolto l'incarico con la necessaria diligenza
e la necessaria perizia.
Ciò detto, si osserva quanto segue circa la questione, oggettivamente in termini numerici la più rilevante, del calcolo effettuato dalla per gli anni 2005-2008, delle indennità di maternità Parte_1 delle lavoratrici dipendenti della . CP_1
La circostanza che la abbia calcolato l'indennità di maternità delle dipendenti della Parte_1
imputando alla medesima il 20% a titolo di indennità integrativa, è come CP_1 CP_1 detto circostanza pacifica perché ammessa dalla stessa ragioniera in sede di comparsa di costituzione e risposta e reiterata nei successivi scritti difensivi;
pertanto, non sono necessari ulteriori accertamenti sul punto, in quanto dato per pacifico tra le parti e, comunque, come si dirà nel prosieguo, accertata dal Ctu.
Quanto al motivo di tale imputazione di costo, la ragioniera ha affermato che ciò le era stato espressamente chiesto dalla Cooperativa stessa, al fine di offrire alle proprie dipendenti un trattamento di maggior favore.
Tale affermazione è rimasta priva di riscontro.
Presupposto per la corresponsione al lavoratore, da parte del datore di lavoro, della integrazione dell'indennità di maternità, (pari all'80% della retribuzione media giornaliera, percepita nel mese immediatamente precedente l'astensione dal lavoro), così da arrivare alla intera retribuzione, è che vi sia una apposita previsione nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento. Nella specie, il
CCNL per le Cooperative sociali, quale è la Coop.va Il , prevede all'art. 62 che “la CP_1 impresa cooperativa provvederà ad integrare il trattamento assistenziale a carico degli enti competenti, limitatamente al periodo di astensione obbligatoria, fino al raggiungimento dell'80% della normale retribuzione”, (v.si doc. 21 depositato da parte Il con le memorie CP_1 istruttorie n. 2). Il “Regolamento per il lavoro dei soci” adottato dalla Coop.va Il , (doc. CP_1
22 prodotto con le memorie istruttorie n. 2), prevede all'art. 7 che “il trattamento economico di base dei soci prestatori di lavoro subordinato è quello minimo previsto dal CCNL. Il Consiglio di amministrazione potrà, se autorizzato dall'assemblea, concordare con i singoli soci o categorie di soci condizioni economici-contrattuali migliorative rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva…”.
L'integrazione del 20% dell'indennità di maternità, così da permettere alle proprie lavoratrici di usufruire durante il periodo di congedo dell'intera retribuzione, e non solo dell'80% erogato per CP_ conto si qualifica senz'altro come trattamento economico migliorativo, non previsto dal CCNL applicato alla Cooperativa (che come visto prevedeva l'integrazione fino all'80% della normale retribuzione, percentuale che invece le lavoratrici della Coop.va già percepivano), né è risultato che fosse stato autorizzato dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione della medesima cooperativa.
Il Ctu, le cui conclusioni e il cui ragionamento logico si condividono, ha accertato che detta indennità in alcuni casi è stata pagata per intero e interamente a carico della , che ha CP_1 corrisposto di conseguenza, sulle somme così erogate a ciascuna delle dipendenti in maternità, anche
i contributi previdenziali.
Dunque, se la avesse voluto integrare l'indennità di maternità alle proprie dipendenti CP_1
e prevedere per le stesse un trattamento di maggior favore rispetto a quanto regolamentato, avrebbe dovuto farlo con un atto formale, appositamente autorizzato dall'assemblea dei soci e deliberato dal
Consiglio di amministrazione.
Peraltro, la teste , all'epoca dei fatti dipendente della e da questa Testimone_1 Parte_1 indicata come la persona che avrebbe ricevuto dalla - telefonicamente - la espressa CP_1 indicazione di imputare alla medesima i costi per l'integrazione dell'indennità di CP_1 maternità, non è stata in grado di fornire una risposta esaustiva e certa, avendo la stessa dichiarato, alla domanda se fosse vero di aver ricevuto dal legale rappresentante della la CP_1 disposizione di imputare alla medesima il 20% dell'indennità di maternità: “non ricordo se ci parlai io personalmente o la ”. Ferma restando l'inverosimiglianza che una tale Parte_2 scelta, per le implicazioni economiche che rivestiva e per i maggiori oneri per la Cooperativa, venisse impartita telefonicamente e non attraverso gli organi della Cooperativa, unici legittimati a impartire una simile disposizione.
Il comportamento professionale della è stato sul punto connotato da mancata Parte_1 diligenza sotto la specie dell'imperizia, poiché, essendo stata incaricata dalla Cooperativa di curare gli aspetti fiscali previdenziali relativi ai dipendenti, usando la media diligenza richiedibile ad un professionista, avrebbe dovuto conoscere il CCNL applicabile e il Regolamento della Cooperativa e sapere che la Cooperativa non era tenuta a corrispondere alcuna indennità integrativa, e sapere anche che, laddove la avesse voluto effettuare tale scelta, questa avrebbe dovuto essere CP_1 concordata dal Consiglio di amministrazione previa autorizzazione della assemblea dei soci.
Dalla violazione del dovere professionale di diligenza discende l'inadempimento contrattuale della che deve essere pertanto tenuta a rifondere alla Cooperativa gli esborsi da questa Parte_1
CP_ sostenuti, non in conto a titolo di integrazione di indennità di maternità alle dipendenti per gli anni 2005-2008, nella misura indicata in citazione e non contestata, (Euro 64.524,46).
Quanto agli altri profili di responsabilità contestati alla professionista, sono stati individuati dal consulente nella mancata adesione e invio delle distinte alla , con impossibilità tuttavia Parte_3 di quantificare il danno conseguito alla Cooperativa, da questa sotto tale profilo non provato.
2. Importi richiesti dalla Parte_1
In via principale e riconvenzionale la ragioniera ha chiesto il pagamento delle fatture n. 39 del
2.03.2008, n. 5 del 22.05.2009, delle notule n. 5, 6 e 7 del 6.02.2010.
Al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, la ha formulato eccezione di CP_1 inadempimento ex art. 1460 c.c.
Si evidenzia in termini generali che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ( risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione), (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 13533 del
30.10.2001).
Alla luce dei superiori principi, accertato l'inadempimento contrattuale della Parte_2 per tutto quanto detto sopra e stante la gravità dell'inadempimento medesimo, fonte per
[...] la Cooperativa di un danno economico di rilevante entità, la domanda avanzata dalla di Parte_1 pagamento delle fatture n. 39 del 2.03.2008, n. 5 del 22.05.2009, delle notule n. 5, 6 e 7 del 6.02.2010, deve essere respinta. 3. Quanto infine alle ulteriori richieste formulate dalla di risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale con riferimento al danno all'immagine e quello connesso alla perdita di liquidità derivante dagli esborsi sostenuti a seguito degli errati conteggi in ordine alla indennità di maternità, tali voci di danno, (pur ammissibili anche in tema di responsabilità contrattuale – Sezioni Unite Civili
11.11.2008 nn. 26972/26973/26974/26975 – e anche invocabili dalle persone giuridiche), non risultano tuttavia provate”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza, impugnandola con un solo articolato motivo di gravame.
