Decreto presidenziale 12 luglio 2024
Ordinanza collegiale 3 gennaio 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/04/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01412/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01687/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Arciero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, via delle Forze Armate, n. 41;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliata in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento n° -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, adottato in data 21.05.2024 dal Capo della Polizia, notificato in data 07.06.2024, mediante il quale è stato disposto il trasferimento d’ufficio del ricorrente “ per motivi di incompatibilità ambientale ”, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 335/1982, nonché di qualsiasi altro atto presupposto o conseguenza dell’atto impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso il signor -OMISSIS-, Ispettore della Polizia di Stato, impugna il provvedimento in epigrafe specificato con cui ne è stato disposto il trasferimento d’ufficio dalla Sezione di Polizia Stradale di -OMISSIS- alla Questura di -OMISSIS-“ per motivi di incompatibilità ambientale ”, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.P.R. 335/1982. Detto provvedimento, in particolare, trae origine dalla sussistenza di un procedimento penale avviato a suo carico dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS- per il reato di cui agli artt. 56 e 319-quater c.p. (“ tentata induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità ”), poiché avrebbe tentato di indurre altro appartenente all’amministrazione della Pubblica Sicurezza “ a non contestare ovvero a contestare solo parzialmente, o in modo più lieve violazioni al vigente codice della strada, riscontrate a carico di un proprio conoscente ”.
2. Nelle more, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS- ha adottato nei confronti del ricorrente la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio dell’ufficio di Ispettore della Polizia di Stato, poi annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. -OMISSIS-che ne imposto la cessazione degli effetti. Ciononostante l’amministrazione ha ritenuto che, “ a prescindere dalla responsabilità penale che verrà accertata nella sede competente ”, la permanenza del ricorrente presso la sede di -OMISSIS- avrebbe determinato “ un turbamento del contesto lavorativo, incidendo, altresì, sullo svolgimento dell’attività istituzionale non solo nei riguardi della Magistratura locale nell’eventualità che, per ragioni di ufficio debba avvalersi dello stesso, nelle sue qualità di p.g., ma anche nei confronti dei colleghi e dei suoi superiori gerarchici ”.
3. Avverso tale trasferimento, premessa la competenza territoriale dell’adito Tribunale, il ricorrente articola le censure così rubricate:
- “ 1. Violazione dell’art. 27, comma 2, della Costituzione, erronea applicazione ed interpretazione dell’art. 55, comma 4, del D.P.R. 335 del 1982. Violazione dell’art. 10, c. 1., lett. b), della L. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di completezza della istruttoria, disparità di trattamento e contraddittorietà’ tra gli atti dello stesso procedimento amministrativo ”;
- “ 2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ”;
- “ 3. Eccesso di potere per insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ”;
- “ 4. Violazione del principio di buon andamento ex art. 97, c. 2, della costituzione e dei principi di efficacia e efficienza ex art. 1 della legge 241 del 1990, come corollari del principio di buon andamento ”;
- “ 5. Violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione (di cui all’art. 97 della Costituzione) e del principio di diritto comunitario della proporzionalità dell’azione amministrativa (elaborato e definito dalla corte di giustizia dell’unione europea) ”.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
5. All’esito dell’udienza pubblica del 19.12.2024 fissata per la trattazione di merito del ricorso, con ordinanza n. 13/2025 il Collegio ha prospettato ex art. 73, comma 3 c.p.a. la possibile incompetenza dell’adito Tribunale “ alla luce dei contenuti del provvedimento di trasferimento, che è stato disposto “con decorrenza immediata”, per cui, alla data di proposizione della presente azione giudiziaria – ovvero l’11.07.2024, in cui è stato depositato in giudizio il ricorso notificato – la sede di servizio del ricorrente sarebbe già stata la Questura di -OMISSIS-, con conseguente competenza territoriale del T.A.R. del -OMISSIS- ”, chiedendo all’amministrazione di voler precisare, sulla base degli atti interni, quale fosse la sede di servizio ufficiale del ricorrente alla data dell’11.07.2024 e assegnando termine per eventuali memorie sull’unica questione prospettata.
6. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative e, alla camera di consiglio riconvocata del 23.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, sulla scorta dei chiarimenti resi dall’amministrazione a seguito dell’ordinanza n. 13/2025, deve essere ritenuta la competenza territoriale dell’adito Tribunale a conoscere della presente vicenda contenziosa.
