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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 1477/2022 R.G.A.C.
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Domenico Giampà e Luigi Giampà; ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Alfredo Gualtieri;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha esposto che, in forza del contratto di affidamento del 02.08.2021, la
[...]
, capogruppo e mandataria del Controparte_1 CP_2 costituito con la ditta Pegaso Service S.r.l.s. (mandante) subentrava, con decorrenza 01.09.2021 e per cinquantadue settimane, nell'appalto precedentemente affidato dalla Controparte_3
alla ditta uscente avente ad oggetto il servizio di portierato presso le strutture
[...] CP_4 residenziali per studenti universitari ubicate nel , sito in località Parte_2
Germaneto; che in ottemperanza alla clausola sociale prevista dal CCNL per i dipendenti da Istituti
e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, richiamata all'art. 8 del contratto di affidamento, egli transitava alle dipendenze della Pegaso Service S.r.l.s. e, con decorrenza dal 01.09.2021, iniziava a prestare l'attività lavorativa di custode presso il Campus universitario;
che, con nota del 29.04.2022, la Pegaso Service S.r.l.s. gli comunicava il recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo e che, con nota del 02.05.2022, la stessa società comunicava, altresì, al Direttore della e alla la volontà di recedere dall'appalto con decorrenza 14.05.2022; che, CP_3 CP_1 nonostante l'appalto stipulato dal R.T.I. fosse proseguito al 100% con la quale capogruppo CP_1
e mandataria del raggruppamento, quest'ultima, rifiutandosi di mantenere e/o di assumere in servizio esso ricorrente con passaggio diretto e senza soluzione di continuità alle sue dipendenze, rimaneva di fatto inadempiente all'obbligo originariamente previsto dalla clausola sociale di assumere il personale dipendente della cessante impresa la tanto premesso, ha così concluso: “ … CP_4
1.- Riconoscere e dichiarare che il sig. aveva diritto ad essere mantenuto in Parte_1 servizio/assunto con passaggio diretto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della ditta
, quale “Custode” inquadrato nel Controparte_1 livello “D” del Ccnl di categoria, per n. 6 giorni alla settimana (con una giornata di riposo) e per complessive n. 159,90 ore mensili, e vale a dire orario e collocamento economico e normativo già in atto presso la ditta “Pegaso Servizi S.r.l.s.”, 2.- Per gli effetti, ordinare alla ditta
[...]
di assumere immediatamente il ricorrente, con Controparte_1 effetto “ex tunc” a far data dal 14.5.2022 (data del recesso della Pegaso Servizi), ad orario e collocamento economico e normativo già in atto presso la ditta “Pegaso Servizi S.r.l.s.”, e per l'espletamento dell'attività lavorativa presso le strutture residenziali per studenti universitari ubicate nel , sito in Località Germaneto;
3.- Condannare la Parte_2 ditta al pagamento in favore del sig. Controparte_1
dell'intera retribuzione maturata in suo favore dall'14.05.2022 (data del Parte_1 recesso della Pegaso Servizi) e sino alla riassunzione e/o ripristino del rapporto di lavoro, ovvero al risarcimento dei danni in suo favore, anche ex art. 1218 cod. civ., da commisurarsi alla retribuzione globale di fatto che egli avrebbe percepito dal 14.05.22, se fosse stato regolarmente assunto/ mantenuto in servizio, da rapportarsi alle n. 159,90 ore settimanali, e da calcolarsi secondo i parametri retributivi per i lavoratori del livello “D” previsti dal Ccnl di categoria (e succ. modd. e/o integr.), e vale a dire sulla paga-base mensile di € 995,00; oltre che alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale …”.
Si è costituita la società resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
La questione di diritto controversa è stata già affrontata, in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto di causa, dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale, con sentenza n.
1011/2023 (R.G. n. 1474/2022), emessa in data 11.12.2023 dal giudice Benedetto Michele Leuzzi, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice. Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“… Il ricorso è infondato.
