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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 859/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 24/06/2025, promossa da:
,in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Parte_1 avv. AMORUSO LUIGI
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. DIANO Controparte_1
ROSANGELA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.3.2024 la società indicata in epigrafe proponeva opposizione all'atto di precetto, notificato in data 15.03.2024, a mezzo del quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 57.202,49 a titolo di TFR e retribuzioni dal mese di marzo ad agosto 2023 dovute sulla scorta della diffida accertativa Con N. DA - prot. N. 2168 del 30.11.2023 emessa dall' di Catanzaro- C.F._1
Crotone, dichiarata esecutiva con provvedimento del 23.02.2024 prot. N. 4567.
A fondamento della propria opposizione la deduceva a)l'inesistenza di un reale Parte_1 rapporto di lavoro subordinato con la OR frutto di una mera Controparte_1 simulazione, rispetto alla quale avanzava richiesta di restituzione delle retribuzioni erogate dall'anno 2018 al 2023; b) la nullità della diffida accertativa calcolata al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali, regolarmente versata dalla società. Tanto premesso, così concludeva “Preliminarmente ad ogni cosa, Voglia l'On.le Giudice Adito, respinta ogni istanza contraria, sospendere, anche inaudita altera parte, l'atto di precetto impugnato e la diffida accertativa sottesa a tale atto, per tutte le ragioni sopra esposte, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Sempre preliminarmente, per le ragioni sopra esposte chiede la riunione del presente procedimento, con consequenziale provvedimento di remissione al Presidente del Tribunale affinché decida sulla riunione, con i procedimenti n. R.G. 2013/2023 Trib. Crotone sez. Lavoro dott. e n. R.G. Per_1
515/2024 Trib. Crotone dott.ssa Vilei. Nel merito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi su esposti, revocare l'opposto precetto e la sua diffida accertativa perché infondati in fatto ed in diritto, nulli ed illegittimi ed accogliere il presente atto di opposizione per tutti i motivi indicati in premessa e per
l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra da parte della società Controparte_1 Parte_1 dichiarando e accertando l'eventuale esistenza di un credito di quest'ultima nei confronti della prima.”
L'opposta nel costituirsi ritualmente in giudizio insisteva per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto così concludendo “RIGETTARE la spiegata opposizione
e la domanda di accertamento di un contro credito, poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
ACCERTARE la validità ed efficacia del precetto opposto e, per
l'effetto CONFERMARE la diffida accertativa N. DA - CZKR/2023/0059 prot. N. 2168 del Con 30.11.2023 emessa dall' di Catanzaro- Crotone, con condanna di parte opponente al pagamento della Par somma ingiunta oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
CONDANNARE: la . al Pt_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.”
La causa, ritenuta di natura documentalmente, rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è così decisa.
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L'opposizione è infondata.
Occorre premettere che a seguito della notifica dell'atto di precetto fondato su una diffida accertativa, divenuta esecutiva, il destinatario può proporre motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa, invero la diffida accertativa “è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art.12 del d.lgs. n.124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art.12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art.12 comma 2). Il mancato ricorso
o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che
l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (Cass., sez. lav.,
n.23744/2022).
Tanto premesso, venendo al merito, occorre ulteriormente precisare che il giudizio di opposizione alla diffida accertativa è un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno del credito indicato nella diffida accertativa opposta.
In tale giudizio, dunque, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale e, specularmente, l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere ex art.2697 co.1 c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito oggetto della diffida accertativa, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente, ai sensi dell'art.416 c.p.c., i fatti allegati dall'opposto e l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere in giudizio dall'opposto, come previsto dall'art.2697 co.2 c.c
Ebbene, nel caso di specie, il credito accertato in diffida per spettanze retributive, pari all'importo di euro 57.202,89, è relativo allo svolgimento da parte della OR di CP_1 lavoro subordinato alle dipendenze della per il periodo dal 12.3.1992 al 31.08.2023 Parte_1
Con e risulta validato dall' , nei termini su indicati, sulla base “della documentazione esaminata e delle dichiarazioni raccolte” (vedasi la diffida accertativa in produzione di parte opponente).
