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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/07/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Rossana ZAPPASODI PRESIDENTE dott. Francesco RIZZI CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 971/2024, assunta in decisione all'udienza del 15.05.2025, promossa da:
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
(C.F. – pec: ed elettivamente domiciliata in P.IVA_2 Email_1
, via dell'Arsenale n. 21, CP_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. nato a [...] il [...], in proprio e CP_2 C.F._1
quale titolare della omonima ditta (P.IVA con Controparte_3 P.IVA_3
sede legale in , via Gabriele Rossetti n. 32, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine D'Amico CP_1
(C.F. – pec: ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_2
presso lo studio del medesimo in Laureana Cilento (SA) via Villa Simeoni n. 12, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, : Controparte_1
In accoglimento del proposto appello, riformarsi in parte qua l'impugnata sentenza n. 3690/2024 del
Tribunale di Torino, sezione I civile, notificata in data 26 giugno 2024 e, per l'effetto, dichiararsi che – sulle somme portate nel decreto ingiuntivo originariamente opposto – non sono dovute le somme relative alle spese di custodia dei veicoli di cui all'Allegato 2 delle produzioni documentali di primo grado, pari ad € 14.519,73, oltre IVA ed interessi moratori su detto importo.
Spese vinte;
per parte appellata, in proprio e quale titolare della omonima ditta CP_2
Controparte_3
Voglia l'On.le giudicante adito, contrariis rejectis, così provvedere:
- dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto la domanda di parte appellante, per tutte le motivazioni argomentate in assertiva;
- per l'effetto confermare la sentenza n. 3690/2024 per la parte appellata, in quanto la restante parte è già passata in giudicato;
- In subordine, e nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto fondato l'appello della
, dichiarare parzialmente infondato l'appello relativamente ai veicoli tg. Controparte_1
CB772ES e tg. CG888DP, con conseguente riconoscimento della legittimazione passiva in capo alla relativamente ai predetti veicoli. Controparte_1
- vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Salvis Juribus.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. , titolare della DI individuale Due Stelle di ZU CP_2
DO, otteneva dal Tribunale di Torino in data 19.05.2023, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3502/2023, per l'importo di € 232.715,82=, oltre interessi, spese e oneri di legge, nei confronti della , lamentando il mancato pagamento di compensi Controparte_1
relativi al servizio di depositeria per i veicoli sequestrati.
Esponeva in ricorso la ditta ingiungente che, con provvedimento della Prefettura di prot. n. CP_1
135/CV/A del 24.04.2012, la DI Due Stelle di ZU DO era stata autorizzata a svolgere il servizio di depositeria per i veicoli sequestrati e che, per detto servizio, era stato predisposto apposito tariffario;
nonostante rituale costituzione in mora, le somme dovute non erano state corrisposte, con l'insorgere di conseguenti gravi difficoltà economiche a carico della creditrice. 2. Con atto di citazione del 30.08.2023, la , Controparte_1
formulava opposizione al provvedimento, convenendo in giudizio, avanti al Tribunale di
Torino, il sig. in proprio e quale titolare della ditta individuale Due Stelle di ZU CP_2
DO, chiedendo revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto.
In via preliminare, la eccepiva il difetto parziale della propria legittimazione passiva, in CP_1
relazione alle spese di custodia dei veicoli, i cui sequestri erano stati operati dai Vigili Urbani
(identificati nell'allegato 2) ritenendo essere debitrici delle somme relative le singole
Amministrazioni comunali, che avevano disposto i provvedimenti.
In via gradata, la eccepiva che la domanda ingiuntiva doveva ritenersi ulteriormente CP_1
infondata, avendo provveduto alla parziale liquidazione delle fatture emesse per il servizio di custodia;
depositava, all'uopo, l'elenco dei pagamenti effettuati nel corso degli anni dal 2019 al 2022
(all. 1).
L'Amministrazione opponente evidenziava, quindi, che nel decreto ingiuntivo era stata richiesta la liquidazione di fatture che la aveva già saldato (all. 3) in ordine alle quali depositava gli CP_1
estratti degli ordinativi di pagamento (all. 4).
Inoltre, l'opponente rilevava che nel decreto ingiuntivo erano stati inseriti veicoli per i quali le relative spese di custodia non potevano essere corrisposte, perché mancanti della documentazione necessaria per la liquidazione.
Infine, l'opponente lamentava di non aver potuto procedere al rimborso della restante parte dei veicoli, oggetto del decreto ingiuntivo, in quanto la ditta non aveva emesso, in relazione CP_3
ad essi, alcuna fattura.
3. Nel giudizio di primo grado, radicato al n. R.G. 15248/2023, si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.04.2023, , titolare dell'Impresa CP_2
individuale Due Stelle di ZU DO.
In ordine all'eccezione di parziale difetto di legittimazione passiva, la DI opposta contestava le argomentazioni avversarie, affermando che la doveva ritenersi il soggetto Controparte_1
passivo tenuto al pagamento delle spese di custodia.
Riconosceva, per converso, di aver già ricevuto la somma di € 8.244,09=, richiesta nel ricorso monitorio per errore, sostenendo, per il rimanente, di aver allegato prova sufficiente del credito.