Va premesso che il raggruppamento temporaneo è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica;
a tale scopo, è previsto il conferimento di un mandato collettivo speciale gratuito.
Si tratta, quindi, di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale. Il mandato collettivo, per di più con rappresentanza, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (in termini, Cass.
n. 3808/2016).
Il proprium dell'istituto sta appunto nella possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell'affare.
Venendo al caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la Controparte_3
, previa aggiudicazione in favore del R.T.I. del servizio di portierato presso le strutture
[...] residenziali per studenti universitari ubicate nel Campus dell' , ha stipulato Parte_2 con la capogruppo e mandataria del raggruppamento costituito con la mandante Controparte_1
Pegaso Service S.r.l.s., il contratto per l'affidamento del servizio.
L'art. 8 del suddetto contratto, rubricato “Clausola sociale”, ha obbligato l'affidatario “ad applicare le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale per come previso dall'art. 24 del Disciplinare di gara e dell'art. 50 D.Lgs. n. 50 del 2016”.
Orbene è incontestato tra le parti, che, in ragione della citata previsione contrattuale, nonché del disciplinare di gara e del CCNL di categoria, la società resistente e la Pegaso hanno CP_5 assunto, con passaggio diretto e immediato, i lavoratori dipendenti dell'impresa uscente ( CP_4
impiegati da almeno sei mesi nell'appalto. Per quel che rileva in questa sede, il sig.
[...] Parte_3
è stato assunto alle dipendenze della mandante Pegaso Service S.r.l., espletando l'attività di custode fino alla data dell'intervenuto licenziamento (decorrente dal 14.05.2022).
E' pacifico e documentalmente provato, inoltre, che con nota del 02.05.2022 la Pegaso Service S.r.l. ha comunicato al Direttore della e alla società resistente la volontà di recedere CP_3 dall'appalto con decorrenza dal 14.05.2022.
Ciò di cui si controverte è la sussistenza o meno dell'obbligo in capo alla Controparte_6
- in seguito al licenziamento irrogato al sig. dalla mandante Pegaso Service S.r.l. e al Parte_3 recesso della stessa dal contratto di affidamento - di assumere il ricorrente alle proprie dipendenze in virtù dell'originaria clausola sociale prevista nel contratto di affidamento e dal disciplinare di gara. Secondo la prospettazione attorea, in particolare, essendosi configurata una ipotesi di mera
“prosecuzione” dell'appalto - così come evincibile dalla determina n. 132 del 13.05.22 del Direttore
Generale della Fondazione UMG - permarrebbe, in capo alla l'originario obbligo Controparte_1 di mantenere in servizio e/o di assumere anche il sig. quale ex dipendente della impresa Parte_3
“cessante” (ditta . CP_4
Il Tribunale condivide l'assunto attoreo nella parte in cui qualifica la fattispecie in esame come ipotesi di prosecuzione dell'appalto (già affidato al R.T.I.), in capo alla mandataria CP_1
a seguito del recesso dal contratto della mandante.
[...]
Tuttavia, tale recesso, non comporta automaticamente l'obbligo per la resistente di (ri)assumere i lavorati inizialmente transitati (dalla alle dipendenze della Pegaso Service s.r.l. e CP_4 successivamente licenziati per giustificato motivo oggettivo, considerato che, come correttamente rilevato dalla il predetto obbligo necessiterebbe pur sempre di una Controparte_6 espressa volontà in tal senso manifestata dalla stessa, nella specie mai intervenuta.
Né può invocarsi la tutela di cui all'art. 1411 cod. civ., considerato che alcun “contratto a favore di terzo” può dirsi concluso dalla in assenza di un atto scritto stipulato tra Controparte_6 le parti.