Avendo, quindi, il presente giudizio ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della opponente e il diritto del lavoratore alle differenze retributive spettanti, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte opposta.
È, in specie, onere del lavoratore fornire la prova dell'esistenza del rapporto, della sua natura, durata ed articolazione oraria, nonché del conseguente diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, secondo il principio stabilito da Cass. S.U. n. 13533/2001 per cui «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» non derogato nell'ambito del contratto di lavoro.
Come noto, il vincolo della subordinazione è ravvisabile soltanto in presenza di un concreto assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, ossia a fronte della sussistenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui risulti possibile evincere l'etero-direzione e l'etero-organizzazione della forza lavoro da parte del datore stesso. Il tutto alla luce di precisi elementi, anch'essi rilevanti, tra cui la specificità dell'incarico conferito al lavoratore, il modo della sua attuazione, le caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (v. Cass., sez. lav., 12871/2020;
11207/2009; 3614/2010), nonché lo stabile inserimento del lavoratore nell'apparato aziendale datoriale (v. Cass., sez. lav., 18943/2021; 29646/2018; 18757/2005).
Ebbene, nel caso di specie, la parte opposta, su cui gravava il relativo onere probatorio, ha dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, per l'intero periodo oggetto di contestazione, allegando a) l'estratto conto previdenziale, dal quale risulta con decorrenza dall'1.3.1992 e continuativamente sino al 30.06.2023 il versamento contributivo effettuato dalla in favore della OR , che trova preciso riscontro nelle buste paga Parte_1 CP_1 versate in atti (che riportano quale data di assunzione l'.1.3.1992); b) il contratto di assunzione;
c) lettera di licenziamento del 30.08.2023, a mezzo della quale la Parte_1 procedeva alla risoluzione del rapporto di lavoro “per giusta causa” -circostanza che corrobora ulteriormente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, essendo l'esercizio del potere disciplinare espressione diretta dell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore-.
D'altro canto, la parte opponente, pur avendone l'onere ex art. 2697, comma II, cod. civ., non ha fornito dimostrazione del fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto fatto valere dall'opposta, essendosi limitata ad eccepire la simulazione del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la OR , al pari di quanto accaduto per altro CP_1
“dipendente”, sig. . Persona_2
Tuttavia, se rispetto alla posizione del sig. la ha prodotto Parte_2 Parte_1 controdichiarazione sottoscritta dalle parti (sull'idonenità della stessa si veda Cass. Ord.
239/2025), nessuna prova documentale è stata fornita rispetto alla posizione della OR
Controparte_1 Sebbene nel rito del lavoro, come noto, il giudice, ex art. 421 cod. proc. civ., sia abilitato ad ammettere la prova testimoniale sulla simulazione anche al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., che limita l'ammissibilità ove dedotta nei confronti di terzi da una delle parti contraenti ( cfr. Cass. 11255/1995), nel caso di specie, la stessa, pur articolata, non è stata ritenuta idonea in quanto rimessa ad un unico capitolo di prova1, formulato in modo generico e negativo e, in quanto tale inammissibile.
Né la mera qualità di socia di minoranza rivestita dall'odierna opposta all'interno della Pt_1 può ritenersi di per sé incompatibile con l'esistenza di un rapporto di lavoro
[...] subordinato all'interno della società ( cfr. Cass. 36362/2021).
In merito al quantum, si conferma l'importo delle somme precettate a titolo di differenze retributive, di cui alla diffida accertativa, atteso che parte opponente non ha fornito prova del fatto estintivo dell'obbligazione a suo carico.
Pertanto, per tutte le argomentazioni sopra esposte, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dei parametri min/medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 (causa di lavoro, scaglione da
52.001 a 260.000,00), espunta la fase istruttoria non svolta, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 859/2024, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 5.800,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Diano Rosangela.
Crotone, 24/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
Controparte_ 1 Cfr. pag. 11 ricorso “Vero è che, tra la sig.ra e la società non è mai esistito un reale rapporto di lavoro Parte_1 subordinato”;