7.1 Come noto, per le controversie riguardanti pubblici dipendenti e rientranti nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo, è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio, come espressamente statuito dall’art. 13, comma 2, del c.p.a. In merito all’interpretazione di tale disposizione, la giurisprudenza ha chiarito che la “ sede di servizio richiamata dalla disposizione normativa sopra citata è quella presso cui il dipendente presta servizio al momento di proposizione della domanda giudiziale (in tal senso cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 febbraio 2015, n. 647) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 30.08.2021, n. 6070), per cui è su tale base che deve essere individuato il giudice territorialmente competente.
7.2 A tal proposito, l’amministrazione ha precisato che la presa in organico del personale trasferito si perfeziona con l’effettiva presentazione del dipendente presso l’Ufficio di destinazione in orario di servizio. Nel caso in cui il dipendente si trovi in congedo straordinario o aspettativa per malattia – com’è appunto nella fattispecie – “ la condizione rende di fatto impossibile l’assunzione in servizio presso il reparto di destinazione, non potendo richiedersi la sua presenza fisica presso il reparto di assegnazione sino al termine della malattia, indipendentemente dalla data di decorrenza indicata o dalla dicitura “decorrenza immediata” inserita nel provvedimento. Per questo motivo il ricorrente è rimasto in carico al reparto di provenienza e formalmente inserito nella programmazione dei servizi, cui compete tutta la sua gestione, dal trattamento economico alla gestione matricolare nonché le pratiche sanitarie (sorveglianza sanitaria, richiesta di visite di controllo ecc.) ”.
7.3 Ne consegue che, essendo il ricorrente ancora formalmente in carico alla sede di -OMISSIS- al momento della proposizione della presente azione giudiziaria, è stato correttamente individuato quale giudice territorialmente competente l’adito Tribunale, che può dunque procedere all’esame di merito delle censure.
8. Sempre in via preliminare, il Collegio deve provvedere sull’istanza del 15.04.2025 con cui parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla produzione del dispositivo della sentenza penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. del Tribunale Ordinario di -OMISSIS-, Ufficio del G.I.P., pubblicato in data 5.04.2025 a conclusione del procedimento penale avviato nei confronti dell’Ispettore -OMISSIS-, e di riconvocare una nuova udienza di discussione ai sensi dell’art. 73 c.p.a., al fine di sottoporre al contraddittorio processuale anche il nuovo fatto sopravvenuto.
L’istanza in questione deve essere respinta atteso che, dopo l’ordinanza n. 13/2025 adottata ex art. 73 c.p.a., la causa è stata già trattenuta in decisione alla camera di consiglio riconvocata in data 23.01.2025. Peraltro, il documento di cui si chiede la produzione non risulta rilevante ai fini della definizione della controversia, avendo il Collegio a disposizione tutti gli elementi necessari ai fini del decidere, come verrà di seguito illustrato.