Inammissibile, sul punto, è l'unico capitolo di prova formulato in ricorso “Vero che in occasione della conference-call indetta dall'ufficio gare della Fondazione UMG e svoltasi sulla piattaforma
“Google Meet” in data 13.04.22, ed alla quale partecipavano gli esponenti apicali della CP_3 ed i legali rappresentanti delle ditte , quest'ultima preannunciava la volontà di Parte_4 recedere dal contratto di appalto, ed in quella sede, sempre la ditta Pegaso, riceveva la piena disponibilità, da parte del legale rappresentante della dell'assorbimento dell'intero CP_1 personale impiegato da lei impiegato nell'appalto”, perché vertente su circostanze da provare documentalmente. A ciò si aggiunga, che la mera “disponibilità” all'assunzione del personale non vale ad attribuire cogenza all'asserito accordo).
Si ritiene, inoltre, che l'obbligo originariamente previsto dalla clausola sociale sia stato adempiuto nel momento stesso in cui, rispettivamente, la Pegaso Service S.r.l. e la hanno Controparte_1 assunto i lavoratori in forza presso l'impresa uscente (ditta ; per tale ragione, non CP_4 residuano in capo alla società resistente obblighi ulteriori rispetto a quelli oggetto della clausola sociale già regolarmente adempiuta…”.
Va precisato, rispetto al menzionato precedente, che nel presente giudizio è stata assunta la prova testimoniale che parte attrice ha richiesto al fine di accertare se, in occasione della conference-call indetta dall'ufficio gare della Fondazione UMG e svoltasi sulla piattaforma “Google Meet” in data
13.04.22, alla quale parteciparono gli esponenti apicali della ed i legali rappresentanti CP_3 delle ditte , quest'ultima preannunciò la volontà di recedere dal contratto di Parte_4 appalto, ricevendo la piena disponibilità, da parte della ad assorbire l'intero personale CP_1 impiegato dalla Pegaso nell'appalto.
Su tale punto, è stato escusso il teste Direttore Generale della Testimone_1 [...]
, il quale ha riferito: “non ricordo esattamente la data, ci sono stati degli Parte_5 incontri solo telematici, ricordo che la Pegaso, voleva abbandonare l'appalto, e la si era CP_1 dichiarata disponibile a mantenere i livelli occupazionali - che significava assorbimento del personale. Proprio perché la gara prevedeva l'assorbimento del personale già in carico alla precedente ditta”.
La difesa attorea desume da tale deposizione la conferma che la ditta aveva assunto l'onere CP_1 di mantenere in servizio l'odierno lavoratore, attesa anche la piena attendibilità del teste in quanto parte “terza” nella suddetta riunione indetta dall'ufficio gare della CP_3
In realtà, pur non dubitando dell'attendibilità del teste è impossibile trarre dalle sue Tes_1 dichiarazioni il significato univoco ambìto da parte ricorrente, vale a dire l'assunzione, ad opera della di un obbligo cogente ad assumere nello stesso appalto i lavoratori in esubero alla CP_1 recedente Pegaso Servizi: una dichiarazione di disponibilità, in mancanza di ulteriori elementi concludenti che possano asseverare la formalizzazione di un vero e proprio accordo, rileva come una mera manifestazione di intenti, senza assurgere ad un impegno giuridicamente vincolante tra le parti.
Pertanto, in disparte da ogni considerazione sulla mancanza di un accordo scritto, nonché sull'ammissibilità della prova per testi, ai sensi degli articoli 2721 e 2724 c.c. – invocati da parte ricorrente - si reputa che, nel caso concreto, l'istante non abbia fornito la prova della esistenza di un obbligo contrattuale a carico della società resistente e, mancando altresì – come sopra esposto - un obbligo legale a carico di quest'ultima di impiegare nell'appalto i lavoratori della Pegaso, non sussiste il diritto del lavoratore ad essere mantenuto in servizio e/o assunto ex tunc, a decorrere dal 14.05.2022
(data del recesso della Pegaso), con passaggio diretto alle dipendenze della ditta per CP_1
l'espletamento dell'attività lavorativa presso le strutture residenziali per studenti universitari ubicate nel Campus dell'Università , sito in Località Germaneto. Parte_2
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dunque respinto.
La peculiarità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite. Catanzaro, 19.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 1477/2022 R.G.A.C.