4. Con sentenza n. 3690/2024 del 25.06.2024, il Tribunale di Torino si pronunciava, revocando il decreto ingiuntivo opposto, avendo la parte convenuta riconosciuto di aver riscosso la somma di € 8.244,09=, non più dovuta, condannando la al pagamento, in Controparte_1 favore di , titolare dell'Impresa Individuale Due Stelle di ZU DO, della CP_2
minor somma di € 224.471,73=, oltre interessi moratori e spese legali liquidate come da provvedimento.
Il Giudice di prime cure motivava la decisione, argomentando che dalla documentazione in atti, doveva ritenersi provata la domanda creditoria della DI Individuale ZU DO.
In ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva, riguardante le spese di custodia dei veicoli indicati nel ricorso ai numeri 230, 9, 8, 6, 5, 3, 4, 27, 55, 122, 134, 169, 150, 120, 172, 121, 148, 191,
198, 208 (all. 2) per un importo totale di € 14.519,73=, il Tribunale riteneva l'eccezione infondata, richiamando il quadro normativo, dal quale emergeva che il "debitore" delle spese di custodia dei veicoli sequestrati, era l'autore dell'illecito amministrativo (nella specie, della violazione al Codice della Strada) o l'eventuale obbligato in solido, o il soggetto in favore del quale veniva disposta la restituzione della cosa sottoposta a sequestro e che “l'anticipazione" di dette spese prefigurava un rapporto di natura civilistica - sia pure conseguente alla commissione di un illecito amministrativo - tra la Pubblica Amministrazione che aveva anticipato le spese medesime, titolare del diritto al rimborso (recupero) e il soggetto debitore, obbligato al rimborso.
Secondo il Tribunale, era stato provato che per ogni veicolo indicato in ricorso era intervenuto un provvedimento di confisca o l'autorizzazione alla rottamazione, pertanto, essendo venute meno le esigenze di custodia relative al sequestro, la DI Due Stelle di ZU DO aveva richiesto correttamente alla (e non già ai Comuni di appartenenza dei comandi di Polizia Locale che CP_1
avevano elevato le sanzioni e disposto il sequestro) il pagamento del compenso dovuto.
In ordine alle fatture nn. 43, 21, 19, 12, 18, 23, 20, 67, 69, 217, per le quali la aveva Controparte_1
dimostrato di aver corrisposto i relativi importi, il Tribunale riteneva fondata la doglianza limitatamente alla somma di € 8.244,09= e, pertanto, provvedeva alla revoca del decreto ingiuntivo.
Respingeva, invece, le restanti argomentazioni sollevate dall'opponente, con conseguente rideterminazione dell'importo di condanna.
5. La proponeva appello, avanti a questa Controparte_1
Corte, con atto di citazione notificato in data 24.07.2024, chiedendo la riforma parziale della sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva disatteso l'eccezione del difetto di legittimazione passiva.
L'appellante lamentava l'erroneità della sentenza, laddove il Giudice di prime cure, in relazione alle spese di custodia per i veicoli i cui sequestri erano stati disposti dai Vigili Urbani, non aveva individuato il debitore tenuto al pagamento nelle singole Amministrazioni Comunali cui appartenevano, rispettivamente, i Vigili Urbani che, a suo tempo, avevano eseguito i sequestri.
A sostegno del motivo di gravame, l'appellante richiamava il quadro normativo di riferimento (già riportato nel giudizio di primo grado) costituito dalla Legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale)
e dal D.P.R. n. 571/1982 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) che definivano la disciplina generale ed unitaria del sequestro nell'ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo.
Ne conseguiva, secondo l'appellante, che le conclusioni cui era addivenuto il Tribunale dovevano ritenersi errate sotto il profilo interpretativo delle norme richiamate, in quanto, ai fini della individuazione dell'Ente deputato alla liquidazione delle spese, occorreva distinguere due ipotesi tra loro differenti:
- quando il veicolo veniva consegnato alla depositeria sin dal momento del sequestro, su disposizione della Polizia Municipale. In tale circostanza le spese di custodia erano imputabili in via esclusiva al di appartenenza dell'organo accertatore, alla luce della surricordata CP_4
normativa;
- quando il veicolo al momento del sequestro veniva depositato inizialmente presso il domicilio del proprietario/trasgressore. In tale circostanza il veicolo veniva trasferito presso la depositeria su disposizione della , a seguito della confisca dello stesso. Le spese di custodia, in questo CP_1
caso, gravavano sulla , conformemente a quanto stabilito dalla Cassazione nel 2022. CP_1
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure appariva aver interpretato in modo erroneo il termine
“anticipazione”, mentre il termine di “anticipo delle spese” si riferiva alla possibilità dell'Ente di rivalersi, come prescriveva la legge, sul trasgressore e sui soggetti obbligati in solido.
Pertanto, concludeva l'appellante, per i veicoli inseriti nella tabella allegata di cui all'Allegato 2, depositato con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, le spese di custodia non erano dovute dalla , bensì dai Comuni di riferimento. Controparte_1
6. Nel giudizio di appello si costituiva , in proprio e quale titolare della ditta Due CP_2
Stelle di ZU DO, contestando il motivo di appello proposto dalla , Controparte_1
che ribadiva essere il soggetto legittimato passivo.
