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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/08/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 182/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede in Battipaglia, Parte_1 alla via Bosco, cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, sig.ra , , nata ad [...] il 28 marzo Parte_2 Parte_2
1947, residente in [...], cod. fisc. C.F._1
, nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. , , nata a C.F._2 Parte_4
Salerno il 2 febbraio 1984, residente in [...], cod. fisc.
, , nato a [...] il [...], C.F._3 Parte_5 residente in [...], cod. fisc. C.F._4
, nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù C.F._5 di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Marco Giordano ed Parte_4 presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Salerno, alla via F.P. Volpe, n. 8; appellanti
E
1. “ , con sede legale in piazza RT CP_1
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_2
1 appellata
2. “ , con sede legale in San Donato Parte_7
Milanese, alla via dell'Unione Europea, n.
6-6B, cod. fisc. , in persona del P.IVA_3 suo procuratore speciale, dott. , quale mandataria della Parte_8 Parte_9
, con sede legale in Roma, alla via Piemonte, n. 38, cod. fisc. ,
[...] P.IVA_4 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Stefania Iannicelli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via G. Vicinanza, n. 11; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 96/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e delle conclusioni rassegnate in primo grado che si abbiano nella presente sede per interamente trascritte e ripetute e, in riforma totale o, in subordine parziale della sentenza n°96/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Salerno: a) in via preliminare, sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza sussistendo i gravi motivi di cui all'art
283 cpc …; b) in via principale accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'avversa domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
c) in via gradata, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai sig.ri e Pt_1
e che gli stessi nulla devono all'appellata; d) in via ulteriormente gradata, previo Pt_2 accertamento e dichiarazione della nullità quantomeno parziale delle fideiussioni sottoscritte dai sig.ri e , accertare e dichiarare che gli stessi nulla devono Pt_1 Pt_2 all'appellata se del caso anche per intervenuta decadenza ex art. 1957 cc;
e) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che, stante l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda azionata in primo grado, nulla è dovuto alla banca appellata dalla e dai sig.ri e o, in via subordinata, Parte_1 Pt_2 Pt_1 imputare in eventuale conto capitale residuo gli interessi e le somme illegittimamente già corrisposti, ma non dovuti;
f) in ogni caso, condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti con distrazione;
g) porre le spese della CTU svolta in primo grado a definitivo carico della banca”; per l'interveniente (come da comparsa di costituzione e risposta) – “rigettare integralmente l'appello proposto, inclusa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, con conferma della sentenza impugnata n. 96/2024 2 resa in data 18.01.2024 dal Tribunale di Salerno …. Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 96/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nonché dai garanti Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 nei confronti della , ex art. 645 c.p.c., con atto di RT citazione notificato il 31 marzo 2017, così provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 641/2017; 2) condannava gli opponenti, in via solidale, al pagamento, in favore della RT
, della minore somma di euro 411.511,00 in linea capitale, di cui euro
[...]
210.145,60 per il saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 13353, acceso il 27 ottobre 2005 e chiuso il 16 dicembre 2015, euro 91.903,52 per il saldo passivo del rapporto di anticipazione su fatture n. 67140411 del 15 settembre 2011, euro 92.263,28 per il saldo passivo del rapporto di anticipazione su fatture n. 67154411 del 15 settembre 2011 ed euro
17.198,60 per la residua esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 3467636 del 17 marzo 2010; 3) compensava tra le parti le spese processuali per la quota di 1/2, condannando gli opponenti alla refusione della restante metà; 4) poneva definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in eguale misura.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello la Parte_1
e i garanti , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e con atto di citazione notificato il 15 febbraio 2024,
[...] Parte_6 formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado, in violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 cod. civ., 24 e 111 Cost., non aveva esaminato le contestazioni sollevate dagli opponenti in ordine alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, per non avere l'ausiliario computato, ai fini della determinazione del tasso effettivo globale del rapporto di conto corrente n. 13353, le spese trimestralmente pattuite in euro 56,70 e non avere espunto dalla sua ricostruzione le commissioni di massimo scoperto, le commissioni su accordato e le commissioni di istruttoria veloce, nonostante tali costi non fossero stati concordati;
2) non avendo il giudice di prime cure indicato le ragioni per le quali i rilievi mossi dagli opponenti alla consulenza tecnica d'ufficio erano inidonei ad infirmarne le conclusioni, la sentenza impugnata era nulla per carenza di motivazione e, dunque, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 3) il Tribunale di Salerno aveva violato l'art. 210 c.p.c., non avendo emanato l'ordine di esibizione degli estratti dei 3 rapporti di anticipazione su fatture, sebbene la RT avesse prodotto solo quelli del conto corrente n. 13353 e non avesse inteso fornire l'ulteriore documentazione richiesta dagli opponenti;
4) la domanda spiegata dalla
[...]
in via monitoria era improcedibile per il mancato RT esperimento del tentativo obbligazione di mediazione di cui all'art. 5, comma 1 bis, d.lgs.
n. 28/2010; 5) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno in violazione dell'art. 115 c.p.c., l'eccezione formulata dai garanti in merito alla nullità delle fideiussioni omnibus prestate in favore della per RT contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 non poteva essere disattesa per carenza di prova, giacché lo schema contrattuale predisposto dall' nel 2003 e il CP_2 provvedimento n. 55/2005, con cui la Banca d'IA, quale Autorità di Vigilanza, ne aveva accertato la natura anticoncorrenziale di alcune clausole, sebbene prodotti in giudizio soltanto con la comparsa conclusionale, costituivano fatti notori e, come tali, erano suscettibili di valutazione;
6) la sentenza impugnata era affetta dal vizio di omessa pronuncia, per non avere il giudice di primo grado statuito sulle ulteriori eccezioni di nullità delle fideiussioni articolate dai garanti;
in particolare, i garanti avevano eccepito che, per come emergeva dalla documentazione prodotta dalla RT
, aveva rilasciato una fideiussione di euro 500.000,00 il 21
[...] Parte_5 ottobre 2006, mentre nella successiva fideiussione di euro 600.000,00 del 31 luglio 2007 veniva richiamata una presunta fideiussione del 21 settembre 2006, non versata agli atti del processo;
nella fideiussione di euro 1.200.000,00, che, secondo la
[...]
, sarebbe stata quella operativa tra le parti, non veniva richiamata RT alcuna precedente garanzia, né risultavano approvate le relative clausole, a norma dell'art. 1341 cod. civ.; le fideiussioni non recavano alcun numero identificativo, sicché erano irregolari anche sotto un profilo formale;
le clausole vessatorie erano nulle, per non essere state specificamente approvate ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.; l'istituto di credito era decaduto dal diritto di escutere le garanzie per violazione del termine semestrale stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ.; 7) il consulente tecnico d'ufficio aveva riconosciuto che, qualora le spese contrattuali fossero state incluse nel calcolo del tasso effettivo globale del rapporto di conto corrente n. 13353, la pretesa creditoria azionata sarebbe risultata usuraria per una somma superiore ad euro 186.000,00, sicché il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere l'opposizione in tale misura, ferma restando l'infondatezza della domanda nei confronti dei garanti per la nullità delle fideiussioni o, comunque, per la loro inefficacia, a norma dell'art. 1957, comma 1, cod. civ.; 8) ad onta
4 di quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, la RT non aveva dimostrato l'esistenza del credito vantato, avendo prodotto in giudizio gli estratti del conto corrente n. 13353, ma non anche quelli dei rapporti di anticipazione su fatture;
ai fini della determinazione del tasso effettivo globale del conto corrente n. 13353, occorreva includere anche la commissione di massimo scoperto, giacché costo collegato all'erogazione del credito;
in ogni caso, a prescindere dalla commissione di massimo scoperto, l'inclusione, nel calcolo del tasso effettivo globale, delle spese di euro 56,70 lo rendeva automaticamente superiore al tasso-soglia e, dunque, usurario;
qualora la Corte
d'Appello avesse ritenuto che la commissione di massimo scoperto, la commissione su accordato e la commissione di istruttoria veloce non dovevano concorrere al calcolo del tasso effettivo globale del rapporto di conto corrente n. 13353, tali costi, essendo stati pattuiti in maniera indeterminata e indeterminabile e, quindi, con clausole nulle, avrebbero dovuto essere espunti dal saldo finale;
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nei rapporti di conto corrente assumeva rilevanza anche l'usura sopravvenuta e la pretesa del creditore di ottenere il pagamento di interessi divenuti illeciti comportava la violazione del principio della buona fede contrattuale;
9) il Tribunale di Salerno, nel dichiarare di condividere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, aveva erroneamente recepito la soluzione peritale più favorevole alla RT
, non avendo considerato l'alternativa e corretta ipotesi di espunzione dal
[...] saldo finale del rapporto di conto corrente n. 13353 di tutti gli interessi passivi, pari ad euro 186.073,73, per intervenuto superamento del tasso-soglia; 10) l'accoglimento dell'appello comportava la condanna della alla RT refusione delle spese del doppio grado del giudizio, oltre che di quelle della consulenza tecnica d'ufficio; peraltro, anche in caso di rigetto dell'appello, l'istituto di credito doveva essere condannato alla refusione delle spese di lite in ragione dell'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 641/2017.
