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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1949/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1949/2020
promossa da:
ESPOSITO MASSIMO CF: rappresentato e difeso da sé C.F._1
stesso
APPELLANTE
Contro
CF: , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Barbieri, Pier Giorgio Rebecchi e
Dina Capretti
APPELLATA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.01.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
In data 26.06.2014 veniva notificato ad decreto ingiuntivo Parte_1
n. 787/2014 del 09 giugno 2014, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, con cui lo si condannava al pagamento della somma di euro 30.452,38 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi dall'inadempimento, nonché competenze e spese della procedura. Detto decreto ingiuntivo era stato chiesto ed emesso in favore della (d'ora Controparte_2
in poi per brevità denominata sulla base del contratto di Controparte_1
locazione finanziaria n. 38976 del 16.12.2009 (con scadenza 22.12.2013) a titolo di pagamento della somma di euro 30.452,38 dovuta a saldo dall'utilizzatore dell'autovettura in seguito alla risoluzione Parte_1
del rapporto negoziale in oggetto determinatasi di diritto con la comunicazione effettuata (con racc. a.r. del 16.01.2014) dalla società di leasing all'utilizzatore ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto, per non avere detto utilizzatore esercitato né l'opzione di riscatto, né alcuna delle altre facoltà di cui all'art. 17 delle c.g.c., e per non avere contestualmente neppure restituito il bene. In particolare, detta somma di € 30.452,38 era così dettagliata in applicazione dei criteri di determinazione di cui agli artt. 4, 6, 17, 18 e 19 delle c.g.c.: € 21.726,84 per capitale a scadere sino alla data di cessazione contrattuale del 22.12.2013 e prezzo di riscatto dell'autovettura, € 6.699,58 per n. 3 canoni fatturati e rimasti impagati indicizzati ex artt. 5 e 18 c.g.c., €
2.000,00 per spese legali forfettizzate ex art. 4 c.g.c., € 12,54 per saldo canone ottobre 2013, € 13,42 per spese insolute.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il
12.09.2014, , premettendo di aver restituito in data Parte_1
pagina 2 di 12 18.04.2014, ovvero dopo il deposito del ricorso monitorio ma prima della sua emissione e notifica avvenuta il 17/26.06.2014, l'autovettura in oggetto, chiedeva:
- revocarsi l'opposto decreto per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 e
634 c.pc. e, nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato con il D.I. opposto;
- accertare la nullità delle clausole impugnate di cui all'art. 18 delle c.g.c.;
- determinare per l'effetto il solo equo compenso che spetta all'opposta per l'uso del bene concesso in godimento, accogliendo le domande riconvenzionali spiegate;
- condannare la Porsche al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva la in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., la quale impugnava l'atto di opposizione perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque manifestamente infondato e temerario e ne chiedeva l'integrale rigetto con conferma del D.l. opposto e condanna di al pagamento della residua somma a suo dire Parte_1
ancora dovuta di € 206,48, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Tribunale di Torre Annunziata, ammessa ed espletata prova testimoniale ed espletata CTU estimativa, con sentenza n. 684/2020 depositata il 15.04.2020, sul presupposto che la cessazione del pagamento dei canoni seguita dalla restituzione del veicolo da parte dell'utilizzatore concretizzassero una risoluzione consensuale del contratto, riteneva estinte le obbligazioni contrattuali ed accoglieva l'opposizione, revocando il predetto decreto ingiuntivo e condannando la società opposta al pagamento, in favore dell'opponente , delle spese di C.T.U. e di lite. Parte_1
pagina 3 di 12 Avverso la decisione del Tribunale di Torre Annunziata ha proposto appello
, censurando la sentenza di prime cure sulla base Parte_1
essenzialmente dei seguenti motivi di doglianza.
Con un primo motivo di appello, impugnava il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure affermava che il rapporto di locazione finanziaria si fosse risolto per mutuo consenso laddove, invece, vi sarebbe stata una risoluzione per inadempimento in applicazione dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto, con conseguente restituzione del veicolo e vendita a terzi dello stesso da parte della società di leasing tornatane in possesso.
Con un secondo motivo di appello, censurava la sentenza nella parte in cui il giudice aveva omesso di dichiarare la nullità delle clausole di cui all'art. 18 delle condizioni generali di contratto per violazione degli artt. 1325 n. 2 e 1418 commi 1 e 2 cc, in relazione all'art. 1525 cc.
Con un terzo ed ultimo motivo di appello impugnava il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale non si era pronunciato sulla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente in primo grado e sull'invocata applicazione dell'art. 1526 c.c., nonché dell'art. 1, comma 138, L. 124/2017.
