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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/04/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 8870/2021 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”
promossa da:
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Allegra Rovini che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 17.12.24-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Laura Fecchi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione -
pagina 1 di 11 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporre l'affido condiviso dei figli con frequentazione paritetica fra i genitori;
in subordine conferma della frequentazione attuale;
chiede la riduzione del contributo per il mantenimento dei figli stante lo stato di disoccupazione. per il resistente: conclude per la conferma dell'affido esclusivo e collocamento prevalente presso il padre come all'attualità; porre a carico della madre fin quando non ricomincerà a lavorare la minor somma di € 400,00 mensili;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.7.2021 ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario a Montespertoli (FI) l'1.6.2013 con dalla cui Controparte_1
unione erano nati i figli e , rispettivamente il 4.9.2014 ed il 13.10.2016- Ha Per_1 Per_2 aggiunto che i coniugi si erano separati con sentenza non definitiva dell'11-13.12.2019, con successiva rimessione in istruttoria. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, la disciplina della frequentazione paterna, un contributo paterno al mantenimento della prole ad € 500,00 mensili complessivi, oltre le spese straordinarie come per legge.
Con comparsa costitutiva ha dedotto che la ricorrente in sede di Controparte_1 separazione aveva taciuto una vincita al RA e NC per un ammontare pari ad €
2.000.000: aveva tuttavia rappresentato la titolarità di risparmi per € 250.000,00 per giustificare un sopravvenuto mutamento dello stile di vita. Ha, quindi, concluso, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili, con conferma dell'affido condiviso dei minori prevalentemente domiciliati presso la madre, e della frequentazione paterna già disciplinata in sede di ordinanza presidenziale nel procedimento di separazione;
la previsione di un contributo a carico della madre di € 1.000,00 mensili per il mantenimento dei figli, la ripartizione delle spese straordinarie per l'80% a carico della madre ed il resto a carico del padre, e la previsione di un assegno divorzile in proprio favore di € 1.000,00 mensili;
infine la condanna della ricorrente alla restituzione delle somme corrisposte dal resistente a titolo di mantenimento ordinario e straordinario della prole, ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.-
pagina 2 di 11 Previo esperimento del tentativo di conciliazione con ordinanza riservata all'udienza del
23.2.2022, preso atto dell'importante vincita da parte della il Presidente delegato Parte_1 ha confermato l'affido condiviso dei minori con domiciliazione prevalente presso la madre, ha confermato i mandati già conferiti dal giudice della separazione al Servizio Sociale -
SdS zona Fiorentina Nord Ovest e estendendoli anche al Servizio sociale e CP_2
di Quarrata per la valutazione della capacità genitoriale del padre ed ha revocato CP_2 il contributo posto a carico del ponendo a carico della madre l'80% delle spese CP_1
straordinarie.
In sede istruttoria, previa costituzione della ricorrente con nuovo difensore, acquisite le relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale e , essendo emersa la circostanza CP_2
che la ricorrente fosse dedita alle scommesse on line, mentre nel frattempo il resistente si era trasferito a Firenze, all'udienza del 10.11.22 è stata modificata la frequentazione paterna dei minori, prevedendo un'alternanza paritetica fra i due nuclei, ed è stato previsto a carico della madre un contributo per il mantenimento dei figli di € 500,00 mensili;
inoltre si è conferito mandato all' per procedere alla valutazione e a un eventuale CP_2
percorso logopedico per i figli, e la madre è stata invitata ad intraprendere un percorso presso il per risolvere il problema della ludopatia. CP_3
Essendo poi emersa l'apertura di procedimenti penali a tutela della minore per Per_1
presunti abusi sessuali subiti, la causa è stata istruita a mezzo c.t.u. con il dott.
[...]
nel corso della quale a seguito di segnalazione del CTU circa gli ostacoli CP_4
frapposti dalla alla frequentazione paterna, sono stati emessi nuovi provvedimenti Parte_1 al fine di riattivare immediatamente gli incontri fra padre e figli. All'esito della c.t.u., confermati i provvedimenti provvisori, si è conferito mandato per un monitoraggio di otto mesi da parte del dott. invitando la madre a seguire con serietà il percorso CP_4
presso il SERD con il coinvolgimento di un familiare come indicato dal servizio.
Quindi, con ordinanza riservata all'udienza del 12.9.2024, in adesione alle definitive conclusioni della C.T.U., che aveva evidenziato un atteggiamento manipolatorio della ricorrente, in modifica dei provvedimenti vigenti è stato disposto l'affido esclusivo dei figli al padre con collocazione prevalente presso di lui, ampia frequentazione materna e conferma dei provvedimenti economici. Inoltre, alla luce dal persistente mancato pagamento del contributo materno, è stata accolta la richiesta di sequestro avanzata dal resistente ai sensi dell'art. 473 bis III co. c.p.c., avente per oggetto la quota del 50 % di un immobile abitativo nella titolarità della Parte_1
pagina 3 di 11 Infine, all'udienza del 14.1.2025, previa ricostituzione della ricorrente con nuovo difensore,
i procuratori hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate e la causa
è stata posta in decisione davanti al collegio, con termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
1. Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale ..” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione”.
