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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1512 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), nata a C.F._1 Parte_2
Calatafimi-Segesta (TP) il 06.01.1962 (c.f.: e C.F._2
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_3
), tutti con l'Avv. Giuseppe Nastasi (pec C.F._3 domiciliazione: Email_1
ATTORI
CONTRO
, con sede in Alcamo Controparte_1
(TP), (p. IVA: ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t., , nato ad [...] il [...] Parte_4
(c.f.: ) e , nato ad C.F._4 Parte_5
Alcamo (TP) il 27.05.1966 (c.f.: ), tutti con C.F._5
l'Avv. Liborio Paglino (pec domiciliazione:
Email_2
CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_2
), in proprio e n.q. di procuratore di C.F._6 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_6
, entrambi con l'Avv. Anna Mannone (pec C.F._7 domiciliazione: Email_3
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Tribunale di TR Sezione Civile
OGGETTO: Altri istituti di diritto agrario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 25.06.2022, i coniugi e e il loro figlio, Parte_1 Parte_2 [...]
, esperiscono azione di riscatto agrario, ex art. 7, comma Parte_3
2, della legge 817/1971, del fondo rustico confinante, sito nel territorio di Buseto Palizzolo, C.da Bruca, catastalmente individuato al foglio di mappa 64 part. 84/ 85/ 86/ 230/ 8/ 78/ 255 di Ha 5.89,30,
oggetto di contratto di compravendita tra e Controparte_2 [...]
(n.q. di venditori) e , Parte_6 Controparte_3 Parte_4
e (n.q. di acquirenti), rogato rogato il
[...] Parte_5
23.11.2021 in Notar (rep. 47079/19128). Persona_1
Gli attori chiedono di subentrare nel citato contratto di compravendita in luogo degli acquirenti, previo pagamento del prezzo di € 70.000,00 pattuito nel medesimo contratto, con condanna dei convenuti alla restituzione del fondo, all'uopo esponendo:
- di essere imprenditori agricoli e proprietari di terreni confinanti con il fondo venduto;
- di possedere i requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio del diritto alla prelazione;
- di avere tempestivamente comunicato ai venditori (in data
25.05.2021), in riscontro alla proposta di alienazione trasmessagli da
Tribunale di TR Sezione Civile
quest'ultimi con raccomandata del 17.05.2021, la propria intenzione di esercitare il diritto prelazione sul terreno posto in vendita, senza,
però, ricevere alcun positivo riscontro alla manifestata volontà di concludere il contratto;
- di avere, dunque, effettuato in data 09.08.2021 mediante l'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP di TR, su incarico degli attori, faceva offerta reale di pagamento del prezzo ai proponenti, che però respingevano tale offerta;
- di avere, dunque, versato in data 14-17.03.2022, a mezzo
Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP di TR, il prezzo offerto in apposito conto di deposito aperto su (n. Controparte_4
010/810377) intestato ai venditori.
Si sono tempestivamente costituiti in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree, tra l'altro, eccependo, in via preliminare, la decadenza dall'esercizio della prelazione per non aver gli CO versato il prezzo di acquisto nel termine previsto dall'art. 8, c. 5 L. 590/1965 e contestando, nel merito, la sussistenza in capo agli attori delle condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 7 della l. della L. 817/1971.
I convenuti hanno altresì chiesto e ottenuto l'estensione del contraddittorio nei confronti dei venditori e Controparte_2
) al fine di essere manlevati in caso di evizione. Parte_6
Quest'ultimi costituendosi hanno aderito, sostanzialmente in maniera integrale, alle difese e conclusioni svolte dai convenuti-
chiamanti.
Tribunale di TR Sezione Civile
*.*.*.*
La domanda attorea va disattesa per intervenuta decadenza dalla facoltà di esercitare il diritto di prelazione agrario per mancato versamento del prezzo nel termine perentoriamente previsto dall'art. 8 L. 590/1965.
Il versamento del prezzo di acquisto è considerato dalla
Suprema Corte come condizione sospensiva dell'efficacia dell'esercizio del diritto di prelazione e va effettuato nel termine,
perentorio, indicato dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965, vale a dire entro sei mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario della proposta di alienazione del fondo;
ʺIn caso di omesso versamento del prezzo entro il suddetto termine
perentorio, [invece] deve essere pronunciata la decadenza del coltivatore
dalla prelazioneʺ (Cassazione, Sez. III, sentenza n. 5991 del 15 marzo
2007).