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Domenico Giampà e Luigi Giampà; ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Alfredo Gualtieri;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha esposto che, in forza del contratto di affidamento del 02.08.2021, la
[...]
, capogruppo e mandataria del Controparte_1 CP_2 costituito con la ditta Pegaso Service S.r.l.s. (mandante) subentrava, con decorrenza 01.09.2021 e per cinquantadue settimane, nell'appalto precedentemente affidato dalla Controparte_3
alla ditta uscente avente ad oggetto il servizio di portierato presso le strutture
[...] CP_4 residenziali per studenti universitari ubicate nel , sito in località Parte_2
Germaneto; che in ottemperanza alla clausola sociale prevista dal CCNL per i dipendenti da Istituti
e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, richiamata all'art. 8 del contratto di affidamento, egli transitava alle dipendenze della Pegaso Service S.r.l.s. e, con decorrenza dal 01.09.2021, iniziava a prestare l'attività lavorativa di custode presso il Campus universitario;
che, con nota del 29.04.2022, la Pegaso Service S.r.l.s. gli comunicava il recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo e che, con nota del 02.05.2022, la stessa società comunicava, altresì, al Direttore della e alla la volontà di recedere dall'appalto con decorrenza 14.05.2022; che, CP_3 CP_1 nonostante l'appalto stipulato dal R.T.I. fosse proseguito al 100% con la quale capogruppo CP_1
e mandataria del raggruppamento, quest'ultima, rifiutandosi di mantenere e/o di assumere in servizio esso ricorrente con passaggio diretto e senza soluzione di continuità alle sue dipendenze, rimaneva di fatto inadempiente all'obbligo originariamente previsto dalla clausola sociale di assumere il personale dipendente della cessante impresa la tanto premesso, ha così concluso: “ … CP_4
1.- Riconoscere e dichiarare che il sig. aveva diritto ad essere mantenuto in Parte_1 servizio/assunto con passaggio diretto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della ditta
, quale “Custode” inquadrato nel Controparte_1 livello “D” del Ccnl di categoria, per n. 6 giorni alla settimana (con una giornata di riposo) e per complessive n. 159,90 ore mensili, e vale a dire orario e collocamento economico e normativo già in atto presso la ditta “Pegaso Servizi S.r.l.s.”, 2.- Per gli effetti, ordinare alla ditta
[...]
di assumere immediatamente il ricorrente, con Controparte_1 effetto “ex tunc” a far data dal 14.5.2022 (data del recesso della Pegaso Servizi), ad orario e collocamento economico e normativo già in atto presso la ditta “Pegaso Servizi S.r.l.s.”, e per l'espletamento dell'attività lavorativa presso le strutture residenziali per studenti universitari ubicate nel , sito in Località Germaneto;
3.- Condannare la Parte_2 ditta al pagamento in favore del sig. Controparte_1
dell'intera retribuzione maturata in suo favore dall'14.05.2022 (data del Parte_1 recesso della Pegaso Servizi) e sino alla riassunzione e/o ripristino del rapporto di lavoro, ovvero al risarcimento dei danni in suo favore, anche ex art. 1218 cod. civ., da commisurarsi alla retribuzione globale di fatto che egli avrebbe percepito dal 14.05.22, se fosse stato regolarmente assunto/ mantenuto in servizio, da rapportarsi alle n. 159,90 ore settimanali, e da calcolarsi secondo i parametri retributivi per i lavoratori del livello “D” previsti dal Ccnl di categoria (e succ. modd. e/o integr.), e vale a dire sulla paga-base mensile di € 995,00; oltre che alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale …”.
Si è costituita la società resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
La questione di diritto controversa è stata già affrontata, in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto di causa, dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale, con sentenza n.
1011/2023 (R.G. n. 1474/2022), emessa in data 11.12.2023 dal giudice Benedetto Michele Leuzzi, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice. Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“… Il ricorso è infondato.
