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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta
in decisione all'udienza collegiale del 18/12/2024
d a
OGGETTO: Parte_1
Appalto: altre ipotesi ex
, , rappresentati e difesi dall'avv. MARAGNA Parte_2 Parte_1
, elettivamente domiciliati in VIA CAMPOROSOLO 26 37047 SAN art. 1655 e ss. cc (ivi Pt_3
compresa l'azione ex presso il suo studio Parte_4
APPELLANTI 1669cc)
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FIORI GIANLUIGI, elettivamente domiciliata in VIA MATTEOTTI 56 CREMA
presso il suo studio
APPELLATA pagina 1 di 15 In punto: appello a sentenza n. 453/2023 del Tribunale di Cremona in data
26/08/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: in riforma dell'impugnata sentenza n. 453/2023 del Tribunale di
Cremona, pubblicata il 04.09.2023:
Nel merito: revocarsi, annullarsi e dichiararsi di nessun effetto il decreto ingiuntivo
n. 167/2017, n. 3420/2016 R.G. del Tribunale di Cremona, perché infondato,
ingiusto ed illegittimo in fatto e diritto per i motivi di cui agli atti;
- per l'effetto
condannare a restituire a Controparte_1 Controparte_2
(già la somma di €. 8.524,36 Parte_1
corrisposta a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo n. 167/2017, n. 3420/2016 R.G.
In via riconvenzionale: - disporsi la riduzione del prezzo della merce e delle opere
realizzate dall'opponente per tutte le ragioni esposte in atti;
- accertarsi e
dichiararsi dovuto il pagamento da parte di nei Controparte_1
confronti di (già Controparte_2 Parte_1
dell'importo di €. 113.600,00 o dell'importo minore o maggiore che risulterà di
giustizia, a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento di
e, per l'effetto, condannarsi Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
dell'importo di €. 113.600,00 o dell'importo Parte_1
minore o maggiore che risulterà di giustizia per tutto quanto esposto in atti;
- in subordine, dichiararsi la compensazione di detto credito con l'importo che
pagina 2 di 15 eventualmente dovesse risultare dovuto da (già Controparte_2 [...]
a fino a reciproca Parte_1 Controparte_1
concorrenza.
In ogni caso: - accertarsi che nulla è dovuto da (già Controparte_2 [...]
, dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_1 Parte_1 [...]
a per le ragioni tutte di cui agli CP_3 CP_1 Controparte_1
atti;
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre
accessori di legge, con condanna della parte appellata alla restituzione di quanto
incassato a titolo di rifusione delle spese di primo grado.
In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sul seguente
capitolo di prova: 14. “Vero che il costo medio orario dei dipendenti di
[...]
ammonta ad €. 40,00 per ora?”; Si indicano a testi i sigg.ri Parte_1 Tes_1
il legale rappresentante pro tempore di
[...] Testimone_2 CP_4
il legale rappresentante pro tempore di RI & RI S.r.l.,
[...] Tes_3
, , Ing.
[...] Testimone_4 Persona_1
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati e in denegata
ipotesi di loro ammissione si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi
sopra indicati a prova diretta.
Si chiede sia disposta CTU volta ad accertare i vizi e i difetti delle opere eseguite da
sui veicoli GG RT MAXXI, VE DA e sui n. 5 kit di CP_1
ibridazione, la congruità del valore degli interventi, compresi i pezzi e componenti
utilizzati, e delle opere di ripristino eseguite da sui veicoli Controparte_5
VE DA 0Q, e sui n. 5 kit di ibridazione effettuate da Controparte_6 pagina 3 di 15 e accertarsi la diminuzione del prezzo delle opere sopracitate Controparte_2
in conseguenza dei vizi, difetti e mancanze indicate in atti.
Dell'appellato: In via preliminare: Dichiarare l'appello proposto improcedibile e/o
inammissibile; Dichiarare l'appello proposto manifestamente infondato;
In via principale nel merito: Respingere ogni domanda ex adverso proposta,
confermando la sentenza del Tribunale di Cremona, in questa sede impugnata.
Comunque, confermare il decreto ingiuntivo n. 167/17 del Tribunale di Cremona
opposto.
In via subordinata: Comunque condannare , ora Parte_1 Controparte_2
[...
al pagamento dell'importo di € 7.686,00 come contenuto nel decreto ingiuntivo
n. 167/17, o a quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita riterrà di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: Si chiede il rigetto di ogni istanza istruttoria avversaria.
Con vittoria di spese e compenso di tutti i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato il 10/04/2017 , Parte_1
e chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_3
167/2017 del Tribunale di Cremona con il quale era stato ingiunto loro di pagare a favore di la somma di € 7.686,00, oltre interessi e Controparte_1
spese a saldo della fattura 281/2015.