Intervenuta in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24 luglio 2024, la
[...]
, quale mandataria della , cessionaria Parte_7 Parte_9 del credito azionato in via monitoria dalla , RT contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, la ” RT restava contumace, perveniva, per la rimessione in decisione, all'esito dell'ordinanza del
3/4 ottobre 2024, con cui veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
5 della sentenza di prime cure, ed in assenza di attività istruttoria, all'udienza dell'8 maggio
2025, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/26 giugno 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla
[...]
e dai garanti con le note sostitutive dell'udienza del 26 Parte_1 settembre 2024 e con la comparsa conclusionale in ordine alla carenza di legittimazione attiva della , intervenuta in sede di gravame mediante la Parte_9 [...]
quale cessionaria del credito azionato in via monitoria dalla Parte_7
in forza del contratto stipulato il 20 dicembre RT
2017 ai sensi degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999.
Al riguardo, occorre premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (cfr., ex plurimis, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella fattispecie de qua agitur, l'avviso del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco del 20 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 151 del 23 dicembre 2017, nel riportare, in modo alquanto specifico, i tratti distintivi dei crediti che la aveva acquistato, pro soluto, dalla Parte_9
, identificandoli in quelli derivanti da (i) rapporti RT giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto
6 dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.;
(vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l.”, e nell'evidenziare che “i dati indicativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”, consente di accertare, senza alcun margine di incertezza, la sussistenza, in capo alla società intervenuta nel giudizio di appello, della titolarità attiva delle obbligazioni per le quali il Tribunale di Salerno ha emanato l'opposto decreto ingiuntivo n. 641/2017.
Ed infatti, i crediti per i quali è stato incardinato il procedimento monitorio, id est quelli azionati sulla base dei contratti di conto corrente n. 13353 del 27 ottobre 2005, di anticipazione su fatture n. 67140411 e n. 67154411 del 15 settembre 2011 e di finanziamento chirografario n. 3467636 del 17 marzo 2010, possiedono le caratteristiche riportate nell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché rinvenienti da rapporti giuridici 1) regolati dalla legge italiana, 2) sorti in capo alla
[...]
tra il 2005 e il 2011, 3) estinti o risolti tra il 16 e il 18 dicembre RT
2015, 4) contestualmente volturati a sofferenza, come emerge dalle lettere raccomandate a.r. di costituzione in mora del 31 marzo 2016, 5) garantiti soltanto da persone fisiche, sicché rispondono ai parametri riportati nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco alla in forza Parte_9 del contratto di cessione del 20 dicembre 2017.
Ciò posto, ragioni di priorità logico-giuridica inducono ad esaminare preliminarmente il motivo di gravame con il quale la e i garanti Parte_1 eccepiscono l'improcedibilità della domanda spiegata dalla RT
in via monitoria per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di
[...] mediazione di cui all'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010.
7 In realtà, come risulta per tabulas, all'udienza del 5 aprile 2018, gli opponenti, in ossequio all'ordinanza del 28 settembre 2017, con la quale il giudice di primo grado li aveva espressamente onerati di promuovere il tentativo obbligatorio di mediazione, documentavano di aver provveduto ad effettuarlo con esito negativo, in tal modo comprovando il verificarsi della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 e, dunque, del presupposto che consentiva al Tribunale di Salerno di pervenire ad una pronuncia sul diritto in contestazione.
Né assume alcuna rilevanza, al fine di sostenere la tesi dell'improcedibilità della domanda proposta dalla , il principio espresso dalle Sezioni RT
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 18 settembre 2020, n. 19596, secondo cui, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, l'onere di promuovere il tentativo di mediazione è a carico della parte opposta, non potendo il sopravvenuto orientamento giurisprudenziale determinare la caducazione della condizione di procedibilità perfezionatasi anni prima su iniziativa degli stessi opponenti e, di riflesso, impedire la definizione nel merito della controversia con la revoca del provvedimento monitorio per ragioni di rito, sicché il motivo di appello in esame è destituito di ogni fondamento.
Fondati nei termini di seguito indicati sono i motivi di gravame con cui la
[...]
e i garanti lamentano che il Tribunale di Salerno, da un Parte_1 lato, non ha esaminato i rilievi mossi alla consulenza tecnica d'ufficio e, dall'altro, non ha accolto la seconda soluzione di ricalcolo del saldo del conto corrente n. 13353, con la quale l'ausiliario aveva eliminato, per violazione dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, tutti gli interessi passivi addebitati dalla e RT quantificati in euro 186.073,73 nell'ipotesi in cui fossero state incluse nella determinazione del tasso effettivo globale dell'operazione creditizia anche soltanto le spese contrattualmente previste.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver premesso che il tasso effettivo globale risultante dall'applicazione della formula matematica utilizzata dalla Banca d'IA era pari al 14,055% annuo e, dunque, corrispondeva sostanzialmente al tasso-soglia del
14,06% vigente al 27 ottobre 2005, data della stipulazione del contratto di conto corrente n. 13353, escludendone, quindi, la violazione, evidenziava, “ai fini di giustizia”, che “il
TEG innanzi rilevato non riporta alcun valore derivante dalle commissioni di massimo scoperto che non risultano pattuite … ma applicate in concreto, pertanto, onde fornire al
G.U. ogni prospettazione possibile ai fini decisori si rileva che in caso di imputazione di
8 un valore percentuale delle c.m.s. e di ogni ulteriore spesa o commissione imputabile ai fini della verifica usura (nel contratto è presente un canone mensile di spesa pari ad €
18,90), il tasso originario pattuito tra le parti diventa immediatamente superiore al tasso soglia rilevato nel trimestre di riferimento”.
L'ausiliario, nel replicare alle osservazioni formulate dal consulente tecnico degli opponenti, che chiedeva di inserire nel computo del tasso effettivo globale anche le spese bancarie riportate nelle condizioni economiche del conto corrente e, segnatamente, quelle di euro 56,70, pari ad euro 18,90 per tre mesi, rimarcava che, “ai fini del conteggio iniziale
e quindi l'impatto sul criterio di calcolo, è stata formulata già una ipotesi con rideterminazione del conto corrente a seguito dell'imputazione ai fini del calcolo delle
c.m.s. e di ogni altro onere che risultano applicati e non pattuiti in contratto, con il relativo superamento del tasso soglia e la completa espunzione degli interessi addebitati”.
Pertanto, il consulente tecnico d'ufficio asseverava che l'inclusione nel calcolo del tasso effettivo globale del rapporto di conto corrente n. 13353 delle spese contrattuali, tra cui quella di euro 18,90 mensili, lo rendeva automaticamente maggiore del tasso-soglia applicabile al momento della sua stipulazione e, come tale usurario, comportando, di conseguenza, l'eliminazione dal saldo finale di tutti gli interessi passivi.
Nonostante le contestazioni sollevate dagli opponenti avverso la prima ipotesi di rideterminazione del saldo del conto corrente, con la quale l'ausiliario aveva escluso il superamento del tasso-soglia al momento della conclusione del contratto, accertandolo soltanto nel terzo trimestre del 2010, nel terzo e nel quarto del 2013 e nel quarto del 2015, in concomitanza delle modifiche apportate dall'istituto di credito alle originarie condizioni economiche in forza dell'art. 118 d.lgs. n. 385/1993, ed espungendo unicamente gli interessi applicati nei predetti periodi temporali, il giudice di primo grado recepiva tale soluzione ricostruttiva senza fornire alcuna motivazione e, in particolare, senza enunciare le ragioni per le quali non risultava meritevole di condivisione l'alternativa proposta peritale di ricalcolo caratterizzata dall'inserimento, tra le voci di computo dal tasso effettivo globale, delle spese contrattuali.
In realtà, il Tribunale di Salerno, oltre ad incorrere in un'evidente carenza di motivazione, ha erroneamente recepito la prima soluzione prospettata dal consulente tecnico d'ufficio, giacché, ai sensi degli artt. 2, comma 1, legge n. 108/1996 e 644, comma 5, cod. pen., ai fini della determinazione del tasso effettivo globale del rapporto di conto corrente, occorreva computare le commissioni, le remunerazioni dovute a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, sicché l'esborso
9 mensile di euro 18,90 doveva essere necessariamente inserito tra le componenti di calcolo del costo complessivo dell'operazione bancaria.
Comportando l'inclusione della spesa di euro 18,90 nel computo del tasso effettivo globale la sua usurarietà per il superamento del limite imposto dall'art. 2, comma 4, legge n.
