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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4563/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 4 giugno 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4563/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabrizio Carmelo Rizzo che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, p.iva. rappresentato e difeso dall'avv. Lara Burtone come da procura P.IVA_1 in atti in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, c.f. con il patrocinio dell'avv. Riccardo Vagliasindi per procura P.IVA_2 generale alle liti
RESISTENTI
OGGETTO: accertamento del rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 14 Con ricorso depositato in data 3 giugno 2022 il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal maggio 2019 al 28 settembre Controparte_1
2021 con la qualifica di operatore socio sanitario e inquadramento nel livello 4° super del
CCNL per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario e educativo
, ha esposto quanto segue Pt_2 nel periodo maggio-settembre 2019 ha svolto la propria attività presso la casa di riposo sita a Paternò in corso Sicilia n. 22, mentre per il restante periodo ha lavorato presso la struttura sita a Tremestieri Etneo in via Parco Cristallo n. 8; il rapporto di lavoro è stato regolarizzato soltanto in relazione al periodo successivo al
29 dicembre 2020, seppure per un impiego di 24 ore settimanali;
in realtà, per tutta la durata del rapporto ha lavorato dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale seguendo turni dalle 7:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 21:00 nonché dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 (10 ore un giorno alla settimana) per complessive
45 ore settimanali;
una volta al mese ha svolto il turno notturno dalle 21:00 alle 7:00; nel periodo in cui il rapporto non era regolarizzato il datore di lavoro ha corrisposto in contanti una retribuzione mensile pari ad € 700,00; in seguito alla regolarizzazione del rapporto ha ricevuto la retribuzione per mezzo di bonifici sul proprio conto corrente ma è stato costretto a restituire ogni mese al datore di lavoro, nella persona della responsabile della struttura di Tremestieri Etneo CO NN, parte dello stipendio in contanti, fino alla concorrenza di € 700,00 mensili;
non ha percepito alcunché a titolo di retribuzione supplementare, TFR, lavoro straordinario e notturno;
di non aver goduto delle ferie spettanti nel 2019 e di averne goduto parzialmente nel 2020 (20 giorni) e 2021 (10 giorni) senza percepire la relativa indennità sostitutiva;
non ha ricevuto il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di agosto e settembre
2021; in data 28 settembre 2021 ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa;
con pec del 25 marzo 2022 ha diffidato la società convenuta al fine di ottenere copia delle buste paga mai consegnate e il pagamento delle spettanze retributive, senza ricevere alcun riscontro.
pagina 2 di 14 Parte ricorrente ha riferito che era stata assunta in seguito ad un colloquio con Per_1
responsabile della struttura di Paternò e che, nel periodo in cui ha operato nella
[...] struttura paternese, quest'ultima, unitamente alla titolare , le aveva impartito le Parte_3 direttive in relazione alle mansioni da svolgere e ai turni da seguire e nel periodo in cui ha lavorato presso la struttura di Tremestieri Etneo il potere direttivo era stato invece esercitato da CO NN.
Ha, quindi, assunto che la retribuzione percepita nel corso del rapporto di lavoro non era proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, avendo perciò diritto al pagamento della complessiva somma di € 41.200,97 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, tredicesime e quattordicesime mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute, lavoro straordinario, indennità sostitutiva del preavviso e TFR, oltre alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1)
Accertare e dichiarare che tra C.F. e la Parte_1 CodiceFiscale_2 [...]
P.IVA: in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore (C.F.: nata a [...] il [...] e residente in [...]
Gregorio di Catania, via Adige 35), con sede in Misterbianco (CT) via Sardegna n. 1 – 95045,
è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata, senza soluzione di continuità, dal
01.05.2019 al 28.09.2021, come in premessa e che il ricorrente è stato alle dipendenze della convenuta presso la struttura in Paternò Corso Sicilia 22 dal 01.05.2019 al CP_1
20.09.2019 e presso la in Tremestieri Etneo via Parco Cristallo n. 8 dal CP_1
21.09.2019 al 28.09.2021, osservando l'orario di lavoro di cui in premessa, con mansioni di
(…) Operatore Socio Sanitario sussumibili nel livello 4° Super del CCNL per il Personale dipendente dei Settori Socio-Assistenziale Socio-Sanitario ed Educativo 2) Ritenere Pt_2
e dichiarare la sussistenza della giusta causa di dimissioni del ricorrente e, per l'effetto, il diritto a ricevere la indennità sostitutiva del preavviso;
3) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto a ricevere l'adeguamento-integrazione della retribuzione ordinaria, della retribuzione per lavoro straordinario, delle 13me e 14me mensilità, della indennità per ferie non godute, della indennità sostitutiva del preavviso e del TFR, il tutto come in premessa, oltre interessi e rivalutazione;
4) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al versamento presso l' dei contributi previdenziali e assistenziali, per intero con riguardo CP_2
pagina 3 di 14 al periodo non regolarizzato dal 01.05.2019 al 28.12.2020 e per quanto di ragione nel periodo dal 29.12.2020 al 28.09.2021, il tutto come in premessa e, per l'effetto, condannare la convenuta al relativo versamento presso l' 5) Condannare, pertanto, la CP_2 [...]
P.IVA: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore (C.F.: nata a [...] il [...] e residente in [...]), con sede in Misterbianco (CT) via Sardegna n. 1 – 95045, al pagamento, in favore di C.F.: nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_2
18.09.1991 e residente in [...], al pagamento della somma di € 36.801,67 a titolo di adeguamento-integrazione della retribuzione, lavoro straordinario, 13ma e della 14ma mensilità, indennità per ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso e della ulteriore somma di € 4.399,30 a titolo di TFR, così, della complessiva somma di euro 41.200,97 per le causali di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., e con vittoria di spese, diritti e onorario da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria depositata il 23 settembre 2022 si è costituita tempestivamente in giudizio la società contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1 sia in fatto che in diritto.
Parte resistente ha rappresentato che il ricorrente è stato assunto per svolgere un'attività occasionale ed ha contestato quanto dedotto in ricorso in ordine alla mancata consegna delle buste paga nonché alla presunta restituzione di una parte dello stipendio in contanti.
Ha assunto che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, questi ha goduto di due giorni di riposo settimanale e di tutte le ferie, non ha prestato la propria attività oltre l'orario dedotto in contratto ed ha percepito tutti gli emolumenti retributivi spettanti.
Ha spiegato pertanto ampie difese volte al rigetto del ricorso ed ha chiesto infine
“rigettare le domande tutte formulate nel ricorso dal Sig. , dichiarando le Parte_1 stesse inammissibili, e comunque infondate in fatto ed in diritto. Condannare il ricorrente alle spese ed ai compensi del presente giudizio”.
Con memoria depositata in data 21 giugno 2022 si è costituito in giudizio l' CP_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando la genericità della domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali asseritamente omessi.
pagina 4 di 14 L' convenuto ha, dunque, formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. CP_2
Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto disporre l'estromissione dell' resistente dal presente CP_2 CP_2 giudizio. In via principale, dichiarare, ove venga accertata, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo, nei confronti dell' nonché CP_2
l'inammissibilità di ogni richiesta istruttoria formulata nei confronti dell' resistente. CP_2
Spese, competenze ed onorari come per legge”.