Chiedeva, quindi, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata: dichiararsi la nullità delle clausole denunziate e che il contratto costituiva leasing traslativo;
per l'effetto ammettere ed accogliere le domande riconvenzionali spiegate e quindi condannare l'appellata, a mente dell'art. 1526 c.c. al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 30.000,00 in considerazione del valore di mercato del bene al momento della cessazione del rapporto di leasing o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di Giustizia da liquidarsi alla luce delle risultanze della espletata c.t.u. con gli interessi ed il danno da svalutazione monetaria;
ove pagina 4 di 12 ritenuto applicabile lo ius superveniens di cui all'art. 1 co. 138 della L. 124/17, ed in forza dell'art. 113 c.p.c., dichiarare che all'appellata, in conseguenza della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore del contratto di leasing, sarebbe spettata per legge soltanto la somma di € 28.438,96; dichiarare che l'appellata, in ogni caso, avrebbe dovuto vendere, collocare o tentare di vendere agli utenti finali la vettura data in locazione al prezzo di mercato di €.
58.059,35; dichiarare quindi che l'appellata ha colpevolmente venduto la vettura al prezzo per lui sfavorevole di €. 30,245,90 oltre I.V.A., (pari al prezzo che i concessionari Porsche pagano per tale vettura secondo la valutazione commerciale del bene, inferiore rispetto all'effettivo valore di mercato della vettura al 26.4.2014 pari ad €. 58.059,35); per l'effetto dichiararsi che all'odierno appellante, in applicazione della novella di cui alla L. 127/07, compete per differenza tra detti valori la somma di €. 29.620,40, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva in appello la che, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dell'appello principale per le specifiche ragioni indicate in detta comparsa cui si fa espresso rinvio in questa sede e che abbiansi qui tutte per ripetute e trascritte. Spiegava altresì appello incidentale contestando la decisione di prime cure sulla base dei predetti motivi: 1) Errata qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti;
2) conseguente illegittima applicazione dell'art. 1526 c.c. stante la vigenza della legge speciale in materia del 2017; 3) Errata valutazione delle prove ed omessa determinazione del residuo credito di . CP_1
Chiedeva, pertanto, in via principale, nel merito, rigettare l'appello proposto da e, in via incidentale, in riforma della sentenza di primo Parte_1
grado, confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente al minor importo pagina 5 di 12 di € 206,48, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambe i gradi di giudizio.
Il primo motivo dell'appello principale è fondato nei termini di cui appresso, ma ciò in ogni caso non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione finale di merito per le ragioni che di seguito saranno esposte.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto, in assenza di successivi accordi modificativi, che il contratto originario di leasing concluso dalle parti si fosse risolto per mutuo consenso (ai sensi dell'art. 1372 c.c.) per comportamenti concludenti costituiti dalla cessazione del pagamento dei canoni seguita dalla restituzione del veicolo da parte dell'utilizzatore.
Ritiene la Corte che detto inquadramento giuridico della fattispecie operato dal primo giudice sia errato, ancorchè, si ripete, non incida in alcun modo sull'esito della controversia.
Va premesso che il contratto di cui è causa, essendo stato risolto prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 e quindi non producendo più
a quella data alcun effetto giuridico, ratione temporis non risulta soggetto all'applicazione di tale normativa sopravvenuta che non ha efficacia retroattiva in mancanza di disposizioni speciali derogatorie del principio generale di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale
Detto ciò, occorre specificare che risulta pacifico e riconosciuto dalle stesse parti in base alle loro allegazioni, che il contratto di leasing si è risolto di diritto non già per mutuo consenso ma, in applicazione dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto, a seguito della comunicazione di risoluzione per inadempimento inoltrata dalla società concedente all'utilizzatore, per cui il mancato pagamento del residuo saldo a scadere e la successiva restituzione dell'autovettura sono stati la conseguenza di detta già intervenuta risoluzione.
pagina 6 di 12 Risultano invece infondati, e vanno dunque rigettati, il secondo e terzo motivo dell'appello principale che possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro strettamente connessi.
Occorre preliminarmente esaminare il motivo di gravame con il quale l'appellante adduce la nullità, per contrarietà all'art. 1325 comma 1 c.c. e all'art. 1418 commi 1 e 2 cc. in relazione all'art. 1526 c.c., delle clausole dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto che disciplinano le conseguenze della risoluzione contrattuale.