8.1 Entrando dunque nel merito delle questioni, con il primo e il secondo mezzo, da trattarsi congiuntamente in quanto sostanzialmente connessi, il ricorrente articola plurimi profili di censura che possono essere così sintetizzati:
- l’unico presupposto assunto a fondamento della ravvisata incompatibilità ambientale risiederebbe nell’indagine penale a suo carico e nell’ipotesi accusatoria che la sorregge, in merito alla quale si sarebbe comunque già espressa la Corte di Cassazione in senso a lui favorevole, annullando con sentenza n. -OMISSIS-la misura interdittiva precedentemente disposta nei suoi confronti. Considerando che in detta sede non sono stati ravvisati i gravi indizi di colpevolezza, all’esito del giudizio penale non potrebbe ragionevolmente essere raggiunta la certezza della colpevolezza del ricorrente in ordine ai reati per cui è indagato. Poiché ormai si sarebbe consolidato, all’esito delle ultime modifiche normative, il principio per cui anche sentenze definitive di condanna penale non sarebbero sufficienti a condizionare e/o determinare l’esito di un procedimento amministrativo (cfr. art. 445, c. 1-bis, c.p.p.), sarebbe illogico che un provvedimento di trasferimento “per incompatibilità ambientale”, dalle conseguenze particolarmente afflittive per il destinatario, possa essere adottato esclusivamente sulla base della mera esistenza di un procedimento penale fondato su una notitia criminis già valutata come priva di fondamento;
- il provvedimento sarebbe discriminatorio e viziato da disparità di trattamento perché altri operatori coinvolti nel 2014 in una rilevante indagine e destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato, si troverebbero ancora in servizio presso la Sezione di Polizia Stradale di -OMISSIS-;
- il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell’articolo 10, comma 1, lett. b), della Legge 241/1990, poiché l’amministrazione non avrebbe preso adeguatamente in considerazione le succitate argomentazioni, tutte esposte nell’ambito del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 10 della Legge n. 241/1990;
- nel disporre l’avversato trasferimento, l’amministrazione non avrebbe indicato motivazioni concrete e puntuali, limitandosi a individuare generici e imprecisati rischi di turbativa allo svolgimento dell’attività d’Ufficio derivanti dal venir meno del “ rapporto fiduciario ” tra il ricorrente, i colleghi e i suoi superiori, circostanza di cui non vi sarebbe tuttavia alcuna riprova; sarebbe quindi mancata un’adeguata istruttoria necessaria al fine di comprovare tale affermazione;
- il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per travisamento dei fatti, in quanto sostanzialmente basato sulle motivazioni dell’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS-, poi smentita dalla Corte di Cassazione. La circostanza che “ svariati autotrasportatori e/o utenti della strada residenti in tale territorio abbiano dichiarato di conoscere (o di essere “amici”) del ricorrente ” non potrebbe essere indice di rapporti opachi con tali soggetti o di comportamenti illeciti, ma rappresenterebbe al contrario “ una dimostrazione di piena attuazione del modello di “polizia di prossimità”, che è stato particolarmente valorizzato e promosso negli ultimi anni proprio dai vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ” (cfr. ricorso pag. 15). Pertanto, quando il ricorrente ha chiesto al personale in servizio presso la Sezione di Polizia Stradale di -OMISSIS- di “ trattare bene ” i cittadini che avevano commesso infrazioni non avrebbe inteso che gli stessi dovessero esimersi dall’effettuare le contestazioni, ma che dovessero farlo “ con un approccio improntato al dialogo piuttosto che alla mera repressione ” (cfr. ricorso pag. 17).
Le censure sono complessivamente infondate e vanno respinte.
9. Va premesso che, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, “ il trasferimento per incompatibilità ambientale consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza di un dipendente presso una determinata sede, senza assumere carattere sanzionatorio ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 30.08.2024, n. 7321).
È affermazione costante della giurisprudenza che, “ nel disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale, ex art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982, l’amministrazione gode di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti, i quali non necessitano nemmeno di una particolare motivazione ” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 21.06.2022, n. 5116) e, inoltre, prescindono da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell'interessato (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 3.12.2021, n. 8050 e giurisprudenza ivi citata).
Il trasferimento per incompatibilità ambientale, pertanto, “ non ha carattere disciplinare e sottende l’interesse dell’Amministrazione ad assicurare il regolare andamento del servizio; va, dunque, ricondotto nell’ambito dei trasferimenti per esigenze di servizio, non costituendo una fattispecie autonoma, ma inquadrandosi quale species del più ampio genus dei trasferimenti d’autorità. La finalità del trasferimento di un dipendente pubblico per incompatibilità ambientale è quella di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell'ufficio; tale trasferimento, pertanto, non ha di per sé carattere sanzionatorio, né postula un comportamento contrario ai doveri d’ufficio e non ha dunque natura disciplinare, essendo subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’ufficio l’ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede (Cons. Stato, sez. II, 1° agosto 2019, n. 5459; sez. IV, 27 luglio 2021, n. 5560). Nel disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale, come si è detto, l'Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare motivazione. Ne consegue che il giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono tale misura deve limitarsi al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare, nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (cfr. Cons. Stato sez. II, 30 giugno 2021, n. 4993; sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1173; id. 30 novembre 2020, n. 7562; id. 18 ottobre 2019, n. 7088 e 17 gennaio 2018, n. 239) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 8.05.2023, n. 4586). In tali casi, difatti, l’azione amministrativa è assistita da una discrezionalità “ caratterizzata da maggiore ampiezza rispetto a quella di cui gode l’amministrazione nei confronti degli altri pubblici dipendenti, stante la rilevante esigenza che la funzione di pubblica sicurezza sia scevra da dubbi e da equivoci sul comportamento dei suoi agenti ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 24.07.2023, n. 7197).
