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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 425/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 27/06/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BR ANGELO, Giudice monocratico in data 27/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1376/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 014197/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.03.2025 il sig. Ricorrente_1 (di seguito: Ricorrente_1 o il Ricorrente) ha impugnato la comunicazione di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato Art. 6 Convenzione Numero
Registro Recupero Crediti 014197/2024 notificato in data 16/01/2025 alla sola pec del difensore, per la somma di € 1263,00.
A sostegno del ricorso il Ricorrente propone i seguenti motivi:
Inesistenza nullità della comunicazione perché non riporta alcuna dichiarazione di conformità all'originale.
Omessa indicazione della delega che attribuisca il potere di sottoscrivere l'atto al funzionario che l'ha sottoscritto.
Omessa indicazione delle esatte modalità di impugnazione, evidenziando sinteticamente che: “Il presente atto è impugnabile avanti la commissione tributaria provinciale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dello stesso”, in violazione dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 546/1992.
Illegittimità della notifica dell'atto presso il difensore, non risultando alcuna elezione di domicilio nel caso di specie. Violazione dell'art. 60 DPR n. 600 del 1971. “La commistione tra procedimento amministrativo e processo tributario, ingenerata dall'art. 248 c.p.c., non garantisce allora una adeguata difesa, come tutelata dall'art. 24 Cost…”. Violazione dei principi di economicità e imparzialità della pubblica amministrazione.
Omessa indicazione del contributo da corrispondere e del valore della controversia. Violazione del principio di proporzionalità. Previsione di una sanzione dl 100 % al 200 % del contributo non pagato in forza del combinato disposto dell'art. 71 del D.p.r. 131/1986 e dell'art. 16, comma 1-bis, del D.p.r.115/2002. Omessa motivazione in ordine all'entità della sanzione irrogata. Omessa riduzione della sanzione al 70% ai sensi del D. Lgs. n. 87 del 2024.
Omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale in violazione degli artt. 38, comma 7, DPR 600/73
e 10, comma 3 bis, l.n. 146/1998. Esistenza di un obbligo generale dell'amministrazione tributaria di attivare il contraddittorio procedimentale. Obbligo di contraddittorio, stabilito anche a livello europeo, relativo ai “tributi armonizzati”.
Nullità per impossibilità di rateazione delle somme in questione.
* Si è costituita in giudizio Equitalia Giustizia, contestando in fatto ed in diritto le deduzioni, eccezioni e domande di controparte e chiedendo di rigettare il ricorso. In fatto ha chiarito: “la Corte d'Appello di Milano, incaricata dalla Corte di Cassazione, ha inviato ad Equitalia Giustizia s.p.a. la nota A1 010395/2024 (doc.1) per il recupero, nei confronti dell'odierno ricorrente, della somma di euro 1.263 in relazione al procedimento
RG 14954/21 radicato davanti alla Corte di Cassazione (doc.1). Il predetto credito è così composto: - euro
1.036: contributo unificato;
- euro 200 : contributo unificato integrativo previsto ex art. 13 co.2 DPR n.115/02 ed art. 67 co.3 L. n.69/009; -euro 27 : diritti forfettari di notifica previsti ex art. 30 co.1 DPR n.115/02. E' stata aperta la partita di credito n.014197/2024 (doc.2) e si è quindi provveduto alla notifica, in data 16.01.2025, del relativo invito bonario Modello C (doc. 3-4).
Delle fondate difese delle parti resistenti si è debitamente tenuto conto – senza doverle qui ripetere in ossequio al principio di sinteticità – nella motivazione di cui appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il motivo di ricorso sub 1. è infondato.
L' atto notificato è l'originale digitale, non una sua copia, sicché non necessita di alcuna attestazione di conformità, non avendo, del resto, il Ricorrente indicato alcuna norma dalla quale tale obbligo deriverebbe.
In ogni caso non è stata contestata la conformità della copia all'originale e non vi sono dubbi sulla sua autenticità. Il Ricorrente ha correttamente notificato il ricorso a Equitalia Giustizia, sicché l'atto ha raggiunto il suo scopo, con sanatoria di ogni invalidità ex art. 156 c.p.c.
Il motivo di ricorso sub 2.è infondato: l'atto è stato sottoscritto dal responsabile del procedimento dott.
