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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/11/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE DI VO Presidente est. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 856/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Nicoli del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CP_1
Azzi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Parte ricorrente si è riportata alle domande formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., con espressa esclusione delle domande esulanti dal thema decidendum già oggetto di dichiarata inammissibilità come da ordinanza emessa il 6 dicembre 2024.
Parte resistente, a propria volta, ha richiamato le domande formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27 febbraio 2023 premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 civile con il 16 giugno 2012, precisava che dalla loro unione sono nati CP_1 Per_ (rispettivamente, il 28 agosto 2004 e il 12 maggio 2008) i figli e , allegava che la Pt_2 separazione consensuale era stata oggetto di omologa con decreto pronunciato dal Tribunale di Piacenza il 7 dicembre 2017 (rectius, depositato in data 11 gennaio 2018) e rappresentava che, anche in seguito, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale. In ragione di siffatte premesse, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio, Per_ disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minorenne , prevedersi la sua prevalente collocazione materna con regolari visite paterne e porsi a carico dello stesso CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli mediante la corresponsione di un
[...] importo mensile non inferiore ad Euro 650,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, formulando ulteriori domande di natura essenzialmente patrimoniale attinenti alla vendita della casa familiare in comproprietà.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, depositava memoria scritta in data CP_1
11 luglio 2023 aderendo alle domande avversarie in tema di estinzione del vincolo coniugale, Per_ affidamento e collocazione privilegiata del figlio minorenne .
Tenuto conto del proprio trasferimento nella località di Bore (PR), proponeva una minima variazione del calendario delle frequentazioni genitoriali del suddetto minorenne.
Per altro verso, anche dando conto della nascita di un terzo figlio, indicava nella misura di Euro Per_ 400,00 al mese il contributo sostenibile per il mantenimento ordinario di e . Pt_2
Lo stesso convenuto formulava, a propria volta, domande di natura patrimoniale, sempre afferenti alla vendita della casa coniugale in comproprietà con la moglie.
Comparse personalmente le parti all'udienza presidenziale del 25 luglio 2023 e fallito il tentativo di conciliazione, nonché sfumate ipotesi di accordo sulle condizioni del divorzio, con ordinanza del 2 novembre 2023 erano confermate le vigenti condizioni della separazione omologata (per quanto di precipuo interesse, anche nella parte avente ad oggetto l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento ordinario dei figli mediante la corresponsione della somma mensile rivalutata pari ad Euro 500,00).
Con atti di costituzione integrativi dei precedenti, le parti rinnovavano le domande già formulate.
Parte ricorrente proponeva altresì domande riguardanti l'esercizio di crediti monetari derivanti da anticipazioni nell'interesse dei figli, ovvero dall'esatta applicazione delle determinazioni assunte in sede di separazione.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 3-6 dicembre 2024 era rilevata l'inammissibilità delle domande formulate da parte ricorrente intese alla condanna di controparte al pagamento di vari importi di denaro ed erano onerati entrambi i coniugi di aggiornare la documentazione riguardante le rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
Prodotti i documenti richiesti, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Rilevata incidentalmente l'inammissibilità di ogni domanda delle parti riguardante la vendita della casa familiare e le conseguenti transazioni monetarie, è, in primo luogo, fondata e merita accoglimento la domanda comune delle parti intesa alla dichiarazione di scioglimento del loro matrimonio.
Ricorrono anzitutto i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Piacenza in data 11 gennaio 2018 e sono senz'altro trascorsi più di sei mesi dalla celebrazione della precedente udienza presidenziale (del 7 dicembre 2017) senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalle univoche e reciproche allegazioni. Anche tenuto conto del tempo ininterrottamente trascorso ad oggi, quindi, è parimenti evidente che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Fiorenzuola D'Arda (PC), il 16 giugno 2012, tra e . CP_1 Parte_1
Per quanto riguarda, poi, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriali sui figli, va anzitutto rimarcato che (nata il [...]) è divenuta maggiorenne, Persona_2 benché ancora pacificamente priva di indipendenza economica, sicché sarebbe eccentrico assumere determinazioni in ordine al suo affidamento, così come ai suoi tempi di permanenza con l'uno e con l'altro genitore.