Con provvedimento del 13 febbraio 2023 è stata formulata una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. alla stregua della quale la società resistente avrebbe dovuto versare alla parte ricorrente la somma complessiva di € 18.000,00: in relazione a tale proposta, all'udienza del 29 marzo 2023 il ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità ad accettarla
“ed eventualmente anche una somma minore pari ad € 14000,00” mentre la società resistente ha dichiarato “di non poter accettare la proposta formulata dall'ufficio perché la società allo stato è inattiva” ribadendo “la proposta già formulata a precedente udienza di versamento della somma di € 8000,00”, non accettata da controparte.
In esito all'udienza del 4 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127-ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso tra e la società Parte_1 Controparte_1 da maggio 2019 al 28.09.2021, con l'orario dedotto in ricorso e dei conseguenti
[...] crediti retributivi vantanti dallo stesso nei confronti del proprio datore di lavoro.
Ebbene, quanto alla prova della subordinazione, occorre muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, che spetta a colui che chiede l'accertamento di un pagina 5 di 14 rapporto di lavoro dipendente dare la prova della subordinazione, ossia dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, valorizzando quali possibili indici sintomatici in tal senso la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione, l'obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro. In particolare, il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, non c'è in atti alcuna prova documentale dell'asserito rapporto tra le parti fin dal maggio 2019.
Va rilevato che lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa alle dipendenze della società risulta documentalmente Controparte_1 con riguardo al periodo 29 dicembre 2020 - 28 settembre 2021 ed appare infondato l'assunto della odierna parte resistente secondo cui “il ricorrente è stato assunto dalla società resistente non già come lavoratore subordinato ma bensì come “prestatore di lavoro occasionale”” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva).
Invero, dalla documentazione in atti (cfr. doc. 8 e 2 parte ricorrente) emerge che il ricorrente è stato assunto a tempo determinato con decorrenza dal 29 dicembre 2020 fino al
31 marzo 2021 con la qualifica di operatore socio-sanitario e orario di lavoro a tempo parziale orizzontale per 24 ore settimanali e che successivamente la società resistente “ai sensi dell'art.
21 D.lgs. 81/2015 così come modificato dal D.L. 87/2018” ha comunicato la proroga della
“scadenza del contratto di lavoro dipendente stipulato in data 29/12/2020 fino al 30/11/2021”; risulta tuttavia che il rapporto è cessato anteriormente alla scadenza prevista in seguito alle dimissioni per giusta causa rassegnate in data 28 settembre 2021 dal dipendente (su cui v. infra).
Le risultanze dell'istruttoria orale espletata non consentono di ritenere invece dimostrata l'esistenza del rapporto di un rapporto di lavoro subordinato a far data dall'1 maggio 2019.
In sede di interrogatorio formale, , legale rappresentante della società Tes_1 convenuta, pur avendo ammesso che il ricorrente abbia lavorato alle proprie dipendenze, ha dichiarato di non ricordare esattamente le date in cui è intercorso il rapporto di lavoro con pagina 6 di 14 quest'ultimo mentre, interrogato sul capitolo 3 di cui al ricorso1, ha negato espressamente che il ricorrente abbia iniziato a lavorare dall'1 maggio 2019 in assenza di regolarizzazione (cfr. verbale udienza del 29 marzo 2023).
Il teste di parte ricorrente, , dipendente della resistente “dal 2017 Testimone_2 CP_3 sino ad ottobre 2019” e fratello del ricorrente, interrogato sui capitoli 7, 13, 16, 17 e 182, ha genericamente confermato le seguenti circostanze relativamente al periodo 1 maggio 2019-28 dicembre 2020: che il ricorrente ha ricevuto in contanti una retribuzione pari ad € 700,00 (“Al
n. 7 “confermo la circostanza descritta in articolato di prova”. “Conosco tale circostanza per essere stato anche io presente quando mio fratello veniva retribuito in contanti””); che 1“Vero o no (…) 3) Che, dal 01.05.2019 al 28.12.2020, il ricorrente ha lavorato in assenza di regolarizzazione come lavoratore subordinato svolgendo mansioni di operatore socio-sanitario;” 2“Vero o no (…) 7) Che, dal 01.05.2019 al 28.12.2020, il ricorrente è stato retribuito per contanti, con cadenza mensile, con la somma di € 700,00; (…) 13) Che il ricorrente, prima dell'inizio del rapporto lavorativo del 01.05.2019, è stato sottoposto a colloquio da parte della responsabile della struttura della Convenuta sita in Paternò, signora (…) Persona_1
16) Che durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, dal 01.05.2019 al 20.09.2019 presso la struttura Casa di Riposo in Paternò Corso Sicilia 22, e dal 21.09.2019 al 28.09.2021 presso la Casa di Riposo in Tremestieri Etneo via Parco Cristallo n. 8, la Convenuta ha impartito al ricorrente specifiche direttive consistenti: nella tipologia dei servizi e attività da svolgere per gli utenti, ovvero doccia, taglio unghie, barba, somministrazione farmaci, pulizia, esigenze particolari del singolo utente;
nelle attività di pulizia da effettuare, quali la pulizia di una determinata stanza o ambiente, il bucato, il cambio biancheria di un utente;
nella preparazione degli utenti per uscire o per visite;
nella indicazione della terapia da somministrare ai singoli utenti;
nella preparazione di attività ricreative quali tombole, feste, laboratori, compleanni, giochi;
nel controllo della pressione e dei parametri degli utenti;
nel raccomandare di attenzionare le necessità specifiche degli utenti, anche in base alle condizioni di salute;
17) Che durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, dal 01.05.2019 al 20.09.2019 presso la struttura Casa di Riposo in Paternò Corso Sicilia 22, e dal 21.09.2019 al 28.09.2021 presso la in Tremestieri CP_1 Etneo via Parco Cristallo n. 8, la Convenuta ha: 17.1) diretto e controllato la prestazione lavorativa del ricorrente affinché venisse svolta in maniera corretta e proficua ed affinché rispondesse ai livelli qualitativi imposti dalla società; 17.2) ha controllato che le mansioni del ricorrente venissero da questi svolte in maniera diligente e con perizia, intervenendo con richiami allorché riscontrava errori, inesattezze, imperizie o negligenze nell'espletamento delle mansioni stesse;
17.3) ha impartito al ricorrente correzioni e richiami impartendo allo stesso in particolare di pulire meglio una zona o una stanza;
di svuotare i cestini della spazzatura;
di curare con più attenzione l'igiene personale degli utenti;
di mantenere un determinato standard di igiene personale degli utenti secondo un “piano igiene personale” e un “piano docce” predisposto dalla Convenuta;
ha richiamato il ricorrente per problemi sanitari degli utenti;
ha ricordato al ricorrente la terapia che lo stesso doveva somministrare ai singoli utenti;
17.4) ha predisposto l'estensione oraria dei turni di lavoro che il ricorrente era tenuto ad osservare;
17.5) ha deciso ed indicato al ricorrente i periodi nei quali l'azienda era disponibile ad accettare le ferie;
18) Che dal 01.05.2019 al 28.09.2021 il ricorrente, per disposizione e ordine della Convenuta, era tenuto ad osservare un orario di lavoro fisso, stabilito dalla stessa secondo turnazioni dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale, A) dalle ore 07,00 alle 14,00, B) dalle ore 14,00 alle 21,00, C) dalle ore 07,00 alle 13,00 con pausa di 3 ore e dalle 16,00 alle 20,00 (10 ore un giorno la settimana), D) dalle ore 21,00 alle 07,00 (turno notturno 10 ore una volta al mese), restando a disposizione del datore di lavoro per l'espletamento della prestazione lavorativa indipendentemente dalla necessità di assistenza attiva degli utenti della Casa di riposo;
”
pagina 7 di 14 prima di essere assunto ha tenuto un colloquio con responsabile della Persona_1 struttura di Paternò (“Al n. 13 “confermo la circostanza descritta in articolato di prova circa il colloquio descritto” “ero a conoscenza del colloquio perché nel 2019 io ero dipendente della società e sapevo che mio fratello aveva fatto domanda per essere assunto ed aveva sostenuto il colloquio. Conosco tale circostanza del colloquio con la Persona_1 perché era lei la responsabile per curare lo svolgimento dei colloqui””); che il ricorrente ha ricevuto dalla società convenuta specifiche direttive in ordine alle modalità di svolgimento delle mansioni e agli orari di lavoro da seguire (“Al n. 16 “confermo che erano queste descritte in articolato le mansioni da svolgere nella casa di riposo e nelle distinte sedi di Paternò e
Tremestieri Etneo. (…) Al n. 17 “confermo tutte le circostanze ivi descritte ai vari punti 17.1;
17.2; 17.3; 17.4” (…) Confermo altresì le circostanze descritte e indicate al punto 17.4 e 17.5 dell'articolato di prova” (…) Al n. 18 “confermo che questi erano gli orari lavorativi e le turnazioni. Preciso che ho svolto anche io gli orari descritti in articolato di prova sino a quando ho lavorato ivi. Per i periodi successivi al 2019, quando io non ero presente, li conosco per averli appresi da chi continuava a lavorare presso la struttura indicata di appartenenza della società resistente””) - cfr. verbale udienza del 10 maggio 2023.