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 25.10.2023.
Successivamente, è stata, dapprima, rimessa sul ruolo per le dimissioni del relatore della causa e trattenuta nuovamente in decisione con nuovo collegio con ordinanza del 27.3.2024 e poi rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del 27.1.2025 per impedimento di un componente del
Collegio.
Infine, all'udienza collegiale del 6.3.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 13.3.2025, pubblicata in pari data, nonché decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame, la ha censurato la decisione del giudice di primo grado Parte_1 di ritenere che il suo comportamento professionale fosse stato connotato da negligenza per aver – in assenza di previsioni al riguardo nel C.C.L.N. applicabile alla Cooperativa e di autorizzazioni da parte dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione della - calcolato nella misura del CP_1
20% ed imputato alla l'indennità integrativa di maternità delle sue dipendenti, nonché le CP_1 decisioni di escludere il concorso di colpa della nella causazione del danno, di CP_1 quantificare il danno subito dalla stessa aderendo acriticamente alla valutazione operata dal c.t.u. e di rigettare anche la domanda di pagamento da lei avanzata con riferimento a prestazioni professionali diverse da quella ritenuta erronea.
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado, con riferimento al primo ed al secondo rilievo, avrebbe dovuto tener conto del fatto che la Cooperativa era composta da numerose lavoratrici in giovane età e svolgeva la sua attività in un territorio come quello amiatino interessato da molto tempo da crisi economica e sociale, per cui poteva avere interesse a dimostrare attenzione nei confronti delle lavoratrici madri, consentendo loro di non percepire uno stipendio ridotto nel periodo di astensione per maternità; che l'integrazione del 20% poteva essere accordata dalla
Cooperativa in via unilaterale anche in assenza di previsioni della stessa nel C.C.N.L.; che l'assenza formale di un atto autorizzativo da parte degli organi sociali non impediva al datore di lavoro di applicare di fatto il trattamento integrativo;
che il Consiglio di Amministrazione della ed CP_1 il suo Organo di Controllo, mediante l'approvazione dei bilanci contenenti gli importi delle indennità di maternità a carico della avevano accettato e ratificato l'inserimento degli stessi CP_1
(peraltro, chiaramente emergenti dalle scritture contabili), sì che gli stessi erano indizi gravi, precisi e concordanti che potevano essere utilizzati dal giudice per ritenere esistente la prova presuntiva dell'avvenuto consenso, da parte della al trattamento economico integrativo e CP_1 dell'assenza di propri errori professionali o comunque, per compiere il giudizio di bilanciamento dei comportamenti rispettivamente adottati dalle parti ai fini della valutazione del suo inadempimento e dell'ammontare del danno da risarcire;
mentre, in relazione al quarto rilievo, ha sostenuto che il primo giudice avrebbe dovuto considerare il fatto che il ctu aveva ritenuto dovuti per intero gli importi della fattura n. 39 del 2.3.2009 (euro 6.284,93) e della notula n. 5 del 22.6.2009 (euro 2.533,44) ed in misura ridotta quelli delle notula nn. 5, 6 e 7 del 6.2.2010 (del rispettivo importo di euro 475,20 le prime due ed euro 23.337,60, la terza, comprensivo dell'I.V.A.), che si riferivano a prestazioni relative ad attività ulteriori e diverse da quelle per le quali era stato denunciato l'errore di addebito dell'integrazione del 20% e che la riduzione della parcella contenuta nella notula n. 7 da euro
23.337,60 ad euro 2.160,00, comprensivo dell'I.V.A., non era condivisibile.
Il motivo è parzialmente fondato solo con riferimento al terzo rilevo.
Infatti, con riferimento al primo rilievo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. (laddove il requisito della
“precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della
“gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da indizi gravi, precisi ed univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza ed ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva – c.d. convergenza del molteplice – non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi) e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, la , nel corso del giudizio di primo Parte_1 grado, contrariamente da quanto da lei sostenuto, non aveva sottoposto alla valutazione del giudice alcun elemento idoneo a provare, né in via diretta che presuntiva, la circostanza che l'avvenuta erogazione dell'indennità integrativa di maternità in favore delle dipendenti (che avrebbe determinato la percezione da parte delle medesime dell'intera retribuzione, invece che dell'80% della stessa prevista dal C.C.N.L.) fosse frutto della volontà della invece che di un proprio errore, CP_1 commesso nell'espletamento dell'incarico professionale affidatole.
L'esistenza di una volontà di tal genere, infatti, oltre a non essere stata manifestata dalla mediante autorizzazioni espresse da parte dell'Assemblea o del suo Consiglio di CP_1
Amministrazione (circostanza non contestata), non avrebbe potuto essere desunta dal giudice dalle testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria o dal comportamento tenuto dalla negli CP_1 anni in cui l'indennità integrativa era stata versata, atteso che la circostanza riferita in modo estremamente generico dalla teste (che, all'epoca dei fatti, lavorava, quale dipendente, Testimone_1 per la ) circa il consenso espresso telefonicamente a lei od alla (ed in questo Parte_1 Parte_1 caso, peraltro, si sarebbe addirittura trattato di una testimonianza de relato) dal Presidente della anche a volerla ritenere vera, non poteva provare nulla al riguardo, in quanto detto CP_1 consenso – come ben avrebbe dovuto sapere la - in ragione della deroga a quanto previsto Parte_1 dal C.C.L.N. e dell'impegno di spesa che comportava, per essere considerato valido ed impegnativo per la doveva essere necessariamente espresso dagli organi societari che detenevano il CP_1 potere di amministrazione prima di essere erogato;
mentre la tolleranza asseritamente manifestata dagli organi societari al pagamento di detta indennità (evincibile, secondo l'appellante, dalla mancanza di rilievi da parte del personale dell'ufficio amministrativo al suo operato e dall'avvenuta approvazione dei bilanci contenenti la predetta voce di spesa) risultava, per un verso, giustificata dal fatto che il predetto personale non era dotato del potere di controllo sull'operato della professionista
(esterna all'ufficio), incaricata della contabilità (come, infatti, dichiarato dai testi e Tes_2 Tes_3 che avevano affermato di aver unicamente verificato la corrispondenza del numero delle ore lavorative dalle dipendenti con quelle indicate nei loro cedolini) e, per altro verso, smentita dalla decisione della di promuovere un giudizio risarcitorio nei suoi confronti non appena CP_1 aveva realizzato l'errore da lei commesso (a seguito delle comunicazioni inviate, nel corso del 2008
e del 2009, dall' di Grosseto e dell'Agenzia delle Entrate che segnalavano irregolarità contabili CP_2
e della relazione redatta dal rag. consulente che aveva sostituito la , in data Per_1 Parte_1
8.1.2009, che aveva determinato il Collegio dei Sindaci a chiedere numerose spiegazioni alla – vd doc. 2 e 3 del fascicolo di parte della , nonché di opporsi al pagamento Parte_1 CP_1 dei compensi professionali da lei richiesti.