Va premesso che il raggruppamento temporaneo è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica;
a tale scopo, è previsto il conferimento di un mandato collettivo speciale gratuito.
Si tratta, quindi, di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale. Il mandato collettivo, per di più con rappresentanza, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (in termini, Cass.
n. 3808/2016).
Il proprium dell'istituto sta appunto nella possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell'affare.
Venendo al caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la Controparte_3
, previa aggiudicazione in favore del R.T.I. del servizio di portierato presso le strutture
[...] residenziali per studenti universitari ubicate nel Campus dell' , ha stipulato Parte_2 con la capogruppo e mandataria del raggruppamento costituito con la mandante Controparte_1
Pegaso Service S.r.l.s., il contratto per l'affidamento del servizio.
L'art. 8 del suddetto contratto, rubricato “Clausola sociale”, ha obbligato l'affidatario “ad applicare le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale per come previso dall'art. 24 del Disciplinare di gara e dell'art. 50 D.Lgs. n. 50 del 2016”.
Orbene è incontestato tra le parti, che, in ragione della citata previsione contrattuale, nonché del disciplinare di gara e del CCNL di categoria, la società resistente e la Pegaso hanno CP_5 assunto, con passaggio diretto e immediato, i lavoratori dipendenti dell'impresa uscente ( CP_4
impiegati da almeno sei mesi nell'appalto. Per quel che rileva in questa sede, il sig.
[...] Parte_3
è stato assunto alle dipendenze della mandante Pegaso Service S.r.l., espletando l'attività di custode fino alla data dell'intervenuto licenziamento (decorrente dal 14.05.2022).
E' pacifico e documentalmente provato, inoltre, che con nota del 02.05.2022 la Pegaso Service S.r.l. ha comunicato al Direttore della e alla società resistente la volontà di recedere CP_3 dall'appalto con decorrenza dal 14.05.2022.
Ciò di cui si controverte è la sussistenza o meno dell'obbligo in capo alla Controparte_6
- in seguito al licenziamento irrogato al sig. dalla mandante Pegaso Service S.r.l. e al Parte_3 recesso della stessa dal contratto di affidamento - di assumere il ricorrente alle proprie dipendenze in virtù dell'originaria clausola sociale prevista nel contratto di affidamento e dal disciplinare di gara. Secondo la prospettazione attorea, in particolare, essendosi configurata una ipotesi di mera
“prosecuzione” dell'appalto - così come evincibile dalla determina n. 132 del 13.05.22 del Direttore
Generale della Fondazione UMG - permarrebbe, in capo alla l'originario obbligo Controparte_1 di mantenere in servizio e/o di assumere anche il sig. quale ex dipendente della impresa Parte_3
“cessante” (ditta . CP_4
Il Tribunale condivide l'assunto attoreo nella parte in cui qualifica la fattispecie in esame come ipotesi di prosecuzione dell'appalto (già affidato al R.T.I.), in capo alla mandataria CP_1
a seguito del recesso dal contratto della mandante.
[...]
Tuttavia, tale recesso, non comporta automaticamente l'obbligo per la resistente di (ri)assumere i lavorati inizialmente transitati (dalla alle dipendenze della Pegaso Service s.r.l. e CP_4 successivamente licenziati per giustificato motivo oggettivo, considerato che, come correttamente rilevato dalla il predetto obbligo necessiterebbe pur sempre di una Controparte_6 espressa volontà in tal senso manifestata dalla stessa, nella specie mai intervenuta.
Né può invocarsi la tutela di cui all'art. 1411 cod. civ., considerato che alcun “contratto a favore di terzo” può dirsi concluso dalla in assenza di un atto scritto stipulato tra Controparte_6 le parti.