Parimenti generiche appaiono le dichiarazioni rese dall'altro teste di parte ricorrente,
, che ha lavorato quale libero professionista presso la struttura di Tremestieri Testimone_3
Etneo genericamente “dal 2019 al 2020”, il quale sui medesimi capitoli ha riferito quanto segue: “Al n. 7 “confermo la circostanza descritta. La conosco poiché ne parlavamo tra colleghi di lavoro ed erano quelle le somme che percepivamo” (…) Al n. 13 “confermo la circostanza” (…) Al n. 16 “confermo tutte le circostanze” Al n. 17 1) “confermo quanto descritto in articolato” Al n. 17 2) “confermo quanto descritto” Al n. 17 3) “confermo quanto descritto. Preciso che le circostanze descritte e sopra confermate sono da me conosciute in quanto ne abbiamo parlato con il mio collega. Preciso altresì che io in quanto infermiere ho somministrato le terapie ai pazienti, in tali occasioni vedevo il ricorrente svolgere i lavori di pulizia dei pazienti ed anche dei locali. Poi quando io sono andato via non conosco la circostanza su chi somministrasse le terapie. Preciso che nel 2019 sino al 2020 eravamo al lavoro assieme al ricorrente a Tremestieri. E l'ho visto svolgere tutte le mansioni che ho confermato. Dopo il 2020 non siamo stati più assieme al lavoro. Siamo stati divisi da periodo pandemico da Covid 19 ed io nel medesimo periodo sono stato assunto alla Controparte_4
pagina 8 di 14 e non ho più lavorato presso la struttura. Nel periodo che ho lavorato presso la struttura ho visto che il ricorrente riceveva sul lavoro le direttive dalla sig.ra responsabile della Per_1 struttura. Preciso altresì che io ho svolto una mansione di lavoro a partita IVA nel periodo in cui vedevo il ricorrente ed io ero presente presso la struttura” Al n. 17 4) “confermo la circostanza” Al n. 17 5) “confermo la circostanza” Al n. 18 “confermo gli orari e turni descritti in articolato di prova, preciso che non ero assieme al ricorrente nei turni di lavoro notturni indicati nell'articolato medesimo. Preciso che io lavoravo per sei giorni di settimana
e gli orari erano dalle 9,00 alle 13,00 oppure dalle 15 alle 17,00”” (cfr. verbale udienza del
28 giugno 2023).
Si tratta di dichiarazioni generiche e in gran parte indirette, tenuto conto che il teste ha dichiarato di avere lavorato in periodo in gran parte precedente a quello Testimone_2 del ricorrente (fino ad ottobre 2019); non può per altro ignorarsi che il testimone è il fratello del ricorrente.
Al riguardo, appare opportuno richiamare il costante principio giurisprudenziale secondo cui l'attendibilità “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. sez. lav. n. 3051/2011; in senso conforme, ex multis, anche Cass. sez. lav. 30 marzo 2010, n. 7763).
Sulla base di quanto precede, il rapporto di lavoro subordinato tra le parti deve ritenersi accertato limitatamente al solo periodo regolarizzato, documentato in atti.
Quanto al maggiore orario asseritamente svolto dal ricorrente, giova rammentare che la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto i relativi compensi.
In particolare, è stato precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. sez. lav. n. 4076/2018, n. 16150/2018), sicché “il numero delle
pagina 9 di 14 ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009,
19299/2014).
Tali principi - pur espressi propriamente con riguardo al lavoro straordinario – possono ritenersi validi anche relativamente al lavoro supplementare.
È opportuno rammentare altresì che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. sez. lav. n. 21780/2022).
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, il ricorrente, dipendente part- time, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso avrebbe lavorato oltre le 24 ore contrattualmente previste ed anche oltre il limite dell'orario normale di lavoro, prestando la propria attività lavorativa per 45 ore settimanali, dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale, seguendo turni dalle 7:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 21:00 nonché dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 (10 ore un giorno alla settimana) per complessive 45 ore settimanali e di avere diritto al pagamento del maggiore orario di lavoro espletato.
All'esito dell'istruttoria svolta è emersa la prova dell'assunto di parte ricorrente in ordine all'orario dedotto in ricorso.
È opportuno sottolineare che il ricorrente ha allegato nell'atto introduttivo di avere lavorato “dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale, secondo i seguenti turni fissati nella loro estensione dal datore di lavoro: a) dalle ore 07,00 alle 14,00 (7 ore);
b) dalle ore 14,00 alle 21,00 (7 ore); c) dalle ore 07,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00 (10 ore un giorno la settimana); d) dalle ore 21,00 alle 07,00 (turno notturno 10 ore una volta al mese)” per complessive 45 ore settimanali (cfr. pag. 2 del ricorso).
Al riguardo, appare dirimente la confessione giudiziale resa in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della resistente laddove ha confermato la veridicità CP_3
pagina 10 di 14 delle circostanze descritte ai capitoli 6 e 183 (“a.d.r. 6 non ricordo le date del rapporto di lavoro ma risponde al vero che il lavoro fosse organizzato dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale secondo i turni indicati. (…) a.d.r. 18 risponde al vero”).
L'osservanza dell'orario di lavoro dedotto in ricorso è peraltro confermata, seppure in modo generico, dai testi di parte ricorrente (cfr. verbali udienze del 10 maggio 2023 e 28 giugno 2023).