Nel caso in esame, ricorrono i presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, dalla copia degli atti del procedimento di separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale in sede di separazione venne celebrata il 2.10.18 mentre la sentenza di separazione in punto di status fu pronunciata in data 11-13.12.19- Sicché alla data del deposito del ricorso (29.7.2021) erano già trascorsi ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma. La sentenza risulta passata in giudicato per difetto di impugnazione nel termine di sei mesi, con attestazione in data 2.10.20-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da circa sette anni, durante i quali entrambi si sono riaccompagnati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Passando ai provvedimenti relativi alla prole, si osserva che risulta accertato che la ricorrente nella primavera del 2020 ha incassato la vincita ad una lotteria (gratta e vinci) di
€ 2.000.000,00 unitamente al suo compagno, tacendo la circostanza al giudice della separazione (e del divorzio, almeno in ricorso introduttivo) e al coniuge, continuando a percepire per i figli un contributo di € 500,00 mensili da parte del all'epoca CP_1 titolare di un reddito da lavoro di circa € 1.000,00 mensili, residente presso i genitori muniti complessivamente di un reddito da pensione di circa € 900,00 mensili e gravati da canone locativo per € 500,00, presso cui peraltro i figli avevano un'ampia frequentazione.
Tanto che il nucleo veniva aiutato con contributi economici una tantum per utenze e spese mediche e sostenuto con l'emporio alimentare (come relazionato dal Servizio Sociale di
Quarrata il 21.6.22). In secondo luogo ha ben presto dilapidato insieme al suo compagno pagina 4 di 11 quasi tutto ciò che aveva vinto, divenendo dipendente dal gioco: dalla relazione datata
13.9.22 depositata dalla Guardia di Finanza nel procedimento di separazione (doc. 19 allegato alla comparsa costitutiva del resistente in fase istruttoria) risulta che la vincita di €
2.000.000,00 (pari ad € 1.600.000,00 al netto della tassazione del 20 % all'epoca vigente) fu ripartita fra la e il compagno in egual misura accreditandolo sui Parte_1 CP_5
rispettivi c/c- Alla data della relazione della polizia tributaria la risultava Parte_1 contitolare di un'auto acquistata per € 80.000,00; titolare di investimenti in assicurazione per € 123.564,00 (già ridottosi rispetto alla cifra che aveva nel febbraio 2022 quando, comparsa in udienza nel giudizio di divorzio, aveva dichiarato di avere investimenti per €
238.000,00); e un saldo attivo sul c/c di soli € 4.190,00-
La dedizione al gioco da parte della è risultata evidente anche a seguito Parte_1 dell'ordinanza presidenziale, ed anzi è emerso che rendesse in qualche modo partecipi i figli delle sue attività di gioco on line, come raccontato al dalla figlia CP_1 Per_1
A seguito dell'ordinanza emessa a verbale del 10.11.22, che ha modificato radicalmente la gestione dei minori rendendone la frequentazione paritetica (grazie alla circostanza che anche il padre, si era trasferito da Quarrata, dove prima abitava presso i genitori, a Firenze presso la propria compagna) e ha posto a carico della madre un contributo di € 500,00 mensili, la ricorrente ha intrapreso una condotta ostativa alla frequentazione paterna da parte dei minori, interrompendo il pagamento del contributo a partire dal mese di maggio
'23 (salvo poi riprendere e definitivamente interrompere il pagamento a novembre '23).
In particolare, venuta a conoscenza di un procedimento penale aperto a tutela della minore su segnalazione del servizio pubblico, in quanto destinataria di una convocazione Per_1
della figlia minore per essere ascoltata in forma protetta, dopo aver ella stessa registrato un colloquio con la bambina, il 17.5.23 in tarda sera l'ha accompagnata al Pronto Soccorso del
Mayer: il referto riporta le dichiarazioni rese dalla madre e dalla minore e indica la diagnosi
“abuso sessuale del minore” (documento allegato all'istanza depositata il 29.5.23 dalla ricorrente). Le dichiarazioni della figlia riportate nel referto medico non sono state ritenute attendibili né dal giudice istruttore né dalla Procura che ha avanzato richiesta di archiviazione, citando espressamente brani delle registrazioni fornite dalla madre relative al dialogo intrattenuto con la figlia il 17.5.23; il procedimento penale è poi stato archiviato dal
GIP il 7.11.2023 (documento allegato alla memoria depositata il 12.6.24 dal resistente) con provvedimento che ha condiviso la ricostruzione riportata dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione.
pagina 5 di 11 Successivamente la minore accompagnata dalla madre ha fatto ripetutamente accesso al
Pronto Soccorso del Meyer (il 27.10.23, il 29.11.23, il 26.2.24 e l'11.3.24) che ha rilasciato referti nella cui anamnesi vengono riportate dichiarazioni ora della madre ora della bimba circa presunti volontari strusciamenti da parte del padre delle parti intime della bambina. Il tutto durante la vigenza di una frequentazione paritetica dei minori fra i genitori e senza riferire nulla né al CTU né al proprio CTP durante le operazioni peritali di monitoraggio iniziate a fine ottobre 23 e concluse a fine giugno 24. Circostanza questa incomprensibile per una madre fermamente convinta che la propria figlia subisse abusi sessuali da parte dal padre.
