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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. BE CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 738/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Ruzzene e Spadotto Rapino)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Di Feo)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 318 dell'1/3/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda principale proposta da Controparte_1 nei confronti della (d'ora in poi, breviter, anche “ ”) - accertata la validità della clausola Parte_1 CP_2 relativa al patto di prova contenuta nel contratto - si annullava il licenziamento intimato alla ricorrente e, per l'effetto, si condannava la resistente a reintegrare la nel posto di lavoro, alle medesime condizioni CP_1 economiche di cui al contratto sottoscritto, nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria di 12 mensilità, commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a €
2.229,50, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
La OC interponeva gravame, cui resisteva la lavoratrice.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
L'appello si affida sostanzialmente a tre motivi di gravame.
Con il primo - punto A), sviluppato nelle pag. 5/24 del presente libello impugnatorio ed articolato, a sua volta, in sette censure che, per loro connessione, possono trattarsi congiuntamente - l'appellante rimprovera al Tribunale di non aver ritenuto che il termine iniziale del rapporto di lavoro fosse l'1/9/2021 (trattasi di questione dirimente perché da essa dipende la cessazione o meno del termine, pacificamente di 60 giorni effettivi, del patto di prova inserito nel contratto di lavoro e, quindi, della recedibilità ad nutum).
Ad avviso della OC, il primo giudice - violando degli artt. 101, 115, 116, 414 c.p.c. e 1362, 2096 e
2729 c.c. e mal valutando le risultanze processuali acquisite nel relativo giudizio - avrebbe errato a retrodatare l'inizio del rapporto di lavoro inter partes al 2/8/2021, atteso che questa data era prevista nel contratto di assunzione e contemplata nelle intenzioni delle parti in un momento iniziale, ma l'attività della si era effettivamente estrinsecata solo un mese dopo. CP_1
Tali doglianze si rivelano nel complesso infondate, atteso che il primo giudice ha attentamente vagliato il materiale istruttorio, essenzialmente basato sulla documentazione prodotta e sulle dichiarazioni dei testi escussi.
Sotto il primo profilo, assume sicuramente un pregnante valore probatorio il contratto di lavoro - depositato da entrambi gli odierni contendenti - in forza del quale la data di inizio del rapporto di lavoro è stata individuata al 2/8/2021, laddove, in senso contrario, non vi è agli atti nessuna documentazione sopravvenuta che manifesti per tabulas la volontà concordata di spostare in avanti, ossia all'1/9/2021, il termine iniziale dello stesso rapporto di lavoro.
In quest'ottica, a nulla rileva la mera comunicazione Unilav depositata dalla OC, in quanto trattasi di documento la cui provenienza è chiaramente unilaterale ed il cui contenuto, meramente indiziario, non è, nel caso in esame, suffragato da sufficienti ulteriori elementi probatori (v. anche infra).
Al riguardo, l'evidenziata mancata corresponsione della retribuzione relativa al mese di agosto 2021 - lamentata dalla lavoratrice e rivendicata espressamente in questa sede - nonchè la fatturazione, da parte della OC , di cui la era legale rappresentante, relativa ad ordinativi di clienti passati CP_3 CP_1 all'odierna appellante - i cui importi sono stati chiesti indietro da quest'ultima in un separato giudizio (R.G. n.
1579/2022) - militano, altresì, nel senso di retrodatare l'assunzione dell'odierna appellata agli inizi dell'agosto
2021. Sotto il secondo profilo, le deposizioni dei testi escussi hanno avvalorato tale convincimento (v., in particolare, le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente e , nonché quelle Parte_2 Testimone_1 dei testi di parte resistente e , quest'ultima parte del c.d.a. della OC e Testimone_2 Testimone_3 con mansioni svolte in Trieste).
Infatti, dall'esame complessivo della vicenda e da un raffronto tra la documentazione e le dichiarazioni testimoniali, non emergono motivi validi per sconfessare la data di inizio del rapporto di lavoro così come contrattualizzato tra le parti: nello specifico, tutti i testimoni hanno confermato lo svolgimento di un'effettiva attività lavorativa, da parte della per la OC, nel mese di agosto 2021, a poco rilevando la CP_1 circostanza che i testimoni di parte resistente ritenevano che la stessa fosse compiuta ancora quale titolare della o che si trattasse di attività meramente “preparatoria” a quella “contrattualizzata” da iniziare a CP_3 settembre 2021, considerando, altresì, che anche il trasferimento della merce nel mese di agosto era certamente sintomo dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Stando così le cose, fallito il tentativo della OC di spostare temporalmente in avanti la data di assunzione della lavoratrice, decorrendo, invece, il rapporto di lavoro dalla data formalizzata del contratto, ossia dal 2/8/2021 - come, peraltro, è emerso dal compendio istruttorio (documentale e orale) - ne consegue che, al momento del licenziamento, era oramai abbondantemente spirato il termine utile, nella specie 60 giorni, per far valere il mancato superamento del periodo di prova (in questa prospettiva, è superfluo accertare l'effettiva data della comunicazione espulsiva del datore, se correlarla al ricevimento al messaggio wathsapp del 23/11/2021 o della raccomandata del 24/11/2021 come opina la OC, oppure al 2/12/2021 come sostenuto dalla ). CP_1
In ordine alle conseguenze giuridiche - pur oggetto di contestazione nel primo motivo di gravame da parte della OC - si rammenta, per un verso, che, in forza dell'art. 2096, comma 4, c.c., compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva, e, per altro verso, che l'art. 10 della n. 604/1966 contempla l'applicabilità della normativa limitativa dei licenziamenti ai lavoratori in prova la cui assunzione sia divenuta definitiva.