Rispetto al minorenne (nato il [...]), invece, è incontroversa l'applicazione Persona_3 nel suo superiore interesse del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, così come la sua preferenziale collocazione presso la madre . Parte_1
Con riguardo alla determinazione dei tempi ordinari (ossia, esclusi i periodi delle vacanze estive e quelli coincidenti con le festività) delle frequentazione con il genitore non collocatario (appunto, il padre ), le condizioni della separazione omologata ne prevedevano una permanenza CP_1 per due giorni alla settimana (il martedì e il giovedì, dalle ore 16 alle ore 21), limitatamente alle settimane di turno lavorativo paterno notturno o mattutino, nonché a fine settimana alternati dalle ore 18 del venerdì sera alle ore 21 della domenica, ovvero dal sabato mattina al lunedì mattina in caso di impegni lavorativi paterni nel corso del pomeriggio o della notte del venerdì (e sempreché in assenza di turni previsti per il lunedì mattina).
Nel primo atto difensivo depositato in data 11 luglio 2023 aveva spiegato che, a CP_1 causa del proprio trasferimento nel Comune di Bore (PR) e della ragguardevole distanza esistente Per_ tra la nuova dimora e la scuola frequentata da , i tempi di frequentazione del fine settimana si erano contratti dal sabato alla domenica, allo scopo, appunto, di evitare al figlio lunghi viaggi per raggiungere il suo Istituto scolastico.
Tale conclusione, del tutto conforme all'interesse del minore, è stata poi superata dalla comparsa di costituzione depositata il 30 gennaio 2024 con la quale lo stesso convenuto, dando rappresentazione di un sopravvenuto accordo con controparte (mai confermato espressamente Per_ dalla stessa ) – secondo il quale avrebbe trascorso con il padre il martedì e il Parte_1 giovedì, dalle 16 fino al giorno successivo, e, a fine settimana alternati, il tempo compreso dall'uscita da scuola del sabato fino al lunedì mattina seguente –, aveva chiesto provvedersi in senso conforme.
Tanto osservato, tenuto conto dell'età del minore (ultradiciassettenne) e rimarcata la maggiore conformità di un calendario di visite paterne che ne riduca i lunghi spostamenti sul territorio prima delle attività scolastiche, si ritiene di dover confermare le condizioni vigenti dal procedimento di separazione, salva la riduzione, durante il periodo delle lezioni scolastiche, dei tempi di permanenza presso il padre, nei fine settimana di sua spettanza, dal sabato all'uscita da scuola alla domenica Per_ sera, e salva, in ogni caso, diversa volontà di .
La protrazione del vigente regime di visite va inevitabilmente esteso anche alle prossime festività natalizie e pasquali.
Con riferimento al tema contenzioso concernente la determinazione delle contribuzioni monetarie destinate al mantenimento della prole a norma dell'art. 337 ter comma 4 c.c., i provvedimenti presidenziali del 2 novembre 2023 hanno confermato le condizioni della separazione omologata secondo le seguenti argomentazioni: “osservato…che parte ricorrente ne chiede un incremento all'importo complessivo mensile di Euro 650,00, mentre parte convenuta ne chiede una riduzione alla minore misura di Euro 400,00;
ritenuto che
, in difetto di alterazioni reddituali o patrimoniali attuali (non essendo tale la solo prospettata riduzione retributiva del convenuto, ricondotta alla sua impossibilità di svolgere lavoro notturno per ragioni di salute) rispetto al tempo della separazione, sono sopravvenute, ai fini d'interesse, condizioni di svantaggio economico sostanzialmente equiparabili per entrambi i genitori, perché se è vero che risulta ad oggi gravato CP_1 dalla restituzione rateale (per Euro 194,00 al mese) di un prestito contratto nell'anno 2021, dai costi correlati alla nascita di un altro figlio (nell'aprile 2019), oltre che dai plausibili costi di trasporto dalla sua nuova casa di abitazione (in località Bore) alla sede di lavoro (in Cortemaggiore) e viceversa, può Per_ dirsi parimenti pacifico che e , sempre collocati presso la madre , hanno Pt_2 Parte_1 accresciuto le rispettive esigenze economiche al pari della loro crescita (di quasi 5 anni dal decreto di omologa) e trascorrono entrambi con il padre tempi inferiori rispetto alle condizioni della separazione (cfr. dichiarazioni rilasciate dalle parti all'udienza del 25 luglio 2023); ritenuto, infine, che a tale ponderazione non osti l'attuale ammontare del contributo di mantenimento rivalutato (a quasi Euro 600,00 mensili;
cfr. indicazione fornita dalla difesa della ricorrente all'udienza del 31 ottobre 2023) – come per legge e per previsione dello stesso decreto di omologa – a carico del convenuto e che, in mancanza di accordi tra gli interessati, di particolari ragioni di riequilibrio e di ipotesi di affidamento esclusivo della prole, l'assegno unico universale per i figli debba essere corrisposto nella misura del 50% ad entrambi i genitori…”.