E soprattutto nulla di tutto ciò è emerso a seguito dell'approfondito esame della minore effettuato in sede di incidente probatorio il 19.12.24, quando dopo essere stata Per_1
adeguatamente rassicurata circa la possibilità di modificare in quel momento le dichiarazioni rese in precedenza ad altre persone sui fatti su cui sarebbe stata interrogata, purché dicesse la verità, ha ripetutamente chiarito al giudice di aver semplicemente raccontato alla madre di essere stata lavata nelle parti intime dal padre una volta sotto la doccia (con una spugna) e due volte mentre si faceva il bidet, e che questo le aveva dato fastidio perché voleva farlo da sola;
ha anche ripetutamente risposto di non ricordare gesti particolari posti in essere dal padre in quelle occasioni;
e che si trattava di un periodo in cui ella aveva arrossamenti frequenti per via della pipì tanto che la madre le metteva una cremina.
A fronte di tali emergenze processuali la Procura ha chiesto l'archiviazione del procedimento, cui la ricorrente si è opposta. E il GIP ha definitivamente archiviato il procedimento con ordinanza resa il 25.3.25 (allegata alle comparse conclusionali di replica di entrambe le parti).
In considerazione delle vicende sopra narrate, all'esito di un approfondimento peritale mediante somministrazione dei test psicologici alle parti, il dott. scrive: CP_4
“L'atteggiamento insincero, strategico e manipolatorio manifestato dalla sig.ra Parte_1
nel corso del monitoraggio, trova un preciso riscontro in tratti corrispondenti della sua personalità, come è emerso dall'approfondimento psicodiagnostico. La personalità della donna è infatti risultata caratterizzata da “una difficoltà di comprensione delle situazioni emotive, poggiata su un'alessitimia che probabilmente dà adito a comportamenti poco funzionali in situazioni emotivamente importanti (quale è la genitorialità); un esame di realtà presente, ma che cede a visioni arbitrarie, secondarie probabilmente a problemi
pagina 6 di 11 nelle relazioni oggettuali (peraltro emersi nell'infanzia della signora) una difficoltà a comprendere l'altro e un relazionarsi passivo e compiacente, manipolativo, con relazioni più immaginate che agite nella spontaneità (…) un coping viziato da un ripiego massivo sulla strategia e la logica a danno della possibilità di essere spontanea, con fuga in fantasie o attività solitarie (es. il gioco)” (Ivi, p. 4). Sul piano della genitorialità, tali tratti interferiscono in maniera significativa con l'esercizio della genitorialità e costituiscono un pericolo per i figli in quanto spingono la madre a mettere in secondo piano le esigenze della loro tutela e protezione, facendo prevalere il raggiungimento di altri obiettivi (ad esempio l'incriminazione dell'ex compagno) estranei al loro interesse.”
Mentre per quanto riguarda il padre il CTU conclude: “Rispetto all'affidamento, il sig.
pur con qualche tratto di inadeguatezza relativo alla sua tendenza ad evitare le CP_1
emozioni negative che lo rende talvolta meno sensibile alle eventuali difficoltà dei figli, appare un genitore più affidabile nella cura dei minori e maggiormente tutelante rispetto alla loro protezione da manipolazioni e coinvolgimenti strategici finalizzati al raggiungimento di obiettivi estranei al loro interesse.” (cfr. relazione di monitoraggio depositata il 31.7.24).
Altro elemento rilevante ai fini della valutazione della capacità genitoriale è la scarsa consapevolezza che la ricorrente ha mostrato circa le questioni economiche che inevitabilmente afferiscono al mantenimento dei figli. Infatti, pur ammettendo di essere ormai divenuta dipendente dal gioco, ha eluso sostanzialmente il percorso faticosamente avviato presso il , il cui personale ha seguito con modalità inadeguate la ricorrente, CP_3 limitandosi ad acquisire e riportare notizie da lei riferite circa i suoi impegni nell'astenersi dal gioco, come pure stigmatizzato dal CTU.
Di fatto, dagli estratti di c/c da ultimo allegati il 10.1.25 su ordine del giudice, relativi al periodo gennaio 2023-settembre 2024, emerge che nel suddetto lasso temporale la ricorrente abbia speso per scommesse on line oltre € 40.500,00-
A questo si aggiunge che ella il 4.3.24 si è volontariamente dimessa dal rapporto di lavoro che aveva a tempo indeterminato presso la SOCEM Costruzioni s.n.c. cui TR alla fine di febbraio aveva notificato istanza di pagamento diretto del contributo di mantenimento dei figli, e da allora deduce di non svolgere più alcuna attività lavorativa.
Alla luce di quanto sopra il collegio non ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'ordinario regime di affido condiviso della prole, dovendosi prevedere, in ragione delle pagina 7 di 11 plurime problematiche materne, l'affido esclusivo di e al padre, conferendo a Per_1 Per_2 quest'ultimo il potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per la prole.
Deve anche confermarsi la collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione paterna, prevedendo, come suggerito dal C.T.U., una frequentazione materna a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina, e nelle medesime settimane anche il lunedì dall'uscita di scuola fino al martedì mattina;
nelle altre settimane dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina. Ciò consentirà ai minori di mantenere anche il rapporto con la sorellina nata dalla nuova relazione sentimentale della madre. Quanto alle vacanze scolastiche, si prevede che i minori trascorrano con ciascun genitore una settimana durante il periodo natalizio, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
e due settimane durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra le parti entro il 15 maggio di ogni anno.