9.1 Delineato tale quadro ordinamentale e giurisprudenziale, evidenzia il Collegio che nel caso di specie l’amministrazione ha agito in maniera coerente con i principi sopra esposti e di cui vi è menzione anche nel provvedimento impugnato, che contiene i riferimenti normativi atti a qualificarlo in maniera inconfutabile come trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, nonché l’indicazione delle circostanze determinanti l’incompatibilità e delle ragioni della ritenuta inopportunità che l’interessato continui a prestare servizio presso l’ufficio di appartenenza.
9.2 In particolare, il trasferimento trae origine dall’indagine penale che ha coinvolto il ricorrente, poi sfociata nel rinvio a giudizio di quest’ultimo per aver “ compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco ad indurre un altro appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza, a dare e promettere utilità a terzi, ovvero a non contestare o a contestare solo parzialmente, o in modo più lieve violazioni al vigente codice della strada, riscontrate a carico di un proprio conoscente ”.
Trattasi di condotte che, a prescindere dalla rilevanza penale, l’amministrazione può certamente valutare nella loro dimensione fattuale e ritenere pregiudizievoli, considerata la specifica natura degli atti contestati e il rilevato clamore mediatico, per il prestigio dell’Ufficio e l’imparziale svolgimento dell’attività di servizio, determinandosi al trasferimento del dipendente.
9.3 Non è determinante, in senso contrario, che la Corte di Cassazione abbia annullato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di ispettore della Polizia di Stato, poiché tale annullamento è sorretto da proprie autonome ragioni e risulta basato su presupposti diversi da quelli che rilevano ai fini della valutazione – come anzidetto ampiamente discrezionale e non sorretta da finalità disciplinari o sanzionatorie – della sussistenza di ragioni di incompatibilità ambientale tali da sconsigliare il mantenimento del ricorrente presso la sede originaria di lavoro. Tant’è che lo stesso provvedimento impugnato, nel dare atto della cessazione degli effetti della suddetta misura interdittiva, richiama la nota prot. n. -OMISSIS- del Compartimento di Polizia Stradale di Milano nella quale è stato proposto comunque il trasferimento dell’Ispettore -OMISSIS-, ivi ritenendosi che “ la permanenza del ricorrente nell’attuale sede di servizio, che tra l'altro rappresenta il contesto nel quale è scaturita la vicenda penale, potrebbe creare turbative al sereno svolgimento dell’attività lavorativa ”.
9.4 Del resto, la contestazione o l’infondatezza degli elementi assunti a presupposto dell’azione di responsabilità penale non assume rilievo ai fini della valutazione della legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale, avendo la giurisprudenza reiteratamente ricordato che le vicende fattuali sottese all’adozione di quest’ultimo provvedimento non devono necessariamente costituire illecito disciplinare e/o penale, né riflettere un comportamento soggettivo rimproverabile in capo al destinatario della misura, trattandosi di trasferimento privo di natura sanzionatoria e funzionale soltanto alla tutela del buon andamento dell’attività dell’amministrazione.