108/1996 e 644, comma 3, cod. pen., il saldo del conto corrente n. 13353 alla data della chiusura del 16 dicembre 2015, deve essere rideterminato, in conformità alla seconda ipotesi peritale, da euro 225.900,65 ad euro 39.826,92 a debito della
[...]
mediante l'espunzione della somma di euro 186.073,73 a titolo di Parte_1 interessi corrispettivi indebitamente percepiti dalla RT
nel corso del rapporto obbligatorio, a norma dell'art. 1815, comma 2, cod. civ..
[...]
Sebbene l'inserimento della spesa di euro 18,90 nel calcolo del tasso effettivo globale del conto corrente in oggetto, determinando il travalicamento del tasso-soglia, assuma rilevanza assorbente ai fini dell'accertamento dell'usurarietà degli interessi corrispettivi convenuti e della loro completa eliminazione dal saldo finale del rapporto, tuttavia, deve essere comunque disattesa la tesi difensiva degli appellanti secondo cui anche le commissioni di massimo scoperto avrebbero dovuto essere comprese nel computo del costo complessivo dell'erogazione del credito.
Ed invero, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, come nel caso di specie, prima dell'1 gennaio 2010, data di entrata in vigore dell'art. 2 bis decreto legge n.
185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, deve essere effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia, ricavato dal tasso effettivo globale medio indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108/1996, e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media parimenti registrata nei decreti ministeriali, per poi compensare l'importo dell'eccedenza della CMS applicata rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia con l'eventuale margine residuo degli interessi risultante dalla differenza tra l'ammontare degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. ord.
18 gennaio 2019, n. 1464; Cass. ord. 10 marzo 2022, n. 7831).
Né le commissioni di massimo scoperto possono essere eliminate dal saldo finale del conto corrente n. 13353 sul presupposto della loro mancata pattuizione o, comunque, della loro
10 indeterminatezza o indeterminabilità, atteso che la Parte_1
e i garanti, oltre ad aver chiesto, con l'atto di appello, di procedere alla loro
[...] espunzione qualora la Corte avesse ritenuto che tali costi non concorrevano al calcolo del tasso effettivo globale, non ne hanno in alcun modo contestato la legittimità e l'addebito quale motivo di opposizione al decreto ingiuntivo n. 641/2017, al punto che il giudice di primo grado non ha sottoposto al consulente tecnico d'ufficio quesiti al riguardo, circoscrivendo l'incarico peritale all'accertamento della sussistenza della documentazione contrattuale e dell'osservanza o dell'inosservanza della normativa antiusura.
Manifestamente infondato è il motivo di gravame con il quale la
[...]
e i garanti assumono che il Tribunale di Salerno ha violato l'art. 210 Parte_1
c.p.c., per non avere emanato l'ordine di esibizione degli estratti dei rapporti di anticipazione su fatture n. 67140411 e n. 67154411 del 15 settembre 2011, giacché gli opponenti si sono limitati ad eccepire, con l'atto introduttivo del giudizio, sulla base dell'allegata consulenza tecnica di parte, l'usurarietà del conto corrente n. 13353, non formulando alcuna doglianza avverso gli ulteriori titoli negoziali posti dalla “
[...]
a base del ricorso per decreto ingiuntivo, sicché il giudice di RT prime cure non poteva ab imis disporre la produzione della relativa documentazione.
In ogni caso, gli appellanti non hanno giammai dimostrato di aver infruttuosamente richiesto alla la documentazione relativa ai RT rapporti obbligatori azionati in via monitoria, ai sensi dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n.
385/1993, e, dunque, di essere stati impossibilitati, per causa a loro non imputabile, ad acquisirla di propria iniziativa e a versarla agli atti del giudizio (cfr. Cass. 13 settembre
2021, n. 24641; Cass. ord. 1 agosto 2022, n. 23861; Cass. ord. 31 marzo 2023, n. 9082), in tal modo non consentendo al giudice di primo grado l'esercizio dell'eccezionale potere istruttorio previsto dall'art. 210 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 8 settembre 1999, n. 9514;
Cass. 10 gennaio 2003, n. 149; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475).
Parimenti infondato è il motivo di gravame con il quale i garanti della
[...]
impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Tribunale di Salerno ha rigettato per carenza di prova l'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus prestate da , e Parte_2 Parte_6 Parte_3
il 25 ottobre 2005 e da il 21 settembre 2006 per contrasto Parte_4 Parte_5 con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
In effetti, la e i non hanno prodotto in giudizio nel termine perentorio Pt_2 Pt_1 previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. né il modello elaborato dall' il 4 luglio CP_2
11 2003, né il provvedimento n. 55/2005, con il quale la Banca d'IA ne aveva censurato alcune disposizioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, sicché non ricorrevano ab imis le condizioni affinché il Tribunale di Salerno potesse valutare ed accogliere l'eccezione di nullità delle garanzie personali rilasciate in favore della
[...]
, non avendo gli opponenti comprovato la corrispondenza RT tra le clausole riportate negli atti di fideiussione e quelle ritenute dall'Autorità di Vigilanza lesive del principio della libera concorrenza.
Del resto, lo schema A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della Banca d'IA non costituiscono fonti del diritto e, dunque, sono privi di qualsiasi efficacia normativa, per essere il primo un mero modello contrattuale, espressione di autonomia negoziale, e il secondo un provvedimento amministrativo, sicché, non essendo applicabile il principio iura novit cura sancito dall'art. 113 c.p.c., grava sulla parte interessata l'onere di produrli nell'osservanza delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. ord. 12 giugno 2024, n. 16289;
Cass. ord. 15 luglio 2024, n. 19401; Cass. ord. 19 marzo 2025, n. 7387).
Né il modello A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della Banca d'IA possono costituire fatti notori (cfr. Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 863), atteso che le nozioni di comune esperienza, la cui utilizzazione ai fini decisionali comporta una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, per introdurre nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a circostanze dalle stesse non vagliate, né controllate, devono essere intese in senso rigoroso, vale a dire come circostanze acquisite al patrimonio cognitivo della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili.
Ne consegue che restano estranei a tali nozioni le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, atteso che quest'ultima, non essendo universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi dalla pregressa trattazione di analoghe controversie
(cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2005, n. 4862; Cass. 5 ottobre 2012, n. 16959; Cass. 19 marzo 2014, n. 6299; Cass. ord. 16 dicembre 2019, n. 33154).
Pertanto, lo schema di fideiussione omnibus elaborato dall' nel 2003 e il CP_2 provvedimento n. 55/2005, con il quale la Banca d'IA accertava che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 di tale modello contrattuale si ponevano in contrasto con l'art. 2, lett. a), legge n. 287/1990 in ragione della loro connotazione anticoncorrenziale, presupponendo competenze giuridiche specialistiche, non assurgono a patrimonio conoscitivo di dominio pubblico, neanche quando integrino argomenti già valutati dal giudice di merito in
12 precedenti controversie, sicché non sono equiparabili alle nozioni di comune esperienza richiamate dall'art. 115, comma 2, c.p.c..
In ogni caso, la e i al fine di suffragare l'assunto della nullità delle Pt_2 Pt_1 fideiussioni omnibus per contrasto con la normativa antitrust, avrebbero dovuto dimostrare non solo che le clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall' e censurate dalla Banca d'IA, ma CP_2 anche che gli istituti di credito applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato.
Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dalla e dai essendo un requisito specificamente previsto dalla Banca d'IA Pt_2 Pt_1 per qualificarle anticoncorrenziali con il provvedimento n. 55/2005 su cui è stata incentrata la doglianza della nullità delle fideiussioni rilasciate il 25 ottobre 2005 e il 21 settembre 2006 a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Parte_1
, sicché doveva essere comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il
[...] principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., per non averlo l'Autorità di Vigilanza “accertato, ma indicato in termini soltanto ipotetici” (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
In realtà, la e i non hanno in alcun modo prospettato, né, a fortiori, Pt_2 Pt_1 comprovato che le clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. costituivano oggetto di una generalizzata ed uniforme applicazione da parte degli istituti di credito quale effetto diretto ed immediato di una raggiunta intesa anticoncorrenziale, né, peraltro, che a tale intesa anticoncorrenziale avesse partecipato ed aderito la
[...]
, con la conseguenza che risultano carenti i presupposti per ritenere RT affette da invalidità le garanzie prestate per assicurare l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla . Parte_1
Infondato risulta anche il motivo di gravame secondo cui il giudice di primo grado ha omesso di statuire sulle ulteriori eccezioni di nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate in estensione di quelle del 27 ottobre 2005 e del 21 settembre 2006, atteso che la Pt_2
e i ne hanno dedotto i presupposti fattuali soltanto con la comparsa conclusionale Pt_1
e, dunque, in violazione delle preclusioni assertive, sicché il Tribunale di Salerno era esonerato dal pronunciarsi nel merito, senza, per ciò stesso, violare il principio stabilito dall'art. 112 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 25 maggio 2006, n. 12412; Cass. 31 dicembre
2013, n. 28812; Cass. ord. 16 luglio 2021, n. 20363).