Inoltre, in accordo con le indicazioni del C.T.U., si ritiene utile prevedere la presa in carico da parte dell' per ai fini di un approfondimento della questione dell'enuresi CP_2 Per_1 attraverso un'osservazione psicologica finalizzata a valutare il suo significato sintomatico e la presenza di eventuali stati di disagio che potrebbero anche provenire dalle “pressioni” psicologiche cui la bambina è stata probabilmente sottoposta negli ultimi mesi.
Part Infine, deve confermarsi la presa in carico di da parte del D per la Parte_1
prosecuzione del programma di riabilitazione dalla ludopatia da attuarsi in modo completo secondo i protocolli previsti e la presa in carico da parte dell' di entrambi i CP_2
genitori per un percorso di sostegno alla genitorialità.
In relazione alle misure sopra previste va disposta vigilanza semestrale da parte del giudice tutelare.
3. Infine per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che risulta CP_1 avere un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.230,00 netti per dodici mensilità
(compresa tredicesima) gravato da un canone di locazione che divide con la compagna per
€ 650,00 (pari ad € 325,00 pro quota), come da accrediti degli emolumenti risultanti per il
2024 sul c/c postale di cui è titolare (allegato il 9.1.25). Nel 2023 egli percepiva la metà dell'assegno unico per € 57,00 mensili, essendo l'altra metà percepita dalla (come Parte_1 risulta dall'estratto del conto aperto dalla ricorrente presso Intesa San Paolo). Dal mese di giugno 2024 invece risulta accreditato sul c/c postale del l'importo di € 233,50 per CP_1
pagina 8 di 11 assegno unico dei due figli, mentre a tale titolo non risultano accrediti sul conto della
Sicché ad oggi il resistente, al netto del costo di alloggio, ha una liquidità Parte_1 disponibile di circa € 1.140,00 mensili.
La ricorrente è munita di capacità lavorativa specifica, è comproprietaria al 50 % di un immobile abitativo in Lastra a Signa, messo a reddito fino a tutto il 2022 per € 650,00 mensili corrispondenti all'importo della rata di mutuo gravante sull'immobile, come dichiarato in udienza presidenziale, poi rimasto sfitto, e attualmente sottoposto a sequestro in favore del resistente. Convive con il compagno, padre della sua terzo-genita, in appartamento già condotto in locazione per il quale è stata intrapresa dal proprietario procedura di sfratto per morosità, come dedotto dalle difese all'udienza del 12.9.24-
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della collocazione prevalente dei figli presso il padre e dell'ampia frequentazione materna, considerate le attuali complessive situazioni economiche e reddituali delle parti, si ritiene di attribuire interamente al l'assegno CP_1
unico, come già in essere, e porre a carico di con decorrenza dalla presente Parte_3 pronuncia, la somma di € 300,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli (€
150,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
Mentre si conferma la ripartizione in pari misura delle spese straordinarie necessarie per i figli, per la cui individuazione si farà riferimento alle linee guida del CNF 2017-
In punto di spese, la soccombenza della ricorrente in ordine ai provvedimenti di affidamento, collocazione e frequentazione e le ragioni della decisione, impongono la condanna di a rimborsare al le spese del giudizio che si liquidano, Parte_1 CP_1
trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità media, sulla base dei valori tra minimi e medi, in complessivi € 12.402,52 di cui € 8.500,00 per compensi, € 1.275,00 per spese generali ed € 2.627,52 per CAP e IVA.
Infine rimangono a carico definitivo delle parti in pari misura le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Montespertoli (FI) l'1.6.2013 tra nato a [...] il [...], e Controparte_1
pagina 9 di 11 nata ad [...] il [...], trascritto nel registro di Stato Civile Parte_1
del Comune di Montespertoli (FI), atto n. 4, parte II, serie A, anno 2013;
dispone l'affido esclusivo dei minori e al padre, il quale assumerà anche tutte Per_1 Per_2
le decisioni di maggior interesse per la prole;
i minori staranno con la madre a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
nelle medesime settimane anche il lunedì dall'uscita di scuola fino al martedì mattina;
e nelle altre settimane dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina;
inoltre, trascorreranno con ciascun genitore una settimana durante il periodo natalizio, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
e due settimane durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra le parti entro il 15 maggio di ogni anno;
dispone la presa in carico di da parte dell' ai fini di un approfondimento Per_1 CP_2 psicologico della problematica legata all'enuresi; Part conferma la presa in carico di da parte del D per la prosecuzione del Parte_1
programma di riabilitazione dalla ludopatia;
conferma la presa in carico da parte dell' di entrambi i genitori per un percorso di CP_2
sostegno alla genitorialità;
pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la Parte_1 somma mensile di € 300,00 complessivi (pari ad € 150,00 ciascuno) da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di aprile 2026 in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie da individuarsi in base alle linee guida del CNF 2017;
il padre percepirà interamente l'assegno unico;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
pagina 10 di 11 condanna a rimborsare a le spese di lite, pari ad € Parte_1 Controparte_1
12.402,52 come sopra liquidate;
pone a carico definitivo delle parti in ragione del 50% ciascuna le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
dispone che sulle misure sopra disposte vigili il Giudice Tutelare di Firenze, al quale i servizi sopra indicati dovranno inviare relazione ogni sei mesi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 9 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 8870/2021 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”
promossa da:
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Allegra Rovini che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 17.12.24-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Laura Fecchi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione -
pagina 1 di 11 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporre l'affido condiviso dei figli con frequentazione paritetica fra i genitori;
in subordine conferma della frequentazione attuale;
chiede la riduzione del contributo per il mantenimento dei figli stante lo stato di disoccupazione. per il resistente: conclude per la conferma dell'affido esclusivo e collocamento prevalente presso il padre come all'attualità; porre a carico della madre fin quando non ricomincerà a lavorare la minor somma di € 400,00 mensili;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.7.2021 ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario a Montespertoli (FI) l'1.6.2013 con dalla cui Controparte_1
unione erano nati i figli e , rispettivamente il 4.9.2014 ed il 13.10.2016- Ha Per_1 Per_2 aggiunto che i coniugi si erano separati con sentenza non definitiva dell'11-13.12.2019, con successiva rimessione in istruttoria. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, la disciplina della frequentazione paterna, un contributo paterno al mantenimento della prole ad € 500,00 mensili complessivi, oltre le spese straordinarie come per legge.