9.5 Le motivazioni a fondamento del trasferimento in questione non sono quindi basate sulla responsabilità penale del ricorrente, né sulla valutazione prognostica della sua eventuale colpevolezza sulla scorta degli indizi di reato acquisiti in sede di indagine, per cui, operando su piani diversi, le stesse mantengono validità a prescindere dagli sviluppi e dagli esiti della vicenda penale sottostante. In particolare, l’amministrazione ha evidenziato a supporto della ritenuta necessità del trasferimento che “ la vicenda, a prescindere dalla responsabilità penale che verrà accertata nella sede competente, oltre ad influire negativamente sull’immagine ” del ricorrente ha anche “ fatto venir meno, nei confronti dello stesso, l'indispensabile rapporto di fiducia che ogni dipendente deve sempre riscuotere nell’ambiente in cui opera, cagionando una evidente situazione di incompatibilità ambientale tale da far ritenere la sua ulteriore permanenza presso l'attuale sede di servizio non più conciliabile con la salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione, tenuto conto, altresì, che lo stesso potrebbe essere chiamato a sostituire il dirigente di Sezione, in caso di assenza, essendo il più alto in grado dopo quest'ultimo ”. Inoltre, i fatti in cui l’Ispettore -OMISSIS- è rimasto coinvolto “ hanno cagionato un vulnus all'immagine e alla credibilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, poiché “la vicenda ha avuto ampia eco sugli organi di informazione locali” ”. Sulla scorta di tali considerazioni, l’amministrazione ha infine ritenuto che “ la permanenza del dipendente presso l'attuale sede determinerebbe un turbamento del contesto lavorativo incidendo, altresì, sullo svolgimento dell'attività istituzionale non solo nei riguardi della Magistratura locale nell'eventualità che, per ragioni d'ufficio, debba avvalersi dello stesso, nella sua qualità di ufficiale di p.g, ma anche nei confronti dei colleghi e dei superiori gerarchici ”.
9.6 Dalla piana lettura del gravato provvedimento emerge dunque l’infondatezza delle censure esaminate, avendo l’amministrazione espresso una valutazione ampia e puntuale sulle vicende che hanno interessato il ricorrente, il cui disvalore è stato apprezzato sia con riguardo all’esercizio della funzione – tenuto conto della delicatezza dei compiti svolti e delle possibili interazioni con gli Uffici di Magistratura – sia termini di rilevanza mediatica della vicenda tali da rendere opportuno il trasferimento ad altra sede, a tutela del prestigio e del decoro dell’ufficio di appartenenza.
10. Nella delineata prospettiva non colgono nel segno le affermazioni del ricorrente secondo cui le espressioni verbali dal medesimo utilizzate sarebbero state “fraintese”, poiché, lungi dal sollecitare trattamenti di favore, sarebbero state finalizzate a garantire l’osservanza della legge attraverso un approccio “ partecipativo e improntato al dialogo ”, secondo il modello della “ Polizia di prossimità ”.
10.1 Pronunciandosi in merito alle deduzioni presentate in sede di contraddittorio endoprocedimentale, difatti, l’amministrazione ha stigmatizzato la circostanza che il ricorrente “ prova a sostenere, senza negare l'affermazione delle stesse, la bontà di frasi quali "trattare bene quando invece, sarebbe necessario utilizzare un linguaggio scevro da qualsivoglia fraintendimento, che si potrebbe ingenerare nel personale da lui dipendente, impartendo, al contrario, direttive conformi all'imparzialità della Pubblica Amministrazione ”.
10.2 Ritiene il Collegio che le valutazioni sopra riportate non presentino alcun elemento di illogicità, irragionevolezza o sproporzione, essendo al contrario basate su un ponderato uso della discrezionalità amministrativa e su una ferma visione dei doveri di correttezza e imparzialità che permeano, in termini generali e con riferimento al complesso delle condotte tenute in servizio, lo status dei dipendenti dell’amministrazione della pubblica sicurezza, onde evitare equivoci e fraintendimenti che possono ledere il buon esercizio della funzione, l’immagine dell’Ufficio e la serenità lavorativa.
Né si può ritenere che l’esigenza di favorire il dialogo e la partecipazione del cittadino – al cui soddisfacimento sono peraltro già posti gli istituti procedimentali tipici a garanzia del contraddittorio con l’amministrazione – possa far venir meno o attenuare la necessità di attenersi, anche nei rapporti tra colleghi, a modalità di condotta saldamente improntate a imparzialità, oggettività e trasparenza quali valori cardine cui si ispira l’esercizio delle delicate funzioni di pubblica sicurezza.
10.3 A fronte di quanto sopra, non è irragionevole – e dunque non è sindacabile – ritenere che il comportamento dell’Ispettore -OMISSIS- sia caratterizzato, come indicato nel provvedimento impugnato, da un utilizzo non lineare o fraintendibile del suo status , anche tenuto conto della posizione rivestita e dell’anzianità di servizio, tale da ingenerare una lesione della funzionalità dell’azione amministrativa a fronte della permanenza del medesimo nella sede di origine.
