TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13473/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 13473/2023
tra IN PROPRIO E INSIEME A NELL'ESERCIZIO Parte_1 Controparte_1
DELLA RESPONSASABILITA' GENITORIALE SU NO Persona_1
Controparte_2
IN PROPRIO E INSIEME A NELL'ESERCIZIO DELLA Parte_2 Controparte_3
RESPONSASABILITA' GENITORIALE SU NO Persona_2
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
CP_7
IN PROPRIO E INSIEME A Controparte_8 Controparte_9
NELL'ESERCIZIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SULA NO Per_3
Controparte_8
Controparte_10
IN PROPRIO E INSIEME A Controparte_11 Controparte_12
NELL'ESERCIZIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SULE IN
[...]
CH E CH Per_4 CP_13
IN PROPRIO E INSIEME A Controparte_14 Controparte_15
NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SULA NO DA Per_5
Persona_6
CP_16
pagina 1 di 11 IN PROPRIO E INSIEME A NELL'ESERCIZIO DELLA Parte_3 Controparte_17
RESPONSABILITÀ GENITORIALE SULA NO
[...]
IN PROPRIO E INSIEMA A Persona_7 Controparte_18
NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SULA NO
[...]
; Persona_8
NSIEME AD , NELL'ESERCIZIO CodiceFiscale_1 Controparte_19
DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SULA NO Persona_9
[...]
RICORRENTI e
Controparte_20
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 2 dicembre 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
PER IN PROPRIO E INSIEME A Parte_1 Controparte_1
NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSASABILITA' GENITORIALE SU NO
[...]
Persona_1
Controparte_2
IN PROPRIO E INSIEME A NELL'ESERCIZIO DELLA Parte_2 Controparte_3
RESPONSABILITA' GENITORIALE SU NO Persona_2
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
CP_7
IN PROPRIO E INSIEME A Controparte_8 Controparte_9
NELL'ESERCIZIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SULA NO Per_3
CP_8 CP_8
Controparte_10
pagina 2 di 11 IN PROPRIO E INSIEME A Controparte_11 CP_12 CP_12
NELL'ESERCIZIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SULE IN
[...]
CH E IC CH Per_4
IN PROPRIO E INSIEME A Controparte_14 Controparte_15
NELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNSABILITÀ GENITORIALE SULA NO
[...]
Per_10
CP_16
IN PROPRIO E INSIEME A NELL'ESERCIZIO Parte_3 Controparte_17
DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SULA NO
[...]
IN PROPRIO E INSIEMA A Persona_7 Controparte_18
NELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNSABILITÀ GENITORIALE SULA NO
[...]
; Persona_8
NSIEME AD , NELL'ESERCIZIO Persona_7 Controparte_19
DELLA RESPOSNSABILITÀ GENITORIALE SULA NO
[...]
Persona_9
l'avv. DE MI UL GI e l'avv. MORAES DE ALVARENGA
[...]
( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA , oggi sostituito dall'avv. CP_21 C.F._2
GN il quale si riporta al ricorso e si riporta altresì alla nota di deposto del 25.11.2025 facendo presente che a pagg. 2 e 3 sono state indicate delle precisazioni in merio ad alcuni soggetti ricorrenti;
Per nessuno;
Controparte_20
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone in assenza della parte, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 3 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13473/2023 promossa da:
E IN QUALITA' DI GENITORE DEL NO Pt_1 Persona_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL GI e
[...] C.F._3 dell'avv. MORAES DE ALVARENGA ( ) VIA Controparte_21 C.F._2 MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_2 C.F._4 MI UL GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI MI E IN QUALITA' DI GENITORE DEI IN UE E Controparte_4 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE MI UL CP_2 C.F._5 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI NA IN QUALITA' DI GENITORE DEI IN UE E CP_4 EI SI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL CP_3 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA NG ES ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI Controparte_5 C.F._6 UL GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI Controparte_6 C.F._7 UL GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI
pagina 4 di 11 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE MI UL CP_7 C.F._8 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI CI E IN QUALITA' DI GENITORE DELLE IN RA E IZ
[...] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_8 C.F._9 MI UL GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI ED IN QUALITA' DI GENITORE DELLA NO Controparte_22 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL Persona_11 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI
[...] DI GENITORE DELLE IN MA E Controparte_23 Per_12 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Persona_13 C.F._10 MI UL GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI FLAVIO IN QUALITA' DI GENITORE DELLE IN MA E Per_4 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL Persona_14 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI ER E IN QUALITA' DI GENITORE DELLA NO Persona_15 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL
[...] C.F._11 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI UZ IN QUALITA' DI GENITORE DELLA NO Persona_16
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL GI e
[...] dell'avv. MORAES DE ALVARENGA ( ) VIA Controparte_21 C.F._2 MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL CP_16 C.F._12 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI RAFAEL E IN QUALITA' DI GENITORE DELLA NO Persona_7
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL GI e C.F._13 dell'avv. MORAES DE ALVARENGA ES ( ) VIA CP_21 C.F._2 MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI RE IN QUALITA' DI GENITORE DELLA NO Persona_17
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL GI e
[...] dell'avv. MORAES DE ALVARENGA NG ES ( ) VIA C.F._2 MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI
pagina 5 di 11 QUALITA' DI GENITORE DELLA NO CP_24 Persona_8
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE
[...] Persona_8 C.F._14 MI UL GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI JOSE' US IN QUALITA' DI GENITORE DELLA NO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL GI Persona_8 e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA ( ) VIA Controparte_21 C.F._2 MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI
IN QUALITA' DI GEN. DELLA MIN. Controparte_19 Persona_9
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL
[...] Controparte_19 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA NG ES ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI LE IN QUALITA' DI GENITORE DELLA NO Controparte_10
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL Persona_18 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2
FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_20 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben pagina 6 di 11 potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
I ricorrenti espongono di essere discendenti di nato il [...] nel Comune di Poggio Persona_19
RE (FE) e poi emigrato in Brasile. Precisano che l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino agli odierni ricorrenti.
L'amministrazione nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Circa la competenza del Tribunale di Bologna, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di Persona_19 questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di pagina 7 di 11 arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva Persona_19 rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
pagina 8 di 11 A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono Controparte_20 stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Le divergenze nei nomi e cognomi sono dovuti alla diversità di idioma e del contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati in Brasile. La diversità dei cognomi trova pertanto la sua giustificazione nella trasformazione del cognome nel passaggio dalla lingua italiana a quella Catalana. pagina 9 di 11 La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_20
- In accoglimento della domanda, DICHIARA che
- nato il [...] in [...], in proprio e insieme a Parte_1 Controparte_1 nell'esercizio della responsabilità' genitoriale sul minore
[...] Persona_1 ato il 20.03.2022;
[...]
- nato il [...]; Controparte_2
- nato il [...] in [...] e insieme a Parte_2 Controparte_3 nell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nato il Persona_2
13.01.2011;
- nato il [...]; Controparte_4
- ata il 04.04.1989; Controparte_5
- nata il [...]; Controparte_6
- nata il [...]; CP_7
- nato il [...] in proprio e insieme a Controparte_8 [...]
nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_9 [...]
nata il [...]; Persona_20
- nata il [...]; CP_10 CP_8
- nata il [...] in proprio e insieme a Controparte_11 [...]
nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori CP_12 [...]
nata il [...] e nata il [...]; Persona_21 Persona_13
- nato il [...] in [...] e insieme a Controparte_14 [...]
nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_15 [...] nata il [...]; Persona_10
- nato il [...]; CP_16
- nato il [...] in proprio e insieme a Parte_3 Controparte_17 nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nata il Persona_7
12.08.2021;
pagina 10 di 11 - nata il [...] in proprio e insieme a Persona_7 [...]
nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore CP_18 [...]
nata il [...]; Persona_8
- insieme ad nell'esercizio Persona_7 Controparte_19 della responsabilità genitoriale sulla minore Persona_9 nata il [...]; sono cittadini italiani;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
- ORDINA al ministero dell'interno, e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 13473/2023
tra IN PROPRIO E INSIEME A NELL'ESERCIZIO Parte_1 Controparte_1
DELLA RESPONSASABILITA' GENITORIALE SU NO Persona_1
Controparte_2
IN PROPRIO E INSIEME A NELL'ESERCIZIO DELLA Parte_2 Controparte_3
RESPONSASABILITA' GENITORIALE SU NO Persona_2
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
CP_7
IN PROPRIO E INSIEME A Controparte_8 Controparte_9
NELL'ESERCIZIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SULA NO Per_3
Controparte_8
Controparte_10
IN PROPRIO E INSIEME A Controparte_11 Controparte_12
NELL'ESERCIZIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SULE IN
[...]