Deducevano gli opponenti che:
Contr nel settembre 2014 si erano rivolti a per richiedere la trasformazione bimodale pagina 4 di 15 (alimentazione benzina/elettrico) dei veicoli VE DA 0Q e GG RT XX
(di proprietà del loro cliente finale , i quali venivano poi restituiti Controparte_4
nel novembre 2014 presentando difetti;
in particolare il veicolo VE DA non era completamente ibridizzato, tant'è che il
Contr 25.11.2014 veniva riconsegnato a per il suo completamento e per l'eliminazione delle difformità riscontrate;
in data 08.04.2015 l'opponente richiedeva anche la fornitura di n. 5 Kit di trasformazione, da installare su ulteriori veicoli che presentavano CP_6
Contr anch'essi difetti, che si impegnava ad eliminare;
conseguentemente le parti concordavano che il saldo del prezzo dei kit sarebbe avvenuto solo una volta ultimata a regola d'arte la trasformazione del mezzo VE
DA, che tuttavia veniva riconsegnato nel giugno 2015 nelle medesime condizioni;
erano stati quindi costretti ad intervenire a proprie cure e spese per provvedere alla eliminazione dei lamentati difetti, e a risolvere il contratto stipulato con , CP_4
subendo un danno, di cui in via riconvenzionale chiedevano ristoro, pari ad €
113.600 (per spese di interventi, pagamento di penali e mancato guadagno) come evidenziato nella perizia di parte dell'ing Per_1
Si costituiva la società opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Esponevache:
il credito azionato riguardava solamente il saldo della fornitura dei 5 kit di ibridazione, mentre i lavori riguardanti l'VE DA ed il erano Controparte_6
pagina 5 di 15 stati già eseguiti mesi prima dell'ordine oggetto di causa ed erano stati regolarmente pagati senza alcuna contestazione in merito;
negava che fosse intervenuto alcun accordo per la sospensione del pagamento del saldo;
contestava altresì gli importi richiesti ex adverso non essendo stato né allegato né
provato che i presunti interventi sostenuti fossero inerenti alle predette forniture, né
tanto meno dimostrato il pagamento di penali od il mancato guadagno.
La causa era istruita con l'assunzione della prova testimoniale.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti, confermava il decreto ingiuntivo con condanna dei medesimi al rimborso delle spese di lite.
Rilevava il giudice che sia i veicoli (VE e ) sia i Kit di ibridazione erano CP_6
stati sottoposti a modifiche così da rendere impossibile la loro verifica al momento della loro consegna alla parte opponente.
Emergeva in particolare all'esito dell'istruttoria (testi ) che: Tes_5 Tes_6
gli interventi richiesti alla sia per il RT GG XX sia per i Parte_5
kit di ibridazione non erano finalizzati alla riparazione di difetti, ma alla realizzazione di un nuovo prototipo più performante che rispondesse a nuove specifiche richieste da Controparte_2
il RT GG funzionava in modalità elettrica ed era stato portato in fiera;
Contr la RI e RI non era intervenuta sui kit forniti da , ma aveva realizzato nuovi kit per una nuova configurazione;
pagina 6 di 15 quanto alle voci più consistenti di penali (€ 35.000) e mancato guadagno (€ 70.000)
erano rimaste del tutto sfornite di prova;
quanto agli interventi di ripristino (€ 4.239 doc. 17) contabilizzati in un consuntivo emesso da al cliente non era stato né dedotto né dimostrato Controparte_2 CP_4
che non fosse stato pagato.
Avverso la sentenza , e Parte_1 Parte_1 Controparte_3
proponevano appello reiterando le domande tutte già svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e comunque in via subordinata per la condanna degli appellanti al pagamento della soma portata nel decreto ingiuntivo.
All'udienza collegiale del 18/12/2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti lamentano erronea valutazione dei fatti e delle prove orali.
Ritengono che le testimonianze di , e Ing. Testimone_3 Testimone_1
confermavano che, a seguito degli interventi eseguiti dalla Persona_1
Contr
, i veicoli e i kit di ibridazione erano viziati e non correttamente funzionanti.
Quindi, anche in assenza di una loro possibile verifica tecnica sostengono che erano
Contr state provate le loro condizioni al momento della loro consegna da parte
Sottolineano che erroneamente il giudice aveva dato maggior credito alle dichiarazioni del teste (dipendente di , che si era Tes_7 Parte_5 pagina 7 di 15 limitato a riferire in merito alla realizzazione di nuovi kit di ibridazione,
confondendo i due diversi interventi realizzati da RI e RI s.r.l. su richiesta di Controparte_2
Viceversa il teste aveva dichiarato che quest'ultima si era rivolta alla società Tes_3
e RI srl anche per acquistare i componenti che servivano alla Pt_5
Contr sistemazione e messa in funzione dei kit già in precedenza fornitigli da;
anche l'Ing. aveva confermato che i kit di ibridazione erano viziati Persona_1
in quanto le batterie si scaricavano troppo in fretta e per questo l' si Controparte_2
era rivolta a Parte_5
Se pure veva confermato che il GG RT XX funzionava in modalità Tes_5
ibrida, il giudice non aveva considerato che ciò che era stato contestato era l'assenza degli standard di prestazione garantiti dall'appellata come confermato in particolare dal teste . Tes_3
Quanto infine al veicolo VE DA gli appellanti criticano la sentenza ove il
Giudice, data per pacifica la sussistenza dei vizi, si era limitato a considerare sfornite di prova le domande di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno.