In via subordinata, nell'eventualità che il motivo di gravame si fosse rilevato fondato, la DI appellata deduceva che la censura non avrebbe riguardato i crediti relativi al veicolo tg. CB772ES, indicato nel ricorso per ingiunzione alla pagina 25 e al n. 134, nonché il veicolo tg. CG888DP, indicato alla pagina 30 al n. 169, in quanto, per entrambi tali mezzi, il sequestro era stato operato non dalla
Polizia Municipale, bensì dalla Polizia di Stato, come da documentazione che l'appellato indicava
“già agli atti” e che allegava alla costituzione in appello.
7. In data 06.02.2025 si teneva l'udienza di prima comparizione ex art. 127 ter c.p.c. ove il
Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, la costituzione della DI appellata, viste le note depositate dalle parti, disponeva la rimessione della causa in decisione per l'udienza del 15.05.2025, con assegnazione dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
8. La Corte, letta la sentenza impugnata, esaminati gli atti delle parti e i documenti allegati, osserva quanto segue.
Occorre premettere che il motivo di gravame investe esclusivamente il punto motivazionale con il quale il Giudice di prime cure rigettava l'eccezione del difetto della legittimazione passiva sollevata dall'opponente (ora appellante) per i veicoli il cui provvedimento di sequestro era stato disposto da
Vigili Urbani e non direttamente da Organi riferibili alla (all. 2 . elenco dei veicoli con spese CP_1
di custodia a carico dei Comuni) per i quali la somma oggetto di contestazione risulta essere pari a
€ 14.519,73.=, essendo la restante parte del credito non più controversa, non essendo oggetto di impugnazione.
L'allegato n. 2 (elenco dei veicoli con spese di custodia a carico dei Comuni) sopra richiamato veniva prodotto dall'odierna appellante già con l'atto di citazione in opposizione introduttivo del primo grado di giudizio;
rispetto ai veicoli individuati nell'elenco l'appellata avrebbe dovuto prendere posizione ai fini dell'individuazione corretta delle Autorità emittenti già nell'ambito delle difese del primo grado.
Ciò nonostante la DI Due Stelle di ZU DO nel primo grado di giudizio replicava all'eccezione di carenza di legittimazione passivo solo sul profilo giuridico della questione, senza rilevare che due di tali verbali erano stati invece emessi dalla Polizia di Stato.
Inoltre nell'ambito del giudizio di primo grado venivano depositati dall'opposta ora appellante il ricorso per ingiunzione e il decreto, ma non la documentazione attinente la fase monitoria, che nel ricorso era stata descritta in modo generico, senza numerazione con la seguente dizione: per ciascun veicolo è stato inserito prima il verbale di sequestro, poi il documento attestante la cessazione del deposito e, infine, il calcolo degli interessi moratori.
Nell'ambito del giudizio di primo grado la ditta opposta non ha supplito a tali carenze depositando le produzioni documentali della fase monitoria (tra le quali comparivano gli atti di fermo e affidamento in custodia di ciascuno dei veicoli elencati), né ha svolto contestazioni specifiche in relazione ad alcuni di essi;
la contestazione relativa ai veicoli tg. CB772ES e tg. CG888DP è stata infatti introdotta solo nella presente fase di appello, con la comparsa di costituzione e risposta, dove la DI Due
Stelle di ZU DO ha eccepito, per la prima volta, che i rispettivi verbali di fermo amministrativo e di affidamento in custodia risultavano essere stati redatti dalla Questura di , anziché dai CP_1
Vigili Urbani come sostenuto dall'opponente – odierno appellante.
Ha poi prodotto quali allegati alla comparsa di costituzione, contrassegnandoli con i nn. 134 e 169 i verbali di fermo amministrativo e di autorizzazione alla demolizione relativi ai veicoli TG CB772ES e
TG CG888DP contenenti le indicazioni dell'autorità che aveva disposto l'affidamento in custodia, da cui evidenziare il riscontro a tali allegazioni, documenti che non vi è modo di verificare se appartenessero alle produzioni effettuate in fase monitoria.
Ne consegue che le nuove allegazioni e le produzioni documentali effettuate in appello dalla ditta appellata sono inammissibili ex art. 345 c.p.c.
L'assenza totale della documentazione riferita alla fase monitoria non consente alla Corte neppure di valutare il profilo della rilevanza della cessazione della custodia ai fini dell'imputazione alla sola di tali oneri. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di gravame dedotto dall'Amministrazione appellante si appalesa, quindi, fondato per i motivi che si vanno ad esporre, richiamando sul punto quanto esposto nella recente sentenza n. 11519/2023 della S.C. che ha riconosciuto valenza di
“specifica disciplina normativa derogativa di quella ordinaria”, idonea ad attribuire al Pubblico
Ufficiale procedente “il potere di affidare a terzi la custodia del mezzo sequestrato, facendo derivare da tale affidamento, documentato dal relativo verbale, la nascita di un rapporto obbligatorio di natura civilistica idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti per l'amministrazione di appartenenza dello stesso pubblico ufficiale”.
Tale ricostruzione discende in via diretta dalla normativa richiamata dall'appellante.
L'affidamento in custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo è disciplinato dagli artt. 8, commi 1 e 3, 11, comma 1, e 12, comma 1, D.P.R. n. 571 del 1982 (recante «norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale») nonché dall'art. 394, commi 1-4, D.P.R. n. 495 del 1992
(«Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada») i quali stabiliscono:
(art. 8, comma 1, D.P.R. n. 571 del 1982): “Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art.
