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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/07/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 03.07.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 5731/2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Maria Di Guida Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” rapp.to Controparte_1
e difeso come in atti
Opposto
Oggetto: opposizione Atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.05.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott.ssa presentava rituale opposizione chiedendo Persona_1
riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu il dott. , all'esito dell'esame della Persona_2
perizia e lette le note scritte depositate dalle parti per l'udienza trattata con modalità cartolare ex art
127 ter c.p.c., è pronunciata la presente sentenza.
1 Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, il ricorso va accolto per quanto di seguito si espone. Per_
Il ctu dott. , nominato nella presente fase, in seguito all'esame obiettivo sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che la ricorrente, di anni 72 al momento della visita, risulta affetta da:”Mieloma Multiplo IG A lambda;
Cardiopatia sclero/ipertensiva;
Broncopatia cronica da esiti di infezione da Covid;
Insufficienza renale in trattamento emodialitico;
Poliartrosi con impegno funzionale deambulatorio.”
In relazione al mieloma il ctu ha precisato che: “Dalla documentazione disponibile risulta una neoplasia di tipo micromolecolare che interessa le IgA lambda. Allo stato è in follow-up negativo per ripesa di malattia.” Aggiungeva poi che “Nella vicenda clinica della ricorrente non risultano documentate rovinose (in termini di incidenza sulle autonomie personali) conseguenze delle terapie attuate e gli stessi ricoveri e/o controlli risultano finalizzati non a consentire il compimento degli atti ordinari della vita (tra i quali l'alimentazione, la pulizia personale, la vestizione) ma a fronteggiare eventuali necessità di carattere terapeutico.
Quanto alla cardiopatia, poi, il ctu ha chiarito che la stessa “…è di tipo sclerotico/ipertensivo/valvolare. Elementi clinici: non sono stati rilevati segni quali Angina, cardiomiopatia dilatativa con significativa insufficienza cardiaca, non edemi declivi, con un controllo pressorio accettabile ed una moderata insufficienza mitralica. È soprattutto il danno
d'organo, oggettivamente dimostrato, a determinare il giudizio medico-legale, parametrato ovviamente con il carico di lavoro cui il soggetto risulta sottoposto. Nel caso della ricorrente è stato riscontrato danno d'organo che consente la classificazione dell'insufficienza complessivamente in prima classe NYHA.”
Relativamente alla Broncopatia, poi, il ctu ha affermato che la ricorrente è stata colpita da infezione da Covid Sars 2 residuando un ispessimento dell'interstizio polmonare e che: “il menzionato quadro clinico induce clinicamente minime menomazioni apprezzabili, senza alterazione della saturazione dell'ossigeno ematico a riposo e un esame obiettivo che, comunque, evidenzia una moderata broncostenosi mostrando un livello di impegno polmonare non particolarmente significativo. “
2 In relazione poi alla patologia renale il ctu ha chiarito che “…trattasi di insufficienza renale cronica
(IRC) che è caratterizzata da una perdita permanente e progressiva della funzione renale“ e che l'insufficienza renale è al quinto stadio e che da luglio 2024 si è reso necessario il trattamento emodialitico con una cadenza bisettimanale.
Quanto alla patologia artrosica, infine, la stessa interessa il rachide, le anche e le ginocchia e che all'esame obiettivo riscontrava una deambulazione rallentata cautelata con doppio appoggio, con orientamento direzionale conservato, mantenimento della stazione eretta, passaggi posturali possibili cautelati da appoggio, mantenendo la ricorrente la posizione assisa senza inarcamenti del capo e/o del tronco. Ha rilevato infine il ctu che nel mese di dicembre 2024 le è stato prescritto un deambulatore (con consegna il 02.01.2025)
In conclusione, per tutto quanto esposto, il ctu ha ritenuto la ricorrente invalida civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età – grave al 100% dal 25.10.2022 al 31.12.2024 e con necessità di assistenza continua dal 01.01.2025, con revisione a febbraio 2026, attesa l'insorgenza di nuove infermità successive alla domanda ammnistrativa e alla fase di ATP.
Per_ Le conclusioni rese dal CTU dott. sono condivisibili e congruenti con gli atti di causa, e vengono pertanto integralmente recepite e fatte proprie. Si osserva infine che non sono in contrasto con quelle cui era pervenuta la ctu della fase atp, che aveva riconosciuto in capo alla parte solo il
100% di invalidità ma non anche l'incapacità di provvedere a se stessa, atteso l'aggravarsi nelle more delle condizioni di salite della ricorrente, come certificato in atti.
Rileva inoltre il Tribunale che la ricorrente ha allegato al ricorso la dichiarazione di non ricovero a spese dello Stato;
deve quindi dichiararsene il diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1.1.2025.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno compensate tra le parti, atteso il riconoscimento della prestazione richiesta in data successiva alla domanda amministrativa, al deposito del ricorso in ATP nonchè al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 5879/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
3 - accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto della ricorrente alla indennità di accompagnamento a far data dal 01.01.2025, con revisione a Febbraio 2026;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambe le fasi;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 07.07.2025
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 03.07.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 5731/2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Maria Di Guida Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” rapp.to Controparte_1
e difeso come in atti
Opposto
Oggetto: opposizione Atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.05.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott.ssa presentava rituale opposizione chiedendo Persona_1
riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu il dott. , all'esito dell'esame della Persona_2
perizia e lette le note scritte depositate dalle parti per l'udienza trattata con modalità cartolare ex art
127 ter c.p.c., è pronunciata la presente sentenza.
