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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9916 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 15796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15796 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: modifica dei provvedimenti assunti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] – NA- il 26.05.1971 C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._1
DI LL presso la quale elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco alla
Via Mazzini n.55
RICORRENTE
CONTRO
( nato a [...] -NA- l'8.11.1961 C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. SCHIANO
IR CO presso la quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via Libertà n.67
RESISTENTE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.07.2024 , premesso di aver intessuto una Parte_1 relazione sentimentale con dalla quale erano nate due figlie gemelle: Controparte_1
e (26.10.2005), rappresentava che la responsabilità genitoriale era stata Per_1 Per_2 regolamentata in forza di decreto n. 2910/2019 resa dal Tribunale di Nola in data 2.10.2019. Tra le
1 varie condizioni obbligatorie, il predetto Tribunale aveva statuito a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando mensilmente alla ricorrente un importo pari ad Euro 700,00 oltre il 50% delle spese straordinarie ed oltre rivalutazione ISTAT.
La ricorrente, sulla premessa che le condizioni economiche del resistente erano notevolmente migliorate e che le esigenze delle figlie avevano subìto un fisiologico incremento in ragione anche dell'età delle stesse, chiedeva: accertare e dichiarare il mutamento delle condizioni economiche
(reddituali-patrimoniali) come in premessa nonché delle esigenze della prole e “sopravvenuti e giustificati motivi” per la revisione ex art. 473 bis-29 c.p.c. dell'assegno di mantenimento statuito con sentenza n. 2910/2020 resa dal Tribunale di Nola favore delle figlie e Per_1 Per_3
nate dall'unione con la ricorrente. Per l'effetto disporre ex art. 473 bis-29 c.p.c. la
[...] rimodulazione dell'assegno di mantenimento ordinario disposto con sentenza resa dal Tribunale di Nola n. 2910/2019 a carico di per le due figlie e , oggi Controparte_1 Per_1 Per_2 maggiorenni ma non autosufficienti e residenti presso la madre, alla luce del prospettato e comprovato mutamento in melius della condizione reddituale patrimoniale del Controparte_1 ed in peius della ricorrente nonché delle mutate e aumentate esigenze delle figlie ormai maggiorenni, dall'importo statuito di Euro 721,00 come rivalutato fino al 2020 (Euro 360,00 ciascuna) all'importo complessivo di Euro 1.800,00 (Euro 900.00 ciascuna), anche in considerazione dell'esborso totale di spese straordinarie da parte della ricorrente per il cui recupero è costretta al recupero coattivo. In subordine, quantificare l'assegno di mantenimento in favore della prole in quella misura che l' riterrà giusta e proporzionata alle Controparte_2 effettive capacità reddituali patrimoniali dei genitori, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, oltre spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Napoli, con effetto a partire dalla data di deposito della presente domanda. Condannare il IG. al pagamento delle spese del presente Controparte_1 giudizio e compensi professionali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc.
si costituiva il quale contestava quanto ex adverso dedotto evidenziando di Controparte_1 contribuire anche al mantenimento del figlio nato da una precedente matrimonio che, benchè maggiorenne, non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica. Chiedeva pertanto: rigettare la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento per le figlie e Per_2 Persona_4 dell'importo complessivo di € 1.800,00 (€ 900,00 per ciascuna figlia); in subordine disporre che il
IG. versi a titolo di mantenimento per le figlie l'importo complessivo di € 800,00 (€ CP_1
2 400,00 per ciascuna figlia) da corrispondersi a mezzo vaglia postale entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT e contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli del 07/03/2018 che in tale sede si abbia per ripetuto e trascritto;
in via ulteriormente gradata disporre l'assegno di mantenimento in favore delle figlie che l'adito Tribunale riterrà di giustizia;
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per espresso anticipo fattone.
All'udienza del 7.10.2025 comparse personalmente le parti, chiedevano recepirsi i seguenti accordi : a modifica della sentenza n. 2910/2019 emessa dal Tribunale di Nola il IG. CP_1 si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, alla IG.ra , a
[...] Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario per le figlie e , Persona_3 Persona_4 la somma complessiva di Euro 1.400,00 (Euro 700,00 per ciascuna figlia) fino alla loro completa emancipazione, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT come per legge, oltre rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Napoli del
07.03.2018. Detta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario, e/o vaglia postale. Le parti convengono che il pagamento del mutato contributo al mantenimento ordinario di Euro 1.400,00 verrà corrisposto alla IG.ra Pt_1
sin dalla sottoscrizione del presente verbale e quindi dal mese di maggio 2025. Le spese
[...] del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti ed i procuratori costituiti sottoscrivono il presente accordo per rinuncia al vincolo di solidarietà.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, sul ricorso promosso da
contro
Parte_1
così provvede: Controparte_1
3 1. a parziale modifica della sentenza n. 2910/2019 resa dal Tribunale di Nola in data 2.10.2019, dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni intervenute tra le parti e non aventi carattere obbligatorio;
3. compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15796 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: modifica dei provvedimenti assunti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] – NA- il 26.05.1971 C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._1
DI LL presso la quale elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco alla
Via Mazzini n.55
RICORRENTE
CONTRO
( nato a [...] -NA- l'8.11.1961 C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. SCHIANO
IR CO presso la quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via Libertà n.67
RESISTENTE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.07.2024 , premesso di aver intessuto una Parte_1 relazione sentimentale con dalla quale erano nate due figlie gemelle: Controparte_1
e (26.10.2005), rappresentava che la responsabilità genitoriale era stata Per_1 Per_2 regolamentata in forza di decreto n. 2910/2019 resa dal Tribunale di Nola in data 2.10.2019. Tra le
1 varie condizioni obbligatorie, il predetto Tribunale aveva statuito a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando mensilmente alla ricorrente un importo pari ad Euro 700,00 oltre il 50% delle spese straordinarie ed oltre rivalutazione ISTAT.