Per quanto sopra, deve ritenersi dimostrato che nel periodo 29 dicembre 2020 - 28 settembre 2021 il ricorrente abbia svolto la propria attività alle dipendenze della società convenuta per complessive 45 ore settimanali in luogo delle 24 ore contrattualmente previste,
e, di conseguenza, lo stesso abbia diritto al pagamento del maggiore orario svolto.
Inoltre, spettano al ricorrente le somme richieste e non percepite a titolo di retribuzioni relative ai mesi di agosto e settembre 2021, tredicesima, quattordicesima e TFR, non avendo la società resistente fornito prova del pagamento a fronte dell'allegato inadempimento da parte del ricorrente.
Spetta inoltre a parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e non retribuite, posto che, a fronte dell'allegazione contenuta in ricorso circa il godimento di un periodo limitato di riposo (i.e., per quanto qui d'interesse, 10 giorni nel 2021), parte resistente non ha fornito la prova di avere assicurato al lavoratore il godimento delle ferie per l'intera durata prevista dal contratto collettivo e/o di avere remunerato i giorni di riposo comunque assicurati al medesimo.
In sede di interrogatorio formale, infatti, , interrogato sul capitolo 10.3 del Tes_1 ricorso4, si è limitato a dichiarare di non ricordare la circostanza ivi dedotta.
pagina 11 di 14 Da ultimo, parte ricorrente ha dedotto che in data 28 settembre 2021 ha presentato le dimissioni per giusta causa senza ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso.
Ebbene, sulla base dell'istruttoria espletata deve ritenersi la sussistenza della giusta causa sottesa alle dimissioni rassegnate dal lavoratore, considerato che il mancato pagamento della retribuzione costituisce inadempimento del datore di lavoro e legittima il prestatore di lavoro a recedere dal rapporto di lavoro senza preavviso.
Nel caso di specie, come sopra rilevato, a fronte dell'allegazione attorea in ordine alla mancata corresponsione delle retribuzioni relative ai mesi di agosto e settembre 2021 e della quattordicesima 2021, il datore di lavoro non ha dimostrato di aver corrisposto i suddetti emolumenti.
Il ricorrente ha, dunque, diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'dell'art. 2119 c.c..
In merito alla determinazione del quantum debeatur, il consulente è stato incaricato di calcolare “ le somme lorde spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva delle ferie non godute, trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso con inquadramento come operatore socio assistenziale nel livello 4° super del contratto UNEBA applicato al caso di specie dal 29 dicembre 2020 al 29 settembre 2021 per
45 ore settimanali dal lunedì alla domenica, comprensive di un giorno di riposo settimanale
e di un turno notturno mensile dalle ore 21:00 alle 7:00, detraendo le somme asseritamente percepite dal ricorrente (€ 700, 00 fino a luglio 2021), calcolando separatamente le voci suindicate e il tfr;
- la retribuzione imponibile mese per mese sì da consentire all'istituto resistente la quantificazione dell'eventuale ulteriore contribuzione da versarsi in favore della ricorrente”.
Il ctu, conformemente al mandato di incarico ha quantificato le differenze retributive spettanti al ricorrente in € 14.253,33, di cui € 6.671,79 agli importi spettanti a titolo di differenze retributive;
€ 2.817,24 agli importi accertati a titolo di retribuzione e relativa maggiorazione contrattuale per il lavoro straordinario e a titolo di maggiorazione per il lavoro notturno;
€ 1.732,08 agli importi spettanti a titolo di mensilità aggiuntive;
€ 508,20 all'importo accertato a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute;
€ 1.337,37 all'importo accertato a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
€ 1.186,65 all'importo maturato a titolo di trattamento di fine rapporto.
pagina 12 di 14 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in relazione alle quali non sono state presentate osservazioni critiche delle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria svolta.
Alla stregua di quanto esposto, la domanda spiegata dalla ricorrente è parzialmente fondata e va accolta con conseguente condanna della società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 14.253,33, oltre accessori come in dispositivo.
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, atteso l'accertamento del rapporto di lavoro tra le parti, regolarizzato solo in parte, emerge la parziale omissione CP_ contributiva da parte della società resistente (estratto contributivo allegato alla memoria .
Parte convenuta va pertanto condannata al versamento in favore della ricorrente delle differenze contributive dovute con riguardo alle retribuzioni imponibili mensili ed annuali calcolate – come da mandato - dal perito nelle appendici di calcolo allegate alla relazione, non essendo maturata alcuna prescrizione (allegati relazione integrativa depositata in data 14 maggio 2025)
Il parziale accoglimento delle domande attoree costituisce ragione per la compensazione di un terzo delle spese di lite;
la restante quota segue la soccombenza e viene liquidata in favore del ricorrente come da dispositivo ex d.m. 55/2014 con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria.
Di esse va concessa la richiesta distrazione in favore dei procuratori antistatari. CP_ Parimenti, a carico del soccombente devono liquidarsi le spese in favore dell' da limitarsi alla fase di studio e di introduzione del giudizio, tenuto conto della natura previdenziale della domanda in suo confronto e del valore della domanda e dell'attività effettivamente prestata dai difensori dell'istituto.
Gli esborsi relativi alla ctu, già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico della società convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 3 giugno 2022 nei confronti di nei confronti di Controparte_1
pagina 13 di 14 e dell' uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria Controparte_1 CP_2 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_1 di € 14.253,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le causali sopra richiamate;
- dichiara il diritto di alla regolarizzazione della propria posizione Parte_1 contributiva in relazione all'accertato maggiore orario di lavoro prestato dal 29 dicembre 2020 al 28 settembre 2021 e condanna la società convenuta al versamento in favore dell' delle differenze contributive dovute con riguardo alle retribuzioni CP_2 imponibili mensili ed annuali calcolate dal consulente come meglio specificato in parte motiva;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente di due terzi delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.796,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, compensando la restante quota;
CP_
- condanna la società convenuta al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida in € 854, 00 per compensi professionali,
- pone definitivamente a carico della società gli esborsi relativi alla consulenza, con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 22 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3“Vero o no (…) 6) Che l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, da 01.05.2019 al 28.09.2021, era organizzato dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale, secondo i seguenti turni: a) dalle ore 07,00 alle 14,00, b) dalle ore 14,00 alle 21,00, c) dalle ore 07,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00 un giorno la settimana, d) dalle ore 21,00 alle 07,00 una volta al mese;
18) Che dal 01.05.2019 al 28.09.2021 il ricorrente, per disposizione e ordine della Convenuta, era tenuto ad osservare un orario di lavoro fisso, stabilito dalla stessa secondo turnazioni dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale, A) dalle ore 07,00 alle 14,00, B) dalle ore 14,00 alle 21,00, C) dalle ore 07,00 alle 13,00 con pausa di 3 ore e dalle 16,00 alle 20,00 (10 ore un giorno la settimana), D) dalle ore 21,00 alle 07,00 (turno notturno 10 ore una volta al mese), restando a disposizione del datore di lavoro per l'espletamento della prestazione lavorativa indipendentemente dalla necessità di assistenza attiva degli utenti della Casa di riposo;
” 4“Vero o no (…) Che il ricorrente, durante l'intero rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta dal 01.05.2019 al 28.09.2021: (…) 10.3) ha goduto di zero giorni di ferie nel 2019, di 20 giorni nel 2020 e di 10 giorni nel 2021, secondo i turni stabiliti dall'azienda nel periodo da giugno a settembre;
