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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2508 /2024
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 14/01/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 2508/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Giovanni Taccone, per parte ricorrente e l'avv. Marilena Parte_1
Abramo per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2508/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Taurianova, Piazza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Taccone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Pag. 1 di 5 -ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli CP_1
avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_2
Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024;
-resistente-
E
(C.F./P.I.: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore e per lo stesso , come da procura del Notaio dott. Parte_2
di Roma, repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, elettivamente Persona_3
domiciliata in Cosenza, via Nicola Serra, 96, presso lo studio dell'avv. Gianluca Fava, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, nel merito, di accogliere il ricorso e per l'effetto di dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale portato dal pignoramento esattoriale presso terzi n. 094 84 2024 00003306/001 relativo alle sottese cartelle di pagamento n. 094 2006
0001909462 000, presuntivamente notificata il 25.02.2006, afferente contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni dal 1999 al 2004, tutti riferiti alla gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
e CP_1
n. 094 2006 0021842703 000 presuntivamente notificata il 19.07.2007, afferente contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni dal 1999 al 2004, tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria, CP_1
ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente per contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni dal 1999 al 2004, tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e
Pag. 2 di 5 10, della Legge n. 335/95, o che il Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dalle cartelle di pagamento in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via principale e preliminare, di Controparte_5 dichiarare la nullità dell'atto introduttivo e l'improcedibilità dell'odierno giudizio;
in via gradata nel merito, di rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del l'agente della riscossione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il pignoramento esattoriale presso terzi n. 094 84 2024 00003306/001, notificato il 9 luglio 2024, relativo alle sottese cartelle di pagamento n. 094 2006 0001909462 000, presuntivamente notificata il 25.02.2006, afferente contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni dal 1999 al 2004, tutti riferiti alla gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
e n. 094 2006 0021842703 000 presuntivamente CP_1
notificata il 19.07.2007, afferente contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni dal 1999 al 2004, tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione, essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la nullità dell'atto Controparte_6
introduttivo ed improcedibilità del giudizio per omessa proposizione della fase cautelare dinanzi la
Giudice dell'Esecuzione, competente a conoscere le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 cpc e dal secondo comma dell'articolo 617 cpc, nonché l'infondatezza dell'opposizione in quanto la prescrizione è stata interrotta dalle intimazioni di pagamento n. 09420169001015359000, notificata il 10/02/2016, n.
Pag. 3 di 5 09420169005272840000, notificato il 23/02/2016, n. 09420219003825785000, notificata il
11/01/2022, e n.09420239007493486000, notificata il 18/09/2023, e lo sgravio dell'importo di €
3.826,88 sulla cartella n. 09420060021842703000.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615, comma 2, cpc, poiché è stata proposta avverso il pignoramento al fine di sentir dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento, che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' si richiama la CP_1 norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e all'interruzione dei termini di prescrizione nella fase della riscossione.
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_1
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo.
Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Pag. 4 di 5 Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
Innanzittutto occorre dichiarare inammissibile l'opposizione ex art. 615 cpc, poiché va proposta innanzi al G.E., come parte ricorrente ha fatto, e non innanzi al G.L. giusto il disposto del secondo comma dell'art. 615 cpc.
Innanzi al G.E. è stata eccepita anche la prescrizione del credito.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 3.291,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €. 26.001 ad
€. 52.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, ed a favore della parte resistente Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_6
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 3.291,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_6
Palmi, 14 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 14/01/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 2508/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Giovanni Taccone, per parte ricorrente e l'avv. Marilena Parte_1
Abramo per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2508/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Taurianova, Piazza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Taccone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Pag. 1 di 5 -ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli CP_1
avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_2
Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024;
-resistente-
E
(C.F./P.I.: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore e per lo stesso , come da procura del Notaio dott. Parte_2
di Roma, repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, elettivamente Persona_3
domiciliata in Cosenza, via Nicola Serra, 96, presso lo studio dell'avv. Gianluca Fava, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, nel merito, di accogliere il ricorso e per l'effetto di dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale portato dal pignoramento esattoriale presso terzi n. 094 84 2024 00003306/001 relativo alle sottese cartelle di pagamento n. 094 2006
0001909462 000, presuntivamente notificata il 25.02.2006, afferente contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni dal 1999 al 2004, tutti riferiti alla gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
e CP_1
n. 094 2006 0021842703 000 presuntivamente notificata il 19.07.2007, afferente contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni dal 1999 al 2004, tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria, CP_1
ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente per contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni dal 1999 al 2004, tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e
Pag. 2 di 5 10, della Legge n. 335/95, o che il Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dalle cartelle di pagamento in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via principale e preliminare, di Controparte_5 dichiarare la nullità dell'atto introduttivo e l'improcedibilità dell'odierno giudizio;
in via gradata nel merito, di rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del l'agente della riscossione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il pignoramento esattoriale presso terzi n. 094 84 2024 00003306/001, notificato il 9 luglio 2024, relativo alle sottese cartelle di pagamento n. 094 2006 0001909462 000, presuntivamente notificata il 25.02.2006, afferente contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni dal 1999 al 2004, tutti riferiti alla gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
e n. 094 2006 0021842703 000 presuntivamente CP_1
notificata il 19.07.2007, afferente contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni dal 1999 al 2004, tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione, essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la nullità dell'atto Controparte_6
introduttivo ed improcedibilità del giudizio per omessa proposizione della fase cautelare dinanzi la
Giudice dell'Esecuzione, competente a conoscere le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 cpc e dal secondo comma dell'articolo 617 cpc, nonché l'infondatezza dell'opposizione in quanto la prescrizione è stata interrotta dalle intimazioni di pagamento n. 09420169001015359000, notificata il 10/02/2016, n.
Pag. 3 di 5 09420169005272840000, notificato il 23/02/2016, n. 09420219003825785000, notificata il
11/01/2022, e n.09420239007493486000, notificata il 18/09/2023, e lo sgravio dell'importo di €
3.826,88 sulla cartella n. 09420060021842703000.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615, comma 2, cpc, poiché è stata proposta avverso il pignoramento al fine di sentir dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento, che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' si richiama la CP_1 norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e all'interruzione dei termini di prescrizione nella fase della riscossione.
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_1
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo.
Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Pag. 4 di 5 Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
Innanzittutto occorre dichiarare inammissibile l'opposizione ex art. 615 cpc, poiché va proposta innanzi al G.E., come parte ricorrente ha fatto, e non innanzi al G.L. giusto il disposto del secondo comma dell'art. 615 cpc.
Innanzi al G.E. è stata eccepita anche la prescrizione del credito.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 3.291,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €. 26.001 ad
€. 52.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, ed a favore della parte resistente Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_6
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 3.291,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_6
Palmi, 14 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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