TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/09/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7607/2022 avente ad oggetto: qualificazione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce del ricorso, dall'avv. Michele Presicci, presso il cui studio in Barletta, alla piazza Federico di Svevia n. 37, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del direttore generale pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti e di procura speciale in atti, dagli avv.ti Andrea Scarpellini Camilli e
Raffaella Notarpietro, e con questi ultimi elettivamente Contr domiciliati presso la struttura burocratico -legale dell' in
Andria, alla via Fornaci n. 201
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., che consente, per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla
1 trattazione della stessa con la modalità “scritta”.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 05.12.2022, dopo aver Parte_1 premesso di prestare la propria attività professionale sin dalla data della sua assunzione dell'1.02.2005, presso il reparto di
Otorinolaringoiatria del ID LI , facente CP_2 parte dell' convenuta, in qualità di “infermiere” CP_3 collaboratore professionale inquadrato nella categoria contrattuale “D” del vigente CCNL, ha dedotto: che il reparto in cui presta servizio dispone attualmente di 15 posti a letto a fronte dei quali sono stati impiegati poco più di una decina di unità infermieristiche, tra cui il ricorrente, che svolgono turni dalle ore
7,00 alle ore 14,00, dalle ore 14,00 alle ore 21,00 e dalle ore
21,00 alle ore 7,00 del giorno seguente;
che ogni turno, compreso quello notturno, è coperto da due unità infermieristiche, coadiuvate da personale ausiliario proveniente da ditte esterne che si occupano dell'igiene ambientale (lavaggio dei pavimenti e dei bagni) e della consegna dei vassoi contenente il cibo per i pazienti;
che nel reparto in questione non sono mai stati presenti unità di OSS (Operatori Socio Assistenziali), ma a partire dal
Dicembre 2019 sono state inserite gradualmente 4 unità che prestano la propria attività alternandosi nel turno antimeridiano o in quello pomeridiano, mai nel turno notturno;
che a causa della carenza del personale di supporto con qualifica OSS, è stato costretto di fatto a svolgere, oltre le proprie, anche le mansioni non inerenti alla propria qualifica professionale, nello specifico, della prestazione di attività di assistenza diretta dei pazienti;
che, in particolare, ha svolto quotidianamente, in modo costante,
2 continuativo e prevalente mansioni di portinaggio (ad es. rispondendo al telefono e a tutte le chiamate dei pazienti attraverso gli appositi segnalatori acustici e ricevendo gli utenti esterni che si presentavano nell'unità operativa per richiedere le informazioni più svariate), di accompagnamento dei pazienti per gli esami diagnostici, di rifacimento dei letti e cambio delle lenzuola, di movimentazione dei pazienti sulle carrozzine e sulle barelle, di consegna, posizionamento, ritiro, lavaggio e disinfezione delle padelle e dei pappagalli, di detersione manuale degli strumenti di sala, di pulizia degli ambienti e dei pavimenti delle sale, di assistenza durante i pasti compreso l'imboccare i pazienti non autosufficienti, di dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo o nel fornire al paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo;
che tali mansioni sono di competenza del personale OSS, e prima ancora della loro istituzione (2001), degli O.T.A. (Operatore
Tecnico Assistenziale), che sono stati concepiti quali figure di supporto nelle attività tipiche degli infermieri e che nel reparto
Otorinolaringoiatra almeno fino al dicembre 2019 sono totalmente mancate;
che nel corso degli anni sono state formulate numerose istanze verbali e scritte sia ai Dirigenti medici succedutisi nel reparto, sia agli organi responsabili dell' , affinché CP_3 ponessero rimedio al denunciato demansionamento attraverso la dotazione in reparto del personale di supporto, istanze rimaste tutte inascoltate;
che tale situazione di demansionamento ha determinato un danno di natura non patrimoniale che può essere quantificato nella misura del 25% della retribuzione mensile nei limiti di dieci anni per l'operatività della prescrizione decennale.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari
l'illegittimità del demansionamento e della dequalificazione operata dall'ASLBT e conseguentemente la condanni al
3 risarcimento del danno pari ad € 78.154,45, importo oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condanni l' ad CP_1 assegnarlo in via esclusiva allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla categoria contrattuale “D” di Collaboratore
Professionale “infermiere” di cui al D.M 739/1994 e del CCNL
2016-2018; con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito, in via CP_1 preliminare, la nullità della domanda per indeterminatezza,
l'l'intervenuta prescrizione del diritto azionato e il difetto di legittimazione passiva, evidenziando che il rapporto è sorto con struttura sanitaria riconducibile, al momento della sua costituzione all' . Pt_2
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando che lo svolgimento delle mansioni inferiori è stata solo occasionale che il ricorrente non ha comunque osservato
l'onere della prova in ordine alla pretesa risarcitoria. In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità per genericità della domanda: il ricorso, infatti, risulta sufficientemente specifico sia sotto il profilo della causa petendi che del petitum.
