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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente rel.
2. dr. Chiara Di Benedetto Consigliere
3. dr. Francesca Gomez De Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1571/2021 r. g. sez. lav., vertente
TRA
n.29/1/1944, rapp.to e difeso dagli avv.ti Gabriele Inella e Maria Parte_1
Antonietta De Santis, con domicilio eletto presso il domicilio digitale dei procuratori.
ricorrente in revocazione
E
Controparte_1
, in persona del Presidente p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Marialuigia
[...]
Ferrante, con cui elett.te domicilia in Napoli, via Nuova Poggioreale .
resistente in revocazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 25/5/2021,
[...]
ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Corte n. 2660/2021, Pt_1
pubblicata in data 10/5/2021, con cui era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere n.1935/2019 del
25/10/2019, che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere, previo accertamento della natura professionale delle patologie denunciate, la condanna dell' alla CP_2
erogazione delle prestazioni spettanti.
2.Il Guida ha evidenziato che la sentenza di cui ha chiesto la revocazione era frutto di un errore di fatto decisivo, consistente nella errata percezione del decorso del termine ex art.327 c.p.c per la proposizione dell'appello, avendo ritenuto che dalla data del deposito della sentenza di primo grado ( 21/10/2019) alla data del deposito dell'appello
( 24/6/2020) fosse decorso un termine superiore a sei mesi, nonostante la sospensione dei termini prevista dall nel periodo dal 9.3.2020 all'11.5.2020 . Parte_2
Invece dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata del 21.10.2019 alla data del
9 marzo 2020 (intervenuta la sospensione straordinaria), erano decorsi 4 mesi e 16 giorni, per cui il mese ed i 14 giorni mancanti avevano ripreso a decorrere dal 12 maggio 2020, sommando i quali l'ultimo giorno utile cadeva proprio il 24.6.2020, data del deposito dell'appello.
3.Pertanto il ricorrente ha concluso in tali termini:
“nel merito, in ragione del dedotto vizio ex art. 395 n. 4 c.p.c., revocare la sentenza n.
2660/21 del 10.05.2021 pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli – sezione lavoro V unità - e, per l'effetto, esaminate le doglianze avverso la sentenza di primo grado, accogliere il proposto appello nel merito, ed in riforma della sentenza n. 1935/19, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 21.10.2019, dichiarare la natura professionale delle patologie denunciate, con la conseguente condanna dell' a corrispondere le prestazioni assicurative ex art. 13, co. 1, lett. a) ovvero CP_2
lett. b) del D.Lgs. 38/2000, nella misura che emergerà dalla disponenda CTU, con gli arretrati maturati (in caso di rendita) a far data dalla denuncia della malattia professionale, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- condannare infine l' alla refusione delle spese legali dei due gradi di giudizio, CP_2
oltre a quelle del presente giudizio di revocazione, con le spese generali e quelle dei contributi unificati, oltre IVA e CPA, con la loro distrazione ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
4. La Corte, rilevata l'integrità del contraddittorio, in quanto l'atto di appello era stato ritualmente notificato ai procuratori costituiti in primo grado e ritenutane la CP_2
necessità, ha disposto la rinnovazione della ctu medico-legale ; la ctu è stata depositata e sono stati richiesti chiarimenti, ritualmente depositati.
5.L si è costituito in giudizio tardivamente, e cioè in data 14/2/2025, ed ha CP_2
contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
6.All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.Il ricorso per revocazione è fondato e deve quindi trovare accoglimento.
8.Osserva in via preliminare la Corte che l'errore di fatto previsto dall'art.395 n.4 c.p.c ed idoneo a costituire motivo di revocazione deve consistere in una falsa percezione degli atti processuali tale da condurre ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti risulti positivamente accertato. Deve trattarsi , quindi, di un errore meramente percettivo che non coinvolga in alcun modo
l'attività valutativa posta in essere dal giudice nei confronti di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (cfr. Cass. sez.lav. 3/4/2009
n. 8180, Cass. sez. 2 18/2/2009 n. 3935, Cass. sez. 1 25/6/2008 n. 17443). Inoltre
l'errore deve essere caduto su un fatto decisivo, nel senso che la corretta percezione del fatto avrebbe condotto ad una diversa decisione e deve trattarsi di un fatto che non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi.
9.Nella fattispecie in esame, a parere della Corte, si ravvisano gli elementi tipici dell'ipotesi di revocazione per errore di fatto, in quanto la pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto dal è fondata sull'erroneo computo del termine di Pt_1
proposizione dell'appello ex art.327 c.p.c , avendo ritenuto che dalla data del deposito della sentenza di primo grado ( 21/10/2019) alla data del deposito dell'appello (
24/6/2020) fosse decorso un termine superiore a sei mesi, nonostante la sospensione dei termini prevista dall nel periodo dal 9.3.2020 all'11.5.2020 . Invece, Parte_2
come correttamente evidenziato da parte ricorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata del 21.10.2019 alla data del 9 marzo 2020 (intervenuta la sospensione straordinaria), erano decorsi 4 mesi e 16 giorni, per cui il mese ed i 14 giorni mancanti avevano ripreso a decorrere dal 12 maggio 2020, sommando i quali l'ultimo giorno utile va a cadere il 24.6.2020, data del deposito dell'appello.
