TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/05/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1284/2024
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1284 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv. ti Roberta Parte_1 C.F._1
Esposito e Paolo Zeppieri, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.f.: ), in persona del Curatore Speciale Avv. Controparte_1 C.F._2
nominata in data 26.11.2024 (n. cronol. 4552/2024 del 26.11.2024 n. R.G. Controparte_2
1284/2024) ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c.;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 4.3.2025
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 26.3.2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con CP_1
addebito a carico del marito. Chiedeva, altresì, che la casa coniugale rimanesse nella disponibilità della ricorrente.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Priverno (LT) in data 11.4.1999, in regime di comunione legale dei beni;
successivamente, in data 20.9.2013, i coniugi avevano optato per il regime di separazione dei beni;
dal matrimonio non erano nati figli;
la ricorrente era priva della vista e percettrice di indennità di accompagnamento;
nonostante la disabilità visiva, la era in Pt_1
grado di provvedere a se stessa anche grazie all'ausilio di terze persone che la coadiuvavano nello svolgimento di alcune attività quotidiane;
il era affetto da disturbo psicotico, CP_1
del quale, peraltro, la era venuta a conoscenza solo successivamente alla celebrazione delle Pt_1
nozze, e precisamente nell'anno 2006, allorchè la stessa si rendeva conto della terapia assunta dal
predetto; nel corso della convivenza matrimoniale, ed, in particolare, nei periodi di arbitraria
sospensione delle terapie e/o cure, il resistente si era reso autore di ripetute aggressioni fisiche e
verbali nei confronti della coniuge;
in data 26.12.2022 la aveva sporto denuncia nei Pt_1
confronti del marito da cui era scaturito il procedimento penale 6921/2022 R.G.N.R. – Tribunale di
Latina – tuttora pendente per il reato di cui all'art. 572 co. II c.p., (prossima udienza fissata il
27.03.2024 per fine istruttoria ed eventuale discussione) con adozione della misura non custodiale di
allontanamento dalla casa familiare di Via Stradella n. 38, in Latina, nonché divieto di avvicinamento
ai luoghi frequentati abitualmente dalla p.o. e divieto di comunicare con la p.o.; la in epoca Pt_1
antecedente alla misura era solita dormire sola nella camera matrimoniale chiudendo, altresì, la porta a
chiave, temendo per la propria incolumità; dal giorno in cui il era stato attinto dalla CP_1
precitata misura cautelare non custodiale la coniuge non aveva, consequenzialmente, più notizie dirette
del resistente;
la casa familiare – e relative pertinenze - sita in Latina Via Stradella n. 38 era di proprietà della la quale lavorava come dipendente, con mansione di centralinista, presso Pt_1
pagina 2 di 5 l'Agenzia delle Entrate ed era quindi economicamente autosufficiente;
il era CP_1
proprietario di un immobile sito in Latina (LT) Centro Direzionale, Via Ufente snc, Piano IV
int. 4N, 04100 nonché, avendo svolto la professione di poliziotto, titolare di trattamento pensionistico
che, alla ricorrente, risultava essere accreditato su c.c. bancario intestato al medesimo.
Con ordinanza del 26.11.2024, il Giudice delegato - rilevato che la difesa di parte ricorrente aveva
rappresentato la pendenza del giudizio di interdizione nei confronti di - nominava Controparte_1
un curatore speciale del convenuto, ai sensi dell'art.473 bis 14 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il Curatore Speciale di , deducendo che: era Controparte_1
pendente il giudizio per l'interdizione del instaurato dal Pubblico Ministero e Pt_2
contraddistinto con il n. R.G. 2237/24; il risultava essere parte processuale anche nel CP_1
procedimento penale RGNR 109/24- mod.21, incardinato sempre innanzi al Tribunale di Latina, nel
corso del quale accertata l'incapacità dello stesso (in qualità d'imputato), il Giudice adito aveva
disposto una CTU psichiatrica a seguito della quale, era stato adottato un provvedimento giudiziario di
allontanamento dell'imputato dall'abitazione familiare; il giudizio penale era stato sospeso, al fine di
permettere al P.M competente, di dare impulso ad un procedimento atto ad accertare la capacità di
intendere e di volere del Parte_2
All'udienza del 4.3.2025, la difesa di parte ricorrente rinunciava alla spiegata domanda di addebito ed insisteva perché la causa fosse trattenuta in decisione.
Il Curatore Speciale del resistente si riportava alla comparsa di costituzione e non si opponeva alla domanda di separazione;
quindi, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
- il merito della lite
Pronuncia di separazione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
pagina 3 di 5 Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. (“sussistono le
condizioni per pronunciare la separazione giudiziale, essendo pacifica e non contestata l'avvenuta
separazione di fatto dei coniugi perdurante da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, motivata da
una situazione di obiettiva intollerabilità della convivenza, dovuta al venire meno dell'affectio
coniugalis” tra le tante, Cass. n°3356.2007; Cass. n°6970.2003).
Domanda di addebito
Nulla deve statuirsi in riferimento alla domanda di addebito della separazione spiegata da avendo la parte espressamente rinunciato alla stessa. Parte_1
Casa coniugale
Nulla deve statuirsi in riferimento alla ex casa coniugale trovando applicazione in riferimento alla stessa, attesa l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi, l'ordinario regime privatistico della proprietà.
