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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/04/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente
dott. ssa Rossella Busacca Giudice
dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 322/2020 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]G.M. Parte_1
Pellegrino n. 8, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
US Fragale, giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], c.f. ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Cefalù (PA) nella via G. Prestisimone n. 25 presso lo studio dall'avv. Marialuisa Rocca che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi.
FATTO E DIRITTO
ha adìto il Tribunale di Patti e, premettendo che in data 8.10.2011 Parte_1
aveva contratto matrimonio con rito concordatario con - trascritto Controparte_1
all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Tusa al n. 5, P. II. S. A, Uff 1 - che dal
1 matrimonio erano nati due figli, US il 30.09.2012 e , il 9.06.2015 che, Per_1
successivamente, dall'anno 2019 il marito aveva definitivamente abbandonato il tetto coniugale, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito oltre la corresponsione dell'assegno di mantenimento per sé e per i figli, nonché la quota dell'80% per le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole.
, costituitosi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
separazione, ha contestato quanto asserito dalla controparte ed ha chiesto la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita nei confronti della prole, dichiarandosi disponibile a versare un assegno mensile per il loro mantenimento.
Il Presidente del Tribunale, esperito invano il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha rimesso le parti innanzi al giudice istruttore, previa integrazione degli scritti difensivi.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali la domanda avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie, le parti sono comparse all'udienza presidenziale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale;
peraltro, come affermato dai coniugi, le parti vivono da tempo separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
La separazione presuppone solo l'accertamento di un'oggettiva crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere la convivenza intollerabile, come nel caso di specie.
2 Con riferimento alle altre domande le parti hanno affermato che nelle more del giudizio hanno raggiunto un accordo.
Il Collegio osservato che condizioni della separazione concordate tra le parti, per come richiamate nel verbale di udienza dell'11.3.2025 e indicate nel decreto presidenziale del 19.7.2020, depositato il 21.7.2020, con esclusione del mantenimento per la moglie, non si pongono in contrasto né con gli interessi della prole né con le norme imperative, dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 322/2020 R.G. così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) dispone che le condizioni della separazione siano regolamentate secondo le condizioni concordate nel verbale di udienza del 11.3.2025, indicate nel decreto presidenziale del 19.7.2020, depositato il 21.7.2020, con esclusione del mantenimento per la moglie;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 5.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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