2. Ancora in via preliminare va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla secondo il cui CP_1 assunto difensivo la stessa azienda, essendo stata costituita l'1.01.2006, non può rispondere di obbligazioni sorte anteriormente a tale data, con la conseguenza che la condotta datoriale inadempiente è imputabile al soggetto giuridico allora competente per il P.O. di Barletta poi confluito Parte_3 nell'odierna Pt_2
4 Sul punto deve osservarsi che il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento per danno da dequalificazione professionale, danno che, secondo la prospettazione attorea, ha avuto inizio sin dalla sua assunzione nel 2005 e continua a patire nel momento in cui il ricorso è stato depositato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Lav. n. 9318/2018, Cass., Sez. Lav.,
n. 15814/2020), che non si ha ragione di disattendere, il demansionamento deve essere inquadrato nella categoria degli illeciti permanenti, in cui la condotta inadempiente del datore di lavoro si protrae per tutto il periodo considerato, unitamente alla verificazione dell'evento e del danno.
Ciò comporta, quindi, che, al fine di individuare la legittimazione passiva non può che considerarsi sussistente in capo al soggetto che, nel momento in cui è proposta la domanda, si prospetta continui a tenere la condotta illecita, ossia nel caso di specie l' . CP_1
Infatti, sulla scorta del citato orientamento, ai fini della corretta qualificazione della domanda attorea, occorre avere riguardo al momento della cessazione della condotta lesiva lamentata dal lavoratore e non al momento in cui questa si è verificata per la prima volta. È indubbio, quindi, che debba essere riconosciuta in capo alla azienda datrice di lavoro del ricorrente, la CP_1 legittimazione passiva nel presente giudizio, a partire quantomeno dal momento della sua costituzione.
In ogni caso, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva in capo all'azienda sanitaria convenuta anche per il periodo, che qui interessa, antecedente all'1.01.2006.
Infatti, la legge della Regione Puglia n.11/2005, nel modificare Parte_ l'ambito territoriale delle precedenti all'art. 1 ha disposto la soppressione la i cui comuni di appartenenza sono Pt_4 confluiti in parte nell'istituita ed in parte nella Parte_5 Pt_6
[...
[...] Il Comune di Barletta, prima appartenente alla
[...] Pt_3
è stato inserito tra i comuni di competenza della nuova
[...]
che ha assunto le obbligazioni del ramo d'azienda Pt_5 ceduto.
Con Regolamento regionale n.27/2005, attuativo della suddetta legge, al punto 5.3 si è stabilito che: “tutti gli eventuali contenziosi insorti fino al 31/12/2005, anche se riferiti in tutto o in parte a rami d'azienda oggetto di trasferimento, salvo diverso Parte_ accordo tra le interessate e ferma la disciplina del cod. civ. per tali fattispecie, continuano a rimanere in capo alla Pt_7 che, a norma della L.R. n.18/94, esercita fino al suddetto
[...] termine del 31/12/2005 la potestà amministrativa”. Nel caso di specie, nessun contenzioso era insorto fino al 31.12.2005, il che Parte_ concorre a escludere la legittimazione passiva della cedente.
Lo stesso regolamento, al punto 7.1, prevede che: “(…) la situazione patrimoniale della al 1 gennaio 2006, va Pt_3 determinata al netto del trasferimento del proprio ramo d'azienda effettuato a favore della comprendendo in detta situazione Pt_5
i rami d'azienda ricevuti dalle , e . Ancora Pt_8 Pt_9 Pt_4 al punto 7.3, si legge: “Per effetto dell'atto di fusione, la incorporante subentra a titolo originario in tutti i Pt_3 residui diritti ed obblighi in capo alla incorporata Pt_4 proseguendo in tutti i rapporti anteriori alla fusione, per la parte Parte_ di questi non trasferiti da quest'ultima ad per effetto Pt_10 degli attuati trasferimenti dei rami d'azienda”.
