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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/10/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
MA AZ d'RR Presidente
Rita Carosella Consigliere
RC MO FE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 407/2023 R.G., di appello avverso la sentenza n. 100/2023, pronunciata dal Tribunale di Isernia l'8.4.2023 nella controversia n. 247/2018 R.G., avente ad oggetto separazione personale dei coniugi;
TRA
( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Manna, con domiciliazione telematica legale;
APPELLANTE
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Elisabetta Iarussi, con domiciliazione telematica legale;
APPELLATO
NONCHE'
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso;
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1 in riforma della Sentenza n. 100/2023 emessa dal Tribunale di Isernia, pubblicata l'11 aprile 2023, mai notificata, e confermando per il resto i termini di separazione personale dei coniugi,
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al signor CP_1
;
[...]
2) disporre a carico del a titolo di contributo per il mantenimento della Controparte_1 moglie un assegno mensile dell'importo di euro 400,00 o maggiore o Parte_1 minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
3) revocare, per le ragioni tutte esposte in narrativa l'assegno di mantenimento per il figlio autosufficiente, posto a carico della ricorrente in favore del PI Persona_1 dal Giudice di primo grado;
4) in ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato:
Chiede, che l'Ecc.ma Corte d'appello, respinta ogni contraria istanza, voglia rigettare
l'appello proposto.
Per il procuratore generale: letti gli atti, nonché l'appello per conto di , valutata la fondatezza delle Parte_1 ragioni addotte ed ai nuovi elementi addotti, esprime parere favorevole per
l'accoglimento dell'appello per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Isernia che aveva confermato le statuizioni economiche già disposte in sede presidenziale.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 100 pubblicata l'8.4.2023, ha:
• dichiarato la separazione personale di e IU PI;
Parte_1
• rigettato la domanda di addebito proposta dalla;
Parte_1
• onerato la di versare, a titolo di mantenimento del figlio , Parte_1 Per_1 maggiorenne non autosufficiente, entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, nonché di provvedere al pagamento delle spese straordinarie (universitarie, extrascolastiche, sanitarie) sostenute nell'interesse dello stesso figlio, nella misura del 50%, purché concordate e/o documentate ed urgenti;
• determinato in € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente, l'assegno di mantenimento a carico del PI e in favore della;
Parte_1
• disposto la compensazione delle spese processuali.
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato l'11.11.2023, chiedendone la riforma relativamente alle statuizioni relative alla domanda di addebito e a quella di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne.
2 Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 integrale della sentenza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello deve essere dichiarato inammissibile, previo rilievo della sua tardività.
Il rilievo d'ufficio di questioni di mero diritto, quali quelle di natura processuale, è sempre possibile, dovendo le parti avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali: sul punto v. Cass., n. 3432 del 22.2.2016; Cass., n. 24312 del 16.10.2017; Cass., n. 12978 del 30.6.2020, le ultime due in tema di rilievo ufficioso di tardività, nelle quali si precisa che sulla questione processuale le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il contraddittorio e che “l'ordinamento prevede un ampio spettro di controllo, sino alla possibilità che
l'eventuale error in procedendo sia oggetto di ricorso per cassazione ex art. 360, comma
1, n. 4, c.p.c., nel qual caso la corte di legittimità diviene giudice del fatto processuale”).
Al presente giudizio è applicabile il termine lungo di sei mesi, considerato che esso è iniziato nel 2018 e che la versione attuale dell'art. 327 comma 1 c.p.c., modificata per effetto dell'art. 46 comma 17 della legge n. 69/2009 con la sostituzione al termine annuale di quello semestrale, è applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge (4.7.2009), in forza di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 58 comma 1.
La data di pubblicazione della sentenza è l'8.4.2023 (non l'11.4.2023, come erroneamente indicato da parte appellante), e da tale data decorre il termine “lungo” di sei mesi, che, pertanto, scadeva, applicata la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto, mercoledì 8.11.2023.
Nessun rilievo ha, ai fini della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per l'impugnazione, la data di comunicazione della sentenza alle parti a cura della cancelleria (nella specie intervenuta l'11.4.2023), che costituisce adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione, alla quale soltanto fa riferimento l'art. 327 c.p.c.: sul tema Cass., n. 26402/2014, secondo cui “la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione, costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio”; negli stessi termini Cass., n. 3372/2022.
Come ricordato dal giudice di legittimità, alla base dell'art. 327 c.p.c. vi è l'esigenza di bilanciare l'indispensabile esigenza di tutela della certezza del diritto e il diritto di difesa, che viene adeguatamente tutelato dall'ampiezza del termine previsto in caso di mancata notifica della sentenza di primo grado;
per tale ragione la giurisprudenza ha sempre
3 escluso il carattere incolpevole e giustificato della decadenza dal termine “lungo” per impugnare persino nell'ipotesi (qui non ricorrente) di mancato rispetto, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione alle parti, rientrando nei compiti del difensore quello di attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (Cass., n. 36369/2023; Cass., n. 5946/2017; Cass., n. 16194/2015).
In ragione di tanto deve dichiararsi inammissibile l'appello, proposto con ricorso depositato l'11.11.2023, quindi dopo la scadenza (8.11.2023) del termine semestrale dalla data di pubblicazione della sentenza, di cui all'art. 327 comma 1 c.p.c.
2. Alla pronuncia adottata consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, da liquidare in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e ss. mm., per cause di valore indeterminabile e bassa complessità, in misura pari ai valori minimi per fasi di studio e introduttiva.
Ricorrono rispetto all'appellante i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma
1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 100/2023 pronunciata dal Tribunale di
Isernia l'8.4.2023, proposto da , con ricorso depositato l'11.11.2023, nei Parte_1 confronti di Controparte_1
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.738,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 18.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
RC MO FE MA AZ d'RR
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