A tal proposito richiamano le fatture relative a pezzi di ricambio e attività per il ripristino dei mezzi VE DA e GG RT XX (docc. 10-11,17),.
componenti necessarie al ripristino dei 5 kit di ibridazione viziati (doc. 16), attività di sviluppo e progettazione di nuovi kit (docc. 13,15) e lamentano di aver dovuto risolvere il contratto con perdendo l'affare del valore di €. 45.000,00. CP_4
Criticano la sentenza dove in riferimento alla domanda di riduzione di prezzo, il pagina 8 di 15 Giudice aveva ritenuto impossibile valutarne la fondatezza in virtù del fatto che il veicolo VE DA era stato riportato allo stato iniziale, tantopiù che i testi e Tes_8
confermavano che al momento della riconsegna all' mancava Tes_1 Pt_6 CP_2
tutta la componentistica elettrica per la trasformazione.
Con il secondo motivo confidando nell'accoglimento delle censure chiedono la riforma della sentenza in punto alla condanna alle spese di lite con restituzione di quanto indebitamente pagato.
***
L'appello va rigettato.
Gli appellanti lamentano un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare il fatto che il giudice abbia dato maggior credito al teste rispetto Tes_5
alle dichiarazioni rese dai testi , e in ordine alla Tes_8 Tes_1 Per_1
Contr sussistenza di vizi e difetti nei 5 Kit forniti da e nei veicoli VE DA e RT
GG XX sui quali la stessa aveva eseguito interventi di ibridazione.
Va innanzi tutto evidenziato che il decreto ingiuntivo opposto era richiesto per il solo
Contr saldo (€ 7.686) della fattura n. 281/2015 del 30/04/2015 (dell'importo
Cont complessivo di € 19.215-doc. 2b fs relativa alla fornitura di n. 5 Kit di ibridazione, per la quale erano stati già regolarmente pagati due acconti.
L'ordine di questi 5 Kit veniva concluso in data 08/04/2015 con l'accettazione
Contr dell'offerta inviata da il 30/03/2015 (doc. 2a), pertanto a distanza di 6 mesi dalle fatture (del 30/09/2014 e 17/10/2014-docc- 3-4), regolarmente saldate, relative
Contr agli interventi già eseguiti da sopra i veicoli DA e RT GG XX.
pagina 9 di 15 Gli appellanti sostengono, quanto all'intervento sul GG RT Maxi ed alla fornitura dei 5 kit di ibridazione (composti da diversi dispositivi elettrici ed elettronici fabbricati in serie), che questi risultavano viziati e pertanto inutilizzabili.
A tal proposito correttamente il giudice di primo grado evidenziava che il teste collaboratore di chiariva (in risposta ai capitoli 21, 31- Tes_5 Parte_5
33,37) che le loro fatture (docc. 11 e 16 fs non riguardavano pezzi di Parte_7
ricambio per il veicolo XX o per la sistemazione dei n. 5 kit CP_6
Contr consegnati da ma il materiale e la mano d'opera per lo studio, la progettazione ed i test per una nuova conformazione del veicolo e per la CP_6
realizzazione di un prototipo.
In particolare con riguardo al mezzo confermava:”.. noi siamo Tes_5 CP_6
stati contattati dall' in quanto distributori della DMC in quanto sul Controparte_2
era già installato un inverter di tale ditta;
quando ho visionato il CP_6
il veicolo era già bimodale nel senso che era già montato anche un CP_6
motore elettrico e si poteva selezionare la modalità benzina o elettrica; ci avevano
contattato in quanto l' voleva realizzare delle modalità più Controparte_2
performanti sul veicolo;
ad esempio l' voleva che il cambio di Controparte_2
modalità da benzina a elettrico fosse possibile anche con il mezzo in movimento;
voleva che il mezzo fosse in condizioni di effettuare salite impegnative in modalità
elettrica e con il motore che era installato non era possibile in quanto si scaldava
eccessivamente; la funzione servosterzo era comandata solo dal motore a benzina;
c'erano poi altre richieste, c'era un capitolato tecnico in cui ci erano state richieste
una trentina di modifiche che ora non ricordo con precisione, dovrei vedere il
pagina 10 di 15 capitolato; abbiamo provato il mezzo e funzionava in modalità elettrica ma non
aveva le prestazioni che ci erano state richieste dall'Officina tra cui quelle CP_2
che ho indicato prima”.
Il teste , legale rappresentante di , chiariva che il veicolo GG Tes_6 CP_4
RT, portato in fiera a Rimini era funzionante.
Mentre il teste , all'epoca dipendente , precisava che “i Testimone_3 CP_4
veicoli non funzionavano secondo quanto ci aspettavamo” aggiungendo che “…il
non rispettava i parametri che avevamo prefissato, intendo Controparte_6
quello che era stato deciso a livello di progetto secondo gli accordi con l' CP_2
.
[...]
Non risulta tuttavia provato che “i parametri prefissati con l' fossero Controparte_2
Contr stati concordati e pattuiti con la , ciò che risulta è che successivamente veniva incaricata la di fare dei test per progettare una nuova Parte_5
conformazione sulla base di un capitolato tecnico preciso a dimostrazione che in
Contr precedenza tali richieste non erano state manifestate alla .