Inammissibile, sul punto, è l'unico capitolo di prova formulato in ricorso “Vero che in occasione della conference-call indetta dall'ufficio gare della Fondazione UMG e svoltasi sulla piattaforma
“Google Meet” in data 13.04.22, ed alla quale partecipavano gli esponenti apicali della CP_3 ed i legali rappresentanti delle ditte , quest'ultima preannunciava la volontà di Parte_4 recedere dal contratto di appalto, ed in quella sede, sempre la ditta Pegaso, riceveva la piena disponibilità, da parte del legale rappresentante della dell'assorbimento dell'intero CP_1 personale impiegato da lei impiegato nell'appalto”, perché vertente su circostanze da provare documentalmente. A ciò si aggiunga, che la mera “disponibilità” all'assunzione del personale non vale ad attribuire cogenza all'asserito accordo).
Si ritiene, inoltre, che l'obbligo originariamente previsto dalla clausola sociale sia stato adempiuto nel momento stesso in cui, rispettivamente, la Pegaso Service S.r.l. e la hanno Controparte_1 assunto i lavoratori in forza presso l'impresa uscente (ditta ; per tale ragione, non CP_4 residuano in capo alla società resistente obblighi ulteriori rispetto a quelli oggetto della clausola sociale già regolarmente adempiuta…”.
Va precisato, rispetto al menzionato precedente, che nel presente giudizio è stata assunta la prova testimoniale che parte attrice ha richiesto al fine di accertare se, in occasione della conference-call indetta dall'ufficio gare della Fondazione UMG e svoltasi sulla piattaforma “Google Meet” in data
13.04.22, alla quale parteciparono gli esponenti apicali della ed i legali rappresentanti CP_3 delle ditte , quest'ultima preannunciò la volontà di recedere dal contratto di Parte_4 appalto, ricevendo la piena disponibilità, da parte della ad assorbire l'intero personale CP_1 impiegato dalla Pegaso nell'appalto.
Su tale punto, è stato escusso il teste Direttore Generale della Testimone_1 [...]
, il quale ha riferito: “non ricordo esattamente la data, ci sono stati degli Parte_5 incontri solo telematici, ricordo che la Pegaso, voleva abbandonare l'appalto, e la si era CP_1 dichiarata disponibile a mantenere i livelli occupazionali - che significava assorbimento del personale. Proprio perché la gara prevedeva l'assorbimento del personale già in carico alla precedente ditta”.
La difesa attorea desume da tale deposizione la conferma che la ditta aveva assunto l'onere CP_1 di mantenere in servizio l'odierno lavoratore, attesa anche la piena attendibilità del teste in quanto parte “terza” nella suddetta riunione indetta dall'ufficio gare della CP_3
In realtà, pur non dubitando dell'attendibilità del teste è impossibile trarre dalle sue Tes_1 dichiarazioni il significato univoco ambìto da parte ricorrente, vale a dire l'assunzione, ad opera della di un obbligo cogente ad assumere nello stesso appalto i lavoratori in esubero alla CP_1 recedente Pegaso Servizi: una dichiarazione di disponibilità, in mancanza di ulteriori elementi concludenti che possano asseverare la formalizzazione di un vero e proprio accordo, rileva come una mera manifestazione di intenti, senza assurgere ad un impegno giuridicamente vincolante tra le parti.
Pertanto, in disparte da ogni considerazione sulla mancanza di un accordo scritto, nonché sull'ammissibilità della prova per testi, ai sensi degli articoli 2721 e 2724 c.c. – invocati da parte ricorrente - si reputa che, nel caso concreto, l'istante non abbia fornito la prova della esistenza di un obbligo contrattuale a carico della società resistente e, mancando altresì – come sopra esposto - un obbligo legale a carico di quest'ultima di impiegare nell'appalto i lavoratori della Pegaso, non sussiste il diritto del lavoratore ad essere mantenuto in servizio e/o assunto ex tunc, a decorrere dal 14.05.2022
(data del recesso della Pegaso), con passaggio diretto alle dipendenze della ditta per CP_1
l'espletamento dell'attività lavorativa presso le strutture residenziali per studenti universitari ubicate nel Campus dell'Università , sito in Località Germaneto. Parte_2
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dunque respinto.
La peculiarità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite. Catanzaro, 19.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona