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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5816 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott.ssa IA NN AR Presidente dott. LO BE Consigliere relatore dott.ssa Giammarco Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 4789/2022 vertente: TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Giannetto Valli n. 93, presso lo studio dell'Avv. Ferrara Carmelo Fabrizio, che la rappresenta e la difende per procura allegata telematicamente all'atto di appello – appellante. E
, nato a [...] il [...] – appellato, non costituito. Controparte_1
E Procuratore Generale della Corte d'Appello di Roma - intervenuto. Fatto e diritto
, con ricorso depositato il 12-9-2022 ha proposto appello, nei confronti Parte_1 di , avverso la sentenza n. 295/2022 dell'11-2-2022, con cui il Tribunale di Controparte_1
Velletri, nel giudizio di separazione instaurato nei suoi confronti da , con il Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio in data 10-4-1994 e dalla cui unione erano nati i figli
(25-2-1998) e (25-4-2001), dopo avere pronunciato sentenza non Per_1 Per_2 definitiva di separazione, ed a seguito di accordo delle parti, ha assegnato alla resistente la casa coniugale sita in Velletri, via delle Mura n. 59, int. 8; ha posto a carico del ricorrente, a titolo di mantenimento dei figli conviventi con la madre, la somma mensile di euro 500,00 per ciascun figlio (da versarsi direttamente sui conti correnti di quelli), ed a titolo di mantenimento della resistente la somma mensile di euro 400,00 (da versare in favore della stessa), nonché la ulteriore somma di euro 500,00 mensili nel caso di stipula del contratto di locazione della abitazione da parte della figlia , quale contributo per le spese Per_1 universitarie e fino all'esaurimento del corso di studi, in tutti i casi con la rivalutazione come per legge;
ha posto le spese straordinarie per i figli a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; ha compensato le spese stante l'intervenuto accordo delle parti. Con l'atto di appello , deducendo che il Tribunale non aveva Parte_1 correttamente inteso il contenuto della scrittura privata del 20-2-2020 incorrendo in travisamento del fatto e che aveva proposto istanza di correzione materiale della sentenza di primo grado, su cui il Tribunale ancora non si era pronunciato, ha chiesto, in riforma della impugnata sentenza, di porre a carico dell'appellato il versamento della maggiore somma di euro 1.800,00, di cui euro 500,00 a titolo di contributo per ciascun figlio con sé convivente ed euro 800,00 quale mantenimento della appellante medesima. Con decreto presidenziale del 12-10-2022 sono stati assegnati i termini per la notifica del ricorso (7-4-2023) e la costituzione di parte appellata (6-7-2023), fissandosi per la comparizione delle parti l'udienza del 5-10-2023, poi definitivamente differita al 19-9-2024. Con decreto presidenziale del 3-9-2024 (che risulta comunicato al difensore costituito della appellante in data 4-9-2024) è stata disposta la trattazione cartolare della prima udienza di trattazione del 19-9-2024, disponendosi la sostituzione della udienza con il deposito di note scritte fino alla data di udienza.