Il teste infatti chiarisce: “ADR: la RI e RI nell'occasione non si è Tes_9
limitata a fornire del materiale ma abbiamo eseguito dei test per progettare la nuova
conformazione del veicolo GG RT Maxi: in particolare abbiamo definito a
livello di calcolo un nuovo schema elettrico, un nuovo tipo di motore elettrico e un
nuovo tipo di inverter;
l'inverter l'abbiamo acquistato (noi siamo distributori
italiani della ditta DMC che è una ditta tedesca); la scheda interfaccia l'abbiamo
realizzata noi e fornita all' e l'abbiamo anche installata per definire Controparte_2
la prima campionatura cioè per fare un prototipo; per quanto riguarda il motore, pagina 11 di 15 valutato il tipo di motore che serviva, abbiamo acquistato noi come RI e
RI il motore per il prototipo, mentre per i veicoli successivamente realizzati da
è stata quest'ultima ad acquistarli direttamente sul mercato”. Controparte_2
Le fatture di settembre-dicembre 2015 e agosto-dicembre 2016 (docc. 11, 16) di e RI, come confermato dal teste riguardavano quindi i Pt_5 Tes_5
materiali e la mano d'opera attinenti a questa nuova fase di sperimentazione.
Quanto ai Kit gli appellanti lamentano la presenza di difetti, ma dall'istruttoria ciò
non emergeva.
A tal proposito il teste chiariva che: “le fatture che mi vengono rammostrate Tes_5
sono relative alla prima fornitura della nuova configurazione del nuovo kit di
ibridizzazione; non abbiamo sistemato i kit che erano stati forniti dalla ma CP_1
abbiamo realizzato dei kit nuovi”.
I kit come confermato dal teste “sono costituiti da centraline, inverter, Tes_1
motore elettrico ed altre componentistiche;
i vari componenti non sono assemblati e
riguardano solo la parte elettrica del motore”.
Contr I 5 Kit forniti da nell'aprile 2015 erano perciò antecedenti alla fase di sperimentazione successivamente compiuta da dietro esplicita Parte_5
richiesta di quindi ancora una volta non è stato provato che questi Controparte_2
presentassero di per sé difetti.
Anche le dichiarazioni del ctp ing. nulla aggiungono sul punto, dal Per_1
momento che, come si legge nella sua relazione (pag.2 doc. 6), visionava solo in data
08/02/2016 i veicoli ed VE DA, quando, per espressa ammissione CP_6
pagina 12 di 15 degli appellanti, l' era già intervenuta mesi prima sui medesimi. Controparte_2
In particolare per quanto riguarda il mezzo VE DA il fatto che mancasse la componentistica elettrica era poi legato ad un problema di omologazione del veicolo.
Il teste infatti (in risposta al cap. 50) riferiva: “confermo, il mezzo ci è stato Tes_3
riconsegnato (nel luglio 2015) come era uscito dalla fabbrica, senza ibridizzazione,
questo perché nel frattempo era sorto un problema con l'omologazione del mezzo,
nel senso che a breve non sarebbe stato più possibile immatricolare il mezzo VE
sulla scorta delle caratteristiche del motore (livello di emissioni) e dunque doveva
essere immatricolato a breve in quanto poi non sarebbe stato più possibile farlo né
come ibrido nè come mezzo non ibrido”.
Quanto ai Kit i problemi indicati dal ctp nella sua relazione, ovvero Per_1
l'errata taratura della centralina, l'errato collegamento dei led indicatori della batteria, l'errata programmazione della fase di ricarica, sono tutte operazioni da effettuarsi necessariamente dopo la loro installazione sui veicoli, ciò che competeva alla stessa Controparte_2
Alla luce di quanto sopra non risulta provata la fondatezza dell'opposizione.
Contr Tanto più se si considera che i lavori eseguiti da sui veicoli GG RT
XX e VE DA erano già stati eseguiti e regolarmente pagati all'emissione delle relative fatture (del 30/09/2014 e 17/10/2014-docc- 3-4).
Va comunque evidenziato quanto ai costi richiesti per i presunti interventi di riparazione eseguiti sui veicoli GG RT XX e VE DA e sui kit di ibridazione che:
pagina 13 di 15 le fatture di RI e RI (docc. 11,13,16) come sopra ricordato non attengono a riparazioni ma a materiale, test e progettazioni per nuovi Kit e prototipi;
non è stato né allegato né provato che i consuntivi emessi da a Controparte_2
(del giugno e del dicembre 2015-docc.10,17) non siano stati CP_4
regolarmente saldati.
