Articolo 9 della Legge 17 luglio 1954, n. 600
Articolo 8Articolo 10
Versione
26 agosto 1954
Art. 9.
Il diritto di verificazione prima, nei casi di rilegalizzazione di strumenti per pesare e misurare, e' dovuto solo quando occorra procedere alla rinnovazione dei bolli permanenti di verificazione, o quando si sia proceduto alla sostituzione di qualcuno degli organi principali.
Entrata in vigore il 26 agosto 1954