Nel caso di specie, il licenziamento de quo si era fondato, solo ed esclusivamente, sulla sussistenza del patto di prova inter partes, patto, però, non più in essere, sicchè la cessazione unilaterale del rapporto, da parte del datore, per mancato superamento della prova è inidonea a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e non si sottrae alla disciplina limitativa dei licenziamenti (v., tra le altre, Cass., sez. lav., 3/8/2016, n. 16214).
In altri termini, stante che il licenziamento della OC era intervenuto quando oramai era spirato il termine per far valere il periodo di prova concordato tra le parti, lo stesso provvedimento espulsivo datoriale, fondato sull'errata supposizione della persistenza del periodo di prova, in realtà già scaduto, integra un ordinario licenziamento, soggetto, come tale, alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o giustificato motivo.
Del resto, il licenziamento intimato una volta che il patto di prova risultava ormai scaduto, non poteva certamente riferirsi ad una mancata corretta esecuzione del medesimo, o configurare un inadempimento al patto che era stato correttamente “eseguito” tra le parti, non essendo certamente sovrapponibile ad un'ipotesi di recesso intimato in regime di lavoro in prova per essere vigente la clausola recante il medesimo patto di prova. Quanto alle conseguenze giuridiche, si è ulteriormente precisato che il licenziamento intimato sull'erroneo presupposto della validità del patto di prova - in realtà, affetto da nullità per essere già avvenuta con esito positivo la sperimentazione del rapporto tra le parti - non è sottratto all'applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti, sicché la tutela da riconoscere al prestatore di lavoro è quella prevista dall'art. 18
Stat. Lav. ove il datore di lavoro non alleghi e dimostri l'insussistenza del requisito dimensionale, o quella riconosciuta dalla legge n. 604/1966, in difetto delle condizioni per l'applicabilità della tutela reale (v., tra le altre, Cass., sez. lav., 12/9/2016, n. 17921), qui aggiornata alla normativa di cui all'art. 3 del d.lgs. 23/2015.
Con il secondo motivo di gravame - punto B) del presente libello impugnatorio, sviluppato alle pag.
24/31 - l'appellante insiste sui motivi del mancato superamento del patto di prova, evidenziando che le risultanze processuali avrebbero dimostrato la fondatezza delle deduzioni della OC, secondo cui la
, durante la medesima prova, non aveva svolto diligentemente le sue mansioni, aveva assunto CP_1 iniziative improvvide, aveva manifestato totale indifferenza verso le procedure aziendali, aveva adottato un atteggiamento di derisione verso il personale, aveva esacerbato il clima lavorativo, e quant'altro.
Tali doglianze si rivelano ultronee - come giustamente sottolineato dal primo giudice - atteso che, in astratto, avrebbero potuto essere idonee a giustificare l'adozione di un procedimento disciplinare, ma non potevano mai produrre l'effetto di sanare il licenziamento comminato, che non è stato fondato, all'epoca, su una contestazione specifica relativa alle condotte della e che non ha seguito l'iter previsto per il CP_1 caso di licenziamento disciplinare, ma - lo si ripete - si è fondato solo sul mancato superamento della prova.
Con il terzo (ed ultimo) motivo di gravame - punto C), compendiato a pag. 30 dell'appello - la OC censura le statuizioni risarcitorie adottate dal Tribunale, contestate, ma solo in maniera oltremodo generica,
“nel loro ammontare, nei metodi di calcolo e nella quantificazione adottata”, mentre l'accenno alla “lesione al diritto alla stabilità minima del rapporto” si rivela inconferente, trattandosi di profilo per nulla affrontato nell'impugnata sentenza.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento (risultando irrilevante la CTU chiesta dalla OC sul cellulare della per accertare il ricevimento nella chat del messaggio wathsapp). CP_1
Le spese del grado - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna la alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 9.990,75 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 8/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(BE LE)