In altre parole, la (poi confluita nella in Pt_3 Pt_2 seguito alla fusione disposta con legge regionale n. 39/2006), a partire dall'1.01.2006 è subentrata nei rapporti giuridici della soppressa eccezion fatta per quei rami d'azienda che sono Pt_4 stati ceduti alla istituita con la stessa legge Parte_5
n.11/2005.
6 Ne consegue, quindi, che il territorio del Comune di Barletta, inserito dal principio nell'istituita (odierna ) e Parte_5 CP_1 ceduto dalla non è mai rientrato nella competenza Pt_3 amministrativa della . Pt_2
Pertanto, anche sotto questo profilo sussiste la legittimazione passiva dell' . CP_1
3. Quanto all'eccezione di prescrizione, alla luce di quanto evidenziato sulla natura di illecito permanente della condotta che integra gli estremi del demansionamento, deve osservarsi che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno di cessazione della condotta illecita del datore di lavoro. Nel caso di specie, la condotta asseritamente subita dalla parte ricorrente era ancora in corso al momento della proposizione del ricorso, la cui notificazione rappresenta atto validamente interruttivo del termine prescrizionale.
Così, tra le altre, Corte di Cassazione, ordinanza n. 31558/2021:
“Il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento del lavoratore, non può essere intesa semplicemente come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente.
Ne consegue che la pretesa risarcitoria per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi dell'evento dannoso, impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento "contra jus" non sia cessato, né sussistono limiti alla proposizione della domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso per tutto il tempo durante il quale la condotta è stata perpetuata”.
In ogni caso, deve osservarsi che il ricorrente ha espressamente limitato la pretesa risarcitoria ai dieci anni antecedenti la notifica del ricorso (cfr. pag. 8 del ricorso), tant'è che ha formulato la richiesta risarcitoria parametrandola su un periodo
7 decennale, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione risulta sostanzialmente irrilevante nel caso di specie.
Il merito
4.1 Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente appare opportuno richiamare sinteticamente i principi generali in tema di demansionamento con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri probatori e di allegazione.
La Corte di Cassazione, con orientamento costante, ha affermato che “Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 4211/2016).
Trattandosi del presunto inadempimento di un obbligo contrattuale da parte del datore di lavoro, ossia quello di adibire concretamente il lavoratore alle mansioni per svolgere le quali è stato assunto, quindi, sulla scorta dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova (Cass. SS. UU. n. 135333/2001), all'onere di allegazione del lavoratore dell'inadempimento consistente nell'illegittimo esercizio dello ius variandi corrisponde l'onere del datore di lavoro di aver esattamente adempiuto all'esercizio di tale potere, dimostrando di non aver effettuato alcun demansionamento o che il demansionamento è avvenuto per ragioni che lo rendono legittimo.
8 4.2 Occorre poi ulteriormente evidenziare, ai fini del corretto inquadramento del caso di specie, che il rapporto lavorativo oggetto di causa, sul quale si fonda la pretesa risarcitoria del ricorrente, rientra tra i rapporti di pubblico impiego contrattualizzato ex art. 2, co. 2, D. Lgs. n.165/2001, ai quali non si applica la disciplina prevista dall'art. 2103 c.c. in materia di jus variandi del datore di lavoro.
In questi termini, tra l'altro, anche Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, sentenza n. 15527/2014, che pone in evidenza, in particolare, l'onere di specifica contestazione che grava sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia prospettato specificamente le circostanze che integrerebbero il prospettato demansionamento, affermando che “In materia di demansionamento (o dequalificazione), il lavoratore è tenuto a prospettare le circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia ed ha, quindi, l'onere di allegare gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale, e non anche quelli idonei a dimostrare in modo autosufficiente la fondatezza delle pretese azionate, mentre il datore di lavoro è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e può allegarne altri, indicativi, del legittimo esercizio del potere direttivo, fermo restando che spetta al giudice valutare se le mansioni assegnate siano dequalificanti, potendo egli presumere, nell'esercizio dei poteri, anche officiosi, a lui attribuiti, la fondatezza del diritto fatto valere anche da fatti non specificamente contestati dall'interessato, nonché da elementi altrimenti acquisiti o acquisibili al processo.”.