10.Dunque l'appello era ammissibile, per cui va revocata la sentenza di questa Corte n.
2660/2021 e va esaminato nel merito l'appello proposto dal avverso la sentenza Pt_1
del Tribunale di S. Maria Capuavetere n.1935/2019.
In tale pronuncia il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta dal per Pt_1
ottenere il riconoscimento delle prestazioni assistenziali spettanti in conseguenza CP_2
delle malattie professionali denunciate, e cioè
[...]
Parte_3
contratte nello svolgimento delle attività di costruzione e manutenzione elettrodotti svolte a partire dal 18.12.1962 per la Società Elettrica della Campania e dal 16.08.1966 al 31/12/2001( data di cessazione del rapporto) per l'Enel Distribuzione S.p.A. Il rigetto, alla luce della ctu medico-legale ,era fondato sull'accertata insussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal e le patologie denunciate, e Pt_1
quindi sulla insussistenza della natura professionale delle patologie denunciate. 11.Nell'atto di gravame il ha lamentato che il primo giudice avesse acriticamente Pt_1
aderito alle risultanze della ctu, senza considerare che non risultavano contestate dall' né le attività svolte, come dettagliatamente descritte nel ricorso introduttivo, CP_2
nè le modalità ed i tempi di esecuzione , per cui era risultato pacifico che esso appellante era stato adibito non in maniera sporadica o occasionale alle dedotte attività, bensì per l'intero turno lavorativo ed in un arco temporale molto ampio (dal 1962 al
2001), con la conseguente esposizione ai correlati rischi specifici per oltre 30 anni.
Inoltre il CTU non indicava alcun concreto fattore extralavorativo in grado da solo di causare le patologie denunciate (ernia discale e gonartrosi), per cui affermava che ci sarebbero state delle cause di esclusione, senza però indicarle ed escludeva anche il nesso causale senza poter escludere concretamente l'efficienza morbigena della complessiva esposizione a rischio in rapporto alle patologie diagnosticate.
Pertanto l'appellante , previa rinnovazione della ctu medico-legale, ha concluso in tali termini:
“Accertare e dichiarare la natura professionale delle patologie denunciate e conseguentemente condannare l' a corrispondergli la rendita se si accerti un CP_2
grado di invalidità superiore al 15% ovvero l'indennizzo per il danno biologico in caso di invalidità inferiore al 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
Condannare l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con CP_2
clausola di attribuzione, nella misura stabilita dalle tariffe professionali forensi di cui al Dm 55 del 10.03.2014”.
12. La Corte, ritenuta la fondatezza delle doglianze oggetto del gravame, ha disposto la rinnovazione della ctu medico legale e dalle risultanze dell'elaborato peritale è emersa la fondatezza del gravame nei limiti di seguito indicati. 13.In via preliminare appare opportuno precisare che la disciplina del sistema indennitario vigente è distinta in relazione alla successione temporale delle normative , sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
-per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25/7/2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art.74 DPR n.1124/1965);
-per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece :
a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione , per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art.13
D.L.vo 38/2000).
Diversi appaiono dunque sia i presupposti che le finalità dei benefici accordati dalla legge.
14.Nella fattispecie in esame, in cui la malattia professionale è stata denunciata dopo il
25/7/2000, e precisamente il 31/10/2009, trova applicazione la disciplina di cui al
D.Lvo 38/2000.
Con tale disciplina il legislatore ha inteso superare il rigido principio della indennizzabilità dei soli esiti (conseguenti ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale) che incidessero sulla capacità lavorativa del soggetto , estendendo la tutela al cd. danno biologico permanente, e cioè a qualsiasi lesione dell'integrità psico- fisica che sia in relazione causale con l'evento infortunistico (cfr. art.13 D.L.vo
38/2000). 15.Posto ciò, la Corte non condivide l'assunto sostenuto dal primo giudice che, aderendo alle risultanze della ctu di primo grado, ha escluso la genesi professionale delle patologie denunciate dal Pt_1
E' noto il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide con il presupposto richiesto per l'attribuzione della rendita per malattia professionale, differenziandosi i due istituti - in particolare - per l'ambito e l'intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto, nonché per il fatto che il riconoscimento in oggetto non consente di per sè alcun apprezzamento in ordine all'eventuale incidenza, sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale. Pertanto, ai fini del riconoscimento della causa di servizio occorre che l'attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni”( Cass. sez.lav. 26/6/2009 n. 15074, Cass. sez.lav. 6/2/2013 n. 2767).