”
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 4 giugno 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4563/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabrizio Carmelo Rizzo che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, p.iva. rappresentato e difeso dall'avv. Lara Burtone come da procura P.IVA_1 in atti in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, c.f. con il patrocinio dell'avv. Riccardo Vagliasindi per procura P.IVA_2 generale alle liti
RESISTENTI
OGGETTO: accertamento del rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 14 Con ricorso depositato in data 3 giugno 2022 il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal maggio 2019 al 28 settembre Controparte_1
2021 con la qualifica di operatore socio sanitario e inquadramento nel livello 4° super del
CCNL per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario e educativo
, ha esposto quanto segue Pt_2 nel periodo maggio-settembre 2019 ha svolto la propria attività presso la casa di riposo sita a Paternò in corso Sicilia n. 22, mentre per il restante periodo ha lavorato presso la struttura sita a Tremestieri Etneo in via Parco Cristallo n. 8; il rapporto di lavoro è stato regolarizzato soltanto in relazione al periodo successivo al
29 dicembre 2020, seppure per un impiego di 24 ore settimanali;
in realtà, per tutta la durata del rapporto ha lavorato dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale seguendo turni dalle 7:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 21:00 nonché dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 (10 ore un giorno alla settimana) per complessive
45 ore settimanali;
una volta al mese ha svolto il turno notturno dalle 21:00 alle 7:00; nel periodo in cui il rapporto non era regolarizzato il datore di lavoro ha corrisposto in contanti una retribuzione mensile pari ad € 700,00; in seguito alla regolarizzazione del rapporto ha ricevuto la retribuzione per mezzo di bonifici sul proprio conto corrente ma è stato costretto a restituire ogni mese al datore di lavoro, nella persona della responsabile della struttura di Tremestieri Etneo CO NN, parte dello stipendio in contanti, fino alla concorrenza di € 700,00 mensili;
non ha percepito alcunché a titolo di retribuzione supplementare, TFR, lavoro straordinario e notturno;
di non aver goduto delle ferie spettanti nel 2019 e di averne goduto parzialmente nel 2020 (20 giorni) e 2021 (10 giorni) senza percepire la relativa indennità sostitutiva;
non ha ricevuto il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di agosto e settembre
2021; in data 28 settembre 2021 ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa;
con pec del 25 marzo 2022 ha diffidato la società convenuta al fine di ottenere copia delle buste paga mai consegnate e il pagamento delle spettanze retributive, senza ricevere alcun riscontro.
pagina 2 di 14 Parte ricorrente ha riferito che era stata assunta in seguito ad un colloquio con Per_1
responsabile della struttura di Paternò e che, nel periodo in cui ha operato nella
[...] struttura paternese, quest'ultima, unitamente alla titolare , le aveva impartito le Parte_3 direttive in relazione alle mansioni da svolgere e ai turni da seguire e nel periodo in cui ha lavorato presso la struttura di Tremestieri Etneo il potere direttivo era stato invece esercitato da CO NN.
Ha, quindi, assunto che la retribuzione percepita nel corso del rapporto di lavoro non era proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, avendo perciò diritto al pagamento della complessiva somma di € 41.200,97 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, tredicesime e quattordicesime mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute, lavoro straordinario, indennità sostitutiva del preavviso e TFR, oltre alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1)
Accertare e dichiarare che tra C.F. e la Parte_1 CodiceFiscale_2 [...]
P.IVA: in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore (C.F.: nata a [...] il [...] e residente in [...]
Gregorio di Catania, via Adige 35), con sede in Misterbianco (CT) via Sardegna n. 1 – 95045,
è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata, senza soluzione di continuità, dal
01.05.2019 al 28.09.2021, come in premessa e che il ricorrente è stato alle dipendenze della convenuta presso la struttura in Paternò Corso Sicilia 22 dal 01.05.2019 al CP_1
20.09.2019 e presso la in Tremestieri Etneo via Parco Cristallo n. 8 dal CP_1
21.09.2019 al 28.09.2021, osservando l'orario di lavoro di cui in premessa, con mansioni di
(…) Operatore Socio Sanitario sussumibili nel livello 4° Super del CCNL per il Personale dipendente dei Settori Socio-Assistenziale Socio-Sanitario ed Educativo 2) Ritenere Pt_2
e dichiarare la sussistenza della giusta causa di dimissioni del ricorrente e, per l'effetto, il diritto a ricevere la indennità sostitutiva del preavviso;
3) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto a ricevere l'adeguamento-integrazione della retribuzione ordinaria, della retribuzione per lavoro straordinario, delle 13me e 14me mensilità, della indennità per ferie non godute, della indennità sostitutiva del preavviso e del TFR, il tutto come in premessa, oltre interessi e rivalutazione;
4) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al versamento presso l' dei contributi previdenziali e assistenziali, per intero con riguardo CP_2
pagina 3 di 14 al periodo non regolarizzato dal 01.05.2019 al 28.12.2020 e per quanto di ragione nel periodo dal 29.12.2020 al 28.09.2021, il tutto come in premessa e, per l'effetto, condannare la convenuta al relativo versamento presso l' 5) Condannare, pertanto, la CP_2 [...]
P.IVA: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore (C.F.: nata a [...] il [...] e residente in [...]), con sede in Misterbianco (CT) via Sardegna n. 1 – 95045, al pagamento, in favore di C.F.: nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_2
18.09.1991 e residente in [...], al pagamento della somma di € 36.801,67 a titolo di adeguamento-integrazione della retribuzione, lavoro straordinario, 13ma e della 14ma mensilità, indennità per ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso e della ulteriore somma di € 4.399,30 a titolo di TFR, così, della complessiva somma di euro 41.200,97 per le causali di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., e con vittoria di spese, diritti e onorario da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria depositata il 23 settembre 2022 si è costituita tempestivamente in giudizio la società contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1 sia in fatto che in diritto.
Parte resistente ha rappresentato che il ricorrente è stato assunto per svolgere un'attività occasionale ed ha contestato quanto dedotto in ricorso in ordine alla mancata consegna delle buste paga nonché alla presunta restituzione di una parte dello stipendio in contanti.
Ha assunto che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, questi ha goduto di due giorni di riposo settimanale e di tutte le ferie, non ha prestato la propria attività oltre l'orario dedotto in contratto ed ha percepito tutti gli emolumenti retributivi spettanti.
Ha spiegato pertanto ampie difese volte al rigetto del ricorso ed ha chiesto infine
“rigettare le domande tutte formulate nel ricorso dal Sig. , dichiarando le Parte_1 stesse inammissibili, e comunque infondate in fatto ed in diritto. Condannare il ricorrente alle spese ed ai compensi del presente giudizio”.
Con memoria depositata in data 21 giugno 2022 si è costituito in giudizio l' CP_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando la genericità della domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali asseritamente omessi.
pagina 4 di 14 L' convenuto ha, dunque, formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. CP_2
Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto disporre l'estromissione dell' resistente dal presente CP_2 CP_2 giudizio. In via principale, dichiarare, ove venga accertata, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo, nei confronti dell' nonché CP_2
l'inammissibilità di ogni richiesta istruttoria formulata nei confronti dell' resistente. CP_2
Spese, competenze ed onorari come per legge”.