Tale decisione va confermata anche in questa sede giacché, anche alla luce delle allegazioni e dei dati documentali forniti dalle parti, non sono evincibili sopravvenienze incidenti sui parametri commisurativi di cui al menzionato art. 337 ter comma 4 c.c.
La stessa percezione, da parte di , della rendita INAIL documentata da controparte CP_1 costituisce circostanza addirittura anteriore alla separazione dei coniugi e, in ogni caso, sostanzialmente ininfluente (attesa la misura mensile dei ratei, pari ad Euro 286,73) rispetto alle loro complessive risorse economiche.
La natura necessaria del giudizio, quanto alla domanda di divorzio, e i profili di soccombenza reciproca, quanto alle restanti domande, giustificano, infine, l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo e dichiarata l'inammissibilità di ogni domanda delle parti riguardante la vendita della casa familiare e le conseguenti transazioni monetarie:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in CP_1 Parte_1
Fiorenzuola D'Arda, il 16 giugno 2012, iscritto al Numero 4, Parte 1, Anno 2012 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune.
- Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) dispone che il figlio minorenne (nato il [...]) sia affidato in via condivisa Persona_3 ad entrambi i genitori e abbia preferenziale collocazione presso la madre;
Parte_1
3) con riguardo alle frequentazioni con il padre , conferma le condizioni vigenti dal CP_1 procedimento di separazione, salva la riduzione, durante il periodo delle lezioni scolastiche, dei tempi di permanenza, nei fine settimana di spettanza paterna, dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera e salva, in ogni caso, diversa volontà del minore.
- dispone che la protrazione del vigente regime di visite riguardi anche le prossime festività natalizie e pasquali;
4) con riferimento alla determinazione delle contribuzioni monetarie destinate al mantenimento della prole, conferma le condizioni della separazione omologata, fatti salvi gli effetti della rivalutazione maturati nel frattempo e con la precisazione che l'assegno unico universale per i figli dovrà essere corrisposto nella misura del 50% ad entrambi i genitori.
5) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
NE DI VO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE DI VO Presidente est. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 856/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Nicoli del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CP_1
Azzi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Parte ricorrente si è riportata alle domande formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., con espressa esclusione delle domande esulanti dal thema decidendum già oggetto di dichiarata inammissibilità come da ordinanza emessa il 6 dicembre 2024.
Parte resistente, a propria volta, ha richiamato le domande formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27 febbraio 2023 premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 civile con il 16 giugno 2012, precisava che dalla loro unione sono nati CP_1 Per_ (rispettivamente, il 28 agosto 2004 e il 12 maggio 2008) i figli e , allegava che la Pt_2 separazione consensuale era stata oggetto di omologa con decreto pronunciato dal Tribunale di Piacenza il 7 dicembre 2017 (rectius, depositato in data 11 gennaio 2018) e rappresentava che, anche in seguito, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale. In ragione di siffatte premesse, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio, Per_ disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minorenne , prevedersi la sua prevalente collocazione materna con regolari visite paterne e porsi a carico dello stesso CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli mediante la corresponsione di un
[...] importo mensile non inferiore ad Euro 650,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, formulando ulteriori domande di natura essenzialmente patrimoniale attinenti alla vendita della casa familiare in comproprietà.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, depositava memoria scritta in data CP_1
11 luglio 2023 aderendo alle domande avversarie in tema di estinzione del vincolo coniugale, Per_ affidamento e collocazione privilegiata del figlio minorenne .
Tenuto conto del proprio trasferimento nella località di Bore (PR), proponeva una minima variazione del calendario delle frequentazioni genitoriali del suddetto minorenne.
Per altro verso, anche dando conto della nascita di un terzo figlio, indicava nella misura di Euro Per_ 400,00 al mese il contributo sostenibile per il mantenimento ordinario di e . Pt_2
Lo stesso convenuto formulava, a propria volta, domande di natura patrimoniale, sempre afferenti alla vendita della casa coniugale in comproprietà con la moglie.
Comparse personalmente le parti all'udienza presidenziale del 25 luglio 2023 e fallito il tentativo di conciliazione, nonché sfumate ipotesi di accordo sulle condizioni del divorzio, con ordinanza del 2 novembre 2023 erano confermate le vigenti condizioni della separazione omologata (per quanto di precipuo interesse, anche nella parte avente ad oggetto l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento ordinario dei figli mediante la corresponsione della somma mensile rivalutata pari ad Euro 500,00).