7”;
(art. 8, comma 3, D.P.R. cit.): “Nel processo verbale di consegna al custode, deve essere fatta descrizione del veicolo o del natante sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia. La compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento di cui al primo comma del precedente art. 5”;
(art. 11, comma 1, D.P.R. cit.): “Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro”;
(art. 12, comma 1, D.P.R. cit.): “Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero del primo comma dell'art. 8, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate”;
(art. 394 D.P.R. n. 495 del 1992): “
1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'art. 213, comma
2, del codice, il veicolo è condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta i commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente. Se è presente il conducente, il veicolo è condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell'organo procedente, ovvero può essere condotto dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo procedente. In tutti gli altri casi questo provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi che ritiene più idonei, in modo da non apportare danno al veicolo stesso;
le spese relative rientrano tra quelle attinenti all'esecuzione del sequestro.
2. La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate è disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione. Il preposto all'ufficio o comando nomina un custode tra i componenti dell'ufficio o comando che dia garanzie di idoneità all'assolvimento degli obblighi di custodia.
3. Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose sequestrate viene redatto verbale sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando
e dal custode;
copia del verbale è consegnata all'interessato.
4. Se non è possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma 2, il preposto all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal
Prefetto competente. Il soggetto predetto è nominato custode;
tale nomina e il luogo in cui la cosa è custodita sono indicati nel verbale di affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode. Copia del verbale è consegnata all'interessato”.
La prospettazione normativa che precede giustifica la critica alla motivazione della sentenza formulata dall'appellante, mentre, come già esposto, non può trovare accoglimento, in quanto tardiva, la contestazione dei verbali relativi ai veicoli tg. CB772ES e tg. CG888DP, formulata dall'appellata solo nell'ambito del giudizio di impugnazione.
Il motivo di appello proposto dalla deve essere accolto, con conseguente riforma della CP_1
sentenza di primo grado in punto di quantificazione del credito e preso atto che in prime cure era già stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo, sia pure per diverso motivo (così che sul punto la sentenza merita conferma).
L'accoglimento del gravame comporta anche la modifica della disciplina delle spese.
Costituisce, infatti, orientamento consolidato della S.C. il principio secondo il quale:
“Il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata a un nuovo regolamento delle spese, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera ai fini della liquidazione delle spese in base a un criterio unitario e globale (…)” sul punto: Cass. civ. Sez. II, ord. n. 5890/2022; SS.UU. 31.10.2022, n.
32061/2022; Cass. civ. Sez. III, ord. n. 13145/2025.
In applicazione dei principi suesposti e considerato che la formulazione del gravame ha comportato la mera riduzione di € 14.519,73 rispetto al ben più corposo importo di condanna stabilito nel primo grado di giudizio (€ 224.471,73) la Corte, nella valutazione complessiva della controversia, prende atto della del tutto prevalente soccombenza della Controparte_1
, ponendo a suo carico le spese dei due gradi di giudizio e, confermando i criteri individuati
[...]
nella sentenza di primo grado, per la quantificazione dei compensi delle singole fasi, ritiene equo compensare le spese di entrambi i gradi nella percentuale di 1/10, ponendo a carico dell'appellante la quota residua, come di seguito indicata.
Lo scaglione di valore si appalesa diverso nei due gradi di giudizio, in ragione della diversità del quantum oggetto di controversia. Il prospetto riassuntivo illustra i criteri adottati per la liquidazione:
Primo grado
Valore della causa compreso tra euro 52.001,00.= ed euro 260.000,00.=:
fase monitoria 2.242,00
fase di studio della controversia 2.552,00
fase introduttiva del giudizio 1.628,00
fase di trattazione ------------
fase decisionale 2.127,00
TOTALE 8.549,00
a detrarre 1/10 -854,90
RESTANO 7.694,10 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
Valore della causa compreso tra euro 5.201,00.= ed euro 26.000,00.=: fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00 fase decisionale 956,00
TOTALE 3.011,00
a detrarre 1/10 - 301,10
RESTANO 2.709,90 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
nulla si dispone in punto di restituzione, in assenza di specifica domanda;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, ogni diversa istanza, eccezione e domanda respinta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Controparte_1
avverso la sentenza n. 3690/2024 del Tribunale di Torino, pubblicata il
[...]
25.06.2024:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara tenuto e condanna la
[...]