Nominativo_1. Non è necessaria l'indicazione di alcuna delega considerato che ai sensi dell'art. 7 comma 2 L. n.212/00 “Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento …”. Non risulta nemmeno contestata l'esistenza di detta delega.
Il motivo d'impugnazione sub 3. è evidentemente infondato poiché lo stesso Ricorrente riporta la dicitura – in se stessa del tutto sufficiente sul piano informativo – che reca “modalità, termine e organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere”, in adempimento del disposto dell'art. 7, comma 2, l.n. 212 del 2000. In ogni caso il ricorrente ha ritualmente notificato il ricorso, con conseguente sanatoria di ogni eventuale invalidità ex art. 156 c.p.c.
Il motivo di ricorso sub 4 è infondato perché la notificazione al domicilio eletto o, in mancanza, il deposito presso la Cancelleria sono espressamente previsi dall'art. 248, comma 2, DPR n. 115 del 2002. La norma deve essere interpretata nel senso di confermare la operatività delle disposizioni di cui all'art. 170 c.p.c., secondo cui dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito. L'atto è stato notificato via Pec all'indirizzo indicato dal difensore che aveva proposto ricorso in cassazione e che ha sottoscritto il ricorso in qualità di procuratore speciale del Ricorrente, sicché nessuna violazione può ravvisarsi nel caso di specie ed in ogni caso essa sarebbe senz'altro sanata ex art. 156 c.p.
c. Ogni questione di violazione di diritti costituzionalmente protetti è esclusa da Corte cost., sent. n. 67 del
2019.
Il motivo d'impugnazione sub 5. è infondato.
Il valore della causa è ben noto al ricorrente e l'importo del contributo unificato è stabilito in misura fissa per scaglioni di valore delle cause e risultante da tabella assai facilmente reperibile via internet. L'importo del contributo non pagato e delle anticipazioni forfettarie per notifiche peraltro risultano in modo chiaro ed espresso, né il Ricorrente ha contestato la correttezza dell'importo richiesto. Anzi lo stesso Ricorrente aveva riconosciuto nella stessa dichiarazione di valore resa in calce al proprio ricorso per Cassazione: “Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che, pertanto, il contributo unificato dovuto ai sensi di legge è di € 1.036 come da tabella aggiornata al 25/06/14” (doc.1 res., pag.12). Le deduzioni su presunte sproporzioni sono del tutto generiche, posto che il Ricorrente non individua gli elementi posti a confronto.
Ogni considerazione in ordine a sanzioni irrogabili è infondata e va rigettata, posto che l'atto in questione non irroga alcuna sanzione, limitandosi a indicare termini di pagamento ed a rimandare ad un atto successivo all'eventuale omesso o tardivo o parziale pagamento l'irrogazione di sanzioni, peraltro stabilite in modo progressivo rispetto alla gravità dell'inadempimento (cfr. mod. C).
Il motivo di ricorso sub 6. è infondato.
La contestazione relativa alla carenza di contraddittorio procedimentale è palesemente infondata posto che l'invito al pagamento spontaneo del contributo unificato dovuto (doc.3 res.) è stato ritualmente notificato e prevede il pagamento di somme di cui non si è mai dubitata la debenza tanto nell'an e nel quantum. Né può sostenersi dovuta alcuna altra forma di contraddittorio in ragione di quanto previsto dall'art. 6 bis comma 2
l.n. 212 del 2000 e della natura fissa del contributo dovuto, generante un controllo automatico dell'omesso versamento.
Infine, non è ammessa la rateazione del contributo unificato relativo a spese di giustizia in quanto esso deve essere versato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa per ogni grado di giudizio (art. 9, 14, 16 DPR
115/2002), evidenziandosi così un ovvio e stretto collegamento tra natura del tributo e momento del pagamento.
In conclusione, in forza delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente soccombente deve essere condannato a pagare alla resistente le spese di giudizio che – visti il D.M. n. 55 del 2014 come modificato nonché l'art. 17 D.Lgs. n. 546 del 1992, il valore della causa e il grado di complessità – si liquidano in complessivi € 1.475,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Ricorrente a pagare, a titolo di rifusione delle spese di lite, a parte resistente
Equitalia Giustizia s.p.a. la somma di € 1.475,00 per compensi, oltre accessori di legge quando dovuti.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 27/06/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BR ANGELO, Giudice monocratico in data 27/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1376/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 014197/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.03.2025 il sig. Ricorrente_1 (di seguito: Ricorrente_1 o il Ricorrente) ha impugnato la comunicazione di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato Art. 6 Convenzione Numero
Registro Recupero Crediti 014197/2024 notificato in data 16/01/2025 alla sola pec del difensore, per la somma di € 1263,00.
