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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/05/2024, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Marinella Laudani Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1536 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avvocato GUARCELLO Parte_1
GIOVANNA appellante
CONTRO
N. 54,56,58 60 con Controparte_1 CP_2 il patrocinio dell'avv. DI SALVO GIUSEPPE appellato
E nei confronti di
Controparte_3
Terza chiamata in causa
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:« Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accogliere il presente appello;
riformare integralmente la sentenza n. 212/2018 del Tribunale di Palermo pubblicata il 17.01.2018 e per l'effetto dire e dichiarare che i danni subiti dall'appartamento di proprietà dell'odierna appellante sono riconducibili al cattivo stato delle parti comuni dell'edificio; conseguentemente condannare il convenuto ad eseguire i lavori di ripristino di cui necessitano le CP_1 parti comuni dell'edificio, con l'utilizzo di materiali idonei ed appropriati;
condannare il condominio a risarcire l'odierna appellante per i danni subiti dall'appartamento di cui è proprietaria nella misura che risulterà dovuta a seguito delle espletata TU;
in via istruttoria disporre la rinnovazione della TU, al fine di individuare le cause che hanno dato origine alla formazione della muffa, i lavori atti ad eliminarle con i relativi costi, nonché i lavori e i costi occorrenti per ripristinare i vani danneggiati nell'appartamento dell'odierna appellante, con vittoria di spese e compensi professionali in entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese le spese di TU che devono essere ridotti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del DPR 115/2002.»
Conclusioni per l'appellato: «Voglia la Corte d'Appello: dichiarare inammissibile l'appello proposto da , in via Parte_1 preliminare, reiterando la domanda di chiamata in causa della società denominata per motivi in premessa esposti e CP_3 richiamati;
in via principale, si chiede di rigettare l'appello proposto da perchè destituito di fondamento giuridico e Parte_1 fattuale e quindi respingere tutte le pretese avanzate da parte appellante, in quanto inammissibili e infondate;
in via subordinata, senza recesso alcuno dalle superiori domande, ove fossero accolte, anche in parte le domande formulate da parte appellante, si chiede Co che la società denominata tenga indenne il appellato da tutte le eventuali conseguenze pregiudizievoli che CP_3 CP_1 dovessero derivare a carico dello stesso, dell'emittenda sentenza, con vittoria delle spese processuali inerenti entrambi i gradi di giudizio »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.07.2018, ha Parte_1 proposto gravame avverso la Sentenza n. 212/2018 pubblicata il 17.01.2018 emessa dal Tribunale di Palermo.
Si è costituito il Condominio chiedendo il rigetto del Controparte_4 gravame.
E' rimasta contumace la società ritualmente evocata in giudizio. CP_3
All'udienza del 19.10.2023 la causa è stata posta in decisione con i termini di cui all'articolo 190 C.p.c.
Tanto premesso, con il primo ed unico motivo di gravame, l'appellante lamenta erronea e carente motivazione nella parte in cui il Tribunale ha escluso il nesso di causalità tra carenze nell'esecuzione della facciata dell'edificio e i danni subiti dall'attrice, fondando la decisione sulla consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, l'appellante lamenta che il Giudice ha affermato, avvalendosi
2 della TU, che l'edificio era stato realizzato a regola d'arte secondo la normativa dell'epoca, senza analizzare la normativa emanata dopo la legge 10/1991 che era quella da applicare, essendo stato l'edificio realizzato tra l'anno 2003 e il 2006 e che il
TU non ha svolto le dovute indagini per verificare la reale causa che aveva provocato la muffa e la formazione di condensa.
Il motivo è infondato.
Il TU (le cui conclusioni sono state recepite dalla sentenza gravata) ha svolto una specifica indagine sulla normativa applicabile alla realizzazione del fabbricato e ha concluso che all'epoca era in vigore la legge 10/1991 e non si applicava invece il D.lgs.
192/2005, il quale ha recepito la direttiva 2002/91/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, in quanto il fabbricato era stato ultimato il 29.8.2005.
Il TU, esaminando gli elaborati progettuali e la relazione tecnico descrittiva allegata al progetto e il capitolato d'oneri, dopo avere eseguito i sopraluoghi, ha concluso che “l'edificio è stato realizzato nel rispetto delle previsioni progettuali e del capitolato d'oneri”.