al pagamento a favore della DI individuale Due Stelle di ZU Controparte_1
DO dell'importo di € 209.952,00=, oltre interessi dal 02.05.2023 al saldo ex art. 1284, 4° comma c.c.; - condanna la al pagamento, a favore della Controparte_1
DI individuale Due Stelle di ZU DO, delle spese legali del primo grado di giudizio, nella percentuale di 9/10, pari a € 7.694,10=, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- conferma nel resto l'appellata sentenza;
- condanna la al pagamento, a favore della Controparte_1
DI individuale Due Stelle di ZU DO, delle spese legali del presente grado di giudizio, nella percentuale di 9/10, pari a € 2.709,90=, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dispone la distrazione delle spese per entrambi i gradi, a favore dell'avv. Carmine d'Amico, difensore della ditta Due Stelle di ZU DO, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio tenuta il 03.07.2025.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Rossana ZAPPASODI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Rossana ZAPPASODI PRESIDENTE dott. Francesco RIZZI CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 971/2024, assunta in decisione all'udienza del 15.05.2025, promossa da:
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
(C.F. – pec: ed elettivamente domiciliata in P.IVA_2 Email_1
, via dell'Arsenale n. 21, CP_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. nato a [...] il [...], in proprio e CP_2 C.F._1
quale titolare della omonima ditta (P.IVA con Controparte_3 P.IVA_3
sede legale in , via Gabriele Rossetti n. 32, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine D'Amico CP_1
(C.F. – pec: ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_2
presso lo studio del medesimo in Laureana Cilento (SA) via Villa Simeoni n. 12, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, : Controparte_1
In accoglimento del proposto appello, riformarsi in parte qua l'impugnata sentenza n. 3690/2024 del
Tribunale di Torino, sezione I civile, notificata in data 26 giugno 2024 e, per l'effetto, dichiararsi che – sulle somme portate nel decreto ingiuntivo originariamente opposto – non sono dovute le somme relative alle spese di custodia dei veicoli di cui all'Allegato 2 delle produzioni documentali di primo grado, pari ad € 14.519,73, oltre IVA ed interessi moratori su detto importo.
Spese vinte;
per parte appellata, in proprio e quale titolare della omonima ditta CP_2
Controparte_3
Voglia l'On.le giudicante adito, contrariis rejectis, così provvedere:
- dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto la domanda di parte appellante, per tutte le motivazioni argomentate in assertiva;
- per l'effetto confermare la sentenza n. 3690/2024 per la parte appellata, in quanto la restante parte è già passata in giudicato;
- In subordine, e nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto fondato l'appello della
, dichiarare parzialmente infondato l'appello relativamente ai veicoli tg. Controparte_1
CB772ES e tg. CG888DP, con conseguente riconoscimento della legittimazione passiva in capo alla relativamente ai predetti veicoli. Controparte_1
- vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Salvis Juribus.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. , titolare della DI individuale Due Stelle di ZU CP_2
DO, otteneva dal Tribunale di Torino in data 19.05.2023, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3502/2023, per l'importo di € 232.715,82=, oltre interessi, spese e oneri di legge, nei confronti della , lamentando il mancato pagamento di compensi Controparte_1
relativi al servizio di depositeria per i veicoli sequestrati.
Esponeva in ricorso la ditta ingiungente che, con provvedimento della Prefettura di prot. n. CP_1
135/CV/A del 24.04.2012, la DI Due Stelle di ZU DO era stata autorizzata a svolgere il servizio di depositeria per i veicoli sequestrati e che, per detto servizio, era stato predisposto apposito tariffario;
nonostante rituale costituzione in mora, le somme dovute non erano state corrisposte, con l'insorgere di conseguenti gravi difficoltà economiche a carico della creditrice. 2. Con atto di citazione del 30.08.2023, la , Controparte_1
formulava opposizione al provvedimento, convenendo in giudizio, avanti al Tribunale di
Torino, il sig. in proprio e quale titolare della ditta individuale Due Stelle di ZU CP_2
DO, chiedendo revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto.
In via preliminare, la eccepiva il difetto parziale della propria legittimazione passiva, in CP_1
relazione alle spese di custodia dei veicoli, i cui sequestri erano stati operati dai Vigili Urbani
(identificati nell'allegato 2) ritenendo essere debitrici delle somme relative le singole
Amministrazioni comunali, che avevano disposto i provvedimenti.
In via gradata, la eccepiva che la domanda ingiuntiva doveva ritenersi ulteriormente CP_1
infondata, avendo provveduto alla parziale liquidazione delle fatture emesse per il servizio di custodia;
depositava, all'uopo, l'elenco dei pagamenti effettuati nel corso degli anni dal 2019 al 2022
(all. 1).
L'Amministrazione opponente evidenziava, quindi, che nel decreto ingiuntivo era stata richiesta la liquidazione di fatture che la aveva già saldato (all. 3) in ordine alle quali depositava gli CP_1
estratti degli ordinativi di pagamento (all. 4).
Inoltre, l'opponente rilevava che nel decreto ingiuntivo erano stati inseriti veicoli per i quali le relative spese di custodia non potevano essere corrisposte, perché mancanti della documentazione necessaria per la liquidazione.
Infine, l'opponente lamentava di non aver potuto procedere al rimborso della restante parte dei veicoli, oggetto del decreto ingiuntivo, in quanto la ditta non aveva emesso, in relazione CP_3
ad essi, alcuna fattura.
3. Nel giudizio di primo grado, radicato al n. R.G. 15248/2023, si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.04.2023, , titolare dell'Impresa CP_2
individuale Due Stelle di ZU DO.
In ordine all'eccezione di parziale difetto di legittimazione passiva, la DI opposta contestava le argomentazioni avversarie, affermando che la doveva ritenersi il soggetto Controparte_1
passivo tenuto al pagamento delle spese di custodia.
Riconosceva, per converso, di aver già ricevuto la somma di € 8.244,09=, richiesta nel ricorso monitorio per errore, sostenendo, per il rimanente, di aver allegato prova sufficiente del credito.