Affinché si verifichi la predetta condizione sospensiva nel caso di rifiuto dell'alienante è necessario, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che il ritraente effettui entro il termine perentorio il deposito liberatorio della relativa somma ai sensi dell'art. 1210 c.c., non essendo sufficiente, invece la sola offerta reale della somma ex art. 1209, c. 1 c.c.: “In tema di contratti agrari,
l'acquisto diretto da parte del retraente, dell'immobile dal proprietario
venditore - acquisto che si verifica ipso jure per effetto della dichiarazione
di riscatto, atto unilaterale recettizio, da parte dell'avente diritto - è
sottoposta alla condizione sospensiva dell'effettivo pagamento del prezzo o,
Tribunale di TR Sezione Civile
nel caso di rifiuto anche pretestuoso del venditore, dell'offerta reale e del
deposito liberatorio della somma dovuta nel termine di cui all'art. 8 della
legge n. 590 del 1965, salvo che il rifiuto pretestuoso non sia avvenuto
nell'imminente scadenza di esso” (Cass. Civ. Sez. 3, 22.02.1996, n. 1374;
Cass. Civ. Sez. 3, 26.10.1994 n. 8789). D'altronde è solo all'accettazione dell'offerta reale ovvero - in caso di mancata accettazione - all'accettazione della somma depositata o, in difetto,
all'accertata validità del deposito dell'offerta ex art. 1210 c.c. che consegue la liberazione del debitore (Cass. Civ. sez. III,
n.36058/2021).
Nella specie è avvenuto che gli attori:
i) hanno esercitato il diritto di prelazione con nota del
25.05.2021, ossia nel termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di alienazione trasmessa dai venditori in data 17.05.2021;
ii) hanno effettuato in data 09.08.2021, ossia entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965, offerta reale di pagamento del prezzo nelle forme di cui all'art. 1209, c. 1 c.c.;
iii) non hanno, però, entro il medesimo termine di cui all'art. 8
della l. n. 590 del 1965, effettuato il deposito liberatorio di cui all'art. 1210 c.c., avendolo disposto solo in data 14.03.2022, ossia a distanza di poco meno di 10 mesi dalla notifica da parte del proprietario della proposta di alienazione del fondo.
Essi sono dunque irrimediabilmente incorsi nell'eccepita decadenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in
Tribunale di TR Sezione Civile
dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminato complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta la domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 25.06.2022, da , e Parte_1 Parte_2 [...]
; Parte_3
Condanna , e Parte_1 Parte_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in Parte_3
favore di , e Controparte_3 Parte_5 Parte_4
, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre
[...]
spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Condanna , e Parte_1 Parte_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in Parte_3
favore di e , che liquida in Controparte_2 Parte_6
complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in TR, in data 30/03/2025.
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di TR Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1512 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), nata a C.F._1 Parte_2
Calatafimi-Segesta (TP) il 06.01.1962 (c.f.: e C.F._2
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_3
), tutti con l'Avv. Giuseppe Nastasi (pec C.F._3 domiciliazione: Email_1
ATTORI
CONTRO
, con sede in Alcamo Controparte_1
(TP), (p. IVA: ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t., , nato ad [...] il [...] Parte_4
(c.f.: ) e , nato ad C.F._4 Parte_5
Alcamo (TP) il 27.05.1966 (c.f.: ), tutti con C.F._5
l'Avv. Liborio Paglino (pec domiciliazione:
Email_2
CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_2
), in proprio e n.q. di procuratore di C.F._6 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_6
, entrambi con l'Avv. Anna Mannone (pec C.F._7 domiciliazione: Email_3
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Tribunale di TR Sezione Civile
OGGETTO: Altri istituti di diritto agrario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 25.06.2022, i coniugi e e il loro figlio, Parte_1 Parte_2 [...]
, esperiscono azione di riscatto agrario, ex art. 7, comma Parte_3
2, della legge 817/1971, del fondo rustico confinante, sito nel territorio di Buseto Palizzolo, C.da Bruca, catastalmente individuato al foglio di mappa 64 part. 84/ 85/ 86/ 230/ 8/ 78/ 255 di Ha 5.89,30,
oggetto di contratto di compravendita tra e Controparte_2 [...]
(n.q. di venditori) e , Parte_6 Controparte_3 Parte_4
e (n.q. di acquirenti), rogato rogato il
[...] Parte_5
23.11.2021 in Notar (rep. 47079/19128). Persona_1
Gli attori chiedono di subentrare nel citato contratto di compravendita in luogo degli acquirenti, previo pagamento del prezzo di € 70.000,00 pattuito nel medesimo contratto, con condanna dei convenuti alla restituzione del fondo, all'uopo esponendo:
- di essere imprenditori agricoli e proprietari di terreni confinanti con il fondo venduto;
- di possedere i requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio del diritto alla prelazione;
- di avere tempestivamente comunicato ai venditori (in data
25.05.2021), in riscontro alla proposta di alienazione trasmessagli da
Tribunale di TR Sezione Civile
quest'ultimi con raccomandata del 17.05.2021, la propria intenzione di esercitare il diritto prelazione sul terreno posto in vendita, senza,
però, ricevere alcun positivo riscontro alla manifestata volontà di concludere il contratto;
- di avere, dunque, effettuato in data 09.08.2021 mediante l'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP di TR, su incarico degli attori, faceva offerta reale di pagamento del prezzo ai proponenti, che però respingevano tale offerta;
- di avere, dunque, versato in data 14-17.03.2022, a mezzo
Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP di TR, il prezzo offerto in apposito conto di deposito aperto su (n. Controparte_4
010/810377) intestato ai venditori.