13 In ogni caso, le doglianze al riguardo articolate dagli appellanti sono prive di ogni fondamento, atteso che, nella scrittura privata del 31 gennaio 2007, con la quale Parte_5
ampliava, fino alla concorrenza di euro 600.000,00, l'originaria fideiussione di
[...] euro 500.000,00, veniva inequivocabilmente richiamata proprio tale garanzia, concessa con lettera recante la data certa del 21 settembre 2006, come risulta dall'apposto timbro postale, ancorché, nell'epigrafe, accanto al luogo di formazione dell'atto, fosse riportata, per un evidente ed irrilevante errore materiale, quella del 21 ottobre 2006.
Inoltre, la circostanza che la scrittura privata del 25 ottobre 2010, con la quale la Pt_2
e i estendevano la fideiussione da euro 600.000,00 ad euro 1.200.000,00, non Pt_1 evochi, come atto di riferimento, quella del 31 gennaio 2007 non inficia in alcun modo la validità dell'ampliamento delle garanzie personali e della contestuale conferma dell'accettazione, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., delle clausole onerose, tra cui quella di deroga al termine semestrale stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., già precedentemente approvate e sottoscritte in maniera specifica.
Né, del resto, integra una causa di nullità delle fideiussioni la mancanza, su ciascuna di esse, di un numero identificativo, non costituendo tale dato un elemento essenziale del negozio costitutivo di una garanzia personale.
Infine, essendo stata la clausola derogatoria dell'art. 1957, comma 1, cod. civ. specificamente approvata dalla e dai a norma dell'art. 1341, comma 2, Pt_2 Pt_1 cod. civ., pur se legittima e priva di natura vessatoria (cfr., ex plurimis, Cass. 24 settembre
2013, n. 21867; Cass. ord. 4 dicembre 2017, n. 28943; Cass. ord. 17 febbraio 2025, n.
3989), la aveva il diritto di promuovere il RT procedimento monitorio nei loro confronti a prescindere dall'osservanza dei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni assunte dalla . Parte_1
Al riguardo, comunque, occorre osservare che la clausola con la quale il fideiussore si impegni, come nel caso di specie, a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato può essere interpretata come deroga convenzionale alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. deve essere osservato, vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, nel senso che l'osservanza dell'onere previsto da tale disposizione normativa può essere considerata soddisfatta anche dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al garante o al debitore principale o ad entrambi.
Pertanto, quando il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta” o, comunque, entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 cod.
14 civ. da parte del creditore garantito deve ritenersi realizzato con la stessa richiesta di adempimento rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata l'istanza di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente nei confronti del debitore
(cfr., ex plurimis, Cass. 21 maggio 2008, n. 13078; Cass. 26 settembre 2017, n. 22346;
Cass. ord. 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 835).
In definitiva, nelle ipotesi in cui il fideiussore abbia assunto l'obbligo di corrispondere quanto dovuto al creditore “a semplice richiesta”, al fine di impedire la decadenza comminata dall'art. 1957 cod. civ. e, dunque, la cessazione dell'efficacia della garanzia,
è sufficiente un'istanza stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che nei termini ivi previsti sia proposta una domanda giudiziale, non potendosi, del resto, logicamente considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; Cass. ord. 19 dicembre 2024, n. 33470; Cass. ord. 27 febbraio 2025, n. 5179).
Ne deriva che la clausola riportata nell'art. 7 degli atti sottoscritti dalla e dai Pt_2 il 25 ottobre 2005 e il 21 settembre 2006, prevedendo che “il fidejussore è tenuto Pt_1
a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, consentiva incontestabilmente alla “ RT di preservare il diritto di avvalersi delle garanzie prestate dagli opponenti e, dunque, di evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, cod. civ. mediante la proposizione, nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni contratte dalla
, di una mera diffida ad adempiere. Parte_1
La , nel comunicare la revoca degli affidamenti RT concessi alla con lettere raccomandate a.r. del Parte_1
18 dicembre 2015 e nel diffidare sia la società debitrice che i fideiussori ad estinguere le obbligazioni restitutorie con lettere raccomandate a.r. del 31 marzo 2016, richiedeva il pagamento di quanto dovutole ben prima dei sei mesi dalla loro scadenza, con la conseguenza che, quand'anche, in ipotesi, la clausola di deroga al termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. fosse affetta da nullità, non potrebbe comunque ritenersi che l'istituto di credito era decaduto dal diritto di escutere le garanzie rilasciate in suo favore dalla e dai Pt_2 Pt_1
15 Infondato, infine, è il motivo di gravame con il quale la Parte_1
e i garanti sostengono che il giudice di primo grado, avendo comunque
[...] accolto in parte l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 641/2017, avrebbe dovuto condannare la alla refusione delle spese di lite. RT
Ed invero, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nello stesso processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi,
e non consente, dunque, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore di quella soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, purché ricorrano le ulteriori ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827).
Ne consegue che il giudice di primo grado, pur avendo accolto la domanda di pagamento spiegata dalla con il ricorso per decreto RT ingiuntivo in misura inferiore a quella richiesta, con la conseguenziale condanna della dei garanti alla corresponsione al minor Parte_1 importo ritenuto dovuto, non poteva onerare l'opposto istituto bancario, neppure pro quota, della refusione delle spese processuali, proprio in ragione del riconoscimento della fondatezza dell'azionata pretesa creditoria e, dunque, dell'inesistenza del presupposto della sua soccombenza quale attore in senso sostanziale, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che l'attività difensiva espletata dagli opponenti, quali convenuti in senso sostanziale, abbia comportato una riduzione del petitum¸ giacché le loro contestazioni non si sono tradotte nella proposizione di una domanda riconvenzionale, il cui parziale accoglimento avrebbe potuto effettivamente determinare un'ipotesi di soccombenza reciproca delle parti.
In sostanza, essendo stata la domanda spiegata dalla ” RT in via monitoria comunque accolta, anche se per un importo inferiore a quello richiesto, non era configurabile una sua soccombenza nei confronti della
[...]
e dei garanti, sicché il giudice di prime cure, nel compensare tra le Parte_1 parti, nella misura di 1/2, le spese processuali e nel condannare gli opponenti alla refusione della restante metà, non ha violato gli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c..
La fondatezza e l'accoglimento dei motivi di appello con i quali la
[...]
e i garanti hanno lamentato che il Tribunale di Salerno, senza fornire Parte_1
16 alcuna motivazione in ordine ai rilievi mossi alla consulenza tecnica d'ufficio, ha escluso l'usurarietà del tasso effettivo globale del conto corrente n. 13353 comportano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna degli opponenti, in via solidale, al pagamento, in favore della , quale mandataria della Parte_7
, cessionaria del credito azionato dalla Parte_9 RT
con il ricorso per decreto ingiuntivo, della minore somma di euro
[...]
241.192,32, oltre interessi al tasso legale dal 16 dicembre 2015 al soddisfo sull'importo di euro 39.826,92, dovuto a titolo di saldo passivo del predetto rapporto obbligatorio, interessi al tasso convenzionale dal 17 dicembre 2015 al soddisfo sull'importo di euro
184.166,80, dovuto in forza dei rapporti di anticipazione su fatture n. 67140411 e n.
67154411 del 15 settembre 2011, ed interessi al tasso convenzionale dal 18 dicembre 2015 al soddisfo sull'importo di euro 17.198,60, dovuto in virtù del contratto di finanziamento chirografario n. 3467636 del 17 marzo 2010.
L'accoglimento dell'appello limitatamente ai suddetti motivi, configurando un'ipotesi di soccombenza reciproca, legittima, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del secondo grado del giudizio e l'irripetibilità di quelle sostenute dalla e dai Parte_1 garanti nei confronti della contumace . RT
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla , da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e avverso la sentenza n. 96/2024 del Parte_4 Parte_5 Parte_6
Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 15 febbraio 2024, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna la “ , Parte_1 Parte_2
, , e , in via solidale, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 al pagamento, in favore della , quale mandataria Parte_7 della , cessionaria del credito originariamente azionato dalla Parte_9
, della minore somma di euro 241.192,32, RT oltre interessi al tasso legale dal 16 dicembre 2015 al soddisfo sull'importo di euro
39.826,92, dovuto a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 13353, interessi al tasso convenzionale dal 17 dicembre 2015 al soddisfo sull'importo di euro 184.166,80, dovuto in forza dei rapporti di anticipazione su fatture n. 67140411 e n. 67154411 del
15 settembre 2011, ed interessi al tasso convenzionale dal 18 dicembre 2015 al
17 soddisfo sull'importo di euro 17.198,60, dovuto in virtù del contratto di finanziamento chirografario n. 3467636 del 17 marzo 2010;
2. compensa integralmente tra le parti costituite le spese del secondo grado del giudizio, dichiarando l'irripetibilità di quelle sostenute dalla “ Parte_1
, da , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e nei confronti della . Parte_6 RT
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
18
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 182/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede in Battipaglia, Parte_1 alla via Bosco, cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, sig.ra , , nata ad [...] il 28 marzo Parte_2 Parte_2
1947, residente in [...], cod. fisc. C.F._1
, nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. , , nata a C.F._2 Parte_4
Salerno il 2 febbraio 1984, residente in [...], cod. fisc.