Con comparsa costitutiva ha dedotto che la ricorrente in sede di Controparte_1 separazione aveva taciuto una vincita al RA e NC per un ammontare pari ad €
2.000.000: aveva tuttavia rappresentato la titolarità di risparmi per € 250.000,00 per giustificare un sopravvenuto mutamento dello stile di vita. Ha, quindi, concluso, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili, con conferma dell'affido condiviso dei minori prevalentemente domiciliati presso la madre, e della frequentazione paterna già disciplinata in sede di ordinanza presidenziale nel procedimento di separazione;
la previsione di un contributo a carico della madre di € 1.000,00 mensili per il mantenimento dei figli, la ripartizione delle spese straordinarie per l'80% a carico della madre ed il resto a carico del padre, e la previsione di un assegno divorzile in proprio favore di € 1.000,00 mensili;
infine la condanna della ricorrente alla restituzione delle somme corrisposte dal resistente a titolo di mantenimento ordinario e straordinario della prole, ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.-
pagina 2 di 11 Previo esperimento del tentativo di conciliazione con ordinanza riservata all'udienza del
23.2.2022, preso atto dell'importante vincita da parte della il Presidente delegato Parte_1 ha confermato l'affido condiviso dei minori con domiciliazione prevalente presso la madre, ha confermato i mandati già conferiti dal giudice della separazione al Servizio Sociale -
SdS zona Fiorentina Nord Ovest e estendendoli anche al Servizio sociale e CP_2
di Quarrata per la valutazione della capacità genitoriale del padre ed ha revocato CP_2 il contributo posto a carico del ponendo a carico della madre l'80% delle spese CP_1
straordinarie.
In sede istruttoria, previa costituzione della ricorrente con nuovo difensore, acquisite le relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale e , essendo emersa la circostanza CP_2
che la ricorrente fosse dedita alle scommesse on line, mentre nel frattempo il resistente si era trasferito a Firenze, all'udienza del 10.11.22 è stata modificata la frequentazione paterna dei minori, prevedendo un'alternanza paritetica fra i due nuclei, ed è stato previsto a carico della madre un contributo per il mantenimento dei figli di € 500,00 mensili;
inoltre si è conferito mandato all' per procedere alla valutazione e a un eventuale CP_2
percorso logopedico per i figli, e la madre è stata invitata ad intraprendere un percorso presso il per risolvere il problema della ludopatia. CP_3
Essendo poi emersa l'apertura di procedimenti penali a tutela della minore per Per_1
presunti abusi sessuali subiti, la causa è stata istruita a mezzo c.t.u. con il dott.
[...]
nel corso della quale a seguito di segnalazione del CTU circa gli ostacoli CP_4
frapposti dalla alla frequentazione paterna, sono stati emessi nuovi provvedimenti Parte_1 al fine di riattivare immediatamente gli incontri fra padre e figli. All'esito della c.t.u., confermati i provvedimenti provvisori, si è conferito mandato per un monitoraggio di otto mesi da parte del dott. invitando la madre a seguire con serietà il percorso CP_4
presso il SERD con il coinvolgimento di un familiare come indicato dal servizio.
Quindi, con ordinanza riservata all'udienza del 12.9.2024, in adesione alle definitive conclusioni della C.T.U., che aveva evidenziato un atteggiamento manipolatorio della ricorrente, in modifica dei provvedimenti vigenti è stato disposto l'affido esclusivo dei figli al padre con collocazione prevalente presso di lui, ampia frequentazione materna e conferma dei provvedimenti economici. Inoltre, alla luce dal persistente mancato pagamento del contributo materno, è stata accolta la richiesta di sequestro avanzata dal resistente ai sensi dell'art. 473 bis III co. c.p.c., avente per oggetto la quota del 50 % di un immobile abitativo nella titolarità della Parte_1
pagina 3 di 11 Infine, all'udienza del 14.1.2025, previa ricostituzione della ricorrente con nuovo difensore,
i procuratori hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate e la causa
è stata posta in decisione davanti al collegio, con termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
1. Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale ..” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione”.
