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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/08/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
In composizione collegiale, in persona dei giudici: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2378/2022 R.G.A.C., posta in deli- berazione all'udienza del 4 febbraio 2025, vertente
tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via XXV Apri- C.F._1
le, n. 74/B, presso lo studio dell'avv. Pina Notarianni (cod. fisc.
[...]
– pec: , che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._3
1 elettivamente domiciliata in Rocca di Neto, al viale A. Moro, n. 176, presso lo studio dell'avv. Antonio Lidonnici (cod. fisc. – pec: C.F._4 [...]
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenu- to
OGGETTO: Separazione giudiziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 28.12.2022, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in Rocca di Ne- Controparte_1
to il giorno 28.8.1997 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Rocca di Neto con il n. 21-II-A/1997); che avevano avuto le figlie , Persona_1
nata a [...] il [...], , nata a [...] il [...], e Persona_2
, nata a [...] l'[...]; che le tre figlie erano tutte maggio- Controparte_2
renni ed autonome, sebbene era rimasta nel nucleo familiare, mentre CP_2
le altre due erano andate a vivere con i propri compagni;
che i coniugi erano andati a vivere, dal 25.3.2019, in un appartamento in corso di costruzione su ter- reno donato al;
che in data 19.7.2022 egli aveva ricevuto una missiva Pt_1
dalla nella quale gli si chiedeva di separarsi;
che tuttavia la causa della CP_1
separazione era riscontrabile nella infedeltà della moglie;
che, nonostante i ten- tativi, le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione personale con adde- bito alla senza altra pronuncia accessoria. CP_1
2. si costituiva con propria comparsa, deducendo: che Controparte_1
2 ella non era stata infedele, mentre il marito aveva invece posto in essere una campagna denigratoria contro di lei, accusandola di infedeltà anche con estra- nei, tanto che ella l'aveva denunciato a settembre 2022; che il marito da almeno dieci anni non si occupava delle esigenze della moglie e delle figlie, costringen- dola a trovare lavori saltuari come badante. Chiedeva, pertanto, la pronuncia di separazione personale, il rigetto della domanda di addebito, l'assegnazione del- la casa familiare, la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore di
€ 300,00 (da aumentare ad € 500,00 ove non le fosse assegnata la casa familiare).
3. Dopo vari rinvii dell'udienza presidenziale in quanto le parti cercava- no un accordo, all'udienza presidenziale del 23.1.2024 erano sentite le parti e le figlie della coppia. All'esito, era disposto un rinvio affinchè le parti valutassero la proposta del Presidente di convivere tutti insieme nella stessa abitazione per un certo tempo.
4. All'udienza presidenziale del 30.1.2024, risentito il solo (la Po- Pt_1
della non compariva) si dava atto che le parti non avevano raggiunto un accor- do e il Presidente dava, all'esito della riserva, i provvedimenti provvisori, asse- gnando la casa familiare a affinchè la abitasse con le figlie Controparte_1
ed e prevedendo la corresponsione di un assegno di man- Per_2 CP_2
tenimento in favore della , per sé e per le figlie, ed a carico del CP_1 Pt_1
di € 300,00 mensili.
5. Dinanzi al G.I., dopo l'apposizione del “visto” del P.M. in data 7.3.2024
e l'ammissione dei mezzi di prova, era svolta la prova orale.
6. All'udienza del 4.2.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione collegiale con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. appli- cabile ratione temporis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 7. Alla stregua delle acquisite emergenze processuali, stima il Tribunale che la causa sia matura per la decisione nel suo complesso, senza che appaia ne- cessario od anche solo opportuno procedere all'espletamento di qualsivoglia ul- teriore istruttoria;
giova, infatti, osservare che è stata svolta l'istruttoria orale e che le parti sono state onerate di esibire la documentazione reddituale e patri- moniale in loro possesso.
Nel merito deve ritenersi che la proposta domanda di separazione è fon- data e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Rocca di Neto il giorno 28.8.1997
(trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rocca di Neto con il n.
21-II-A/1997) ed hanno avuto le figlie , nata a [...] il Persona_1
23.10.1998, , nata a [...] il [...], e , Persona_2 Controparte_2
nata a [...] l'[...], tutte maggiorenni.
Dalle dichiarazioni delle parti, dall'istruttoria compiuta e dalle dichiara- zioni delle figlie della coppia, sentite dal Presidente del Tribunale e dal G.I., si evince che mentre è indipendente ed autonoma, ed Per_1 Per_2 CP_2
hanno ancora bisogno del sostegno dei genitori, per la loro realizzazione perso- nale e lavorativa.