Con provvedimento del 13 febbraio 2023 è stata formulata una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. alla stregua della quale la società resistente avrebbe dovuto versare alla parte ricorrente la somma complessiva di € 18.000,00: in relazione a tale proposta, all'udienza del 29 marzo 2023 il ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità ad accettarla
“ed eventualmente anche una somma minore pari ad € 14000,00” mentre la società resistente ha dichiarato “di non poter accettare la proposta formulata dall'ufficio perché la società allo stato è inattiva” ribadendo “la proposta già formulata a precedente udienza di versamento della somma di € 8000,00”, non accettata da controparte.
In esito all'udienza del 4 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127-ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso tra e la società Parte_1 Controparte_1 da maggio 2019 al 28.09.2021, con l'orario dedotto in ricorso e dei conseguenti
[...] crediti retributivi vantanti dallo stesso nei confronti del proprio datore di lavoro.
Ebbene, quanto alla prova della subordinazione, occorre muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, che spetta a colui che chiede l'accertamento di un pagina 5 di 14 rapporto di lavoro dipendente dare la prova della subordinazione, ossia dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, valorizzando quali possibili indici sintomatici in tal senso la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione, l'obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro. In particolare, il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, non c'è in atti alcuna prova documentale dell'asserito rapporto tra le parti fin dal maggio 2019.
Va rilevato che lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa alle dipendenze della società risulta documentalmente Controparte_1 con riguardo al periodo 29 dicembre 2020 - 28 settembre 2021 ed appare infondato l'assunto della odierna parte resistente secondo cui “il ricorrente è stato assunto dalla società resistente non già come lavoratore subordinato ma bensì come “prestatore di lavoro occasionale”” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva).
Invero, dalla documentazione in atti (cfr. doc. 8 e 2 parte ricorrente) emerge che il ricorrente è stato assunto a tempo determinato con decorrenza dal 29 dicembre 2020 fino al
31 marzo 2021 con la qualifica di operatore socio-sanitario e orario di lavoro a tempo parziale orizzontale per 24 ore settimanali e che successivamente la società resistente “ai sensi dell'art.
21 D.lgs. 81/2015 così come modificato dal D.L. 87/2018” ha comunicato la proroga della
“scadenza del contratto di lavoro dipendente stipulato in data 29/12/2020 fino al 30/11/2021”; risulta tuttavia che il rapporto è cessato anteriormente alla scadenza prevista in seguito alle dimissioni per giusta causa rassegnate in data 28 settembre 2021 dal dipendente (su cui v. infra).
Le risultanze dell'istruttoria orale espletata non consentono di ritenere invece dimostrata l'esistenza del rapporto di un rapporto di lavoro subordinato a far data dall'1 maggio 2019.
In sede di interrogatorio formale, , legale rappresentante della società Tes_1 convenuta, pur avendo ammesso che il ricorrente abbia lavorato alle proprie dipendenze, ha dichiarato di non ricordare esattamente le date in cui è intercorso il rapporto di lavoro con pagina 6 di 14 quest'ultimo mentre, interrogato sul capitolo 3 di cui al ricorso1, ha negato espressamente che il ricorrente abbia iniziato a lavorare dall'1 maggio 2019 in assenza di regolarizzazione (cfr. verbale udienza del 29 marzo 2023).
Il teste di parte ricorrente, , dipendente della resistente “dal 2017 Testimone_2 CP_3 sino ad ottobre 2019” e fratello del ricorrente, interrogato sui capitoli 7, 13, 16, 17 e 182, ha genericamente confermato le seguenti circostanze relativamente al periodo 1 maggio 2019-28 dicembre 2020: che il ricorrente ha ricevuto in contanti una retribuzione pari ad € 700,00 (“Al
n. 7 “confermo la circostanza descritta in articolato di prova”. “Conosco tale circostanza per essere stato anche io presente quando mio fratello veniva retribuito in contanti””); che 1“Vero o no (…) 3) Che, dal 01.05.2019 al 28.12.2020, il ricorrente ha lavorato in assenza di regolarizzazione come lavoratore subordinato svolgendo mansioni di operatore socio-sanitario;” 2“Vero o no (…) 7) Che, dal 01.05.2019 al 28.12.2020, il ricorrente è stato retribuito per contanti, con cadenza mensile, con la somma di € 700,00; (…) 13) Che il ricorrente, prima dell'inizio del rapporto lavorativo del 01.05.2019, è stato sottoposto a colloquio da parte della responsabile della struttura della Convenuta sita in Paternò, signora (…) Persona_1
16) Che durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, dal 01.05.2019 al 20.09.2019 presso la struttura Casa di Riposo in Paternò Corso Sicilia 22, e dal 21.09.2019 al 28.09.2021 presso la Casa di Riposo in Tremestieri Etneo via Parco Cristallo n. 8, la Convenuta ha impartito al ricorrente specifiche direttive consistenti: nella tipologia dei servizi e attività da svolgere per gli utenti, ovvero doccia, taglio unghie, barba, somministrazione farmaci, pulizia, esigenze particolari del singolo utente;
nelle attività di pulizia da effettuare, quali la pulizia di una determinata stanza o ambiente, il bucato, il cambio biancheria di un utente;
nella preparazione degli utenti per uscire o per visite;
nella indicazione della terapia da somministrare ai singoli utenti;
nella preparazione di attività ricreative quali tombole, feste, laboratori, compleanni, giochi;
nel controllo della pressione e dei parametri degli utenti;
nel raccomandare di attenzionare le necessità specifiche degli utenti, anche in base alle condizioni di salute;
17) Che durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, dal 01.05.2019 al 20.09.2019 presso la struttura Casa di Riposo in Paternò Corso Sicilia 22, e dal 21.09.2019 al 28.09.2021 presso la in Tremestieri CP_1 Etneo via Parco Cristallo n. 8, la Convenuta ha: 17.1) diretto e controllato la prestazione lavorativa del ricorrente affinché venisse svolta in maniera corretta e proficua ed affinché rispondesse ai livelli qualitativi imposti dalla società; 17.2) ha controllato che le mansioni del ricorrente venissero da questi svolte in maniera diligente e con perizia, intervenendo con richiami allorché riscontrava errori, inesattezze, imperizie o negligenze nell'espletamento delle mansioni stesse;
17.3) ha impartito al ricorrente correzioni e richiami impartendo allo stesso in particolare di pulire meglio una zona o una stanza;
di svuotare i cestini della spazzatura;
di curare con più attenzione l'igiene personale degli utenti;
di mantenere un determinato standard di igiene personale degli utenti secondo un “piano igiene personale” e un “piano docce” predisposto dalla Convenuta;
ha richiamato il ricorrente per problemi sanitari degli utenti;
ha ricordato al ricorrente la terapia che lo stesso doveva somministrare ai singoli utenti;
17.4) ha predisposto l'estensione oraria dei turni di lavoro che il ricorrente era tenuto ad osservare;
17.5) ha deciso ed indicato al ricorrente i periodi nei quali l'azienda era disponibile ad accettare le ferie;
18) Che dal 01.05.2019 al 28.09.2021 il ricorrente, per disposizione e ordine della Convenuta, era tenuto ad osservare un orario di lavoro fisso, stabilito dalla stessa secondo turnazioni dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale, A) dalle ore 07,00 alle 14,00, B) dalle ore 14,00 alle 21,00, C) dalle ore 07,00 alle 13,00 con pausa di 3 ore e dalle 16,00 alle 20,00 (10 ore un giorno la settimana), D) dalle ore 21,00 alle 07,00 (turno notturno 10 ore una volta al mese), restando a disposizione del datore di lavoro per l'espletamento della prestazione lavorativa indipendentemente dalla necessità di assistenza attiva degli utenti della Casa di riposo;
”
pagina 7 di 14 prima di essere assunto ha tenuto un colloquio con responsabile della Persona_1 struttura di Paternò (“Al n. 13 “confermo la circostanza descritta in articolato di prova circa il colloquio descritto” “ero a conoscenza del colloquio perché nel 2019 io ero dipendente della società e sapevo che mio fratello aveva fatto domanda per essere assunto ed aveva sostenuto il colloquio. Conosco tale circostanza del colloquio con la Persona_1 perché era lei la responsabile per curare lo svolgimento dei colloqui””); che il ricorrente ha ricevuto dalla società convenuta specifiche direttive in ordine alle modalità di svolgimento delle mansioni e agli orari di lavoro da seguire (“Al n. 16 “confermo che erano queste descritte in articolato le mansioni da svolgere nella casa di riposo e nelle distinte sedi di Paternò e
Tremestieri Etneo. (…) Al n. 17 “confermo tutte le circostanze ivi descritte ai vari punti 17.1;
17.2; 17.3; 17.4” (…) Confermo altresì le circostanze descritte e indicate al punto 17.4 e 17.5 dell'articolato di prova” (…) Al n. 18 “confermo che questi erano gli orari lavorativi e le turnazioni. Preciso che ho svolto anche io gli orari descritti in articolato di prova sino a quando ho lavorato ivi. Per i periodi successivi al 2019, quando io non ero presente, li conosco per averli appresi da chi continuava a lavorare presso la struttura indicata di appartenenza della società resistente””) - cfr. verbale udienza del 10 maggio 2023.
