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Articolo 3 della Legge 14 febbraio 1994, n. 115
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Legge 14 febbraio 1994, n. 115
Articolo 3 della Legge 14 febbraio 1994, n. 115
Versione
23 febbraio 1994
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1994
Vedi fonte istituzionale
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