In proposito l'art. 18 delle Condizioni Generali di Contratto, così postula: “In caso di risoluzione del contratto con recupero dei veicoli da parte della concedente, quest'ultima ha diritto ad ottenere il pagamento di un importo corrispondente ai canoni a scadere fino alla data originariamente prevista come termine della locazione finanziaria, maggiorati del prezzo di opzione finale ed attualizzati come al punto sopra indicato, più ogni ragione di credito maturata fino a quella data.
Dalle somme dovute l'utilizzatore ai sensi del precedente comma del presente articolo verrà dedotto l'importo ricavato dalla vendita del veicolo concesso in locazione finanziaria in caso di sua restituzione. In tale ultima ipotesi
l'utilizzatore si obbliga sin d'ora a non contestare in alcun modo l'importo ricavato dalla vendita del veicolo, riconoscendo sin d'ora che la concedente ha agito nella vendita con la massima diligenza”.
Tale clausola, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, non comporta affatto una compressione ingiustificata dei diritti inviolabili dello stesso, non lede affatto la sua libertà negoziale non costituendo di certo abuso di posizione dominante, né configura la violazione di norme imperative o la presenza di una causa contrattuale illecita, costituendo anzi legittima espressione della autonomia riservata alle parti nella determinazione del contenuto negoziale. Tale clausola “floor” deve dunque ritenersi legittima e pagina 7 di 12 vincolante per le parti ogni qualvolta, come nel caso di specie, essa sia contenuta in una specifica disposizione contrattuale che sia stata accettata dal cliente e sia redatta in modo chiaro e ben comprensibile.
D'altra parte, ed a prescindere dal fatto che nel caso di specie vi è nella clausola l'espresso richiamo al prezzo della vendita ed alla sua insindacabilità, va comunque osservato che, come da consolidata giurisprudenza, solo nel caso in cui dalla vendita del veicolo sia stato ricavato un prezzo “vile”, ovvero oggettivamente irrisorio, l'utilizzatore potrebbe invocare una colpevole e abusiva condotta contraria a buona fede tenuta dalla società concedente in suo danno, e quindi far riferimento al prezzo di mercato del bene al fine di pretendere a titolo risarcitorio il pagamento di una somma pari alla differenza tra l'effettivo valore di mercato del bene stesso ed il prezzo “vile” ricavato dalla vendita a terzi.
Nella fattispecie in esame invece il prezzo della vendita di € 30.245,38 non risulta affatto “vile”, ovvero di minima rilevanza economica, e risulta conseguito dalla società alienante a seguito di un'asta svolta tra altri concessionari di autovetture e finalizzata a spuntare il miglior prezzo ottenibile in quel dato momento storico tra i rivenditori. Inoltre, detto prezzo appare sostanzialmente equiparabile ai valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati, ovvero a quelli del listino Eurotax
Blu relativo alla vendita ad operatori del settore, che indicava per una vettura di tale tipologia, anzianità e caratteristiche un valore alla data della vendita di
€ 32.786,89 oltre i.v.a. La circostanza poi di aver bandito detta gara nell'ambito di un mercato più ristretto quale quello dei concessionari di autovetture costituisce una scelta aziendale insindacabile dall'ex utilizzatore, in quanto può trovare adeguata giustificazione nella esigenza imprenditoriale di reperire, in tal modo, in minor tempo un acquirente in genere più affidabile e solvibile del privato, con ciò tutelando non solo il proprio ma anche pagina 8 di 12 l'interesse dell'utilizzatore, contrariamente a quanto invece sostenuto da parte appellante. Va quindi, anche sotto tale profilo, esclusa la mala fede e la sussistenza di una colpevole condotta abusiva della società di leasing in pregiudizio dell'utilizzatore.
Inconferente è poi il richiamo all'art. 1525 cc effettuato dall'appellante in quanto, a prescindere dalla natura traslativa o meno del leasing in questione, anche se lo si volesse qualificare tale e si ritenesse dunque astrattamente riferibile ad esso l'art. 1525 cc, in concreto tale norma non potrebbe comunque trovare applicazione nel caso di specie in quanto tale disposizione codicistica esclude, nonostante patto contrario, la possibilità della risoluzione contrattuale solo nel caso di mancato pagamento di una sola rata (e sempre che non superi l'ottava parte del prezzo), laddove invece nel caso di specie è incontestato che alla data della risoluzione, verificatasi con la comunicazione del 16.01.2014, l'inadempimento era ben più grave e consisteva nel mancato pagamento di tre canoni di locazione già fatturati, cui deve aggiungersi, quale causa giustificativa, il mancato esercizio del diritto di riscatto cui non seguiva la contestuale restituzione dell'autovettura (riconsegnata solo successivamente in data 18.04.2014).