Parimenti generiche appaiono le dichiarazioni rese dall'altro teste di parte ricorrente,
, che ha lavorato quale libero professionista presso la struttura di Tremestieri Testimone_3
Etneo genericamente “dal 2019 al 2020”, il quale sui medesimi capitoli ha riferito quanto segue: “Al n. 7 “confermo la circostanza descritta. La conosco poiché ne parlavamo tra colleghi di lavoro ed erano quelle le somme che percepivamo” (…) Al n. 13 “confermo la circostanza” (…) Al n. 16 “confermo tutte le circostanze” Al n. 17 1) “confermo quanto descritto in articolato” Al n. 17 2) “confermo quanto descritto” Al n. 17 3) “confermo quanto descritto. Preciso che le circostanze descritte e sopra confermate sono da me conosciute in quanto ne abbiamo parlato con il mio collega. Preciso altresì che io in quanto infermiere ho somministrato le terapie ai pazienti, in tali occasioni vedevo il ricorrente svolgere i lavori di pulizia dei pazienti ed anche dei locali. Poi quando io sono andato via non conosco la circostanza su chi somministrasse le terapie. Preciso che nel 2019 sino al 2020 eravamo al lavoro assieme al ricorrente a Tremestieri. E l'ho visto svolgere tutte le mansioni che ho confermato. Dopo il 2020 non siamo stati più assieme al lavoro. Siamo stati divisi da periodo pandemico da Covid 19 ed io nel medesimo periodo sono stato assunto alla Controparte_4
pagina 8 di 14 e non ho più lavorato presso la struttura. Nel periodo che ho lavorato presso la struttura ho visto che il ricorrente riceveva sul lavoro le direttive dalla sig.ra responsabile della Per_1 struttura. Preciso altresì che io ho svolto una mansione di lavoro a partita IVA nel periodo in cui vedevo il ricorrente ed io ero presente presso la struttura” Al n. 17 4) “confermo la circostanza” Al n. 17 5) “confermo la circostanza” Al n. 18 “confermo gli orari e turni descritti in articolato di prova, preciso che non ero assieme al ricorrente nei turni di lavoro notturni indicati nell'articolato medesimo. Preciso che io lavoravo per sei giorni di settimana
e gli orari erano dalle 9,00 alle 13,00 oppure dalle 15 alle 17,00”” (cfr. verbale udienza del
28 giugno 2023).
Si tratta di dichiarazioni generiche e in gran parte indirette, tenuto conto che il teste ha dichiarato di avere lavorato in periodo in gran parte precedente a quello Testimone_2 del ricorrente (fino ad ottobre 2019); non può per altro ignorarsi che il testimone è il fratello del ricorrente.
Al riguardo, appare opportuno richiamare il costante principio giurisprudenziale secondo cui l'attendibilità “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. sez. lav. n. 3051/2011; in senso conforme, ex multis, anche Cass. sez. lav. 30 marzo 2010, n. 7763).
Sulla base di quanto precede, il rapporto di lavoro subordinato tra le parti deve ritenersi accertato limitatamente al solo periodo regolarizzato, documentato in atti.
Quanto al maggiore orario asseritamente svolto dal ricorrente, giova rammentare che la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto i relativi compensi.
In particolare, è stato precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. sez. lav. n. 4076/2018, n. 16150/2018), sicché “il numero delle
pagina 9 di 14 ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009,
19299/2014).
Tali principi - pur espressi propriamente con riguardo al lavoro straordinario – possono ritenersi validi anche relativamente al lavoro supplementare.
È opportuno rammentare altresì che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. sez. lav. n. 21780/2022).
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, il ricorrente, dipendente part- time, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso avrebbe lavorato oltre le 24 ore contrattualmente previste ed anche oltre il limite dell'orario normale di lavoro, prestando la propria attività lavorativa per 45 ore settimanali, dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale, seguendo turni dalle 7:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 21:00 nonché dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 (10 ore un giorno alla settimana) per complessive 45 ore settimanali e di avere diritto al pagamento del maggiore orario di lavoro espletato.
All'esito dell'istruttoria svolta è emersa la prova dell'assunto di parte ricorrente in ordine all'orario dedotto in ricorso.
È opportuno sottolineare che il ricorrente ha allegato nell'atto introduttivo di avere lavorato “dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale, secondo i seguenti turni fissati nella loro estensione dal datore di lavoro: a) dalle ore 07,00 alle 14,00 (7 ore);
b) dalle ore 14,00 alle 21,00 (7 ore); c) dalle ore 07,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00 (10 ore un giorno la settimana); d) dalle ore 21,00 alle 07,00 (turno notturno 10 ore una volta al mese)” per complessive 45 ore settimanali (cfr. pag. 2 del ricorso).
Al riguardo, appare dirimente la confessione giudiziale resa in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della resistente laddove ha confermato la veridicità CP_3
pagina 10 di 14 delle circostanze descritte ai capitoli 6 e 183 (“a.d.r. 6 non ricordo le date del rapporto di lavoro ma risponde al vero che il lavoro fosse organizzato dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale secondo i turni indicati. (…) a.d.r. 18 risponde al vero”).
L'osservanza dell'orario di lavoro dedotto in ricorso è peraltro confermata, seppure in modo generico, dai testi di parte ricorrente (cfr. verbali udienze del 10 maggio 2023 e 28 giugno 2023).