Nessuna prova né concreta allegazione vi è infine di pagamento di penali a carico di né di danni per mancato guadagno collegati in rapporto di causalità Controparte_5
con l'attività compiuta dall'appellata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 113.600)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 453/2023 del Tribunale di
Cremona in data 26/08/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.977 per la “fase di studio”, euro 1.911 per la “fase introduttiva” ed euro 5.103 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
pagina 14 di 15 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 15 di 15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta
in decisione all'udienza collegiale del 18/12/2024
d a
OGGETTO: Parte_1
Appalto: altre ipotesi ex
, , rappresentati e difesi dall'avv. MARAGNA Parte_2 Parte_1
, elettivamente domiciliati in VIA CAMPOROSOLO 26 37047 SAN art. 1655 e ss. cc (ivi Pt_3
compresa l'azione ex presso il suo studio Parte_4
APPELLANTI 1669cc)
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FIORI GIANLUIGI, elettivamente domiciliata in VIA MATTEOTTI 56 CREMA
presso il suo studio
APPELLATA pagina 1 di 15 In punto: appello a sentenza n. 453/2023 del Tribunale di Cremona in data
26/08/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: in riforma dell'impugnata sentenza n. 453/2023 del Tribunale di
Cremona, pubblicata il 04.09.2023:
Nel merito: revocarsi, annullarsi e dichiararsi di nessun effetto il decreto ingiuntivo
n. 167/2017, n. 3420/2016 R.G. del Tribunale di Cremona, perché infondato,
ingiusto ed illegittimo in fatto e diritto per i motivi di cui agli atti;
- per l'effetto
condannare a restituire a Controparte_1 Controparte_2
(già la somma di €. 8.524,36 Parte_1
corrisposta a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo n. 167/2017, n. 3420/2016 R.G.
In via riconvenzionale: - disporsi la riduzione del prezzo della merce e delle opere
realizzate dall'opponente per tutte le ragioni esposte in atti;
- accertarsi e
dichiararsi dovuto il pagamento da parte di nei Controparte_1
confronti di (già Controparte_2 Parte_1
dell'importo di €. 113.600,00 o dell'importo minore o maggiore che risulterà di
giustizia, a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento di
e, per l'effetto, condannarsi Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
dell'importo di €. 113.600,00 o dell'importo Parte_1
minore o maggiore che risulterà di giustizia per tutto quanto esposto in atti;
- in subordine, dichiararsi la compensazione di detto credito con l'importo che
pagina 2 di 15 eventualmente dovesse risultare dovuto da (già Controparte_2 [...]
a fino a reciproca Parte_1 Controparte_1
concorrenza.
In ogni caso: - accertarsi che nulla è dovuto da (già Controparte_2 [...]
, dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_1 Parte_1 [...]
a per le ragioni tutte di cui agli CP_3 CP_1 Controparte_1
atti;
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre
accessori di legge, con condanna della parte appellata alla restituzione di quanto
incassato a titolo di rifusione delle spese di primo grado.
In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sul seguente
capitolo di prova: 14. “Vero che il costo medio orario dei dipendenti di
[...]
ammonta ad €. 40,00 per ora?”; Si indicano a testi i sigg.ri Parte_1 Tes_1
il legale rappresentante pro tempore di
[...] Testimone_2 CP_4
il legale rappresentante pro tempore di RI & RI S.r.l.,
[...] Tes_3
, , Ing.
[...] Testimone_4 Persona_1
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati e in denegata
ipotesi di loro ammissione si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi
sopra indicati a prova diretta.
Si chiede sia disposta CTU volta ad accertare i vizi e i difetti delle opere eseguite da
sui veicoli GG RT MAXXI, VE DA e sui n. 5 kit di CP_1
ibridazione, la congruità del valore degli interventi, compresi i pezzi e componenti
utilizzati, e delle opere di ripristino eseguite da sui veicoli Controparte_5
VE DA 0Q, e sui n. 5 kit di ibridazione effettuate da Controparte_6 pagina 3 di 15 e accertarsi la diminuzione del prezzo delle opere sopracitate Controparte_2
in conseguenza dei vizi, difetti e mancanze indicate in atti.
Dell'appellato: In via preliminare: Dichiarare l'appello proposto improcedibile e/o
inammissibile; Dichiarare l'appello proposto manifestamente infondato;
In via principale nel merito: Respingere ogni domanda ex adverso proposta,
confermando la sentenza del Tribunale di Cremona, in questa sede impugnata.
Comunque, confermare il decreto ingiuntivo n. 167/17 del Tribunale di Cremona
opposto.
In via subordinata: Comunque condannare , ora Parte_1 Controparte_2
[...
al pagamento dell'importo di € 7.686,00 come contenuto nel decreto ingiuntivo
n. 167/17, o a quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita riterrà di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: Si chiede il rigetto di ogni istanza istruttoria avversaria.
Con vittoria di spese e compenso di tutti i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato il 10/04/2017 , Parte_1
e chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_3
167/2017 del Tribunale di Cremona con il quale era stato ingiunto loro di pagare a favore di la somma di € 7.686,00, oltre interessi e Controparte_1
spese a saldo della fattura 281/2015.