Con atti di costituzione integrativi dei precedenti, le parti rinnovavano le domande già formulate.
Parte ricorrente proponeva altresì domande riguardanti l'esercizio di crediti monetari derivanti da anticipazioni nell'interesse dei figli, ovvero dall'esatta applicazione delle determinazioni assunte in sede di separazione.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 3-6 dicembre 2024 era rilevata l'inammissibilità delle domande formulate da parte ricorrente intese alla condanna di controparte al pagamento di vari importi di denaro ed erano onerati entrambi i coniugi di aggiornare la documentazione riguardante le rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
Prodotti i documenti richiesti, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Rilevata incidentalmente l'inammissibilità di ogni domanda delle parti riguardante la vendita della casa familiare e le conseguenti transazioni monetarie, è, in primo luogo, fondata e merita accoglimento la domanda comune delle parti intesa alla dichiarazione di scioglimento del loro matrimonio.
Ricorrono anzitutto i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Piacenza in data 11 gennaio 2018 e sono senz'altro trascorsi più di sei mesi dalla celebrazione della precedente udienza presidenziale (del 7 dicembre 2017) senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalle univoche e reciproche allegazioni. Anche tenuto conto del tempo ininterrottamente trascorso ad oggi, quindi, è parimenti evidente che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Fiorenzuola D'Arda (PC), il 16 giugno 2012, tra e . CP_1 Parte_1
Per quanto riguarda, poi, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriali sui figli, va anzitutto rimarcato che (nata il [...]) è divenuta maggiorenne, Persona_2 benché ancora pacificamente priva di indipendenza economica, sicché sarebbe eccentrico assumere determinazioni in ordine al suo affidamento, così come ai suoi tempi di permanenza con l'uno e con l'altro genitore.
Rispetto al minorenne (nato il [...]), invece, è incontroversa l'applicazione Persona_3 nel suo superiore interesse del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, così come la sua preferenziale collocazione presso la madre . Parte_1
Con riguardo alla determinazione dei tempi ordinari (ossia, esclusi i periodi delle vacanze estive e quelli coincidenti con le festività) delle frequentazione con il genitore non collocatario (appunto, il padre ), le condizioni della separazione omologata ne prevedevano una permanenza CP_1 per due giorni alla settimana (il martedì e il giovedì, dalle ore 16 alle ore 21), limitatamente alle settimane di turno lavorativo paterno notturno o mattutino, nonché a fine settimana alternati dalle ore 18 del venerdì sera alle ore 21 della domenica, ovvero dal sabato mattina al lunedì mattina in caso di impegni lavorativi paterni nel corso del pomeriggio o della notte del venerdì (e sempreché in assenza di turni previsti per il lunedì mattina).
Nel primo atto difensivo depositato in data 11 luglio 2023 aveva spiegato che, a CP_1 causa del proprio trasferimento nel Comune di Bore (PR) e della ragguardevole distanza esistente Per_ tra la nuova dimora e la scuola frequentata da , i tempi di frequentazione del fine settimana si erano contratti dal sabato alla domenica, allo scopo, appunto, di evitare al figlio lunghi viaggi per raggiungere il suo Istituto scolastico.
Tale conclusione, del tutto conforme all'interesse del minore, è stata poi superata dalla comparsa di costituzione depositata il 30 gennaio 2024 con la quale lo stesso convenuto, dando rappresentazione di un sopravvenuto accordo con controparte (mai confermato espressamente Per_ dalla stessa ) – secondo il quale avrebbe trascorso con il padre il martedì e il Parte_1 giovedì, dalle 16 fino al giorno successivo, e, a fine settimana alternati, il tempo compreso dall'uscita da scuola del sabato fino al lunedì mattina seguente –, aveva chiesto provvedersi in senso conforme.
Tanto osservato, tenuto conto dell'età del minore (ultradiciassettenne) e rimarcata la maggiore conformità di un calendario di visite paterne che ne riduca i lunghi spostamenti sul territorio prima delle attività scolastiche, si ritiene di dover confermare le condizioni vigenti dal procedimento di separazione, salva la riduzione, durante il periodo delle lezioni scolastiche, dei tempi di permanenza presso il padre, nei fine settimana di sua spettanza, dal sabato all'uscita da scuola alla domenica Per_ sera, e salva, in ogni caso, diversa volontà di .