A sostegno del ricorso il Ricorrente propone i seguenti motivi:
Inesistenza nullità della comunicazione perché non riporta alcuna dichiarazione di conformità all'originale.
Omessa indicazione della delega che attribuisca il potere di sottoscrivere l'atto al funzionario che l'ha sottoscritto.
Omessa indicazione delle esatte modalità di impugnazione, evidenziando sinteticamente che: “Il presente atto è impugnabile avanti la commissione tributaria provinciale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dello stesso”, in violazione dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 546/1992.
Illegittimità della notifica dell'atto presso il difensore, non risultando alcuna elezione di domicilio nel caso di specie. Violazione dell'art. 60 DPR n. 600 del 1971. “La commistione tra procedimento amministrativo e processo tributario, ingenerata dall'art. 248 c.p.c., non garantisce allora una adeguata difesa, come tutelata dall'art. 24 Cost…”. Violazione dei principi di economicità e imparzialità della pubblica amministrazione.
Omessa indicazione del contributo da corrispondere e del valore della controversia. Violazione del principio di proporzionalità. Previsione di una sanzione dl 100 % al 200 % del contributo non pagato in forza del combinato disposto dell'art. 71 del D.p.r. 131/1986 e dell'art. 16, comma 1-bis, del D.p.r.115/2002. Omessa motivazione in ordine all'entità della sanzione irrogata. Omessa riduzione della sanzione al 70% ai sensi del D. Lgs. n. 87 del 2024.
Omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale in violazione degli artt. 38, comma 7, DPR 600/73
e 10, comma 3 bis, l.n. 146/1998. Esistenza di un obbligo generale dell'amministrazione tributaria di attivare il contraddittorio procedimentale. Obbligo di contraddittorio, stabilito anche a livello europeo, relativo ai “tributi armonizzati”.
Nullità per impossibilità di rateazione delle somme in questione.
* Si è costituita in giudizio Equitalia Giustizia, contestando in fatto ed in diritto le deduzioni, eccezioni e domande di controparte e chiedendo di rigettare il ricorso. In fatto ha chiarito: “la Corte d'Appello di Milano, incaricata dalla Corte di Cassazione, ha inviato ad Equitalia Giustizia s.p.a. la nota A1 010395/2024 (doc.1) per il recupero, nei confronti dell'odierno ricorrente, della somma di euro 1.263 in relazione al procedimento
RG 14954/21 radicato davanti alla Corte di Cassazione (doc.1). Il predetto credito è così composto: - euro
1.036: contributo unificato;
- euro 200 : contributo unificato integrativo previsto ex art. 13 co.2 DPR n.115/02 ed art. 67 co.3 L. n.69/009; -euro 27 : diritti forfettari di notifica previsti ex art. 30 co.1 DPR n.115/02. E' stata aperta la partita di credito n.014197/2024 (doc.2) e si è quindi provveduto alla notifica, in data 16.01.2025, del relativo invito bonario Modello C (doc. 3-4).
Delle fondate difese delle parti resistenti si è debitamente tenuto conto – senza doverle qui ripetere in ossequio al principio di sinteticità – nella motivazione di cui appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il motivo di ricorso sub 1. è infondato.
L' atto notificato è l'originale digitale, non una sua copia, sicché non necessita di alcuna attestazione di conformità, non avendo, del resto, il Ricorrente indicato alcuna norma dalla quale tale obbligo deriverebbe.
In ogni caso non è stata contestata la conformità della copia all'originale e non vi sono dubbi sulla sua autenticità. Il Ricorrente ha correttamente notificato il ricorso a Equitalia Giustizia, sicché l'atto ha raggiunto il suo scopo, con sanatoria di ogni invalidità ex art. 156 c.p.c.
Il motivo di ricorso sub 2.è infondato: l'atto è stato sottoscritto dal responsabile del procedimento dott.