Nel caso in esame, ricorrono i presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, dalla copia degli atti del procedimento di separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale in sede di separazione venne celebrata il 2.10.18 mentre la sentenza di separazione in punto di status fu pronunciata in data 11-13.12.19- Sicché alla data del deposito del ricorso (29.7.2021) erano già trascorsi ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma. La sentenza risulta passata in giudicato per difetto di impugnazione nel termine di sei mesi, con attestazione in data 2.10.20-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da circa sette anni, durante i quali entrambi si sono riaccompagnati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Passando ai provvedimenti relativi alla prole, si osserva che risulta accertato che la ricorrente nella primavera del 2020 ha incassato la vincita ad una lotteria (gratta e vinci) di
€ 2.000.000,00 unitamente al suo compagno, tacendo la circostanza al giudice della separazione (e del divorzio, almeno in ricorso introduttivo) e al coniuge, continuando a percepire per i figli un contributo di € 500,00 mensili da parte del all'epoca CP_1 titolare di un reddito da lavoro di circa € 1.000,00 mensili, residente presso i genitori muniti complessivamente di un reddito da pensione di circa € 900,00 mensili e gravati da canone locativo per € 500,00, presso cui peraltro i figli avevano un'ampia frequentazione.
Tanto che il nucleo veniva aiutato con contributi economici una tantum per utenze e spese mediche e sostenuto con l'emporio alimentare (come relazionato dal Servizio Sociale di
Quarrata il 21.6.22). In secondo luogo ha ben presto dilapidato insieme al suo compagno pagina 4 di 11 quasi tutto ciò che aveva vinto, divenendo dipendente dal gioco: dalla relazione datata
13.9.22 depositata dalla Guardia di Finanza nel procedimento di separazione (doc. 19 allegato alla comparsa costitutiva del resistente in fase istruttoria) risulta che la vincita di €
2.000.000,00 (pari ad € 1.600.000,00 al netto della tassazione del 20 % all'epoca vigente) fu ripartita fra la e il compagno in egual misura accreditandolo sui Parte_1 CP_5
rispettivi c/c- Alla data della relazione della polizia tributaria la risultava Parte_1 contitolare di un'auto acquistata per € 80.000,00; titolare di investimenti in assicurazione per € 123.564,00 (già ridottosi rispetto alla cifra che aveva nel febbraio 2022 quando, comparsa in udienza nel giudizio di divorzio, aveva dichiarato di avere investimenti per €
238.000,00); e un saldo attivo sul c/c di soli € 4.190,00-
La dedizione al gioco da parte della è risultata evidente anche a seguito Parte_1 dell'ordinanza presidenziale, ed anzi è emerso che rendesse in qualche modo partecipi i figli delle sue attività di gioco on line, come raccontato al dalla figlia CP_1 Per_1
A seguito dell'ordinanza emessa a verbale del 10.11.22, che ha modificato radicalmente la gestione dei minori rendendone la frequentazione paritetica (grazie alla circostanza che anche il padre, si era trasferito da Quarrata, dove prima abitava presso i genitori, a Firenze presso la propria compagna) e ha posto a carico della madre un contributo di € 500,00 mensili, la ricorrente ha intrapreso una condotta ostativa alla frequentazione paterna da parte dei minori, interrompendo il pagamento del contributo a partire dal mese di maggio
'23 (salvo poi riprendere e definitivamente interrompere il pagamento a novembre '23).
In particolare, venuta a conoscenza di un procedimento penale aperto a tutela della minore su segnalazione del servizio pubblico, in quanto destinataria di una convocazione Per_1
della figlia minore per essere ascoltata in forma protetta, dopo aver ella stessa registrato un colloquio con la bambina, il 17.5.23 in tarda sera l'ha accompagnata al Pronto Soccorso del
Mayer: il referto riporta le dichiarazioni rese dalla madre e dalla minore e indica la diagnosi
“abuso sessuale del minore” (documento allegato all'istanza depositata il 29.5.23 dalla ricorrente). Le dichiarazioni della figlia riportate nel referto medico non sono state ritenute attendibili né dal giudice istruttore né dalla Procura che ha avanzato richiesta di archiviazione, citando espressamente brani delle registrazioni fornite dalla madre relative al dialogo intrattenuto con la figlia il 17.5.23; il procedimento penale è poi stato archiviato dal
GIP il 7.11.2023 (documento allegato alla memoria depositata il 12.6.24 dal resistente) con provvedimento che ha condiviso la ricostruzione riportata dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione.
pagina 5 di 11 Successivamente la minore accompagnata dalla madre ha fatto ripetutamente accesso al
Pronto Soccorso del Meyer (il 27.10.23, il 29.11.23, il 26.2.24 e l'11.3.24) che ha rilasciato referti nella cui anamnesi vengono riportate dichiarazioni ora della madre ora della bimba circa presunti volontari strusciamenti da parte del padre delle parti intime della bambina. Il tutto durante la vigenza di una frequentazione paritetica dei minori fra i genitori e senza riferire nulla né al CTU né al proprio CTP durante le operazioni peritali di monitoraggio iniziate a fine ottobre 23 e concluse a fine giugno 24. Circostanza questa incomprensibile per una madre fermamente convinta che la propria figlia subisse abusi sessuali da parte dal padre.