11. In detta prospettiva, non giova alla prospettazione del ricorrente ribadire che, nonostante le suddescritte vicende, il rapporto di fiducia tra quest’ultimo la maggior parte dei dipendenti attualmente in servizio presso la Sezione di Polizia Stradale di -OMISSIS- non sarebbe venuto meno, come si evincerebbe anche dalle numerose dimostrazioni di sostegno e solidarietà al ricorrente. In proposito, risultano comunque irrilevanti gli attestati di stima dei colleghi, come pure l’anzianità nel ruolo e il buon servizio svolto, poiché tali elementi non ostano alla valutazione di legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale, tenuto conto della specifica finalità del provvedimento in questione, che non è diretto a sanzionare o censurare comportamenti non consoni del dipendente, ma soltanto a tutelare il prestigio dell’amministrazione e il sereno svolgimento delle attività d’ufficio.
La giurisprudenza ha invero chiarito che, prescindendo il trasferimento per incompatibilità ambientale da finalità sanzionatorie e dal correlato accertamento di responsabilità in capo all’interessato, “può essere assunto, ricorrendone i presupposti oggettivi, anche nei confronti del militare il cui stato di servizio risulti del tutto positivo o, comunque, non abbia mai dato adito a rilievi di sorta e senza che rilevino in senso contrario o che siano da ostacolo il grado e/o l'anzianità di servizio» (TAR Calabria –Catanzaro, II, n. 1163/2013) ” (cfr. T.A.R. Milano, Sez. IV, 8.06.2020, n. 1031).
12. Va poi disattesa la doglianza con cui il ricorrente lamenta la mancata disamina delle osservazioni endoprocedimentali dal medesimo presentate in riscontro al preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990. La lettura del provvedimento dimostra al contrario che l’amministrazione ha ben considerato il contributo partecipativo del privato – richiamandone anche i contenuti – pur non ritenendo le argomentazioni ivi esposte idonee a escludere l’opportunità del trasferimento.
13. Non è parimenti fondato il profilo di censura – ulteriormente approfondito nelle memorie ex art. 73 c.p.a. – con cui il ricorrente stigmatizza la disparità di trattamento e la carente motivazione rispetto a situazioni analoghe relative ad alcuni colleghi operanti nella sua stessa sede di servizio originaria, per i quali, nonostante siano stati condannati in sede penale, non sarebbero stati adottati provvedimenti di trasferimento.
13.1 Al riguardo, il Collegio ritiene sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell’Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato, con la precisazione che la legittimità dell’operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione ” (Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2013 n. 1323; cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2012 n. 3401, 20 maggio 2011, n. 3013, 11 gennaio 2011, n. 79) ” (cfr. T.A.R. Venezia, Sez. II, 2.12.2024, n. 2867; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I. 11.05.2023, n. 615).
13.2 Nel caso di specie, non vi sono elementi per affermare l’effettiva identità delle situazioni raffrontate, di cui non vi è in atti alcuna prova. Ad ogni modo, il vizio di disparità di trattamento non può essere fatto valere “ quando viene rivendicata l’eventuale applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30.05.2018, n. 3249; Id., Sez. V, 17.01.2020, n. 433), poiché i soggetti incisi da un provvedimento ritenuto lesivo non possono pretendere che l’eventuale illegittimità commessa in favore di altri venga compiuta anche in loro favore (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 21.01.2025, n. 87).
13.3 Peraltro, la circostanza che nella medesima sede di servizio si siano verificati in passato episodi che hanno portato a plurime condanne in sede penale di agenti che ivi prestavano la propria attività è stata correttamente valutata dall’amministrazione, sebbene con conclusioni diverse da quelle propugnate dal ricorrente. In particolare, nel provvedimento impugnato si precisa che “ l'irreprensibilità deontologica nel caso in esame rappresenta un aspetto imprescindibile in un contesto lavorativo come quello della Sezione polizia stradale di -OMISSIS- che, già in passato, è stata al centro di fatti disonorevoli che hanno visto il coinvolgimento di numerosi appartenenti, la conseguente adozione di provvedimenti anche di natura espulsiva e con un'eco mediatica di una certa rilevanza, in un contesto territoriale comunque circoscritto ” e che il ricorrente, essendo “ a conoscenza dei fatti suesposti, più di altri, in virtù del grado rivestito, avrebbe dovuto osservare una condotta permeata da maggior rigore e correttezza ”. Trattasi, anche in questo caso, di valutazioni ampiamente discrezionali che risultano del tutto ragionevoli, proporzionate e logiche, quindi immuni dai vizi che potrebbero consentire il sindacato ab externo di questo Giudice e come tali non censurabili nel merito.