Infondati sono il primo e secondo motivo dell'appello incidentale spiegati da laddove con essi si chiede di ritenere applicabile al caso Controparte_1
di specie la nuova normativa introdotta dalla legge n. 124/2017, e dunque superata la vecchia dicotomia tra leasing traslativo e leasing di godimento e non più applicabile l'art. 1526 cc riferibile soltanto alla prima tipologia di leasing.
Come già innanzi precisato, va invece ritenuto che la nuova normativa di cui alla legge n. 124/2017, che ha determinato la tipizzazione legale del contratto di leasing finanziario, trova applicazione soltanto per i contratti stipulati dopo pagina 9 di 12 la entrata in vigore di detta legge ovvero ancora in corso e produttivi di effetti giuridici a tale data e non, invece, per i contratti, quale quello di specie, già risolti e divenuti quindi inefficaci a tale data di entrata in vigore della nuova normativa. Per questi ultimi dunque può ancora trovare giustificazione sul piano giuridico la distinzione tra le due figure del leasing di godimento (in cui gli effetti della risoluzione per inadempimento non si estendono alle prestazioni già eseguite e, di conseguenza, l'utilizzatore è tenuto a restituire il bene mentre il concedente ha diritto a mantenere le rate riscosse oltre al risarcimento del danno da inadempimento) e del leasing traslativo (in cui alla risoluzione conseguono invece gli effetti di cui all'art. 1526 c.c. per cui l'utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo, però, diritto ad ottenere un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d'uso, oltre naturalmente al risarcimento del danno da inadempimento).
Fondato è, di contro, l'ultimo motivo dell'appello incidentale formulato da attraverso il quale essa, condizionatamente alla riforma Controparte_1
anche solo parziale della sentenza di primo grado, riproponeva in appello la domanda proposta in primo grado, e non accolta dal Tribunale, di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto previa detrazione del prezzo ricavato dalla vendita del veicolo. Ebbene dal disposto dell'art. 18 del contratto di leasing che, si ripete, non prevedeva alcun vincolo procedurale da seguire per la vendita del bene, risulta che dalla somma complessiva ancora dovuta a saldo dall'utilizzatore, pacificamente ammontante ad € 30.452,38
(derivante dalla sommatoria di € 21.726,84 per capitale a scadere sino alla data del 22.12.2013 di cessazione del contratto maggiorata del prezzo di riscatto dell'autovettura, di € 6.699,58 per n. 3 canoni fatturati già scaduti e rimasti impagati indicizzati ex artt. 5 e 18 c.g.c., di € 2.000,00 per spese legali forfettizzate ex art. 4 c.g.c., di € 12,54 per saldo canone ottobre 2013, di €
pagina 10 di 12 13,42 per spese insolute), va detratto l'importo di € 30.245,90 pari al prezzo ricavato dalla vendita. La somma residuata a credito di Controparte_1
ammonta pertanto ad € 206,48 ed al pagamento di tale importo va condannato pertanto l'utilizzatore , oltre interessi legali Parte_1
codicistici dalla domanda giudiziale al soddisfo. Va riformato pertanto sul punto la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice, nell'accogliere l'opposizione e nel revocare il decreto ingiunto, non ha riconosciuto alcun residuo diritto di credito in favore di Controparte_1
Essendo stata la sentenza di primo grado riformata, le spese del primo e secondo grado di giudizio vanno liquidate ex novo sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito globale della lite. La soccombenza sostanziale dell'appellante , anche in Parte_1
relazione alle domande riconvenzionali da esso spiegate, impone, ai sensi dell'art. 91 cpc, la condanna dello stesso alla refusione, in favore di
[...]
delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio. CP_1
Esse vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.000 ad €
52.000), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte
(con esclusione quindi per l'appello di quella istruttoria) l'importo medio tabellarmente previsto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale di cui è causa, proposti avverso la sentenza n. 684/2020, pubblicata in data 15.04.2020, emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1) Conferma la statuizione del giudice di primo grado di revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 787/14 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 09.06.2014;
pagina 11 di 12 2) In parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna Parte_1
al pagamento in favore di
[...] Controparte_2
della somma di € 206,48, oltre interessi legali codicistici dalla domanda al soddisfo;
3) Rigetta le domande riconvenzionali proposte da;
Parte_1
4) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio Controparte_2
che liquida per il primo grado in € 7.616,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario del 15 % sui compensi, iva e cpa, e per il secondo grado in € 777,00 per spese vive ed € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A;
5) Pone definitivamente a carico di le spese della CTU Parte_1
espletata in primo grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03.03.2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dr. Paolo Mariani dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1949/2020
promossa da:
ESPOSITO MASSIMO CF: rappresentato e difeso da sé C.F._1
stesso
APPELLANTE
Contro
CF: , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Barbieri, Pier Giorgio Rebecchi e
Dina Capretti
APPELLATA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.01.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
In data 26.06.2014 veniva notificato ad decreto ingiuntivo Parte_1
n. 787/2014 del 09 giugno 2014, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, con cui lo si condannava al pagamento della somma di euro 30.452,38 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi dall'inadempimento, nonché competenze e spese della procedura. Detto decreto ingiuntivo era stato chiesto ed emesso in favore della (d'ora Controparte_2
in poi per brevità denominata sulla base del contratto di Controparte_1
locazione finanziaria n. 38976 del 16.12.2009 (con scadenza 22.12.2013) a titolo di pagamento della somma di euro 30.452,38 dovuta a saldo dall'utilizzatore dell'autovettura in seguito alla risoluzione Parte_1
del rapporto negoziale in oggetto determinatasi di diritto con la comunicazione effettuata (con racc. a.r. del 16.01.2014) dalla società di leasing all'utilizzatore ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto, per non avere detto utilizzatore esercitato né l'opzione di riscatto, né alcuna delle altre facoltà di cui all'art. 17 delle c.g.c., e per non avere contestualmente neppure restituito il bene. In particolare, detta somma di € 30.452,38 era così dettagliata in applicazione dei criteri di determinazione di cui agli artt. 4, 6, 17, 18 e 19 delle c.g.c.: € 21.726,84 per capitale a scadere sino alla data di cessazione contrattuale del 22.12.2013 e prezzo di riscatto dell'autovettura, € 6.699,58 per n. 3 canoni fatturati e rimasti impagati indicizzati ex artt. 5 e 18 c.g.c., €
2.000,00 per spese legali forfettizzate ex art. 4 c.g.c., € 12,54 per saldo canone ottobre 2013, € 13,42 per spese insolute.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il
12.09.2014, , premettendo di aver restituito in data Parte_1
pagina 2 di 12 18.04.2014, ovvero dopo il deposito del ricorso monitorio ma prima della sua emissione e notifica avvenuta il 17/26.06.2014, l'autovettura in oggetto, chiedeva:
- revocarsi l'opposto decreto per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 e
634 c.pc. e, nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato con il D.I. opposto;
- accertare la nullità delle clausole impugnate di cui all'art. 18 delle c.g.c.;
- determinare per l'effetto il solo equo compenso che spetta all'opposta per l'uso del bene concesso in godimento, accogliendo le domande riconvenzionali spiegate;
- condannare la Porsche al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva la in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., la quale impugnava l'atto di opposizione perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque manifestamente infondato e temerario e ne chiedeva l'integrale rigetto con conferma del D.l. opposto e condanna di al pagamento della residua somma a suo dire Parte_1
ancora dovuta di € 206,48, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Tribunale di Torre Annunziata, ammessa ed espletata prova testimoniale ed espletata CTU estimativa, con sentenza n. 684/2020 depositata il 15.04.2020, sul presupposto che la cessazione del pagamento dei canoni seguita dalla restituzione del veicolo da parte dell'utilizzatore concretizzassero una risoluzione consensuale del contratto, riteneva estinte le obbligazioni contrattuali ed accoglieva l'opposizione, revocando il predetto decreto ingiuntivo e condannando la società opposta al pagamento, in favore dell'opponente , delle spese di C.T.U. e di lite. Parte_1
pagina 3 di 12 Avverso la decisione del Tribunale di Torre Annunziata ha proposto appello
, censurando la sentenza di prime cure sulla base Parte_1
essenzialmente dei seguenti motivi di doglianza.
Con un primo motivo di appello, impugnava il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure affermava che il rapporto di locazione finanziaria si fosse risolto per mutuo consenso laddove, invece, vi sarebbe stata una risoluzione per inadempimento in applicazione dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto, con conseguente restituzione del veicolo e vendita a terzi dello stesso da parte della società di leasing tornatane in possesso.
Con un secondo motivo di appello, censurava la sentenza nella parte in cui il giudice aveva omesso di dichiarare la nullità delle clausole di cui all'art. 18 delle condizioni generali di contratto per violazione degli artt. 1325 n. 2 e 1418 commi 1 e 2 cc, in relazione all'art. 1525 cc.
Con un terzo ed ultimo motivo di appello impugnava il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale non si era pronunciato sulla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente in primo grado e sull'invocata applicazione dell'art. 1526 c.c., nonché dell'art. 1, comma 138, L. 124/2017.