Inoltre – premesso che nel contratto d'opera intellettuale, il professionista inadempiente rispetto ai propri obblighi professionali, non può invocare una diminuzione della propria responsabilità adducendo, quale motivazione, il mancato controllo del cliente sul corretto adempimento dell'attività da esso espletata, atteso che, avendo il cliente il diritto di pretendere una prestazione eseguita secondo la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., non è configurabile un concorso di colpa del medesimo – si rileva che l'addebito alla dell'indennità integrativa di maternità CP_1 non era stato l'unico errore commesso dalla (vd pag. 7 e sgg della relazione peritale) e Parte_1 che la predetta indennità non era sempre pari alla percentuale del 20%, tanto che, a volte, le dipendenti avevano percepito una somma superiore al 100% della retribuzione normale;
che ad alcune erano stati pagati, nel periodo, anche i contributi previdenziali spettanti se fossero state normalmente a lavoro od avevano usufruito per più di 5 mesi della maternità od ancora avevano avuto più di una maternità nel periodo 2005/2008 (vd pag. 11 e 12 della relazione peritale).
Ciò detto, in relazione al secondo rilievo – premesso che il giudice di merito, nel caso in cui aderisca al parere del consulente tecnico di ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni perchè l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente – si osserva che il calcolo eseguito dal c.t.u. per verificare la correttezza della richiesta risarcitoria avanzata dalla CP_1 aveva, quale presupposto, l'avvenuta imputazione, da parte della , dell'indennità di Parte_1 maternità, per il periodo dal 2005 al 2008 (circostanza pacifica) ed era stato descritto analiticamente a pag. 17 e 18 della perizia ( “La sottoscritta ha suddiviso le dipendenti per livello contrattuale, individuando per ciascuna la retribuzione prevista nel CCNL (rilevato dai prospetti allegati nei fascicoli di parte, all. n. 19). Successivamente, ha provveduto a calcolare la retribuzione giornaliera media (retribuzione base/26) e la retribuzione mensile, di ogni singola dipendente, (retribuzione giornaliera X 31 gg). Inoltre, considerato che il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è per legge di 5 mesi, la sottoscritta ha conteggiato la maternità per tale periodo (per alcune dipendenti il periodo di astensione non è solo di 5 mesi), prima per ogni singola dipendente e poi per il totale, come di seguito riportato….Alla somma di € 88.586,77, la sottoscritta ha provveduto a calcolare i contributi come ha effettuato la Ragioniera, per € 23.829.84 (88.586,77x26.90%), rilevando CP_2 un totale di € 112.416,71. Tale somma rappresenta la situazione estrema, ovvero il caso in cui
l'indennità si stata corrisposta interamente dalla . Come riportato nell'elaborato, il CP_1 datore di lavoro, se previsto dai contratti collettivi di lavoro, puo' integrare l'indennità di maternità
a carico al fine di garantire alla lavoratrice il 100% della normale retribuzione. Il contratto CP_2 collettivo a cui fa riferimento la non prevede tale integrazione, tuttavia Controparte_1 la Ragioniera ha conteggiato, nelle buste paga delle lavoratrici in maternità, l'integrazione del 20%
(in alcuni casi è anche superiore). La sottoscritta fornisce anche tale circostanza, calcolando la retribuzione comprensiva dei ratei per i 5 mesi di riferimento della maternità: A tale somma si devono aggiungere i contributi per € 5.454,44 (20.276,76*26,90%) rilevando un totale per € 25.731,17. CP_2
I valori, come sopra evidenziati, rappresentano per la sottoscritta il limite minimo e massimo. La sottoscritta conferma quindi la valutazione quantificata dalla Cooperativa di € 64.524,46 considerato che:
1. l'ammontare rientra nei valori di riferimento, come sopra evidenziati, 2. la percentuale di integrazione in alcuni casi è superiore al 20% (fino al 100%) 3. alcune lavoratrici hanno fruito piu' di 5 mesi di maternità e in alcuni casi, nel periodo 2005/2008, hanno avuto piu' di una maternità.)”.
Si evidenzia, inoltre che, detto calcolo non era stato contestato dalla con alcuna Parte_1 specifica critica, essendosi la medesima limitata a reiterare le argomentazioni esposte dal suo c.t.p. in ordine al fatto che, ai fini della quantificazione del danno, non era stato considerato l'ammontare del credito recuperato dalla operazione, peraltro, della cui correttezza non era stata fornita CP_1 alcuna prova e che non poteva essere svolta dal c.t.u. in quanto detto credito – come sottolineato da quest'ultimo in sede di risposta alle osservazioni critiche del c.t.p. – emergeva da documentazione di parte non depositata in giudizio (precisamente dall'elaborato del prospetto mensile del mese di
Febbraio, allegato n. 6 del c.t.p.) e, quindi, non utilizzabile per rispondere ai quesiti posti dal giudice.
Con riferimento al terzo rilievo, si rileva, invece, che la c.t.u. – dopo aver precisato che la aveva raggiunto un accordo con la per lo svolgimento di una serie di Parte_1 CP_1 prestazioni professionali di commercialista descritte nel preventivo sottoscritto dalle parti per l'onorario ivi pattuito e che gli adempimenti non presenti nel preventivo dovevano, invece, essere concordati tra le parti volta per volta – ha evidenziato che gli importi richiesti dalla nella Parte_1 fattura n. 39 del 2.3.2009 e nella notula n. 5 del 22.5.2009 (pari rispettivamente ad euro 6.284,93 ed euro 2.533,44, comprensivi dell'I.V.A.), riguardavano competenze spettanti alla professionista per l'attività svolta in base al predetto preventivo (somme che, tuttavia, nel caso in esame, non potevano essere riconosciute in favore della in ragione dell'accertato inadempimento, che escludeva Parte_1 il suo diritto al compenso per tutte le somme pretese in base al predetto contratto).
Al contrario, gli importi richiesti con le notule n. 5, 6 e 7 del 6.2.2010 (pari rispettivamente ad euro 475,20 per le prime due ed euro 23.337,60, per la terza, comprensivi dell'I.V.A.) riguardavano l'avvenuto svolgimento di attività per pratiche ulteriori, non ricomprese nel preventivo, rappresentate dalla regolarizzazione dell'avviso bonario relativo al modello unico 2007 redditi 2006 e di quello relativo al modello 770/2007 anno d'imposta 2006 (notule nn. 5 e 6 del 2010) e dal riepilogo trimestrale del costo del personale individuale per dipendente comprensivo di contributi;
dalla predisposizione prospetto ratei maturati e non riscossi comprensivo dei contributi;
dalla redazione della prima nota retribuzione suddivisa per centri di costo effettuata tutti i mesi;
dall'elaborazione prospetti riepilogativi e di confronto relativi all'adeguamento del contratto di lavoro redatto per livello e dalla ripartizione per centri di costo delle indennità chilometriche corrisposte ai dipendenti e collaboratori e quella trimestrale dei ratei per centri di costo (notula n. 7 del 2010).