Dal 2022 i coniugi si sono separati di fatto e il negativo esito del prelimi- nare tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, il contenuto degli atti di- fensivi, la comprovata indisponibilità dei coniugi a pervenire ad una soluzione concordata, nonostante i molteplici tentativi anche dinanzi al G.I., attestano con assoluta univocità quanto dedotto da entrambi in merito alla verificatasi intolle- rabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, sì che nessuna esita- zione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi sia venuta a crearsi una frattura allo stato irreversibile e ostativa alla ricostituzione dell'armonia di cop- pia: sussistono, di conseguenza, i presupposti di fatto e di diritto per far luogo alla declaratoria di separazione personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151,
4 primo comma, cod. civ.
8. Quanto alla domanda di addebito formulata dal , osserva il Pt_1
Collegio che la stessa può essere accolta.
Per fondare una pronuncia di addebito della separazione devono essere addotte e dimostrate azioni delle parti che costituiscano “...comportamento vo- lontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimo- nio...” che sia causa necessaria e sufficiente a determinare “l'irreversibile intolle- rabilità della ulteriore convivenza” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del
27/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 12383 del 11/06/2005).
Nel caso di specie, il marito addebita alla moglie di Parte_1
essere stata infedele e di aver così minato le basi della loro relazione, mentre la moglie sostiene che non vi fu alcun tradimento, e che l'intollerabilità della pro- secuzione della convivenza sia derivata dalle condotte del marito, eccessiva- mente geloso, che aveva fatto mancare il suo sostegno alla famiglia.
I testi sentiti, e hanno confermato le di- Testimone_1 Testimone_2
chiarazioni del in merito alla scoperta di un tradimento della moglie, Pt_1
riferito al marito da altre persone che avevano sopreso la moglie con un altro uomo.
Tali dichiarazioni sono attendibili in quanto i testi hanno dettagliatamen- te descritto le circostanze di fatto alle quali hanno assistito.
Sebbene l'infedeltà, infatti, di per sé sola, non sia sufficiente a fondare una richiesta di addebito della separazione, il Tribunale ritiene che per come si sono svolti i fatti l'evento del tradimento, riferito al marito da varie persone in
Paese, ha minato la serenità del nucleo ed ha comportato il disfacimento dell'unione.
La separazione dev'essere pertanto addebitata alla moglie.
9. La domanda di pagamento di un assegno di mantenimento formulata dalla è infondata e deve essere rigettata, in quanto la moglie non ha CP_1
5 fornito in corso di causa dimostrazione della situazione di insussistenza di mezzi e di incapacità a procurarseli secondo la normale diligenza.
La , infatti, nonostante non abbia un'occupazione regolare, ha di- CP_1
chiarato fin dall'atto introduttivo di lavorare saltuariamente.
Dal canto suo il ha dichiarato di non essere in grado di provve- Pt_1
dere alle esigenze della moglie, ed ha dimostrato mediante esibizione del decre- to del COA di Crotone di essere stato ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, il che costituisce indice della sua ridotta capacità patrimo- niale e reddituale.
10. Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento delle figlie, deve rilevarsi che le due figlie più piccole della coppia ( ed ) non Per_2 CP_2
hanno raggiunto l'autosufficienza economica, non avendo parte ricorrente di- mostrato il contrario. Ritiene il Tribunale di dover disporre l'importo di € 200,00 complessivi mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT -
(oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e di quelle scolastiche) dell'assegno che il padre deve essere obbligato a versare alla madre quale con- tributo al mantenimento delle due figlie, considerati i redditi delle parti, come comprovato dalla documentazione esibita (pervero deve rilevarsi che mentre la ha depositato certificazione reddituale dalla quale si evince che i redditi CP_1
prodotti sono pari a zerlo negli ultimi tre anni, il ha depositato unica- Pt_1
mente il decreto del COA di Crotone di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato).
La decorrenza di tale disposizione deve essere posta alla data della do- manda giudiziale, tenuto conto che il medesimo importo era già stato stabilito con i provvedimenti presidenziali, poiché era stato ivi stabilito l'importo di €
300,00 per madre e figlie.
Detto importo risulta adeguato sia in relazione alla necessità di assicura- re alle figlie un contributo minimo di mantenimento che garantisca le loro pri-
6 marie e basilari esigenze di vita, sia in relazione alla capacità economica dei ge- nitori.