La protrazione del vigente regime di visite va inevitabilmente esteso anche alle prossime festività natalizie e pasquali.
Con riferimento al tema contenzioso concernente la determinazione delle contribuzioni monetarie destinate al mantenimento della prole a norma dell'art. 337 ter comma 4 c.c., i provvedimenti presidenziali del 2 novembre 2023 hanno confermato le condizioni della separazione omologata secondo le seguenti argomentazioni: “osservato…che parte ricorrente ne chiede un incremento all'importo complessivo mensile di Euro 650,00, mentre parte convenuta ne chiede una riduzione alla minore misura di Euro 400,00;
ritenuto che
, in difetto di alterazioni reddituali o patrimoniali attuali (non essendo tale la solo prospettata riduzione retributiva del convenuto, ricondotta alla sua impossibilità di svolgere lavoro notturno per ragioni di salute) rispetto al tempo della separazione, sono sopravvenute, ai fini d'interesse, condizioni di svantaggio economico sostanzialmente equiparabili per entrambi i genitori, perché se è vero che risulta ad oggi gravato CP_1 dalla restituzione rateale (per Euro 194,00 al mese) di un prestito contratto nell'anno 2021, dai costi correlati alla nascita di un altro figlio (nell'aprile 2019), oltre che dai plausibili costi di trasporto dalla sua nuova casa di abitazione (in località Bore) alla sede di lavoro (in Cortemaggiore) e viceversa, può Per_ dirsi parimenti pacifico che e , sempre collocati presso la madre , hanno Pt_2 Parte_1 accresciuto le rispettive esigenze economiche al pari della loro crescita (di quasi 5 anni dal decreto di omologa) e trascorrono entrambi con il padre tempi inferiori rispetto alle condizioni della separazione (cfr. dichiarazioni rilasciate dalle parti all'udienza del 25 luglio 2023); ritenuto, infine, che a tale ponderazione non osti l'attuale ammontare del contributo di mantenimento rivalutato (a quasi Euro 600,00 mensili;
cfr. indicazione fornita dalla difesa della ricorrente all'udienza del 31 ottobre 2023) – come per legge e per previsione dello stesso decreto di omologa – a carico del convenuto e che, in mancanza di accordi tra gli interessati, di particolari ragioni di riequilibrio e di ipotesi di affidamento esclusivo della prole, l'assegno unico universale per i figli debba essere corrisposto nella misura del 50% ad entrambi i genitori…”.
Tale decisione va confermata anche in questa sede giacché, anche alla luce delle allegazioni e dei dati documentali forniti dalle parti, non sono evincibili sopravvenienze incidenti sui parametri commisurativi di cui al menzionato art. 337 ter comma 4 c.c.
La stessa percezione, da parte di , della rendita INAIL documentata da controparte CP_1 costituisce circostanza addirittura anteriore alla separazione dei coniugi e, in ogni caso, sostanzialmente ininfluente (attesa la misura mensile dei ratei, pari ad Euro 286,73) rispetto alle loro complessive risorse economiche.
La natura necessaria del giudizio, quanto alla domanda di divorzio, e i profili di soccombenza reciproca, quanto alle restanti domande, giustificano, infine, l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo e dichiarata l'inammissibilità di ogni domanda delle parti riguardante la vendita della casa familiare e le conseguenti transazioni monetarie:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in CP_1 Parte_1
Fiorenzuola D'Arda, il 16 giugno 2012, iscritto al Numero 4, Parte 1, Anno 2012 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune.
- Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) dispone che il figlio minorenne (nato il [...]) sia affidato in via condivisa Persona_3 ad entrambi i genitori e abbia preferenziale collocazione presso la madre;
Parte_1
3) con riguardo alle frequentazioni con il padre , conferma le condizioni vigenti dal CP_1 procedimento di separazione, salva la riduzione, durante il periodo delle lezioni scolastiche, dei tempi di permanenza, nei fine settimana di spettanza paterna, dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera e salva, in ogni caso, diversa volontà del minore.
- dispone che la protrazione del vigente regime di visite riguardi anche le prossime festività natalizie e pasquali;
4) con riferimento alla determinazione delle contribuzioni monetarie destinate al mantenimento della prole, conferma le condizioni della separazione omologata, fatti salvi gli effetti della rivalutazione maturati nel frattempo e con la precisazione che l'assegno unico universale per i figli dovrà essere corrisposto nella misura del 50% ad entrambi i genitori.
5) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
NE DI VO