Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 8410/2024 promossa da:
ass. avv.ta TURLIONE MARIA LUISA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ta ZECCHINI SILVIA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., la ricorrente ha chiesto all'adito
Tribunale, previa rinnovazione della CTU già espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, di accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti medico-legali stabiliti dall'articolo 1 della legge 18/80 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
CP_ l ha chiesto rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
2. il c.t.u. nominato nella precedente fase di accertamento aveva escluso che la ricorrente si trovasse nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 18/1980 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento(impossibilità di deambulazione e/o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita);
3. nel presente giudizio è stata accolta la domanda di parte ricorrente di rinnovazione della CTU;
sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti e che pertanto la scrivente Giudice ritiene di poter fare proprie, la ctu nominata nel presente giudizio
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l'atrofia dell'amigdala, osservata nell'esame potrebbe essere correlata sia alla condizione depressiva che agli effetti di uno stress cronico riportati in anamnesi. Tali alterazioni strutturali cerebrali compromettono le funzioni cognitive e comportamentali con difficoltà nella memoria e nell'attenzione, nella regolazione emotiva (ansia, apatia), nelle capacità esecutive (pianificazione, organizzazione e risoluzione dei problemi), nelle relazioni interpersonali. Questi deficit si riflettono nelle attività quotidiane con necessità di supporto per svolgere compiti essenziali come lavarsi, vestirsi, cucinare, fare la spesa, gestire la casa.
Sebbene il fisiatra alla visita di giugno 20232 evidenziasse in parte tali problematiche, non specificava la loro gravità e l'unico test eseguito (MMSE), indicava un deficit cognitivo di grado moderato, consigliando approfondimenti clinico- strumentali tra cui un consulto interdisciplinare presso CDCD3, proprio perché i test psicodiagnostici e gli esami strumentali sono di ausilio a una diagnosi basata prevalentemente sulla osservazione clinica nel lungo periodo.
Il quadro clinico attuale suggerisce una progressione della sintomatologia con impatto sempre più significativo sulla qualità della vita e sulla necessità di assistenza.
Sulla decorrenza del beneficio si precisa che tenuto conto della carenza documentale e della obiettività descritta fino all'espletamento della CTU medico legale, ex art. 445 bis c.p.c. da parte del dr. , la compromissione Per_1 dell'autonomia della ricorrente non era tale da giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.”;
4. in conclusione, sulla base delle sopra riportate risultanze della c.t.u. medico-legale della presente fase di giudizio, si accerta e dichiara che la ricorrente dal 1 luglio 2024 presenta i requisiti medico-legali previsti dall'articolo 1 della legge 18/1970 per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento;
5.
i 2/3 delle spese di lite, liquidate per intero come da dispositivo in calce per le due fasi di giudizio, vanno poste a carico dell' in quanto la decorrenza del CP_1
2 presupposto del diritto fatto valere nel presente giudizio, pur successiva alla visita da parte della Commissione medica e alla visita del c.t.u. della fase di ATP, è anteriore al deposito del presente giudizio di opposizione;
il residuo terzo delle spese di lite deve invece essere compensato tra le parti;
le spese della c.t.u. svolta nel presente giudizio devono essere poste a carico
CP_ dell' in quanto soccombente al pari, tuttavia, delle spese della c.t.u. dell'ATP, non potendo essere poste a carico della ricorrente che è in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp att. c.p.c.; la procuratrice di parte ricorrente ha avanzato legittima domanda di distrazione di onorari e spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento dal primo luglio 2024;
condanna l alla rifusione in favore di parte ricorrente dei 2/3 delle spese CP_1 di lite, liquidate per intero nella misura di € 6000 oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario e compensa il residuo terzo delle spese di lite medesime;
pone le spese delle due c.t.u. a carico dell' . CP_1
Torino, 25 marzo 2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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