Al riguardo, si rileva che il c.t.u. aveva ridotto l'importo chiesto dalla per le attività Parte_1 descritte nelle notule nn. 5 e 6 da euro 475,20 ad euro 144,00, comprensivo dell'I.V.A., in ragione del fatto che, a seguito dell'avvenuta abrogazione della tariffa delle prestazioni professionali, gli onorari avrebbero dovuto essere calcolati utilizzando i parametri istituiti con D.M. n. 140 del 22 agosto 2012
e quello richiesto con la notula n. 7 da euro 23.377,60 ad euro 2.160,00, , comprensivo dell'I.V.A., in ragione dell'eccessivo numero delle ore calcolate dalla ragioniera (pari a 256 ore per l'impiego di un dipendente per 8 ore al giorno per 32 giorni, con una tariffa oraria di € 50,00 l'ora, per l'estrapolazione di dati relativi alla retribuzione, alle ore lavorate, alla contribuzione, ai ratei, al TFR ecc, già elaborati e riportarli nelle tabelle Excel create allo scopo), per l'espletamento dell'attività di riepilogo descritta nella notula (peraltro, svolta fino al 2007 a titolo gratuito) e del fatto che la scelta di svolgere detta attività, connessa a quella di consulenza pattuita, mediante i propri dipendenti invece che con l'utilizzo di un gestionale, che l'avrebbe effettuata in pochissime ore (pari ad un massimo di 25 – vd pag. 7 della perizia), era stata frutto di una decisione unilateralmente adottata dalla e non Parte_1 poteva essere posta a carico della CP_1
Tanto rilevato, si osserva che la Cooperativa aveva formulato l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. in relazione a tutta l'attività svolta e descritta nelle fatture e nelle notule e che, quindi, spettava alla
, che aveva azionato la pretesa creditoria fornire la prova del corretto adempimento delle Parte_1 prestazioni.
Pertanto, considerato che – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - la
, con riferimento all'attività extra da lei svolta, aveva adempiuto all'onere su di lei Parte_1 gravante, avendo la c.t.u. dato atto dell'avvenuta corretta esecuzione dell'attività descritta nelle notule n. 5, 6 e 7 del 2010 e che detta attività, condividendo questo Collegio quanto evidenziato dal c.t.u. con riferimento alle predette notule, va liquidata nella misura indicata dal medesimo, ne consegue che la sentenza va riformata sul punto e la va condannata al pagamento in favore della CP_1
della somma complessiva di euro 2.448,00, comprensiva di I.V.A. ( euro 144, 00 + euro Parte_1 144,00 + euro 2.160,00 = euro 2.448,00), oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo,
a titolo di compenso delle attività extra svolte dalla medesima.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del 24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, la CP_1
è risultata vittoriosa con riferimento alle domande avanzate, fatta eccezione per l'esigua somma che, in parziale riforma della sentenza impugnata, è stata riconosciuta in favore della a titolo Parte_1 di compenso per lo svolgimento delle attività non comprese nel contratto d'opera sottoscritto, per cui le spese dei due gradi del giudizio, previa compensazione delle stesse nella misura del 10% (calcolata in base al rapporto esistente tra il quantum del danno arrecato dalla alla e il Parte_1 CP_1 quantum dei compensi a lei spettanti) per la soccombenza reciproca, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00 del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal
23.10.2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 398/2021 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 7.5. 2021, Parte_1 ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 2.448,00, comprensiva
[...] dell'I.V.A., oltre interessi legali decorrenti dalla domanda fino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che liquida, previa
[...] compensazione delle stesse nella misura del 10%, per il primo grado, nell'importo (già decurtato della percentuale compensata) di euro 12.087,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso) e, per il secondo grado, di euro
12.880,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al
15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa Carla Santese) (dr.ssa Dania Mori)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente,
Dott.ssa Carla Santese Consigliere Estensore,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 17.6.2021 al n. 1116 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 398/2021 del 7.5.2021
promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Parte_1 C.F._1 via Santerno n. 35 presso e nello studio dell'avv. Massimo Ceciarini, che la rappresenta e difende come da mandato allegato
appellante
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Grosseto, via Cesare Battisti n. 85 presso e nello studio dell'avv. Fabio Tavarelli, che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellata
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante: “…Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, 1-
Annullare e riformare totalmente la impugnata sentenza del Tribunale di Grosseto nr. 398/2021 e quindi respingere ogni domanda di condanna rivolta nei confronti di da Parte_1 parte della in quanto infondata in fatto e diritto o in subordine, con Controparte_1 riserva di ulteriore impugnazione, ridurre il quantum liquidato ad euro 25.731,17 o alla somma di giustizia;
2-Sempre in riforma della impugnata sentenza condannare la a Controparte_1 pagare a favore di a titolo di prestazioni professionali la somma di euro Parte_1
31.693,17 o quella ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo 3-
Condannare la alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio…”. Controparte_1
Per l'appellata: “…1) in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, non sussistendo i gravi motivi;
2) nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dalla Rag. e Parte_1 per l'effetto confermare la sentenza n. 398/2021 emessa nel procedimento n. 4096/2009 dal Tribunale di Grosseto. 3) In subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che la ragioniera ha maturato dei compensi per l'attività svolta in favore della , si Controparte_1 chiede che questi siano ridimensionati nella misura ritenuta congrua dal CTU e poi posti in compensazione con il maggior danno patito dalla , come accertato all'esito della CP_1 medesima consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel corso del primo grado di giudizio. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre ad accessori come per legge…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Grosseto, la (di seguito Controparte_1
al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento in suo favore della somma di CP_1
€ 7.405,17, oltre accessori, a titolo di compensi per le prestazioni professionali da lei rese in qualità di ragioniera commercialista e risultanti dalle fatture n. 39 del 23.3.2008 e n. 5 del 22.5.2009 (proc.
n. 4096/09 r.g.).
Si era costituita in giudizio la che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea ed CP_1 aveva proposto domanda riconvenzionale finalizzata alla condanna della al pagamento in Parte_1 suo favore della somma di € 70.770,46 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e di immagine da essa subito od in subordine, la condanna al pagamento degli interessi passivi sulle somme sborsate e non dovute.
La Cooperativa aveva, inoltre, comunicato di aver a sua volta promosso un giudizio (proc. n.