1 Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, il ricorso va accolto per quanto di seguito si espone. Per_
Il ctu dott. , nominato nella presente fase, in seguito all'esame obiettivo sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che la ricorrente, di anni 72 al momento della visita, risulta affetta da:”Mieloma Multiplo IG A lambda;
Cardiopatia sclero/ipertensiva;
Broncopatia cronica da esiti di infezione da Covid;
Insufficienza renale in trattamento emodialitico;
Poliartrosi con impegno funzionale deambulatorio.”
In relazione al mieloma il ctu ha precisato che: “Dalla documentazione disponibile risulta una neoplasia di tipo micromolecolare che interessa le IgA lambda. Allo stato è in follow-up negativo per ripesa di malattia.” Aggiungeva poi che “Nella vicenda clinica della ricorrente non risultano documentate rovinose (in termini di incidenza sulle autonomie personali) conseguenze delle terapie attuate e gli stessi ricoveri e/o controlli risultano finalizzati non a consentire il compimento degli atti ordinari della vita (tra i quali l'alimentazione, la pulizia personale, la vestizione) ma a fronteggiare eventuali necessità di carattere terapeutico.
Quanto alla cardiopatia, poi, il ctu ha chiarito che la stessa “…è di tipo sclerotico/ipertensivo/valvolare. Elementi clinici: non sono stati rilevati segni quali Angina, cardiomiopatia dilatativa con significativa insufficienza cardiaca, non edemi declivi, con un controllo pressorio accettabile ed una moderata insufficienza mitralica. È soprattutto il danno
d'organo, oggettivamente dimostrato, a determinare il giudizio medico-legale, parametrato ovviamente con il carico di lavoro cui il soggetto risulta sottoposto. Nel caso della ricorrente è stato riscontrato danno d'organo che consente la classificazione dell'insufficienza complessivamente in prima classe NYHA.”
Relativamente alla Broncopatia, poi, il ctu ha affermato che la ricorrente è stata colpita da infezione da Covid Sars 2 residuando un ispessimento dell'interstizio polmonare e che: “il menzionato quadro clinico induce clinicamente minime menomazioni apprezzabili, senza alterazione della saturazione dell'ossigeno ematico a riposo e un esame obiettivo che, comunque, evidenzia una moderata broncostenosi mostrando un livello di impegno polmonare non particolarmente significativo. “
2 In relazione poi alla patologia renale il ctu ha chiarito che “…trattasi di insufficienza renale cronica
(IRC) che è caratterizzata da una perdita permanente e progressiva della funzione renale“ e che l'insufficienza renale è al quinto stadio e che da luglio 2024 si è reso necessario il trattamento emodialitico con una cadenza bisettimanale.
Quanto alla patologia artrosica, infine, la stessa interessa il rachide, le anche e le ginocchia e che all'esame obiettivo riscontrava una deambulazione rallentata cautelata con doppio appoggio, con orientamento direzionale conservato, mantenimento della stazione eretta, passaggi posturali possibili cautelati da appoggio, mantenendo la ricorrente la posizione assisa senza inarcamenti del capo e/o del tronco. Ha rilevato infine il ctu che nel mese di dicembre 2024 le è stato prescritto un deambulatore (con consegna il 02.01.2025)
In conclusione, per tutto quanto esposto, il ctu ha ritenuto la ricorrente invalida civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età – grave al 100% dal 25.10.2022 al 31.12.2024 e con necessità di assistenza continua dal 01.01.2025, con revisione a febbraio 2026, attesa l'insorgenza di nuove infermità successive alla domanda ammnistrativa e alla fase di ATP.
Per_ Le conclusioni rese dal CTU dott. sono condivisibili e congruenti con gli atti di causa, e vengono pertanto integralmente recepite e fatte proprie. Si osserva infine che non sono in contrasto con quelle cui era pervenuta la ctu della fase atp, che aveva riconosciuto in capo alla parte solo il
100% di invalidità ma non anche l'incapacità di provvedere a se stessa, atteso l'aggravarsi nelle more delle condizioni di salite della ricorrente, come certificato in atti.
Rileva inoltre il Tribunale che la ricorrente ha allegato al ricorso la dichiarazione di non ricovero a spese dello Stato;
deve quindi dichiararsene il diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1.1.2025.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno compensate tra le parti, atteso il riconoscimento della prestazione richiesta in data successiva alla domanda amministrativa, al deposito del ricorso in ATP nonchè al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 5879/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
3 - accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto della ricorrente alla indennità di accompagnamento a far data dal 01.01.2025, con revisione a Febbraio 2026;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambe le fasi;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 07.07.2025
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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