, , nato a [...] il [...], C.F._3 Parte_5 residente in [...], cod. fisc. C.F._4
, nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù C.F._5 di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Marco Giordano ed Parte_4 presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Salerno, alla via F.P. Volpe, n. 8; appellanti
E
1. “ , con sede legale in piazza RT CP_1
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_2
1 appellata
2. “ , con sede legale in San Donato Parte_7
Milanese, alla via dell'Unione Europea, n.
6-6B, cod. fisc. , in persona del P.IVA_3 suo procuratore speciale, dott. , quale mandataria della Parte_8 Parte_9
, con sede legale in Roma, alla via Piemonte, n. 38, cod. fisc. ,
[...] P.IVA_4 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Stefania Iannicelli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via G. Vicinanza, n. 11; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 96/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e delle conclusioni rassegnate in primo grado che si abbiano nella presente sede per interamente trascritte e ripetute e, in riforma totale o, in subordine parziale della sentenza n°96/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Salerno: a) in via preliminare, sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza sussistendo i gravi motivi di cui all'art
283 cpc …; b) in via principale accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'avversa domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
c) in via gradata, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai sig.ri e Pt_1
e che gli stessi nulla devono all'appellata; d) in via ulteriormente gradata, previo Pt_2 accertamento e dichiarazione della nullità quantomeno parziale delle fideiussioni sottoscritte dai sig.ri e , accertare e dichiarare che gli stessi nulla devono Pt_1 Pt_2 all'appellata se del caso anche per intervenuta decadenza ex art. 1957 cc;
e) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che, stante l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda azionata in primo grado, nulla è dovuto alla banca appellata dalla e dai sig.ri e o, in via subordinata, Parte_1 Pt_2 Pt_1 imputare in eventuale conto capitale residuo gli interessi e le somme illegittimamente già corrisposti, ma non dovuti;
f) in ogni caso, condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti con distrazione;
g) porre le spese della CTU svolta in primo grado a definitivo carico della banca”; per l'interveniente (come da comparsa di costituzione e risposta) – “rigettare integralmente l'appello proposto, inclusa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, con conferma della sentenza impugnata n. 96/2024 2 resa in data 18.01.2024 dal Tribunale di Salerno …. Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 96/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nonché dai garanti Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 nei confronti della , ex art. 645 c.p.c., con atto di RT citazione notificato il 31 marzo 2017, così provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 641/2017; 2) condannava gli opponenti, in via solidale, al pagamento, in favore della RT
, della minore somma di euro 411.511,00 in linea capitale, di cui euro
[...]
210.145,60 per il saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 13353, acceso il 27 ottobre 2005 e chiuso il 16 dicembre 2015, euro 91.903,52 per il saldo passivo del rapporto di anticipazione su fatture n. 67140411 del 15 settembre 2011, euro 92.263,28 per il saldo passivo del rapporto di anticipazione su fatture n. 67154411 del 15 settembre 2011 ed euro
17.198,60 per la residua esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 3467636 del 17 marzo 2010; 3) compensava tra le parti le spese processuali per la quota di 1/2, condannando gli opponenti alla refusione della restante metà; 4) poneva definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in eguale misura.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello la Parte_1
e i garanti , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e con atto di citazione notificato il 15 febbraio 2024,
[...] Parte_6 formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado, in violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 cod. civ., 24 e 111 Cost., non aveva esaminato le contestazioni sollevate dagli opponenti in ordine alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, per non avere l'ausiliario computato, ai fini della determinazione del tasso effettivo globale del rapporto di conto corrente n. 13353, le spese trimestralmente pattuite in euro 56,70 e non avere espunto dalla sua ricostruzione le commissioni di massimo scoperto, le commissioni su accordato e le commissioni di istruttoria veloce, nonostante tali costi non fossero stati concordati;
2) non avendo il giudice di prime cure indicato le ragioni per le quali i rilievi mossi dagli opponenti alla consulenza tecnica d'ufficio erano inidonei ad infirmarne le conclusioni, la sentenza impugnata era nulla per carenza di motivazione e, dunque, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 3) il Tribunale di Salerno aveva violato l'art. 210 c.p.c., non avendo emanato l'ordine di esibizione degli estratti dei 3 rapporti di anticipazione su fatture, sebbene la RT avesse prodotto solo quelli del conto corrente n. 13353 e non avesse inteso fornire l'ulteriore documentazione richiesta dagli opponenti;
4) la domanda spiegata dalla
[...]
in via monitoria era improcedibile per il mancato RT esperimento del tentativo obbligazione di mediazione di cui all'art. 5, comma 1 bis, d.lgs.
n. 28/2010; 5) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno in violazione dell'art. 115 c.p.c., l'eccezione formulata dai garanti in merito alla nullità delle fideiussioni omnibus prestate in favore della per RT contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 non poteva essere disattesa per carenza di prova, giacché lo schema contrattuale predisposto dall' nel 2003 e il CP_2 provvedimento n. 55/2005, con cui la Banca d'IA, quale Autorità di Vigilanza, ne aveva accertato la natura anticoncorrenziale di alcune clausole, sebbene prodotti in giudizio soltanto con la comparsa conclusionale, costituivano fatti notori e, come tali, erano suscettibili di valutazione;
6) la sentenza impugnata era affetta dal vizio di omessa pronuncia, per non avere il giudice di primo grado statuito sulle ulteriori eccezioni di nullità delle fideiussioni articolate dai garanti;
in particolare, i garanti avevano eccepito che, per come emergeva dalla documentazione prodotta dalla RT
, aveva rilasciato una fideiussione di euro 500.000,00 il 21
[...] Parte_5 ottobre 2006, mentre nella successiva fideiussione di euro 600.000,00 del 31 luglio 2007 veniva richiamata una presunta fideiussione del 21 settembre 2006, non versata agli atti del processo;
nella fideiussione di euro 1.200.000,00, che, secondo la
[...]
, sarebbe stata quella operativa tra le parti, non veniva richiamata RT alcuna precedente garanzia, né risultavano approvate le relative clausole, a norma dell'art. 1341 cod. civ.; le fideiussioni non recavano alcun numero identificativo, sicché erano irregolari anche sotto un profilo formale;
le clausole vessatorie erano nulle, per non essere state specificamente approvate ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.; l'istituto di credito era decaduto dal diritto di escutere le garanzie per violazione del termine semestrale stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ.; 7) il consulente tecnico d'ufficio aveva riconosciuto che, qualora le spese contrattuali fossero state incluse nel calcolo del tasso effettivo globale del rapporto di conto corrente n. 13353, la pretesa creditoria azionata sarebbe risultata usuraria per una somma superiore ad euro 186.000,00, sicché il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere l'opposizione in tale misura, ferma restando l'infondatezza della domanda nei confronti dei garanti per la nullità delle fideiussioni o, comunque, per la loro inefficacia, a norma dell'art. 1957, comma 1, cod. civ.; 8) ad onta
4 di quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, la RT non aveva dimostrato l'esistenza del credito vantato, avendo prodotto in giudizio gli estratti del conto corrente n. 13353, ma non anche quelli dei rapporti di anticipazione su fatture;
ai fini della determinazione del tasso effettivo globale del conto corrente n. 13353, occorreva includere anche la commissione di massimo scoperto, giacché costo collegato all'erogazione del credito;
in ogni caso, a prescindere dalla commissione di massimo scoperto, l'inclusione, nel calcolo del tasso effettivo globale, delle spese di euro 56,70 lo rendeva automaticamente superiore al tasso-soglia e, dunque, usurario;
qualora la Corte
d'Appello avesse ritenuto che la commissione di massimo scoperto, la commissione su accordato e la commissione di istruttoria veloce non dovevano concorrere al calcolo del tasso effettivo globale del rapporto di conto corrente n. 13353, tali costi, essendo stati pattuiti in maniera indeterminata e indeterminabile e, quindi, con clausole nulle, avrebbero dovuto essere espunti dal saldo finale;
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nei rapporti di conto corrente assumeva rilevanza anche l'usura sopravvenuta e la pretesa del creditore di ottenere il pagamento di interessi divenuti illeciti comportava la violazione del principio della buona fede contrattuale;
9) il Tribunale di Salerno, nel dichiarare di condividere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, aveva erroneamente recepito la soluzione peritale più favorevole alla RT
, non avendo considerato l'alternativa e corretta ipotesi di espunzione dal
[...] saldo finale del rapporto di conto corrente n. 13353 di tutti gli interessi passivi, pari ad euro 186.073,73, per intervenuto superamento del tasso-soglia; 10) l'accoglimento dell'appello comportava la condanna della alla RT refusione delle spese del doppio grado del giudizio, oltre che di quelle della consulenza tecnica d'ufficio; peraltro, anche in caso di rigetto dell'appello, l'istituto di credito doveva essere condannato alla refusione delle spese di lite in ragione dell'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 641/2017.