4151/2009 r.g.) nei confronti della al fine di ottenere - previo accertamento Parte_1 dell'inesistenza di crediti della convenuta nei suoi confronti a titolo di compensi professionali, in ragione della sua mancata diligenza nell'espletamento delle prestazioni - la condanna della medesima al risarcimento dei danni da essa subiti per il suo inadempimento agli obblighi contrattuali, che avevano comportato esborsi non dovuti ed applicazione di sanzioni, alcune delle quali erano anche state anche rimborsate dalla medesima.
La si era costituita nel giudizio promosso dalla (proc. n. 4151/2009 r.g.) Parte_1 CP_1 ed aveva chiesto il rigetto della domanda di quest'ultima, affermando di aver ricevuto espressa indicazione dal Presidente della Cooperativa - che voleva garantire alle proprie dipendenti un trattamento di maggior favore - di imputare alla stessa il 20% del costo delle indennità di maternità integrativa, nonché evidenziando che tale costo era stato riportato nei cedolini paga delle dipendenti e che la non aveva mosso alcuna osservazione al riguardo. CP_1
La medesima aveva, inoltre, avanzato domanda riconvenzionale per il pagamento in suo favore della somma di € 24.288,00, dovuta quale saldo delle notule nn. 5, 6 e 7 del 6.2.2010, emesse per prestazioni professionali ulteriori rispetto a quelle pattuite.
I due giudizi erano stati riuniti all'udienza del 14.7.2010 e le cause riunite, istruite mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU contabile finalizzata ad accertare se la Parte_1 avesse svolto in modo regolare la sua attività professionale e se gli importi richiesti dalla medesima fossero congrui, erano state trattenute in decisione all'udienza del 29.9.2020, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 398/2021, pubblicata in data 7.5.2021, il Tribunale di Grosseto aveva: 1) in accoglimento delle domande (principale e riconvenzionale) formulate dalla Cooperativa nei giudizi riuniti, condannato la – previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della Parte_1 medesima in relazione alle prestazioni professionali da lei rese - al pagamento in favore della società della somma di € 64.524,46, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) rigettato le domande (principale e riconvenzionale) avanzate dalla nei confronti della Parte_1
e 3) condannato la alla rifusione delle spese di lite. CP_1 Parte_1
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“E' pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto di prestazione d'opera professionale, con conseguente applicabilità alla fattispecie in esame degli artt. 2230 e segg. c.c. In termini generali, va dunque rammentato che, nell'esecuzione di tale contratto, sia richiesta al professionista una diligenza c.d. qualificata, superiore alla diligenza del buon padre di famiglia richiesta ad una persona comune, ovvero una diligenza commisurata alla prestazione che lo stesso professionista deve eseguire, (art. 1176 c.c.), "a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve" (Cass. 8470/1995).
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova nel giudizio, “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente”, (Cass. sez. III, n. 11213 del 9.05.2017). Incombe, invece, sul professionista, l'onere di dimostrare di aver svolto l'incarico con la necessaria diligenza
e la necessaria perizia.
Ciò detto, si osserva quanto segue circa la questione, oggettivamente in termini numerici la più rilevante, del calcolo effettuato dalla per gli anni 2005-2008, delle indennità di maternità Parte_1 delle lavoratrici dipendenti della . CP_1
La circostanza che la abbia calcolato l'indennità di maternità delle dipendenti della Parte_1
imputando alla medesima il 20% a titolo di indennità integrativa, è come CP_1 CP_1 detto circostanza pacifica perché ammessa dalla stessa ragioniera in sede di comparsa di costituzione e risposta e reiterata nei successivi scritti difensivi;
pertanto, non sono necessari ulteriori accertamenti sul punto, in quanto dato per pacifico tra le parti e, comunque, come si dirà nel prosieguo, accertata dal Ctu.
Quanto al motivo di tale imputazione di costo, la ragioniera ha affermato che ciò le era stato espressamente chiesto dalla Cooperativa stessa, al fine di offrire alle proprie dipendenti un trattamento di maggior favore.
Tale affermazione è rimasta priva di riscontro.
Presupposto per la corresponsione al lavoratore, da parte del datore di lavoro, della integrazione dell'indennità di maternità, (pari all'80% della retribuzione media giornaliera, percepita nel mese immediatamente precedente l'astensione dal lavoro), così da arrivare alla intera retribuzione, è che vi sia una apposita previsione nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento. Nella specie, il
CCNL per le Cooperative sociali, quale è la Coop.va Il , prevede all'art. 62 che “la CP_1 impresa cooperativa provvederà ad integrare il trattamento assistenziale a carico degli enti competenti, limitatamente al periodo di astensione obbligatoria, fino al raggiungimento dell'80% della normale retribuzione”, (v.si doc. 21 depositato da parte Il con le memorie CP_1 istruttorie n. 2). Il “Regolamento per il lavoro dei soci” adottato dalla Coop.va Il , (doc. CP_1
22 prodotto con le memorie istruttorie n. 2), prevede all'art. 7 che “il trattamento economico di base dei soci prestatori di lavoro subordinato è quello minimo previsto dal CCNL. Il Consiglio di amministrazione potrà, se autorizzato dall'assemblea, concordare con i singoli soci o categorie di soci condizioni economici-contrattuali migliorative rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva…”.
L'integrazione del 20% dell'indennità di maternità, così da permettere alle proprie lavoratrici di usufruire durante il periodo di congedo dell'intera retribuzione, e non solo dell'80% erogato per CP_ conto si qualifica senz'altro come trattamento economico migliorativo, non previsto dal CCNL applicato alla Cooperativa (che come visto prevedeva l'integrazione fino all'80% della normale retribuzione, percentuale che invece le lavoratrici della Coop.va già percepivano), né è risultato che fosse stato autorizzato dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione della medesima cooperativa.
Il Ctu, le cui conclusioni e il cui ragionamento logico si condividono, ha accertato che detta indennità in alcuni casi è stata pagata per intero e interamente a carico della , che ha CP_1 corrisposto di conseguenza, sulle somme così erogate a ciascuna delle dipendenti in maternità, anche
i contributi previdenziali.
Dunque, se la avesse voluto integrare l'indennità di maternità alle proprie dipendenti CP_1
e prevedere per le stesse un trattamento di maggior favore rispetto a quanto regolamentato, avrebbe dovuto farlo con un atto formale, appositamente autorizzato dall'assemblea dei soci e deliberato dal
Consiglio di amministrazione.
Peraltro, la teste , all'epoca dei fatti dipendente della e da questa Testimone_1 Parte_1 indicata come la persona che avrebbe ricevuto dalla - telefonicamente - la espressa CP_1 indicazione di imputare alla medesima i costi per l'integrazione dell'indennità di CP_1 maternità, non è stata in grado di fornire una risposta esaustiva e certa, avendo la stessa dichiarato, alla domanda se fosse vero di aver ricevuto dal legale rappresentante della la CP_1 disposizione di imputare alla medesima il 20% dell'indennità di maternità: “non ricordo se ci parlai io personalmente o la ”. Ferma restando l'inverosimiglianza che una tale Parte_2 scelta, per le implicazioni economiche che rivestiva e per i maggiori oneri per la Cooperativa, venisse impartita telefonicamente e non attraverso gli organi della Cooperativa, unici legittimati a impartire una simile disposizione.