Spese di lite
In considerazione della natura del giudizio e della decisione unicamente sullo status, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, coniugate in data 11.4.1999, in Priverno
(LT), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1999,
P II. Serie A, atto n. 7;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
ORDINA l'annotazione come per legge.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 5.5.2025
pagina 4 di 5 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Tania Monetti Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 5 di 5
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1284 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv. ti Roberta Parte_1 C.F._1
Esposito e Paolo Zeppieri, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.f.: ), in persona del Curatore Speciale Avv. Controparte_1 C.F._2
nominata in data 26.11.2024 (n. cronol. 4552/2024 del 26.11.2024 n. R.G. Controparte_2
1284/2024) ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c.;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 4.3.2025
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 26.3.2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con CP_1
addebito a carico del marito. Chiedeva, altresì, che la casa coniugale rimanesse nella disponibilità della ricorrente.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Priverno (LT) in data 11.4.1999, in regime di comunione legale dei beni;
successivamente, in data 20.9.2013, i coniugi avevano optato per il regime di separazione dei beni;
dal matrimonio non erano nati figli;
la ricorrente era priva della vista e percettrice di indennità di accompagnamento;
nonostante la disabilità visiva, la era in Pt_1
grado di provvedere a se stessa anche grazie all'ausilio di terze persone che la coadiuvavano nello svolgimento di alcune attività quotidiane;
il era affetto da disturbo psicotico, CP_1
del quale, peraltro, la era venuta a conoscenza solo successivamente alla celebrazione delle Pt_1
nozze, e precisamente nell'anno 2006, allorchè la stessa si rendeva conto della terapia assunta dal
predetto; nel corso della convivenza matrimoniale, ed, in particolare, nei periodi di arbitraria
sospensione delle terapie e/o cure, il resistente si era reso autore di ripetute aggressioni fisiche e
verbali nei confronti della coniuge;
in data 26.12.2022 la aveva sporto denuncia nei Pt_1
confronti del marito da cui era scaturito il procedimento penale 6921/2022 R.G.N.R. – Tribunale di
Latina – tuttora pendente per il reato di cui all'art. 572 co. II c.p., (prossima udienza fissata il
27.03.2024 per fine istruttoria ed eventuale discussione) con adozione della misura non custodiale di
allontanamento dalla casa familiare di Via Stradella n. 38, in Latina, nonché divieto di avvicinamento
ai luoghi frequentati abitualmente dalla p.o. e divieto di comunicare con la p.o.; la in epoca Pt_1
antecedente alla misura era solita dormire sola nella camera matrimoniale chiudendo, altresì, la porta a
chiave, temendo per la propria incolumità; dal giorno in cui il era stato attinto dalla CP_1
precitata misura cautelare non custodiale la coniuge non aveva, consequenzialmente, più notizie dirette
del resistente;
la casa familiare – e relative pertinenze - sita in Latina Via Stradella n. 38 era di proprietà della la quale lavorava come dipendente, con mansione di centralinista, presso Pt_1
pagina 2 di 5 l'Agenzia delle Entrate ed era quindi economicamente autosufficiente;
il era CP_1
proprietario di un immobile sito in Latina (LT) Centro Direzionale, Via Ufente snc, Piano IV
int. 4N, 04100 nonché, avendo svolto la professione di poliziotto, titolare di trattamento pensionistico
che, alla ricorrente, risultava essere accreditato su c.c. bancario intestato al medesimo.
Con ordinanza del 26.11.2024, il Giudice delegato - rilevato che la difesa di parte ricorrente aveva
rappresentato la pendenza del giudizio di interdizione nei confronti di - nominava Controparte_1
un curatore speciale del convenuto, ai sensi dell'art.473 bis 14 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il Curatore Speciale di , deducendo che: era Controparte_1
pendente il giudizio per l'interdizione del instaurato dal Pubblico Ministero e Pt_2
contraddistinto con il n. R.G. 2237/24; il risultava essere parte processuale anche nel CP_1
procedimento penale RGNR 109/24- mod.21, incardinato sempre innanzi al Tribunale di Latina, nel
corso del quale accertata l'incapacità dello stesso (in qualità d'imputato), il Giudice adito aveva
disposto una CTU psichiatrica a seguito della quale, era stato adottato un provvedimento giudiziario di
allontanamento dell'imputato dall'abitazione familiare; il giudizio penale era stato sospeso, al fine di
permettere al P.M competente, di dare impulso ad un procedimento atto ad accertare la capacità di
intendere e di volere del Parte_2
All'udienza del 4.3.2025, la difesa di parte ricorrente rinunciava alla spiegata domanda di addebito ed insisteva perché la causa fosse trattenuta in decisione.
Il Curatore Speciale del resistente si riportava alla comparsa di costituzione e non si opponeva alla domanda di separazione;
quindi, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
- il merito della lite
Pronuncia di separazione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
pagina 3 di 5 Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. (“sussistono le
condizioni per pronunciare la separazione giudiziale, essendo pacifica e non contestata l'avvenuta
separazione di fatto dei coniugi perdurante da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, motivata da
una situazione di obiettiva intollerabilità della convivenza, dovuta al venire meno dell'affectio
coniugalis” tra le tante, Cass. n°3356.2007; Cass. n°6970.2003).
Domanda di addebito
Nulla deve statuirsi in riferimento alla domanda di addebito della separazione spiegata da avendo la parte espressamente rinunciato alla stessa. Parte_1
Casa coniugale
Nulla deve statuirsi in riferimento alla ex casa coniugale trovando applicazione in riferimento alla stessa, attesa l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi, l'ordinario regime privatistico della proprietà.
Spese di lite
In considerazione della natura del giudizio e della decisione unicamente sullo status, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, coniugate in data 11.4.1999, in Priverno
(LT), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1999,
P II. Serie A, atto n. 7;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
ORDINA l'annotazione come per legge.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 5.5.2025
pagina 4 di 5 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Tania Monetti Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 5 di 5