Chiedeva, quindi, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata: dichiararsi la nullità delle clausole denunziate e che il contratto costituiva leasing traslativo;
per l'effetto ammettere ed accogliere le domande riconvenzionali spiegate e quindi condannare l'appellata, a mente dell'art. 1526 c.c. al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 30.000,00 in considerazione del valore di mercato del bene al momento della cessazione del rapporto di leasing o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di Giustizia da liquidarsi alla luce delle risultanze della espletata c.t.u. con gli interessi ed il danno da svalutazione monetaria;
ove pagina 4 di 12 ritenuto applicabile lo ius superveniens di cui all'art. 1 co. 138 della L. 124/17, ed in forza dell'art. 113 c.p.c., dichiarare che all'appellata, in conseguenza della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore del contratto di leasing, sarebbe spettata per legge soltanto la somma di € 28.438,96; dichiarare che l'appellata, in ogni caso, avrebbe dovuto vendere, collocare o tentare di vendere agli utenti finali la vettura data in locazione al prezzo di mercato di €.
58.059,35; dichiarare quindi che l'appellata ha colpevolmente venduto la vettura al prezzo per lui sfavorevole di €. 30,245,90 oltre I.V.A., (pari al prezzo che i concessionari Porsche pagano per tale vettura secondo la valutazione commerciale del bene, inferiore rispetto all'effettivo valore di mercato della vettura al 26.4.2014 pari ad €. 58.059,35); per l'effetto dichiararsi che all'odierno appellante, in applicazione della novella di cui alla L. 127/07, compete per differenza tra detti valori la somma di €. 29.620,40, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva in appello la che, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dell'appello principale per le specifiche ragioni indicate in detta comparsa cui si fa espresso rinvio in questa sede e che abbiansi qui tutte per ripetute e trascritte. Spiegava altresì appello incidentale contestando la decisione di prime cure sulla base dei predetti motivi: 1) Errata qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti;
2) conseguente illegittima applicazione dell'art. 1526 c.c. stante la vigenza della legge speciale in materia del 2017; 3) Errata valutazione delle prove ed omessa determinazione del residuo credito di . CP_1
Chiedeva, pertanto, in via principale, nel merito, rigettare l'appello proposto da e, in via incidentale, in riforma della sentenza di primo Parte_1
grado, confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente al minor importo pagina 5 di 12 di € 206,48, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambe i gradi di giudizio.
Il primo motivo dell'appello principale è fondato nei termini di cui appresso, ma ciò in ogni caso non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione finale di merito per le ragioni che di seguito saranno esposte.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto, in assenza di successivi accordi modificativi, che il contratto originario di leasing concluso dalle parti si fosse risolto per mutuo consenso (ai sensi dell'art. 1372 c.c.) per comportamenti concludenti costituiti dalla cessazione del pagamento dei canoni seguita dalla restituzione del veicolo da parte dell'utilizzatore.
Ritiene la Corte che detto inquadramento giuridico della fattispecie operato dal primo giudice sia errato, ancorchè, si ripete, non incida in alcun modo sull'esito della controversia.
Va premesso che il contratto di cui è causa, essendo stato risolto prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 e quindi non producendo più
a quella data alcun effetto giuridico, ratione temporis non risulta soggetto all'applicazione di tale normativa sopravvenuta che non ha efficacia retroattiva in mancanza di disposizioni speciali derogatorie del principio generale di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale
Detto ciò, occorre specificare che risulta pacifico e riconosciuto dalle stesse parti in base alle loro allegazioni, che il contratto di leasing si è risolto di diritto non già per mutuo consenso ma, in applicazione dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto, a seguito della comunicazione di risoluzione per inadempimento inoltrata dalla società concedente all'utilizzatore, per cui il mancato pagamento del residuo saldo a scadere e la successiva restituzione dell'autovettura sono stati la conseguenza di detta già intervenuta risoluzione.
pagina 6 di 12 Risultano invece infondati, e vanno dunque rigettati, il secondo e terzo motivo dell'appello principale che possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro strettamente connessi.
Occorre preliminarmente esaminare il motivo di gravame con il quale l'appellante adduce la nullità, per contrarietà all'art. 1325 comma 1 c.c. e all'art. 1418 commi 1 e 2 cc. in relazione all'art. 1526 c.c., delle clausole dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto che disciplinano le conseguenze della risoluzione contrattuale.
