CA
Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 946/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sardini appellante
e
(c.f. ); CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella D'Amario appellato nonché
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'appello dell'Aquila avente ad oggetto: appello avverso sentenza non definitiva n. 4/2023 del Tribunale di
Pescara, pubblicata in data 3 maggio 2023.
L'udienza del 25 febbraio 2025, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
La causa veniva decisa con la presente sentenza.
Conclusioni dell'appellante:
“Piaccia Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale, annullare, nelle parti sopra dettagliatamente indicate e trascritte, la sentenza del Tribunale di Pescara, n. 4/2023 e depositata il 28.04.2023, rigettando, per
l'effetto la richiesta di autorizzazione al riconoscimento spiegata dal sig. CP_1
in primo grado per i motivi suesposti, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato:
“Voglia l'On. Corte d'Appello adìta - contrariis reiectis -:
in via preliminare ed in rito:
a) accogliere l'eccezione e ritenere nullo e/o inammissibile il gravame per genericità e quindi per violazione degli art. 342 e 434 c.p.c;
b) rigettare la richiesta di annullare, i capi indicati e trascritti della sentenza n. 4/2023, depositata il 28.04.2023 e pubblicata il 3.05.2023, confermando, per l'effetto, la richiesta di autorizzazione al riconoscimento del sig. in primo grado, CP_1
nel merito:
a) rigettare l'appello sicché infondato in fatto e in diritto;
pag. 2/7 b) confermare integralmente le statuizioni di cui alla sentenza di primo grado ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio (primo e secondo grado)”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica:
“ Si chiede rigettarsi l'appello e confermare la sentenza impugnata”.
FATTO E DIRITTO
La sentenza impugnata. Con sentenza non definitiva n. 4/2023, pubblicata in data 3 maggio 2023, il Tribunale di Pescara, su ricorso proposto da nei CP_1
confronti di , autorizzava il ricorrente al riconoscimento della figlia Parte_1
naturale , nata a [...] il [...], e restituiva la Persona_1
causa sul ruolo istruttorio al fine di valutare le modalità di frequentazione della minore da parte del padre e la regolamentazione economica dei relativi rapporti.
Il Tribunale, in particolare, rilevato che risultava incontestata la paternità del CP_1
comunque accertata tramite test del DNA nel corso di precedente giudizio intrapreso a tal fine dalla e poi dalla stessa abbandonato, pur dando atto che per anni il Parte_1
padre si era disinteressato della figlia, riteneva che ciò non fosse d'impedimento al riconoscimento, avuto riguardo al diritto del padre alla genitorialità e considerato l'interesse della minore.
2) Appello. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione sulla Parte_1
base di un unico motivo di appello: si duole l'appellante dell'error in iudicando commesso dal Collegio di primo grado per aver riconosciuto la fondatezza della domanda avanzata dal in maniera automatica, omettendo, pur a fronte del rifiuto CP_1
del consenso da parte dell'altro genitore, di compiere il necessario bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno pag. 3/7 dei genitori. Nel caso di specie il Tribunale, peraltro disattendendo il parere negativo del
Pubblico Ministero, non aveva adeguatamente considerato che il oltre ad CP_1
essersi disinteressato della figlia per tutto il periodo della gravidanza e fino al
Pers compimento dei cinque anni di intendeva ora entrare nella sua vita senza gradualità, con grave pregiudizio per la minore.
3. Si è costituita in giudizio l'appellata contestando nel merito la fondatezza della proposta impugnazione, di cui ha invocato il rigetto, domandando la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
4. La Procura generale ha espresso parere favorevole al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
****
4. Motivi della decisione.
4.1 L'appello è infondato e non merita accoglimento.
L'appellante si duole in sintesi della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Tribunale di Pescara, sostenendo che una corretta valutazione delle stesse avrebbe dimostrato il grave pregiudizio derivante alla minore dal riconoscimento della paternità da parte di Persona_1 CP_1
prevalente sul diritto soggettivo di quest'ultimo al riconoscimento della figlia.
[...]