Al rapporto lavorativo in esame è quindi applicabile l'art.52 del d. lgs. n.165/2001, secondo cui: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni che abbia successivamente acquisito per effetto delle
9 procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore lettera a)”.
Sul punto, in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato “la esigibilità da parte del datore di lavoro pubblico di attività corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro) ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, il cui onere di dimostrazione cade a carico di quest'ultimo” (Cass., Sez. Lav., sent. n.17774 del 07/08/2006).
5. Al fine di procedere alla corretta applicazione dei principi enunciati al caso di specie, è necessario effettuare, preliminarmente, una comparazione tra le mansioni proprie della figura professionale di appartenenza del ricorrente e le attività in concreto svolte, riferibili, secondo la prospettazione attorea, ad inferiori livelli di inquadramento contrattuale.
Il CCNL integrativo del CCNL del comparto sanità, stipulato il 7 aprile 1999 inquadra nella categoria A la figura dell'ausiliario specializzato, il quale “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa. (…) provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”.
Nella categoria B è inquadrato sia l'operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA), “il quale svolge le attività alberghiere
10 relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature”, sia l'operatore socio-sanitario (OSS), “il quale svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio - assistenziali e socio-sanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
Nella categoria D sono inquadrati i collaboratori professionali sanitari e, quindi, il personale infermieristico di cui al decreto ministeriale n.739/1994, precisando le parti collettive che “per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del personale appartenente a tali profili, si fa rinvio ai decreti del ministero della sanità o alle disposizioni di leggi e regolamenti indicati a fianco di ciascuno. Tali profili, comunque, svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale - quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici;
assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende e, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle ventiquattro ore (…)”.
Più specificamente, il citato D.M. definisce la figura professionale dell'infermiere come “l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale
11 infermieristica”, precisando che “l'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Dunque, le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi, c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.
6.1 Così ricostruite le diverse qualifiche professionali sulla base delle previsioni contenute nella disciplina speciale in materia, deve ritenersi che nel caso di specie, sulla scorta dell'istruttoria espletata, sia stato dimostrato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni inferiori tipiche degli O.S.S. in modo non occasionale, ma anzi pressoché quotidiano, continuativo e prevalente rispetto a quelle proprie e tipiche della sua qualifica di appartenenza, e ciò quanto meno per oltre un decennio, come conferma il fatto, non oggetto di specifica contestazione e comunque confermato dai testi escussi, che nel reparto al quale era assegnato il ricorrente mancasse qualsiasi figura di supporto, OSS o OTA, almeno fino agli inizi del 2020.
Più specificamente, Il teste dopo aver Testimone_1 premesso di essere collega del ricorrente con il quale ha riferito di aver lavorato dal 2006 al 2016, in merito allo svolgimento di mansioni inferiori ed appartenenti alla figura professionale degli
Operatori Socio Sanitari, ha dichiarato: “confermo che fino a quando io sono stato in servizio nel reparto il Sig. Pt_1
12 svolgeva, come tutti gli altri, assistenza diretta ai pazienti di natura domestico-alberghiera e nello specifico tutte le attività che mi vengono lette”; ancora, ha precisato: “è vero che tali attività le svolgevamo in maniera prevalente, continuativa e costante e tanto perché avevamo molti pazienti che necessitavano di assistenza continua in quanto nel nostro reparto avevamo anche altri pazienti di altri reparti, tipo chirurgia, medicina, nefrologia, anche oncologia e tutte queste attività di assistenza diretta le svolgevano per sopperire alla carenza di figure come gli OSS”.
Sempre con riferimento al profilo, per così dire quantitativo, il teste ha poi ulteriormente dichiarato, riferendosi ai compiti riconducibili alle mansioni di infermiere: “Tali attività preciso che venivano svolte in modo inferiore rispetto a quelle di assistenza diretta che invece assorbivano molto più tempo per via del fatto che vi erano molti pazienti che richiedevano interventi diretti proprio perché avevamo pazienti in altri reparti allettati e che richiedevano maggiore assistenza. Tutto questo lo facevamo ogni giorno”.