Per quanto sopra, deve ritenersi dimostrato che nel periodo 29 dicembre 2020 - 28 settembre 2021 il ricorrente abbia svolto la propria attività alle dipendenze della società convenuta per complessive 45 ore settimanali in luogo delle 24 ore contrattualmente previste,
e, di conseguenza, lo stesso abbia diritto al pagamento del maggiore orario svolto.
Inoltre, spettano al ricorrente le somme richieste e non percepite a titolo di retribuzioni relative ai mesi di agosto e settembre 2021, tredicesima, quattordicesima e TFR, non avendo la società resistente fornito prova del pagamento a fronte dell'allegato inadempimento da parte del ricorrente.
Spetta inoltre a parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e non retribuite, posto che, a fronte dell'allegazione contenuta in ricorso circa il godimento di un periodo limitato di riposo (i.e., per quanto qui d'interesse, 10 giorni nel 2021), parte resistente non ha fornito la prova di avere assicurato al lavoratore il godimento delle ferie per l'intera durata prevista dal contratto collettivo e/o di avere remunerato i giorni di riposo comunque assicurati al medesimo.
In sede di interrogatorio formale, infatti, , interrogato sul capitolo 10.3 del Tes_1 ricorso4, si è limitato a dichiarare di non ricordare la circostanza ivi dedotta.
pagina 11 di 14 Da ultimo, parte ricorrente ha dedotto che in data 28 settembre 2021 ha presentato le dimissioni per giusta causa senza ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso.
Ebbene, sulla base dell'istruttoria espletata deve ritenersi la sussistenza della giusta causa sottesa alle dimissioni rassegnate dal lavoratore, considerato che il mancato pagamento della retribuzione costituisce inadempimento del datore di lavoro e legittima il prestatore di lavoro a recedere dal rapporto di lavoro senza preavviso.
Nel caso di specie, come sopra rilevato, a fronte dell'allegazione attorea in ordine alla mancata corresponsione delle retribuzioni relative ai mesi di agosto e settembre 2021 e della quattordicesima 2021, il datore di lavoro non ha dimostrato di aver corrisposto i suddetti emolumenti.
Il ricorrente ha, dunque, diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'dell'art. 2119 c.c..
In merito alla determinazione del quantum debeatur, il consulente è stato incaricato di calcolare “ le somme lorde spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva delle ferie non godute, trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso con inquadramento come operatore socio assistenziale nel livello 4° super del contratto UNEBA applicato al caso di specie dal 29 dicembre 2020 al 29 settembre 2021 per
45 ore settimanali dal lunedì alla domenica, comprensive di un giorno di riposo settimanale
e di un turno notturno mensile dalle ore 21:00 alle 7:00, detraendo le somme asseritamente percepite dal ricorrente (€ 700, 00 fino a luglio 2021), calcolando separatamente le voci suindicate e il tfr;
- la retribuzione imponibile mese per mese sì da consentire all'istituto resistente la quantificazione dell'eventuale ulteriore contribuzione da versarsi in favore della ricorrente”.
Il ctu, conformemente al mandato di incarico ha quantificato le differenze retributive spettanti al ricorrente in € 14.253,33, di cui € 6.671,79 agli importi spettanti a titolo di differenze retributive;
€ 2.817,24 agli importi accertati a titolo di retribuzione e relativa maggiorazione contrattuale per il lavoro straordinario e a titolo di maggiorazione per il lavoro notturno;
€ 1.732,08 agli importi spettanti a titolo di mensilità aggiuntive;
€ 508,20 all'importo accertato a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute;
€ 1.337,37 all'importo accertato a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
€ 1.186,65 all'importo maturato a titolo di trattamento di fine rapporto.
pagina 12 di 14 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in relazione alle quali non sono state presentate osservazioni critiche delle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria svolta.
Alla stregua di quanto esposto, la domanda spiegata dalla ricorrente è parzialmente fondata e va accolta con conseguente condanna della società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 14.253,33, oltre accessori come in dispositivo.
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, atteso l'accertamento del rapporto di lavoro tra le parti, regolarizzato solo in parte, emerge la parziale omissione CP_ contributiva da parte della società resistente (estratto contributivo allegato alla memoria .
Parte convenuta va pertanto condannata al versamento in favore della ricorrente delle differenze contributive dovute con riguardo alle retribuzioni imponibili mensili ed annuali calcolate – come da mandato - dal perito nelle appendici di calcolo allegate alla relazione, non essendo maturata alcuna prescrizione (allegati relazione integrativa depositata in data 14 maggio 2025)
Il parziale accoglimento delle domande attoree costituisce ragione per la compensazione di un terzo delle spese di lite;
la restante quota segue la soccombenza e viene liquidata in favore del ricorrente come da dispositivo ex d.m. 55/2014 con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria.
Di esse va concessa la richiesta distrazione in favore dei procuratori antistatari. CP_ Parimenti, a carico del soccombente devono liquidarsi le spese in favore dell' da limitarsi alla fase di studio e di introduzione del giudizio, tenuto conto della natura previdenziale della domanda in suo confronto e del valore della domanda e dell'attività effettivamente prestata dai difensori dell'istituto.
Gli esborsi relativi alla ctu, già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico della società convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 3 giugno 2022 nei confronti di nei confronti di Controparte_1
pagina 13 di 14 e dell' uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria Controparte_1 CP_2 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_1 di € 14.253,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le causali sopra richiamate;
- dichiara il diritto di alla regolarizzazione della propria posizione Parte_1 contributiva in relazione all'accertato maggiore orario di lavoro prestato dal 29 dicembre 2020 al 28 settembre 2021 e condanna la società convenuta al versamento in favore dell' delle differenze contributive dovute con riguardo alle retribuzioni CP_2 imponibili mensili ed annuali calcolate dal consulente come meglio specificato in parte motiva;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente di due terzi delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.796,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, compensando la restante quota;
CP_
- condanna la società convenuta al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida in € 854, 00 per compensi professionali,
- pone definitivamente a carico della società gli esborsi relativi alla consulenza, con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 22 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3“Vero o no (…) 6) Che l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, da 01.05.2019 al 28.09.2021, era organizzato dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale, secondo i seguenti turni: a) dalle ore 07,00 alle 14,00, b) dalle ore 14,00 alle 21,00, c) dalle ore 07,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00 un giorno la settimana, d) dalle ore 21,00 alle 07,00 una volta al mese;
18) Che dal 01.05.2019 al 28.09.2021 il ricorrente, per disposizione e ordine della Convenuta, era tenuto ad osservare un orario di lavoro fisso, stabilito dalla stessa secondo turnazioni dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale, A) dalle ore 07,00 alle 14,00, B) dalle ore 14,00 alle 21,00, C) dalle ore 07,00 alle 13,00 con pausa di 3 ore e dalle 16,00 alle 20,00 (10 ore un giorno la settimana), D) dalle ore 21,00 alle 07,00 (turno notturno 10 ore una volta al mese), restando a disposizione del datore di lavoro per l'espletamento della prestazione lavorativa indipendentemente dalla necessità di assistenza attiva degli utenti della Casa di riposo;
” 4“Vero o no (…) Che il ricorrente, durante l'intero rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta dal 01.05.2019 al 28.09.2021: (…) 10.3) ha goduto di zero giorni di ferie nel 2019, di 20 giorni nel 2020 e di 10 giorni nel 2021, secondo i turni stabiliti dall'azienda nel periodo da giugno a settembre;
”