Deducevano gli opponenti che:
Contr nel settembre 2014 si erano rivolti a per richiedere la trasformazione bimodale pagina 4 di 15 (alimentazione benzina/elettrico) dei veicoli VE DA 0Q e GG RT XX
(di proprietà del loro cliente finale , i quali venivano poi restituiti Controparte_4
nel novembre 2014 presentando difetti;
in particolare il veicolo VE DA non era completamente ibridizzato, tant'è che il
Contr 25.11.2014 veniva riconsegnato a per il suo completamento e per l'eliminazione delle difformità riscontrate;
in data 08.04.2015 l'opponente richiedeva anche la fornitura di n. 5 Kit di trasformazione, da installare su ulteriori veicoli che presentavano CP_6
Contr anch'essi difetti, che si impegnava ad eliminare;
conseguentemente le parti concordavano che il saldo del prezzo dei kit sarebbe avvenuto solo una volta ultimata a regola d'arte la trasformazione del mezzo VE
DA, che tuttavia veniva riconsegnato nel giugno 2015 nelle medesime condizioni;
erano stati quindi costretti ad intervenire a proprie cure e spese per provvedere alla eliminazione dei lamentati difetti, e a risolvere il contratto stipulato con , CP_4
subendo un danno, di cui in via riconvenzionale chiedevano ristoro, pari ad €
113.600 (per spese di interventi, pagamento di penali e mancato guadagno) come evidenziato nella perizia di parte dell'ing Per_1
Si costituiva la società opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Esponevache:
il credito azionato riguardava solamente il saldo della fornitura dei 5 kit di ibridazione, mentre i lavori riguardanti l'VE DA ed il erano Controparte_6
pagina 5 di 15 stati già eseguiti mesi prima dell'ordine oggetto di causa ed erano stati regolarmente pagati senza alcuna contestazione in merito;
negava che fosse intervenuto alcun accordo per la sospensione del pagamento del saldo;
contestava altresì gli importi richiesti ex adverso non essendo stato né allegato né
provato che i presunti interventi sostenuti fossero inerenti alle predette forniture, né
tanto meno dimostrato il pagamento di penali od il mancato guadagno.
La causa era istruita con l'assunzione della prova testimoniale.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti, confermava il decreto ingiuntivo con condanna dei medesimi al rimborso delle spese di lite.
Rilevava il giudice che sia i veicoli (VE e ) sia i Kit di ibridazione erano CP_6
stati sottoposti a modifiche così da rendere impossibile la loro verifica al momento della loro consegna alla parte opponente.
Emergeva in particolare all'esito dell'istruttoria (testi ) che: Tes_5 Tes_6
gli interventi richiesti alla sia per il RT GG XX sia per i Parte_5
kit di ibridazione non erano finalizzati alla riparazione di difetti, ma alla realizzazione di un nuovo prototipo più performante che rispondesse a nuove specifiche richieste da Controparte_2
il RT GG funzionava in modalità elettrica ed era stato portato in fiera;
Contr la RI e RI non era intervenuta sui kit forniti da , ma aveva realizzato nuovi kit per una nuova configurazione;
pagina 6 di 15 quanto alle voci più consistenti di penali (€ 35.000) e mancato guadagno (€ 70.000)
erano rimaste del tutto sfornite di prova;
quanto agli interventi di ripristino (€ 4.239 doc. 17) contabilizzati in un consuntivo emesso da al cliente non era stato né dedotto né dimostrato Controparte_2 CP_4
che non fosse stato pagato.
Avverso la sentenza , e Parte_1 Parte_1 Controparte_3
proponevano appello reiterando le domande tutte già svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e comunque in via subordinata per la condanna degli appellanti al pagamento della soma portata nel decreto ingiuntivo.
All'udienza collegiale del 18/12/2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti lamentano erronea valutazione dei fatti e delle prove orali.
Ritengono che le testimonianze di , e Ing. Testimone_3 Testimone_1
confermavano che, a seguito degli interventi eseguiti dalla Persona_1
Contr
, i veicoli e i kit di ibridazione erano viziati e non correttamente funzionanti.
Quindi, anche in assenza di una loro possibile verifica tecnica sostengono che erano
Contr state provate le loro condizioni al momento della loro consegna da parte
Sottolineano che erroneamente il giudice aveva dato maggior credito alle dichiarazioni del teste (dipendente di , che si era Tes_7 Parte_5 pagina 7 di 15 limitato a riferire in merito alla realizzazione di nuovi kit di ibridazione,
confondendo i due diversi interventi realizzati da RI e RI s.r.l. su richiesta di Controparte_2
Viceversa il teste aveva dichiarato che quest'ultima si era rivolta alla società Tes_3
e RI srl anche per acquistare i componenti che servivano alla Pt_5
Contr sistemazione e messa in funzione dei kit già in precedenza fornitigli da;
anche l'Ing. aveva confermato che i kit di ibridazione erano viziati Persona_1
in quanto le batterie si scaricavano troppo in fretta e per questo l' si Controparte_2
era rivolta a Parte_5
Se pure veva confermato che il GG RT XX funzionava in modalità Tes_5
ibrida, il giudice non aveva considerato che ciò che era stato contestato era l'assenza degli standard di prestazione garantiti dall'appellata come confermato in particolare dal teste . Tes_3
Quanto infine al veicolo VE DA gli appellanti criticano la sentenza ove il
Giudice, data per pacifica la sussistenza dei vizi, si era limitato a considerare sfornite di prova le domande di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno.