Il comportamento professionale della è stato sul punto connotato da mancata Parte_1 diligenza sotto la specie dell'imperizia, poiché, essendo stata incaricata dalla Cooperativa di curare gli aspetti fiscali previdenziali relativi ai dipendenti, usando la media diligenza richiedibile ad un professionista, avrebbe dovuto conoscere il CCNL applicabile e il Regolamento della Cooperativa e sapere che la Cooperativa non era tenuta a corrispondere alcuna indennità integrativa, e sapere anche che, laddove la avesse voluto effettuare tale scelta, questa avrebbe dovuto essere CP_1 concordata dal Consiglio di amministrazione previa autorizzazione della assemblea dei soci.
Dalla violazione del dovere professionale di diligenza discende l'inadempimento contrattuale della che deve essere pertanto tenuta a rifondere alla Cooperativa gli esborsi da questa Parte_1
CP_ sostenuti, non in conto a titolo di integrazione di indennità di maternità alle dipendenti per gli anni 2005-2008, nella misura indicata in citazione e non contestata, (Euro 64.524,46).
Quanto agli altri profili di responsabilità contestati alla professionista, sono stati individuati dal consulente nella mancata adesione e invio delle distinte alla , con impossibilità tuttavia Parte_3 di quantificare il danno conseguito alla Cooperativa, da questa sotto tale profilo non provato.
2. Importi richiesti dalla Parte_1
In via principale e riconvenzionale la ragioniera ha chiesto il pagamento delle fatture n. 39 del
2.03.2008, n. 5 del 22.05.2009, delle notule n. 5, 6 e 7 del 6.02.2010.
Al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, la ha formulato eccezione di CP_1 inadempimento ex art. 1460 c.c.
Si evidenzia in termini generali che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ( risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione), (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 13533 del
30.10.2001).
Alla luce dei superiori principi, accertato l'inadempimento contrattuale della Parte_2 per tutto quanto detto sopra e stante la gravità dell'inadempimento medesimo, fonte per
[...] la Cooperativa di un danno economico di rilevante entità, la domanda avanzata dalla di Parte_1 pagamento delle fatture n. 39 del 2.03.2008, n. 5 del 22.05.2009, delle notule n. 5, 6 e 7 del 6.02.2010, deve essere respinta. 3. Quanto infine alle ulteriori richieste formulate dalla di risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale con riferimento al danno all'immagine e quello connesso alla perdita di liquidità derivante dagli esborsi sostenuti a seguito degli errati conteggi in ordine alla indennità di maternità, tali voci di danno, (pur ammissibili anche in tema di responsabilità contrattuale – Sezioni Unite Civili
11.11.2008 nn. 26972/26973/26974/26975 – e anche invocabili dalle persone giuridiche), non risultano tuttavia provate”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza, impugnandola con un solo articolato motivo di gravame.
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 25.10.2023.
Successivamente, è stata, dapprima, rimessa sul ruolo per le dimissioni del relatore della causa e trattenuta nuovamente in decisione con nuovo collegio con ordinanza del 27.3.2024 e poi rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del 27.1.2025 per impedimento di un componente del
Collegio.
Infine, all'udienza collegiale del 6.3.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 13.3.2025, pubblicata in pari data, nonché decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame, la ha censurato la decisione del giudice di primo grado Parte_1 di ritenere che il suo comportamento professionale fosse stato connotato da negligenza per aver – in assenza di previsioni al riguardo nel C.C.L.N. applicabile alla Cooperativa e di autorizzazioni da parte dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione della - calcolato nella misura del CP_1
20% ed imputato alla l'indennità integrativa di maternità delle sue dipendenti, nonché le CP_1 decisioni di escludere il concorso di colpa della nella causazione del danno, di CP_1 quantificare il danno subito dalla stessa aderendo acriticamente alla valutazione operata dal c.t.u. e di rigettare anche la domanda di pagamento da lei avanzata con riferimento a prestazioni professionali diverse da quella ritenuta erronea.
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado, con riferimento al primo ed al secondo rilievo, avrebbe dovuto tener conto del fatto che la Cooperativa era composta da numerose lavoratrici in giovane età e svolgeva la sua attività in un territorio come quello amiatino interessato da molto tempo da crisi economica e sociale, per cui poteva avere interesse a dimostrare attenzione nei confronti delle lavoratrici madri, consentendo loro di non percepire uno stipendio ridotto nel periodo di astensione per maternità; che l'integrazione del 20% poteva essere accordata dalla
Cooperativa in via unilaterale anche in assenza di previsioni della stessa nel C.C.N.L.; che l'assenza formale di un atto autorizzativo da parte degli organi sociali non impediva al datore di lavoro di applicare di fatto il trattamento integrativo;
che il Consiglio di Amministrazione della ed CP_1 il suo Organo di Controllo, mediante l'approvazione dei bilanci contenenti gli importi delle indennità di maternità a carico della avevano accettato e ratificato l'inserimento degli stessi CP_1
(peraltro, chiaramente emergenti dalle scritture contabili), sì che gli stessi erano indizi gravi, precisi e concordanti che potevano essere utilizzati dal giudice per ritenere esistente la prova presuntiva dell'avvenuto consenso, da parte della al trattamento economico integrativo e CP_1 dell'assenza di propri errori professionali o comunque, per compiere il giudizio di bilanciamento dei comportamenti rispettivamente adottati dalle parti ai fini della valutazione del suo inadempimento e dell'ammontare del danno da risarcire;
mentre, in relazione al quarto rilievo, ha sostenuto che il primo giudice avrebbe dovuto considerare il fatto che il ctu aveva ritenuto dovuti per intero gli importi della fattura n. 39 del 2.3.2009 (euro 6.284,93) e della notula n. 5 del 22.6.2009 (euro 2.533,44) ed in misura ridotta quelli delle notula nn. 5, 6 e 7 del 6.2.2010 (del rispettivo importo di euro 475,20 le prime due ed euro 23.337,60, la terza, comprensivo dell'I.V.A.), che si riferivano a prestazioni relative ad attività ulteriori e diverse da quelle per le quali era stato denunciato l'errore di addebito dell'integrazione del 20% e che la riduzione della parcella contenuta nella notula n. 7 da euro
23.337,60 ad euro 2.160,00, comprensivo dell'I.V.A., non era condivisibile.
Il motivo è parzialmente fondato solo con riferimento al terzo rilevo.