4.2 Com'è noto il riconoscimento del figlio naturale dà luogo ad un rapporto nel quale il genitore che per primo abbia operato il riconoscimento riveste un ruolo rilevante, in quanto al medesimo compete, ai sensi dell'art. 250 c.c., di esprimere il consenso al successivo riconoscimento da parte dell'altro genitore. Tale potere è corollario della maternità o della paternità e comporta che il genitore che per primo ha riconosciuto il minore sia litisconsorte necessario con quest'ultimo nell'eventuale azione ai sensi dell'art. 250 c.c., comma 4, promossa dall'altro genitore per ottenere la sentenza sostitutiva del consenso del primo (così Cass.n. 17277 del 2014; in termini Cass.
10775/2019). Secondo la Corte di legittimità, invero, «l'acquisizione di un nuovo status del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l'altro genitore, alla cui posizione soggettiva può ricondursi, a seconda dei casi, l'interesse o la mancanza di interesse alla bi-
pag. 4/7 genitorialità con il soggetto che impugna il riconoscimento, con tutto ciò che ne consegue in termini di obblighi morali e materiali verso il figlio».
La Corte (Cass. 14894/2002; Cass. 6470/2001) ha poi affermato, secondo un risalente indirizzo interpretativo, che «il riconoscimento del figlio naturale minore ed
già riconosciuto da un genitore, rappresenta un diritto soggettivo Persona_2
primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito e - in quanto tale - non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto di quest'ultimo ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere una precisa e completa identità.
Conseguentemente, il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione da parte dell'altro genitore che per primo abbia proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico - fisico del minore» (conf. Cass. 21099/2004;
Cass. 2878/2005).
In proposito, come puntualmente evidenziato dai più recenti arresti della Corte di legittimità (Cass. n. 18600 del 2021; conf. Cass. n. 8762 del 2023) “il quadro normativo attuale impone un bilanciamento fra l'esigenza di affermare la verità biologica, anche in considerazione delle «avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini» (così Corte cost. 12 gennaio 2012, n. 7) con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia. Tale bilanciamento, nell'ottica dell'interesse superiore del minore, non può costituire il risultato di una valutazione astratta: in proposito deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte in merito alla necessità di un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di una sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass.,
18817/2015; Cass., 25213/2013). Ciò è ancora più vero alla luce delle modifiche introdotte all'art. 250 c.c. con la L. 10 dicembre 2012, n. 219, ove il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. In
pag. 5/7 altri termini, si è evidenziato come «il prioritario interesse del minore vada in ogni caso contemperato con il diritto del genitore che trova tutela nell'art. 30 Cost. e che può essere sacrificato soltanto in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore: a tale valutazione globale, da effettuarsi, come già indicato, sulla base delle concrete emergenze di ogni singola vicenda processuale, non si sottrae il vaglio della personalità del richiedente, nella misura in cui rifluisce con l'esigenza di uno sviluppo equilibrato del figlio» (Cass. 7762/2017, in motivazione, con richiamo a
Cass. 23674/2005)”.
4.3 Ebbene, l'apprezzamento circa l'insussistenza di ragioni ostative al secondo riconoscimento risulta, nel caso di specie, motivato dal giudice di primo grado in maniera adeguata e priva di vizi logici.
Correttamente, invero, il Tribunale di Pescara, pur dando atto di un iniziale disinteresse del padre nei confronti della minore, protrattosi per i primi cinque anni di vita della bambina, ha evidenziato come lo stesso non possa di per sé integrare ragione ostativa al riconoscimento. Né ostano le innegabili, e dal Tribunale non negate, difficoltà nella costruzione ex novo di un rapporto tra il padre e la bambina, confermate peraltro dalla sopravvenuta relazione di CTU depositata nel corso del giudizio di primo grado a seguito della restituzione della causa sul ruolo istruttorio, che ha tuttavia confermato come “ad oggi e rispetto al padre sono comunque presenti indicatori di sussistenza delle condizioni che consentano l'instaurazione del rapporto padre figlia..”, pur suggerendo l'eventuale affido esclusivo alla madre ed iniziali incontri protetti con il padre.
4.5. Deve ritenersi, dunque, che nel caso di specie la sentenza di primo grado, attraverso il vaglio rigoroso del compendio probatorio abbia concretamente accertato e valutato l'interesse della minore e l'esclusione di un pregiudizio per la stessa derivante dal riconoscimento della paternità da parte del CP_1
5. Nel rigetto dell'appello le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
pag. 6/7 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 3 maggio 2023, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre IVA e
CPA come per legge ed oltre al 15% di rimborso spese forfettarie.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 946/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sardini appellante
e
(c.f. ); CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella D'Amario appellato nonché
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'appello dell'Aquila avente ad oggetto: appello avverso sentenza non definitiva n. 4/2023 del Tribunale di
Pescara, pubblicata in data 3 maggio 2023.