In proposito l'art. 18 delle Condizioni Generali di Contratto, così postula: “In caso di risoluzione del contratto con recupero dei veicoli da parte della concedente, quest'ultima ha diritto ad ottenere il pagamento di un importo corrispondente ai canoni a scadere fino alla data originariamente prevista come termine della locazione finanziaria, maggiorati del prezzo di opzione finale ed attualizzati come al punto sopra indicato, più ogni ragione di credito maturata fino a quella data.
Dalle somme dovute l'utilizzatore ai sensi del precedente comma del presente articolo verrà dedotto l'importo ricavato dalla vendita del veicolo concesso in locazione finanziaria in caso di sua restituzione. In tale ultima ipotesi
l'utilizzatore si obbliga sin d'ora a non contestare in alcun modo l'importo ricavato dalla vendita del veicolo, riconoscendo sin d'ora che la concedente ha agito nella vendita con la massima diligenza”.
Tale clausola, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, non comporta affatto una compressione ingiustificata dei diritti inviolabili dello stesso, non lede affatto la sua libertà negoziale non costituendo di certo abuso di posizione dominante, né configura la violazione di norme imperative o la presenza di una causa contrattuale illecita, costituendo anzi legittima espressione della autonomia riservata alle parti nella determinazione del contenuto negoziale. Tale clausola “floor” deve dunque ritenersi legittima e pagina 7 di 12 vincolante per le parti ogni qualvolta, come nel caso di specie, essa sia contenuta in una specifica disposizione contrattuale che sia stata accettata dal cliente e sia redatta in modo chiaro e ben comprensibile.
D'altra parte, ed a prescindere dal fatto che nel caso di specie vi è nella clausola l'espresso richiamo al prezzo della vendita ed alla sua insindacabilità, va comunque osservato che, come da consolidata giurisprudenza, solo nel caso in cui dalla vendita del veicolo sia stato ricavato un prezzo “vile”, ovvero oggettivamente irrisorio, l'utilizzatore potrebbe invocare una colpevole e abusiva condotta contraria a buona fede tenuta dalla società concedente in suo danno, e quindi far riferimento al prezzo di mercato del bene al fine di pretendere a titolo risarcitorio il pagamento di una somma pari alla differenza tra l'effettivo valore di mercato del bene stesso ed il prezzo “vile” ricavato dalla vendita a terzi.
Nella fattispecie in esame invece il prezzo della vendita di € 30.245,38 non risulta affatto “vile”, ovvero di minima rilevanza economica, e risulta conseguito dalla società alienante a seguito di un'asta svolta tra altri concessionari di autovetture e finalizzata a spuntare il miglior prezzo ottenibile in quel dato momento storico tra i rivenditori. Inoltre, detto prezzo appare sostanzialmente equiparabile ai valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati, ovvero a quelli del listino Eurotax
Blu relativo alla vendita ad operatori del settore, che indicava per una vettura di tale tipologia, anzianità e caratteristiche un valore alla data della vendita di
€ 32.786,89 oltre i.v.a. La circostanza poi di aver bandito detta gara nell'ambito di un mercato più ristretto quale quello dei concessionari di autovetture costituisce una scelta aziendale insindacabile dall'ex utilizzatore, in quanto può trovare adeguata giustificazione nella esigenza imprenditoriale di reperire, in tal modo, in minor tempo un acquirente in genere più affidabile e solvibile del privato, con ciò tutelando non solo il proprio ma anche pagina 8 di 12 l'interesse dell'utilizzatore, contrariamente a quanto invece sostenuto da parte appellante. Va quindi, anche sotto tale profilo, esclusa la mala fede e la sussistenza di una colpevole condotta abusiva della società di leasing in pregiudizio dell'utilizzatore.
Inconferente è poi il richiamo all'art. 1525 cc effettuato dall'appellante in quanto, a prescindere dalla natura traslativa o meno del leasing in questione, anche se lo si volesse qualificare tale e si ritenesse dunque astrattamente riferibile ad esso l'art. 1525 cc, in concreto tale norma non potrebbe comunque trovare applicazione nel caso di specie in quanto tale disposizione codicistica esclude, nonostante patto contrario, la possibilità della risoluzione contrattuale solo nel caso di mancato pagamento di una sola rata (e sempre che non superi l'ottava parte del prezzo), laddove invece nel caso di specie è incontestato che alla data della risoluzione, verificatasi con la comunicazione del 16.01.2014, l'inadempimento era ben più grave e consisteva nel mancato pagamento di tre canoni di locazione già fatturati, cui deve aggiungersi, quale causa giustificativa, il mancato esercizio del diritto di riscatto cui non seguiva la contestuale restituzione dell'autovettura (riconsegnata solo successivamente in data 18.04.2014).