R.G. 4789/2022 2
Con atto in data 6-9-2024 il P.G. ha affermato il mancato riscontro di interessi relativi a minorenni e pertanto di non poter avanzare rilievi di merito sulla sentenza di primo grado, che è immune da vizi di legittimità. Poiché non sono state depositate note scritte per la udienza cartolare del 19-9-2024 né dalla appellante né dall'appellato, il quale non si è costituito in giudizio, la Corte con ordinanza in data 9-4-2025 ha fissato ai sensi degli artt. 127 ter, 5 comma, e 348 c.p.c., il nuovo termine perentorio del 27-6-2025 per il deposito di note scritte. La predetta ordinanza risulta comunicata al difensore della appellante a mezzo P.E.C. in data 16-4-2025. Non sono state depositate né dalla ricorrente in appello né dall'appellato, che non si è costituito in giudizio, note scritte nel suddetto termine del 27-6-2025. Conseguentemente si deve dichiarare l'appello improcedibile e dichiarare nulla sulle spese in difetto di costituzione di parte appellata. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, deve darsi atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.;
- dichiara nulla sulle spese;
- ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Roma 3-7-2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
BE LO NN AR IA
R.G. 4789/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott.ssa IA NN AR Presidente dott. LO BE Consigliere relatore dott.ssa Giammarco Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 4789/2022 vertente: TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Giannetto Valli n. 93, presso lo studio dell'Avv. Ferrara Carmelo Fabrizio, che la rappresenta e la difende per procura allegata telematicamente all'atto di appello – appellante. E
, nato a [...] il [...] – appellato, non costituito. Controparte_1
E Procuratore Generale della Corte d'Appello di Roma - intervenuto. Fatto e diritto
, con ricorso depositato il 12-9-2022 ha proposto appello, nei confronti Parte_1 di , avverso la sentenza n. 295/2022 dell'11-2-2022, con cui il Tribunale di Controparte_1
Velletri, nel giudizio di separazione instaurato nei suoi confronti da , con il Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio in data 10-4-1994 e dalla cui unione erano nati i figli
(25-2-1998) e (25-4-2001), dopo avere pronunciato sentenza non Per_1 Per_2 definitiva di separazione, ed a seguito di accordo delle parti, ha assegnato alla resistente la casa coniugale sita in Velletri, via delle Mura n. 59, int. 8; ha posto a carico del ricorrente, a titolo di mantenimento dei figli conviventi con la madre, la somma mensile di euro 500,00 per ciascun figlio (da versarsi direttamente sui conti correnti di quelli), ed a titolo di mantenimento della resistente la somma mensile di euro 400,00 (da versare in favore della stessa), nonché la ulteriore somma di euro 500,00 mensili nel caso di stipula del contratto di locazione della abitazione da parte della figlia , quale contributo per le spese Per_1 universitarie e fino all'esaurimento del corso di studi, in tutti i casi con la rivalutazione come per legge;
ha posto le spese straordinarie per i figli a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; ha compensato le spese stante l'intervenuto accordo delle parti. Con l'atto di appello , deducendo che il Tribunale non aveva Parte_1 correttamente inteso il contenuto della scrittura privata del 20-2-2020 incorrendo in travisamento del fatto e che aveva proposto istanza di correzione materiale della sentenza di primo grado, su cui il Tribunale ancora non si era pronunciato, ha chiesto, in riforma della impugnata sentenza, di porre a carico dell'appellato il versamento della maggiore somma di euro 1.800,00, di cui euro 500,00 a titolo di contributo per ciascun figlio con sé convivente ed euro 800,00 quale mantenimento della appellante medesima. Con decreto presidenziale del 12-10-2022 sono stati assegnati i termini per la notifica del ricorso (7-4-2023) e la costituzione di parte appellata (6-7-2023), fissandosi per la comparizione delle parti l'udienza del 5-10-2023, poi definitivamente differita al 19-9-2024. Con decreto presidenziale del 3-9-2024 (che risulta comunicato al difensore costituito della appellante in data 4-9-2024) è stata disposta la trattazione cartolare della prima udienza di trattazione del 19-9-2024, disponendosi la sostituzione della udienza con il deposito di note scritte fino alla data di udienza.
R.G. 4789/2022 2
Con atto in data 6-9-2024 il P.G. ha affermato il mancato riscontro di interessi relativi a minorenni e pertanto di non poter avanzare rilievi di merito sulla sentenza di primo grado, che è immune da vizi di legittimità. Poiché non sono state depositate note scritte per la udienza cartolare del 19-9-2024 né dalla appellante né dall'appellato, il quale non si è costituito in giudizio, la Corte con ordinanza in data 9-4-2025 ha fissato ai sensi degli artt. 127 ter, 5 comma, e 348 c.p.c., il nuovo termine perentorio del 27-6-2025 per il deposito di note scritte. La predetta ordinanza risulta comunicata al difensore della appellante a mezzo P.E.C. in data 16-4-2025. Non sono state depositate né dalla ricorrente in appello né dall'appellato, che non si è costituito in giudizio, note scritte nel suddetto termine del 27-6-2025. Conseguentemente si deve dichiarare l'appello improcedibile e dichiarare nulla sulle spese in difetto di costituzione di parte appellata. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, deve darsi atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.;
- dichiara nulla sulle spese;
- ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Roma 3-7-2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
BE LO NN AR IA
R.G. 4789/2022