Nominativo_1. Non è necessaria l'indicazione di alcuna delega considerato che ai sensi dell'art. 7 comma 2 L. n.212/00 “Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento …”. Non risulta nemmeno contestata l'esistenza di detta delega.
Il motivo d'impugnazione sub 3. è evidentemente infondato poiché lo stesso Ricorrente riporta la dicitura – in se stessa del tutto sufficiente sul piano informativo – che reca “modalità, termine e organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere”, in adempimento del disposto dell'art. 7, comma 2, l.n. 212 del 2000. In ogni caso il ricorrente ha ritualmente notificato il ricorso, con conseguente sanatoria di ogni eventuale invalidità ex art. 156 c.p.c.
Il motivo di ricorso sub 4 è infondato perché la notificazione al domicilio eletto o, in mancanza, il deposito presso la Cancelleria sono espressamente previsi dall'art. 248, comma 2, DPR n. 115 del 2002. La norma deve essere interpretata nel senso di confermare la operatività delle disposizioni di cui all'art. 170 c.p.c., secondo cui dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito. L'atto è stato notificato via Pec all'indirizzo indicato dal difensore che aveva proposto ricorso in cassazione e che ha sottoscritto il ricorso in qualità di procuratore speciale del Ricorrente, sicché nessuna violazione può ravvisarsi nel caso di specie ed in ogni caso essa sarebbe senz'altro sanata ex art. 156 c.p.
c. Ogni questione di violazione di diritti costituzionalmente protetti è esclusa da Corte cost., sent. n. 67 del
2019.
Il motivo d'impugnazione sub 5. è infondato.
Il valore della causa è ben noto al ricorrente e l'importo del contributo unificato è stabilito in misura fissa per scaglioni di valore delle cause e risultante da tabella assai facilmente reperibile via internet. L'importo del contributo non pagato e delle anticipazioni forfettarie per notifiche peraltro risultano in modo chiaro ed espresso, né il Ricorrente ha contestato la correttezza dell'importo richiesto. Anzi lo stesso Ricorrente aveva riconosciuto nella stessa dichiarazione di valore resa in calce al proprio ricorso per Cassazione: “Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che, pertanto, il contributo unificato dovuto ai sensi di legge è di € 1.036 come da tabella aggiornata al 25/06/14” (doc.1 res., pag.12). Le deduzioni su presunte sproporzioni sono del tutto generiche, posto che il Ricorrente non individua gli elementi posti a confronto.
Ogni considerazione in ordine a sanzioni irrogabili è infondata e va rigettata, posto che l'atto in questione non irroga alcuna sanzione, limitandosi a indicare termini di pagamento ed a rimandare ad un atto successivo all'eventuale omesso o tardivo o parziale pagamento l'irrogazione di sanzioni, peraltro stabilite in modo progressivo rispetto alla gravità dell'inadempimento (cfr. mod. C).
Il motivo di ricorso sub 6. è infondato.
La contestazione relativa alla carenza di contraddittorio procedimentale è palesemente infondata posto che l'invito al pagamento spontaneo del contributo unificato dovuto (doc.3 res.) è stato ritualmente notificato e prevede il pagamento di somme di cui non si è mai dubitata la debenza tanto nell'an e nel quantum. Né può sostenersi dovuta alcuna altra forma di contraddittorio in ragione di quanto previsto dall'art. 6 bis comma 2
l.n. 212 del 2000 e della natura fissa del contributo dovuto, generante un controllo automatico dell'omesso versamento.
Infine, non è ammessa la rateazione del contributo unificato relativo a spese di giustizia in quanto esso deve essere versato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa per ogni grado di giudizio (art. 9, 14, 16 DPR
115/2002), evidenziandosi così un ovvio e stretto collegamento tra natura del tributo e momento del pagamento.
In conclusione, in forza delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente soccombente deve essere condannato a pagare alla resistente le spese di giudizio che – visti il D.M. n. 55 del 2014 come modificato nonché l'art. 17 D.Lgs. n. 546 del 1992, il valore della causa e il grado di complessità – si liquidano in complessivi € 1.475,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Ricorrente a pagare, a titolo di rifusione delle spese di lite, a parte resistente
Equitalia Giustizia s.p.a. la somma di € 1.475,00 per compensi, oltre accessori di legge quando dovuti.