CH E CH Per_4 CP_13
IN PROPRIO E INSIEME A Controparte_14 Controparte_15
NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SULA NO DA Per_5
Persona_6
CP_16
pagina 1 di 11 IN PROPRIO E INSIEME A NELL'ESERCIZIO DELLA Parte_3 Controparte_17
RESPONSABILITÀ GENITORIALE SULA NO
[...]
IN PROPRIO E INSIEMA A Persona_7 Controparte_18
NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SULA NO
[...]
; Persona_8
NSIEME AD , NELL'ESERCIZIO CodiceFiscale_1 Controparte_19
DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SULA NO Persona_9
[...]
RICORRENTI e
Controparte_20
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 2 dicembre 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
PER IN PROPRIO E INSIEME A Parte_1 Controparte_1
NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSASABILITA' GENITORIALE SU NO
[...]
Persona_1
Controparte_2
IN PROPRIO E INSIEME A NELL'ESERCIZIO DELLA Parte_2 Controparte_3
RESPONSABILITA' GENITORIALE SU NO Persona_2
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
CP_7
IN PROPRIO E INSIEME A Controparte_8 Controparte_9
NELL'ESERCIZIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SULA NO Per_3
CP_8 CP_8
Controparte_10
pagina 2 di 11 IN PROPRIO E INSIEME A Controparte_11 CP_12 CP_12
NELL'ESERCIZIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SULE IN
[...]
CH E IC CH Per_4
IN PROPRIO E INSIEME A Controparte_14 Controparte_15
NELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNSABILITÀ GENITORIALE SULA NO
[...]
Per_10
CP_16
IN PROPRIO E INSIEME A NELL'ESERCIZIO Parte_3 Controparte_17
DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SULA NO
[...]
IN PROPRIO E INSIEMA A Persona_7 Controparte_18
NELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNSABILITÀ GENITORIALE SULA NO
[...]
; Persona_8
NSIEME AD , NELL'ESERCIZIO Persona_7 Controparte_19
DELLA RESPOSNSABILITÀ GENITORIALE SULA NO
[...]
Persona_9
l'avv. DE MI UL GI e l'avv. MORAES DE ALVARENGA
[...]
( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA , oggi sostituito dall'avv. CP_21 C.F._2
GN il quale si riporta al ricorso e si riporta altresì alla nota di deposto del 25.11.2025 facendo presente che a pagg. 2 e 3 sono state indicate delle precisazioni in merio ad alcuni soggetti ricorrenti;
Per nessuno;
Controparte_20
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone in assenza della parte, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 3 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13473/2023 promossa da:
E IN QUALITA' DI GENITORE DEL NO Pt_1 Persona_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL GI e
[...] C.F._3 dell'avv. MORAES DE ALVARENGA ( ) VIA Controparte_21 C.F._2 MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_2 C.F._4 MI UL GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI MI E IN QUALITA' DI GENITORE DEI IN UE E Controparte_4 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE MI UL CP_2 C.F._5 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI NA IN QUALITA' DI GENITORE DEI IN UE E CP_4 EI SI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL CP_3 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA NG ES ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI Controparte_5 C.F._6 UL GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI Controparte_6 C.F._7 UL GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI
pagina 4 di 11 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE MI UL CP_7 C.F._8 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI CI E IN QUALITA' DI GENITORE DELLE IN RA E IZ
[...] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_8 C.F._9 MI UL GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI ED IN QUALITA' DI GENITORE DELLA NO Controparte_22 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL Persona_11 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI
[...] DI GENITORE DELLE IN MA E Controparte_23 Per_12 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Persona_13 C.F._10 MI UL GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI FLAVIO IN QUALITA' DI GENITORE DELLE IN MA E Per_4 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL Persona_14 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI ER E IN QUALITA' DI GENITORE DELLA NO Persona_15 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL
[...] C.F._11 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI UZ IN QUALITA' DI GENITORE DELLA NO Persona_16
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL GI e
