Articolo 12 della Legge 18 dicembre 1973, n. 854
Articolo 11Articolo 13
Versione
17 gennaio 1974
Art. 12.
Le modalita' di pagamento delle pensioni, assegni ed altre indennita', di cui ai precedenti articoli, si applicano con l'erogazione della terza rata bimestrale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1974