4. Con sentenza n. 3690/2024 del 25.06.2024, il Tribunale di Torino si pronunciava, revocando il decreto ingiuntivo opposto, avendo la parte convenuta riconosciuto di aver riscosso la somma di € 8.244,09=, non più dovuta, condannando la al pagamento, in Controparte_1 favore di , titolare dell'Impresa Individuale Due Stelle di ZU DO, della CP_2
minor somma di € 224.471,73=, oltre interessi moratori e spese legali liquidate come da provvedimento.
Il Giudice di prime cure motivava la decisione, argomentando che dalla documentazione in atti, doveva ritenersi provata la domanda creditoria della DI Individuale ZU DO.
In ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva, riguardante le spese di custodia dei veicoli indicati nel ricorso ai numeri 230, 9, 8, 6, 5, 3, 4, 27, 55, 122, 134, 169, 150, 120, 172, 121, 148, 191,
198, 208 (all. 2) per un importo totale di € 14.519,73=, il Tribunale riteneva l'eccezione infondata, richiamando il quadro normativo, dal quale emergeva che il "debitore" delle spese di custodia dei veicoli sequestrati, era l'autore dell'illecito amministrativo (nella specie, della violazione al Codice della Strada) o l'eventuale obbligato in solido, o il soggetto in favore del quale veniva disposta la restituzione della cosa sottoposta a sequestro e che “l'anticipazione" di dette spese prefigurava un rapporto di natura civilistica - sia pure conseguente alla commissione di un illecito amministrativo - tra la Pubblica Amministrazione che aveva anticipato le spese medesime, titolare del diritto al rimborso (recupero) e il soggetto debitore, obbligato al rimborso.
Secondo il Tribunale, era stato provato che per ogni veicolo indicato in ricorso era intervenuto un provvedimento di confisca o l'autorizzazione alla rottamazione, pertanto, essendo venute meno le esigenze di custodia relative al sequestro, la DI Due Stelle di ZU DO aveva richiesto correttamente alla (e non già ai Comuni di appartenenza dei comandi di Polizia Locale che CP_1
avevano elevato le sanzioni e disposto il sequestro) il pagamento del compenso dovuto.
In ordine alle fatture nn. 43, 21, 19, 12, 18, 23, 20, 67, 69, 217, per le quali la aveva Controparte_1
dimostrato di aver corrisposto i relativi importi, il Tribunale riteneva fondata la doglianza limitatamente alla somma di € 8.244,09= e, pertanto, provvedeva alla revoca del decreto ingiuntivo.
Respingeva, invece, le restanti argomentazioni sollevate dall'opponente, con conseguente rideterminazione dell'importo di condanna.
5. La proponeva appello, avanti a questa Controparte_1
Corte, con atto di citazione notificato in data 24.07.2024, chiedendo la riforma parziale della sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva disatteso l'eccezione del difetto di legittimazione passiva.
L'appellante lamentava l'erroneità della sentenza, laddove il Giudice di prime cure, in relazione alle spese di custodia per i veicoli i cui sequestri erano stati disposti dai Vigili Urbani, non aveva individuato il debitore tenuto al pagamento nelle singole Amministrazioni Comunali cui appartenevano, rispettivamente, i Vigili Urbani che, a suo tempo, avevano eseguito i sequestri.
A sostegno del motivo di gravame, l'appellante richiamava il quadro normativo di riferimento (già riportato nel giudizio di primo grado) costituito dalla Legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale)
e dal D.P.R. n. 571/1982 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) che definivano la disciplina generale ed unitaria del sequestro nell'ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo.
Ne conseguiva, secondo l'appellante, che le conclusioni cui era addivenuto il Tribunale dovevano ritenersi errate sotto il profilo interpretativo delle norme richiamate, in quanto, ai fini della individuazione dell'Ente deputato alla liquidazione delle spese, occorreva distinguere due ipotesi tra loro differenti:
- quando il veicolo veniva consegnato alla depositeria sin dal momento del sequestro, su disposizione della Polizia Municipale. In tale circostanza le spese di custodia erano imputabili in via esclusiva al di appartenenza dell'organo accertatore, alla luce della surricordata CP_4
normativa;
- quando il veicolo al momento del sequestro veniva depositato inizialmente presso il domicilio del proprietario/trasgressore. In tale circostanza il veicolo veniva trasferito presso la depositeria su disposizione della , a seguito della confisca dello stesso. Le spese di custodia, in questo CP_1
caso, gravavano sulla , conformemente a quanto stabilito dalla Cassazione nel 2022. CP_1
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure appariva aver interpretato in modo erroneo il termine
“anticipazione”, mentre il termine di “anticipo delle spese” si riferiva alla possibilità dell'Ente di rivalersi, come prescriveva la legge, sul trasgressore e sui soggetti obbligati in solido.
Pertanto, concludeva l'appellante, per i veicoli inseriti nella tabella allegata di cui all'Allegato 2, depositato con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, le spese di custodia non erano dovute dalla , bensì dai Comuni di riferimento. Controparte_1
6. Nel giudizio di appello si costituiva , in proprio e quale titolare della ditta Due CP_2
Stelle di ZU DO, contestando il motivo di appello proposto dalla , Controparte_1
che ribadiva essere il soggetto legittimato passivo.
In via subordinata, nell'eventualità che il motivo di gravame si fosse rilevato fondato, la DI appellata deduceva che la censura non avrebbe riguardato i crediti relativi al veicolo tg. CB772ES, indicato nel ricorso per ingiunzione alla pagina 25 e al n. 134, nonché il veicolo tg. CG888DP, indicato alla pagina 30 al n. 169, in quanto, per entrambi tali mezzi, il sequestro era stato operato non dalla
Polizia Municipale, bensì dalla Polizia di Stato, come da documentazione che l'appellato indicava
“già agli atti” e che allegava alla costituzione in appello.
7. In data 06.02.2025 si teneva l'udienza di prima comparizione ex art. 127 ter c.p.c. ove il
Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, la costituzione della DI appellata, viste le note depositate dalle parti, disponeva la rimessione della causa in decisione per l'udienza del 15.05.2025, con assegnazione dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
8. La Corte, letta la sentenza impugnata, esaminati gli atti delle parti e i documenti allegati, osserva quanto segue.
Occorre premettere che il motivo di gravame investe esclusivamente il punto motivazionale con il quale il Giudice di prime cure rigettava l'eccezione del difetto della legittimazione passiva sollevata dall'opponente (ora appellante) per i veicoli il cui provvedimento di sequestro era stato disposto da
Vigili Urbani e non direttamente da Organi riferibili alla (all. 2 . elenco dei veicoli con spese CP_1
di custodia a carico dei Comuni) per i quali la somma oggetto di contestazione risulta essere pari a
€ 14.519,73.=, essendo la restante parte del credito non più controversa, non essendo oggetto di impugnazione.
L'allegato n. 2 (elenco dei veicoli con spese di custodia a carico dei Comuni) sopra richiamato veniva prodotto dall'odierna appellante già con l'atto di citazione in opposizione introduttivo del primo grado di giudizio;
rispetto ai veicoli individuati nell'elenco l'appellata avrebbe dovuto prendere posizione ai fini dell'individuazione corretta delle Autorità emittenti già nell'ambito delle difese del primo grado.
Ciò nonostante la DI Due Stelle di ZU DO nel primo grado di giudizio replicava all'eccezione di carenza di legittimazione passivo solo sul profilo giuridico della questione, senza rilevare che due di tali verbali erano stati invece emessi dalla Polizia di Stato.
Inoltre nell'ambito del giudizio di primo grado venivano depositati dall'opposta ora appellante il ricorso per ingiunzione e il decreto, ma non la documentazione attinente la fase monitoria, che nel ricorso era stata descritta in modo generico, senza numerazione con la seguente dizione: per ciascun veicolo è stato inserito prima il verbale di sequestro, poi il documento attestante la cessazione del deposito e, infine, il calcolo degli interessi moratori.
Nell'ambito del giudizio di primo grado la ditta opposta non ha supplito a tali carenze depositando le produzioni documentali della fase monitoria (tra le quali comparivano gli atti di fermo e affidamento in custodia di ciascuno dei veicoli elencati), né ha svolto contestazioni specifiche in relazione ad alcuni di essi;
la contestazione relativa ai veicoli tg. CB772ES e tg. CG888DP è stata infatti introdotta solo nella presente fase di appello, con la comparsa di costituzione e risposta, dove la DI Due
Stelle di ZU DO ha eccepito, per la prima volta, che i rispettivi verbali di fermo amministrativo e di affidamento in custodia risultavano essere stati redatti dalla Questura di , anziché dai CP_1
Vigili Urbani come sostenuto dall'opponente – odierno appellante.
Ha poi prodotto quali allegati alla comparsa di costituzione, contrassegnandoli con i nn. 134 e 169 i verbali di fermo amministrativo e di autorizzazione alla demolizione relativi ai veicoli TG CB772ES e
TG CG888DP contenenti le indicazioni dell'autorità che aveva disposto l'affidamento in custodia, da cui evidenziare il riscontro a tali allegazioni, documenti che non vi è modo di verificare se appartenessero alle produzioni effettuate in fase monitoria.
Ne consegue che le nuove allegazioni e le produzioni documentali effettuate in appello dalla ditta appellata sono inammissibili ex art. 345 c.p.c.
L'assenza totale della documentazione riferita alla fase monitoria non consente alla Corte neppure di valutare il profilo della rilevanza della cessazione della custodia ai fini dell'imputazione alla sola di tali oneri. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di gravame dedotto dall'Amministrazione appellante si appalesa, quindi, fondato per i motivi che si vanno ad esporre, richiamando sul punto quanto esposto nella recente sentenza n. 11519/2023 della S.C. che ha riconosciuto valenza di
“specifica disciplina normativa derogativa di quella ordinaria”, idonea ad attribuire al Pubblico
Ufficiale procedente “il potere di affidare a terzi la custodia del mezzo sequestrato, facendo derivare da tale affidamento, documentato dal relativo verbale, la nascita di un rapporto obbligatorio di natura civilistica idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti per l'amministrazione di appartenenza dello stesso pubblico ufficiale”.
Tale ricostruzione discende in via diretta dalla normativa richiamata dall'appellante.
L'affidamento in custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo è disciplinato dagli artt. 8, commi 1 e 3, 11, comma 1, e 12, comma 1, D.P.R. n. 571 del 1982 (recante «norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale») nonché dall'art. 394, commi 1-4, D.P.R. n. 495 del 1992
(«Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada») i quali stabiliscono:
(art. 8, comma 1, D.P.R. n. 571 del 1982): “Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art.