Dunque, per il riconoscimento della malattia professionale, a differenza che per la causa di servizio, vige il principio di equivalenza delle condizioni sancito dall'art.41 c.p, per cui la causa lavorativa della patologia rileva anche in concorso con cause extralavorative. Ciò comporta che il rapporto causale tra evento e danno sia governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sè sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 15074 del 26/6/2009). 16.Nel caso di specie, come correttamente rilevato da parte appellante, nella memoria di costituzione di primo grado l' non aveva contestato le circostanze di fatto CP_2
dettagliatamente allegate in ricorso relative alle mansioni svolte dal Guida nel corso del suo rapporto di lavoro, per cui tali circostanze dovevano ritenersi pacifiche, ai sensi dell'art.115 c.p.c, non essendo necessario l'espletamento della prova testi.
Nel ricorso introduttivo il Guida aveva descritto con dovizia di particolari le specifiche attività tipiche della sua mansione di Elettricista di Nucleo di Distribuzione consistite nel: DEFRASCAMENTO E TAGLIO ALBERI (lungo tutti gli elettrodotti); SCAVI
PER SOSTEGNI (per elettrodotti aerei); GETTI PER FONDAMENTA;
VERTICALIZZAZIONE SOSTEGNI (PALIFICAZIONE); ARMAMENTO
SOSTEGNI (lavori in altezza); STESURA E TESATURA CONDUTTORI (lavori in altezza); SCAVI PER TRINCEE (per elettrodotti sotterranei);
INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE DI NUOVI TRASFORMATORI (lavori in altezza ed in cabina); ISPEZIONE LINEE AEREE IN AREE BOSCHIVE. Aveva, inoltre, prodotto le schede tecniche con pesi e misure dei materiali caricati, trasportati ed installati manualmente, tra cui i sostegni di pino (alti 11 mt. dal peso fino a 150 kg,
v. doc. 13 fascicolo di primo grado), in lamiera saldata (fino a 250 kg, v. doc. 14 fascicolo di primo grado), ed in cemento (v. doc. 15 fascicolo di primo grado), le mensole per armare i sostegni, dal peso di 20-30kg e 50-70kg (v. doc. 16-20 fascicolo di primo grado) ed aveva sottolineato che in qualità di “operatore mezzi speciali” era stato quotidianamente esposto anche alle vibrazioni meccaniche a tutto il corpo, sia durante gli spostamenti verso i cantieri che per la conduzione dei mezzi speciali sui cantieri (escavatori, auto-gru, trattori, terne gommate e campagnole), tutti dotati di sospensioni cd. a balestra, fonte di vibrazioni trasmesse al corpo intero.
17.In tale contesto, il ctu nominato da questa Corte, specialista in medicina legale, sulla base di un elaborato peritale approfondito e corretto, ha ritenuto che sia Parte_1
affetto da una forma piuttosto severa di spondilodiscoartrosi e da gonartrosi bilaterale e che l'insorgenza e l'evoluzione della periartrite scapolo-omerale riconosce come concausa preponderante l'attività lavorativa svolta alle dipendenze dell'ENEL. Dopo aver descritto la situazione clinica del periziando, l'ausiliare ha infatti affermato :
“Tanto premesso, secondo il DPR 27 aprile 2004, pubblicato sulla G.U. n. 134 del 10 giugno 2004, nella lista I gruppo 2 (malattie ad agenti fisici) sono inclusi i lavoratori che sono esposti a vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio, movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità, microtraumi e posture incongrue a carico del ginocchio per attività eseguita con continuità, le cui patologie a carico dell'apparato osteoarticolare sono soggette a denuncia obbligatoria e, quindi, se presenti possono essere considerate di origine tecnopatica.
Le mansioni lavorative rischiose svolte dal ricorrente consistevano principalmente nella movimentazione di carichi (non necessariamente continua), nella esposizione a vibrazioni per gli strumenti meccanici e di trasporto eventualmente utilizzati e nella possibile assunzione di posture incongrue al fine di portare a termine la costruzione e la manutenzione di elettrodotti;
da segnalare, comunque, che egli non lavorava più in alto su pali per le limitazioni lavorative impostegli a causa dell'intervento chirurgico di lobectomia polmonare per bronchiectasie del 1979. A tal proposito la Dott.ssa Per_1
consulente tecnico dell' , nel 2013 ha affermato che alla luce dei
[...] CP_2
risultati ottenuti utilizzando il metodo NIOSH per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide, l'indice di rischio è risultato inferiore a 1 e, quindi, a suo parere, non significativo. Tuttavia, si deve ricordare che il metodo NIOSH
è valido solo per le operazioni di sollevamento in posizione eretta, non tiene conto dello stato di salute del lavoratore né delle condizioni climatiche in cui viene prestata
l'attività lavorativa, non è applicabile a tutte le situazioni lavorative (come, ad esempio, sollevamento di pesi effettuato in posizione seduta o in ginocchio). Ora, il compito di un operaio elettricista provetto non è solo quello di sollevare in piedi carichi da terra ma anche di eseguire tutte le operazioni di costruzione e manutenzione di un elettrodotto, ciò che può avvenire in posizioni anche scomode od incongrue ed essendo esposti ad intemperie meteorologiche. Pertanto, anche alla luce delle indicazioni riportate nel sopra citato DPR, si può ritenere che il sig. sia Parte_1
andato incontro a tecnopatia degenerativa del rachide e delle ginocchia, che può essere stata causata dalla movimentazione di carichi, dalle posture incongrue e dall'esposizione a vibrazioni durante l'attività lavorativa e ad eventi climatici sfavorevoli”.