Il TU ha tuttavia rilevato che l'edificio in esame è stato costruito utilizzando la tipologia edilizia costruttiva più comune e diffusa in Sicilia. Questa consiste nel realizzare uno scheletro portante con travi e pilastri in cemento armato e nel chiudere l'involucro edilizio con pareti di uno spessore complessivo di 30 cm e che dunque la criticità riguardante la formazione di muffa e condensa, che si verifica in corrispondenza della struttura dell'edificio, è inevitabile, dipendendo dalla tecnica costruttiva, dato che il cemento armato ha un coefficiente di trasmittanza notevolmente superiore rispetto a quello dei mattoni, più comunemente utilizzati per la realizzazione dei muri perimetrali.
Quindi il TU, di fronte all'indagine termografica condotta dalla parte attrice, ha evidenziato che i dati rilevati e riportati nell'indagine mostrano che, come ci si
3 potrebbe aspettare, i punti di maggiore criticità, dove si presenta il rischio di formazione di condensa superficiale, sono tutti localizzati in corrispondenza dei ponti termici. Questo fenomeno riguarda quei componenti dell'involucro edilizio che sono caratterizzati da un elevato grado di dispersione termica, che solitamente coincidono con gli elementi strutturali dell'edificio, come travi e pilastri in cemento armato.
Il TU ha quindi affermato che questa criticità è inevitabilmente dovuta all'utilizzo del cemento armato nella costruzione dell'edificio.
La conclusione del consulente tecnico d'ufficio è stata supportata dalla cosiddetta verifica di che è stata condotta in condizioni di formazione di Org_1 condensa su un ponte termico tra travi e pilastri. Il consulente ha quindi rilevato che dal suddetto esame risulta che nei ponti termici relativi ai pilastri e travi della struttura non vi è rischio di formazione superficiale di condensa alle condizioni di temperatura ed umidità adottate ai fini della verifica.
Pertanto, il consulente ha concluso la relazione, affermando che “si esclude che la condensa e la formazione di muffa esistenti nell'appartamento dell'attrice siano imputabili ad un difetto progettuale e/ o costruttivo”. IL TU ha anche rilevato che la condensa inizia a formarsi sulla superficie della parete quando, a parità di temperature interne ed esterne, la percentuale di umidità relativa all'interno aumenta fino a raggiungere il 72%. Inoltre, le condizioni di umidità relativa degli ambienti sono influenzate da vari fattori, tra cui la tipologia dei locali, l'attività svolta al loro interno e infine la durata e la frequenza di abitazione. Questi fattori possono tutti contribuire alla formazione di condensa e muffa.
Il TU ha dunque affermato che, per evitare la formazione di muffe e condense, era utile tenere il riscaldamento acceso la notte e areare i locali e provvedere alla periodica tinteggiatura delle pareti con pitture antimuffa.
Di conseguenza, le contestazioni dell'appellante riguardo l'attendibilità della consulenza tecnica di ufficio sono infondate. Il consulente tecnico ha eseguito calcoli e
4 verifiche per determinare la trasmittanza dei ponti termici, concludendo che le lamentele non erano attribuibili a difetti di costruzione dell'edificio, considerando le normative edilizie in vigore al momento della costruzione.
Il fatto che il consulente tecnico non abbia effettuato sopralluoghi e saggi negli altri appartamenti dello stabile non compromette la validità del giudizio tecnico. La presenza di condensa e tracce di umidità nei punti di maggiore trasmittanza degli elementi costruttivi non è attribuibile a un difetto costruttivo. Come osservato dal consulente, questi fenomeni dipendono dalle condizioni di umidità relativa degli ambienti, influenzate da vari fattori, tra cui la tipologia dei locali, l'attività svolta al loro interno e la durata e la frequenza di abitazione.
Per le ragioni esposte va rigettata la richiesta di rinnovazione della TU la quale non si presenta illogica o errata e va rigettato l'appello in quanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 147 del 2022 in euro 3.200,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 212/2018 Parte_1 del 17.01.2018 resa dal Tribunale di Palermo e per l'effetto conferma/riforma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali a favore del
5 che liquida in euro 3.200,00 oltre spese Controparte_5 generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 9.5.2024
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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