Tali dichiarazioni hanno trovato sostanziale conferma in quelle rese dal teste il quale, dopo aver Testimone_2 premesso di aver lavorato con il ricorrente nello stesso reparto fino all'1.10.2021, ha dichiarato: “confermo la circostanza n. 4 del ricorso che mi viene letta” (relativa alla mancanza nel reparto di OSS fino al dicembre 2019).
Ancora, il teste, nel confermare la circostanza di cui al punto 5 del ricorso introduttivo (relativo allo svolgimento delle mansioni di OSS in via prevalente e continuativa da parte del ricorrente), ha dichiarato: “confermo la circostanza n. 5 del ricorso che mi viene letta, in quanto ribadisco che tutte le mansioni di assistenza diretta di cui all'elenco che mi viene letto venivano espletate per l'assenza di figure OSS e quindi noi eravamo costretti a svolgerle in maniera continuativa, costante, quotidiana
13 e prevalente rispetto alle nostre mansioni e questo era dovuto anche al fatto che nel nostro reparto venivano allettati altri degenti che provenivano da altri reparti dell'ospedale”. Sempre con riferimento al profilo, per così dire, quantitativo delle mansioni inferiori svolte, e con riferimento allo svolgimento di mansioni di infermiere, il teste ha precisato “posso dire che erano residuali rispetto alle attività di assistenza diretta che dovevamo svolgere in quanto non potevamo svolgere pienamente le nostre mansioni proprio perché eravamo distolti dall'eseguire le altre di assistenza diretta”.
Le dichiarazioni rese dai testi e sono state Tes_1 Tes_2 sostanzialmente confermate dalla teste , che ha Testimone_3 riferito di aver lavorato con il ricorrente nel medesimo reparto fino all'1.03.2018, data del suo pensionamento, e che ha confermato le circostanze di cui ai capitoli 4) e 5) del ricorso, relativi all'assenza di OSS nel reparto e allo svolgimento delle mansioni tipiche di questi ultimi da parte del ricorrente. La teste, in particolare, ha dichiarato: “il ricorrente, come anche tutti i colleghi di reparto svolgevamo quotidianamente, continuativamente e prevalentemente le mansioni di assistenza diretta ai pazienti che mi vengono lette e questo perché come ho già detto il reparto era sfornito di personale di supporto”. La teste ha anche confermato la circostanza che il reparto era spesso occupato da pazienti di altri reparti, il che concorreva a rendere necessario lo svolgimento di compiti di assistenza diretta.
Inoltre, anche il teste citato dall' che Testimone_4 CP_1 ha riferito di essere stato primario del reparto di
Otorinolaringoiatria dal 2006 fino al settembre 2023, ha dichiarato “Posso confermare che nel periodo in cui sono stato primario non vi erano figure di OSS per cui le mansioni di questi venivano svolte dal ricorrente e dagli altri colleghi di reparto.
Posso dire che i posti letto del reparto erano sempre occupati dai
14 degenti propri del reparto, nonché da altri degenti di altri reparti, per cui l'assistenza diretta era più continua”.
Si tratta di una dichiarazione particolarmente rilevante perché resa da soggetto che è stato primario proprio nel reparto presso il quale ha lavorato e lavora il ricorrente e che ha sostanzialmente confermato due circostanze decisive riferite dai testi escussi, ossia lo svolgimento di mansioni di OSS da parte del ricorrente per l'assenza di questi ultimi nel reparto e anche il “sovraccarico” del reparto nel senso che i relativi posti letto erano sempre occupati sia da degenti del reparto che di altri reparti.
6.2 Deve ritenersi, quindi, ampiamente dimostrato, dalle testimonianze rese, che lo svolgimento delle mansioni di OSS da parte di non avesse un carattere marginale ed Parte_1 eccezionale, occasionale o sporadico, né quantitativamente irrilevante, avendo i testi, in particolare, con dichiarazioni specifiche, frutto di una conoscenza diretta dei fatti di causa, intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili, dichiarato che l'esercizio delle attività di assistenza diretta di natura domestico–alberghiera in capo al ricorrente avesse assunto le caratteristiche dell'abitualità, della continuità e della prevalenza.