E soprattutto nulla di tutto ciò è emerso a seguito dell'approfondito esame della minore effettuato in sede di incidente probatorio il 19.12.24, quando dopo essere stata Per_1
adeguatamente rassicurata circa la possibilità di modificare in quel momento le dichiarazioni rese in precedenza ad altre persone sui fatti su cui sarebbe stata interrogata, purché dicesse la verità, ha ripetutamente chiarito al giudice di aver semplicemente raccontato alla madre di essere stata lavata nelle parti intime dal padre una volta sotto la doccia (con una spugna) e due volte mentre si faceva il bidet, e che questo le aveva dato fastidio perché voleva farlo da sola;
ha anche ripetutamente risposto di non ricordare gesti particolari posti in essere dal padre in quelle occasioni;
e che si trattava di un periodo in cui ella aveva arrossamenti frequenti per via della pipì tanto che la madre le metteva una cremina.
A fronte di tali emergenze processuali la Procura ha chiesto l'archiviazione del procedimento, cui la ricorrente si è opposta. E il GIP ha definitivamente archiviato il procedimento con ordinanza resa il 25.3.25 (allegata alle comparse conclusionali di replica di entrambe le parti).
In considerazione delle vicende sopra narrate, all'esito di un approfondimento peritale mediante somministrazione dei test psicologici alle parti, il dott. scrive: CP_4
“L'atteggiamento insincero, strategico e manipolatorio manifestato dalla sig.ra Parte_1
nel corso del monitoraggio, trova un preciso riscontro in tratti corrispondenti della sua personalità, come è emerso dall'approfondimento psicodiagnostico. La personalità della donna è infatti risultata caratterizzata da “una difficoltà di comprensione delle situazioni emotive, poggiata su un'alessitimia che probabilmente dà adito a comportamenti poco funzionali in situazioni emotivamente importanti (quale è la genitorialità); un esame di realtà presente, ma che cede a visioni arbitrarie, secondarie probabilmente a problemi
pagina 6 di 11 nelle relazioni oggettuali (peraltro emersi nell'infanzia della signora) una difficoltà a comprendere l'altro e un relazionarsi passivo e compiacente, manipolativo, con relazioni più immaginate che agite nella spontaneità (…) un coping viziato da un ripiego massivo sulla strategia e la logica a danno della possibilità di essere spontanea, con fuga in fantasie o attività solitarie (es. il gioco)” (Ivi, p. 4). Sul piano della genitorialità, tali tratti interferiscono in maniera significativa con l'esercizio della genitorialità e costituiscono un pericolo per i figli in quanto spingono la madre a mettere in secondo piano le esigenze della loro tutela e protezione, facendo prevalere il raggiungimento di altri obiettivi (ad esempio l'incriminazione dell'ex compagno) estranei al loro interesse.”
Mentre per quanto riguarda il padre il CTU conclude: “Rispetto all'affidamento, il sig.
pur con qualche tratto di inadeguatezza relativo alla sua tendenza ad evitare le CP_1
emozioni negative che lo rende talvolta meno sensibile alle eventuali difficoltà dei figli, appare un genitore più affidabile nella cura dei minori e maggiormente tutelante rispetto alla loro protezione da manipolazioni e coinvolgimenti strategici finalizzati al raggiungimento di obiettivi estranei al loro interesse.” (cfr. relazione di monitoraggio depositata il 31.7.24).
Altro elemento rilevante ai fini della valutazione della capacità genitoriale è la scarsa consapevolezza che la ricorrente ha mostrato circa le questioni economiche che inevitabilmente afferiscono al mantenimento dei figli. Infatti, pur ammettendo di essere ormai divenuta dipendente dal gioco, ha eluso sostanzialmente il percorso faticosamente avviato presso il , il cui personale ha seguito con modalità inadeguate la ricorrente, CP_3 limitandosi ad acquisire e riportare notizie da lei riferite circa i suoi impegni nell'astenersi dal gioco, come pure stigmatizzato dal CTU.
Di fatto, dagli estratti di c/c da ultimo allegati il 10.1.25 su ordine del giudice, relativi al periodo gennaio 2023-settembre 2024, emerge che nel suddetto lasso temporale la ricorrente abbia speso per scommesse on line oltre € 40.500,00-
A questo si aggiunge che ella il 4.3.24 si è volontariamente dimessa dal rapporto di lavoro che aveva a tempo indeterminato presso la SOCEM Costruzioni s.n.c. cui TR alla fine di febbraio aveva notificato istanza di pagamento diretto del contributo di mantenimento dei figli, e da allora deduce di non svolgere più alcuna attività lavorativa.
Alla luce di quanto sopra il collegio non ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'ordinario regime di affido condiviso della prole, dovendosi prevedere, in ragione delle pagina 7 di 11 plurime problematiche materne, l'affido esclusivo di e al padre, conferendo a Per_1 Per_2 quest'ultimo il potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per la prole.
Deve anche confermarsi la collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione paterna, prevedendo, come suggerito dal C.T.U., una frequentazione materna a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina, e nelle medesime settimane anche il lunedì dall'uscita di scuola fino al martedì mattina;
nelle altre settimane dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina. Ciò consentirà ai minori di mantenere anche il rapporto con la sorellina nata dalla nuova relazione sentimentale della madre. Quanto alle vacanze scolastiche, si prevede che i minori trascorrano con ciascun genitore una settimana durante il periodo natalizio, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
e due settimane durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra le parti entro il 15 maggio di ogni anno.