A tal proposito richiamano le fatture relative a pezzi di ricambio e attività per il ripristino dei mezzi VE DA e GG RT XX (docc. 10-11,17),.
componenti necessarie al ripristino dei 5 kit di ibridazione viziati (doc. 16), attività di sviluppo e progettazione di nuovi kit (docc. 13,15) e lamentano di aver dovuto risolvere il contratto con perdendo l'affare del valore di €. 45.000,00. CP_4
Criticano la sentenza dove in riferimento alla domanda di riduzione di prezzo, il pagina 8 di 15 Giudice aveva ritenuto impossibile valutarne la fondatezza in virtù del fatto che il veicolo VE DA era stato riportato allo stato iniziale, tantopiù che i testi e Tes_8
confermavano che al momento della riconsegna all' mancava Tes_1 Pt_6 CP_2
tutta la componentistica elettrica per la trasformazione.
Con il secondo motivo confidando nell'accoglimento delle censure chiedono la riforma della sentenza in punto alla condanna alle spese di lite con restituzione di quanto indebitamente pagato.
***
L'appello va rigettato.
Gli appellanti lamentano un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare il fatto che il giudice abbia dato maggior credito al teste rispetto Tes_5
alle dichiarazioni rese dai testi , e in ordine alla Tes_8 Tes_1 Per_1
Contr sussistenza di vizi e difetti nei 5 Kit forniti da e nei veicoli VE DA e RT
GG XX sui quali la stessa aveva eseguito interventi di ibridazione.
Va innanzi tutto evidenziato che il decreto ingiuntivo opposto era richiesto per il solo
Contr saldo (€ 7.686) della fattura n. 281/2015 del 30/04/2015 (dell'importo
Cont complessivo di € 19.215-doc. 2b fs relativa alla fornitura di n. 5 Kit di ibridazione, per la quale erano stati già regolarmente pagati due acconti.
L'ordine di questi 5 Kit veniva concluso in data 08/04/2015 con l'accettazione
Contr dell'offerta inviata da il 30/03/2015 (doc. 2a), pertanto a distanza di 6 mesi dalle fatture (del 30/09/2014 e 17/10/2014-docc- 3-4), regolarmente saldate, relative
Contr agli interventi già eseguiti da sopra i veicoli DA e RT GG XX.
pagina 9 di 15 Gli appellanti sostengono, quanto all'intervento sul GG RT Maxi ed alla fornitura dei 5 kit di ibridazione (composti da diversi dispositivi elettrici ed elettronici fabbricati in serie), che questi risultavano viziati e pertanto inutilizzabili.
A tal proposito correttamente il giudice di primo grado evidenziava che il teste collaboratore di chiariva (in risposta ai capitoli 21, 31- Tes_5 Parte_5
33,37) che le loro fatture (docc. 11 e 16 fs non riguardavano pezzi di Parte_7
ricambio per il veicolo XX o per la sistemazione dei n. 5 kit CP_6
Contr consegnati da ma il materiale e la mano d'opera per lo studio, la progettazione ed i test per una nuova conformazione del veicolo e per la CP_6
realizzazione di un prototipo.
In particolare con riguardo al mezzo confermava:”.. noi siamo Tes_5 CP_6
stati contattati dall' in quanto distributori della DMC in quanto sul Controparte_2
era già installato un inverter di tale ditta;
quando ho visionato il CP_6
il veicolo era già bimodale nel senso che era già montato anche un CP_6
motore elettrico e si poteva selezionare la modalità benzina o elettrica; ci avevano
contattato in quanto l' voleva realizzare delle modalità più Controparte_2
performanti sul veicolo;
ad esempio l' voleva che il cambio di Controparte_2
modalità da benzina a elettrico fosse possibile anche con il mezzo in movimento;
voleva che il mezzo fosse in condizioni di effettuare salite impegnative in modalità
elettrica e con il motore che era installato non era possibile in quanto si scaldava
eccessivamente; la funzione servosterzo era comandata solo dal motore a benzina;
c'erano poi altre richieste, c'era un capitolato tecnico in cui ci erano state richieste
una trentina di modifiche che ora non ricordo con precisione, dovrei vedere il
pagina 10 di 15 capitolato; abbiamo provato il mezzo e funzionava in modalità elettrica ma non
aveva le prestazioni che ci erano state richieste dall'Officina tra cui quelle CP_2
che ho indicato prima”.
Il teste , legale rappresentante di , chiariva che il veicolo GG Tes_6 CP_4
RT, portato in fiera a Rimini era funzionante.
Mentre il teste , all'epoca dipendente , precisava che “i Testimone_3 CP_4
veicoli non funzionavano secondo quanto ci aspettavamo” aggiungendo che “…il
non rispettava i parametri che avevamo prefissato, intendo Controparte_6
quello che era stato deciso a livello di progetto secondo gli accordi con l' CP_2
.
[...]
Non risulta tuttavia provato che “i parametri prefissati con l' fossero Controparte_2
Contr stati concordati e pattuiti con la , ciò che risulta è che successivamente veniva incaricata la di fare dei test per progettare una nuova Parte_5
conformazione sulla base di un capitolato tecnico preciso a dimostrazione che in
Contr precedenza tali richieste non erano state manifestate alla .