18.In ordine alla quantificazione del danno, l'ausiliare, sulla base delle indicazioni contenute nella tabella delle valutazioni del grado percentuale di danno biologico, ha ritenuto adeguato al caso in esame, considerata la bilateralità dell'interessamento tendineo, il riconoscimento del grado percentuale di danno biologico del 12% (cfr. voci
212, 213 e 283 della tabella suddetta, cioè ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico- sensitivi persistenti, ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti, esiti di rottura di un menisco, non operata).
19. Ritiene la Corte che non possa tenersi conto della quantificazione a data attuale del danno biologico conseguente alle suindicate patologie in misura del 35% ( v. chiarimenti ctu) , in quanto l'ausiliare ha precisato che l'aggravamento delle patologie artrosiche in epoca successiva al pensionamento del avvenuto nel 2001 è dipeso Pt_1
solo dalla senescenza e non è quindi in rapporto con la sua pregressa attività lavorativa.
Il ctu ha infatti premesso: “Si premette in merito che nei chiarimenti forniti in data 22 novembre 2024, si è proceduto, come riportato, alla “quantificazione” di “tutta la situazione funzionale del sistema osteoarticolare del sig. , Parte_1
indipendentemente se secondaria o meno dalla attività lavorativa svolta nel passato”
Ha poi affermato : “Come già più volte ribadito, l'artrosi consiste in una malattia degenerativa articolare in rapporto etiologico sia con fattori meccanici (per lo più attività fisica abitualmente espletata e carico articolare) sia metabolici (preminenti senza dubbi quelli correlati all'invecchiamento), così diffusa nella popolazione da poter essere rinvenuta radiograficamente di fatto in tutti i soggetti di età superiore ai 55 anni
(il periziando ha attualmente circa 81 anni, per cui è stato sicuramente colpito da questo processo morboso). Nel suo lento e progressivo decorso può rimanere del tutto asintomatica od, invece, indurre artralgie, limitazioni funzionali articolari e turbe neurologiche secondarie ad un eventua-le interessamento vertebrale. Trattandosi di una patologia, per così dire, anche ad insor-genza “spontanea” ed in tutte le persone, in quanto correlata ai parafisiologici processi di invecchiamento, l'attività fisica abitualmente espletata (e quindi, a maggior ragione, quella svolta a causa della propria attività lavorativa) non può che rivestire un ruolo concausale nella sua comparsa ed evoluzione.
Sulla scorta di questa indispensabile premessa, nella valutazione del danno biologico di origine professionale del sig. si sono dovute scorporare dalla Parte_1
menomazione funzionale globale dell'apparato osteoarticolare la quota di danno dovuta alla sola attività lavorativa e la quota di invalidità prospettabile per l'artrosi in un soggetto di pari età. E' su questa base che è stato indicato, nel caso specifico, un danno biologico del 12% alla luce delle indicazioni contenute nella tabella delle valutazioni del grado per-centuale di danno biologico, pubblicata sul supplemento n.
119 alla G.U. n. 172 del 25 luglio 2000, relativo alla sola quota di menomazione dell'integrità psico-fisica attribuibile all'attività lavorativa”.
20. La Corte condivide pienamente le risultanze della ctu, che è stata redatta in maniera approfondita e corretta, previo approfondito esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta .
21.Pertanto, revocata la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2660/2021, va accolto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
di S. Maria Capuavetere n.1935/2019 ed in riforma della sentenza impugnata va dichiarata la natura professionale delle patologie denunciate dal e condannato Pt_1
l' al pagamento, in favore dello stesso, dell'indennizzo in conto capitale in misura CP_2
del 12% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
22.Le spese del doppio grado di giudizio e quelle del giudizio di revocazione seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore indeterminabile della controversia ed ai
DM n.55 del 2014 e 147 del 2022 come in dispositivo, con attribuzione.
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie l'istanza ex art. 395 c.p.c. e revoca la sentenza n.
2660/21 della Corte di appello di Napoli;
2) accoglie l'appello proposto da
[...]
ed in riforma della sentenza impugnata dichiara la natura professionale delle Pt_1
patologie denunciate dallo stesso e condanna l' al pagamento, in favore di CP_2 [...]
, dell'indennizzo in conto capitale in misura del 12% con decorrenza dalla Pt_1
domanda amministrativa;
3) condanna l' al pagamento delle spese del primo grado CP_2
di giudizio, che liquida in euro 2.568,00 , delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 1.889,00 e delle spese del presente giudizio, che liquida in euro
2.905,00, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione agli avv.ti Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis antistatari.
Così deciso in Napoli il giorno 17 febbraio 2025
Il Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente rel.