Intervenuta in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24 luglio 2024, la
[...]
, quale mandataria della , cessionaria Parte_7 Parte_9 del credito azionato in via monitoria dalla , RT contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, la ” RT restava contumace, perveniva, per la rimessione in decisione, all'esito dell'ordinanza del
3/4 ottobre 2024, con cui veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
5 della sentenza di prime cure, ed in assenza di attività istruttoria, all'udienza dell'8 maggio
2025, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/26 giugno 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla
[...]
e dai garanti con le note sostitutive dell'udienza del 26 Parte_1 settembre 2024 e con la comparsa conclusionale in ordine alla carenza di legittimazione attiva della , intervenuta in sede di gravame mediante la Parte_9 [...]
quale cessionaria del credito azionato in via monitoria dalla Parte_7
in forza del contratto stipulato il 20 dicembre RT
2017 ai sensi degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999.
Al riguardo, occorre premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (cfr., ex plurimis, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella fattispecie de qua agitur, l'avviso del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco del 20 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 151 del 23 dicembre 2017, nel riportare, in modo alquanto specifico, i tratti distintivi dei crediti che la aveva acquistato, pro soluto, dalla Parte_9
, identificandoli in quelli derivanti da (i) rapporti RT giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto
6 dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.;
(vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l.”, e nell'evidenziare che “i dati indicativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”, consente di accertare, senza alcun margine di incertezza, la sussistenza, in capo alla società intervenuta nel giudizio di appello, della titolarità attiva delle obbligazioni per le quali il Tribunale di Salerno ha emanato l'opposto decreto ingiuntivo n. 641/2017.
Ed infatti, i crediti per i quali è stato incardinato il procedimento monitorio, id est quelli azionati sulla base dei contratti di conto corrente n. 13353 del 27 ottobre 2005, di anticipazione su fatture n. 67140411 e n. 67154411 del 15 settembre 2011 e di finanziamento chirografario n. 3467636 del 17 marzo 2010, possiedono le caratteristiche riportate nell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché rinvenienti da rapporti giuridici 1) regolati dalla legge italiana, 2) sorti in capo alla
[...]
tra il 2005 e il 2011, 3) estinti o risolti tra il 16 e il 18 dicembre RT
2015, 4) contestualmente volturati a sofferenza, come emerge dalle lettere raccomandate a.r. di costituzione in mora del 31 marzo 2016, 5) garantiti soltanto da persone fisiche, sicché rispondono ai parametri riportati nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco alla in forza Parte_9 del contratto di cessione del 20 dicembre 2017.
Ciò posto, ragioni di priorità logico-giuridica inducono ad esaminare preliminarmente il motivo di gravame con il quale la e i garanti Parte_1 eccepiscono l'improcedibilità della domanda spiegata dalla RT
in via monitoria per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di
[...] mediazione di cui all'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010.
7 In realtà, come risulta per tabulas, all'udienza del 5 aprile 2018, gli opponenti, in ossequio all'ordinanza del 28 settembre 2017, con la quale il giudice di primo grado li aveva espressamente onerati di promuovere il tentativo obbligatorio di mediazione, documentavano di aver provveduto ad effettuarlo con esito negativo, in tal modo comprovando il verificarsi della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 e, dunque, del presupposto che consentiva al Tribunale di Salerno di pervenire ad una pronuncia sul diritto in contestazione.
Né assume alcuna rilevanza, al fine di sostenere la tesi dell'improcedibilità della domanda proposta dalla , il principio espresso dalle Sezioni RT
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 18 settembre 2020, n. 19596, secondo cui, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, l'onere di promuovere il tentativo di mediazione è a carico della parte opposta, non potendo il sopravvenuto orientamento giurisprudenziale determinare la caducazione della condizione di procedibilità perfezionatasi anni prima su iniziativa degli stessi opponenti e, di riflesso, impedire la definizione nel merito della controversia con la revoca del provvedimento monitorio per ragioni di rito, sicché il motivo di appello in esame è destituito di ogni fondamento.
Fondati nei termini di seguito indicati sono i motivi di gravame con cui la
[...]
e i garanti lamentano che il Tribunale di Salerno, da un Parte_1 lato, non ha esaminato i rilievi mossi alla consulenza tecnica d'ufficio e, dall'altro, non ha accolto la seconda soluzione di ricalcolo del saldo del conto corrente n. 13353, con la quale l'ausiliario aveva eliminato, per violazione dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, tutti gli interessi passivi addebitati dalla e RT quantificati in euro 186.073,73 nell'ipotesi in cui fossero state incluse nella determinazione del tasso effettivo globale dell'operazione creditizia anche soltanto le spese contrattualmente previste.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver premesso che il tasso effettivo globale risultante dall'applicazione della formula matematica utilizzata dalla Banca d'IA era pari al 14,055% annuo e, dunque, corrispondeva sostanzialmente al tasso-soglia del
14,06% vigente al 27 ottobre 2005, data della stipulazione del contratto di conto corrente n. 13353, escludendone, quindi, la violazione, evidenziava, “ai fini di giustizia”, che “il
TEG innanzi rilevato non riporta alcun valore derivante dalle commissioni di massimo scoperto che non risultano pattuite … ma applicate in concreto, pertanto, onde fornire al
G.U. ogni prospettazione possibile ai fini decisori si rileva che in caso di imputazione di
8 un valore percentuale delle c.m.s. e di ogni ulteriore spesa o commissione imputabile ai fini della verifica usura (nel contratto è presente un canone mensile di spesa pari ad €
18,90), il tasso originario pattuito tra le parti diventa immediatamente superiore al tasso soglia rilevato nel trimestre di riferimento”.
L'ausiliario, nel replicare alle osservazioni formulate dal consulente tecnico degli opponenti, che chiedeva di inserire nel computo del tasso effettivo globale anche le spese bancarie riportate nelle condizioni economiche del conto corrente e, segnatamente, quelle di euro 56,70, pari ad euro 18,90 per tre mesi, rimarcava che, “ai fini del conteggio iniziale
e quindi l'impatto sul criterio di calcolo, è stata formulata già una ipotesi con rideterminazione del conto corrente a seguito dell'imputazione ai fini del calcolo delle
c.m.s. e di ogni altro onere che risultano applicati e non pattuiti in contratto, con il relativo superamento del tasso soglia e la completa espunzione degli interessi addebitati”.
Pertanto, il consulente tecnico d'ufficio asseverava che l'inclusione nel calcolo del tasso effettivo globale del rapporto di conto corrente n. 13353 delle spese contrattuali, tra cui quella di euro 18,90 mensili, lo rendeva automaticamente maggiore del tasso-soglia applicabile al momento della sua stipulazione e, come tale usurario, comportando, di conseguenza, l'eliminazione dal saldo finale di tutti gli interessi passivi.
Nonostante le contestazioni sollevate dagli opponenti avverso la prima ipotesi di rideterminazione del saldo del conto corrente, con la quale l'ausiliario aveva escluso il superamento del tasso-soglia al momento della conclusione del contratto, accertandolo soltanto nel terzo trimestre del 2010, nel terzo e nel quarto del 2013 e nel quarto del 2015, in concomitanza delle modifiche apportate dall'istituto di credito alle originarie condizioni economiche in forza dell'art. 118 d.lgs. n. 385/1993, ed espungendo unicamente gli interessi applicati nei predetti periodi temporali, il giudice di primo grado recepiva tale soluzione ricostruttiva senza fornire alcuna motivazione e, in particolare, senza enunciare le ragioni per le quali non risultava meritevole di condivisione l'alternativa proposta peritale di ricalcolo caratterizzata dall'inserimento, tra le voci di computo dal tasso effettivo globale, delle spese contrattuali.
In realtà, il Tribunale di Salerno, oltre ad incorrere in un'evidente carenza di motivazione, ha erroneamente recepito la prima soluzione prospettata dal consulente tecnico d'ufficio, giacché, ai sensi degli artt. 2, comma 1, legge n. 108/1996 e 644, comma 5, cod. pen., ai fini della determinazione del tasso effettivo globale del rapporto di conto corrente, occorreva computare le commissioni, le remunerazioni dovute a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, sicché l'esborso
9 mensile di euro 18,90 doveva essere necessariamente inserito tra le componenti di calcolo del costo complessivo dell'operazione bancaria.
Comportando l'inclusione della spesa di euro 18,90 nel computo del tasso effettivo globale la sua usurarietà per il superamento del limite imposto dall'art. 2, comma 4, legge n.