Si sono tempestivamente costituiti in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree, tra l'altro, eccependo, in via preliminare, la decadenza dall'esercizio della prelazione per non aver gli CO versato il prezzo di acquisto nel termine previsto dall'art. 8, c. 5 L. 590/1965 e contestando, nel merito, la sussistenza in capo agli attori delle condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 7 della l. della L. 817/1971.
I convenuti hanno altresì chiesto e ottenuto l'estensione del contraddittorio nei confronti dei venditori e Controparte_2
) al fine di essere manlevati in caso di evizione. Parte_6
Quest'ultimi costituendosi hanno aderito, sostanzialmente in maniera integrale, alle difese e conclusioni svolte dai convenuti-
chiamanti.
Tribunale di TR Sezione Civile
*.*.*.*
La domanda attorea va disattesa per intervenuta decadenza dalla facoltà di esercitare il diritto di prelazione agrario per mancato versamento del prezzo nel termine perentoriamente previsto dall'art. 8 L. 590/1965.
Il versamento del prezzo di acquisto è considerato dalla
Suprema Corte come condizione sospensiva dell'efficacia dell'esercizio del diritto di prelazione e va effettuato nel termine,
perentorio, indicato dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965, vale a dire entro sei mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario della proposta di alienazione del fondo;
ʺIn caso di omesso versamento del prezzo entro il suddetto termine
perentorio, [invece] deve essere pronunciata la decadenza del coltivatore
dalla prelazioneʺ (Cassazione, Sez. III, sentenza n. 5991 del 15 marzo
2007).
Affinché si verifichi la predetta condizione sospensiva nel caso di rifiuto dell'alienante è necessario, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che il ritraente effettui entro il termine perentorio il deposito liberatorio della relativa somma ai sensi dell'art. 1210 c.c., non essendo sufficiente, invece la sola offerta reale della somma ex art. 1209, c. 1 c.c.: “In tema di contratti agrari,
l'acquisto diretto da parte del retraente, dell'immobile dal proprietario
venditore - acquisto che si verifica ipso jure per effetto della dichiarazione
di riscatto, atto unilaterale recettizio, da parte dell'avente diritto - è
sottoposta alla condizione sospensiva dell'effettivo pagamento del prezzo o,
Tribunale di TR Sezione Civile
nel caso di rifiuto anche pretestuoso del venditore, dell'offerta reale e del
deposito liberatorio della somma dovuta nel termine di cui all'art. 8 della
legge n. 590 del 1965, salvo che il rifiuto pretestuoso non sia avvenuto
nell'imminente scadenza di esso” (Cass. Civ. Sez. 3, 22.02.1996, n. 1374;
Cass. Civ. Sez. 3, 26.10.1994 n. 8789). D'altronde è solo all'accettazione dell'offerta reale ovvero - in caso di mancata accettazione - all'accettazione della somma depositata o, in difetto,
all'accertata validità del deposito dell'offerta ex art. 1210 c.c. che consegue la liberazione del debitore (Cass. Civ. sez. III,
n.36058/2021).
Nella specie è avvenuto che gli attori:
i) hanno esercitato il diritto di prelazione con nota del
25.05.2021, ossia nel termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di alienazione trasmessa dai venditori in data 17.05.2021;
ii) hanno effettuato in data 09.08.2021, ossia entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965, offerta reale di pagamento del prezzo nelle forme di cui all'art. 1209, c. 1 c.c.;
iii) non hanno, però, entro il medesimo termine di cui all'art. 8
della l. n. 590 del 1965, effettuato il deposito liberatorio di cui all'art. 1210 c.c., avendolo disposto solo in data 14.03.2022, ossia a distanza di poco meno di 10 mesi dalla notifica da parte del proprietario della proposta di alienazione del fondo.
Essi sono dunque irrimediabilmente incorsi nell'eccepita decadenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in
Tribunale di TR Sezione Civile
dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminato complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta la domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 25.06.2022, da , e Parte_1 Parte_2 [...]
; Parte_3
Condanna , e Parte_1 Parte_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in Parte_3
favore di , e Controparte_3 Parte_5 Parte_4
, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre
[...]
spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Condanna , e Parte_1 Parte_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in Parte_3
favore di e , che liquida in Controparte_2 Parte_6
complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in TR, in data 30/03/2025.
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di TR Sezione Civile