Infatti, con riferimento al primo rilievo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. (laddove il requisito della
“precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della
“gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da indizi gravi, precisi ed univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza ed ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva – c.d. convergenza del molteplice – non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi) e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, la , nel corso del giudizio di primo Parte_1 grado, contrariamente da quanto da lei sostenuto, non aveva sottoposto alla valutazione del giudice alcun elemento idoneo a provare, né in via diretta che presuntiva, la circostanza che l'avvenuta erogazione dell'indennità integrativa di maternità in favore delle dipendenti (che avrebbe determinato la percezione da parte delle medesime dell'intera retribuzione, invece che dell'80% della stessa prevista dal C.C.N.L.) fosse frutto della volontà della invece che di un proprio errore, CP_1 commesso nell'espletamento dell'incarico professionale affidatole.
L'esistenza di una volontà di tal genere, infatti, oltre a non essere stata manifestata dalla mediante autorizzazioni espresse da parte dell'Assemblea o del suo Consiglio di CP_1
Amministrazione (circostanza non contestata), non avrebbe potuto essere desunta dal giudice dalle testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria o dal comportamento tenuto dalla negli CP_1 anni in cui l'indennità integrativa era stata versata, atteso che la circostanza riferita in modo estremamente generico dalla teste (che, all'epoca dei fatti, lavorava, quale dipendente, Testimone_1 per la ) circa il consenso espresso telefonicamente a lei od alla (ed in questo Parte_1 Parte_1 caso, peraltro, si sarebbe addirittura trattato di una testimonianza de relato) dal Presidente della anche a volerla ritenere vera, non poteva provare nulla al riguardo, in quanto detto CP_1 consenso – come ben avrebbe dovuto sapere la - in ragione della deroga a quanto previsto Parte_1 dal C.C.L.N. e dell'impegno di spesa che comportava, per essere considerato valido ed impegnativo per la doveva essere necessariamente espresso dagli organi societari che detenevano il CP_1 potere di amministrazione prima di essere erogato;
mentre la tolleranza asseritamente manifestata dagli organi societari al pagamento di detta indennità (evincibile, secondo l'appellante, dalla mancanza di rilievi da parte del personale dell'ufficio amministrativo al suo operato e dall'avvenuta approvazione dei bilanci contenenti la predetta voce di spesa) risultava, per un verso, giustificata dal fatto che il predetto personale non era dotato del potere di controllo sull'operato della professionista
(esterna all'ufficio), incaricata della contabilità (come, infatti, dichiarato dai testi e Tes_2 Tes_3 che avevano affermato di aver unicamente verificato la corrispondenza del numero delle ore lavorative dalle dipendenti con quelle indicate nei loro cedolini) e, per altro verso, smentita dalla decisione della di promuovere un giudizio risarcitorio nei suoi confronti non appena CP_1 aveva realizzato l'errore da lei commesso (a seguito delle comunicazioni inviate, nel corso del 2008
e del 2009, dall' di Grosseto e dell'Agenzia delle Entrate che segnalavano irregolarità contabili CP_2
e della relazione redatta dal rag. consulente che aveva sostituito la , in data Per_1 Parte_1
8.1.2009, che aveva determinato il Collegio dei Sindaci a chiedere numerose spiegazioni alla – vd doc. 2 e 3 del fascicolo di parte della , nonché di opporsi al pagamento Parte_1 CP_1 dei compensi professionali da lei richiesti.
Inoltre – premesso che nel contratto d'opera intellettuale, il professionista inadempiente rispetto ai propri obblighi professionali, non può invocare una diminuzione della propria responsabilità adducendo, quale motivazione, il mancato controllo del cliente sul corretto adempimento dell'attività da esso espletata, atteso che, avendo il cliente il diritto di pretendere una prestazione eseguita secondo la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., non è configurabile un concorso di colpa del medesimo – si rileva che l'addebito alla dell'indennità integrativa di maternità CP_1 non era stato l'unico errore commesso dalla (vd pag. 7 e sgg della relazione peritale) e Parte_1 che la predetta indennità non era sempre pari alla percentuale del 20%, tanto che, a volte, le dipendenti avevano percepito una somma superiore al 100% della retribuzione normale;
che ad alcune erano stati pagati, nel periodo, anche i contributi previdenziali spettanti se fossero state normalmente a lavoro od avevano usufruito per più di 5 mesi della maternità od ancora avevano avuto più di una maternità nel periodo 2005/2008 (vd pag. 11 e 12 della relazione peritale).
Ciò detto, in relazione al secondo rilievo – premesso che il giudice di merito, nel caso in cui aderisca al parere del consulente tecnico di ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni perchè l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente – si osserva che il calcolo eseguito dal c.t.u. per verificare la correttezza della richiesta risarcitoria avanzata dalla CP_1 aveva, quale presupposto, l'avvenuta imputazione, da parte della , dell'indennità di Parte_1 maternità, per il periodo dal 2005 al 2008 (circostanza pacifica) ed era stato descritto analiticamente a pag. 17 e 18 della perizia ( “La sottoscritta ha suddiviso le dipendenti per livello contrattuale, individuando per ciascuna la retribuzione prevista nel CCNL (rilevato dai prospetti allegati nei fascicoli di parte, all. n. 19). Successivamente, ha provveduto a calcolare la retribuzione giornaliera media (retribuzione base/26) e la retribuzione mensile, di ogni singola dipendente, (retribuzione giornaliera X 31 gg). Inoltre, considerato che il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è per legge di 5 mesi, la sottoscritta ha conteggiato la maternità per tale periodo (per alcune dipendenti il periodo di astensione non è solo di 5 mesi), prima per ogni singola dipendente e poi per il totale, come di seguito riportato….Alla somma di € 88.586,77, la sottoscritta ha provveduto a calcolare i contributi come ha effettuato la Ragioniera, per € 23.829.84 (88.586,77x26.90%), rilevando CP_2 un totale di € 112.416,71. Tale somma rappresenta la situazione estrema, ovvero il caso in cui
l'indennità si stata corrisposta interamente dalla . Come riportato nell'elaborato, il CP_1 datore di lavoro, se previsto dai contratti collettivi di lavoro, puo' integrare l'indennità di maternità
a carico al fine di garantire alla lavoratrice il 100% della normale retribuzione. Il contratto CP_2 collettivo a cui fa riferimento la non prevede tale integrazione, tuttavia Controparte_1 la Ragioniera ha conteggiato, nelle buste paga delle lavoratrici in maternità, l'integrazione del 20%
(in alcuni casi è anche superiore). La sottoscritta fornisce anche tale circostanza, calcolando la retribuzione comprensiva dei ratei per i 5 mesi di riferimento della maternità: A tale somma si devono aggiungere i contributi per € 5.454,44 (20.276,76*26,90%) rilevando un totale per € 25.731,17. CP_2
I valori, come sopra evidenziati, rappresentano per la sottoscritta il limite minimo e massimo. La sottoscritta conferma quindi la valutazione quantificata dalla Cooperativa di € 64.524,46 considerato che:
1. l'ammontare rientra nei valori di riferimento, come sopra evidenziati, 2. la percentuale di integrazione in alcuni casi è superiore al 20% (fino al 100%) 3. alcune lavoratrici hanno fruito piu' di 5 mesi di maternità e in alcuni casi, nel periodo 2005/2008, hanno avuto piu' di una maternità.)”.
Si evidenzia, inoltre che, detto calcolo non era stato contestato dalla con alcuna Parte_1 specifica critica, essendosi la medesima limitata a reiterare le argomentazioni esposte dal suo c.t.p. in ordine al fatto che, ai fini della quantificazione del danno, non era stato considerato l'ammontare del credito recuperato dalla operazione, peraltro, della cui correttezza non era stata fornita CP_1 alcuna prova e che non poteva essere svolta dal c.t.u. in quanto detto credito – come sottolineato da quest'ultimo in sede di risposta alle osservazioni critiche del c.t.p. – emergeva da documentazione di parte non depositata in giudizio (precisamente dall'elaborato del prospetto mensile del mese di
Febbraio, allegato n. 6 del c.t.p.) e, quindi, non utilizzabile per rispondere ai quesiti posti dal giudice.
Con riferimento al terzo rilievo, si rileva, invece, che la c.t.u. – dopo aver precisato che la aveva raggiunto un accordo con la per lo svolgimento di una serie di Parte_1 CP_1 prestazioni professionali di commercialista descritte nel preventivo sottoscritto dalle parti per l'onorario ivi pattuito e che gli adempimenti non presenti nel preventivo dovevano, invece, essere concordati tra le parti volta per volta – ha evidenziato che gli importi richiesti dalla nella Parte_1 fattura n. 39 del 2.3.2009 e nella notula n. 5 del 22.5.2009 (pari rispettivamente ad euro 6.284,93 ed euro 2.533,44, comprensivi dell'I.V.A.), riguardavano competenze spettanti alla professionista per l'attività svolta in base al predetto preventivo (somme che, tuttavia, nel caso in esame, non potevano essere riconosciute in favore della in ragione dell'accertato inadempimento, che escludeva Parte_1 il suo diritto al compenso per tutte le somme pretese in base al predetto contratto).
Al contrario, gli importi richiesti con le notule n. 5, 6 e 7 del 6.2.2010 (pari rispettivamente ad euro 475,20 per le prime due ed euro 23.337,60, per la terza, comprensivi dell'I.V.A.) riguardavano l'avvenuto svolgimento di attività per pratiche ulteriori, non ricomprese nel preventivo, rappresentate dalla regolarizzazione dell'avviso bonario relativo al modello unico 2007 redditi 2006 e di quello relativo al modello 770/2007 anno d'imposta 2006 (notule nn. 5 e 6 del 2010) e dal riepilogo trimestrale del costo del personale individuale per dipendente comprensivo di contributi;
dalla predisposizione prospetto ratei maturati e non riscossi comprensivo dei contributi;
dalla redazione della prima nota retribuzione suddivisa per centri di costo effettuata tutti i mesi;
dall'elaborazione prospetti riepilogativi e di confronto relativi all'adeguamento del contratto di lavoro redatto per livello e dalla ripartizione per centri di costo delle indennità chilometriche corrisposte ai dipendenti e collaboratori e quella trimestrale dei ratei per centri di costo (notula n. 7 del 2010).
Al riguardo, si rileva che il c.t.u. aveva ridotto l'importo chiesto dalla per le attività Parte_1 descritte nelle notule nn. 5 e 6 da euro 475,20 ad euro 144,00, comprensivo dell'I.V.A., in ragione del fatto che, a seguito dell'avvenuta abrogazione della tariffa delle prestazioni professionali, gli onorari avrebbero dovuto essere calcolati utilizzando i parametri istituiti con D.M. n. 140 del 22 agosto 2012
e quello richiesto con la notula n. 7 da euro 23.377,60 ad euro 2.160,00, , comprensivo dell'I.V.A., in ragione dell'eccessivo numero delle ore calcolate dalla ragioniera (pari a 256 ore per l'impiego di un dipendente per 8 ore al giorno per 32 giorni, con una tariffa oraria di € 50,00 l'ora, per l'estrapolazione di dati relativi alla retribuzione, alle ore lavorate, alla contribuzione, ai ratei, al TFR ecc, già elaborati e riportarli nelle tabelle Excel create allo scopo), per l'espletamento dell'attività di riepilogo descritta nella notula (peraltro, svolta fino al 2007 a titolo gratuito) e del fatto che la scelta di svolgere detta attività, connessa a quella di consulenza pattuita, mediante i propri dipendenti invece che con l'utilizzo di un gestionale, che l'avrebbe effettuata in pochissime ore (pari ad un massimo di 25 – vd pag. 7 della perizia), era stata frutto di una decisione unilateralmente adottata dalla e non Parte_1 poteva essere posta a carico della CP_1
Tanto rilevato, si osserva che la Cooperativa aveva formulato l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. in relazione a tutta l'attività svolta e descritta nelle fatture e nelle notule e che, quindi, spettava alla
, che aveva azionato la pretesa creditoria fornire la prova del corretto adempimento delle Parte_1 prestazioni.
Pertanto, considerato che – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - la
, con riferimento all'attività extra da lei svolta, aveva adempiuto all'onere su di lei Parte_1 gravante, avendo la c.t.u. dato atto dell'avvenuta corretta esecuzione dell'attività descritta nelle notule n. 5, 6 e 7 del 2010 e che detta attività, condividendo questo Collegio quanto evidenziato dal c.t.u. con riferimento alle predette notule, va liquidata nella misura indicata dal medesimo, ne consegue che la sentenza va riformata sul punto e la va condannata al pagamento in favore della CP_1
della somma complessiva di euro 2.448,00, comprensiva di I.V.A. ( euro 144, 00 + euro Parte_1 144,00 + euro 2.160,00 = euro 2.448,00), oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo,
a titolo di compenso delle attività extra svolte dalla medesima.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del 24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, la CP_1
è risultata vittoriosa con riferimento alle domande avanzate, fatta eccezione per l'esigua somma che, in parziale riforma della sentenza impugnata, è stata riconosciuta in favore della a titolo Parte_1 di compenso per lo svolgimento delle attività non comprese nel contratto d'opera sottoscritto, per cui le spese dei due gradi del giudizio, previa compensazione delle stesse nella misura del 10% (calcolata in base al rapporto esistente tra il quantum del danno arrecato dalla alla e il Parte_1 CP_1 quantum dei compensi a lei spettanti) per la soccombenza reciproca, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00 del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal
23.10.2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 398/2021 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 7.5. 2021, Parte_1 ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 2.448,00, comprensiva
[...] dell'I.V.A., oltre interessi legali decorrenti dalla domanda fino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che liquida, previa
[...] compensazione delle stesse nella misura del 10%, per il primo grado, nell'importo (già decurtato della percentuale compensata) di euro 12.087,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso) e, per il secondo grado, di euro
12.880,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al
15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa Carla Santese) (dr.ssa Dania Mori)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.