108/1996 e 644, comma 3, cod. pen., il saldo del conto corrente n. 13353 alla data della chiusura del 16 dicembre 2015, deve essere rideterminato, in conformità alla seconda ipotesi peritale, da euro 225.900,65 ad euro 39.826,92 a debito della
[...]
mediante l'espunzione della somma di euro 186.073,73 a titolo di Parte_1 interessi corrispettivi indebitamente percepiti dalla RT
nel corso del rapporto obbligatorio, a norma dell'art. 1815, comma 2, cod. civ..
[...]
Sebbene l'inserimento della spesa di euro 18,90 nel calcolo del tasso effettivo globale del conto corrente in oggetto, determinando il travalicamento del tasso-soglia, assuma rilevanza assorbente ai fini dell'accertamento dell'usurarietà degli interessi corrispettivi convenuti e della loro completa eliminazione dal saldo finale del rapporto, tuttavia, deve essere comunque disattesa la tesi difensiva degli appellanti secondo cui anche le commissioni di massimo scoperto avrebbero dovuto essere comprese nel computo del costo complessivo dell'erogazione del credito.
Ed invero, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, come nel caso di specie, prima dell'1 gennaio 2010, data di entrata in vigore dell'art. 2 bis decreto legge n.
185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, deve essere effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia, ricavato dal tasso effettivo globale medio indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108/1996, e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media parimenti registrata nei decreti ministeriali, per poi compensare l'importo dell'eccedenza della CMS applicata rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia con l'eventuale margine residuo degli interessi risultante dalla differenza tra l'ammontare degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. ord.
18 gennaio 2019, n. 1464; Cass. ord. 10 marzo 2022, n. 7831).
Né le commissioni di massimo scoperto possono essere eliminate dal saldo finale del conto corrente n. 13353 sul presupposto della loro mancata pattuizione o, comunque, della loro
10 indeterminatezza o indeterminabilità, atteso che la Parte_1
e i garanti, oltre ad aver chiesto, con l'atto di appello, di procedere alla loro
[...] espunzione qualora la Corte avesse ritenuto che tali costi non concorrevano al calcolo del tasso effettivo globale, non ne hanno in alcun modo contestato la legittimità e l'addebito quale motivo di opposizione al decreto ingiuntivo n. 641/2017, al punto che il giudice di primo grado non ha sottoposto al consulente tecnico d'ufficio quesiti al riguardo, circoscrivendo l'incarico peritale all'accertamento della sussistenza della documentazione contrattuale e dell'osservanza o dell'inosservanza della normativa antiusura.
Manifestamente infondato è il motivo di gravame con il quale la
[...]
e i garanti assumono che il Tribunale di Salerno ha violato l'art. 210 Parte_1
c.p.c., per non avere emanato l'ordine di esibizione degli estratti dei rapporti di anticipazione su fatture n. 67140411 e n. 67154411 del 15 settembre 2011, giacché gli opponenti si sono limitati ad eccepire, con l'atto introduttivo del giudizio, sulla base dell'allegata consulenza tecnica di parte, l'usurarietà del conto corrente n. 13353, non formulando alcuna doglianza avverso gli ulteriori titoli negoziali posti dalla “
[...]
a base del ricorso per decreto ingiuntivo, sicché il giudice di RT prime cure non poteva ab imis disporre la produzione della relativa documentazione.
In ogni caso, gli appellanti non hanno giammai dimostrato di aver infruttuosamente richiesto alla la documentazione relativa ai RT rapporti obbligatori azionati in via monitoria, ai sensi dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n.
385/1993, e, dunque, di essere stati impossibilitati, per causa a loro non imputabile, ad acquisirla di propria iniziativa e a versarla agli atti del giudizio (cfr. Cass. 13 settembre
2021, n. 24641; Cass. ord. 1 agosto 2022, n. 23861; Cass. ord. 31 marzo 2023, n. 9082), in tal modo non consentendo al giudice di primo grado l'esercizio dell'eccezionale potere istruttorio previsto dall'art. 210 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 8 settembre 1999, n. 9514;
Cass. 10 gennaio 2003, n. 149; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475).
Parimenti infondato è il motivo di gravame con il quale i garanti della
[...]
impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Tribunale di Salerno ha rigettato per carenza di prova l'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus prestate da , e Parte_2 Parte_6 Parte_3
il 25 ottobre 2005 e da il 21 settembre 2006 per contrasto Parte_4 Parte_5 con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
In effetti, la e i non hanno prodotto in giudizio nel termine perentorio Pt_2 Pt_1 previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. né il modello elaborato dall' il 4 luglio CP_2
11 2003, né il provvedimento n. 55/2005, con il quale la Banca d'IA ne aveva censurato alcune disposizioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, sicché non ricorrevano ab imis le condizioni affinché il Tribunale di Salerno potesse valutare ed accogliere l'eccezione di nullità delle garanzie personali rilasciate in favore della
[...]
, non avendo gli opponenti comprovato la corrispondenza RT tra le clausole riportate negli atti di fideiussione e quelle ritenute dall'Autorità di Vigilanza lesive del principio della libera concorrenza.
Del resto, lo schema A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della Banca d'IA non costituiscono fonti del diritto e, dunque, sono privi di qualsiasi efficacia normativa, per essere il primo un mero modello contrattuale, espressione di autonomia negoziale, e il secondo un provvedimento amministrativo, sicché, non essendo applicabile il principio iura novit cura sancito dall'art. 113 c.p.c., grava sulla parte interessata l'onere di produrli nell'osservanza delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. ord. 12 giugno 2024, n. 16289;
Cass. ord. 15 luglio 2024, n. 19401; Cass. ord. 19 marzo 2025, n. 7387).
Né il modello A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della Banca d'IA possono costituire fatti notori (cfr. Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 863), atteso che le nozioni di comune esperienza, la cui utilizzazione ai fini decisionali comporta una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, per introdurre nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a circostanze dalle stesse non vagliate, né controllate, devono essere intese in senso rigoroso, vale a dire come circostanze acquisite al patrimonio cognitivo della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili.
Ne consegue che restano estranei a tali nozioni le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, atteso che quest'ultima, non essendo universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi dalla pregressa trattazione di analoghe controversie
(cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2005, n. 4862; Cass. 5 ottobre 2012, n. 16959; Cass. 19 marzo 2014, n. 6299; Cass. ord. 16 dicembre 2019, n. 33154).
Pertanto, lo schema di fideiussione omnibus elaborato dall' nel 2003 e il CP_2 provvedimento n. 55/2005, con il quale la Banca d'IA accertava che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 di tale modello contrattuale si ponevano in contrasto con l'art. 2, lett. a), legge n. 287/1990 in ragione della loro connotazione anticoncorrenziale, presupponendo competenze giuridiche specialistiche, non assurgono a patrimonio conoscitivo di dominio pubblico, neanche quando integrino argomenti già valutati dal giudice di merito in
12 precedenti controversie, sicché non sono equiparabili alle nozioni di comune esperienza richiamate dall'art. 115, comma 2, c.p.c..
In ogni caso, la e i al fine di suffragare l'assunto della nullità delle Pt_2 Pt_1 fideiussioni omnibus per contrasto con la normativa antitrust, avrebbero dovuto dimostrare non solo che le clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall' e censurate dalla Banca d'IA, ma CP_2 anche che gli istituti di credito applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato.
Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dalla e dai essendo un requisito specificamente previsto dalla Banca d'IA Pt_2 Pt_1 per qualificarle anticoncorrenziali con il provvedimento n. 55/2005 su cui è stata incentrata la doglianza della nullità delle fideiussioni rilasciate il 25 ottobre 2005 e il 21 settembre 2006 a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Parte_1
, sicché doveva essere comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il
[...] principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., per non averlo l'Autorità di Vigilanza “accertato, ma indicato in termini soltanto ipotetici” (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
In realtà, la e i non hanno in alcun modo prospettato, né, a fortiori, Pt_2 Pt_1 comprovato che le clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. costituivano oggetto di una generalizzata ed uniforme applicazione da parte degli istituti di credito quale effetto diretto ed immediato di una raggiunta intesa anticoncorrenziale, né, peraltro, che a tale intesa anticoncorrenziale avesse partecipato ed aderito la
[...]
, con la conseguenza che risultano carenti i presupposti per ritenere RT affette da invalidità le garanzie prestate per assicurare l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla . Parte_1
Infondato risulta anche il motivo di gravame secondo cui il giudice di primo grado ha omesso di statuire sulle ulteriori eccezioni di nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate in estensione di quelle del 27 ottobre 2005 e del 21 settembre 2006, atteso che la Pt_2
e i ne hanno dedotto i presupposti fattuali soltanto con la comparsa conclusionale Pt_1
e, dunque, in violazione delle preclusioni assertive, sicché il Tribunale di Salerno era esonerato dal pronunciarsi nel merito, senza, per ciò stesso, violare il principio stabilito dall'art. 112 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 25 maggio 2006, n. 12412; Cass. 31 dicembre
2013, n. 28812; Cass. ord. 16 luglio 2021, n. 20363).