2. dr. Chiara Di Benedetto Consigliere
3. dr. Francesca Gomez De Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1571/2021 r. g. sez. lav., vertente
TRA
n.29/1/1944, rapp.to e difeso dagli avv.ti Gabriele Inella e Maria Parte_1
Antonietta De Santis, con domicilio eletto presso il domicilio digitale dei procuratori.
ricorrente in revocazione
E
Controparte_1
, in persona del Presidente p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Marialuigia
[...]
Ferrante, con cui elett.te domicilia in Napoli, via Nuova Poggioreale .
resistente in revocazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 25/5/2021,
[...]
ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Corte n. 2660/2021, Pt_1
pubblicata in data 10/5/2021, con cui era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere n.1935/2019 del
25/10/2019, che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere, previo accertamento della natura professionale delle patologie denunciate, la condanna dell' alla CP_2
erogazione delle prestazioni spettanti.
2.Il Guida ha evidenziato che la sentenza di cui ha chiesto la revocazione era frutto di un errore di fatto decisivo, consistente nella errata percezione del decorso del termine ex art.327 c.p.c per la proposizione dell'appello, avendo ritenuto che dalla data del deposito della sentenza di primo grado ( 21/10/2019) alla data del deposito dell'appello
( 24/6/2020) fosse decorso un termine superiore a sei mesi, nonostante la sospensione dei termini prevista dall nel periodo dal 9.3.2020 all'11.5.2020 . Parte_2
Invece dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata del 21.10.2019 alla data del
9 marzo 2020 (intervenuta la sospensione straordinaria), erano decorsi 4 mesi e 16 giorni, per cui il mese ed i 14 giorni mancanti avevano ripreso a decorrere dal 12 maggio 2020, sommando i quali l'ultimo giorno utile cadeva proprio il 24.6.2020, data del deposito dell'appello.
3.Pertanto il ricorrente ha concluso in tali termini:
“nel merito, in ragione del dedotto vizio ex art. 395 n. 4 c.p.c., revocare la sentenza n.
2660/21 del 10.05.2021 pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli – sezione lavoro V unità - e, per l'effetto, esaminate le doglianze avverso la sentenza di primo grado, accogliere il proposto appello nel merito, ed in riforma della sentenza n. 1935/19, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 21.10.2019, dichiarare la natura professionale delle patologie denunciate, con la conseguente condanna dell' a corrispondere le prestazioni assicurative ex art. 13, co. 1, lett. a) ovvero CP_2
lett. b) del D.Lgs. 38/2000, nella misura che emergerà dalla disponenda CTU, con gli arretrati maturati (in caso di rendita) a far data dalla denuncia della malattia professionale, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- condannare infine l' alla refusione delle spese legali dei due gradi di giudizio, CP_2
oltre a quelle del presente giudizio di revocazione, con le spese generali e quelle dei contributi unificati, oltre IVA e CPA, con la loro distrazione ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
4. La Corte, rilevata l'integrità del contraddittorio, in quanto l'atto di appello era stato ritualmente notificato ai procuratori costituiti in primo grado e ritenutane la CP_2
necessità, ha disposto la rinnovazione della ctu medico-legale ; la ctu è stata depositata e sono stati richiesti chiarimenti, ritualmente depositati.
5.L si è costituito in giudizio tardivamente, e cioè in data 14/2/2025, ed ha CP_2
contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
6.All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.Il ricorso per revocazione è fondato e deve quindi trovare accoglimento.
8.Osserva in via preliminare la Corte che l'errore di fatto previsto dall'art.395 n.4 c.p.c ed idoneo a costituire motivo di revocazione deve consistere in una falsa percezione degli atti processuali tale da condurre ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti risulti positivamente accertato. Deve trattarsi , quindi, di un errore meramente percettivo che non coinvolga in alcun modo
l'attività valutativa posta in essere dal giudice nei confronti di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (cfr. Cass. sez.lav. 3/4/2009
n. 8180, Cass. sez. 2 18/2/2009 n. 3935, Cass. sez. 1 25/6/2008 n. 17443). Inoltre
l'errore deve essere caduto su un fatto decisivo, nel senso che la corretta percezione del fatto avrebbe condotto ad una diversa decisione e deve trattarsi di un fatto che non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi.
9.Nella fattispecie in esame, a parere della Corte, si ravvisano gli elementi tipici dell'ipotesi di revocazione per errore di fatto, in quanto la pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto dal è fondata sull'erroneo computo del termine di Pt_1
proposizione dell'appello ex art.327 c.p.c , avendo ritenuto che dalla data del deposito della sentenza di primo grado ( 21/10/2019) alla data del deposito dell'appello (
24/6/2020) fosse decorso un termine superiore a sei mesi, nonostante la sospensione dei termini prevista dall nel periodo dal 9.3.2020 all'11.5.2020 . Invece, Parte_2
come correttamente evidenziato da parte ricorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata del 21.10.2019 alla data del 9 marzo 2020 (intervenuta la sospensione straordinaria), erano decorsi 4 mesi e 16 giorni, per cui il mese ed i 14 giorni mancanti avevano ripreso a decorrere dal 12 maggio 2020, sommando i quali l'ultimo giorno utile va a cadere il 24.6.2020, data del deposito dell'appello.