La ricorrente, sulla premessa che le condizioni economiche del resistente erano notevolmente migliorate e che le esigenze delle figlie avevano subìto un fisiologico incremento in ragione anche dell'età delle stesse, chiedeva: accertare e dichiarare il mutamento delle condizioni economiche
(reddituali-patrimoniali) come in premessa nonché delle esigenze della prole e “sopravvenuti e giustificati motivi” per la revisione ex art. 473 bis-29 c.p.c. dell'assegno di mantenimento statuito con sentenza n. 2910/2020 resa dal Tribunale di Nola favore delle figlie e Per_1 Per_3
nate dall'unione con la ricorrente. Per l'effetto disporre ex art. 473 bis-29 c.p.c. la
[...] rimodulazione dell'assegno di mantenimento ordinario disposto con sentenza resa dal Tribunale di Nola n. 2910/2019 a carico di per le due figlie e , oggi Controparte_1 Per_1 Per_2 maggiorenni ma non autosufficienti e residenti presso la madre, alla luce del prospettato e comprovato mutamento in melius della condizione reddituale patrimoniale del Controparte_1 ed in peius della ricorrente nonché delle mutate e aumentate esigenze delle figlie ormai maggiorenni, dall'importo statuito di Euro 721,00 come rivalutato fino al 2020 (Euro 360,00 ciascuna) all'importo complessivo di Euro 1.800,00 (Euro 900.00 ciascuna), anche in considerazione dell'esborso totale di spese straordinarie da parte della ricorrente per il cui recupero è costretta al recupero coattivo. In subordine, quantificare l'assegno di mantenimento in favore della prole in quella misura che l' riterrà giusta e proporzionata alle Controparte_2 effettive capacità reddituali patrimoniali dei genitori, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, oltre spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Napoli, con effetto a partire dalla data di deposito della presente domanda. Condannare il IG. al pagamento delle spese del presente Controparte_1 giudizio e compensi professionali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc.
si costituiva il quale contestava quanto ex adverso dedotto evidenziando di Controparte_1 contribuire anche al mantenimento del figlio nato da una precedente matrimonio che, benchè maggiorenne, non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica. Chiedeva pertanto: rigettare la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento per le figlie e Per_2 Persona_4 dell'importo complessivo di € 1.800,00 (€ 900,00 per ciascuna figlia); in subordine disporre che il
IG. versi a titolo di mantenimento per le figlie l'importo complessivo di € 800,00 (€ CP_1
2 400,00 per ciascuna figlia) da corrispondersi a mezzo vaglia postale entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT e contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli del 07/03/2018 che in tale sede si abbia per ripetuto e trascritto;
in via ulteriormente gradata disporre l'assegno di mantenimento in favore delle figlie che l'adito Tribunale riterrà di giustizia;
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per espresso anticipo fattone.
All'udienza del 7.10.2025 comparse personalmente le parti, chiedevano recepirsi i seguenti accordi : a modifica della sentenza n. 2910/2019 emessa dal Tribunale di Nola il IG. CP_1 si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, alla IG.ra , a
[...] Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario per le figlie e , Persona_3 Persona_4 la somma complessiva di Euro 1.400,00 (Euro 700,00 per ciascuna figlia) fino alla loro completa emancipazione, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT come per legge, oltre rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Napoli del
07.03.2018. Detta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario, e/o vaglia postale. Le parti convengono che il pagamento del mutato contributo al mantenimento ordinario di Euro 1.400,00 verrà corrisposto alla IG.ra Pt_1
sin dalla sottoscrizione del presente verbale e quindi dal mese di maggio 2025. Le spese
[...] del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti ed i procuratori costituiti sottoscrivono il presente accordo per rinuncia al vincolo di solidarietà.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, sul ricorso promosso da
contro
Parte_1
così provvede: Controparte_1
3 1. a parziale modifica della sentenza n. 2910/2019 resa dal Tribunale di Nola in data 2.10.2019, dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni intervenute tra le parti e non aventi carattere obbligatorio;
3. compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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