Può ritenersi quindi fornita la prova dello svolgimento da parte di oltre alle mansioni proprie della rivestita Parte_1 qualifica di collaboratore professionale sanitario, in via prevalente, continuativa e quotidiana, di mansioni inferiori ascrivibili al profilo degli OSS o di altro personale di supporto, sistematicamente insufficiente in relazione al fabbisogno della struttura ospedaliera.
Tale situazione ha determinato, con il protrarsi nel tempo, un permanente demansionamento del ricorrente con un evidente
15 scollamento tra l'inquadramento formale del medesimo e le mansioni ad esso ricollegate e quelle effettivamente svolte. Cont 7.1. Accertata l'illegittimità del comportamento dell'ASL occorre, quindi, stabilire se è provata la sussistenza di un danno risarcibile. L'attribuzione di mansioni inferiori a quelle della qualifica di appartenenza del ricorrente, con i caratteri sopra descritti, risulta in contrasto con il disposto dell'art.52, co. 1,
D. Lgs. n.165/2001 e può determinare, una pluralità di conseguenze lesive, con effetti patrimoniali e non patrimoniali.
Per quanto riguarda il profilo patrimoniale, impiegare un lavoratore a mansioni inferiori può comportare il depauperamento della sua capacità professionale dato dalla mancata acquisizione di un maggiore saper fare o dalla perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o ulteriori possibilità occupazionali.
La violazione delle norme su menzionate può determinare un danno alla professionalità, suscettibile di valutazione economica, dal momento che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro.
Nel caso di specie non è stata formulata richiesta di risarcimento del danno patrimoniale;
e del resto, dalla documentazione prodotta dall' relativa alla carriera del CP_1 ricorrente, non risultano pregiudizi risarcibili sotto questo punto di vista.
7.2 Inoltre, la condotta inadempiente del datore di lavoro, adottata in contrasto con le disposizioni di cui all'art.52, D. Lgs.
n.165/2001, può determinare anche il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Tale pretesa trova fondamento nell'art. 2059 c.c., secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto, in presenza di determinati presupposti, ogniqualvolta il contratto tenda alla
16 realizzazione di interessi non patrimoniali. Ciò in particolare si verifica quando il contratto di lavoro coinvolge anche interessi non meramente suscettibili di valutazione economica come il diritto alla tutela dell'integrità fisica e della personalità di cui all'art.2087 c.c., ma anche altri diritti costituzionalmente tutelati quali, ad esempio, la dignità personale, l'immagine professionale, l'onore e la reputazione;
circostanza che ricorre certamente nel caso del contratto di lavoro, se solo si considera che il lavoro costituisce una delle principali forme attraverso le quali si estrinseca e realizza la personalità dell'individuo.
Quanto alla prova del danno, la Suprema Corte ha costantemente affermato che quest'ultimo deve essere specificamente allegato e provato, non potendo ricondursi alla sola potenzialità lesiva della violazione della disposizione di cui all'art.52, co. 1, D. Lgs. n.165/2001 (così come per la violazione dell'art.2103 c.c.) l'esistenza di un danno in re ipsa alla professionalità del prestatore di lavoro, trattandosi sempre di un danno-conseguenza che si identifica con gli annessi effetti della lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento. Così, tra le altre, Corte di Cassazione, ordinanza n. 21527/2024: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza
17 automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”.
Per quanto concerne, poi, la liquidazione della pretesa risarcitoria in merito al danno non patrimoniale da demansionamento professionale, questa va operata in via equitativa, attraverso una ricostruzione totale della vicenda processuale, tenendo conto tutti elementi di fatto quali, come ad esempio, la quantità e qualità del lavoro svolto, l'esperienza pregressa, la durata del demansionamento, gli effetti nel caso concreto dell'adibizione a mansioni inferiori.