10.Dunque l'appello era ammissibile, per cui va revocata la sentenza di questa Corte n.
2660/2021 e va esaminato nel merito l'appello proposto dal avverso la sentenza Pt_1
del Tribunale di S. Maria Capuavetere n.1935/2019.
In tale pronuncia il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta dal per Pt_1
ottenere il riconoscimento delle prestazioni assistenziali spettanti in conseguenza CP_2
delle malattie professionali denunciate, e cioè
[...]
Parte_3
contratte nello svolgimento delle attività di costruzione e manutenzione elettrodotti svolte a partire dal 18.12.1962 per la Società Elettrica della Campania e dal 16.08.1966 al 31/12/2001( data di cessazione del rapporto) per l'Enel Distribuzione S.p.A. Il rigetto, alla luce della ctu medico-legale ,era fondato sull'accertata insussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal e le patologie denunciate, e Pt_1
quindi sulla insussistenza della natura professionale delle patologie denunciate. 11.Nell'atto di gravame il ha lamentato che il primo giudice avesse acriticamente Pt_1
aderito alle risultanze della ctu, senza considerare che non risultavano contestate dall' né le attività svolte, come dettagliatamente descritte nel ricorso introduttivo, CP_2
nè le modalità ed i tempi di esecuzione , per cui era risultato pacifico che esso appellante era stato adibito non in maniera sporadica o occasionale alle dedotte attività, bensì per l'intero turno lavorativo ed in un arco temporale molto ampio (dal 1962 al
2001), con la conseguente esposizione ai correlati rischi specifici per oltre 30 anni.
Inoltre il CTU non indicava alcun concreto fattore extralavorativo in grado da solo di causare le patologie denunciate (ernia discale e gonartrosi), per cui affermava che ci sarebbero state delle cause di esclusione, senza però indicarle ed escludeva anche il nesso causale senza poter escludere concretamente l'efficienza morbigena della complessiva esposizione a rischio in rapporto alle patologie diagnosticate.
Pertanto l'appellante , previa rinnovazione della ctu medico-legale, ha concluso in tali termini:
“Accertare e dichiarare la natura professionale delle patologie denunciate e conseguentemente condannare l' a corrispondergli la rendita se si accerti un CP_2
grado di invalidità superiore al 15% ovvero l'indennizzo per il danno biologico in caso di invalidità inferiore al 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
Condannare l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con CP_2
clausola di attribuzione, nella misura stabilita dalle tariffe professionali forensi di cui al Dm 55 del 10.03.2014”.
12. La Corte, ritenuta la fondatezza delle doglianze oggetto del gravame, ha disposto la rinnovazione della ctu medico legale e dalle risultanze dell'elaborato peritale è emersa la fondatezza del gravame nei limiti di seguito indicati. 13.In via preliminare appare opportuno precisare che la disciplina del sistema indennitario vigente è distinta in relazione alla successione temporale delle normative , sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
-per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25/7/2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art.74 DPR n.1124/1965);
-per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece :
a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione , per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art.13
D.L.vo 38/2000).
Diversi appaiono dunque sia i presupposti che le finalità dei benefici accordati dalla legge.
14.Nella fattispecie in esame, in cui la malattia professionale è stata denunciata dopo il
25/7/2000, e precisamente il 31/10/2009, trova applicazione la disciplina di cui al
D.Lvo 38/2000.
Con tale disciplina il legislatore ha inteso superare il rigido principio della indennizzabilità dei soli esiti (conseguenti ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale) che incidessero sulla capacità lavorativa del soggetto , estendendo la tutela al cd. danno biologico permanente, e cioè a qualsiasi lesione dell'integrità psico- fisica che sia in relazione causale con l'evento infortunistico (cfr. art.13 D.L.vo
38/2000). 15.Posto ciò, la Corte non condivide l'assunto sostenuto dal primo giudice che, aderendo alle risultanze della ctu di primo grado, ha escluso la genesi professionale delle patologie denunciate dal Pt_1
E' noto il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide con il presupposto richiesto per l'attribuzione della rendita per malattia professionale, differenziandosi i due istituti - in particolare - per l'ambito e l'intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto, nonché per il fatto che il riconoscimento in oggetto non consente di per sè alcun apprezzamento in ordine all'eventuale incidenza, sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale. Pertanto, ai fini del riconoscimento della causa di servizio occorre che l'attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni”( Cass. sez.lav. 26/6/2009 n. 15074, Cass. sez.lav. 6/2/2013 n. 2767).
Dunque, per il riconoscimento della malattia professionale, a differenza che per la causa di servizio, vige il principio di equivalenza delle condizioni sancito dall'art.41 c.p, per cui la causa lavorativa della patologia rileva anche in concorso con cause extralavorative. Ciò comporta che il rapporto causale tra evento e danno sia governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sè sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 15074 del 26/6/2009). 16.Nel caso di specie, come correttamente rilevato da parte appellante, nella memoria di costituzione di primo grado l' non aveva contestato le circostanze di fatto CP_2
dettagliatamente allegate in ricorso relative alle mansioni svolte dal Guida nel corso del suo rapporto di lavoro, per cui tali circostanze dovevano ritenersi pacifiche, ai sensi dell'art.115 c.p.c, non essendo necessario l'espletamento della prova testi.
Nel ricorso introduttivo il Guida aveva descritto con dovizia di particolari le specifiche attività tipiche della sua mansione di Elettricista di Nucleo di Distribuzione consistite nel: DEFRASCAMENTO E TAGLIO ALBERI (lungo tutti gli elettrodotti); SCAVI
PER SOSTEGNI (per elettrodotti aerei); GETTI PER FONDAMENTA;
VERTICALIZZAZIONE SOSTEGNI (PALIFICAZIONE); ARMAMENTO
SOSTEGNI (lavori in altezza); STESURA E TESATURA CONDUTTORI (lavori in altezza); SCAVI PER TRINCEE (per elettrodotti sotterranei);
INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE DI NUOVI TRASFORMATORI (lavori in altezza ed in cabina); ISPEZIONE LINEE AEREE IN AREE BOSCHIVE. Aveva, inoltre, prodotto le schede tecniche con pesi e misure dei materiali caricati, trasportati ed installati manualmente, tra cui i sostegni di pino (alti 11 mt. dal peso fino a 150 kg,
v. doc. 13 fascicolo di primo grado), in lamiera saldata (fino a 250 kg, v. doc. 14 fascicolo di primo grado), ed in cemento (v. doc. 15 fascicolo di primo grado), le mensole per armare i sostegni, dal peso di 20-30kg e 50-70kg (v. doc. 16-20 fascicolo di primo grado) ed aveva sottolineato che in qualità di “operatore mezzi speciali” era stato quotidianamente esposto anche alle vibrazioni meccaniche a tutto il corpo, sia durante gli spostamenti verso i cantieri che per la conduzione dei mezzi speciali sui cantieri (escavatori, auto-gru, trattori, terne gommate e campagnole), tutti dotati di sospensioni cd. a balestra, fonte di vibrazioni trasmesse al corpo intero.
17.In tale contesto, il ctu nominato da questa Corte, specialista in medicina legale, sulla base di un elaborato peritale approfondito e corretto, ha ritenuto che sia Parte_1
affetto da una forma piuttosto severa di spondilodiscoartrosi e da gonartrosi bilaterale e che l'insorgenza e l'evoluzione della periartrite scapolo-omerale riconosce come concausa preponderante l'attività lavorativa svolta alle dipendenze dell'ENEL. Dopo aver descritto la situazione clinica del periziando, l'ausiliare ha infatti affermato :
“Tanto premesso, secondo il DPR 27 aprile 2004, pubblicato sulla G.U. n. 134 del 10 giugno 2004, nella lista I gruppo 2 (malattie ad agenti fisici) sono inclusi i lavoratori che sono esposti a vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio, movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità, microtraumi e posture incongrue a carico del ginocchio per attività eseguita con continuità, le cui patologie a carico dell'apparato osteoarticolare sono soggette a denuncia obbligatoria e, quindi, se presenti possono essere considerate di origine tecnopatica.
Le mansioni lavorative rischiose svolte dal ricorrente consistevano principalmente nella movimentazione di carichi (non necessariamente continua), nella esposizione a vibrazioni per gli strumenti meccanici e di trasporto eventualmente utilizzati e nella possibile assunzione di posture incongrue al fine di portare a termine la costruzione e la manutenzione di elettrodotti;
da segnalare, comunque, che egli non lavorava più in alto su pali per le limitazioni lavorative impostegli a causa dell'intervento chirurgico di lobectomia polmonare per bronchiectasie del 1979. A tal proposito la Dott.ssa Per_1
consulente tecnico dell' , nel 2013 ha affermato che alla luce dei
[...] CP_2
risultati ottenuti utilizzando il metodo NIOSH per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide, l'indice di rischio è risultato inferiore a 1 e, quindi, a suo parere, non significativo. Tuttavia, si deve ricordare che il metodo NIOSH
è valido solo per le operazioni di sollevamento in posizione eretta, non tiene conto dello stato di salute del lavoratore né delle condizioni climatiche in cui viene prestata
l'attività lavorativa, non è applicabile a tutte le situazioni lavorative (come, ad esempio, sollevamento di pesi effettuato in posizione seduta o in ginocchio). Ora, il compito di un operaio elettricista provetto non è solo quello di sollevare in piedi carichi da terra ma anche di eseguire tutte le operazioni di costruzione e manutenzione di un elettrodotto, ciò che può avvenire in posizioni anche scomode od incongrue ed essendo esposti ad intemperie meteorologiche. Pertanto, anche alla luce delle indicazioni riportate nel sopra citato DPR, si può ritenere che il sig. sia Parte_1
andato incontro a tecnopatia degenerativa del rachide e delle ginocchia, che può essere stata causata dalla movimentazione di carichi, dalle posture incongrue e dall'esposizione a vibrazioni durante l'attività lavorativa e ad eventi climatici sfavorevoli”.