11. In ultimo, deve essere valutata la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla e contestata dal . CP_1 Pt_1
Il chiede l'assegnazione della casa familiare per abitarvi con le Pt_1
figlie maggiorenni ma non ancora autome e si oppone fermamente all'assegnazione alla , tenuto conto che l'abitazione è inserita in un con- CP_1
testo nel quale vivono tutti parenti del con i quali la dopo la Pt_1 CP_1
separazione non ha più buoni rapporti, con la conseguenza che avvengono spesso spiacevoli litigi nei pressi dell'abitazione, quando gli abitanti, parenti del
, incrociano la . Tale circostanza è confermata dalla oltre Pt_1 CP_1 CP_1
che dalla documentazione esibita in merito a denunce per episodi ivi avvenuti;
la , tuttavia, volendo continuare a vivere con le figlie nella casa familia- CP_1
re, e mostratasi disponibile anche a convivere con il per il bene delle fi- Pt_1
glie, per un tempo limitato, chiede comunque l'assegnazione della casa familia- re nonostante il contesto sfavorevole.
La , peraltro, non ha mezzi adeguati per andare a vivere in altra CP_1
abitazione.
Le figlie della coppia, sentite sul punto sia dinanzi al Presidente del Tri- bunale che dal g.i. all'udienza di precisazione delle conclusioni, hanno chiesto e ribadito che i genitori vivono entrambi con loro nella casa familiare.
Sul punto, il g.i. ha invitato le parti a raggiungere un accordo, che tutta- via non è stato raggiunto, in quanto le parti hanno insistito nelle proprie con- clusioni.
Il Tribunale, nella mancanza di un accordo tra le parti per andare incon- tro alle richieste delle figlie, non può pertanto che accogliere la domanda di as- segnazione della , in quanto le figlie, pur non avendo espresso una vo- CP_1
lontà nel senso materno o paterno, hanno comunque dichiarato che Per_2
7 necessita dell'accudimento materno, avendo avuto un rilevante problema di sa- lute.
La soluzione più opportuna in questo momento, pertanto, considerato che il presupposto per l'assegnazione della casa familiare è proprio quello di consentire al genitore che si occupa prevalentemente delle necessità dei figli che non abbiano ancora raggiunto l'autosufficienza economica di vivere con loro nell'abitazione che era la casa familiare, è quella di assegnare la casa familiare a
, affinchè la abiti con le figlie ed , maggio- Controparte_1 Per_2 CP_2
renni ma non autonome dal punto di vista economico.
12. Considerato l'esito complessivo del giudizio e la sostanziale reciproca soccombenza, si ritiene opportuno compensare interamente le spese del proce- dimento.
Quanto alle spese del procedimento di reclamo svoltosi dinanzi al Tribu- nale di Catanzaro, in ragione del principio di soccombenza, il Pt_1
dev'essere condannato al pagamento delle spese di lite, secondo il criterio del valore della controversia (indeterminabile a complessità bassa) secondo i para- metri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n 147/2022, esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione per- sonale formulata da , nato a [...] il [...], cod. Parte_1
fisc. , nei confronti di , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
31.3.1978, cod. fisc. (R.G. n. 2378/2022), così provvede: C.F._3
- Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 2° c.c., dei coniugi
[...]
e , che hanno celebrato matrimonio in Rocca Parte_2 Controparte_1
di Neto il giorno 28.8.1997 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rocca di Neto con il n. 21-II-A/1997, certificato in atti);
8 - Accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da
[...]
nei confronti di e, pertanto, addebita la separazio- Parte_1 Controparte_1
ne a;
Controparte_1
- Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della pre- sente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Rocca di Neto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- Rigetta la domanda di mantenimento formulata da;
Controparte_1
- Assegna la casa coniugale a affinchè la abiti con le figlie Controparte_1
maggiorenni, ed , ma non autonome economicamente;
Per_2 CP_2
- Dispone che versi a entro il 5 di ogni me- Parte_1 Controparte_1
se, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed , Per_2 CP_2
l'importo di euro 200,00 complessivi mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte da SSN e di quelle di studio, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- Compensa integralmente le spese del presente procedimento;
- Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
per il procedimento di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello Controparte_1
di Catanzaro (R.G. n. 231/2024, decr. 1155/2024 del 24.6.2024), quantificandole in € 975,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, già dimidiati ai sensi del t.u. spese di giustizia, da corri- spondersi direttamente in favore dell'Erario.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 24 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
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