L'udienza del 25 febbraio 2025, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
La causa veniva decisa con la presente sentenza.
Conclusioni dell'appellante:
“Piaccia Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale, annullare, nelle parti sopra dettagliatamente indicate e trascritte, la sentenza del Tribunale di Pescara, n. 4/2023 e depositata il 28.04.2023, rigettando, per
l'effetto la richiesta di autorizzazione al riconoscimento spiegata dal sig. CP_1
in primo grado per i motivi suesposti, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato:
“Voglia l'On. Corte d'Appello adìta - contrariis reiectis -:
in via preliminare ed in rito:
a) accogliere l'eccezione e ritenere nullo e/o inammissibile il gravame per genericità e quindi per violazione degli art. 342 e 434 c.p.c;
b) rigettare la richiesta di annullare, i capi indicati e trascritti della sentenza n. 4/2023, depositata il 28.04.2023 e pubblicata il 3.05.2023, confermando, per l'effetto, la richiesta di autorizzazione al riconoscimento del sig. in primo grado, CP_1
nel merito:
a) rigettare l'appello sicché infondato in fatto e in diritto;
pag. 2/7 b) confermare integralmente le statuizioni di cui alla sentenza di primo grado ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio (primo e secondo grado)”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica:
“ Si chiede rigettarsi l'appello e confermare la sentenza impugnata”.
FATTO E DIRITTO
La sentenza impugnata. Con sentenza non definitiva n. 4/2023, pubblicata in data 3 maggio 2023, il Tribunale di Pescara, su ricorso proposto da nei CP_1
confronti di , autorizzava il ricorrente al riconoscimento della figlia Parte_1
naturale , nata a [...] il [...], e restituiva la Persona_1
causa sul ruolo istruttorio al fine di valutare le modalità di frequentazione della minore da parte del padre e la regolamentazione economica dei relativi rapporti.
Il Tribunale, in particolare, rilevato che risultava incontestata la paternità del CP_1
comunque accertata tramite test del DNA nel corso di precedente giudizio intrapreso a tal fine dalla e poi dalla stessa abbandonato, pur dando atto che per anni il Parte_1
padre si era disinteressato della figlia, riteneva che ciò non fosse d'impedimento al riconoscimento, avuto riguardo al diritto del padre alla genitorialità e considerato l'interesse della minore.
2) Appello. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione sulla Parte_1
base di un unico motivo di appello: si duole l'appellante dell'error in iudicando commesso dal Collegio di primo grado per aver riconosciuto la fondatezza della domanda avanzata dal in maniera automatica, omettendo, pur a fronte del rifiuto CP_1
del consenso da parte dell'altro genitore, di compiere il necessario bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno pag. 3/7 dei genitori. Nel caso di specie il Tribunale, peraltro disattendendo il parere negativo del
Pubblico Ministero, non aveva adeguatamente considerato che il oltre ad CP_1
essersi disinteressato della figlia per tutto il periodo della gravidanza e fino al
Pers compimento dei cinque anni di intendeva ora entrare nella sua vita senza gradualità, con grave pregiudizio per la minore.
3. Si è costituita in giudizio l'appellata contestando nel merito la fondatezza della proposta impugnazione, di cui ha invocato il rigetto, domandando la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
4. La Procura generale ha espresso parere favorevole al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
****
4. Motivi della decisione.
4.1 L'appello è infondato e non merita accoglimento.
L'appellante si duole in sintesi della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Tribunale di Pescara, sostenendo che una corretta valutazione delle stesse avrebbe dimostrato il grave pregiudizio derivante alla minore dal riconoscimento della paternità da parte di Persona_1 CP_1
prevalente sul diritto soggettivo di quest'ultimo al riconoscimento della figlia.
[...]