Infondati sono il primo e secondo motivo dell'appello incidentale spiegati da laddove con essi si chiede di ritenere applicabile al caso Controparte_1
di specie la nuova normativa introdotta dalla legge n. 124/2017, e dunque superata la vecchia dicotomia tra leasing traslativo e leasing di godimento e non più applicabile l'art. 1526 cc riferibile soltanto alla prima tipologia di leasing.
Come già innanzi precisato, va invece ritenuto che la nuova normativa di cui alla legge n. 124/2017, che ha determinato la tipizzazione legale del contratto di leasing finanziario, trova applicazione soltanto per i contratti stipulati dopo pagina 9 di 12 la entrata in vigore di detta legge ovvero ancora in corso e produttivi di effetti giuridici a tale data e non, invece, per i contratti, quale quello di specie, già risolti e divenuti quindi inefficaci a tale data di entrata in vigore della nuova normativa. Per questi ultimi dunque può ancora trovare giustificazione sul piano giuridico la distinzione tra le due figure del leasing di godimento (in cui gli effetti della risoluzione per inadempimento non si estendono alle prestazioni già eseguite e, di conseguenza, l'utilizzatore è tenuto a restituire il bene mentre il concedente ha diritto a mantenere le rate riscosse oltre al risarcimento del danno da inadempimento) e del leasing traslativo (in cui alla risoluzione conseguono invece gli effetti di cui all'art. 1526 c.c. per cui l'utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo, però, diritto ad ottenere un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d'uso, oltre naturalmente al risarcimento del danno da inadempimento).
Fondato è, di contro, l'ultimo motivo dell'appello incidentale formulato da attraverso il quale essa, condizionatamente alla riforma Controparte_1
anche solo parziale della sentenza di primo grado, riproponeva in appello la domanda proposta in primo grado, e non accolta dal Tribunale, di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto previa detrazione del prezzo ricavato dalla vendita del veicolo. Ebbene dal disposto dell'art. 18 del contratto di leasing che, si ripete, non prevedeva alcun vincolo procedurale da seguire per la vendita del bene, risulta che dalla somma complessiva ancora dovuta a saldo dall'utilizzatore, pacificamente ammontante ad € 30.452,38
(derivante dalla sommatoria di € 21.726,84 per capitale a scadere sino alla data del 22.12.2013 di cessazione del contratto maggiorata del prezzo di riscatto dell'autovettura, di € 6.699,58 per n. 3 canoni fatturati già scaduti e rimasti impagati indicizzati ex artt. 5 e 18 c.g.c., di € 2.000,00 per spese legali forfettizzate ex art. 4 c.g.c., di € 12,54 per saldo canone ottobre 2013, di €
pagina 10 di 12 13,42 per spese insolute), va detratto l'importo di € 30.245,90 pari al prezzo ricavato dalla vendita. La somma residuata a credito di Controparte_1
ammonta pertanto ad € 206,48 ed al pagamento di tale importo va condannato pertanto l'utilizzatore , oltre interessi legali Parte_1
codicistici dalla domanda giudiziale al soddisfo. Va riformato pertanto sul punto la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice, nell'accogliere l'opposizione e nel revocare il decreto ingiunto, non ha riconosciuto alcun residuo diritto di credito in favore di Controparte_1
Essendo stata la sentenza di primo grado riformata, le spese del primo e secondo grado di giudizio vanno liquidate ex novo sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito globale della lite. La soccombenza sostanziale dell'appellante , anche in Parte_1
relazione alle domande riconvenzionali da esso spiegate, impone, ai sensi dell'art. 91 cpc, la condanna dello stesso alla refusione, in favore di
[...]
delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio. CP_1
Esse vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.000 ad €
52.000), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte
(con esclusione quindi per l'appello di quella istruttoria) l'importo medio tabellarmente previsto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale di cui è causa, proposti avverso la sentenza n. 684/2020, pubblicata in data 15.04.2020, emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1) Conferma la statuizione del giudice di primo grado di revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 787/14 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 09.06.2014;
pagina 11 di 12 2) In parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna Parte_1
al pagamento in favore di
[...] Controparte_2
della somma di € 206,48, oltre interessi legali codicistici dalla domanda al soddisfo;
3) Rigetta le domande riconvenzionali proposte da;
Parte_1
4) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio Controparte_2
che liquida per il primo grado in € 7.616,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario del 15 % sui compensi, iva e cpa, e per il secondo grado in € 777,00 per spese vive ed € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A;
5) Pone definitivamente a carico di le spese della CTU Parte_1
espletata in primo grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03.03.2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dr. Paolo Mariani dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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