Inoltre, in accordo con le indicazioni del C.T.U., si ritiene utile prevedere la presa in carico da parte dell' per ai fini di un approfondimento della questione dell'enuresi CP_2 Per_1 attraverso un'osservazione psicologica finalizzata a valutare il suo significato sintomatico e la presenza di eventuali stati di disagio che potrebbero anche provenire dalle “pressioni” psicologiche cui la bambina è stata probabilmente sottoposta negli ultimi mesi.
Part Infine, deve confermarsi la presa in carico di da parte del D per la Parte_1
prosecuzione del programma di riabilitazione dalla ludopatia da attuarsi in modo completo secondo i protocolli previsti e la presa in carico da parte dell' di entrambi i CP_2
genitori per un percorso di sostegno alla genitorialità.
In relazione alle misure sopra previste va disposta vigilanza semestrale da parte del giudice tutelare.
3. Infine per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che risulta CP_1 avere un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.230,00 netti per dodici mensilità
(compresa tredicesima) gravato da un canone di locazione che divide con la compagna per
€ 650,00 (pari ad € 325,00 pro quota), come da accrediti degli emolumenti risultanti per il
2024 sul c/c postale di cui è titolare (allegato il 9.1.25). Nel 2023 egli percepiva la metà dell'assegno unico per € 57,00 mensili, essendo l'altra metà percepita dalla (come Parte_1 risulta dall'estratto del conto aperto dalla ricorrente presso Intesa San Paolo). Dal mese di giugno 2024 invece risulta accreditato sul c/c postale del l'importo di € 233,50 per CP_1
pagina 8 di 11 assegno unico dei due figli, mentre a tale titolo non risultano accrediti sul conto della
Sicché ad oggi il resistente, al netto del costo di alloggio, ha una liquidità Parte_1 disponibile di circa € 1.140,00 mensili.
La ricorrente è munita di capacità lavorativa specifica, è comproprietaria al 50 % di un immobile abitativo in Lastra a Signa, messo a reddito fino a tutto il 2022 per € 650,00 mensili corrispondenti all'importo della rata di mutuo gravante sull'immobile, come dichiarato in udienza presidenziale, poi rimasto sfitto, e attualmente sottoposto a sequestro in favore del resistente. Convive con il compagno, padre della sua terzo-genita, in appartamento già condotto in locazione per il quale è stata intrapresa dal proprietario procedura di sfratto per morosità, come dedotto dalle difese all'udienza del 12.9.24-
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della collocazione prevalente dei figli presso il padre e dell'ampia frequentazione materna, considerate le attuali complessive situazioni economiche e reddituali delle parti, si ritiene di attribuire interamente al l'assegno CP_1
unico, come già in essere, e porre a carico di con decorrenza dalla presente Parte_3 pronuncia, la somma di € 300,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli (€
150,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
Mentre si conferma la ripartizione in pari misura delle spese straordinarie necessarie per i figli, per la cui individuazione si farà riferimento alle linee guida del CNF 2017-
In punto di spese, la soccombenza della ricorrente in ordine ai provvedimenti di affidamento, collocazione e frequentazione e le ragioni della decisione, impongono la condanna di a rimborsare al le spese del giudizio che si liquidano, Parte_1 CP_1
trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità media, sulla base dei valori tra minimi e medi, in complessivi € 12.402,52 di cui € 8.500,00 per compensi, € 1.275,00 per spese generali ed € 2.627,52 per CAP e IVA.
Infine rimangono a carico definitivo delle parti in pari misura le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Montespertoli (FI) l'1.6.2013 tra nato a [...] il [...], e Controparte_1
pagina 9 di 11 nata ad [...] il [...], trascritto nel registro di Stato Civile Parte_1
del Comune di Montespertoli (FI), atto n. 4, parte II, serie A, anno 2013;
dispone l'affido esclusivo dei minori e al padre, il quale assumerà anche tutte Per_1 Per_2
le decisioni di maggior interesse per la prole;
i minori staranno con la madre a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
nelle medesime settimane anche il lunedì dall'uscita di scuola fino al martedì mattina;
e nelle altre settimane dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina;
inoltre, trascorreranno con ciascun genitore una settimana durante il periodo natalizio, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
e due settimane durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra le parti entro il 15 maggio di ogni anno;
dispone la presa in carico di da parte dell' ai fini di un approfondimento Per_1 CP_2 psicologico della problematica legata all'enuresi; Part conferma la presa in carico di da parte del D per la prosecuzione del Parte_1
programma di riabilitazione dalla ludopatia;
conferma la presa in carico da parte dell' di entrambi i genitori per un percorso di CP_2
sostegno alla genitorialità;
pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la Parte_1 somma mensile di € 300,00 complessivi (pari ad € 150,00 ciascuno) da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di aprile 2026 in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie da individuarsi in base alle linee guida del CNF 2017;
il padre percepirà interamente l'assegno unico;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
pagina 10 di 11 condanna a rimborsare a le spese di lite, pari ad € Parte_1 Controparte_1
12.402,52 come sopra liquidate;
pone a carico definitivo delle parti in ragione del 50% ciascuna le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
dispone che sulle misure sopra disposte vigili il Giudice Tutelare di Firenze, al quale i servizi sopra indicati dovranno inviare relazione ogni sei mesi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 9 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 11 di 11