13 In ogni caso, le doglianze al riguardo articolate dagli appellanti sono prive di ogni fondamento, atteso che, nella scrittura privata del 31 gennaio 2007, con la quale Parte_5
ampliava, fino alla concorrenza di euro 600.000,00, l'originaria fideiussione di
[...] euro 500.000,00, veniva inequivocabilmente richiamata proprio tale garanzia, concessa con lettera recante la data certa del 21 settembre 2006, come risulta dall'apposto timbro postale, ancorché, nell'epigrafe, accanto al luogo di formazione dell'atto, fosse riportata, per un evidente ed irrilevante errore materiale, quella del 21 ottobre 2006.
Inoltre, la circostanza che la scrittura privata del 25 ottobre 2010, con la quale la Pt_2
e i estendevano la fideiussione da euro 600.000,00 ad euro 1.200.000,00, non Pt_1 evochi, come atto di riferimento, quella del 31 gennaio 2007 non inficia in alcun modo la validità dell'ampliamento delle garanzie personali e della contestuale conferma dell'accettazione, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., delle clausole onerose, tra cui quella di deroga al termine semestrale stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., già precedentemente approvate e sottoscritte in maniera specifica.
Né, del resto, integra una causa di nullità delle fideiussioni la mancanza, su ciascuna di esse, di un numero identificativo, non costituendo tale dato un elemento essenziale del negozio costitutivo di una garanzia personale.
Infine, essendo stata la clausola derogatoria dell'art. 1957, comma 1, cod. civ. specificamente approvata dalla e dai a norma dell'art. 1341, comma 2, Pt_2 Pt_1 cod. civ., pur se legittima e priva di natura vessatoria (cfr., ex plurimis, Cass. 24 settembre
2013, n. 21867; Cass. ord. 4 dicembre 2017, n. 28943; Cass. ord. 17 febbraio 2025, n.
3989), la aveva il diritto di promuovere il RT procedimento monitorio nei loro confronti a prescindere dall'osservanza dei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni assunte dalla . Parte_1
Al riguardo, comunque, occorre osservare che la clausola con la quale il fideiussore si impegni, come nel caso di specie, a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato può essere interpretata come deroga convenzionale alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. deve essere osservato, vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, nel senso che l'osservanza dell'onere previsto da tale disposizione normativa può essere considerata soddisfatta anche dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al garante o al debitore principale o ad entrambi.
Pertanto, quando il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta” o, comunque, entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 cod.
14 civ. da parte del creditore garantito deve ritenersi realizzato con la stessa richiesta di adempimento rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata l'istanza di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente nei confronti del debitore
(cfr., ex plurimis, Cass. 21 maggio 2008, n. 13078; Cass. 26 settembre 2017, n. 22346;
Cass. ord. 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 835).
In definitiva, nelle ipotesi in cui il fideiussore abbia assunto l'obbligo di corrispondere quanto dovuto al creditore “a semplice richiesta”, al fine di impedire la decadenza comminata dall'art. 1957 cod. civ. e, dunque, la cessazione dell'efficacia della garanzia,
è sufficiente un'istanza stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che nei termini ivi previsti sia proposta una domanda giudiziale, non potendosi, del resto, logicamente considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; Cass. ord. 19 dicembre 2024, n. 33470; Cass. ord. 27 febbraio 2025, n. 5179).
Ne deriva che la clausola riportata nell'art. 7 degli atti sottoscritti dalla e dai Pt_2 il 25 ottobre 2005 e il 21 settembre 2006, prevedendo che “il fidejussore è tenuto Pt_1
a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, consentiva incontestabilmente alla “ RT di preservare il diritto di avvalersi delle garanzie prestate dagli opponenti e, dunque, di evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, cod. civ. mediante la proposizione, nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni contratte dalla
, di una mera diffida ad adempiere. Parte_1
La , nel comunicare la revoca degli affidamenti RT concessi alla con lettere raccomandate a.r. del Parte_1
18 dicembre 2015 e nel diffidare sia la società debitrice che i fideiussori ad estinguere le obbligazioni restitutorie con lettere raccomandate a.r. del 31 marzo 2016, richiedeva il pagamento di quanto dovutole ben prima dei sei mesi dalla loro scadenza, con la conseguenza che, quand'anche, in ipotesi, la clausola di deroga al termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. fosse affetta da nullità, non potrebbe comunque ritenersi che l'istituto di credito era decaduto dal diritto di escutere le garanzie rilasciate in suo favore dalla e dai Pt_2 Pt_1
15 Infondato, infine, è il motivo di gravame con il quale la Parte_1
e i garanti sostengono che il giudice di primo grado, avendo comunque
[...] accolto in parte l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 641/2017, avrebbe dovuto condannare la alla refusione delle spese di lite. RT
Ed invero, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nello stesso processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi,
e non consente, dunque, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore di quella soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, purché ricorrano le ulteriori ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827).
Ne consegue che il giudice di primo grado, pur avendo accolto la domanda di pagamento spiegata dalla con il ricorso per decreto RT ingiuntivo in misura inferiore a quella richiesta, con la conseguenziale condanna della dei garanti alla corresponsione al minor Parte_1 importo ritenuto dovuto, non poteva onerare l'opposto istituto bancario, neppure pro quota, della refusione delle spese processuali, proprio in ragione del riconoscimento della fondatezza dell'azionata pretesa creditoria e, dunque, dell'inesistenza del presupposto della sua soccombenza quale attore in senso sostanziale, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che l'attività difensiva espletata dagli opponenti, quali convenuti in senso sostanziale, abbia comportato una riduzione del petitum¸ giacché le loro contestazioni non si sono tradotte nella proposizione di una domanda riconvenzionale, il cui parziale accoglimento avrebbe potuto effettivamente determinare un'ipotesi di soccombenza reciproca delle parti.
In sostanza, essendo stata la domanda spiegata dalla ” RT in via monitoria comunque accolta, anche se per un importo inferiore a quello richiesto, non era configurabile una sua soccombenza nei confronti della
[...]
e dei garanti, sicché il giudice di prime cure, nel compensare tra le Parte_1 parti, nella misura di 1/2, le spese processuali e nel condannare gli opponenti alla refusione della restante metà, non ha violato gli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c..
La fondatezza e l'accoglimento dei motivi di appello con i quali la
[...]
e i garanti hanno lamentato che il Tribunale di Salerno, senza fornire Parte_1
16 alcuna motivazione in ordine ai rilievi mossi alla consulenza tecnica d'ufficio, ha escluso l'usurarietà del tasso effettivo globale del conto corrente n. 13353 comportano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna degli opponenti, in via solidale, al pagamento, in favore della , quale mandataria della Parte_7
, cessionaria del credito azionato dalla Parte_9 RT
con il ricorso per decreto ingiuntivo, della minore somma di euro
[...]
241.192,32, oltre interessi al tasso legale dal 16 dicembre 2015 al soddisfo sull'importo di euro 39.826,92, dovuto a titolo di saldo passivo del predetto rapporto obbligatorio, interessi al tasso convenzionale dal 17 dicembre 2015 al soddisfo sull'importo di euro
184.166,80, dovuto in forza dei rapporti di anticipazione su fatture n. 67140411 e n.
67154411 del 15 settembre 2011, ed interessi al tasso convenzionale dal 18 dicembre 2015 al soddisfo sull'importo di euro 17.198,60, dovuto in virtù del contratto di finanziamento chirografario n. 3467636 del 17 marzo 2010.
L'accoglimento dell'appello limitatamente ai suddetti motivi, configurando un'ipotesi di soccombenza reciproca, legittima, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del secondo grado del giudizio e l'irripetibilità di quelle sostenute dalla e dai Parte_1 garanti nei confronti della contumace . RT
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla , da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e avverso la sentenza n. 96/2024 del Parte_4 Parte_5 Parte_6
Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 15 febbraio 2024, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna la “ , Parte_1 Parte_2
, , e , in via solidale, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 al pagamento, in favore della , quale mandataria Parte_7 della , cessionaria del credito originariamente azionato dalla Parte_9
, della minore somma di euro 241.192,32, RT oltre interessi al tasso legale dal 16 dicembre 2015 al soddisfo sull'importo di euro
39.826,92, dovuto a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 13353, interessi al tasso convenzionale dal 17 dicembre 2015 al soddisfo sull'importo di euro 184.166,80, dovuto in forza dei rapporti di anticipazione su fatture n. 67140411 e n. 67154411 del
15 settembre 2011, ed interessi al tasso convenzionale dal 18 dicembre 2015 al
17 soddisfo sull'importo di euro 17.198,60, dovuto in virtù del contratto di finanziamento chirografario n. 3467636 del 17 marzo 2010;
2. compensa integralmente tra le parti costituite le spese del secondo grado del giudizio, dichiarando l'irripetibilità di quelle sostenute dalla “ Parte_1
, da , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e nei confronti della . Parte_6 RT
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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