7.3 Nel caso di specie deve ritenersi provata la sussistenza di un danno non patrimoniale inteso, in particolare, come impedimento della piena estrinsecazione della personalità del ricorrente attraverso lo svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto e alla cui estrinsecazione avrebbe dovuto essere concretamente adibito, con conseguente ripercussione - sotto altro profilo ma sempre all'interno del danno non patrimoniale - per l'immagine, intesa come perdita di prestigio del ricorrente, la cui professionalità è stata lesa, anche nella percezione Contr dell'utenza e degli altri lavoratori dipendenti dell' resistente che, evidentemente, vedevano il ricorrente svolgere quotidianamente mansioni inferiori a quelle che avrebbe dovuto svolgere e tipiche degli O.S.S., come riferito dai testi escussi.
Com'è noto, secondo i consolidati principi affermati in materia dalla Suprema Corte, “In tema di dequalificazione professionale,
è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla
18 persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi
e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione” (cfr. Cass., Sez. I, ord. n.
24585/19). Così, ancora, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 9901/2018: “Nell'ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, nonché all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti”.
Nel caso di specie sussistono una serie di elementi, univoci, precisi e concordanti, da cui può presumersi la sussistenza di un danno non patrimoniale da dequalificazione professionale nei termini chiariti: in primo luogo, la notevole durata del demansionamento, di oltre dieci anni, almeno fino al dicembre
2019, data in cui lo stesso ricorrente riferisce dell'immissione in reparto di OSS, poi le modalità con le quali esso si è svolto, ossia con assoluta continuità e coinvolgendo non solo i degenti del reparto in cui lavorava il ricorrente ma anche i degenti di altri reparti che, come riferito dai testi escussi, erano ricoverati
19 all'interno del reparto, il che non solo esclude il carattere marginale proprio delle prestazioni accessorie eventualmente esigibili ma rende evidente come all'esterno il ricorrente fosse percepito non come addetto a svolgere compiti di O.S.S.
Deve ritenersi, quindi, dimostrato il danno non patrimoniale, inteso come frustrazione delle aspettative connesse alla prestazione lavorativa e alla piena realizzazione della personalità che si estrinseca dello svolgimento di quest'ultima, nonché il danno all'immagine professionale.
7.4 Per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, può utilizzarsi, come parametro, la retribuzione percepita dalla parte ricorrente, atteso che esso costituisce “elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione, di modo che
l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro dei pregiudizi da dequalificazione professionale”
(Cass., n. 12253/2015).
Deve escludersi, però, che la percentuale da considerare sia quella del 25% invocata da parte ricorrente, tenuto conto del tipo di pregiudizio subito e della mancata allegazione di ulteriori circostanze di fatto, ritenendo equo, in considerazione degli elementi da ultimo evidenziati, quantificare il danno parametrandolo al 10% della retribuzione mensilmente percepita
(€ 2.406,15 = 240,61) e moltiplicandolo per dieci anni, considerando che la domanda fa riferimento a tale periodo (12 mesi x 10=120).
Pertanto, l' , in persona del direttore generale pro tempore, CP_1 va condannata al pagamento in favore di di € Parte_1
20 28.873,20 (pari ad € 240,61 x 120 mesi), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per demansionamento per dieci anni antecedenti la notifica del ricorso, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, trovando applicazione il disposto dell'art. 22, comma 36, legge n.
724/1994, la cui operatività sussiste anche per i crediti di natura risarcitoria (v. Cass., 02/07/2020, n. 13624). Con Inoltre, va ordinato di assegnare CP_1 Parte_1 esclusivamente allo svolgimento di mansioni corrispondenti alla categoria contrattuale “D”, di collaboratore professionale
“infermiere” (D.M. n 739/94 e CCNL 2016-2018).
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum (fino ad € 52.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Michele Presicci che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7607/2022 come innanzi proposta, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
1. accerta e dichiara la sussistenza del demansionamento come indicato in parte motiva;
l , in persona del direttore generale pro Controparte_5 CP_1 tempore, al pagamento in favore di di € Parte_1
28.873,20, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per demansionamento, oltre interessi legali e
21 rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla data di maturazione del credito al saldo;
3. ordina all' in persona del direttore generale pro CP_1 tempore, di assegnare esclusivamente allo Parte_1 svolgimento di mansioni corrispondenti alla categoria contrattuale “D”, di collaboratore professionale “infermiere”
(D.M. n 739/94 e CCNL 2016 -2018);
4. condanna l' in persona del direttore generale pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in € 4.629,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Michele Presicci.
Trani, 15.09.2025
Il giudice
22