14. Con il terzo e il quarto mezzo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, viene denunciata l’intrinseca contraddittorietà e illogicità della motivazioni oste a sostegno del provvedimento impugnato, sia perché non sarebbe mai mancata nell’ambito dell’ambiente di lavoro la fiducia nel ricorrente, sia perché quest’ultimo non avrebbe espresso “ una visione personalistica e non incentrata sul ruolo” e non potrebbe “influenzare l’operato della magistratura ” o dei suoi superiori (cfr. ricorso pag. 20); infine, il danno all’immagine e alla credibilità dell’amministrazione della Polizia di Stato non sarebbe stato arrecato da fatti attribuibili al ricorrente, ma da un provvedimento giurisdizionale illegittimo, annullato dalla Corte di Cassazione. Peraltro, l’irreprensibilità del ricorrente sarebbe dimostrata dalla circostanza che, nell’ambito di una rilevante indagine di polizia che ha coinvolto nel 2014 numerosi agenti in servizio presso la sede della Polizia Stradale di -OMISSIS-, era stato era stato uno dei pochi dipendenti a non essere coinvolto, neppure in modo marginale, nelle indagini.
Inoltre, sarebbe stato violato il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché il trasferimento del ricorrente potrebbe provocare un danno rilevante al funzionamento della Sezione di Polizia Stradale di -OMISSIS-, per la quale egli sarebbe ormai divenuto “ risorsa non sostituibile ” in ragione della propria trentennale esperienza maturata sul campo, nonché in considerazione della sua conoscenza delle principali criticità viabilistiche presenti sul territorio.
14.1 Le doglianze sono infondate, attenendo esse anche in questo caso a profili coperti da ampia discrezionalità e non ravvisandosi elementi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti che consentirebbero il sindacato di questo Giudice.
14.2 Difatti, l’affermazione dell’amministrazione secondo cui “ il dipendente, nel definirsi una risorsa insostituibile, esprime una visione personalistica e non incentrata sul ruolo ”, trova addentellato sia nelle deduzioni endoprocedimentali dal medesimo presentate, sia nell’odierna prospettazione difensiva, cui sfugge che la finalità del provvedimento impugnato è incentrata sull’oggettiva tutela del prestigio e buon nome dell’Ufficio, quale che sia la ragione che possa arrecarvi pregiudizio e senza che sia necessaria una valutazione di colpevolezza soggettiva in capo al trasferito.
14.3 Da ciò consegue che è irrilevante stabilire se il clamore mediatico suscitato dalla vicenda sia riconducibile a comportamenti colpevoli del ricorrente o derivi come conseguenza dall’indagine svolta, poiché l’unico dato significativo è l’oggettiva possibilità di un pregiudizio al buon nome dell’amministrazione e alla serenità dell’ambiente lavorativo per giustificare la misura. Né è necessario che la situazione da cui scaturisce l’incompatibilità ambientale abbia cagionato una concreta ed effettiva lesione di tali beni giuridici, poiché il trasferimento per incompatibilità ambientale, prescindendo “ da qualsivoglia giudizio di rimproverabilità della condotta dell’interessato, mira a neutralizzare anche il solo pericolo (…) di lesione dell’immagine delle istituzioni e di vulnus al buon andamento dell’amministrazione (tra l’altro presidiato a livello costituzionale dall’art. 97, comma 2, della Costituzione), ancorché non necessariamente concretizzatisi ” (cfr. Cons. di Stato. Sez. II, 24.07.2023, n. 7197).
14.4 Nella fattispecie in esame l’amministrazione ha individuato con motivazione sufficiente e adeguata la situazione oggettiva di fatto suscettibile di mettere anche solo in pericolo il proprio prestigio e la propria funzionalità, considerato il clamore mediatico dell’indagine penale che ha coinvolto il ricorrente, anche in rapporto alle pregresse vicende verificatesi con altri appartenenti del medesimo Ufficio, il che è di per sé un’ulteriore motivazione idonea a sorreggere legittimamente il provvedimento di trasferimento.
15. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione del principio di imparzialità dell’attività amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, della Costituzione, in quanto la lesione dell’interesse del ricorrente non risulterebbe utile al raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti dall'amministrazione di Pubblica Sicurezza. La miglior soddisfazione dell’interesse pubblico avrebbe difatti consigliato la sua permanenza presso la Sezione di Polizia Stradale di -OMISSIS- o, in subordine, il suo trasferimento presso un altro Ufficio della Polizia di Stato ubicato in provincia di -OMISSIS-, ovvero in un’altra provincia lombarda limitrofa a quella comasca come -OMISSIS-. Pertanto, il trasferimento presso una località distante circa 80 Km da -OMISSIS- implicherebbe un sacrificio di interessi personali e familiari del ricorrente sproporzionato e non necessario al raggiungimento dello scopo perseguito. Non sarebbe comprensibile, inoltre, il riferimento alla competenza territoriale della Corte d’Appello di Milano, poiché la competenza territoriale dell’Ufficio di Polizia presso cui attualmente presta servizio il ricorrente si estende unicamente al territorio provinciale di -OMISSIS-.
Le censure sono infondate.
Le affermazioni del ricorrente si basano, difatti, su una visione del tutto personalistica delle vicende occorse e non trovano alcun riscontro nei fatti.
15.1 Premesso che la scelta di destinare il ricorrente ad altra sede, e dunque di sottrarre la sua competenza all’Ufficio di origine, è ampiamente discrezionale, dagli atti di causa non risultano elementi che facciano palesemente emergere un cattivo esercizio dell’amplissimo spazio di discrezionalità del potere amministrativo nella scelta del trasferimento e dell’Ufficio di destinazione. Peraltro, “ l’amministrazione non è tenuta (…) ad esplicitare i criteri con cui sono stati determinati i limiti geografici della incompatibilità ai fini della selezione della sede più opportuna e comunque le modalità di individuazione della nuova dislocazione del proprio dipendente; né la scelta può essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che sono recessive dinanzi all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione” (Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 13 gennaio 2023, n. 466; negli stessi termini cfr. Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 21 giugno 2022, n. 5116; sezione IV, sentenza 21 gennaio 2019, n. 507; sezione III, sentenza 2 settembre 2013, n. 4368; in senso analogo cfr. Consiglio di Stato, sezione III, sentenze 20 giugno 2018, n. 3784, 7 marzo 2014, n. 1073 e 2 settembre 2013, n. 4368) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 30.08.2024, n. 7321).
15.2 Né, del resto, appare irragionevole la scelta di trasferire il dipendente in una sede esterna al distretto della Corte d’appello di Milano – peraltro presso una zona limitrofa – onde destinarlo “ ad altro ufficio diverso dalla specialità della Polizia Stradale, al fine di ripristinare la corretta funzionalità ed efficienza della Sezione di -OMISSIS- ”, tenuto conto che le condotte da cui è scaturita l’opportunità del trasferimento sono originate proprio all’interno dello specifico contesto lavorativo in cui l’Ispettore -OMISSIS- si è trovato a operare. Il provvedimento amministrativo risulta dunque, anche sotto questo profilo, conforme ai principi di adeguatezza, proporzionalità e del minimo mezzo, garantendo efficacemente l’elisione della situazione d’incompatibilità ambientale tramite un trasferimento comportante un disagio per il dipendente “ non ultroneo rispetto alla finalità perseguita ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 30.08.2024, n. 7321).
15.3 Anche laddove vi fosse un’altra possibile destinazione meno invasiva per la vita del dipendente – circostanza comunque non allegata dal ricorrente – ciò non determinerebbe di per sé l’illegittimità del provvedimento, rientrando nel perimetro dell’insindacabilità dell’azione amministrativa la selezione dell’Ufficio di destinazione e dei nuovi compiti al fine di neutralizzare l’incompatibilità, in assenza di palese travisamento dei fatti e manifeste illogicità e abnormità, non riscontrantisi nel caso di specie.
16. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto.
17. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
18. Le spese possono essere compensate in considerazione della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato atto a rendere riconoscibile il ricorrente.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 19 dicembre 2024, 23 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.