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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 3617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3617 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 ottobre 2025 la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2998/2024 R. G. sezione lavoro vertente TRA
p. iva , con sede in Fiorenzuola D'Arda (PC) alla Via Parte_1 P.IVA_1
Roma n.32, in persona del legale rappresentante pro tempore, , Parte_2 nato a [...] il [...] - c.f. -, rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Alessandra Ingangi – c.f. – presso il quale è C.F._2 elettivamente dom.to in Napoli alla Via Michele Zannotti n. 20, giusta procura inserita nella busta telematica contenente l'atto di appello
Comunicazioni al numero fax: 081 204130, ovvero all'indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
DI nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente dom.to presso lo Studio dell'avv. Antonio C.F._3
RA in Benevento alla Via Giustiniani n. 11
(PEC: ; Email_2
APPELLATO
Nonché
Controparte_2
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 18.11.2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1091/2024 pubbl. il 05/11/2024 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta del aveva così provveduto: Parte_3
“1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per 36 ore settimanali a decorrere dall'1.09.2017 e l'illegittimità della riduzione oraria unilaterale posta in essere dalla
Parte_1
2) accerta e dichiara il diritto di di percepire in relazione al Parte_4 rapporto di lavoro di cui al punto 1 una retribuzione commisurata a un orario di 36 ore settimanali e, per l'effetto, condanna la al risarcimento del danno, Parte_1 commisurato alla differenza fra la retribuzione dovuta per un orario di 36 ore settimanali e quella effettivamente erogata, detratta l'indennità di mancato preavviso, quantificato in €4.367,88 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna la al pagamento in favore di delle Parte_1 Parte_4 spese di lite, che liquida in complessivi €1.124,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4) Dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti dell' ”. CP_2
Ha rilevato l'appellante che il Tribunale, pur avendo accolto l'eccezione di prescrizione individuando quale primo atto interruttivo utile la notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 7 dicembre 2023 e così dichiarando prescritti i crediti antecedenti al dicembre 2018, aveva tuttavia liquidato “le somme e i contributi richiesti dal ricorrente, ivi compresi quelli antecedenti il dicembre 2018 pari ad € 1.178,37, di cui € 497,52 per differenze retributive anno 2017 ed € 680,85 per differenze retributive da gennaio a novembre 2018, nonché differenza ratei 14ª 2019 maturati da luglio a novembre 2018”.
Con il secondo motivo ha eccepito l'erroneità della sentenza laddove non aveva contabilizzato tutti gli importi percepiti dal lavoratore nel corso del rapporto ed il TFR nella misura di euro 1.891,01 oggetto di procedimento monitorio con correlata procedura esecutiva.
Ancora ha eccepito l'omissione di pronuncia con riguardo al risarcimento del danno relativo al periodo dal 20 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 in cui il lavoratore era dipendente anche della ditta GR IU, come dedotto e documentato dall' in sede di costituzione in primo grado. CP_2
Ha argomentato sull'erroneità del computo delle spettanze per le mensilità 13^ e 14^ ed ha contestato il rigetto dell'eccezione di compensazione di ferie e OL godute all'esito di un'erronea lettura della busta paga di febbraio 2020, chiedendo di scomputare da qualsiasi importo spettante al ricorrente le somme di € 222,86 per ferie godute in più e di € 49,75 per OL goduti in più.
2 Infine ha osservato che l'istante non ha mai portato in detrazione la somma mensile di € 10,56, riportata in tutte le buste paga quale trattenuta sindacale per volontà del lavoratore, precisando peraltro che per quasi tutte le mensilità l'importo lordo erogato viene indicato con un euro in meno.
Ha concluso chiedendo:
1)dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito la domanda proposta;
in via gradata;
2) limitare la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso ovvero dal 7 dicembre 2018, detraendo l'importo di € 1.178,37 e la relativa contribuzione;
3) in ogni caso detrarre da eventuali importi spettanti al ricorrente, da determinare tenuto conto del FIS, delle assenze per malattia e degli ulteriori rilievi eccepiti dalla Parte
, le seguenti somme: € 394,55 corrisposta con i bonifici in atti preceduti dalla locuzione agg.; € 1.891,01 per TFR oggetto di procedimento monitorio e di successiva azione esecutiva;
€ 222,86 per ferie godute in più; € 49,75 per rol goduti in più, oltre ovviamente l'indennità sostitutiva del preavviso già riconosciuta e Parte quantificata dal Tribunale in favore della;
il tutto pari a complessivi € 2.558,17.
4) emettere ogni necessario, consequenziale provvedimento di giustizia;
5) provvedere come di giustizia per le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, il ha resistito chiedendo il rigetto del Parte_3 gravame;
vinte le spese.
All'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione nei limiti di seguito esposti.
1.Va preliminarmente evidenziato che il lavoratore, con il ricorso introduttivo, aveva lamentato l'illegittimità della condotta della società che non soltanto aveva provveduto ad una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, ma aveva altresì disposto la sospensione dell'attività lavorativa, ciò che non era mai stato né comunicato né concordato, ma soprattutto aveva inserito in una “atipica” banca- ore non le ore eccedenti l'ordinario orario di lavoro, ma quelle rientranti nelle ordinarie ore lavorativa. In virtù di tali inadempimenti aveva chiesto il pagamento delle differenze retributive.
2.L'appellante non ha censurato nel merito la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto:
- che il ricorrente è stato assunto nell'ambito di una procedura di cambio appalto fra Consorzio CICLAT, quale impresa uscente, e Controparte_3 quale impresa subentrante, ai sensi dell'art. 4, lett. a) del CCNL
Controparte_4
3 - che la riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, rispetto a quello formalizzato nel contratto individuale è illegittima posto che “E', infatti, pacifico che il datore di lavoro non possa unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e conseguentemente corrispondere la retribuzione in misura ridotta”, con conseguente obbligo dello stesso di risarcire il danno corrispondente alle retribuzioni dovute nel periodo;
- che durante il periodo di malattia permane il diritto del lavoratore a ricevere la medesima retribuzione che avrebbe percepito ove avesse svolto l'attività lavorativa;
-che l'inserimento di un numero variabile di ore mensile in appare del CP_5 tutto illegittimo.
Tali aspetti sono ormai coperti da giudicato, come del resto la detrazione del preavviso in assenza di appello incidentale.
Le questioni ancora controverse in questo grado sono di carattere essenzialmente contabile, a partire dall'eccezione di prescrizione.
3.Deve esaminarsi tale ultima eccezione riproposta quale motivo di gravame.
L'appellante ha osservato che il Giudice, pur avendo ritenuto la parziale prescrizione dei crediti (quelli antecedenti al dicembre 2018), individuando quale primo utile atto interruttivo la notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 7 dicembre 2023, aveva tuttavia liquidato “le somme e i contributi richiesti dal ricorrente, ivi compresi quelli antecedenti il dicembre 2018 pari ad € 1.178,37, di cui € 497,52 per differenze retributive anno 2017 ed € 680,85 per differenze retributive da gennaio a novembre 2018, nonché differenza ratei 14ª 2019 maturati da luglio a novembre 2018”.
Controparte nel costituirsi in giudizio ha contestato la decorrenza della prescrizione, inammissibilmente, senza utilizzare la necessaria forma dell'appello incidentale: quindi sul punto si è formato il giudicato.
Fondata appare la pretesa della società, dunque, di portare in detrazione le somme relative ai sopra indicati crediti maturati prima del dicembre 2018, che devono quindi scomputarsi dal totale liquidato dal Tribunale.
Pertanto, nulla essendo dovuto per tale periodo - in quanto coperto da prescrizione, resta irrilevante valutare le somme aggiuntive corrisposte per i mesi di mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio e marzo 2018.
4. Per il TFR, si osserva che la somma già liquidata con il decreto ingiuntivo n.558/2020 in € 1.891,01 (doc. n. 9) non può essere portata in detrazione, come preteso dalla società, non essendo stata acquisita – neppure in questo grado – la prova dell'effettivo pagamento all'esito del procedimento monitorio.
5. La società ha contestato ancora la condanna disposta dal Tribunale al risarcimento del danno anche per il periodo dal 20 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 durante il quale ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della ditta GR IU, come dedotto e documentato dall' in sede di costituzione in primo CP_2 grado (doc. n. 3 prod. ). CP_2
4 Con riguardo a tale periodo, secondo la tesi dell'impugnante, doveva tenersi conto delle ore lavorate alle dipendenze della ditta GR IU - in quanto in mancanza si supererebbe il limite dei 40 ore settimanali sancito dall'art. 3 D.Lgs 46/2003 - e conseguentemente limitare il risarcimento del danno.
Osserva al riguardo il collegio che non sono stati articolati mezzi istruttori, limitandosi parte appellante a richiamare le risultanze di un estratto contributivo prodotto in primo grado dall' . Nessun parametro relativo all'orario CP_2 effettivamente osservato (in regime di part-time a tempo determinato indicato nel documento ) ed alle retribuzioni percepite nel detto periodo è stato allegato, al CP_2 fine di tener eventualmente in considerazione l'aliunde perceptum.
Senza contare che si tratta di periodo coperto dalla suddetta dichiarazione di prescrizione e quindi non deve proprio tenersene conto per la liquidazione delle spettanze. Parte 6. L' aveva anche eccepito l'incidenza dei giorni di malattia sul calcolo delle mensilità aggiuntive, evidenziando che l'indennità erogata dall' è comprensiva CP_2 dei relativi ratei, ragion per cui la 13^ e 14^ devono essere calcolate sulla retribuzione versata dal datore di lavoro.
La lettura della disciplina contrattuale propugnata dalla società non appare condivisibile.
Gli artt. 20 e 22 prevedono infatti che l'impresa corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore entro il 20 dicembre e negli stessi termini una 14^ entro il 15 luglio. L'art. 23 richiamato dalla difesa si limita a preveder che “Nei casi di assenza per malattia e infortunio o di assenze non retribuite, non compete il relativo trattamento economico giornaliero, salvo quanto disposto dall'art. 51”; quest'ultimo regola il trattamento di malattia ed infortunio, senza alcun riferimento al diritto alla 13^ ed alle modalità di calcolo dei ratei.
In linea generale, del resto, i giorni di malattia non incidono sul calcolo delle suddette mensilità aggiuntive.
7. E' da confermarsi il rigetto dell'eccezione di compensazione di ferie e rol godute asseritamente in eccesso, avendo il Giudice eseguito una corretta lettura dell'ultima busta paga – quella del febbraio 2020, atteso che le ferie residue ivi indicate sono pari a 4,37106 giorni cui si aggiungono 6,87168 ore di OL .
Il segno meno (–) che pure affianca tali dati, in maniera singolare ed anomala segue, anziché precedere, il fattore numerico come accade nell'indicazione dei valori negativi.
Dunque non può ritenersi che si tratti di saldo negativo.
8.Infine il Giudice ha già rilevato che dalle buste paga risulta la detrazione della somma mensile di € 10,56, quale trattenuta sindacale, applicata tutti i mesi. Pertanto ha ritenuto che “Evidentemente la detrazione risulta già applicata né, per tale ragione, va nuovamente applicata alle differenze retributive richieste”.
5 Dalle considerazioni sopra esposte consegue dunque l'accoglimento del gravame per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata – per effetto della già dichiarata prescrizione – devono dichiararsi non sono dovute le somme e i contributi richiesti dal ricorrente antecedenti il dicembre 2018 pari ad
€ 1.178,37, di cui € 497,52 per differenze retributive anno 2017 ed € 680,85 per differenze retributive da gennaio a novembre 2018, nonché differenza ratei 14ª 2019 maturati da luglio a novembre 2018. In assenza di contestazioni contabili avverse, il dato può essere recepito dal collegio e va portato in detrazione dall'importo liquidato dal primo Giudice.
L'appello per il resto va respinto.
Le spese del primo grado restano confermate, stante la modifica parziale e marginale della sentenza, relativa al mero computo di somme conseguente alla dichiarazione di prescrizione già eseguita dal Tribunale. Le spese del presente grado si compensano per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara che – per effetto della già dichiarata prescrizione – non sono dovute le somme richieste dal ricorrente antecedenti il dicembre 2018 pari ad € 1.178,37, da portarsi in detrazione dall'importo liquidato dal primo Giudice, con le relative conseguenze contributive;
conferma per il resto la gravata sentenza;
compensa per intero le spese del grado.
Così deciso in Napoli il 2 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
6
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 ottobre 2025 la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2998/2024 R. G. sezione lavoro vertente TRA
p. iva , con sede in Fiorenzuola D'Arda (PC) alla Via Parte_1 P.IVA_1
Roma n.32, in persona del legale rappresentante pro tempore, , Parte_2 nato a [...] il [...] - c.f. -, rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Alessandra Ingangi – c.f. – presso il quale è C.F._2 elettivamente dom.to in Napoli alla Via Michele Zannotti n. 20, giusta procura inserita nella busta telematica contenente l'atto di appello
Comunicazioni al numero fax: 081 204130, ovvero all'indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
DI nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente dom.to presso lo Studio dell'avv. Antonio C.F._3
RA in Benevento alla Via Giustiniani n. 11
(PEC: ; Email_2
APPELLATO
Nonché
Controparte_2
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 18.11.2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1091/2024 pubbl. il 05/11/2024 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta del aveva così provveduto: Parte_3
“1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per 36 ore settimanali a decorrere dall'1.09.2017 e l'illegittimità della riduzione oraria unilaterale posta in essere dalla
Parte_1
2) accerta e dichiara il diritto di di percepire in relazione al Parte_4 rapporto di lavoro di cui al punto 1 una retribuzione commisurata a un orario di 36 ore settimanali e, per l'effetto, condanna la al risarcimento del danno, Parte_1 commisurato alla differenza fra la retribuzione dovuta per un orario di 36 ore settimanali e quella effettivamente erogata, detratta l'indennità di mancato preavviso, quantificato in €4.367,88 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna la al pagamento in favore di delle Parte_1 Parte_4 spese di lite, che liquida in complessivi €1.124,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4) Dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti dell' ”. CP_2
Ha rilevato l'appellante che il Tribunale, pur avendo accolto l'eccezione di prescrizione individuando quale primo atto interruttivo utile la notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 7 dicembre 2023 e così dichiarando prescritti i crediti antecedenti al dicembre 2018, aveva tuttavia liquidato “le somme e i contributi richiesti dal ricorrente, ivi compresi quelli antecedenti il dicembre 2018 pari ad € 1.178,37, di cui € 497,52 per differenze retributive anno 2017 ed € 680,85 per differenze retributive da gennaio a novembre 2018, nonché differenza ratei 14ª 2019 maturati da luglio a novembre 2018”.
Con il secondo motivo ha eccepito l'erroneità della sentenza laddove non aveva contabilizzato tutti gli importi percepiti dal lavoratore nel corso del rapporto ed il TFR nella misura di euro 1.891,01 oggetto di procedimento monitorio con correlata procedura esecutiva.
Ancora ha eccepito l'omissione di pronuncia con riguardo al risarcimento del danno relativo al periodo dal 20 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 in cui il lavoratore era dipendente anche della ditta GR IU, come dedotto e documentato dall' in sede di costituzione in primo grado. CP_2
Ha argomentato sull'erroneità del computo delle spettanze per le mensilità 13^ e 14^ ed ha contestato il rigetto dell'eccezione di compensazione di ferie e OL godute all'esito di un'erronea lettura della busta paga di febbraio 2020, chiedendo di scomputare da qualsiasi importo spettante al ricorrente le somme di € 222,86 per ferie godute in più e di € 49,75 per OL goduti in più.
2 Infine ha osservato che l'istante non ha mai portato in detrazione la somma mensile di € 10,56, riportata in tutte le buste paga quale trattenuta sindacale per volontà del lavoratore, precisando peraltro che per quasi tutte le mensilità l'importo lordo erogato viene indicato con un euro in meno.
Ha concluso chiedendo:
1)dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito la domanda proposta;
in via gradata;
2) limitare la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso ovvero dal 7 dicembre 2018, detraendo l'importo di € 1.178,37 e la relativa contribuzione;
3) in ogni caso detrarre da eventuali importi spettanti al ricorrente, da determinare tenuto conto del FIS, delle assenze per malattia e degli ulteriori rilievi eccepiti dalla Parte
, le seguenti somme: € 394,55 corrisposta con i bonifici in atti preceduti dalla locuzione agg.; € 1.891,01 per TFR oggetto di procedimento monitorio e di successiva azione esecutiva;
€ 222,86 per ferie godute in più; € 49,75 per rol goduti in più, oltre ovviamente l'indennità sostitutiva del preavviso già riconosciuta e Parte quantificata dal Tribunale in favore della;
il tutto pari a complessivi € 2.558,17.
4) emettere ogni necessario, consequenziale provvedimento di giustizia;
5) provvedere come di giustizia per le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, il ha resistito chiedendo il rigetto del Parte_3 gravame;
vinte le spese.
All'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione nei limiti di seguito esposti.
1.Va preliminarmente evidenziato che il lavoratore, con il ricorso introduttivo, aveva lamentato l'illegittimità della condotta della società che non soltanto aveva provveduto ad una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, ma aveva altresì disposto la sospensione dell'attività lavorativa, ciò che non era mai stato né comunicato né concordato, ma soprattutto aveva inserito in una “atipica” banca- ore non le ore eccedenti l'ordinario orario di lavoro, ma quelle rientranti nelle ordinarie ore lavorativa. In virtù di tali inadempimenti aveva chiesto il pagamento delle differenze retributive.
2.L'appellante non ha censurato nel merito la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto:
- che il ricorrente è stato assunto nell'ambito di una procedura di cambio appalto fra Consorzio CICLAT, quale impresa uscente, e Controparte_3 quale impresa subentrante, ai sensi dell'art. 4, lett. a) del CCNL
Controparte_4
3 - che la riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, rispetto a quello formalizzato nel contratto individuale è illegittima posto che “E', infatti, pacifico che il datore di lavoro non possa unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e conseguentemente corrispondere la retribuzione in misura ridotta”, con conseguente obbligo dello stesso di risarcire il danno corrispondente alle retribuzioni dovute nel periodo;
- che durante il periodo di malattia permane il diritto del lavoratore a ricevere la medesima retribuzione che avrebbe percepito ove avesse svolto l'attività lavorativa;
-che l'inserimento di un numero variabile di ore mensile in appare del CP_5 tutto illegittimo.
Tali aspetti sono ormai coperti da giudicato, come del resto la detrazione del preavviso in assenza di appello incidentale.
Le questioni ancora controverse in questo grado sono di carattere essenzialmente contabile, a partire dall'eccezione di prescrizione.
3.Deve esaminarsi tale ultima eccezione riproposta quale motivo di gravame.
L'appellante ha osservato che il Giudice, pur avendo ritenuto la parziale prescrizione dei crediti (quelli antecedenti al dicembre 2018), individuando quale primo utile atto interruttivo la notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 7 dicembre 2023, aveva tuttavia liquidato “le somme e i contributi richiesti dal ricorrente, ivi compresi quelli antecedenti il dicembre 2018 pari ad € 1.178,37, di cui € 497,52 per differenze retributive anno 2017 ed € 680,85 per differenze retributive da gennaio a novembre 2018, nonché differenza ratei 14ª 2019 maturati da luglio a novembre 2018”.
Controparte nel costituirsi in giudizio ha contestato la decorrenza della prescrizione, inammissibilmente, senza utilizzare la necessaria forma dell'appello incidentale: quindi sul punto si è formato il giudicato.
Fondata appare la pretesa della società, dunque, di portare in detrazione le somme relative ai sopra indicati crediti maturati prima del dicembre 2018, che devono quindi scomputarsi dal totale liquidato dal Tribunale.
Pertanto, nulla essendo dovuto per tale periodo - in quanto coperto da prescrizione, resta irrilevante valutare le somme aggiuntive corrisposte per i mesi di mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio e marzo 2018.
4. Per il TFR, si osserva che la somma già liquidata con il decreto ingiuntivo n.558/2020 in € 1.891,01 (doc. n. 9) non può essere portata in detrazione, come preteso dalla società, non essendo stata acquisita – neppure in questo grado – la prova dell'effettivo pagamento all'esito del procedimento monitorio.
5. La società ha contestato ancora la condanna disposta dal Tribunale al risarcimento del danno anche per il periodo dal 20 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 durante il quale ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della ditta GR IU, come dedotto e documentato dall' in sede di costituzione in primo CP_2 grado (doc. n. 3 prod. ). CP_2
4 Con riguardo a tale periodo, secondo la tesi dell'impugnante, doveva tenersi conto delle ore lavorate alle dipendenze della ditta GR IU - in quanto in mancanza si supererebbe il limite dei 40 ore settimanali sancito dall'art. 3 D.Lgs 46/2003 - e conseguentemente limitare il risarcimento del danno.
Osserva al riguardo il collegio che non sono stati articolati mezzi istruttori, limitandosi parte appellante a richiamare le risultanze di un estratto contributivo prodotto in primo grado dall' . Nessun parametro relativo all'orario CP_2 effettivamente osservato (in regime di part-time a tempo determinato indicato nel documento ) ed alle retribuzioni percepite nel detto periodo è stato allegato, al CP_2 fine di tener eventualmente in considerazione l'aliunde perceptum.
Senza contare che si tratta di periodo coperto dalla suddetta dichiarazione di prescrizione e quindi non deve proprio tenersene conto per la liquidazione delle spettanze. Parte 6. L' aveva anche eccepito l'incidenza dei giorni di malattia sul calcolo delle mensilità aggiuntive, evidenziando che l'indennità erogata dall' è comprensiva CP_2 dei relativi ratei, ragion per cui la 13^ e 14^ devono essere calcolate sulla retribuzione versata dal datore di lavoro.
La lettura della disciplina contrattuale propugnata dalla società non appare condivisibile.
Gli artt. 20 e 22 prevedono infatti che l'impresa corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore entro il 20 dicembre e negli stessi termini una 14^ entro il 15 luglio. L'art. 23 richiamato dalla difesa si limita a preveder che “Nei casi di assenza per malattia e infortunio o di assenze non retribuite, non compete il relativo trattamento economico giornaliero, salvo quanto disposto dall'art. 51”; quest'ultimo regola il trattamento di malattia ed infortunio, senza alcun riferimento al diritto alla 13^ ed alle modalità di calcolo dei ratei.
In linea generale, del resto, i giorni di malattia non incidono sul calcolo delle suddette mensilità aggiuntive.
7. E' da confermarsi il rigetto dell'eccezione di compensazione di ferie e rol godute asseritamente in eccesso, avendo il Giudice eseguito una corretta lettura dell'ultima busta paga – quella del febbraio 2020, atteso che le ferie residue ivi indicate sono pari a 4,37106 giorni cui si aggiungono 6,87168 ore di OL .
Il segno meno (–) che pure affianca tali dati, in maniera singolare ed anomala segue, anziché precedere, il fattore numerico come accade nell'indicazione dei valori negativi.
Dunque non può ritenersi che si tratti di saldo negativo.
8.Infine il Giudice ha già rilevato che dalle buste paga risulta la detrazione della somma mensile di € 10,56, quale trattenuta sindacale, applicata tutti i mesi. Pertanto ha ritenuto che “Evidentemente la detrazione risulta già applicata né, per tale ragione, va nuovamente applicata alle differenze retributive richieste”.
5 Dalle considerazioni sopra esposte consegue dunque l'accoglimento del gravame per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata – per effetto della già dichiarata prescrizione – devono dichiararsi non sono dovute le somme e i contributi richiesti dal ricorrente antecedenti il dicembre 2018 pari ad
€ 1.178,37, di cui € 497,52 per differenze retributive anno 2017 ed € 680,85 per differenze retributive da gennaio a novembre 2018, nonché differenza ratei 14ª 2019 maturati da luglio a novembre 2018. In assenza di contestazioni contabili avverse, il dato può essere recepito dal collegio e va portato in detrazione dall'importo liquidato dal primo Giudice.
L'appello per il resto va respinto.
Le spese del primo grado restano confermate, stante la modifica parziale e marginale della sentenza, relativa al mero computo di somme conseguente alla dichiarazione di prescrizione già eseguita dal Tribunale. Le spese del presente grado si compensano per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara che – per effetto della già dichiarata prescrizione – non sono dovute le somme richieste dal ricorrente antecedenti il dicembre 2018 pari ad € 1.178,37, da portarsi in detrazione dall'importo liquidato dal primo Giudice, con le relative conseguenze contributive;
conferma per il resto la gravata sentenza;
compensa per intero le spese del grado.
Così deciso in Napoli il 2 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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