4.2 Com'è noto il riconoscimento del figlio naturale dà luogo ad un rapporto nel quale il genitore che per primo abbia operato il riconoscimento riveste un ruolo rilevante, in quanto al medesimo compete, ai sensi dell'art. 250 c.c., di esprimere il consenso al successivo riconoscimento da parte dell'altro genitore. Tale potere è corollario della maternità o della paternità e comporta che il genitore che per primo ha riconosciuto il minore sia litisconsorte necessario con quest'ultimo nell'eventuale azione ai sensi dell'art. 250 c.c., comma 4, promossa dall'altro genitore per ottenere la sentenza sostitutiva del consenso del primo (così Cass.n. 17277 del 2014; in termini Cass.
10775/2019). Secondo la Corte di legittimità, invero, «l'acquisizione di un nuovo status del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l'altro genitore, alla cui posizione soggettiva può ricondursi, a seconda dei casi, l'interesse o la mancanza di interesse alla bi-
pag. 4/7 genitorialità con il soggetto che impugna il riconoscimento, con tutto ciò che ne consegue in termini di obblighi morali e materiali verso il figlio».
La Corte (Cass. 14894/2002; Cass. 6470/2001) ha poi affermato, secondo un risalente indirizzo interpretativo, che «il riconoscimento del figlio naturale minore ed
già riconosciuto da un genitore, rappresenta un diritto soggettivo Persona_2
primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito e - in quanto tale - non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto di quest'ultimo ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere una precisa e completa identità.
Conseguentemente, il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione da parte dell'altro genitore che per primo abbia proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico - fisico del minore» (conf. Cass. 21099/2004;
Cass. 2878/2005).
In proposito, come puntualmente evidenziato dai più recenti arresti della Corte di legittimità (Cass. n. 18600 del 2021; conf. Cass. n. 8762 del 2023) “il quadro normativo attuale impone un bilanciamento fra l'esigenza di affermare la verità biologica, anche in considerazione delle «avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini» (così Corte cost. 12 gennaio 2012, n. 7) con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia. Tale bilanciamento, nell'ottica dell'interesse superiore del minore, non può costituire il risultato di una valutazione astratta: in proposito deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte in merito alla necessità di un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di una sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass.,
18817/2015; Cass., 25213/2013). Ciò è ancora più vero alla luce delle modifiche introdotte all'art. 250 c.c. con la L. 10 dicembre 2012, n. 219, ove il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. In
pag. 5/7 altri termini, si è evidenziato come «il prioritario interesse del minore vada in ogni caso contemperato con il diritto del genitore che trova tutela nell'art. 30 Cost. e che può essere sacrificato soltanto in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore: a tale valutazione globale, da effettuarsi, come già indicato, sulla base delle concrete emergenze di ogni singola vicenda processuale, non si sottrae il vaglio della personalità del richiedente, nella misura in cui rifluisce con l'esigenza di uno sviluppo equilibrato del figlio» (Cass. 7762/2017, in motivazione, con richiamo a
Cass. 23674/2005)”.
4.3 Ebbene, l'apprezzamento circa l'insussistenza di ragioni ostative al secondo riconoscimento risulta, nel caso di specie, motivato dal giudice di primo grado in maniera adeguata e priva di vizi logici.
Correttamente, invero, il Tribunale di Pescara, pur dando atto di un iniziale disinteresse del padre nei confronti della minore, protrattosi per i primi cinque anni di vita della bambina, ha evidenziato come lo stesso non possa di per sé integrare ragione ostativa al riconoscimento. Né ostano le innegabili, e dal Tribunale non negate, difficoltà nella costruzione ex novo di un rapporto tra il padre e la bambina, confermate peraltro dalla sopravvenuta relazione di CTU depositata nel corso del giudizio di primo grado a seguito della restituzione della causa sul ruolo istruttorio, che ha tuttavia confermato come “ad oggi e rispetto al padre sono comunque presenti indicatori di sussistenza delle condizioni che consentano l'instaurazione del rapporto padre figlia..”, pur suggerendo l'eventuale affido esclusivo alla madre ed iniziali incontri protetti con il padre.
4.5. Deve ritenersi, dunque, che nel caso di specie la sentenza di primo grado, attraverso il vaglio rigoroso del compendio probatorio abbia concretamente accertato e valutato l'interesse della minore e l'esclusione di un pregiudizio per la stessa derivante dal riconoscimento della paternità da parte del CP_1
5. Nel rigetto dell'appello le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
pag. 6/7 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 3 maggio 2023, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre IVA e
CPA come per legge ed oltre al 15% di rimborso spese forfettarie.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 7/7