7”;
(art. 8, comma 3, D.P.R. cit.): “Nel processo verbale di consegna al custode, deve essere fatta descrizione del veicolo o del natante sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia. La compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento di cui al primo comma del precedente art. 5”;
(art. 11, comma 1, D.P.R. cit.): “Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro”;
(art. 12, comma 1, D.P.R. cit.): “Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero del primo comma dell'art. 8, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate”;
(art. 394 D.P.R. n. 495 del 1992): “
1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'art. 213, comma
2, del codice, il veicolo è condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta i commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente. Se è presente il conducente, il veicolo è condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell'organo procedente, ovvero può essere condotto dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo procedente. In tutti gli altri casi questo provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi che ritiene più idonei, in modo da non apportare danno al veicolo stesso;
le spese relative rientrano tra quelle attinenti all'esecuzione del sequestro.
2. La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate è disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione. Il preposto all'ufficio o comando nomina un custode tra i componenti dell'ufficio o comando che dia garanzie di idoneità all'assolvimento degli obblighi di custodia.
3. Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose sequestrate viene redatto verbale sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando
e dal custode;
copia del verbale è consegnata all'interessato.
4. Se non è possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma 2, il preposto all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal
Prefetto competente. Il soggetto predetto è nominato custode;
tale nomina e il luogo in cui la cosa è custodita sono indicati nel verbale di affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode. Copia del verbale è consegnata all'interessato”.
La prospettazione normativa che precede giustifica la critica alla motivazione della sentenza formulata dall'appellante, mentre, come già esposto, non può trovare accoglimento, in quanto tardiva, la contestazione dei verbali relativi ai veicoli tg. CB772ES e tg. CG888DP, formulata dall'appellata solo nell'ambito del giudizio di impugnazione.
Il motivo di appello proposto dalla deve essere accolto, con conseguente riforma della CP_1
sentenza di primo grado in punto di quantificazione del credito e preso atto che in prime cure era già stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo, sia pure per diverso motivo (così che sul punto la sentenza merita conferma).
L'accoglimento del gravame comporta anche la modifica della disciplina delle spese.
Costituisce, infatti, orientamento consolidato della S.C. il principio secondo il quale:
“Il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata a un nuovo regolamento delle spese, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera ai fini della liquidazione delle spese in base a un criterio unitario e globale (…)” sul punto: Cass. civ. Sez. II, ord. n. 5890/2022; SS.UU. 31.10.2022, n.
32061/2022; Cass. civ. Sez. III, ord. n. 13145/2025.
In applicazione dei principi suesposti e considerato che la formulazione del gravame ha comportato la mera riduzione di € 14.519,73 rispetto al ben più corposo importo di condanna stabilito nel primo grado di giudizio (€ 224.471,73) la Corte, nella valutazione complessiva della controversia, prende atto della del tutto prevalente soccombenza della Controparte_1
, ponendo a suo carico le spese dei due gradi di giudizio e, confermando i criteri individuati
[...]
nella sentenza di primo grado, per la quantificazione dei compensi delle singole fasi, ritiene equo compensare le spese di entrambi i gradi nella percentuale di 1/10, ponendo a carico dell'appellante la quota residua, come di seguito indicata.
Lo scaglione di valore si appalesa diverso nei due gradi di giudizio, in ragione della diversità del quantum oggetto di controversia. Il prospetto riassuntivo illustra i criteri adottati per la liquidazione:
Primo grado
Valore della causa compreso tra euro 52.001,00.= ed euro 260.000,00.=:
fase monitoria 2.242,00
fase di studio della controversia 2.552,00
fase introduttiva del giudizio 1.628,00
fase di trattazione ------------
fase decisionale 2.127,00
TOTALE 8.549,00
a detrarre 1/10 -854,90
RESTANO 7.694,10 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
Valore della causa compreso tra euro 5.201,00.= ed euro 26.000,00.=: fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00 fase decisionale 956,00
TOTALE 3.011,00
a detrarre 1/10 - 301,10
RESTANO 2.709,90 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
nulla si dispone in punto di restituzione, in assenza di specifica domanda;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, ogni diversa istanza, eccezione e domanda respinta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Controparte_1
avverso la sentenza n. 3690/2024 del Tribunale di Torino, pubblicata il
[...]
25.06.2024:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara tenuto e condanna la
[...]
al pagamento a favore della DI individuale Due Stelle di ZU Controparte_1
DO dell'importo di € 209.952,00=, oltre interessi dal 02.05.2023 al saldo ex art. 1284, 4° comma c.c.; - condanna la al pagamento, a favore della Controparte_1
DI individuale Due Stelle di ZU DO, delle spese legali del primo grado di giudizio, nella percentuale di 9/10, pari a € 7.694,10=, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- conferma nel resto l'appellata sentenza;
- condanna la al pagamento, a favore della Controparte_1
DI individuale Due Stelle di ZU DO, delle spese legali del presente grado di giudizio, nella percentuale di 9/10, pari a € 2.709,90=, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dispone la distrazione delle spese per entrambi i gradi, a favore dell'avv. Carmine d'Amico, difensore della ditta Due Stelle di ZU DO, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio tenuta il 03.07.2025.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Rossana ZAPPASODI