Versione
17 gennaio 1974
17 gennaio 1974
Art. 12.
Le modalita' di pagamento delle pensioni, assegni ed altre indennita', di cui ai precedenti articoli, si applicano con l'erogazione della terza rata bimestrale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le modalita' di pagamento delle pensioni, assegni ed altre indennita', di cui ai precedenti articoli, si applicano con l'erogazione della terza rata bimestrale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.