18.In ordine alla quantificazione del danno, l'ausiliare, sulla base delle indicazioni contenute nella tabella delle valutazioni del grado percentuale di danno biologico, ha ritenuto adeguato al caso in esame, considerata la bilateralità dell'interessamento tendineo, il riconoscimento del grado percentuale di danno biologico del 12% (cfr. voci
212, 213 e 283 della tabella suddetta, cioè ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico- sensitivi persistenti, ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti, esiti di rottura di un menisco, non operata).
19. Ritiene la Corte che non possa tenersi conto della quantificazione a data attuale del danno biologico conseguente alle suindicate patologie in misura del 35% ( v. chiarimenti ctu) , in quanto l'ausiliare ha precisato che l'aggravamento delle patologie artrosiche in epoca successiva al pensionamento del avvenuto nel 2001 è dipeso Pt_1
solo dalla senescenza e non è quindi in rapporto con la sua pregressa attività lavorativa.
Il ctu ha infatti premesso: “Si premette in merito che nei chiarimenti forniti in data 22 novembre 2024, si è proceduto, come riportato, alla “quantificazione” di “tutta la situazione funzionale del sistema osteoarticolare del sig. , Parte_1
indipendentemente se secondaria o meno dalla attività lavorativa svolta nel passato”
Ha poi affermato : “Come già più volte ribadito, l'artrosi consiste in una malattia degenerativa articolare in rapporto etiologico sia con fattori meccanici (per lo più attività fisica abitualmente espletata e carico articolare) sia metabolici (preminenti senza dubbi quelli correlati all'invecchiamento), così diffusa nella popolazione da poter essere rinvenuta radiograficamente di fatto in tutti i soggetti di età superiore ai 55 anni
(il periziando ha attualmente circa 81 anni, per cui è stato sicuramente colpito da questo processo morboso). Nel suo lento e progressivo decorso può rimanere del tutto asintomatica od, invece, indurre artralgie, limitazioni funzionali articolari e turbe neurologiche secondarie ad un eventua-le interessamento vertebrale. Trattandosi di una patologia, per così dire, anche ad insor-genza “spontanea” ed in tutte le persone, in quanto correlata ai parafisiologici processi di invecchiamento, l'attività fisica abitualmente espletata (e quindi, a maggior ragione, quella svolta a causa della propria attività lavorativa) non può che rivestire un ruolo concausale nella sua comparsa ed evoluzione.
Sulla scorta di questa indispensabile premessa, nella valutazione del danno biologico di origine professionale del sig. si sono dovute scorporare dalla Parte_1
menomazione funzionale globale dell'apparato osteoarticolare la quota di danno dovuta alla sola attività lavorativa e la quota di invalidità prospettabile per l'artrosi in un soggetto di pari età. E' su questa base che è stato indicato, nel caso specifico, un danno biologico del 12% alla luce delle indicazioni contenute nella tabella delle valutazioni del grado per-centuale di danno biologico, pubblicata sul supplemento n.
119 alla G.U. n. 172 del 25 luglio 2000, relativo alla sola quota di menomazione dell'integrità psico-fisica attribuibile all'attività lavorativa”.
20. La Corte condivide pienamente le risultanze della ctu, che è stata redatta in maniera approfondita e corretta, previo approfondito esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta .
21.Pertanto, revocata la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2660/2021, va accolto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
di S. Maria Capuavetere n.1935/2019 ed in riforma della sentenza impugnata va dichiarata la natura professionale delle patologie denunciate dal e condannato Pt_1
l' al pagamento, in favore dello stesso, dell'indennizzo in conto capitale in misura CP_2
del 12% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
22.Le spese del doppio grado di giudizio e quelle del giudizio di revocazione seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore indeterminabile della controversia ed ai
DM n.55 del 2014 e 147 del 2022 come in dispositivo, con attribuzione.
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie l'istanza ex art. 395 c.p.c. e revoca la sentenza n.
2660/21 della Corte di appello di Napoli;
2) accoglie l'appello proposto da
[...]
ed in riforma della sentenza impugnata dichiara la natura professionale delle Pt_1
patologie denunciate dallo stesso e condanna l' al pagamento, in favore di CP_2 [...]
, dell'indennizzo in conto capitale in misura del 12% con decorrenza dalla Pt_1
domanda amministrativa;
3) condanna l' al pagamento delle spese del primo grado CP_2
di giudizio, che liquida in euro 2.568,00 , delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 1.889,00 e delle spese del presente giudizio, che liquida in euro
2.905,00, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione agli avv.ti Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis antistatari.
Così deciso in Napoli il giorno 17 febbraio 2025
Il Presidente est.