Il teste infatti chiarisce: “ADR: la RI e RI nell'occasione non si è Tes_9
limitata a fornire del materiale ma abbiamo eseguito dei test per progettare la nuova
conformazione del veicolo GG RT Maxi: in particolare abbiamo definito a
livello di calcolo un nuovo schema elettrico, un nuovo tipo di motore elettrico e un
nuovo tipo di inverter;
l'inverter l'abbiamo acquistato (noi siamo distributori
italiani della ditta DMC che è una ditta tedesca); la scheda interfaccia l'abbiamo
realizzata noi e fornita all' e l'abbiamo anche installata per definire Controparte_2
la prima campionatura cioè per fare un prototipo; per quanto riguarda il motore, pagina 11 di 15 valutato il tipo di motore che serviva, abbiamo acquistato noi come RI e
RI il motore per il prototipo, mentre per i veicoli successivamente realizzati da
è stata quest'ultima ad acquistarli direttamente sul mercato”. Controparte_2
Le fatture di settembre-dicembre 2015 e agosto-dicembre 2016 (docc. 11, 16) di e RI, come confermato dal teste riguardavano quindi i Pt_5 Tes_5
materiali e la mano d'opera attinenti a questa nuova fase di sperimentazione.
Quanto ai Kit gli appellanti lamentano la presenza di difetti, ma dall'istruttoria ciò
non emergeva.
A tal proposito il teste chiariva che: “le fatture che mi vengono rammostrate Tes_5
sono relative alla prima fornitura della nuova configurazione del nuovo kit di
ibridizzazione; non abbiamo sistemato i kit che erano stati forniti dalla ma CP_1
abbiamo realizzato dei kit nuovi”.
I kit come confermato dal teste “sono costituiti da centraline, inverter, Tes_1
motore elettrico ed altre componentistiche;
i vari componenti non sono assemblati e
riguardano solo la parte elettrica del motore”.
Contr I 5 Kit forniti da nell'aprile 2015 erano perciò antecedenti alla fase di sperimentazione successivamente compiuta da dietro esplicita Parte_5
richiesta di quindi ancora una volta non è stato provato che questi Controparte_2
presentassero di per sé difetti.
Anche le dichiarazioni del ctp ing. nulla aggiungono sul punto, dal Per_1
momento che, come si legge nella sua relazione (pag.2 doc. 6), visionava solo in data
08/02/2016 i veicoli ed VE DA, quando, per espressa ammissione CP_6
pagina 12 di 15 degli appellanti, l' era già intervenuta mesi prima sui medesimi. Controparte_2
In particolare per quanto riguarda il mezzo VE DA il fatto che mancasse la componentistica elettrica era poi legato ad un problema di omologazione del veicolo.
Il teste infatti (in risposta al cap. 50) riferiva: “confermo, il mezzo ci è stato Tes_3
riconsegnato (nel luglio 2015) come era uscito dalla fabbrica, senza ibridizzazione,
questo perché nel frattempo era sorto un problema con l'omologazione del mezzo,
nel senso che a breve non sarebbe stato più possibile immatricolare il mezzo VE
sulla scorta delle caratteristiche del motore (livello di emissioni) e dunque doveva
essere immatricolato a breve in quanto poi non sarebbe stato più possibile farlo né
come ibrido nè come mezzo non ibrido”.
Quanto ai Kit i problemi indicati dal ctp nella sua relazione, ovvero Per_1
l'errata taratura della centralina, l'errato collegamento dei led indicatori della batteria, l'errata programmazione della fase di ricarica, sono tutte operazioni da effettuarsi necessariamente dopo la loro installazione sui veicoli, ciò che competeva alla stessa Controparte_2
Alla luce di quanto sopra non risulta provata la fondatezza dell'opposizione.
Contr Tanto più se si considera che i lavori eseguiti da sui veicoli GG RT
XX e VE DA erano già stati eseguiti e regolarmente pagati all'emissione delle relative fatture (del 30/09/2014 e 17/10/2014-docc- 3-4).
Va comunque evidenziato quanto ai costi richiesti per i presunti interventi di riparazione eseguiti sui veicoli GG RT XX e VE DA e sui kit di ibridazione che:
pagina 13 di 15 le fatture di RI e RI (docc. 11,13,16) come sopra ricordato non attengono a riparazioni ma a materiale, test e progettazioni per nuovi Kit e prototipi;
non è stato né allegato né provato che i consuntivi emessi da a Controparte_2
(del giugno e del dicembre 2015-docc.10,17) non siano stati CP_4
regolarmente saldati.
Nessuna prova né concreta allegazione vi è infine di pagamento di penali a carico di né di danni per mancato guadagno collegati in rapporto di causalità Controparte_5
con l'attività compiuta dall'appellata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 113.600)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 453/2023 del Tribunale di
Cremona in data 26/08/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.977 per la “fase di studio”, euro 1.911 per la “fase introduttiva” ed euro 5.103 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
pagina 14 di 15 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 15 di 15