Articolo 8 della Legge 17 maggio 1988, n. 172
Articolo 7Articolo 9
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31 maggio 1988
Art. 8. 1. La commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.
Entrata in vigore il 31 maggio 1988