[...] dell'avv. MORAES DE ALVARENGA ( ) VIA Controparte_21 C.F._2 MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL CP_16 C.F._12 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI RAFAEL E IN QUALITA' DI GENITORE DELLA NO Persona_7
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL GI e C.F._13 dell'avv. MORAES DE ALVARENGA ES ( ) VIA CP_21 C.F._2 MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI RE IN QUALITA' DI GENITORE DELLA NO Persona_17
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL GI e
[...] dell'avv. MORAES DE ALVARENGA NG ES ( ) VIA C.F._2 MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI
pagina 5 di 11 QUALITA' DI GENITORE DELLA NO CP_24 Persona_8
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE
[...] Persona_8 C.F._14 MI UL GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI JOSE' US IN QUALITA' DI GENITORE DELLA NO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL GI Persona_8 e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA ( ) VIA Controparte_21 C.F._2 MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI
IN QUALITA' DI GEN. DELLA MIN. Controparte_19 Persona_9
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL
[...] Controparte_19 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA NG ES ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2 FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI LE IN QUALITA' DI GENITORE DELLA NO Controparte_10
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI UL Persona_18 GI e dell'avv. MORAES DE ALVARENGA Controparte_21 ( ) VIA MARIO FANI 20 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO C.F._2
FANI N. 20 ROMApresso il difensore avv. DE MI UL GI
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_20 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben pagina 6 di 11 potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
I ricorrenti espongono di essere discendenti di nato il [...] nel Comune di Poggio Persona_19
RE (FE) e poi emigrato in Brasile. Precisano che l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino agli odierni ricorrenti.
L'amministrazione nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Circa la competenza del Tribunale di Bologna, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di Persona_19 questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di pagina 7 di 11 arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva Persona_19 rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
pagina 8 di 11 A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono Controparte_20 stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Le divergenze nei nomi e cognomi sono dovuti alla diversità di idioma e del contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati in Brasile. La diversità dei cognomi trova pertanto la sua giustificazione nella trasformazione del cognome nel passaggio dalla lingua italiana a quella Catalana. pagina 9 di 11 La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_20
- In accoglimento della domanda, DICHIARA che
- nato il [...] in [...], in proprio e insieme a Parte_1 Controparte_1 nell'esercizio della responsabilità' genitoriale sul minore
[...] Persona_1 ato il 20.03.2022;
[...]
- nato il [...]; Controparte_2
- nato il [...] in [...] e insieme a Parte_2 Controparte_3 nell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nato il Persona_2
13.01.2011;
- nato il [...]; Controparte_4
- ata il 04.04.1989; Controparte_5
- nata il [...]; Controparte_6
- nata il [...]; CP_7
- nato il [...] in proprio e insieme a Controparte_8 [...]
nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_9 [...]
nata il [...]; Persona_20
- nata il [...]; CP_10 CP_8
- nata il [...] in proprio e insieme a Controparte_11 [...]
nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori CP_12 [...]
nata il [...] e nata il [...]; Persona_21 Persona_13
- nato il [...] in [...] e insieme a Controparte_14 [...]
nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_15 [...] nata il [...]; Persona_10
- nato il [...]; CP_16
- nato il [...] in proprio e insieme a Parte_3 Controparte_17 nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nata il Persona_7
12.08.2021;
pagina 10 di 11 - nata il [...] in proprio e insieme a Persona_7 [...]
nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore CP_18 [...]
nata il [...]; Persona_8
- insieme ad nell'esercizio Persona_7 Controparte_19 della responsabilità genitoriale sulla minore Persona_9 nata il [...]; sono cittadini italiani;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
- ORDINA al ministero dell'interno, e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 11 di 11